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Document 51998AC0804
Opinion of the Economic and Social Committee on the 'Proposal for a European Parliament and Council Decision establishing a general framework for community activities in favour of consumers'
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro generale di attività comunitarie a favore dei consumatori»
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro generale di attività comunitarie a favore dei consumatori»
GU C 235 del 27.7.1998, p. 72
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro generale di attività comunitarie a favore dei consumatori»
Gazzetta ufficiale n. C 235 del 27/07/1998 pag. 0072
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro generale di attività comunitarie a favore dei consumatori» () (98/C 235/17) Il Consiglio, in data 12 febbraio 1998, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 129 A del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha istituito un gruppo di studio e ha designato relatore Koopman. Il Comitato economico e sociale ha il 28 maggio 1998, nel corso della 355a sessione plenaria, designato Koopman relatore generale e ha adottato, con 94 voti favorevoli, 8 contrari e 3 astensioni, il seguente parere. 1. Introduzione 1.1. Nella relazione introduttiva la Commissione fa riferimento al rafforzamento della politica dei consumatori attuato nell'ultimo decennio e culminato nel Trattato di Amsterdam. Tuttora non esiste un atto di base per il finanziamento delle azioni comunitarie intraprese a sostegno della politica dei consumatori. 1.2. La proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio rappresenta un «atto di base» () per le attività a favore della politica dei consumatori e della protezione della salute dei consumatori che necessitano di un sostegno finanziario sul bilancio dell'Unione. La proposta istituisce un quadro di riferimento per le attività comprese nel periodo 1999-2003 invece di elencare tutte le attività da intraprendere in questo periodo, poiché non è possibile prevedere con precisione tutte le azioni che si potranno rivelare necessarie dal punto di vista dei consumatori. 1.3. La proposta di decisione si basa sull'articolo 129 A del Trattato CE. Tuttavia la Commissione afferma che si riserva di riesaminarla e basarla sui nuovi articoli 152 e 153 che verranno inseriti dal Trattato di Amsterdam ed amplieranno l'ambito di competenza della politica dei consumatori, qualora la proposta non fosse ancora stata adottata al momento dell'entrata in vigore del nuovo Trattato. 1.4. La Commissione suddivide le attività che possono richiedere un sostegno finanziario in quattro categorie: - salute e sicurezza dei consumatori; - tutela degli interessi economici; - istruzione e informazione dei consumatori sui loro diritti e - promozione e rappresentanza degli interessi dei consumatori. Un elenco indicativo delle attività è fornito in allegato. 1.5. La proposta copre tre tipi di azioni: quelle varate dalla Commissione stessa, quelle a sostegno di attività intraprese dalle organizzazioni europee dei consumatori e i progetti specifici presentati per lo più dalle organizzazioni di consumatori degli Stati membri. 1.6. Lo stanziamento complessivo in bilancio per i cinque anni è stimato a 114 milioni di ECU. 1.7. In linea di principio il sostegno finanziario alle attività delle organizzazioni di consumatori europee e nazionali che rientrano nei settori citati (cfr. 1.4) non può superare il 50 % delle spese sostenute per l'attuazione del progetto. 1.8. Le condizioni per l'erogazione del sostegno sono esposte negli articoli 7-9 della proposta di decisione. L'articolo 7 contiene criteri attinenti al rapporto costo-efficacia, all'effetto volano e alla diffusione dei risultati. L'articolo 8 enuncia le procedure relative alla candidatura e all'approvazione dei progetti (che comporta la costituzione di un rapporto contrattuale). L'articolo 9 elenca gli obblighi legati alla verifica, alla sorveglianza e ai riscontri. 1.9. La scheda finanziaria contiene una ripartizione indicativa dello stanziamento complessivo in bilancio sull'arco dei cinque anni nonché una distribuzione provvisoria dei tre tipi di attività tra i diversi settori. 