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Document 52000AC0999

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»

    GU C 367 del 20.12.2000, p. 5–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000AC0999

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»

    Gazzetta ufficiale n. C 367 del 20/12/2000 pag. 0005 - 0010


    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"

    (2000/C 367/02)

    Il Consiglio, in data 26 giugno 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

    La Sezione "Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione" incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere, sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Sirkeinen, in data 8 settembre 2000.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato il 20 settembre 2000, nel corso della 375a sessione plenaria, con 105 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astensioni, il seguente parere.

    1. Introduzione

    1.1. Il Comitato economico e sociale segue con grande interesse gli sviluppi in corso nell'Unione europea e negli Stati membri in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dal Protocollo di Kyoto ai fini della lotta contro il cambiamento climatico globale. Dal momento che la produzione e l'utilizzazione dell'energia sono un'importante fonte di emissioni di anidride carbonica nell'Unione europea e che un ricorso maggiore alle fonti energetiche rinnovabili costituisce una delle possibilità di ridurre tali emissioni, il Comitato si compiace del fatto che la Commissione abbia finalmente presentato la proposta di direttiva relativa alle fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, come azione chiave in tale settore.

    1.2. Il Libro bianco "Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili"(1) ha stabilito l'obiettivo indicativo di raddoppiare dal 6 al 12 % entro il 2010 la quota delle energie rinnovabili nel consumo energetico interno lordo. Tale quota è stata inoltre convertita in una percentuale specifica di consumo di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili (elettricità FER) quota che è stata portata al 22,1 %. Il Libro bianco predispone inoltre un ampio piano di azione, comprendente, tra molte altre misure, una direttiva sull'elettricità FER nel mercato interno dell'elettricità. Nel parere in materia il Comitato si è espresso in generale in maniera positiva riguardo all'iniziativa e agli obiettivi del Libro bianco, sia pure osservando che l'obiettivo del 12 % è molto ambizioso e sottolineando l'esigenza di misure sostanziali intese a raggiungere detto obiettivo.

    1.3. Nel marzo 2000 il Consiglio europeo di Lisbona ha deciso di accelerare lo sviluppo del mercato interno dell'elettricità, previsto dalla direttiva del 1996. Il buon funzionamento del mercato interno contribuisce in parte all'obiettivo di accrescere la quota di elettricità FER, promuovendo al tempo stesso l'uso efficiente delle risorse(2), le economie di scala ed una base migliore per le attività di ricerca e sviluppo e per l'innovazione. Il mercato interno dell'elettricità può funzionare bene solo se tutti i soggetti coinvolti beneficiano di condizioni omogenee in vari Stati membri, in altre parole la concorrenza e il commercio all'interno dell'Unione europea non devono essere distorti da azioni nazionali quali restrizioni, regimi di sostegno ecc.

    1.4. Vari Stati membri hanno predisposto sistemi intesi ad accrescere la quota dell'elettricità-FER nel loro consumo elettrico nazionale. Spesso il sostegno finanziario pubblico, sotto differenti forme, è consistente. Ciò è giustificato dall'esigenza di compensare il sostegno pubblico fornito alle fonti energetiche tradizionali, in alcuni casi direttamente sotto forma di aiuti e in altri casi attraverso la mancata internalizzazione nei prezzi di tutti i costi esterni.

    1.5. Il problema che deve essere risolto in maniera equilibrata è in sintesi il seguente: come accelerare lo sviluppo ed accrescere la quota di mercato dell'elettricità-FER, garantendo al tempo stesso il funzionamento adeguato del mercato interno dell'elettricità ed evitando di accrescere in modo improprio i costi a carico dello Stato e dei consumatori.

    2. La proposta della Commissione

    2.1. L'obiettivo principale della proposta di direttiva è quello di creare un quadro per favorire una crescita significativa a medio termine della quota di elettricità generata da fonti rinnovabili ("elettricità-FER") nell'Unione europea. La promozione delle fonti energetiche rinnovabili costituisce un'importante priorità comunitaria, per ragioni di sicurezza e diversificazione dell'approvvigionamento energetico, nonché di protezione dell'ambiente e di coesione economica e sociale.

