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Document 51998PC0558

Proposta di direttiva del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti

/* COM/98/0558 def. - SYN 98/0289 */

GU C 372 del 2.12.1998, p. 11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0558

Proposta di direttiva del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti /* COM/98/0558 def. - SYN 98/0289 */

Gazzetta ufficiale n. C 372 del 02/12/1998 pag. 0011


Proposta di direttiva del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti (98/C 372/07) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1998) 558 def. - 98/0289(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 29 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

in conformità della procedura stabilita dall'articolo 189 C del trattato in cooperazione con il Parlamento europeo,

(1) considerando che il quinto Programma politico e di azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (1) indica come obiettivo il «non superamento dei carichi e dei livelli critici» di alcuni inquinanti quali gli ossidi di azoto (NOX), il biossido di zolfo (SO2), i metalli pesanti e le diossine mentre, in termini di qualità dell'aria l'obiettivo è una effettiva protezione di tutti i cittadini dai rischi riconosciuti per la salute provocati dall'inquinamento atmosferico; che il programma stabilisce inoltre l'obiettivo di una riduzione del 90 % delle emissioni di diossina dalle fonti individuate entro il 2005 (al livello del 1985) e di una riduzione di almeno il 70 % da tutte le vie di trasferimento delle emissioni di cadmio (Cd), mercurio (Hg) e piombo (Pb) entro il 1995;

(2) considerando che il protocollo sugli inquinanti organici persistenti firmato dalla Comunità nel quadro della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN-ECE) stabilisce valori limite giuridicamente vincolanti per le emissioni di diossine e furani pari a 0,1 ng/m³ TE (equivalente di tossicità) per gli impianti in cui viene effettuata la combustione di più di 3 t all'ora di rifiuti solidi urbani, a 0,5 ng/m³ TE per gli impianti nei quali viene effettuata la combustione di più di 1 t all'ora di rifiuti solidi di origine medica, e a 0,2 ng/m³ TE per quelli nei quali viene effettuata la combustione di più di 1 t all'ora di rifiuti pericolosi;

(3) considerando che il protocollo sui metalli pesanti firmato dalla Comunità nel quadro della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN-ECE) stabilisce valori limite giuridicamente vincolanti per le emissioni di particolato pari a 10 mg/m³ relativamente all'incenerimento di rifiuti pericolosi di origine medica e, per quanto riguarda le emissioni di mercurio, a 0,05 mg/m³ relativamente all'incenerimento dei rifiuti pericolosi e a 0,08 mg/m³ relativamente all'incenerimento dei rifiuti urbani;

(4) considerando che le direttive 89/369/CEE (2) e 89/429/CEE (3) del Consiglio concernenti la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani hanno contribuito alla riduzione e alla limitazione delle emissioni atmosferiche provocate da tali impianti; che devono ora essere adottate misure più restrittive e le direttive in questione devono pertanto essere abrogate;

(5) considerando che, in conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo della riduzione delle emissioni provocate dagli impianti di incenerimento e coincenerimento non può essere efficacemente realizzato dai singoli Stati membri attraverso un'azione non coordinata; che, data la necessità di ridurre le emissioni in tutta la Comunità, è più efficace intervenire a livello comunitario; che la presente direttiva si limita ai requisiti minimi relativi agli impianti di incenerimento e coincenerimento;

(6) considerando che la risoluzione del Consiglio 97/C 76/01, del 24 febbraio 1996, concernente una strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti (4) sottolinea l'importanza dei criteri comunitari in materia di uso di rifiuti, la necessità di adeguate norme di emissione da applicare agli impianti di incenerimento, di misure di monitoraggio degli impianti di incenerimento esistenti e la necessità che la Commissione valuti se modificare la normativa in materia di incenerimento di rifiuti con recupero di energia in modo da evitare spostamenti di rifiuti su vasta scala nella Comunità;

(7) considerando che le norme del mercato interno si applicano al recupero dei rifiuti e che pertanto occorrono norme rigorose uguali per tutti gli impianti di incenerimento, al fine di evitare spostamenti transfrontalieri di rifiuti verso impianti che operano a costi inferiori grazie a norme ambientali meno severe;

(8) considerando che la direttiva del Consiglio 96/61/CE, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento (5) prevede un approccio integrato alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento in cui tutti gli aspetti relativi alle prestazioni ambientali degli impianti vengano valutati in maniera integrata; che gli impianti per l'incenerimento dei rifiuti urbani dotati di una capacità superiore alle 3 t all'ora e gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti pericolosi dotati di una capacità superiore alle 10 t/giorno rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE;

(9) considerando che la presente direttiva stabilisce valori limite di emissione in conformità all'articolo 18 della direttiva 96/61/CE, nonché condizioni di esercizio e limiti di emissione per tutti gli impianti che inceneriscono rifiuti al fine di assicurare un elevato livello di protezione ambientale;

