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Document 51998PC0526

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/548/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al riscaldamento dell'abitacolo dei veicoli a motore

/* COM/98/0526 def. - COD 98/0277 */

GU C 326 del 24.10.1998, p. 4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0526

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/548/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al riscaldamento dell'abitacolo dei veicoli a motore /* COM/98/0526 def. - COD 98/0277 */

Gazzetta ufficiale n. C 326 del 24/10/1998 pag. 0004


Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/548/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al riscaldamento dell'abitacolo dei veicoli a motore (98/C 326/04) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1998) 526 def. - 98/0277(COD)

(Presentata dalla Commissione il 28 settembre 1998)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

considerando che la direttiva 78/548/CEE (1) è una delle direttive particolari cui si riferisce il procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2), modificata da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione (3); che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche dei veicoli si applicano a detta direttiva;

considerando che, in particolare secondo l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE, ogni direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa contenente i punti pertinenti dell'allegato I di detta direttiva 70/156/CEE, nonché di una scheda di omologazione, basata sull'allegato VI della medesima, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che, alla luce del progresso tecnico, vari tipi di veicoli sono attualmente muniti di dispositivi di riscaldamento a combustione, generalmente alimentati a gasolio, benzina o gas di petrolio liquefatto, per il riscaldamento del vano passeggeri (ad esempio autobus), della superficie di carico (ad esempio autocarri e rimorchi) o del vano di riposo (ad esempio autocarri e autocaravan), in modo efficace ed evitando rumorosità o emissioni gassose prodotte dal funzionamento del motore di propulsione quando il veicolo è fermo; che, per motivi di sicurezza, è necessario ampliare il campo di applicazione della direttiva 78/548/CEE per introdurvi i requisiti relativi ai dispositivi di riscaldamento e alla loro installazione; che detti requisiti devono essere rappresentativi delle prescrizioni più rigorose compatibili con le attuali tecnologie;

considerando che è necessario prevedere l'omologazione dei dispositivi di riscaldamento a combustione in quanto componenti e dei veicoli muniti di tali dispositivi;

considerando che la presente direttiva deve tener conto di altre disposizioni o prescrizioni in vigore o in preparazione relative alla sicurezza e all'installazione dei dispositivi di riscaldamento a combustibile liquido o gassoso e in particolare della direttiva 90/396/CEE del Consiglio (4), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (5), della norma europea prEN 1949 (installazione di sistemi GPL per uso abitativo su veicoli abitabili per vacanza o di altro genere) (novembre 1995) e delle norma europea prEN 722-1 (sistemi di riscaldamento a combustibile liquido per camper e autocaravan) (novembre 1995),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 78/548/CEE è così modificata:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 78/548/CEE del Consiglio del 12 giugno 1978 relativa ai sistemi di riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi».

2) Gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo1

Ai fini della presente direttiva "veicolo" è ogni veicolo a motore cui si applica la direttiva 70/156/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo o di un sistema di riscaldamento per motivi riguardanti il sistema di riscaldamento dell'abitacolo o della superficie di carico se detto sistema è conforme alle prescrizioni degli allegati.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, l'immissione in circolazione o l'uso dei veicoli o la vendita, l'immissione in circolazione o l'uso di sistemi di riscaldamento per motivi riguardanti il sistema di riscaldamento dell'abitacolo o della superficie di carico, se detto sistema è conforme alle prescrizioni degli allegati.»

3) Gli allegati sono sostituiti dal testo di cui all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° ottobre 1999, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo o di sistema di riscaldamento, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, o

- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli, oppure la vendita o l'entrata in funzione di sistemi di riscaldamento,

per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento, se questi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 78/548/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2000, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE, e

- possono rifiutare l'omologazione nazionale,

di un tipo di veicolo per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento, o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 78/548/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° ottobre 2001, gli Stati membri:

- cessano di considerare validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi conformemente alla direttiva 70/156/CEE agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima, e

- possono rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi,

per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 78/548/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

Il primo comma non si applica ai tipi di veicoli muniti di sistema di riscaldamento con ricupero del calore-acqua.

