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Document 51997AP0072

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio che modifica per la prima volta la direttiva 90/ 394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (C4-0637/96 95/0229 (SYN))

GU C 132 del 28.4.1997, p. 79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997AP0072

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio che modifica per la prima volta la direttiva 90/ 394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (C4-0637/96 95/0229 (SYN))

Gazzetta ufficiale n. C 132 del 28/04/1997 pag. 0079


A4-0072/97

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (C4-0637/96 - 95/0229 (SYN))

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (C4-0637/96 - 95/0229 (SYN)),

- visto il suo parere in prima lettura ((GU C 198 dell'8.7.1996, pag. 182.)) sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(95)0425) ((GU C 317 del 28.11.1995, pag. 16.)),

- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C del trattato CE,

- visto l'articolo 67 del suo regolamento,

- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A4-0072/97),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione .

(Emendamento 1)

Considerando 2 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

(2 bis) considerando che la comunicazione della Commissione relativa a un programma comunitario nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (1996-2000) (1) prevede in particolare il proseguimento dei lavori volti a fissare valori limite di esposizione sul luogo di lavoro;

-------------

(1) COM(95) 282.

(Emendamento 2)

Considerando 8 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

(8 bis) considerando che, per garantire un'azione flessibile ed efficace, la Commissione deve accertare le possibilità di semplificare la fissazione di valori limite per i cancerogeni, in particolare per quanto riguarda le sostanze per le quali esistono valori limite di ordine puramente sanitario basati su dati scientifici e su ricerche attendibili;

(Emendamento 3)

Considerando 8 ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

(8 ter) considerando la necessità che la Commissione elabori un programma in merito alle modalità per fissare quanto più rapidamente possibile i necessari valori limite per tutte le sostanze classificate come agenti cancerogeni delle categorie 1 e 2 ai sensi dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE;

(Emendamento 4)

Considerando 9 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

(9 bis) considerando che è importante fissare valori limite biologici per gli agenti cancerogeni, onde valutare il livello di assorbimento per vie diverse da quella respiratoria e che, essendo il biomonitoraggio un importante metodo di valutazione dell'esposizione al benzene, la Commissione dovrebbe proporre senza indugi un valore limite biologico per il benzene;

(Emendamento 5)

Considerando 9 ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

(9 ter) considerando che l'arsenico e svariati suoi composti (arsenico triossido, arsenico pentossido, arsenico acido e suoi sali) sono sostanze cancerogene cui risulta esposto un elevato numero di lavoratori di vari settori e che la fissazione di valori limite al riguardo, accompagnata da una minore esposizione, riduce i rischi in questione; che l'arsenico e svariati suoi composti dovrebbero essere aggiunti all'elenco della Commissione delle sostanze da sottoporre in via prioritaria alla valutazione scientifica al fine di determinare al più presto valori limite;

(Emendamento 6)

Considerando 10 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

(10 bis) considerando che in generale le direttive concernenti la protezione della salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro e quelle volte alla preservazione della salute dei cittadini e dell'ambiente globale devono riflettere la stessa visione complessiva dell'evoluzione socioeconomica nell'Unione europea e che pertanto le misure prese per quanto riguarda il benzene nel quadro della presente direttiva devono essere coerenti con gli obiettivi e le disposizioni della direttiva 94/63/CE relativa alla lotta contro le emissioni di composti organici volatili (e quindi contro le emissioni di benzene) derivanti dall'immagazzinamento della benzina e dalla sua distribuzione presso le stazioni di servizio (1);

-------------

(1) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24.

(Emendamento 7)

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 2, lettera b) (Direttiva 90/394/CEE)

>Testo originale>

b) per «valore limite» si intende, se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un «agente cancerogeno» nell'aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito all'allegato III.

>Testo dopo la votazione del PE>

b) per «valore limite» si intende, se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un «agente cancerogeno» nell'aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito all'allegato III. La zona di respirazione è lo spazio dal quale è assunta l'aria necessaria alla respirazione.

(Emendamento 8)

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 2, lettera b bis) (nuova) (Direttiva 90/394/CEE)

>Testo dopo la votazione del PE>

b bis) per «valore limite biologico» si intende il limite di concentrazione, nel mezzo biologico appropriato, dell'agente in questione, del suo metabolito o di un indicatore di effetto; tale valore non può essere superato.

(Emendamento 9)

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Allegato III, parte A, tabella, ultima colonna (Direttiva 90/394/CEE)

>Testo originale>

Misure transitorie

Il valore limite di 3 ppm (=9,75 mg/m3) è consentito sino a (tre anni dalla data di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 96/.../CEE)

>Testo dopo la votazione del PE>

Soppresso

(Emendamento 10)

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Allegato III, parte A, nuovo comma dopo la tabella (Direttiva 90/394/CEE)

>Testo dopo la votazione del PE>

Viene fissata una procedura uniforme di misurazione per la fissazione del valore limite di benzene nell'aria.

(Emendamento 11)

ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA

>Testo originale>

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre ...*. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(*) Tre anni dall'adozione della presente direttiva.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 31 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

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