(10) considerando che il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla presente direttiva deve essere considerato come una condizione necessaria ma non sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva 96/61/CE circa l'uso delle migliori tecniche disponibili; che per assicurare tale rispetto può essere necessario prevedere valori limite di emissione più severi, valori di emissione relativi ad altre sostanze e altre componenti ambientali, e altre condizioni opportune;

(11) considerando che in campo industriale si è accumulata esperienza per oltre 10 anni relativamente all'applicazione di tecniche per la riduzione delle emissioni inquinanti provocate dagli impianti di incenerimento;

(12) considerando che l'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti (6), modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 96/350/CE (7), stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti vengano smaltiti o recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza arrecare pregiudizio all'ambiente; che, a tal fine, l'articolo 9 della suddetta direttiva stabilisce che tutti gli stabilimenti che effettuano il trattamento dei rifiuti debbono ottenere un'autorizzazione delle autorità competenti relativa, in particolare, alle precauzioni necessarie in materia;

(13) considerando che l'obiettivo degli impianti di incenerimento costruiti e messi in funzione ai sensi della presente direttiva è di ridurre i rischi relativi all'inquinamento provocati dai rifiuti attraverso un processo termico, in particolare l'ossidazione, al fine di ridurre la quantità e il volume dei rifiuti e di produrre residui che possano essere riciclati o smaltiti senza pericolo;

(14) considerando che l'articolo 129 del trattato stabilisce che le esigenze di protezione della salute umana costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità e che l'articolo 130 R stabilisce che la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce alla protezione della salute umana;

(15) considerando pertanto che ai fini di un elevato livello di protezione ambientale e della salute umana è necessario predisporre e mantenere adeguate condizioni di funzionamento e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento dei rifiuti nella Comunità; che i valori limite stabiliti contribuiscono a ridurre gli effetti dannosi per l'ambiente e a ridurre al minimo quelli per la salute umana;

(16) considerando che sono necessarie tecniche di misurazione di qualità elevata per monitorare le emissioni ed assicurare il rispetto dei valori limite di emissione relativi ai diversi inquinanti;

(17) considerando che è necessaria una protezione integrata dell'ambiente dalle emissioni generate dal trattamento termico dei rifiuti; che lo scarico delle acque reflue derivanti dalla depurazione dei gas di scarico deve essere effettuato solo dopo il loro trattamento separato, al fine di limitare il trasferimento di inquinamento da una componente ambientale all'altra;

(18) considerando che occorre stabilire disposizioni per i casi di superamento dei valori limite, nonché di interruzione tecnicamente inevitabile, di irregolare o mancato funzionamento degli impianti di depurazione;

(19) considerando che non si deve consentire che il coincenerimento dei rifiuti effettuato in impianti non destinati in primo luogo a tale scopo provochi emissioni più elevate di sostanze inquinanti nel volume dei gas derivanti dal suddetto coincenerimento e che esso deve pertanto essere opportunamente limitato;

(20) considerando che gli Stati membri devono determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e prendere tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione; che tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi

La presente direttiva ha lo scopo di prevenire o, ove ciò non sia possibile, di ridurre al massimo gli effetti dannosi per l'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e di quelle di falda, e i rischi che ne derivano per la salute umana, provocati dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti e, a tal fine, di istituire e mantenere adeguate condizioni di funzionamento e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti nella Comunità.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti.

2. I seguenti impianti sono tuttavia esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

a) Impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:

i) rifiuti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi (8);

ii) residui agricoli e forestali e legname, ad eccezione di quelli che, a seguito di un trattamento, possono contenere composti organici alogenati e metalli pesanti;

iii) rifiuti esclusi dal campo di applicazione della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 di tale direttiva;

iv) rifiuti derivati dalla prospezione e dallo sfruttamento di risorse petrolifere e di gas effettuati su impianti off-shore e inceneriti a bordo;

b) Impianti che trattano esclusivamente meno di 10 t all'anno di rifiuti non urbani.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «Rifiuto», qualsiasi rifiuto solido o liquido così come definito dall'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE.

2) «Impianto di incenerimento», qualsiasi unità ed attrezzatura tecnica mobile o fissa destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Ciò comprende l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché la pirolisi, la gassificazione o altri procedimenti di trattamento termico, per esempio il procedimento del plasma, sempreché i relativi prodotti siano successivamente inceneriti.

La definizione include il sito e l'insieme della installazione comprese tutte le unità di incenerimento, i luoghi di ricezione e di immagazzinamento in loco; i suoi sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, la caldaia, gli impianti di trattamento o immagazzinamento dei residui, dei gas e delle acque di scarico, il camino, i dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e di sorveglianza continua delle condizioni di incenerimento.

3) «Impianto di coincenerimento», un impianto la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza regolarmente o in via aggiuntiva rifiuti come combustibile.

