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Document 51999PC0746

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione)

/* COM/99/0746 def. - COD 2000/0006 */

51999PC0746

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) /* COM/99/0746 def. - COD 2000/0006 */


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE E CONTESTO

La direttiva 94/60/CE [1] del Parlamento europeo e del Consiglio recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE [2] concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi aggiunge un elenco di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione della categoria 1 o 2 all'allegato I della direttiva 76/769/CEE. Tali sostanze non possono essere utilizzate in sostanze o preparati immessi sul mercato per la vendita al grande pubblico. La classificazione di tali sostanze come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione è stata introdotta nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE [3] concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, allegato che viene costantemente aggiornato mediante adeguamento al progresso tecnico.

[1] GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.

[2] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201, modificata da ultimo dalla direttiva 94/60/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1).

[3] GU n. 196 del 16.8.1967, pag. 1/67, modificata da ultimo dalla direttiva 94/69/CE della Commissione (GU L 381 del 31.12.1994, pag. 1).

La direttiva 94/60/CE impone inoltre alla Commissione l'obbligo di presentare altre proposte al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di inserire nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE nuove sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione entro sei mesi dalla pubblicazione delle nuove classificazioni di tali sostanze (categorie 1 e 2) nell'ambito della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. La direttiva 97/56/CE [4] del Parlamento europeo e del Consiglio, recante sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE, aggiorna e consolida l'appendice di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di cui all'allegato I della direttiva.

[4] GU L 333 del 4.12.1997, pag. 1.

La direttiva 97/69/CE [5] della Commissione recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE ha aggiunto una sostanza recentemente classificata come cancerogena di categoria 2 all'allegato I della direttiva 67/548/CEE, mentre la direttiva 98/73/CE [6] della Commissione, recante ventiquattresimo adeguamento, ha aggiunto una sostanza recentemente classificata come cancerogena di categoria 2 e una sostanza classificata come tossica per la riproduzione di categoria 2. Si propone che tali sostanze vengano inserite nell'appendice, ai punti 29 e 31.

[5] GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19.

[6] GU L 305 del 16.11.1998, pag. 1.

1. MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA E CONSIDERAZIONI IN MATERIA DI SUSSIDIARIETÀ

Obiettivi della proposta prevista rispetto agli obblighi della Comunità

Nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato un piano d'azione contro il cancro (decisione n. 646/96/CE [7]). Poiché non è possibile limitare l'impiego di sostanze chimiche da parte dei consumatori, la sicurezza può essere garantita solo vietando che questi ultimi facciano uso di sostanze e preparati cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Dopo l'adozione della direttiva 94/60/CE, la Commissione è tenuta a proporre direttive che impediscano l'uso, da parte dei consumatori, di sostanze classificate di recente come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2.

[7] GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9.

La proposta intende rispettare il mercato interno e tutelare la salute dei consumatori.

Competenza esclusiva della Comunità o competenza condivisa con gli Stati membri

L'azione intesa a rispettare il mercato interno delle sostanze pericolose è di competenza esclusiva della Comunità, come stabilito dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio.

Forme d'azione di cui dispone la Comunità

L'unico intervento possibile è la presentazione di una proposta di modifica - la ventunesima - della direttiva 76/769/CEE che istituisca norme armonizzate sull'impiego di sostanze e preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione della categoria 1 o 2.

Opportunità di una legislazione uniforme o possibilità di definire obiettivi che gli Stati membri devono realizzare

La proposta relativa alla ventunesima modifica istituisce norme uniformi per la circolazione delle sostanze e dei preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e garantisce al contempo un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori. La proposta di modifica rappresenta l'unico strumento per raggiungere tali risultati, poiché la definizione di obiettivi non sarebbe sufficiente.

2. GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA

La proposta di ventunesima modifica amplia l'appendice di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di cui all'allegato I della direttiva 76/769/CEE, aggiungendovi le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 di cui al ventitreesimo e al ventiquattresimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE. L'utilizzo di tali sostanze da parte dei consumatori risulta pertanto vietato.