4. A decorrere dal 1° ottobre 2001, le prescrizioni della direttiva 78/548/CEE, come modificata dalla presente direttiva, relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU L 168 del 26.6.1978, pag. 40.

(2) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

(3) GU L 91 del 25.3.1998, pag. 1.

(4) GU L 196 del 26.7.1990, pag. 15.

(5) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE DI OMOLOGAZIONE

1. Domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo

1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento deve essere presentata dal costruttore.

1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato:

1.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.

2. Rilascio dell'omologazione CE di un tipo di veicolo

2.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.

2.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

2.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

3. Domanda di omologazione CE di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione

3.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione in quanto componente deve essere presentata dal fabbricante del sistema di riscaldamento.

3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 3.

3.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato:

3.3.1. un dispositivo di riscaldamento a combustione rappresentativo del tipo da omologare.

4. Rilascio dell'omologazione CE di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione

4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

4.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 4.

4.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, a ciascun tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di dispositivo.

4.4. Ogni dispositivo di riscaldamento a combustione conforme al tipo omologato ai sensi della presente direttiva deve recare un marchio di omologazione CE di componente, come specificato nell'appendice 5.

5. Modifiche del tipo e delle omologazioni

5.1. In caso di modifica del tipo di veicolo o del tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6. Conformità della produzione

6.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

Appendice 1

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Scheda informativa n. . . .

in conformità dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (¹) relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento (²)

(Direttiva 78/548/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. Dati generali

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i), se disponibile:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo (c):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

3. Motopropulsore (q)

3.1.1. Codice motore attribuito dal costruttore:

(quale apposto sul motore o altri mezzi di identificazione):

3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (³)

3.2.1.2. Numero e disposizioni dei cilindri:

3.2.1.8. Potenza netta massima: ........................................... kW a ........................................... giri/min (valore dichiarato dal costruttore)

3.2.7. Raffreddamento (liquido/aria) (³)

3.2.7.1. Taratura nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore:

3.2.8.1. Compressore: sì/no (³)

3.2.8.1.2. Tipo o tipi:

3.2.8.1.3. Descrizione del sistema (ad esempio, pressione massima di carico: ........................... kPa, eventuale valvola di sfiato)

9. Carrozzeria

9.10.5. Sistemi di riscaldamento dell'abitacolo

9.10.5.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se questo utilizza il calore del liquido di raffreddamento del motore:

9.10.5.2. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se i gas di scarico o l'aria di raffreddamento del motore sono utilizzati come sorgente di calore, comprendente:

9.10.5.2.1. Schema del sistema di riscaldamento illustrante la sua posizione nel veicolo:

9.10.5.2.2. Schema dello scambiatore di calore per i sistemi che utilizzano i gas di scarico a fini di riscaldamento o delle parti in cui avviene lo scambio di calore (per i sistemi di riscaldamento che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore):

9.10.5.2.3. Sezione dello scambiatore di calore o delle parti nelle quali avviene lo scambio di calore, con indicazione dello spessore delle pareti, dei materiali impiegati e delle caratteristiche superficiali:

9.10.5.2.4. Specificazioni relative ad eventuali altri elementi importanti del sistema di riscaldamento, come ad esempio la ventola, con le rispettive caratteristiche di costruzione e i dati tecnici:(¹) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

(²) Per i sistemi di riscaldamento che utilizzano il calore del liquido di raffreddamento del motore, si applicano soltanto i punti da 0 a 0.8, 3.2.7 e 9.10.5.1.

(³) Cancellare la dicitura inutile.

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 2

>INIZIO DI UN GRAFICO>

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

TIMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione (¹)

- l'estensione dell'omologazione (¹)

- il rifiuto dell'omologazione (¹)

- la revoca dell'omologazione (¹)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (¹) per quanto concerne la direttiva 78/548/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE,

Numero di omologazione: . . . . . .

Motivo dell'estensione: . . . . . .