La definizione include il sito e l'insieme dell'installazione comprese tutte le unità di incenerimento, i luoghi di ricezione e di immagazzinamento dei rifiuti, l'impianto di pretrattamento in loco, i suoi sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, la caldaia, impianti di trattamento o immagazzinamento dei residui, dei gas e delle acque di scarico, il camino, le apparecchiature e i dispositivi per il controllo delle operazioni di incenerimento, la registrazione e il controllo delle condizioni di incenerimento.

4) «Impianto di incenerimento o coincenerimento esistente», un impianto in funzione conforme alla pertinente normativa nazionale comunitaria in vigore o come previsto dalla normativa vigente prima della data alla quale deve entrare in vigore la presente direttiva, un impianto autorizzato o registrato o a giudizio dell'autorità competente oggetto di una richiesta completa di autorizzazione, purché esso entri in funzione entro un anno dalla data di cui all'articolo 21.

5) «Emissione» la diffusione diretta o indiretta nell'aria, nell'acqua o nel suolo di sostanze, vibrazioni, calore o rumore da fonti localizzate o diffuse dell'impianto.

6) «Valori limite di emissione», la massa, espressa in termini di taluni parametri specifici, la concentrazione o il livello di un'emissione, che non devono essere superati in uno o più intervalli di tempo.

7) «Diossine e furani», tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui all'allegato I.

8) «Gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l'impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale sia stato delegato il potere di disporre del funzionamento tecnico dell'impianto dal punto di vista economico.

9) «Autorizzazione», la decisione o più decisioni scritte che autorizzino l'esercizio dell'intero impianto o di una sua parte.

10. «Residuo», qualsiasi materiale liquido o solido (comprese le ceneri e le scorie della suola del forno; le ceneri volatili e la polvere di caldaia; i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas; i fanghi reflui derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito) definito come rifiuto dall'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE, generato dal processo di incenerimento o coincenerimento, dal trattamento dei gas o delle acque di scarico o da altri processi all'interno dell'impianto di incenerimento o coincenerimento.

Articolo 4

Richiesta e autorizzazione

1. Il funzionamento di qualunque impianto di incenerimento o coincenerimento è subordinato al rilascio di un'autorizzazione.

2. Fatta salva l'applicazione della direttiva 96/61/CE, le domande di autorizzazione relative ad impianti di incenerimento o coincenerimento presentate alle autorità competenti deve contenere una descrizione delle misure previste per garantire che:

a) l'impianto è stato progettato e attrezzato e sarà gestito in maniera conforme ai requisiti della presente direttiva;

b) il calore generato durante il processo di incenerimento verrà recuperato nella misura del possibile;

c) si procederà a prevenire, ridurre o riciclare i residui nella misura del possibile;

d) lo smaltimento dei residui dei quali non possa essere evitata la produzione o che non possano essere ridotti o riciclati verrà effettuato alle emissioni in conformità alle normative nazionali e comunitarie.

3. L'autorizzazione è concessa soltanto ove risulti dalla relativa domanda che le misure tecniche proposte relativamente alle emissioni nell'atmosfera sono conformi a quanto previsto dall'allegato III.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'autorizzazione relativa ad impianti di incenerimento o coincenerimento concessa dalle autorità competenti:

a) elenchi specificamente le categorie di rifiuti, in conformità del catalogo europeo dei rifiuti (CER), che possono essere trattati;

b) indichi la capacità nominale di incenerimento dei rifiuti dell'impianto;

c) specifichi le procedure di misurazione e campionamento utilizzate per ottemperare agli obblighi della misurazione periodica dei singoli inquinanti atmosferici ed idrici.

5. La procedura di autorizzazione relativa ad impianti mobili è definita dagli Stati membri.

Articolo 5

Consegna e ricezione dei rifiuti

Il gestore dell'impianto di incenerimento o coincenerimento adotta tutte le misure relative alla consegna e alla ricezione dei rifiuti necessarie per prevenire o, laddove ciò non sia attuabile, ridurre al minimo, gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee e i rischi diretti per la salute umana.

Il gestore prima di accettare i rifiuti nell'impianto di incenerimento o coincenerimento determina la massa relativa di ciascuna categoria di rifiuti, in conformità al catalogo CER. Le autorità competenti possono concedere esenzioni per gli impianti industriali e le imprese che provvedono all'incenerimento o coincenerimento unicamente dei propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, purché venga garantito lo stesso livello di sicurezza e non sia necessario disporre dei dati in questione per i calcoli di cui all'allegato II.

Articolo 6

Condizioni di esercizio

1. Gli impianti di incenerimento sono gestiti in modo da raggiungere un livello di incenerimento tale che il carbonio organico totale (TOC) delle scorie e delle ceneri della suola del forno sia inferiore al 3 % del peso a secco del materiale. Ciò può implicare l'utilizzazione di adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti.

Tutti gli impianti di incenerimento sono progettati, attrezzati, costruiti e gestiti in modo che i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato e omogeneo persino nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850 °C raggiunta vicino alla parete interna della camera di combustione, per almeno due secondi.

