This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 51999PC0734
Proposal for a Council Decision amending Decision 95/514/EC on the equivalence of field inspections carried out in third countries on seed-producing crops and on the equivalence of seed produced in third countries
Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 95/514/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi
Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 95/514/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi
/* COM/99/0734 def. */
Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 95/514/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi /* COM/99/0734 def. */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 95/514/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (presentata dalla Commissione) RELAZIONE A norma delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi, rispettivamente, di barbabietole, di piante foraggere, di cereali e di piante oleaginose e da fibra, spetta al Consiglio stabilire se le sementi dei vegetali suddetti prodotti in paesi terzi siano equivalenti a quelle della Comunità. Il Consiglio ha inoltre disposto, per un periodo limitato, con decisione 95/514/CE, che le sementi dei vegetali suddetti prodotte nei paesi terzi sono equivalenti a quelli della Comunità. Tale decisione scade il 31 dicembre 1999. Appare auspicabile il mantenimento dell'equivalenza mediante una nuova decisione per il periodo dal 1°gennaio al 31 gennaio 2000. Per un'ulteriore proroga sarebbero necessari altri adeguamenti a norma della direttiva 98/95/CE del Consiglio. Non vi sono incidenze finanziarie sul bilancio comunitario. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 95/514/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione di sementi di barbabietole [1], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), [1] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27). vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), [2] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27). vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [3], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), [3] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/54/CE della Commissione (GU L 142 del 5.6.1999, pag. 30). vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [4], in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), [4] GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27). vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) La decisione 95/514/CE del Consiglio [5] stabilisce, per un periodo determinato, che le ispezioni in campo effettuate in alcuni paesi terzi sulle colture destinate alla produzione di sementi di determinate specie soddisfano le condizioni fissate dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE; la decisione 95/514/CE stabilisce inoltre che le sementi di determinate specie prodotte in alcuni paesi terzi sono equivalenti alle sementi corrispondenti prodotte nella Comunità. [5] GU L 269 del 9.12.1995, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/172/CE (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 29). (2) La decisione 95/514/CE scade il 31 dicembre 1999. Le condizioni d'applicazione della suddetta decisione sussistono tuttora ed è quindi opportuno prorogarne l'applicazione. La durata di tale proroga dev'essere limitata ad un mese, in attesa di altri adattamenti che saranno apportati per il periodo decorrente il 1°febbraio 2000, a norma della direttiva 98/95/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 6 della decisione 95/514/CE, la data del "31 dicembre 1999" è sostituita dal "31 gennaio 2000". Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì, Per il Consiglio Il Presidente