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i), se disponibile:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (¹) (²):

0.4. Categoria del veicolo (¹) (³):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. Addendum

2. Servizio tecnico incaricato delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: cfr. Addendum

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

Addendum

alla scheda di omologazione CE n. . . . concernente l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la direttiva 78/548/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE

1. Altre informazioni

1.1. Sistema di ricaldamento che utilizza il calore del liquido di raffreddamento del motore/dei gas di scarico/dell'aria di raffreddamento del motore (¹)

1.2. Eventuali dispositivi di riscaldamento a combustione

5. Osservazioni:

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

(²) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (ad esempio: ABC??123???).

(³) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 3

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Scheda informativa n. . . .

relativa all'omologazione CE di componente di un dispositivo di riscaldamento a combustione (Direttiva 75/548/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. Dati generali

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. Dispositivo di riscaldamento a combustione

1.1. Pressione di prova:

1.2. ecc.

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 4

>INIZIO DI UN GRAFICO>

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

TIMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione (¹)

- l'estensione dell'omologazione (¹)

- il rifiuto dell'omologazione (¹)

- la revoca dell'omologazione (¹)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (¹) per quanto concerne la direttiva 78/548/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE.

Numero di omologazione: . . . . . .

Motivo dell'estensione: . . . . . .

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo e designazion(i) commerciale(i) generale(i):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (¹) (²):

0.4. Categoria del veicolo (¹) (³):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. Addendum

2. Servizio tecnico incaricato delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: cfr. Addendum

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

Addendum

alla scheda di omologazione CE n. . . . concernente l'omologazione di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione per quanto riguarda la direttiva 78/548/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE

1. Altre informazioni

1.1. Descrizione del tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione:

ecc.

5. Osservazioni:(¹) Cancellare la dicitura inutile.

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

(²) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la decrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (ad esempio: ABC??123???).

(³) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 5

MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

1. Dati generali

1.1. Il marchio di omologazione CE di componente è costituito da:

1.1.1. un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" minuscola, seguita dalle lettere o dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE:

1 per la Germania

2 per la Francia

3 per l'Italia

4 per i Paesi Bassi

5 per la Svezia

6 per il Belgio

9 per la Spagna

11 per il Regno Unito

12 per l'Austria

13 per il Lussemburgo

17 per la Finlandia

18 per la Danimarca

21 per il Portogallo

23 per la Grecia

IRL per l'Irlanda

1.1.2. In prossimità del rettangolo, il "numero di omologazione di base", specificato nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto dal numero progressivo di due cifre attribuito alla più recente modifica tecnica significativa della direttiva 78/548/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE di componente. Per la presente direttiva il numero progressivo è 00.

1.2. Il marchio di omologazione CE di componente deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

2. Esempio di marchio di omologazione CE di componente

2.1.

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Il marchio di omologazione di componente qui raffigurato indica che il dispositivo di riscaldamento a combustione è stato omologato in Germania (e 1) con il numero di omologazione 2439. Le prime due cifre (00) indicano che il componente è stato omologato in conformità della presente direttiva.

ALLEGATO II

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI

1. Campo di applicazione

1.1. La presente direttiva si applica a tutti i veicoli delle categorie M, N e O muniti di un sistema di riscaldamento.

2. Definizioni

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

2.1. "sistema di riscaldamento", qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura all'interno del veicolo, compresa l'eventuale superficie di carico;

2.2. "dispositivo di riscaldamento a combustione", un dispositivo che utilizza direttamente un combustibile liquido o gassoso, ma non il calore di ricupero del motore di propulsione del veicolo;

2.3. "tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento", un veicolo che non presenta differenze essenziali per quanto riguarda:

- il(i) principio(i) di funzionamento del sistema di riscaldamento,

- il tipo dell'eventuale dispositivo di riscaldamento a combustione;

2.4. "tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione", i dispositivi che non presentano differenze essenziali per quanto riguarda:

