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Document 52000AC0468

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le Direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi»

GU C 168 del 16.6.2000, pp. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000AC0468

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le Direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi»

Gazzetta ufficiale n. C 168 del 16/06/2000 pag. 0001 - 0002


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le Direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi"

(2000/C 168/01)

Il Consiglio, in data 10 aprile 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione "Mercato unico, produzione e consumo", incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Burani, in data 5 aprile 2000.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 aprile 2000, nel corso della 372a sessione plenaria, con 103 voti favorevoli e 1 voto contrario il seguente parere.

1. Premessa

1.1. Con la Direttiva 98/33/CEE del 22 giugno 1998(1) si sono apportate modifiche all'articolo 12 della Direttiva 77/780/CEE(2) (prima direttiva bancaria) ed agli articoli 2, 5, 6, 7 e 8 e agli allegati II e III della Direttiva 89/647/CEE(3) relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi, nonché all'articolo 2 e all'allegato II della Direttiva 93/6/CEE(4) relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi. Le modifiche, per la parte qui evocata, riguardano le norme sullo scambio di informazioni riservate, nel quadro di accordi di cooperazione con gli organi o autorità di paesi terzi che in qualunque modo e in qualsiasi forma contribuiscono a consolidare la stabilità del settore finanziario.

1.2. Le norme suddette mirano ad allargare il campo dello scambio di informazioni: mentre in precedenza tale scambio era previsto fra le sole autorità di vigilanza (e in taluni casi limitatamente ai paesi dell'Unione europea), la direttiva sopra citata estende tale facoltà nel senso indicato nell'ultimo paragrafo del punto 1.1. Il fine è evidentemente quello di contribuire alla formazione di un quadro di informazioni globali atte a meglio sorvegliare le attività delle aziende che ricadono nella normativa della Seconda direttiva bancaria.

1.3. La Commissione ha rilevato (secondo "considerando" della proposta di direttiva in esame) che per coerenza, le stesse norme dovrebbero applicarsi anche ad enti che non sono soggetti alle norme della Seconda direttiva bancaria, ma che sotto forme diverse esplicano attività finanziarie regolate da altre direttive: gli organismi d'investimento collettivo (OICVM) previsti dalle Direttive 85/611/CEE(5) e 93/22/CEE(6) e le società di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione vita [Direttive 92/49/CEE(7) e 92/96/CEE(8)].

1.4. La proposta di direttiva autorizza quindi gli Stati membri a concludere accordi di cooperazione con ogni autorità di paesi terzi suscettibile di possedere e scambiare informazioni riguardanti gli enti di cui al paragrafo 1.3, a condizione che le informazioni beneficino di garanzie a protezione del segreto d'ufficio.

2. Considerazioni

2.1. La proposta di direttiva è, come dice la Commissione, coerente con una linea di azione che mira a rendere più efficace la sorveglianza ed il controllo delle attività finanziarie, sotto qualsiasi forma e da chiunque esercitate. Il Comitato economico e sociale non può quindi che manifestare il proprio accordo ed il suo appoggio all'iniziativa della Commissione.

2.2. Il CES vuole peraltro manifestare una certa perplessità in merito all'elenco delle entità dei paesi terzi abilitate allo scambio delle informazioni: accanto a quelle indicate (autorità di vigilanza, organi di liquidazione o fallimento e relativi organi di controllo, revisori dei conti, ecc.), non sarebbe fuori luogo inserire gli organi di repressione del riciclaggio di denaro e della frode. È evidente che le norme che regolano l'attività di tali organi - e la loro natura, diversa da quella delle autorità di controllo - possono rendere difficile lo scambio di informazioni. In taluni casi, tuttavia, la buona volontà e la superiore considerazione dell'interesse pubblico potrebbero prevalere su considerazioni di ordine formale o di restrittiva interpretazione delle norme giuridiche.

2.3. L'inserimento degli organismi di cui al punto precedente avrebbe un duplice vantaggio: da un lato, darebbe una tempestiva informazione agli organi di vigilanza su fatti che, se percepiti per tempo, potrebbero prevenire conseguenze disastrose (vedasi il celebre caso della BCCI), e dall'altro contribuirebbe - in taluni casi - alla lotta contro la criminalità organizzata, argomento che fa parte di un Parere che il Comitato ha in corso di redazione.

Bruxelles, 27 aprile 2000.

La Presidente

del Comitato economico e sociale

Beatrice Rangoni Machiavelli

(1) GU L 204 del 21.7.1998.

(2) GU L 322 del 17.12.1977.

(3) GU L 386 del 30.12.1989.

(4) GU L 141 dell'11.6.1993.

(5) GU L 375 del 31.12.1985.

(6) GU L 141 dell'11.6.1993.

(7) GU L 228 dell'11.8.1992.

(8) GU L 360 del 9.12.1992.

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