2. Osservazioni generali 2.1. Il Comitato si compiace che l'importanza della politica dei consumatori sia gradualmente cresciuta nel corso dell'evoluzione della Comunità. L'origine di tale politica forse può essere fatta risalire al 1961, quando il Commissario per l'agricoltura Mansholt per la prima volta ha invitato i rappresentanti dei consumatori a discutere questioni di interesse comune. La prima unità specializzata in politica dei consumatori è stata creata nell'ambito della DG IV nel 1968. Nel 1973 è stato istituito il servizio «Politica ambientale e dei consumatori», trasformato nel 1981 in DG XI. Il servizio separato «Politica dei consumatori» ha fatto la sua comparsa nel 1989 ed è stato il predecessore della DG XXIV istituita nel 1995; l'evoluzione organizzativa più recente di quest'ultima è la decisione presa nel 1997 di estenderne i compiti alle questioni sanitarie. Questi cambiamenti sono dovuti al fatto che la politica dei consumatori è divenuta sempre più pertinente ed importante all'interno della Comunità europea. 2.2. Il Comitato può condividere il ragionamento della Commissione in favore dell'adozione di un atto di base per il finanziamento delle azioni di politica dei consumatori della Comunità, anche se fa notare che finora l'assenza di tale atto non ha mai impedito alla Commissione di finanziare progetti in materia. 2.2.1. L'adozione di un atto di base è conforme all'articolo 22 del Regolamento finanziario, secondo il quale l'esecuzione degli stanziamenti di bilancio destinati ad azioni comunitarie significative deve essere preceduta dall'applicazione di un atto di base. 2.2.2. Inoltre l'adozione di un atto di base, insieme alla determinazione di uno stanziamento di bilancio sull'arco di cinque anni, potrà conferire maggiore chiarezza e certezza all'entità dei fondi a disposizione della DG XXIV per l'attuazione delle sue politiche. In passato il processo di elaborazione del bilancio annuale (cfr. Articolo 203 del Trattato) lasciava molto a desiderare in quanto quest'ultimo era continuamente soggetto ad un braccio di ferro tra il Consiglio che intendeva ridurlo e il Parlamento europeo che ne proponeva l'aumento. 2.2.3. Analogamente l'adozione di un atto di base per lo stanziamento di fondi può rappresentare un'occasione favorevole per stabilire fermamente procedure adeguate, efficienti e chiare per il finanziamento dei progetti e per definire adeguatamente le condizioni cui devono adempiere i beneficiari per conseguire gli obiettivi di contabilità garantita in modo trasparente. Fortunatamente le procedure di finanziamento per il 1998 sono già state sensibilmente migliorate rispetto agli anni precedenti. 2.2.4. Inoltre la proposta spiana anche la strada ad una definizione adeguata dei criteri che le organizzazioni di consumatori devono soddisfare per essere ammesse al sostegno finanziario. Un fattore di rilievo in questo ambito è la rappresentatività di tali organizzazioni, ma la Commissione ha la facoltà di applicare ulteriori criteri. 2.3. Pur concordando sul fatto che un atto di base sia di per sé necessario, il Comitato osserva che questo può essere adottato in due modi diversi: i) attraverso un quadro che elenchi a titolo indicativo le attività di ogni settore sulla falsariga della proposta della Commissione in esame oppure ii) attraverso un quadro che assegni il ruolo principale ad un programma più concreto di politiche a medio termine. Il Comitato non condivide il ragionamento della Commissione secondo cui un programma pluriennale non può svolgere tale ruolo perché «non è possibile, in materia di protezione dei consumatori, anticipare con precisione, a cinque anni di distanza, tutti i problemi che richiederanno l'intervento della Comunità». 2.3.1. In primo luogo non occorre conoscere il futuro con precisione per elaborare un programma pluriennale. I dettagli delle attività da intraprendere nel corso del tempo possono essere aggiunti successivamente, come testimoniano diversi programmi (quadro) comunitari. In secondo luogo, fin dal suo avvio nel 1975 la politica europea dei consumatori è sempre stata realizzata per mezzo di programmi a medio termine: il primo e il secondo programma (quinquennale) per la tutela dei consumatori, il programma «nuovo impulso», il primo e il secondo piano d'azione triennale e infine l'attuale Comunicazione «Priorità della politica a favore dei consumatori (1996-1998)». 