Tutti gli impianti di incenerimento sono dotati di bruciatori di riserva che entrano in funzione automaticamente non appena la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scende al di sotto degli 850 °C. Tali bruciatori vengono utilizzati nelle fasi di avvio e di arresto dell'impianto per garantire una temperatura costante di 850 °C durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione.

Durante le operazioni di avvio o di arresto o quando la temperatura dei gas di combustione scende al di sotto degli 850 °C, i bruciatori di riserva non sono alimentati con combustibili che provochino emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 75/716/CEE (9), di gas liquefatto o di gas naturale.

2. Tutti gli impianti di coincenerimento sono progettati, attrezzati, costruiti e gestiti in modo che i gas prodotti dal coincenerimento siano portati in modo controllato e omogeneo, persino nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850 °C per una durata di almeno 2 secondi.

3. Gli impianti di incenerimento e coincenerimento possiedono e mettono in funzione un sistema automatico per impedire l'introduzione di rifiuti:

a) all'avvio, finché sia stata raggiunta la temperatura di 850 °C prescritta per l'incenerimento;

b) ogni qualvolta la temperatura sia inferiore alla temperatura di 850 °C prescritta per l'incenerimento;

c) ogni qualvolta le misurazioni continue previste dalla presente direttiva indichino che uno qualsiasi dei valori limite di emissione è superato a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione.

4. Le autorità competenti possono autorizzare l'applicazione di condizioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, specificandole nell'autorizzazione per determinate categorie di rifiuti o per determinati processi termici. La modifica delle condizioni di funzionamento non deve dare luogo ad una maggiore quantità di residui o a residui con un più elevato tenore di inquinanti organici rispetto a quelli che si otterrebbero applicando le condizioni di cui al paragrafo 1.

Le autorità competenti possono autorizzare l'applicazione di condizioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2, specificandole nell'autorizzazione per determinate categorie di rifiuti o per determinati processi termici. Tale autorizzazione è subordinata almeno all'osservanza delle prescrizioni relative ai valori limite di emissione di cui all'allegato V relativamente al carbonio organico totale e al monossido di carbonio (CO);

Tutte le condizioni di funzionamento determinate dalle disposizioni del presente paragrafo e i risultati delle verifiche effettuate sono comunicati alla Commissione nell'ambito delle informazioni fornite in conformità dei previsti obblighi di relazione.

5. Tutti gli impianti di incenerimento e coincenerimento sono progettati, attrezzati, costruiti e gestiti in modo da impedire che le emissioni nell'atmosfera causino un inquinamento atmosferico significativo al livello del suolo; i gas di scarico, in particolare, sono evacuati in modo controllato e in conformità alle pertinenti norme comunitarie o di altro livello in materia di qualità dell'aria mediante una ciminiera, la cui altezza è determinata in modo da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Qualsiasi calore generato dai processi di incenerimento o coincenerimento è recuperato nella maggiore misura possibile.

Articolo 7

Valori limite di emissione nell'atmosfera

1. Gli impianti di incenerimento sono progettati, attrezzati, costruiti e gestiti in modo da non superare i valori limite di emissione previsti all'allegato V per i gas di scarico.

2. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite sono normalizzati rispettando le condizioni di cui all'articolo 11.

3. Se i rifiuti sono coinceneriti si applicano i valori limite di emissione determinati in conformità alle disposizioni dell'allegato II.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano nel caso di coincenerimento dei rifiuti urbani misti non trattati.

5. Se i rifiuti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 94/67/CE sono coinceneriti o inceneriti nello stesso impianto in cui sono trattati rifiuti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, i valori limite di emissione di cui agli allegati II, IV e V si applicano all'intero quantitativo dei rifiuti. Per quanto riguarda altri requisiti, si applicano le disposizioni più restrittive fra quelle di cui alla direttiva 94/67/CE del Consiglio o alla presente direttiva.

6. In deroga ai paragrafi 3 e 5, qualora più del 40 % del calore liberato in uno degli impianti di cui al paragrafo 5 sia prodotto da rifiuti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio, si applicano i valori limite di emissione riportati nell'allegato V.

Articolo 8

Scarichi idrici

1. Gli scarichi di tutte le acque reflue degli impianti di incenerimento o coincenerimento sono subordinati ad autorizzazione.

2. L'evacuazione in ambiente idrico di acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico è limitata per quanto possibile.

3. Purché previsto da una specifica disposizione contenuta nell'autorizzazione, le acque reflue derivanti dalla depurazione dei gas possono essere evacuate dopo essere state trattate separatamente a condizione che:

a) siano soddisfatti i requisiti delle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e locali espressi come valori limite di emissione e

b) le concentrazioni di massa delle sostanze inquinanti di cui all'allegato IV non superino i valori limite di emissione ivi indicati.

4. I valori limite di emissione si applicano al punto in cui avviene lo scarico proveniente dall'impianto di incenerimento o coincenerimento delle sostanze inquinanti di cui all'allegato IV.

Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico siano trattate collettivamente assieme ad acque reflue analoghe provenienti da altre fonti del sito, il gestore deve effettuare, come specificato all'articolo 11, misurazioni:

a) del flusso di acque reflue provenienti dai processi di depurazione dei gas di scarico prima d'immetterle nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;

b) dei flussi di altre acque reflue prima d'immetterle nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;

c) al punto di scarico finale, dopo il trattamento, delle acque reflue provenienti dall'impianto di incenerimento.

Il gestore deve effettuare gli opportuni calcoli del bilancio di massa al fine di stabilire i livelli di emissione relativi allo scarico finale di acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico, in modo da verificare l'osservanza dei valori limite di emissione stabiliti nell'allegato IV.

5. Le autorità competenti vigilano affinché in nessun caso le acque reflue vengano diluite mescolandone flussi diversi o in altro modo, fatta eccezione per i casi in cui tale miscela faccia parte di un processo debitamente autorizzato ai sensi delle norme che disciplinano la gestione dei rifiuti.

6. L'autorizzazione deve:

a) stabilire i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti organiche e inorganiche coerentemente con quanto disposto dal paragrafo 2 e al fine di ottemperare ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettera a);

b) fissare parametri per il controllo operativo almeno relativamente alla temperatura e al flusso.

7. L'area dell'impianto di incenerimento o coincenerimento, ivi comprese le aree di immagazzinamento dei rifiuti, è progettata e gestita in modo da prevenire l'immissione di qualsiasi sostanza inquinante nel suolo e nelle acque sotterranee, in conformità alla direttiva 80/68/CEE (10). Inoltre, deve essere predisposta una capacità di deposito delle acque piovane provenienti dall'area dell'impianto di incenerimento o dell'acqua contaminata che si è sparsa a causa di rovesciamenti o di operazioni di estinzione di incendi.

La capacità deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano essere analizzate e, se necessario, trattate prima dello scarico.

Articolo 9

Residui

La formazione di residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento o coincenerimento deve essere evitata o almeno ne sono ridotte al minimo la quantità e la pericolosità; i residui sono riciclati nella misura del possibile direttamente nell'impianto o al di fuori di esso in conformità della pertinente normativa comunitaria e nazionale.

Per il trasporto e l'immagazzinamento intermedio dei residui secchi, sotto forma di polvere, ad esempio polvere delle caldaie e residui secchi prodotti dal trattamento dei gas di scarico, sono utilizzati contenitori chiusi.

Prima di determinare le modalità per lo smaltimento o il riciclaggio dei residui degli impianti di incenerimento o coincenerimento, sono effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche nonché il potenziale inquinante dei vari residui di incenerimento. L'analisi concerne in particolare l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.

Articolo 10

Controllo e monitoraggio

Sono utilizzate tecniche di misurazione e sono installate le relative attrezzature al fine di tenere sotto osservazione i parametri, le condizioni, le concentrazioni di massa e i flussi degli inquinanti relativi al processo di incenerimento o coincenerimento.

Le prescrizioni riguardanti le misurazioni sono specificate nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente o nelle condizioni ad essa allegate.

L'adeguata installazione e il funzionamento del dispositivo automatico di sorveglianza delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua sono sottoposti a verifiche e a un collaudo annuale mediante misurazioni parallele con metodi di riferimento una volta all'anno.

La localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione è concordata con l'autorità competente.

Le misurazioni delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua sono effettuate in conformità a quanto previsto all'allegato III, punto 1.

Articolo 11

Requisiti per le misurazioni

1. Gli Stati membri assicurano, specificando le condizioni dell'autorizzazione o fissando norme generali vincolanti, le misure necessarie ad assicurare l'osservanza dei paragrafi da 2 a 12, per quanto concerne l'aria, nonché dei paragrafi da 14 a 17, per quanto concerne l'acqua.

2. Negli impianti di incenerimento o coincenerimento sono eseguite le seguenti misurazioni conformemente all'allegato III:

a) misurazioni continue delle seguenti sostanze: CO, polveri totali, TOC, HCl, HF, SO2, NOX;

b) misurazioni continue dei seguenti parametri di funzionamento: temperatura vicino alla parete interna della camera di combustione, concentrazione di ossigeno, pressione, temperatura e tenore di vapore acqueo dei gas di scarico;

c) almeno due misurazioni all'anno per i metalli pesanti, le diossine e i furani; per i primi dodici mesi di funzionamento deve tuttavia essere effettuata una misurazione ogni tre mesi.

3. Il tempo di permanenza, la temperatura minima stabilita e il tenore di ossigeno dei gas di scarico sono adeguatamente verificati almeno una volta quando l'impianto di incenerimento o coincenerimento viene messo in funzione e nelle condizioni di esercizio più sfavorevoli previste.

