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Document 51996PC0351

    Proposta di REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

    /* COM/96/0351 def. - CNS 96/0189 */

    GU C 296 del 8.10.1996, p. 13–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0351

    Proposta di REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee /* COM/96/0351 DEF - CNS 96/0189 */

    Gazzetta ufficiale n. C 296 del 08/10/1996 pag. 0013


    Proposta di regolamento (Euratom, CECA, CE) del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (96/C 296/05) COM(96) 351 def. - 96/0189(CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 29 luglio 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere della Corte dei conti,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando che occorre modificare il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), qui di seguito denominato «regolamento finanziario», in particolare per migliorare la gestione finanziaria nell'ambito delle istituzioni;

    considerando che la gestione degli impegni è talvolta caratterizzata da notevoli ritardi e che a tal fine è indispensabile un controllo rafforzato degli impegni in corso;

    considerando che è necessario garantire un controllo rigoroso delle sottodeleghe di firma e che, a tale riguardo, occorre prevedere la responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria degli agenti che hanno esercitato poteri di cui non hanno ricevuto delega o sottodelega o che oltrepassavano i limiti dei poteri loro espressamente conferiti;

    considerando che il ricorso alla gestione dei programmi comunitari mediante subappalto deve essere inquadrato da disposizioni adeguate, che garantiscano la trasparenza delle operazioni e che definiscano la procedura di imputazione dei fondi generati, utilizzabili per il finanziamento dei programmi in questione;

    considerando che il controllore finanziario è incaricato della funzione di verifica interna della sua istituzione e che, a tale titolo, deve essere consultato sulla messa in atto e sulla modifica dei sistemi di inventario nonché sulla messa in atto e sulla modifica dei sistemi di gestione finanziaria utilizzati dagli ordinatori e che deve essergli sottoposta anche l'analisi della gestione finanziaria;

    considerando che occorre tenere conto delle esigenze dei sistemi informatici di gestione finanziaria;

    considerando che è necessario migliorare il sistema contabile;

    considerando che occorre prevedere nel regolamento finanziario disposizioni adeguate per l'imputazione delle risorse proprie tradizionali, che hanno un carattere specifico rispetto alle altre risorse proprie (IVA e PNL);

    considerando che è necessario vigilare alla fedele corrispondenza tra gli impegni giuridici assunti dall'istituzione e gli impegni contabili sottoposti al controllo finanziario e registrati nella contabilità generale, lasciando comunque un termine ragionevole per la conclusione degli impegni giuridici qualora le decisioni di principio della Commissione valgano impegno di spese;

    considerando che è utile prevedere termini per il buon svolgimento della procedura di non tener conto del rifiuto di visto del controllore finanziario;

    considerando che la messa in atto della dichiarazione d'affidabilità impone la necessità di rafforzare la disciplina nel settore degli inventari, procedendo ad una definizione dei compiti rispettivi dell'ordinatore e del contabile;

    considerando che è opportuno adeguare la procedura di autorizzazione degli storni da capitolo a capitolo nel quadro del FEAOG garanzia, assegnando alla Commissione un termine supplementare per la presentazione delle sue proposte di storno;

    considerando che occorre modificare il titolo IX del regolamento finanziario per armonizzare le sue disposizioni con i criteri di trasparenza, di pubblicità e di rispetto della concorrenza, indicati nelle direttive del Consiglio sull'aggiudicazione degli appalti nonché negli accordi internazionali sottoscritti dalla Comunità,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento finanziario è modificato come segue:

    1. L'articolo 1 è modificato come segue:

    a) Al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

    «7. Gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si articola su più di un esercizio, e le corrispondenti proposte d'impegno, comportano una data limite di esecuzione. Questa data deve figurare nelle proposte d'impegno ed essere precisata nei confronti del beneficiario secondo la forma adeguata. La parte di questi impegni che non fosse eseguita entro sei mesi da tale data è oggetto di disimpegno, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 6.»;

    b) Al paragrafo 7, è aggiunto un quarto comma:

    «In questo caso, la data deve essere adeguata seguendo la stessa procedura della proposta d'impegno ed essere notificata al beneficiario mediante una clausola aggiuntiva al suo contratto o secondo qualsiasi altra forma giuridica adeguata.»