2.3.2. Il Comitato si rammarica che il nuovo programma d'azione pluriennale non sia ancora stato ultimato in quanto avrebbe potuto - e dovuto - fornire ulteriori indicazioni in merito allo stanziamento di fondi per le azioni e le attività proposte nel prossimo futuro. In tal modo avrebbe potuto svolgersi un dibattito su tutti i problemi compresi nel rapporto tra tre elementi: atto di base, programma di attività e stanziamento complessivo in bilancio. 2.3.3. Tra l'altro la presentazione di un programma d'azione pluriennale del genere sarebbe stata più conforme all'articolo 1 della Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi (), che fa riferimento a «programmi pluriennali» e non a quadri di attività (indicativi). 2.3.4. Ciononostante il Comitato, ritenendo il quadro proposto abbastanza flessibile da incorporare l'intero programma pluriennale previsto di azioni a favore dei consumatori, lo sottoscrive a condizione che venga incluso un esplicito riferimento al programma d'azione. In tal modo la Commissione realizzerebbe l'indispensabile collegamento tra l'atto di base necessario all'esecuzione degli stanziamenti di bilancio nel settore della politica dei consumatori ed il proprio programma pluriennale. Anche il piano d'azione dovrebbe prendere il via il 1° gennaio e in linea di massima avere una durata corrispondente a quella del quadro. In questa sede il Comitato non prenderà in esame le attività elencate nell'Allegato della proposta, in quanto si riserva di formulare in seguito un giudizio complessivo in merito al programma d'azione previsto. Quest'ultimo costituirà una base molto più idonea del quadro proposto ora per discutere l'evoluzione futura della politica europea dei consumatori. 2.4. Qualora se ne dovesse presentare l'occasione, il Comitato sarebbe favorevole ad un riesame della proposta alla luce delle nuove disposizioni che saranno introdotte in materia dal Trattato di Amsterdam. Il Comitato sollecita la Commissione ad esprimere quanto prima il proprio punto di vista sul modo in cui le nuove competenze potranno influenzare le azioni di politica dei consumatori, in modo da aprire un dibattito sulla questione in concomitanza con quello sulla proposta in esame. La Commissione sarebbe allora in grado di presentare una proposta modificata oppure una modifica della decisione subito dopo l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam. In ogni caso il nuovo programma d'azione in via di elaborazione dovrebbe basarsi sulle nuove disposizioni. 2.5. Il Comitato è consapevole che, secondo la dichiarazione citata (cfr. 2.3.3), l'autorità di bilancio e la Commissione non si discosteranno dalla dotazione finanziaria di massima «salvo nuove circostanze oggettive e durevoli ...». Osserva però che, dati il carattere orizzontale e la continua evoluzione della politica dei consumatori, l'imprevedibilità degli sviluppi futuri nonché la limitatezza del bilancio a disposizione, non andrebbe sottovalutata la perdita di flessibilità conseguente all'adozione di un quadro finanziario. 2.5.1. Il Comitato sottolinea perciò che occorre flessibilità nell'assegnazione dei fondi nel caso che si verifichino avvenimenti imprevisti nei settori di attività coperti dalla proposta di decisione. Nelle relazioni annuali da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio (articolo 12, paragrafo 1, della proposta di decisione) la Commissione potrà segnalare eventuali gravi carenze riscontrate nelle attività di politica dei consumatori a causa della mancanza di fondi. Tali segnalazioni fornirebbero al Parlamento europeo e al Consiglio l'occasione di assegnare ulteriori fondi a settori specifici. 2.5.2. Il Comitato suggerisce inoltre di prevedere un margine sufficiente per l'introduzione di un nuovo atto di base che consenta di adottare nuove disposizioni finanziarie e quindi di reagire adeguatamente a eventuali problemi che sorgessero in settori non coperti dal quadro in esame. 2.6. Il Comitato si rende conto che l'assegnazione dei fondi ai tre tipi di azioni e ai quattro settori di interesse della politica dei consumatori riveste carattere provvisorio e auspica che le considerazioni sulle quali si basano tale ripartizione o eventuali nuove ripartizioni siano esplicitate nel nuovo programma d'azione. 