4. La misurazione continua dell'HF può essere omessa se vengono utilizzate fasi di trattamento per l'HCl che garantiscono che il valore limite di emissione relativo a tale sostanza non venga superato. In questo caso le emissioni di HF sono sottoposte alle misurazioni periodiche di cui al paragrafo 2, lettera c).

5. La misurazione continua del tenore di vapore acqueo non è richiesta qualora i gas di scarico campionati siano essiccati prima dell'analisi delle emissioni.

6. L'autorità competente può autorizzare in un impianto di incenerimento o coincenerimento le misurazioni periodiche previste al paragrafo 2, lettera c) per HCl, HF e SO2 anziché la misurazione continua se il gestore può dimostrare che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti.

7. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione sono normalizzati in base alle seguenti condizioni:

a) temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, 11 % ossigeno, gas secco;

b) temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, 3 % ossigeno, gas secco, in caso di incenerimento di olio usato soltanto come definito nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio (11);

c) se i rifiuti sono inceneriti o coinceneriti in un'atmosfera arricchita di ossigeno, i risultati delle misurazioni possono essere normalizzati con un tenore di ossigeno, stabilito dall'autorità competente, che rifletta le circostanze specifiche del singolo caso;

d) nel caso del coincenerimento i risultati delle misurazioni devono essere normalizzati ad un tenore totale di ossigeno calcolato in conformità all'allegato II.

8. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati o presentati in modo tale da consentire alle autorità competenti di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste dall'autorizzazione e dei valori limite di emissione stabiliti dalla presente direttiva conformemente alle procedure stabilite dalle stesse autorità.

9. I valori limite di emissione sono rispettati se:

a) nessuno dei valori medi giornalieri supera i valori limite di emissione stabiliti all'allegato V, lettera e), primo trattino e all'allegato V, lettera a);

b) nessuno dei valori medi su 30 minuti supera i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato V, lettera b);

c) nessuno dei valori medi nel periodo di campionamento stabilito per i metalli pesanti, le diossine e i furani supera i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato V, lettere c) e d);

d) sono rispettate le disposizioni dell'allegato V, lettera e).

10. I valori medi su 30 minuti e le medie su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del valore rilevato nell'intervallo di fiducia specificato al punto 2 dell'allegato III. I valori medi giornalieri sono determinati in base a questi valori medi convalidati.

Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione continua. Non più di 10 valori giornalieri medi all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione continua.

11. I valori medi durante il periodo di campionamento e, in caso di misurazioni periodiche, i valori medi di HF sono determinati come previsto all'articolo 10.

12. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione stabiliti dalla presente direttiva sono superati, si provvede ad informarne senza indugio le autorità competenti.

13. La Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 17, stabilisce non appena siano disponibili nella Comunità tecniche di misurazione opportune, la data a decorrere dalla quale le misurazioni continue relative ai valori limite delle emissioni nell'atmosfera per le diossine e i metalli pesanti devono essere effettuate in conformità dell'allegato III.

14. Presso il punto di scarico delle acque reflue sono effettuate le seguenti misurazioni:

a) misurazioni continue dei parametri di cui all'articolo 8, paragrafo 6, lettera b);

b) misurazioni puntuali giornaliere del totale dei solidi sospesi;

c) misurazioni mensili relative a un campionamento rappresentativo di 24 ore delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 8, paragrafo 3 contrassegnate con i numeri da 2 a 13 nell'allegato IV;

d) almeno due misurazioni l'anno delle diossine e dei furani; tuttavia durante i primi dodici mesi di funzionamento dev'essere effettuata una misurazione ogni tre mesi.

15. Le misurazioni relative alla determinazione della concentrazione di sostanze inquinanti nelle acque presenti negli scarichi devono essere eseguite in modo rappresentativo;

16. La procedura di sorveglianza della massa di inquinanti presenti delle acque reflue trattate deve essere conforme alla normativa comunitaria e nazionale ed indicata nell'autorizzazione assieme alla frequenza delle misurazioni. Le misurazioni devono essere effettuate in conformità delle norme CEN o, qualora non siano disponibili, delle norme nazionali.

17. I valori limite di emissione relativi alle acque sono rispettati se:

a) tutti i campionamenti rappresentativi di 24 ore non superano il valore limite di emissione stabilito nell'allegato IV relativamente ai solidi sospesi totali, sostanza inquinante n. 1; ai metalli pesanti, sostanze inquinanti contrassegnate con i numeri da 5 a 13; al cadmio e al tallio, sostanze inquinanti nn. 3 e 4 e al mercurio, sostanza inquinante n. 2;

b) le misurazioni semestrali di diossine e furani non superano il valore limite di emissione stabilito nell'allegato IV, sostanze inquinanti n. 14.

Articolo 12

Accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione

Fatta salva l'applicazione della direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 giugno 1990 (12) e della direttiva 96/61/CE del Consiglio, le domande di autorizzazione di nuovi impianti sono accessibili per un adeguato periodo di tempo al pubblico affinché possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente. La decisione relativa, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, deve anche essere accessibile al pubblico.