    2.2. Al fine di realizzare le finalità della direttiva, gli Stati membri dovranno quindi predisporre e raggiungere obiettivi nazionali di consumi futuri di elettricità FER conformi al Libro bianco sulle energie rinnovabili, assumendo inoltre impegni nazionali per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra alla luce degli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto. La Commissione presenta obiettivi nazionali indicativi nell'allegato I della proposta di direttiva.

    2.3. La direttiva prevede che la Commissione sorvegli l'applicazione dei regimi di sostegno a favore dei produttori di energia da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali negli Stati membri, presentando entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva stessa una relazione sulle esperienze acquisite con l'applicazione e sulla coesistenza di vari regimi di sostegno negli Stati membri.

    2.4. Inoltre, la proposta prevede delle misure complementari intese a creare condizioni eque ed a facilitare la penetrazione dell'elettricità-FER nel mercato interno dell'elettricità, in particolare per quanto riguarda le procedure amministrative e le questioni relative alla rete.

    2.5. La direttiva prevede che tutti gli Stati membri adottino le misure necessarie a garantire che il consumo di elettricità-FER si sviluppi secondo gli obiettivi energetici ed ambientali suddetti. Gli Stati membri dovranno pertanto:

    - stabilire e raggiungere obiettivi nazionali annuali in termini di consumi interni futuri di elettricità-FER, misurati in kWh consumati o in percentuale del consumo di elettricità per i prossimi dieci anni. Tali obiettivi dovranno essere compatibili con quelli previsti dal Libro bianco sulle fonti energetiche rinnovabili;

    - pubblicare ogni anno i propri obiettivi nazionali e le misure adottate e da adottare a livello nazionale per raggiungere i suddetti obiettivi.

    2.6. La direttiva dispone pertanto che gli Stati membri adottino le misure necessarie a far sì che gli operatori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione presenti sul loro territorio concedano un accesso prioritario alla trasmissione e alla distribuzione di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili.

    3. Osservazioni di carattere generale

    3.1. La base giuridica della proposta è l'articolo 95 del Trattato CE, relativo al mercato interno. Il Comitato ritiene che ciò sia opportuno in quanto l'obiettivo della proposta in esame è quello di garantire la possibilità di accrescimento della quota di elettricità-FER nell'ambito di un efficiente mercato interno dell'elettricità. Il Comitato ritiene tuttavia che l'articolo 95 non sia sufficiente ad imporre obiettivi vincolanti agli Stati membri.

    3.2. Le fonti energetiche rinnovabili rivestono un ruolo importante ai fini della lotta contro il cambiamento climatico. Tale ruolo, tuttavia, è solo parziale e relativamente modesto nel contesto della sfida globale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti a Kyoto. Le fonti energetiche rinnovabili costituiscono un'importante priorità comunitaria anche per ragioni di sicurezza e di diversificazione dell'approvvigionamento energetico nonché ai fini della coesione economica e sociale. Inoltre, le fonti energetiche rinnovabili hanno un'applicazione nella generazione di calore e nella cogenerazione di energia elettrica e termica, le quali, in determinate circostanze, potrebbero essere più efficienti e praticabili sotto il profilo economico rispetto alla generazione di elettricità. Al fine di predisporre un quadro realistico per le azioni proposte, la Commissione dovrebbe elaborare una strategia energetica generale a lunghissimo termine.

    3.3. Occorre tener conto del fatto che la proposta di direttiva in esame rappresenta solo una parte delle azioni dell'Unione europea intese a promuovere le fonti energetiche rinnovabili, vale a dire quella relativa alla relazione tra l'elettricità-FER e il mercato interno dell'elettricità. Vi sono numerose altre azioni già in corso o in fase di preparazione, come specificato nel Libro bianco.

    3.4. La Commissione dovrebbe tener conto del fatto che sensibilizzare i consumatori (industria, aziende e cittadini) all'impiego delle fonti energetiche alternative costituisce anche un mezzo per promuovere l'elettricità da fonti rinnovabili. D'altro canto, una domanda naturale di elettricità da fonti rinnovabili dovrebbe essere un obiettivo di primaria importanza, al fine di creare una situazione di mercato sana.