2.7. Il Comitato rileva con soddisfazione che il quadro è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale e di Cipro. Al Comitato risulta che i fondi destinati a tale partecipazione saranno reperiti al di fuori della dotazione finanziaria del quadro in esame. Il Comitato ha espresso il suo punto di vista sull'importanza della politica dei consumatori per tali paesi in fase di transizione in un parere precedente () e, anche in considerazione dei passi necessari a realizzare il processo di ampliamento, auspica che possa essere concesso un sostegno adeguato all'elaborazione e all'attuazione di progetti reciprocamente vantaggiosi. 3. Osservazioni particolari «Considerando» nel preambolo 3.1. L'undicesimo «considerando» fa riferimento alla considerazione della dimensione della politica dei consumatori in altre politiche comunitarie. Si impongono due osservazioni. In primo luogo, soprattutto alla luce del nuovo articolo 153, paragrafo 2, il riferimento dovrebbe essere esteso ad altre importanti politiche relative ai seguenti settori: i servizi pubblici, le questioni finanziarie e monetarie (l'euro), l'agricoltura e gli scambi con l'estero (OMC). In secondo luogo, tale riferimento non implica necessariamente che gli impegni finanziari contratti a favore di azioni in quei settori dovrebbero gravare sul bilancio della DG XXIV. In ultima analisi l'essenza dell'approccio presentato è che i responsabili delle altre politiche si assumano anche la responsabilità di considerare altri interessi - in questo caso quelli dei consumatori - e che debbano rendere conto di ciò. In linea di massima tale responsabilità comprende anche la componente finanziaria dell'azione in esame () e questo principio dovrebbe trovare posto nella proposta. Articolo 1: stanziamenti 3.2. Dal confronto tra gli stanziamenti annuali proposti in bilancio per il periodo 1999-2003 e gli stanziamenti annuali degli ultimi anni il Comitato purtroppo deve concludere che, per numerose attività, le somme proposte sono inferiori al passato. Ciò è dovuto all'inserimento nel bilancio della DG XXIV di nuovi settori di intervento derivanti in prevalenza dalla crisi dell'ESB. Il Comitato osserva che tale diminuzione è in contrasto con la crescente importanza della politica dei consumatori comunitaria, che si riscontra tra l'altro nel Trattato di Amsterdam. Il Comitato pertanto sollecita la Commissione e l'autorità di bilancio a prevedere un potenziamento del bilancio a favore dei consumatori nel periodo 2000-2003 superiore alla crescita molto modesta [determinata in riferimento alla crescita del PIL comunitario ()] proposta dalla Commissione. Il Comitato è dell'idea che il programma pluriennale in corso di elaborazione da parte della Commissione possa fornire ulteriori argomenti in favore di tale potenziamento. 3.3. In questo contesto il Comitato sottolinea l'importanza dell'erogazione di un sostegno finanziario alle organizzazioni di consumatori, poiché a queste spetta un ruolo significativo nella costruzione del mercato interno. Il loro contributo renderà i 370 milioni di consumatori della Comunità più fiduciosi nel funzionamento di tale mercato. Articolo 2: tipi di azioni 3.4. Con riferimento alle osservazioni espresse nel punto 2.3.4 in merito alla necessità di collegare il programma d'azione al quadro giuridico, il Comitato propone di modificare come segue l'articolo 2, lettera a): «azioni attuate dalla Commissione a sostegno e completamento della politica svolta dagli Stati membri e per garantirne lo sviluppo, l'aggiornamento e la sorveglianza nel contesto di un programma pluriennale alle condizioni stabilite dal (nuovo) articolo 5.» 3.4.1. Nel nuovo articolo 5 dovrebbero allora essere definite più in dettaglio le condizioni per l'elaborazione di un programma pluriennale, ad esempio sotto i seguenti aspetti: la durata del programma, un riferimento alle sue priorità, gli aspetti legati alla valutazione e l'esistenza di un paragrafo finanziario. 