- il tipo di combustibile (ad esempio liquido o gassoso),

- il mezzo di trasferimento (ad esempio aria o acqua),

- la posizione nel veicolo (ad esempio abitacolo o piano di carico);

2.5. "sistema di riscaldamento con ricupero del calore", qualsiasi tipo di dispositivo che ricupera il calore del motore di propulsione del veicolo per aumentare la temperatura all'interno del veicolo e che utilizza come mezzo di trasferimento l'acqua, l'olio o l'aria;

2.6. "interno", la parte interna del veicolo riservata agli occupanti e/o al carico;

2.7. "sistema di riscaldamento dell'abitacolo", qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura dell'abitacolo;

2.8. "sistema di riscaldamento della superficie di carico", qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura della superficie di carico;

2.9. "abitacolo", la parte interna del veicolo riservata al conducente e agli eventuali passeggeri;

2.10. "combustibile gassoso", i combustibili che, a temperatura e pressione d'impiego normali, sono allo stato gassoso, come ad esempio il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il gas naturale compresso;

2.11. "surriscaldamento", la condizione che si produce quando l'entrata d'aria del dispositivo di riscaldamento a combustione è completamente ostruita.

3. Prescrizioni relative ai sistemi di riscaldamento

3.1. L'abitacolo di tutti i veicoli delle categorie M e N deve essere munito di un sistema di riscaldamento.

3.2. Le prescrizioni generali relative ai sistemi di riscaldamento sono le seguenti:

- l'aria riscaldata introdotta nell'abitacolo non deve essere più inquinata dell'aria al punto di entrata nel veicolo;

- durante l'uso del veicolo su strada, il conducente non deve entrare in contatto con le parti del veicolo o con l'aria riscaldata che possono provocare ustioni;

- le emissioni di scarico prodotte dai dispositivi di riscaldamento a combustione devono essere mantenute entro limiti accettabili.

I metodi di prova per la verifica di ciascuna di queste prescrizioni sono definiti negli allegati IV, V e VI.

3.2.1. La tabella che segue indica quali allegati si applicano a ciascun tipo di sistema di riscaldamento, in funzione della categoria del veicolo:

>SPAZIO PER TABELLA>

3.3. Altre prescrizioni relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione e alla loro installazione figurano nell'allegato VII.

Nota 1: I veicoli conformi alle prescrizioni dell'allegato III non sono soggetti a queste prescrizioni di prova.

Nota 2: I dispositivi di riscaldamento a combustione destinati ad essere utilizzati quando il veicolo è in movimento, che soddisfano la direttiva 90/369/CEE e sono installati conformemente alla norma EN 1949, sono considerati conformi agli allegati IV, V e VI (ad eccezione del punto 3).

Nota 3: I dispositivi di riscaldamento a combustione conformi alla norma EN 722-1 (data) sono considerati conformi agli allegati IV, V e VI.

Nota 4: I dispositivi di riscaldamento a combustione ubicati all'esterno dell'abitacolo e che utilizzano l'acqua come mezzo di trasferimento, sono considerati conformi agli allegati IV, V e VII.

ALLEGATO III

PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI RISCALDAMENTO CON RICUPERO DEL CALORE-ARIA

1. Per i sistemi di riscaldamento che comprendono uno scambiatore di calore il cui circuito primario è attraversato dai gas di scarico o da aria inquinata, la prescrizioni del punto 3.2 dell'allegato II sono considerate soddisfatte qualora siano rispettate la seguenti condizioni:

2. Le pareti del circuito primario dello scambiatore di calore devono garantire una tenuta ermetica a qualsiasi pressione inferiore o pari a 2 bar.

3. Le pareti del circuito primario dello scambiatore di calore non devono comportare elementi smontabili.

4. La parete dello scambiatore di calore in cui si effettua il trasferimento di calore deve avere uno spessore di almeno 2 mm, qualora sia costituita da acciai non legati.

4.1. Qualora siano usati altri materiali (compresi quelli compositi o rivestiti), lo spessore della parete deve essere calcolato in modo da assicurare allo scambiatore di calore una durata di servizio pari a quella ottenuta applicando il precedente punto 4.