    4. Obiettivi di consumo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili

    4.1. Il Comitato sottolinea nuovamente l'esigenza di un'azione energica finalizzata ad un'utilizzazione ottimale del potenziale di elettricità FER. Tuttavia attualmente esistono delle differenze tra i vari Stati membri per quanto riguarda la quota delle FER nel consumo energetico e l'utilizzazione di ogni forma di FER varia notevolmente in funzione delle differenze geografiche, climatiche ed economiche. Lo stesso quadro variabile si applica al potenziale incremento dell'utilizzazione di FER.

    4.2. Ciascuno Stato membro si è impegnato a raggiungere obiettivi nazionali nell'ambito della suddivisione a livello di Unione europea degli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto. Per far fronte agli impegni di Kyoto, i governi devono stabilire ed applicare programmi nazionali. Tra uno Stato e l'altro vi saranno differenze nel ruolo dei vari settori dell'economia e nelle misure e negli strumenti impiegati all'interno di ciascun settore. È difficile inserire in tale approccio degli obiettivi settoriali vincolanti a livello di Unione europea nonché la relativa trasposizione in obiettivi nazionali. Si potrebbe addirittura sostenere che vi sia un chiaro conflitto con la sussidiarietà per quanto riguarda la suddivisione degli oneri derivanti dal Protocollo di Kyoto nonché con il diritto degli Stati membri a decidere in merito alla propria combinazione energetica.

    4.3. Si potrebbero verificare situazioni nelle quali uno Stato membro raggiunge gli obiettivi di Kyoto ma non i livelli di elettricità FER previsti dalla direttiva. In considerazione di ciò il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe spiegare più chiaramente quali siano le interazioni tra i più ampi obiettivi del Protocollo di Kyoto da un lato e gli obiettivi più specificamente settoriali di produzione di elettricità FER dall'altro. Due serie parallele di obiettivi potrebbero rendere meno chiari i risultati che dovranno essere raggiunti dagli Stati membri.

    4.4. La Commissione menziona l'impiego di sistemi di modellizzazione molto sofisticati come base per stabilire gli obiettivi nazionali indicativi per ciascun Stato membro. Tuttavia rimane poco chiaro quali criteri specifici siano stati utilizzati per ogni paese, non da ultimo alla luce di uno studio approfondito dei dati nazionali. È pertanto difficile discutere l'equità di tale ripartizione degli oneri.

    4.5. La Commissione non propone direttamente degli obiettivi nazionali vincolanti in termine di elettricità FER, ma in effetti l'approccio proposto sembra condurre in tale direzione. Il Comitato ritiene che sia necessario effettuare una nuova valutazione della proposta sotto tale profilo. Anche il carattere giuridico di un obiettivo indicativo non è chiaro e andrebbe chiarito, tenendo conto anche delle possibili sanzioni in caso di mancato rispetto.

    4.6. Il Comitato valuta positivamente la proposta di obbligare gli Stati membri a rendere noti obiettivi e misure e a riferire in merito ai progressi conseguiti nonché l'obbligo imposto alla Commissione di redigere una relazione annuale di valutazione. Ritiene tuttavia che le relazioni nazionali dovrebbero basarsi sull'insieme dei rispettivi impegni nell'ambito del Protocollo di Kyoto e sulle misure per farvi fronte, piuttosto che fare riferimento alla sola elettricità FER. La valutazione della Commissione dovrebbe avere lo stesso approccio, ossia considerare se lo Stato membro agisce al fine di far fronte ai propri impegni, e se il ruolo dell'elettricità FER viene gestito in modo sostenibile in tale contesto.

