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Document 51997PC0161

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

/* COM/97/0161 def. - CNS 97/0122 */

GU C 160 del 27.5.1997, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0161

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine /* COM/97/0161 DEF - CNS 97/0122 */

Gazzetta ufficiale n. C 160 del 27/05/1997 pag. 0007


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (97/C 160/10) COM(97) 161 def. - 97/0122(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 18 aprile 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio (1), sono concesse restituzioni all'esportazione; che le esportazioni di animali vivi che beneficiano di sovvenzioni comunitarie devono essere effettuate in modo da rispettare il benessere degli animali; che l'esperienza dimostra che non sempre sono rispettate le norme relative al benessere degli animali; che occorre quindi subordinare il pagamento delle restituzioni all'esportazione al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali previste dalla normativa comunitaria sul trasporto degli animali, in particolare dalla direttiva 91/628/CEE del Consiglio (2); che è quindi necessario modificare il testo del succitato articolo 13; che per motivi pratici è necessario disporre che la Commissione adotti modalità per l'applicazione di tali norme alle importazioni nei paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 806/68 è modificato come segue:

1. al paragrafo 9, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, il pagamento della restituzione all'esportazione di animali vivi è subordinato al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria in merito al benessere degli animali, in particolare a quelle relative alla protezione degli animali nel corso del trasporto.»;

2. al paragrafo 12 è aggiunto il seguente comma:

«Con riferimento alle disposizioni di cui al paragrafo 9, ultimo comma, le modalità di applicazione possono includere anche condizioni relative, in particolare, alle importazioni nei paesi terzi».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dal . . .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50).

(2) GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 52).

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