4.2. Se la parete dello scambiatore di calore in cui si effettua il trasferimento di calore è smaltata, la parete sulla quale è applicato lo smalto deve avere uno spessore di almeno 1 mm e lo smalto deve essere resistente, stagno e non deve essere poroso.

5. Il tubo contenente i gas di scarico deve avere una zona indicatrice di corrosione, lunga almeno 30 mm e disposta direttamente dopo l'uscita del tubo dello scambiatore di calore; essa deve essere scoperta e di facile accesso.

5.1. Nella zona indicatrice di corrosione, lo spessore della parete non deve superare quello delle condutture dei gas di scarico disposte all'interno dello scambiatore di calore; i materiali e le caratteristiche della superficie di questa zona devono essere equivalenti a quelli di queste condutture.

5.2. Se lo scambiatore di calore forma un'unità con il dispositivo silenziatore di scarico del veicolo, la parete esterna di quest'ultimo deve essere considerata come la zona conforme al punto 5.1 sulla quale può verificarsi un'eventuale corrosione.

6. Per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento con ricupero del calore che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore come aria di riscaldamento, le prescrizioni del punto 3.2 dell'allegato II sono considerate soddisfatte senza utilizzare uno scambiatore di calore qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- l'aria di raffreddamento utilizzata come aria di riscaldamento entra in contatto soltanto con le superfici del motore che non comprendono pezzi smontabili;

- le connessioni tra le pareti del circuito dell'aria di raffreddamento e le superfici utilizzate per il trasferimento del calore devono essere a tenuta di gas e resistenti all'olio.

Tali condizioni sono considerate soddisfatte, ad esempio, quando:

6.1. una guaina attorno ad ogni candela evacua la eventuali fughe all'esterno del circuito dell'aria di riscaldamento;

6.2. il giunto tra la testata e il condotto di scarico è situato fuori dal circuito dell'aria di riscaldamento;

6.3. vi è doppia tenuta stagna tra la testata e il cilindro, con evacuazione fuori dal circuito dell'aria di riscaldamento delle eventuali fughe in provenienza dal primo giunto,

oppure:

la tenuta stagna tra la testata e il cilindro è ancora assicurata quando i dadi di fissazione della testata sono stretti a freddo ad un terzo della coppia nominale prescritta dal costruttore,

oppure:

la zona di giunzione tra la testata e il cilindro è situata all'esterno del circuito dell'aria di riscaldamento.

ALLEGATO IV

PROCEDURA DI PROVA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

1.0. Per i veicoli completi, devono essere effettuate le prove seguenti.

1.1. Il riscaldamento deve funzionare per un'ora a regime massimo in condizione di aria stabile (velocità del vento ≤ 2 m/s), con tutti i finestrini chiusi e, per i dispositivi di riscaldamento a combustione, il motore di propulsione spento. Se però il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima.

1.2. La concentrazione di CO nell'aria ambiente è misurata prelevando dei campioni come segue:

a) in un punto situato all'esterno del veicolo quanto più vicino possibile dall'ingresso dell'aria del dispositivo di riscaldamento, e

b) in un punto situato all'interno del veicolo, a meno di 1 m dall'uscita dell'aria riscaldata.

1.3. I valori letti devono essere registrati per una durata rappresentativa di 10 minuti.

1.4. Il valore misurato al punto b) non deve superare di più di 20 ppm CO quello misurato al punto a).

2.0. Per i dispositivi di riscaldamento a combustione considerati come componenti, deve essere effettuata la prova seguente:

2.1. il circuito primario dello scambiatore di calore deve essere sottoposto ad una prova di tenuta per verificare che l'aria inquinata non si mescoli con l'aria riscaldata destinata all'abitacolo.

2.2. Questa prescrizione è considerata soddisfatta se, ad una pressione manometrica di Ä 0,5 hpa, la perdita dallo scambiatore è ≤ 30 dm³/h.

