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Document 51998PC0435

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e 96/25/CE relativa alla circolazione di materie prime per mangimi

    /* COM/98/0435 def. - COD 98/0238 */

    GU C 261 del 19.8.1998, p. 3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0435

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e 96/25/CE relativa alla circolazione di materie prime per mangimi /* COM/98/0435 def. - COD 98/0238 */

    Gazzetta ufficiale n. C 261 del 19/08/1998 pag. 0003


    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e 96/25/CE relativa alla circolazione di materie prime per mangimi (98/C 261/03) COM(1998) 435 def. - 98/0238(COD)

    (Presentata dalla Commissione il 13 luglio 1998)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    che deliberano conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

    considerando che la direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento o la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 746/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE (1), stabilisce il principio dell'attribuzione di un numero di riconoscimento a taluni stabilimenti o intermediari; che, per una questione di trasparenza e per agevolare i controlli, è opportuno esigere che il numero di registrazione sia indicato anche sull'etichetta o sul documento di accompagnamento degli alimenti composti come già previsto per il numero di riconoscimento;

    considerando che conformemente alla direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali (2), la decisione 91/516/CEE della Commissione (3), stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali, per motivi inerenti alla protezione della salute dell'uomo e degli animali; che tale divieto non copre tuttavia la circolazione dei suddetti ingredienti o la loro utilizzazione come tali da parte dell'allevatore;

    considerando che per ovviare a questa situazione è opportuno in primo luogo estendere il campo d'applicazione della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione delle materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CE, 74/63/CEE, 82/471/CE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE (4), affinché, a prescindere dalla loro destinazione, tutte le materie prime per mangimi possano essere immesse in circolazione ed essere utilizzate solo se sono sane, leali e mercantili e non presentano alcun pericolo per la salute degli animali e dell'uomo; che d'altra parte è opportuno fissare in futuro, in sostituzione della decisione 91/516/CEE della Commissione, un elenco delle materie prime vietate nell'alimentazione degli animali affinché i divieti abbiano una portata generale e riguardino sia l'utilizzazione delle materie prime tali quali che la loro utilizzazione sotto forma di alimenti composti; che è opportuno modificare di conseguenza le disposizioni della direttiva 79/373/CEE;

    considerando d'altro canto che l'esperienza acquisita ha mostrato che taluni sottoprodotti che hanno subito trattamenti industriali possono contenere sostanze che, senza costituire un pericolo per la salute degli animali o delle persone, possono avere un impatto negativo sull'ambiente; che è quindi necessario prescrivere altresì che le materie prime per mangimi non devono costituire un pericolo per l'ambiente;

    considerando che la direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (5), stabilisce le norme di immissione sul mercato dei residui di origine animale destinati a utilizzazioni diverse dal consumo umano;

    considerando che la direttiva 96/25/CE fissa le regole di etichettatura che informano in modo preciso l'utilizzatore circa l'identità dei prodotti in causa e sui limiti delle rispettive possibilità di utilizzazione;

    considerando che è opportuno fare in modo di garantire l'uniformità fra gli atti relativi all'alimentazione degli animali e quelli del settore veterinario;

    considerando che per fornire agli utilizzatori e alle autorità preposte al controllo i mezzi per verificare facilmente l'origine delle materie prime e il rispetto della garanzie sanitarie offerte dalle materie prime per mangimi in relazione alla direttiva 90/667/CEE, è necessario includere, fra le indicazioni prescritte per detti residui di prodotti animali, il nome e l'indirizzo dello stabilimento produttore, il numero di riconoscimento e il numero di riferimento della partita o qualsiasi altra indicazione che possa consentire di risalire all'origine della materia prima,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 79/373/CEE è modificata come segue:

    1) All'articolo 5 paragrafo 1, la lettera k) è sostituita dal seguente testo:

    «k) a decorrere dal 1° aprile 2001, il numero di riconoscimento attribuito allo stabilimento conformemente all'articolo 5 o il numero di registrazione attribuito allo stabilimento conformemente all'articolo 10 della direttiva 95/69/CE, del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le condizioni e le modalità operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e le condizioni e modalità applicabili alla registrazione di taluni stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione degli animali.»

    2) All'articolo 10, la lettera c) è soppressa.

    3) All'articolo 10, lettera e) il brano di frase «e agli elenchi di cui alle lettere b) e c)» è soppresso.

    4) All'articolo 10 bis, è aggiunto il seguente paragrafo:

    «3. Gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi che figurano nell'elenco di cui all'articolo 11 lettera c) della direttiva 96/25/CE, non possono essere utilizzate per l'elaborazione degli alimenti composti.»

    Articolo 2

    La direttiva 96/26/CE è modificata come segue:

    1) Il titolo è sostituito dal seguente testo:

    «Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione e all'utilizzazione delle materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.»

    2) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    «1. La presente direttiva si applica alla circolazione e all'utilizzazione delle materie prime per mangimi all'interno della Comunità.»

    3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

    «Articolo 3

    Fatti salvi gli obblighi derivanti da altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi possono circolare o essere utilizzate nella Comunità solo se sane, leali e mercantili. Essi prescrivono che dette materie prime non possono rappresentare alcun pericolo per la salute degli animali, delle persone o per l'ambiente e che non possono essere immesse in circolazione in modo da indurre in errore.»

    4) All'articolo 5, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dai seguenti punti:

    «g) nome o ragione sociale, indirizzo o sede sociale dello stabilimento produttore, numero di riconoscimento nonché numero di riferimento della partita o qualsiasi altra indicazione che possa consentire di risalire all'origine della materia prima se lo stabilimento deve essere riconosciuto secondo le disposizioni della direttiva 90/667/CEE del Consiglio;

    h) nome o ragione sociale e indirizzo o sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo, se diverso dal produttore di cui alla lettera g).»

    5) L'articolo 11 è modificato come segue:

    a) Le parole «articolo 14» sono sostituite da «articolo 13»,

    b) la lettera b) è sostituita dal seguente testo:

    «b) è stabilito l'elenco delle materie prime per mangimi la cui circolazione e utilizzazione sono vietate per garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 3;

    c) sono adottate le modifiche da apportare all'allegato e all'elenco di cui alla lettera b), tenuto conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.»

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 1998 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 1998.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni basilari di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 4

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    (1) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15.

    (2) GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 97/47/CE (GU L 211 del 5.8.1997, pag. 45).

    (3) GU L 281 del 9.10.1991, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 97/582/CE (GU L 237 del 28.8.1997, pag. 39).

    (4) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35.

    (5) GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 155).

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