3.5. Una ripartizione del bilancio complessivo tra i tre tipi di azioni, pur non essendo presentata espressamente, può essere ricavata dagli addetti ai lavori esaminando la ripartizione indicativa dei costi nella scheda finanziaria allegata. Il Comitato, pur riconoscendo il carattere provvisorio di tali somme, ritiene comunque auspicabile una maggiore trasparenza in merito alla loro distribuzione. Articolo 3: considerare gli interessi dei consumatori nell'ambito di altre politiche 3.6. A prescindere dalle osservazioni formulate nel punto 3.1 sulla responsabilità della considerazione degli interessi dei consumatori nell'ambito di altre politiche, spetta comunque al Commissario competente per la politica dei consumatori garantire coerenza tra il modo in cui gli aspetti legati ai consumatori vengono trattati altrove e lo svolgimento delle attività disciplinate dal quadro generale in esame. Il Comitato sollecita la Commissione a proporre meccanismi adeguati che permettano alla DG XXIV di prestare maggiore attenzione fin dalla fase iniziale alle tendenze pertinenti delle altre politiche e di contribuire alla coerenza e alla complementarità delle politiche comunitarie. In questo contesto il Comitato richiama l'attenzione sulle diverse risoluzioni adottate dal Consiglio in merito alla necessità di una migliore penetrazione in altri settori delle considerazioni della politica dei consumatori nonché sui numerosi pareri nei quali il Comitato ha trattato questo aspetto (). 3.6.1. Il Comitato invita la Commissione a valutare le misure adottate finora in tal senso. In questo contesto l'opera di penetrazione svolta dalla DG XI (per es. il sistema dei «corrispondenti ambientali» nelle altre DG) dovrebbe servire di esempio. Inoltre andrebbe presa in considerazione l'applicazione del concetto delle dichiarazioni di impatto sui consumatori. Articolo 4: settori di intervento 3.7. I settori citati sono interamente conformi agli obiettivi fissati nel nuovo articolo 153, paragrafo 1, e incontrano la piena approvazione del Comitato. Temi quali l'applicazione della legislazione relativa ai consumatori o la posizione giuridica del consumatore, pur non essendo citati espressamente, possono costituire componenti di rilievo di tali settori. Nell'Allegato viene fornito un elenco indicativo delle attività per settore. Non è chiaro fino a che punto questo elenco sarà determinante nel selezionare i progetti delle organizzazioni di consumatori da ammettere al sostegno finanziario. Il Comitato chiede alla Commissione di fare luce su questo aspetto e conta sul fatto che, nell'elaborare il nuovo programma d'azione e nel definirne le priorità, la Commissione prenda in considerazione i nuovi orientamenti enunciati nella Comunicazione «Priorità della politica a favore dei consumatori (1996-1998)» () e il suo stato di avanza Articolo 5 attuale: criteri di ammissibilità per le organizzazioni europee di consumatori 3.8. Il Comitato è soddisfatto della definizione di «organizzazioni europee di consumatori» contenuta nell'articolo 5.1. Tale definizione garantirebbe l'ammissione ai finanziamenti dell'UE solo alle organizzazioni attive, indipendenti e dotate di una forte base rappresentativa. Articolo 6: criteri di ammissibilità per le organizzazioni nazionali 3.9. Il Comitato disapprova l'ampia definizione delle organizzazioni nazionali ammissibili a fruire del sostegno finanziario. La Commissione è dell'idea che non solo le organizzazioni dei consumatori ma anche organizzazioni di altro tipo possano presentare progetti validi nell'interesse dei consumatori. Il Comitato, pur non negando il possibile interesse dei progetti delle altre organizzazioni, è fermamente convinto che sia più opportuno limitare questo articolo al sostegno (condizionato) delle organizzazioni di consumatori: erogando un sostegno finanziario alle organizzazioni dei consumatori in un settore si rafforzano anche le organizzazioni in senso lato e si contribuisce così al perseguimento di altri obiettivi di politica di consumatori. Va notato che l'idea che un rafforzamento delle organizzazioni dei consumatori sia di per sé auspicabile corrisponde al ragionamento esposto dalla Commissione nel punto 9.2 della scheda finanziaria allegata alla proposta. 3.9.1. La Commissione potrà concorrere al sostegno di progetti proposti da altre organizzazioni, quali istituti di ricerca, università o centri di eccellenza, nel caso che tali progetti contribuiscano al raggiungimento dei suoi obiettivi. Un sostegno del genere tuttavia dovrebbe fondarsi su un apposito articolo del quadro proposto ed essere giustificato da un'apposita linea di bilancio. 3.10. Il Comitato ritiene che le organizzazioni nazionali dei consumatori dovrebbero soddisfare una serie di criteri per essere ammesse ad un sostegno da parte della Commissione (). 