    5. Meccanismi di sostegno

    5.1. Le fonti energetiche rinnovabili possono e devono contribuire allo sviluppo sostenibile. Tuttavia, la produzione e l'utilizzazione dell'energia hanno sempre degli impatti ambientali. I vari tipi di fonti energetiche rinnovabili sono caratterizzati da differenti tipi e livelli di impatto ambientale. Pertanto, per ottenere gli effetti migliori in termini di sostenibilità, è necessario elaborare uno specifico bilancio ambientale o ecologico per ciascuna tecnologia FER. Tale valutazione ambientale dovrebbe inoltre tener conto in maniera particolare degli impatti indiretti sul cambiamento climatico. Sulla base di tali bilanci si può quindi concedere un sostegno anzitutto alle tecnologie FER caratterizzate da un ecobilancio particolarmente positivo e da un potenziale corrispondente di sostituzione dell'energia fossile.

    5.2. Nel potenziare il ricorso all'elettricità FER occorre tener conto anche del fatto che vi sono limiti all'uso potenziale di numerose forme di tale elettricità. La biomassa ha dei limiti dovuti all'impiego del territorio e all'utilizzazione finale alternativa. L'energia idroelettrica dipende dalle precipitazioni. L'energia eolica e quella solare devono essere integrate da altri tipi di generazione, che si prestino ad essere regolati. In particolare, nel caso della biomassa, occorre evitare di perturbare in maniera artificiale importanti equilibri naturali ed economici.

    5.3. L'argomentazione secondo cui tutti i costi esterni devono essere internalizzati nei prezzi dell'energia, creando così condizioni eque per le FER, è importante e pertinente. Il problema è però che non vi sono finora metodi scientificamente fondati e generalmente accettati per procedere a tale internalizzazione. Gli sforzi in questo settore sono estremamente importanti e devono essere proseguiti. Nel frattempo, e probabilmente ancora per molto, occorre sostenere le fonti energetiche rinnovabili. Ciò dovrebbe essere generalmente accettabile fino a quando la dimensione assoluta di tale tipo di sostegno non è sproporzionata rispetto al costo complessivo dell'energia.

    5.4. Nel parere in merito al documento di lavoro della Commissione, il Comitato ha osservato che occorrerebbe creare in maniera proattiva un mercato unico su scala comunitaria. Ciò presuppone che i regimi di sostegno diretto rispondano ad una serie di requisiti di base, in modo da garantire che siano abbastanza compatibili tra di loro, permettendo un commercio efficace e quindi la concorrenza. Suscita pertanto preoccupazione nel Comitato il fatto che la Commissione consideri la possibilità di rinviare al 2005 la definizione di un quadro armonizzato di sostegno all'elettricità FER.

    5.5. In assenza di incentivi, la quota FER potrebbe rimanere stabile o addirittura ridursi. Gli Stati membri hanno già vari regimi intesi a promuovere l'elettricità FER, ma per conformarsi agli obiettivi previsti dal Libro bianco e dalla proposta di direttiva devono intensificare in modo considerevole i propri sforzi. Quando la quota di elettricità FER dovrà crescere in modo sensibile entro il 2005, vi sarà il rischio evidente di una distorsione del mercato.

    5.5.1. Gli investimenti nel settore dell'elettricità vengono effettuati in una prospettiva di più decenni. È quindi necessario fornire ai soggetti presenti sul mercato dell'elettricità delle certezze sulle condizioni operative almeno a medio termine.

    5.5.2. Inoltre, dopo aver stabilito ed utilizzato i propri regimi per anni, gli Stati membri saranno certamente alquanto riluttanti di fronte alla prospettiva di un cambiamento. In particolare, quando viene modificato un sostegno e quindi un quadro operativo, si pone normalmente il problema degli investimenti non recuperabili.

    5.5.3. Il Comitato condivide ovviamente l'osservazione della Commissione secondo cui le disposizioni in materia di aiuti di Stato valgono anche in questo settore. Ma, come nota la stessa Commissione, anche a norma di tali disposizioni i sistemi nazionali possono offrire condizioni differenti. Ciò potrebbe comportare distorsioni del mercato nel caso in cui i produttori di FER cerchino di beneficiare del sistema nazionale che offre le migliori condizioni, scatenando eventualmente una corsa agli aiuti.