ALLEGATO V

PROCEDURA DI PROVA DELLA TEMPERATURA

1. Il riscaldamento deve funzionare per un'ora a regime massimo in condizioni di aria stabile (velocità del vento ≤ 2 m/s), con tutti i finestrini chiusi. Se però il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima. Se l'aria riscaldata proviene dall'esterno del veicolo, la prova deve essere effettuata a temperatura ambiente non inferiore a 15 °C.

2. La temperatura della superficie delle parti del sistema di riscaldamento con le quali il conducente può entrare in contatto durante l'uso normale del veicolo su strada sono misurate con un termometro a contatto. La temperatura delle parti controllate non deve superare 80 °C.

2.1. Nel caso in cui una o più parti del sistema di riscaldamento si trovano dietro il sedile del conducente e in caso di surriscaldamento, la temperatura non deve superare 110 °C.

3.1. Per i veicoli delle categorie M1 e N, la temperatura delle parti del sistema che possono entrare in contatto con i passeggeri seduti durante l'uso normale del veicolo su strada, ad eccezione della grata di uscita dell'aria, non deve superare 110 °C.

3.2. Per i veicoli delle categorie M2 e M3, la temperatura delle parti del sistema che possono entrare in contatto con i passeggeri seduti durante l'uso normale del veicolo su strada, non deve superare 80 °C.

4. La temperatura dell'aria riscaldata che entra nell'abitacolo non deve superare 150 °C, misurata al centro dell'uscita dell'aria.

ALLEGATO VI

PROCEDURA DI PROVA DELLE EMISSIONI DI SCARICO

1. Il riscaldamento deve funzionare per un'ora a regime massimo in condizioni di aria stabile (velocità del vento ≤ 2 m/s) e a una temperatura ambiente di 20 ± 10 °C. Se però il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima.

2. Le emissioni di scarico, misurate a secco e non diluite con uno strumento di misura adeguato, non devono superare i valori indicati nella tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. La prova deve essere ripetuta in condizioni equivalenti a quelle di un veicolo che si sposta alla velocità di 100 km/h. In queste condizioni, il valore di CO non deve superare 0,2 % in volume. Se la prova è stata effettuata con un dispositivo di riscaldamento in quanto componente, non è necessario ripeterla sul tipo di veicolo nel quale il dispositivo è installato.

ALLEGATO VII

PRESCRIZIONI RELATIVE AI DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE E ALLA LORO INSTALLAZIONE

1. PRESCRIZIONI GENERALI

1.1. Ogni dispositivo di riscaldamento deve essere accompagnato da istruzioni relative al funzionamento e alla manutenzione e, per i dispositivi destinati al mercato dei ricambi, da istruzioni relative all'installazione.

1.2. Devono essere installati dispositivi di sicurezza (come parte del dispositivo di riscaldamento oppure del veicolo) per controllare il funzionamento del dispositivo di riscaldamento in caso di emergenza. I dispositivi di sicurezza devono essere concepiti in modo che, se non si ottiene una fiamma al momento dell'accensione o se la fiamma si spegne durante il funzionamento, i tempi di accensione e di collegamento all'alimentazione di combustibile non siano superiori a 4 minuti per i dispositivi a combustibile liquido o a un minuto per i dispositivi a combustibile gassoso.

1.3. La camera di combustione e lo scambiatore di calore devono poter sopportare una pressione pari al doppio della pressione normale di funzionamento o una pressione barometrica di 2 bar, a seconda di quella maggiore. La pressione di prova deve essere indicata nella scheda informativa.

1.4. Il dispositivo di riscaldamento deve essere munito di un'etichetta del fabbricante indicante il nome di quest'ultimo, il numero del modello e il tipo, nonché la potenza nominale in kilowatt. Deve inoltre essere indicato il tipo di combustibile e, ove del caso, la tensione di funzionamento e la pressione del gas.