3.10.1. Come già detto, le organizzazioni dovrebbero soddisfare determinati criteri di rappresentatività. Tali criteri variano da uno Stato membro all'altro e secondo il principio di sussidiarietà il compito di definirli deve spettare agli Stati membri (). In assenza di criteri nazionali, la Commissione ha il diritto di applicare i propri requisiti per verificare la rappresentatività. In tale contesto assumono rilievo i seguenti fattori: - l'organizzazione dovrebbe avere come obiettivo statutario la rappresentanza e il perseguimento degli interessi dei consumatori; - la politica dell'organizzazione dovrebbe essere indipendente dal governo a norma del proprio statuto e finanziariamente indipendente dalle imprese. L'organizzazione dovrebbe inoltre disporre della piena capacità giuridica e di una struttura interna certa da un numero minimo di anni; - dovrebbe presentare un'organizzazione e una base finanziaria che ne testimonino la solidità; - dovrebbe comprendere un numero di aderenti (privati oppure organismi) significativo rispetto ad altre organizzazioni analoghe. 3.10.2. Un ulteriore fattore può essere il ruolo di rappresentanza dei consumatori svolto dall'organizzazione in sede di elaborazione delle politiche. L'organizzazione dovrebbe inoltre assumere un rilievo che esuli dall'ambito locale e regionale. 3.11. In ogni caso il Comitato auspica che i criteri siano presto disponibili in tutti gli Stati membri. È inoltre dell'avviso che le organizzazioni di consumatori degli Stati membri in cui la rappresentanza dei consumatori è meno sviluppata dovrebbero subire una selezione meno rigorosa rispetto a quelle degli Stati membri in cui il movimento dei consumatori è più progredito, in accordo con i principi di base della politica di coesione dell'UE. Articoli 5 e 6: il volume del sostegno finanziario 3.12. Gli articoli 5, paragrafo 3, e 6, paragrafo 3, dispongono che il sostegno finanziario in linea di massima «non potrà superare il 50 % dell'importo delle spese». Secondo le informazioni supplementari che la Commissione ha fornito ai candidati ad un sostegno comunitario per progetti di politica dei consumatori nel 1998, data la mancanza di criteri specifici i candidati sono tenuti a presentare argomenti a giustificazione di un sostegno percentuale più elevato. Il Comitato invita la Commissione a spiegare, per quanto possibile, in quali circostanze la percentuale del 50 % potrà essere superata in modo da contribuire a ridurre il numero di richieste che rischiano di essere respinte. Forse l'erogazione di fondi all'ANEC (), che rappresenta in modo molto adeguato gli interessi dei consumatori nel processo di standardizzazione e fruisce di un finanziamento delle spese in percentuale molto superiore, può aiutare la Commissione a definire tali circostanze più esplicitamente. Le esperienze del passato indicano che la Commissione nei prossimi bandi di gara dovrebbe chiarire meglio quali considerazioni possono autorizzare un finanziamento superiore al 50 % delle spese legate ad un progetto. Anche l'espressione «spese di funzionamento» necessita di un chiarimento. A giudizio del Comitato i costi inerenti alle infrastrutture non rientrano in tali spese e di conseguenza dovrebbero essere rimborsabili. Articolo 7: criteri per la selezione dei progetti 3.13. Il Comitato, pur concordando in linea di massima con i criteri proposti, ritiene che vadano ulteriormente elaborati in modo da fornire indicazioni più concrete (per esempio potrebbe essere precisato che cosa si intenda per «duratura»). Al Comitato risulta che ciò verrà fatto all'atto della pubblicazione del bando di gara annuale da parte della Commissione (cfr. articolo 8, paragrafo 1). Avendo esaminato il bando del 1998 relativo al finanziamento dei progetti, il Comitato osserva che, sebbene vi siano miglioramenti rispetto al passato, sono necessari ulteriori sforzi nel senso di una maggiore chiarezza. Il Comitato è scettico riguardo all'inserimento di criteri che richiedono ai candidati previsioni sull'esito del progetto in quanto non sempre questo è prevedibile con certezza fin dall'inizio. Infine il Comitato fa rilevare che la diffusione dei risultati comporta spese che dovrebbero essere incluse nel costo complessivo del progetto candidato al sostegno. Articoli 8 e 9: procedure 3.14. Il Comitato sollecita la Commissione a fissare un calendario anche per le proprie attività: la valutazione e la selezione dei progetti, le comunicazioni ai candidati, la conclusione di contratti e l'effettiva erogazione del sostegno. In passato si sono avuti tempi di attesa eccessivi, soprattutto per quanto riguarda l'erogazione. Un calendario introdurrà trasparenza e disciplina sia per l'organismo erogatore che per il beneficiario, consentendo perciò una pianificazione ordinata. Infine dovrebbero essere previste disposizioni per il finanziamento di progetti di durata superiore ad un anno ai fini di una maggiore continuità e di un uso efficace dei fondi. La Commissione potrà consultare il Comitato dei consumatori in merito al contenuto dell'avviso cui fa riferimento nell'articolo 8, paragrafo 1. 