    5.6. La Commissione osserva giustamente che non vi è ancora un'esperienza adeguata per decidere in merito ad un sistema comune di sostegno su scala comunitaria. Il Comitato ritiene tuttavia che in assenza di un approccio e di un sistema comune, occorrerebbe comunque stabilire quanto prima alcuni principi. Si potrebbe determinare a livello dell'Unione europea un volume massimo di sostegno per ciascuna tecnologia, per esempio un importo relativo in rapporto ai prezzi di mercato o in euro per kWh, tenendo conto dell'effettiva qualità ambientale, dell'efficienza e della disponibilità di elettricità prodotta per ciascuna tecnologia. In ultima analisi è il sostegno fornito in valore assoluto, o l'equivalente in assistenza di altro tipo, che influisce sulla concorrenza.

    5.7. Il Comitato condivide i principi stabiliti nell'articolo 4 della proposta di direttiva, che dovrebbero in ogni caso essere applicati ai regimi di sostegno. Esprime particolare compiacimento per il fatto che la Commissione ha tenuto conto della sua proposta, presentata nel parere relativo al documento di lavoro, di prendere in considerazione le caratteristiche delle varie tecnologie rinnovabili.

    5.8. Il Comitato propone inoltre di tener conto dei seguenti principi:

    - gli oneri finanziari per il bilancio pubblico e in particolare i costi per gli utenti dell'energia devono essere sostenibili, proporzionali e distribuiti equamente;

    - la compensazione deve essere decrescente nel tempo in modo da tener conto dello sviluppo tecnico ed economico, nessuna tecnologia può essere sostenuta in modo continuo nel lungo periodo;

    - nella misura del possibile i regimi devono essere predisposti in modo tale da lasciare la decisione finale al mercato;

    - tutti i regimi di sostegno devono essere completamente trasparenti;

    - nessun regime di sostegno deve offrire un reddito ad un produttore senza che vi siano i normali rischi di mercato cui ogni produttore deve far fronte.

    5.9. Al Comitato risulta che la Commissione sta attualmente procedendo all'elaborazione dei nuovi orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, ma non vi è stata trasparenza in merito al processo di preparazione e ai contenuti. È essenziale che tali orientamenti siano redatti in modo tale da risultare conformi alla proposta di direttiva.

    6. Garanzia di origine

    6.1. Il Comitato condivide in linea generale la proposta della Commissione di far sì che gli Stati membri stabiliscano sistemi di certificazione dell'origine dell'elettricità-FER. Le misure intese a garantire l'accuratezza e l'affidabilità di tali sistemi rivestono grandissima importanza. Il Comitato desidera inoltre sottolineare due punti:

    6.1.1. In un mercato interno dell'elettricità efficiente vi sono delle limitazioni alla possibilità di ricostruire l'origine, dal produttore all'utente finale, di una determinata unità di elettricità venduta. Una classificazione, come ad esempio diversi marchi di elettricità, sarà probabilmente commercializzata nel quadro degli scambi, ma per ragioni pratiche deve esservi un numero limitato di marchi. Ciò significa che la certificazione di ogni singola fonte o forma di generazione non avrà alcuna importanza pratica sul mercato e non dovrebbe pertanto essere richiesta.

    6.1.2. Al fine di facilitare il reciproco riconoscimento dei certificati nonché ai fini del possibile commercio futuro sul mercato interno, sembra necessario che i sistemi di certificazione negli Stati membri siano sin dall'inizio completamente compatibili fra loro. La Commissione deve garantire la compatibilità dei sistemi nazionali di certificazione.

    7. Procedure amministrative e di pianificazione

    7.1. Il Comitato approva le proposte relative a questo punto.

    8. Connessione in rete

    8.1. Date le caratteristiche particolari dell'elettricità FER e dei suoi produttori abituali, tale parte della proposta riveste grande importanza. Inoltre, da uno Stato membro all'altro, vi sono differenze sia giuridiche che operative nel ruolo degli operatori di rete e di sistema. Sembra che tale parte della proposta debba essere ulteriormente chiarita, tenendo conto in maniera particolare del ruolo degli operatori. Il Comitato ritiene che occorrano dei chiarimenti su almeno tre punti.

    8.1.1. Nella proposta si dovrebbero prendere in considerazione vari sistemi di distribuzione (distribuzione centralizzata o basata sul mercato). Alcuni di tali sistemi potrebbero in pratica rendere impossibile o non necessario l'accesso prioritario.

