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Document 51997PC0252

Proposta di regalomento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n° 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri

/* COM/97/0252 def. - COD 97/0155 */

GU C 203 del 3.7.1997, pp. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0252

Proposta di regalomento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n° 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri /* COM/97/0252 def. - COD 97/0155 */

Gazzetta ufficiale n. C 203 del 03/07/1997 pag. 0010


Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (97/C 203/07) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 252 def. - 97/0155(COD)

(Presentata dalla Commissione il 2 giugno 1997)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità alla procedura prevista dall'articolo 189 B del trattato,

considerando che in virtù del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3046/92 (2), la Comunità e i suoi Stati membri elaborano le statistiche degli scambi di beni tra Stati membri (Intrastat) durante il periodo di transizione che inizia il 1° gennaio 1993 e termina all'atto del passaggio ad un regime unificato di tassazione nello Stato membro d'origine;

considerando che la semplificazione della legislazione relativa al mercato interno formulata nel quadro dell'iniziativa SLIM (semplificazione della legislazione per il mercato interno) mira a migliorare la competitività delle imprese e il loro potenziale di creazione di posti di lavoro;

considerando che la semplificazione del sistema Intrastat è stata prescelta come progetto pilota nel quadro di SLIM e che proposte concrete formulate dal gruppo di lavoro SLIM-Intrastat, volte ad alleggerire l'onere gravante sui fornitori delle informazioni statistiche, sono state oggetto di una comunicazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sono state favorevolmente accolte;considerando che una limitazione delle informazioni sulle dichiarazioni, mantenendo nel contempo un livello d'informazione accettabile per gli utilizzatori, costituisce uno strumento privilegiato della semplificazione dell'onere gravante sui fornitori dell'informazione;

considerando che la soppressione del modo di trasporto e delle condizioni di consegna fa parte di tali misure di semplificazione; che tuttavia, per taluni Stati membri risulta necessario un periodo transitorio per adeguare il loro sistema statistico nazionale;

considerando che per limitare l'onere dichiarativo e assicurare la parità di trattamento fra i fornitori dell'informazione è opportuno sopprimere i dati facoltativi; che, tuttavia, la dichiarazione del paese d'origine è, per numerosi utilizzatori, di particolare interesse e deve quindi essere ancora mantenuta;

considerando che, per venire incontro alle attese dei fornitori dell'informazione e tenuto conto delle differenti organizzazioni amministrative degli Stati membri, alle amministrazioni nazionali viene concessa una maggiore flessibilità per fissare i termini di trasmissione delle dichiarazioni,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3330/91 è così modificato:

1. All'articolo 13, paragrafo 1, le parole «nei termini e» sono soppresse.

2. All'articolo 23, paragrafo 1, il punto f) è soppresso.

3. All'articolo 23, paragrafo 1, il punto g) è soppresso.

4. All'articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli Stati membri non possono prescrivere che nel supporto dell'informazione statistica vengano indicati dati diversi da quelli previsti al paragrafo 1, eccezion fatta per i dati seguenti:

a) nello Stato membro di arrivo, il paese di origine;

b) le condizioni di consegna, fino al 31 dicembre 1999.»

5. All'articolo 23, viene aggiunto un paragrafo 4 che recita come segue:

«4. La Commissione assicura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, dei dati richiesti dagli Stati membri alle persone tenute a fornire le informazioni statistiche.»

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. I paragrafi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 1 sono applicabili a decorrere dal 1 gennaio 1998.

3. Il paragrafo 3 dell'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000. Tuttavia, per gli Stati membri che applicano integralmente le direttive 78/546/CEE (3), 80/1119/CEE (4), 80/1177/CEE (5) e 95/64/CE (6) del Consiglio, o che possono fornire le informazioni statistiche previste dalle suddette direttive con altri mezzi, detto paragrafo è applicabile prima del 1° gennaio 2000, a decorrere dalle date stabilite dalla Commissione sulla base delle informazioni trasmesse dallo Stato membro interessato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 27.

(3) GU n. L 168 del 26. 6. 1978, pag. 29.

(4) GU n. L 339 del 15. 12. 1980, pag. 30.

(5) GU n. L 350 del 23. 12. 1980, pag. 23.

(6) GU n. L 320 del 30. 12. 1995, pag. 25.

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