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Document 51996PC0455
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE AMENDING DIRECTIVE 93/75/EEC CONCERNING MINIMUM REQUIREMENTS FOR VESSELS BOUND FOR OR LEAVING COMMUNITY PORTS AND CARRYING DANGEROUS OR POLLUTING GOODS
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 93/75/CEE RELATIVA ALLE CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LE NAVI DIRETTE A PORTI MARITTIMI DELLA COMUNIT* O CHE NE ESCONO E CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE O INQUINANTI
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 93/75/CEE RELATIVA ALLE CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LE NAVI DIRETTE A PORTI MARITTIMI DELLA COMUNIT* O CHE NE ESCONO E CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE O INQUINANTI
/* COM/96/0455 def. - SYN 96/0231 */
GU C 334 del 8.11.1996, pp. 11–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 93/75/CEE RELATIVA ALLE CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LE NAVI DIRETTE A PORTI MARITTIMI DELLA COMUNIT* O CHE NE ESCONO E CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE O INQUINANTI /* COM/96/0455 DEF - SYN 96/0231 */
Gazzetta ufficiale n. C 334 del 08/11/1996 pag. 0011
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (96/C 334/07) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(96) 455 def. - 96/0231(SYN) (Presentata dalla Commissione il 29 settembre 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, deliberando conformemente alla procedura presvista all'articolo 189 C del trattato, considerando che la direttiva 93/75/CEE, modificata dalla direttiva . . ./. ./CE della Commissione, non contiene disposizioni specifiche applicabili al trasporto per mare di materiali radioattivi, di cui alla risoluzione A.748(18) dell'Organizzazione marittima internazionale, concernente la raccolta delle norme di sicurezza per il trasporto in fusti di combustibile nucleare irradiato, plutonio e scorie altamente radioattive a bordo di navi (raccolta INF); considerando che è necessario rafforzare la sicurezza in mare e la prevenzione dell'inquinamento marino nel trasporto di combustibile nucleare irradiato, plutonio e scorie altamente radioattive; che l'estensione a tali sostanze del campo di applicazione della direttiva 93/75/CEE consentirà alle autorità competenti di disporre di opportune informazioni sulla natura ed ubicazione a bordo delle sostanze trasportate; che ciò permetterà loro di contribuire a prevenire e minimizzare il rischio d'incidenti per le navi che trasportano tali sostanze; considerando che gli allegati I e II della direttiva 93/75/CEE devono poter essere adeguati periodicamente, e se necessario frequentemente, in funzione dell'evoluzione del diritto internazionale, in particolare degli emendamenti apportati alla convenzione ed a codici, raccolte e risoluzioni internazionali non contemplati all'articolo 2 di detta direttiva; che per tali adeguamenti la procedura di cui all'articolo 12 della direttiva sembra essere la più idonea; che a tal fine devono essere soddisfatte le condizioni dell'articolo 11; considerando d'altro canto la necessità di adeguare al più presto il contenuto degli allegati I e II della direttiva 93/75/CEE alle modifiche di convenzioni, codici, raccolte e risoluzioni internazionali non contemplati all'articolo 2 ed entrati in vigore dopo la data di adozione della direttiva, HA ADOTTATO LA SEGUENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 93/75/CEE è modificata come segue: 1) L'articolo 2 è modificato come segue: al paragrafo c) è aggiunto il seguente testo: «e i materiali radioattivi definiti nella raccolta INF;»; è inserito il seguente paragrafo: «i) "raccolta INF": il corpus delle norme di sicurezza IMO per il trasporto di combustibile materiale irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi, vigente al momento dell'adozione della direttiva . . ./. ./EC;»; i paragrafi i), j) e k) diventano rispettivamente j), k) e l). 2) All'articolo 11 è aggiunto il seguente trattino: «- adeguare gli allegati all'evoluzione del diritto internazionale nel settore della sicurezza in mare e della protezione dell'ambiente marino». 3) Gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel campo regolato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.