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Document 52000PC0341

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21/12/1977 riguardante la separazione della funzione di audit interno e della funzione di controllo finanziario ex-ante (articolo 24, paragrafo 5 del regolamento finanziario)

/* COM/2000/0341 def. - CNS 2000/0135 */

GU C 311E del 31.10.2000, p. 328–328 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0341

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21/12/1977 riguardante la separazione della funzione di audit interno e della funzione di controllo finanziario ex-ante (articolo 24, paragrafo 5 del regolamento finanziario) /* COM/2000/0341 def. - CNS 2000/0135 */

Gazzetta ufficiale n. C 311 E del 31/10/2000 pag. 0328 - 0328


Proposta di Regolamentodel Consiglio che modifica ilregolamento finanziario del 21/12/1977 riguardante la separazione della funzione di audit interno e della funzione di controllo finanziario ex-ante (articolo 24, paragrafo 5 del regolamento finanziario)

RELAZIONE

Nel Libro bianco sulla riforma amministrativa, adottato il 1° marzo 2000, la Commissione ha deciso di proporre tra l'altro, in occasione della revisione del Regolamento finanziario, la soppressione dei controlli preventivi esercitati mediante il visto ex-ante dal controllore finanziario sulle transazioni finanziarie (impegni, pagamenti, previsioni di crediti e ordini di riscossione).

La revisione del Regolamento finanziario, tuttavia, è un processo lungo. Tenuto conto dell'esperienza acquisita in passato, infatti, fra la proposta di revisione e l'adozione da parte del Consiglio intercorrerà probabilmente un periodo compreso fra 18 e 24 mesi.

Durante il periodo transitorio fra la proposta di revisione e l'adozione da parte del Consiglio, la Commissione ha stimato necessario (azione 70 del Piano d'azione allegato al Libro bianco) separare le funzioni di audit interno, affidate al controllore finanziario dall'articolo 24, paragrafo 5, seconda frase del Regolamento finanziario, dalle tradizionali funzioni di controllo ex ante che egli esercita tramite il visto preventivo sulle transazioni finanziarie. Questa separazione conferirà una specializzazione più specifica alle funzioni di controllo ex-ante ed ex-post e stabilirà un migliore equilibrio tra le due funzioni dando loro maggiore efficacia.

È opportuno dunque proporre la soppressione del cumulo, attualmente operato dall'articolo 24, paragrafo 5, seconda frase del Regolamento finanziario, delle funzioni di audit interno e di controllo finanziario, rendendo l'esercizio della funzione di audit interno di ciascuna istituzione indipendente da quella di controllore finanziario.

La Commissione invita il Consiglio ad adottare il più celermente possibile la presente proposta, previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti, al fine di consentire l'attuazione di questa importante parte della riforma. La proposta di procedura accelerata è limitata alla modifica dell'articolo 24 del Regolamento finanziario.

2000/ 0135 (CNS)

Proposta di Regolamentodel Consiglio che modifica ilregolamento finanziario del 21/12/1977 riguardante la separazione della funzione di audit interno e della funzione di controllo finanziario ex-ante (articolo 24, paragrafo 5 del regolamento finanziario)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo183,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C del , pag. .

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C del , pag. .

visto il parere della Corte dei conti [3],

[3] GU C

considerando quanto segue:

(1) Il cumulo delle funzioni di audit interno e di controllo ex-ante, esercitate dal controllore finanziario a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, seconda frase del Regolamento finanziario, potrebbero provocare una dispersione delle mansioni, senza peraltro garantire un buon equilibrio tra le due funzioni.

(2) In attesa dell'adozione del Regolamento finanziario, è opportuno separare al più presto la funzione di audit interno dalle altre funzioni attribuite al controllore finanziario. In conseguenza di tale separazione, il controllore finanziario continuerà ad esercitare le funzioni attuali, compreso il controllo ex-ante, ma esclusa la funzione di audit interno, che sarà di competenza di un revisore interno, indipendente dal controllore finanziario.

(3) Il revisore interno godrà degli stessi vantaggi e delle stesse prerogative riconosciute al controllore finanziario dall'articolo 24 del Regolamento finanziario.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 5 dell'articolo 24 del Regolamento finanziario è sostituito dal testo seguente:

"Il controllore finanziario effettua i controlli sui fascicoli relativi alle spese e alle entrate e, qualora necessario, sul posto."

Articolo 2

Si aggiunge un articolo 24 bis :

"Articolo 24 bis

La funzione di audit interno dell'istituzione è esercitata da un revisore interno, indipendente dal controllore finanziario. Il revisore interno è nominato da ciascuna istituzione secondo le stesse modalità previste per la nomina del controllore finanziario e beneficia, nell'esercizio delle sue funzioni, dello stesso diritto di accesso alle informazioni riconosciuto al controllore finanziario, e al fine di garantirne l'indipendenza, delle norme e disposizioni particolari applicabili al medesimo, ai sensi dei paragrafi 8 e 9 dell'articolo 24.

L'audit interno comporta, tra l'altro, la valutazione dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo e la verifica della regolarità delle operazioni. Tale mansione è esercitata conformemente alle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile i ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente [...]

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