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Document 52000PC0478

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità assumerà nell'ambito del Consiglio di cooperazione CE-Sudafrica in merito al regolamento interno del Consiglio di cooperazione

/* COM/2000/0478 def. */

52000PC0478

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità assumerà nell'ambito del Consiglio di cooperazione CE-Sudafrica in merito al regolamento interno del Consiglio di cooperazione /* COM/2000/0478 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che la Comunità assumerà nell'ambito del Consiglio di cooperazione CE-Sudafrica in merito al regolamento interno del Consiglio di cooperazione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, entrato provvisoriamente in vigore il 1° gennaio 2000, istituisce un Consiglio di cooperazione. Ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 2 dell'accordo, le Parti stabiliscono la composizione, la frequenza, l'ordine del giorno e la sede delle riunioni del Consiglio di cooperazione.

La riunione inaugurale del Consiglio di cooperazione UE-SA ha avuto luogo il 31 marzo 2000 e le discussioni relative al regolamento interno hanno rivelato l'esistenza di un ampio accordo sui contenuti di tale regolamento e sul modo di procedere nel prossimo futuro tenendo conto delle procedure interne di entrambe le Parti.

La Commissione sottopone al Consiglio un progetto di regolamento interno del Consiglio di cooperazione UE-SA e ne raccomanda l'approvazione in quanto posizione della Comunità in vista di una decisione di detto Consiglio di cooperazione.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che la Comunità assumerà nell'ambito del Consiglio di cooperazione CE-Sudafrica in merito al regolamento interno del Consiglio di cooperazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma in combinato disposto con l'articolo 310,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, è entrato in vigore in via provvisoria il 1° gennaio 2000, conformemente allo scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana dell'11 ottobre 1999 [2];

[2] GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1.

(2) L'articolo 97, paragrafo 2 del suddetto accordo prevede che le Parti all'accordo stabiliscano la composizione, la frequenza, l'ordine del giorno e la sede delle riunioni del Consiglio di cooperazione;

(3) Dev'essere definita la posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di cooperazione riguardo all'adozione del regolamento interno di quest'ultimo,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione che la Comunità assumerà in sede di Consiglio di cooperazione in merito all'adozione del regolamento interno di tale Consiglio si baserà sul progetto di decisione figurante in allegato.

Articolo 2

Eventuali modifiche minori del progetto di decisione potranno essere convenute senza una nuova decisione del Consiglio.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

PROGETTO DI DECISIONE DEL Consiglio DI COOPERAZIONE

(N. ........ /00 del ..............)

istituito dall'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, dell'11 ottobre 1999

REGOLAMENTO INTERNO DEL Consiglio DI COOPERAZIONE

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE,

visto l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 97, paragrafo 2,

considerando che l'accordo è entrato in vigore in via provvisoria il 1° gennaio 2000, conformemente allo scambio di lettere tra la Comunità europea e il Sudafrica dell'11 ottobre 1999,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

Articolo 1 - Composizione

Il Consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio delle Comunità europee e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Repubblica sudafricana, dall'altro.

Articolo 2 - Presidenza

La presidenza del Consiglio di cooperazione è esercitata a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo della Repubblica sudafricana.

Durante il periodo di applicazione provvisoria dell'accordo la presidenza è esercitata a nome della Comunità da un rappresentante della Commissione europea.

Articolo 3 - Riunioni

Il Consiglio di cooperazione si riunisce a intervalli regolari e, previa decisione delle Parti, quando le circostanze lo richiedono. Inoltre, sempre previa decisione delle Parti, il Consiglio può riunirsi a livello ministeriale.

Salvo accordi diversi tra le Parti, ciascuna sessione di livello ministeriale del Consiglio di cooperazione si tiene nella sede consueta del Consiglio dell'Unione europea.

Le riunioni del Consiglio di cooperazione sono organizzate congiuntamente dai segretari del Consiglio di cooperazione.

Articolo 4 - Delegazioni

Prima di ogni riunione vengono comunicati al presidente del Consiglio di cooperazione la composizione prevista e il nominativo del capo delle delegazioni di ciascuna Parte.

Il Consiglio di cooperazione può, previo accordo tra le Parti, invitare persone che non ne fanno parte a intervenire alle sue riunioni.

