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Document 51996PC0614
Proposal for COUNCIL REGULATION (EC) amending Regulation (EEC) No 2328/91 om improving the efficiency of agricultural structures
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/91 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/91 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie
/* COM/96/0614 def. - CNS 96/0288 */
GU C 8 del 11.1.1997, p. 8–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/91 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie /* COM/96/0614 DEF - CNS 96/0288 */
Gazzetta ufficiale n. C 008 del 11/01/1997 pag. 0008
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/91 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (97/C 8/07) COM(96) 614 def. - 96/0288(CNS) (Presentata dalla Commissione il 29 novembre 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che sono state adottate disposizioni particolari per l'applicazione delle indennità compensative previste dal regolamento (CEE) n. 2328/91 (1) nelle zone svantaggiate in Portogallo; che, data la situazione relativa alle strutture agrarie in tale paese, appare giustificato prorogare, in forma adeguata, talune delle disposizioni destinate a migliorare la situazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2328/91 è sostituito dal seguente: «Articolo 37 Nel Portogallo continentale, l'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 17 può essere concessa fino al 31 dicembre 1997 ai conduttori agricoli che coltivano almeno un ettaro di superficie agricola utile.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2387/95 (GU n. L 244 del 12. 10. 1995, pag. 50).