    8.1.2. L'accesso prioritario illimitato può essere causa di seri problemi, in particolare nei sistemi isolati, se la quota di elettricità FER rispetto alla generazione complessiva è elevata e se la capacità di generazione di riserva non è sufficiente.

    8.1.3. L'articolo 7, secondo paragrafo, non dà indicazioni chiare su come si debbano ripartire e coprire i costi e i benefici relativi agli impianti per le energie rinnovabili. È importante che i costi di connessione alla rete siano equamente distribuiti tra le parti in causa.

    8.1.4. All'articolo 7, quinto paragrafo, il concetto di conteggio bidirezionale non è chiaro e la Commissione dovrebbe spiegarlo.

    9. Definizioni

    9.1. Come è affermato nel parere in merito al documento di lavoro, il Comitato ritiene corretto che la direttiva non definisca le fonti energetiche rinnovabili come tali ma dia invece nell'articolo 2 una definizione limitata agli scopi della direttiva stessa.

    9.2. Il Comitato si chiede tuttavia perché la biomassa in particolare sia stata definita in modo differente rispetto al Libro bianco, senza fornire alcuna spiegazione. Ciò dev'essere chiarito. In particolare, i residui organici prodotti dall'industria forestale e i carburanti separati riciclati dovrebbero essere compresi nella definizione. Naturalmente la prevenzione e la riduzione dei rifiuti nonché il loro riciclaggio costituiscono obiettivi primari, tuttavia quando ciò non è possibile, occorrerebbe ricorrere alla generazione di energia invece che alla messa a discarica o ad altri usi equivalenti. I potenziali danni derivanti dall'incenerimento di alcuni tipi di rifiuti sono stati limitati dalla recente direttiva sull'incenerimento dei rifiuti, pertanto non dovrebbero esserci argomentazioni ambientali o sanitarie contro un ampliamento in tal senso della definizione contenuta nella proposta di direttiva.

    9.3. Nell'articolo 2, secondo paragrafo, la menzione delle centrali miste è poco chiara. L'espressione "in particolare a fini di riserva" non dovrebbe comportare alcun tipo di restrizione.

    9.4. Il Comitato concorda in linea di massima con la proposta di direttiva per quanto riguarda i grandi impianti idroelettrici. Dal momento che tali impianti sono in linea di principio concorrenziali non c'è ragione per cui debbano beneficiare dei regimi di sostegno. Tuttavia rimane da stabilire quale sia la linea da seguire nel caso in cui un grande impianto idroelettrico abbia eccezionalmente bisogno di misure di sostegno. Ciò potrebbe avvenire ad esempio in caso di rinnovamento e contemporaneo ammodernamento di impianti esistenti.

    10. Disposizioni finali

    10.1. Considerato l'approccio della proposta di direttiva, che individua le esigenze relative all'azione comunitaria ma prevede che venga deciso solo dopo qualche anno in merito a temi essenziali, l'ampio sistema di resoconti, verifiche e valutazioni è necessario. È naturalmente molto importante, in questo come in tutti gli altri casi, che gli Stati membri si uniformino completamente alla direttiva. Dal momento che gli obiettivi di tale direttiva devono essere considerati come parte di una più ampia priorità dell'Unione europea, anche le fasi successive devono essere inserite in tale contesto. Il Comitato rinvia al punto 4.6 più in alto.

    11. Impatti socioeconomici

    11.1. È inevitabile che un incremento dell'uso di elettricità FER avrà un impatto positivo sul settore economico in questione. In particolare è importante mantenere e sviluppare il primato delle imprese dell'Unione europea in tale settore. Ciò creerà nuovi posti di lavoro. L'impatto su zone periferiche e in particolare sulle isole può essere considerevole.