2. PRESCRIZIONI DI INSTALLAZIONE

2.1. Campo di applicazione

2.1.1. Fatti salvi i punti 2.1.2 e 2.1.3, i dispositivi di riscaldamento a combustione devono essere installati conformemente alle prescrizioni del presente allegato.

2.1.2. I veicoli muniti di dispositivi di riscaldamento a combustibile gassoso, installati conformemente alla norma europea EN 1949 (data), sono considerati conformi alle prescrizioni del presente allegato.

2.1.3. I veicoli della categoria O muniti di dispositivi di riscaldamento a combustibile liquido, installati conformemente alla norma europea EN 722-1 (data), sono considerati conformi alle prescrizioni del presente allegato.

2.2. Posizione del dispositivo di riscaldamento

2.2.1. Le parti della carrozzeria e qualsiasi altro componente situato in prossimità del dispositivo di riscaldamento devono essere protetti dal calore eccessivo e dal rischio di fuoruscita di combustibile o di olio.

2.2.2. Il dispositivo di riscaldamento a combustione non deve presentare rischi d'incendio, anche in caso di surriscaldamento. Questa prescrizione è ritenuta soddisfatta se il dispositivo è installato a una distanza adeguata rispetto a tutte le parti e se vi è un'adeguata ventilazione, mediante l'uso di materiale ignifugo o di schermi termici.

2.2.3. Per i veicoli delle categorie M2 e M3, il dispositivo di riscaldamento non deve essere installato nell'abitacolo. Tuttavia, è autorizzata l'installazione in un involucro ermeticamente sigillato e conforme alle condizioni di cui al punto 2.2.2.

2.2.4. L'etichetta di cui al punto 1.4, o un suo duplicato, deve essere apposta in modo da essere facilmente leggibile quando il dispositivo di riscaldamento è installato nel veicolo.

2.2.5. Per quanto riguarda la posizione del dispositivo di riscaldamento, devono essere prese le debite precauzioni per ridurre al minimo i rischi di lesioni o danni ai beni personali.

2.3. Alimentazione del combustibile

2.3.1. Il bocchettone del serbatoio del combustibile non deve essere situato nell'abitacolo e deve essere munito di un tappo che impedisca la fuoruscita del combustibile.

2.3.2. Per i dispositivi di riscaldamento a combustibile liquido, se l'alimentazione è indipendente da quella del veicolo, il tipo di combustibile e l'ubicazione del bocchettone devono essere chiaramente contrassegnati.

2.3.3. Un'avvertenza, indicante che il riscaldamento deve essere chiuso prima di procedere all'alimentazione del combustibile, deve essere apposta se possibile sul bocchettone, oppure un'istruzione in merito deve figurare nel manuale d'uso del fabbricante.

2.4. Sistema di scarico

2.4.1. L'orifizio di scarico deve essere situato in un punto che non consenta alle emissioni di infiltrarsi all'interno del veicolo attraverso ventilatori, prese d'aria riscaldata o finestrini apribili.

2.5. Ingresso dell'aria di combustione

2.5.1. L'aria destinata alla camera di combustione del dispositivo di riscaldamento non deve essere prelevata dall'abitacolo del veicolo.

2.5.2. L'entrata dell'aria deve essere situata o protetta in modo da non poter essere ostruita da bagagli o rifiuti.

2.6. Ingresso dell'aria di riscaldamento

2.6.1. L'aria destinata al riscaldamento può essere aria fresca o aria riciclata e deve essere prelevata in una zona protetta, in cui non possa essere contaminata dai fumi di scarico emessi dal motore di propulsione, dal dispositivo di riscaldamento a combustione o da qualsiasi altra fonte del veicolo.

2.6.2. Il condotto d'aria deve essere protetto da una grata o da altri mezzi adeguati.

2.7. Uscita dell'aria di riscaldamento

2.7.1. I condotti che servono a dirigere l'aria calda all'interno del veicolo devono essere disposti o protetti in modo da non provocare ferite o danni in caso di contatto.

2.7.2. L'uscita dell'aria deve essere situata o protetta in modo da non poter essere ostruita da bagagli o rifiuti.»

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