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Document 51999PC0516

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Moldavia

/* COM/99/0516 def. - CNS 99/0213 */

GU C 376E del 28.12.1999, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0516

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Moldavia /* COM/99/0516 def. - CNS 99/0213 */

Gazzetta ufficiale n. C 376 E del 28/12/1999 pag. 0038 - 0039


Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Moldavia

(1999/C 376 E/05)

COM(1999) 516 def. - 1999/0213(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 22 ottobre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

(1) considerando che la Commissione, prima di presentare la sua proposta, ha consultato il comitato economico e finanziario;

(2) considerando che la Moldavia sta intraprendendo riforme economiche fondamentali e sta compiendo sforzi considerevoli per instaurare un'economica di mercato;

(3) considerando che la Moldavia, da un lato, e le Comunità europee ed i loro Stati membri, dall'altro, hanno sottoscritto un accordo di partenariato e di cooperazione che è entrato in vigore il 1o luglio 1998;

(4) considerando che le autorità della Moldavia hanno concordato con l'FMI un programma macroeconomico sostenuto da una Extended Fund Facility triennale, approvato nel maggio 1996 e che hanno espresso l'intenzione di proseguire tale programma nell'ambito di una nuova Fund Facility;

(5) considerando che le autorità della Moldavia hanno presentato richiesta di assistenza finanziaria alle istituzioni finanziarie internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali; che al di là degli ulteriori finanziamenti messi a disposizione da parte dell'FMI e della Banca mondiale nei prossimi mesi resta ancora da coprire un consistente fabbisogno di finanziamento residuo al fine di rafforzare le riserve valutarie del paese e di sostenere gli obiettivi politici del programma di riforme del governo;

(6) considerando che la Moldavia è stata pesantemente colpita dalla crisi finanziaria russa e si trova attualmente ad affrontare una situazione economica e sociale particolarmente difficile;

(7) considerando che l'assistenza macrofinanziaria della Comunità sotto forma di un prestito a lungo termine con un considerevole periodo di grazia è uno strumento atto ad aiutare il paese beneficiario a superare l'attuale momento critico;

(8) considerando che è opportuno che la presente assistenza sia gestita dalla Commissione;

(9) considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità concede alla Moldavia un prestito a lungo termine per un importo massimo di 15 milioni di EUR, con un periodo di grazia di 5 anni e per una durata massima di 10 anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti, rafforzare le riserve valutarie del paese ed incoraggiare l'attuazione delle necessarie riforme strutturali.

2. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità europea per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione della Moldavia attraverso la concessione di un prestito alla medesima.

3. Tale prestito è gestito dalla Commissione in stretta consultazione con il comitato economico e finanziario, secondo criteri conformi ai termini degli accordi conclusi tra l'FMI e la Moldavia.

Articolo 2

1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità della Moldavia le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. La Commissione verifica, ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato economico e finanziario e in stretto coordinamento con l'FMI, che la politica economica della Moldavia sia conforme agli obiettivi del prestito in oggetto e che le condizioni cui questo è subordinato siano soddisfatte.

Articolo 3

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, il prestito è messo a disposizione della Moldavia in un'unica quota, subordinatamente alla soddisfacente messa in atto dell'accordo nell'ambito della quota superiore di credito concordato con l'FMI.

2. I fondi sono versati alla Banca nazionale moldava.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora la Moldavia decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3. Su richiesta della Moldavia, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Moldavia.

5. Il comitato economico e finanziario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

ALLEGATO

RISORSE DI BILANCIO NECESSARIE PER GLI ACCANTONAMENTI AL FONDO DI GARANZIA NEL 1999 E MARGINE FIGURATIVO NEL QUADRO DELLA RISERVA PER PRESTITI E GARANZIE A FAVORE DI ED IN PAESI TERZI

>SPAZIO PER TABELLA>

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