Articolo 13

Condizioni anomale di funzione

Le autorità competenti stabiliscono il periodo massimo durante il quale, a causa di arresti, di disfunzionamento o di guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione tecnicamente inevitabili, le concentrazioni presenti negli scarichi nell'atmosfera e nelle acque reflue depurate delle sostanze disciplinate possono superare i valori limite di emissione stabiliti.

In caso di guasto il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento.

Per nessun motivo l'impianto di incenerimento o coincenerimento o l'unità di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti ininterrottamente per un tempo superiore a quattro ore in caso di superamento dei valori limite di emissione; inoltre, la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a 60 ore.

Il tenore totale di polvere delle emissioni atmosferiche dell'impianto di incenerimento non può superare per alcun motivo i 150 mg/m³ espressi come media su 30 minuti; non possono essere inoltre superati i valori limite relativi alle emissioni atmosferiche di CO e TOC. Devono essere rispettate tutte le altre condizioni di cui all'articolo 6.

Articolo 14

Riesame dell'autorizzazione

Fatta salva l'applicazione della direttiva 96/61/CE, le autorità competenti riesaminano periodicamente e aggiornano, se necessario, le condizioni dell'autorizzazione.

Articolo 15

Relazione

Le relazioni sull'applicazione della presente direttiva sono redatte conformemente alla procedura di cui all'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio (13). La prima relazione riguarda il primo periodo completo di tre anni successivo alla data di cui all'articolo 21.

Articolo 16

Futuro adeguamento della direttiva

La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, le necessarie modifiche degli articoli 10, 11 e 12 e degli allegati da I a V, per adeguarle al progresso tecnico e alle nuove scoperte relative ai benefici per la salute derivanti da una riduzione delle emissioni inquinanti.

Articolo 17

Comitato

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, la Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 94/67/CE.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni, al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita al suddetto articolo. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 18

Abrogazione

Le direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE sono abrogate cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 19

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 21, nonché, quanto prima possibile, le modificazioni che le riguardano.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

Le disposizioni della presente direttiva si applicano agli impianti esistenti dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 21

Applicazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità dei riferimenti sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

(2) GU L 163 del 14.6.1989, pag. 32.

(3) GU L 203 del 15.7.1989, pag. 50.

(4) GU C 76 dell'11.3.1997, pag. 1.

(5) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

(6) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

(7) GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.

(8) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34.

(9) GU L 307 del 27.11.1975, pag. 22.

(10) GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43.

(11) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23.

(12) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

(13) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

ALLEGATO I

FATTORI DI EQUIVALENZA PER LE DIBENZO-p-DIOSSINE E I DIBENZOFURANI

Per la determinazione della concentrazione totale [TE (equivalente tossico)] delle diossine e dei furani, le concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani devono essere moltiplicate per i seguenti fattori di equivalenza, prima di eseguire la somma:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE PER LE EMISSIONI DOVUTE AL COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI

Il valore limite per ciascun agente inquinante e per il monossido di carbonio presenti nei gas di scarico risultanti dal coincenerimento dei rifiuti devono essere calcolati come segue:

>NUM>Vrifiuti × Crifiuti + Vprocesso × Cprocesso

>DEN>Vrifiuti + Vprocesso

= C

Vrifiuti: volume dei gas emessi derivanti dall'incenerimento dei soli rifiuti, determinato in base ai rifiuti che hanno il più basso potere calorifico specificato nell'autorizzazione e normalizzato alle condizioni stabilite nella presente direttiva.

Crifiuti: valori limite di emissione stabiliti per gli impianti destinati ad incenerire soltanto rifiuti (almeno i valori limite delle emissioni per gli agenti inquinanti e per il monossido di carbonio).

Vprocesso: volume dei gas emessi derivanti dall'attività dell'impianto, inclusa la combustione di combustibili autorizzati normalmente utilizzati nell'impianto (esclusi i rifiuti), determinato sulla base dei tenori di ossigeno, ai quali le emissioni devono essere normalizzate come stabilito nei regolamenti comunitari o nazionali. In assenza di regolamenti per questo tipo di impianti, si deve utilizzare il tenore reale di ossigeno dei gas misti non diluiti con aggiunta di aria non indispensabile per il processo. La normalizzazione per le altre condizioni è specificata dalla presente direttiva.

Cprocesso: valori limite di emissione come indicato nelle tabelle del presente allegato per taluni settori industriali o, in caso di assenza di tale tabella o di tali valori, i valori limite di emissione degli agenti inquinanti e del monossido di carbonio presenti nei gas di scarico degli impianti conformi alle disposizioni nazionali, legislative, regolamentari e amministrative vigenti in materia, quando vengono bruciati i combustibili normalmente utilizzati (rifiuti esclusi). In mancanza di tali disposizioni si applicano i valori limite di emissione che figurano nell'autorizzazione. Se in questa non sono menzionati tali valori, si ricorre alle concentrazioni reali di massa.