3.15. Il Comitato si compiace degli sforzi compiuti dalla Commissione per contenere le procedure burocratiche legate agli obblighi di revisione dei conti in modo da consentire alle organizzazioni - specialmente a quelle di dimensioni ridotte - di risparmiare tempo prezioso: il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, costituisce un passo importante nella giusta direzione. Il Comitato auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti volti a conseguire, nel caso di un progetto di dimensioni ridotte, un migliore equilibrio tra i benefici che ne derivano e il carico amministrativo che comporta. Articolo 12: presentazione di relazioni 3.16. Il Comitato suggerisce di limitare il contenuto della relazione annuale che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio alla denuncia di eventuali problemi e ad una semplice descrizione dei fatti. Gli aspetti burocratici non devono gravare in modo eccessivo. Al Comitato risulta che tale relazione comprenderà solo la valutazione di alcuni progetti nel quadro del processo di valutazione continua della Commissione. Se sono queste le sue intenzioni, la Commissione farebbe bene ad esprimerle più chiaramente. Il Comitato è compiaciuto della proposta di presentare entro il 30 giugno 2002 una relazione diretta a valutare il funzionamento del «quadro generale». L'esito di tale valutazione dovrebbe costituire il fondamento per l'elaborazione della proposta relativa al «Quadro» successivo. Inoltre, sempre in riferimento alle osservazioni formulate sull'inserimento di un nuovo articolo 5, il Comitato è dell'avviso che tale relazione debba comprendere anche una valutazione del programma pluriennale. Bruxelles, 28 maggio 1998. Il Presidente del Comitato economico e sociale Tom JENKINS () GU C 108 del 7.4.1998, pag. 43. () Ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento finanziario (nella versione consolidata del 20.12.1996 - SG B.4 (96) pag. 674). () GU C 102 del 4.4.1996. () Cfr. il parere del CES in merito alla Comunicazione della Commissione «Priorità della politica a favore dei consumatori (1996-1998)» - GU C 295 del 7.10.1996, pag. 14, punto 2.9. () Questo principio è stato applicato, per esempio, alla concessione di fondi dell'UE per nuovi Programmi di valutazione degli autoveicoli atti a definire diversi gradi di sicurezza. Tuttavia dovrebbe essere osservato in misura molto maggiore. () Evidentemente entro i limiti del tetto dell'1,27 %. () Specialmente nel parere relativo al mercato unico ed alla protezione dei consumatori, cfr. punto 3 (GU C 39 del 12.2.1996, pag. 12). () Cfr. il parere del CES in merito alla Comunicazione della Commissione «Priorità della politica a favore dei consumatori (1996-1998)», GU C 295 del 7.10.1996, pag. 14, punto 1.9. () Le organizzazioni di consumatori settoriali (per esempio quelle limitate ai trasporti pubblici o ai servizi di pubblica utilità) potrebbero essere sostenute finanziariamente dalle DG responsabili per tali settori in funzione del contributo da loro apportato al conseguimento degli obiettivi fissati nelle politiche di tali DG. () Cfr. anche l'articolo 3 della Posizione comune del Consiglio sulla proposta di direttiva relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU C 389 del 22.12.1997). Tale articolo dispone che un «ente legittimato» debba essere «costituito secondo la legislazione di uno Stato membro». Occorre però rendersi conto che in alcuni Stati membri sono stati designati come «enti legittimi» organismi pubblici invece di organizzazioni di consumatori. Inoltre non tutti gli Stati membri hanno definito criteri per la valutazione della rappresentatività. () L'Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori nell'ambito della standardizzazione.