Articolo 5 - Segretariato

Le mansioni inerenti al segretariato del Consiglio di cooperazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario del governo della Repubblica sudafricana.

Tuttavia, durante il periodo di applicazione provvisoria dell'accordo, il segretario della parte europea sarà affiancato da un funzionario della Commissione in qualità di cosegretario.

Articolo 6 - Documenti

I due segretari numerano e trasmettono per conoscenza i documenti scritti su cui si basano le delibere del Consiglio di cooperazione.

Articolo 7 - Corrispondenza

Tutta la corrispondenza destinata al Consiglio di cooperazione o al presidente del Consiglio di cooperazione è inviata ai due segretari del Consiglio di cooperazione.

I due segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del Consiglio di cooperazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza ad altri membri del Consiglio di cooperazione. La corrispondenza trasmessa per conoscenza viene inviata al Segretariato generale della Commissione, al Segretariato generale del Consiglio, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri dell'Unione europea e al governo della Repubblica sudafricana.

Le comunicazioni del presidente del Consiglio di cooperazione sono inviate ai destinatari dal rispettivo segretario e, all'occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del Consiglio di cooperazione agli indirizzi specificati nel paragrafo precedente.

Articolo 8 - Ordine del giorno delle riunioni

I segretari del Consiglio di cooperazione redigono l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. Ciascun segretario lo invia ai destinatari di cui all'articolo 7 almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio contiene i punti la cui domanda di iscrizione sia pervenuta a uno dei due segretari almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione. Possono essere iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto i punti la cui documentazione sia stata trasmessa ai segretari non oltre la data di spedizione dello stesso.

L'ordine del giorno è approvato dal Consiglio di cooperazione all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo previo consenso di entrambe le Parti.

Per tener conto delle esigenze di un caso specifico, si possono ridurre, con l'accordo di entrambe le Parti, i termini di cui sopra.

Articolo 9 - Verbale

I due segretari redigono quanto prima congiuntamente un verbale di ciascuna riunione.

In generale, il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

(1) la documentazione presentata al Consiglio di cooperazione;

(2) le dichiarazioni che un membro del Consiglio di cooperazione ha chiesto di mettere a verbale;

(3) le decisioni adottate, le raccomandazini formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni adottate su punti specifici.

Nel verbale figurerà un elenco del membri del Consiglio di cooperazione che hanno partecipato alla riunione.

Il progetto di verbale è presentato al Consiglio di cooperazione per approvazione durante la riunione successiva. Esso può essere approvato dalle Parti anche mediante la procedura scritta. Dopo essere stato approvato, il verbale viene firmato in due copie facenti fede dai due segretari e archiviato dalle Parti; una copia del verbale è inviata ai destinatari di cui ai precedenti articoli.

Articolo 10 - Decisioni e raccomandazioni

Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione sono adottate di comune accordo tra le Parti. Tra una sessione e l'altra, il Consiglio di cooperazione può adottare decisioni o raccomandazioni tramite procedura scritta, previo consenso di entrambe le Parti. Una procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le Parti.

Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione ai sensi dell'articolo 97 dell'accordo recano rispettivamente la denominazione "Decisione" o "Raccomandazione", seguita da un numero progressivo, dalla data dell'adozione e da un'indicazione del loro oggetto.

Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari e due copie autenticate sono conservate negli archivi delle Parti del Consiglio di cooperazione.

Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate tramite i due segretari a ciascuno dei destinatari di cui ai precedenti articoli quali documenti del Consiglio di cooperazione.

Articolo 11 - Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del Consiglio di cooperazione non sono pubbliche.

Le Parti possono decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12 - Lingue

Le lingue ufficiali del Consiglio di cooperazione sono le lingue ufficiali delle Parti.

Articolo 13 - Spese

Le Comunità europee e la Repubblica sudafricana sostengono ciascuna le proprie spese relative alla partecipazione alle riunioni del Consiglio di cooperazione, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese relative all'organizzazione delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 14 - Comitati

Possono essere istituiti uno o più comitati di cooperazione per assistere il Consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni.

Fatto a ... ,

Per il Consiglio di cooperazione

Il Presidente

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