C: valori limite totali delle emissioni, come indicato nelle tabelle del presente allegato per taluni settori industriali e per taluni inquinanti o in caso di assenza di tale tabella o di tali valori, i valori limite totali di emissione per il monossido di carbonio e i pertinenti agenti inquinanti sostituendo i valori limite di emissione come previsto dai pertinenti articoli della presente direttiva. Il tenore totale di ossigeno con cui sostituire il tenore di ossigeno per la normalizzazione è calcolato sulla base del tenore suindicato rispettando i volumi parziali.

II.1. Disposizioni speciali relative ai forni per cemento

Valori medi giornalieri (per le misurazioni continue). Periodi di campionamento e altri requisiti relativi alla misurazione di cui all'articolo 7. Tutti i valori sono espressi in mg/m³ (diossine in ng/m³).

I risultati delle misurazioni effettuate per verificare il rispetto dei valori limite di emissione sono normalizzati alle seguenti condizioni: temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, ossigeno 10 %, gas secco.

II.1.1. C - Valori limite totali di emissione

>SPAZIO PER TABELLA>

II.1.2. C - Valori limite totali di emissione per SO2 e TOC:

>SPAZIO PER TABELLA>

L'autorità competente può concedere deroghe nei casi in cui l'incenerimento di rifiuti non dia luogo a TOC e SO2.

II.1.3. Valore limite di emissione per il CO:

I valori limite di emissione per il CO possono essere stabiliti dall'autorità competente.

II.2. Disposizioni speciali per grandi impianti di combustione

II.2.1. Cprocesso

Cprocesso per combustibili solidi espresso in mg/Nm³ (tenore di O2 = 6 %):

>SPAZIO PER TABELLA>

Cprocesso per la biomassa (come definito dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, modificata) espresso in mg/Nm³ (tenore di O2 = 6 %):

>SPAZIO PER TABELLA>

Cprocesso per i combustibili liquidi espresso in mg/Nm³ (tenore di O2 = 3 %):

>SPAZIO PER TABELLA>

II.2.2. C - Valori limite totali di emissione

C espresso in mg/Nm³ (tenore di O2 = 6 %). Tutti i valori medi in un periodo di campionamento di almeno 30 minuti e al massimo 8 ore:

>SPAZIO PER TABELLA>

C espresso in ng/Nm³ (tenore di O2 = 6 %). Tutti i valori medi misurati in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore:

>SPAZIO PER TABELLA>

II.3. Disposizioni speciali per altri settori industriali

II.3.1. C - Valori limite totali di emissione

C espresso in mg/Nm³. Tutti i valori medi misurati in un periodo di campionamento di minimo 6 ore e massimo 8 ore:

>SPAZIO PER TABELLA>

C espresso in mg/Nm³. Tutti i valori medi misurati durante il periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Tecniche di misurazione

1. Il campionamento e l'analisi di tutti gli agenti inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, nonché la calibratura dei sistemi automatici di misurazione in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità delle norme CEN, elaborate in base alle disposizioni stabilite dalla Commissione. In attesa dell'elaborazione di norme CEN, si applicano le norme nazionali.

2. I valori degli intervalli di fiducia al 95 % determinati ai valori limite di emissione non devono superare le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:

Monossido di carbonio: 10 %

Biossido di zolfo: 20 %

Biossido di azoto: 20 %

Polvere totale: 40 %

Carbonio organico totale: 30 %

Cloruro di idrogeno: 40 %

ALLEGATO IV

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

Valori limite per le emissioni atmosferiche

a) >SPAZIO PER TABELLA>

b) >SPAZIO PER TABELLA>

c) >SPAZIO PER TABELLA>

Tali valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di gas e vapore dei metalli pesanti in questione e dei relativi composti.

d) I valori medi sono misurati in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore. I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani calcolata ricorrendo al concetto di equivalenza tossica in conformità dell'allegato I.

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Diossine e furani 0,1 ng/m³>FINE DI UN GRAFICO>

e) Nei gas di combustione non devono venire superati (escluse le fasi di avvio e arresto) i seguenti valori limite di emissione relativi al monossido di carbonio (CO):

- 50 mg/m³ di gas di combustione, determinato come valore medio giornaliero;

- 150 mg/m³ di gas di combustione di almeno il 95 % di tutte le misurazioni, determinato come valore medio su 10 minuti oppure 100 mg/m³ di gas di combustione di tutte le misurazioni, determinato come valore medio su 30 minuti preso in un periodo di 24 ore.

Le autorità competenti possono concedere esenzioni agli impianti di incenerimento che utilizzano le tecnologie del letto fluido, purché l'autorizzazione preveda un valore limite di emissione per il monossido di carbonio (CO), come valore medio orario, non superiore a 100 mg/m³.

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