    11.2. La liberalizzazione del settore dell'energia ha causato la perdita di alcuni posti di lavoro. La creazione e la durata dei posti di lavoro nel settore delle energie rinnovabili sono difficili da prevedere per ragioni naturali. Dal momento che i nuovi posti richiederanno nuove competenze, occorrerebbe dedicare particolare attenzione a misure adeguate di riqualificazione e di formazione. Per quanto riguarda l'impatto generale sull'occupazione, la Commissione fa riferimento ad una relazione che si esprime in termini molto positivi in materia. A giudizio del Comitato tale importante questione andrebbe tuttavia trattata più in profondità sulla base di dati verificati ed affidabili.

    11.3. La Commissione afferma che la sua proposta avrà ripercussioni finanziarie molto limitate sui fondi dell'Unione europea. Tuttavia sorprende che la Commissione non abbia fatto alcun riferimento ai costi che ricadono sugli Stati membri e/o sui consumatori. È chiaro che anche costi relativamente elevati possono essere controbilanciati da benefici a lungo termine. Ma dal momento che la proposta di direttiva, nella sua forma attuale, stabilisce obiettivi estremamente ambiziosi lasciando al tempo stesso libera scelta agli Stati membri riguardo il sostegno allo sviluppo, i costi possono essere molto elevati e distribuiti in maniera ineguale. La Commissione avrebbe dovuto trattare tale argomento in maniera adeguata.

    12. Sintesi

    Il Comitato:

    - giudica adeguata la base giuridica della proposta di direttiva, ma ritiene che l'art. 95 non consenta di imporre obiettivi vincolanti agli Stati membri;

    - ritiene che l'elettricità FER rivesta un ruolo significativo ma parziale nella sfida complessiva rappresentata dagli obiettivi stabiliti a Kyoto, e invita la Commissione a sviluppare una strategia a lungo termine per il settore energetico;

    - sottolinea l'esigenza di un'azione forte intesa a fare un uso ottimale del potenziale dell'elettricità FER e giudica opportuno che venga imposto agli Stati membri l'obbligo di rendere noti obiettivi e misure destinati a tal fine, ma considera che l'imposizione di obiettivi praticamente vincolanti potrebbe essere in conflitto con la sussidiarietà applicata alle azioni intese a raggiungere gli obiettivi di Kyoto;

    - è convinto che vi sia un'evidente esigenza di incentivi intesi ad accrescere il ricorso all'elettricità FER ma, al fine di evitare distorsioni del mercato e costi inaccettabili, propone che vengano stabiliti quanto prima alcuni principi relativi a detto sostegno, ad esempio sotto forma di massimale al sostegno nazionale (effettivo), tenendo conto dell'effettiva qualità ambientale, dell'efficienza e della disponibilità di energia prodotta per ogni tecnologia FER;

    - valuta positivamente i sistemi di certificazione dell'origine dell'elettricità FER contenuti nella proposta e osserva che tali sistemi dovrebbero essere predisposti in modo da adeguarsi ad un mercato aperto dell'elettricità e che la Commissione debba garantire la compatibilità dei sistemi nazionali;

    - ritiene che la parte relativa alla connessione in rete sia essenziale nell'ambito della proposta di direttiva e fa presente che occorre chiarire vari punti;

    - giudica opportuno che l'energia idroelettrica venga presa in considerazione nell'ambito della proposta ma non condivide i cambiamenti apportati alle definizioni della direttiva rispetto a quelle contenute nel precedente Libro bianco, in particolare per quanto riguarda la biomassa derivante dai rifiuti dell'industria forestale;

    - concorda nel ritenere che la proposta avrà impatti economici positivi sul settore economico in questione, ma osserva che l'analisi delle ricadute occupazionali ed economiche per gli Stati membri e i consumatori è del tutto insoddisfacente.

    Bruxelles, 20 settembre 2000.

    La Presidente

    del Comitato economico e sociale

    Beatrice Rangoni Machiavelli

    (1) Comunicazione della Commissione - "Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili - Libro bianco per una strategia e un piano d'azione della Comunità". COM(97) 599 def., 26 novembre 1997. Parere CES - GU C 214 del 10.7.1998, pag. 56.

    (2) COM(1998) 246 def. Parere del Comitato economico e sociale in merito alla Comunicazione della Commissione "L'efficienza energetica nella Comunità europea - Verso una strategia per l'uso razionale dell'energia". GU C 407 del 28.12.1998.

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