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Document 51997PC0472

Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario (transito)

/* COM/97/0472 def. - COD 97/0242 */

GU C 337 del 7.11.1997, pp. 52–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0472

Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario (transito) /* COM/97/0472 def. - COD 97/0242 */

Gazzetta ufficiale n. C 337 del 07/11/1997 pag. 0052


Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario (transito) (97/C 337/11) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 472 def. - 97/0242(COD)

(Presentata dalla Commissione il 28 settembre 1997)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 28, 100 A e 113,

vista la proposta della Commissione,

visti i pareri del Comitato economico e sociale,

statuendo in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

(1) considerando che il regime del transito esterno è destinato principalmente a semplificare gli scambi di merci non comunitarie nel territorio doganale; che la necessità del ricorso a detto regime in concomitanza con l'esportazione di merci comunitarie appare relativamente limitata e deve essere valutata in rapporto a situazioni estremamente varie; che, senza ricorrere, in questo caso, alla semplice soppressione di qualsiasi possibilità di ricorso al transito esterno, parrebbe opportuno affidarne la definizione alla procedura del comitato;

(2) considerando che è opportuno definire la nozione di appuramento del regime di transito, necessaria per una buona gestione del regime, per una definizione chiara della responsabilità dell'obbligato principale e del suo garante per l'applicazione di eventuali procedure di ricerca e di recupero;

(3) considerando che, tenuto conto della modifica della portata del transito per via marittima, è opportuno ritirare i tragitti marittimi dai casi di esonero generale dalla garanzia dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera a), affinché in questo caso la garanzia non costituisca più l'eccezione e il trattamento delle spedizioni marittime per linee regolari sia assimilabile a quello delle spedizioni su strada;

(4) considerando che l'articolo 95 deve essere riformulato per consentire all'esonero individuale dalla garanzia di integrarsi, secondo la procedura del comitato, nelle disposizioni d'applicazione, quale modalità di determinazione della garanzia globale in concomitanza con il riconoscimento di un livello massimo di affidabilità dell'operatore interessato;

(5) considerando che l'articolo 96, paragrafo 2, che prevede, per lo spedizioniere o il destinatario delle merci a conoscenza del fatto che sono soggette ad un regime di transito, l'obbligo di presentarle all'ufficio di destinazione e di rispettare le misure d'identificazione, a complemento degli obblighi specifici dell'obbligato principale, crea confusione tra gli obblighi imposti alle persone interessate dalla normativa specifica del transito e quelli derivanti dalle disposizioni del codice relative all'introduzione delle merci nel territorio doganale; che inoltre esso non aggiunge di per se nulla alle disposizioni del codice relative alla determinazione del fatto generatore e dei debitori dell'obbligazione doganale; che, pertanto, può essere soppresso;

(6) considerando che le semplificazioni di portata esclusivamente nazionale o bilaterale/multilaterale istituite dagli Stati membri sulla base dell'articolo 97, paragrafo 2 del codice sono di natura estremamente varia e possono in alcuni casi contrapporsi alla corretta applicazione delle norme del transito comunitario e alla necessaria parità di trattamento degli operatori; che è pertanto necessario reintegrarle nel quadro comunitario tanto più che le nuove disposizioni d'applicazione del codice in materia di transito offriranno d'ora in poi alle autorità doganali e agli operatori un'ampia gamma di semplificazioni possibili e una grande flessibilità di applicazione; che, pertanto, non è più giustificato il mantenimento del paragrafo 2 dell'articolo 97;

(7) considerando che i sistemi di garanzia applicabili nel quadro del transito comunitario riguardano sia l'obbligazione doganale che le altre imposte relative alle merci e presentano specificità connesse al carattere internazionale del regime e alla necessità di garantire una certa flessibilità nella fissazione dell'importo della garanzia, in funzione dei rischi e dell'affidabilità dell'obbligato principale; che è pertanto opportuno prevedere, all'articolo 192, il caso particolare del transito;

(8) considerando che, se il testo attuale dell'articolo 215 del codice permette di stabilire il luogo di nascita dell'obbligazione doganale, esso non indica che l'autorità competente per la presa in conto dell'obbligazione sia connessa a tale luogo; che, d'altro canto, in caso di non appuramento di un regime doganale, la regola di determinazione di tale luogo deve essere adattata alla necessità di stabilire nella misura del possibile il luogo in cui si è effettivamente prodotto il fatto generatore dell'obbligazione doganale;

(9) considerando che la semplificazione e il chiarimento delle regole, a beneficio sia degli operatori che degli agenti doganali, costituisce una parte essenziale del piano d'azione per il transito doganale in Europa,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 91, il paragrafo 1, lettera b), è sostituto dal testo seguente:

«b) di merci comunitarie nei casi e alle condizioni determinati secondo la procedura del comitato».

2) L'articolo 29 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 92

Il regime di transito esterno è appurato quando le merci vincolate a tale regime e il documento corrispondente sono presentati in dogana all'ufficio doganale di destinazione conformemente alle disposizioni del regime in questione».

3) L'articolo 94, paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

«a) i tragitti aerei».

4) L'articolo 95 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 95

Sono determinati secondo la procedura del comitato i casi e le condizioni in cui una persona può ottenere dalle autorità doganali l'esonero dalla garanzia per le operazioni di transito esterno che essa effettua.»

5) All'articolo 96, è soppresso il paragrafo 2 e il paragrafo 1 diventa paragrafo unico.

6) All'articolo 97, è soppresso il paragrafo 2 e il paragrafo 1 diventa paragrafo unico.

7) L'articolo 192, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Quando la normativa doganale preveda la costituzione obbligatoria di una garanzia, e fatte salve le disposizioni particolari del regime del transito previste secondo la procedura del comitato, l'autorità doganale stabilisce l'importo della stessa in misura pari:» (il resto è immutato).

8) I paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 215 sono sostituiti dal nuovo paragrafo 1 seguente:

«1. Ai fini della determinazione dell'autorità competente per procedere alla sua presa in conto, l'obbligazione doganale sorge:

- nel luogo in cui si producono i fatti che fanno sorgere tale obbligazione,

- oppure, se detto luogo non può essere determinato, nel luogo in cui l'autorità doganale constata che la merce si trova in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale,

- oppure, qualora la merce sia stata vincolata ad un regime doganale che non è appurato e qualora il luogo non possa essere determinato in applicazione del 1° o del 2° trattino entro un termine stabilito all'occorrenza secondo la procedura del comitato, nel luogo in cui la merce è stata vincolata oppure viene introdotta nel territorio doganale della Comunità nel regime in questione.»

9) Il paragrafo 4 dell'articolo 215 diventa paragrafo 2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il . . .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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