3. COSTI E BENEFICI

1.1. Costi

Nessuna delle tre sostanze risulta essere immessa sul mercato ad uso dei consumatori. Le fibre ceramiche refrattarie potrebbero tuttavia essere acquistate dal grande pubblico per l'hobbistica, anche se si tratta di un'eventualità rara e improbabile. La proposta di direttiva non dovrebbe comunque comportare problemi per l'industria o il commercio.

3.1. Benefici

Il divieto contenuto nella proposta garantirà che, nell'immediato e in futuro, le sostanze e i preparati cancerogeni non vengano immessi sul mercato ad uso dei consumatori. La proposta presenta dunque il beneficio di proteggere la salute dei consumatori.

4. PROPORZIONALITÀ

La ventunesima modifica presenta benefici in termini di protezione della salute dei consumatori, ottenibili senza costi aggiuntivi.

5. CONSULTAZIONI DURANTE LA PREPARAZIONE DELLA PROPOSTA DI VENTUNESIMA MODIFICA

Nel corso dell'elaborazione della proposta si è proceduto alla consultazione di esperti degli Stati membri e dell'industria, rappresentata dal CEFIC (Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica) e dal CERAME-UNIE, nel corso di varie riunioni. Nessuna delle due organizzazioni si è opposta alla proposta, purché questa non riguardi articoli contenenti le sostanze.

6. CONFORMITÀ AL TRATTATO

La presente proposta intende garantire un livello elevato di protezione della salute dei consumatori ed è pertanto conforme all'articolo 95, paragrafo 3 del trattato.

La proposta non comporta nessuna delle disposizioni particolari di cui all'articolo 15 del trattato.

Essa è infine conforme all'articolo 5.

7. CONSULTAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Ai sensi dell'articolo 95 del trattato si applica la procedura di codecisione con il Parlamento europeo e deve essere consultato il Comitato economico e sociale.

2000/0006 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione [8],

[8] GU C

visto il parere del Comitato economico e sociale [9],

[9] GU C

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [10],

[10] Parere del Parlamento europeo del

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 14 del trattato deve essere instaurato uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

(2) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, il 29 marzo 1996, la decisione n. 646/96/CE che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000) [11].

[11] GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9.

(3) Per migliorare la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e i preparati che le contengono non devono essere immessi sul mercato a disposizione del grande pubblico.

(4) La direttiva 94/60/CE [12] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi presenta, in forma di appendice ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE [13], una lista contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2; tali sostanze e i preparati che le contengono non possono essere immessi sul mercato a disposizione del grande pubblico.

[12] GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.

[13] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201, modificata da ultimo dalla direttiva 99/77/CE della Commissione (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18).

(5) La direttiva 94/60/CE stabilisce che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per estendere tale lista entro sei mesi dalla pubblicazione di un adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE [14], contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2.

[14] Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. 196 del 16.8.1967, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 99/33/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10.5.1999 (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 57).

(6) La direttiva 97/69/CE [15] della Commissione recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, e più in particolare dell'allegato I, presenta una sostanza classificata recentemente come cancerogena della categoria 2; la direttiva 98/73/CE [16] della Commissione recante ventiquattresimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, e più in particolare dell'allegato I, presenta una sostanza recentemente classificata come cancerogena della categoria 2 e una sostanza recentemente classificata come tossica per la riproduzione della categoria 2; tali sostanze devono essere aggiunte ai punti 29 e 31 dell'appendice all'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

[15] GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19

[16] GU L 305 del 16.11.1998, pag. 1.

(7) Sono stati valutati i rischi e i vantaggi delle sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2 dalla direttiva 96/54/CE.

(8) La presente direttiva non incide sulla legislazione comunitaria che stabilisce prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e alle direttive particolari adottate in virtù di essa, in particolare la direttiva 90/394/CEE [17] del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro.

[17] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le sostanze riportate nell'allegato della presente direttiva sono aggiunte a quelle contenute nell'appendice concernente i punti 29 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001 [un anno dalla sua entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2002 [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO

Punto 29 - Sostanze cancerogene: categoria 2

>SPAZIO PER TABELLA>

Punto 31 - Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 2

>SPAZIO PER TABELLA>

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