    2. L'articolo 7 è modificato come segue:

    a) Al paragrafo 2, al primo trattino della lettera a), i termini «che corrispondono» sono sostituiti dal termine «corrispondenti» (seconda parte della frase soppressa in quanto senza oggetto - ndt);

    b) Al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

    «I disimpegni - in seguito alla non esecuzione totale o parziale dei progetti ai quali gli stanziamenti sono stati destinati - sulle linee di bilancio che comportano la distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento, che intervengono nel corso di esercizi successivi all'esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati iscritti in bilancio, danno luogo, in linea generale, all'annullamento degli stanziamenti corrispondenti. Inoltre, gli eventuali importi indebitamente pagati devono essere oggetto di ricupero.»

    3. L'articolo 22 è modificato come segue:

    a) Al paragrafo 4, è aggiunto un quarto comma:

    «Qualsiasi agente che proceda ad atti di ordinazione degli impegni o dei pagamenti senza averne ricevuto delega o sottodelega o che superano i limiti dei poteri espressamente conferitigli, impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria, conformemente alle disposizioni del Titolo V.»;

    b) È inserito un nuovo paragrafo:

    «4 bis Quando la Commissione fa ricorso, per l'esecuzione di alcuni programmi, a forme di subappalto, i contratti stipulati devono contenere tutte le disposizioni adeguate a garantire la trasparenza delle operazioni effettuate nel quadro del subappalto, conformemente alle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139.

    Qualora i versamenti a favore dei subappaltatori producano interessi utilizzabili per il finanziamento dei programmi in questione, si procede come segue:

    - gli interessi prodotti da questi fondi sono periodicamente oggetto, a scadenze al massimo semestrali, di ordini di riscossione che danno luogo ad imputazione nello stato delle entrate;

    - parallelamente, si procede all'apertura di stanziamenti pari all'importo corrispondente, sia in impegni che in pagamenti, sulla linea dello stato delle spese che ha sostenuto la spesa iniziale.»

    4. All'articolo 24, il quarto e quinto comma sono sostituiti dal testo seguente:

    «Il controllore finanziario è obbligatoriamente consultato sui sistemi contabili e sui sistemi di inventario che vengono predisposti o modificati dall'istituzione cui è assegnato nonché sulla messa in atto e sulla modifica dei sistemi di gestione finanziaria utilizzati dagli ordinatori. Egli ha accesso ai dati di tali sistemi.

    Il controllore finanziario effettua i controlli sui fascicoli relativi alle spese ed alle entrate e, qualora necessario, sul posto. Il controllore finanziario esercita la verifica ispettiva interna dell'istituzione, conformemente alle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139.»

    5. All'articolo 25, dopo il quarto comma, è inserito il comma seguente:

    «Il contabile è consultato sulla messa in atto e sulla modifica dei sistemi contabili di gestione finanziaria utilizzati dagli ordinatori, i cui dati siano destinati alla contabilità centrale. Egli ha accesso, su sua richiesta, ai dati di tali sistemi.»

    6. L'articolo 27 è modificato come segue:

    a) Al paragrafo 2, la lettera f) è soppressa e le lettere g) e h) diventano rispettivamente le lettere f) e g);

    b) Dopo il paragrafo 2, è inserito il paragrafo seguente:

    «3. In deroga all'articolo 4, i prezzi dei prodotti o prestazioni forniti alle Comunità, che incorporano oneri fiscali oggetto di un rimborso da parte degli Stati membri ai sensi del protocollo sui privilegi e le immunità, sono imputati in bilancio al netto.

    I rimborsi degli oneri fiscali di cui sopra sono oggetto di un seguito distinto in contabilità.»

    c) I paragrafi 3 e 4 diventano rispettivamente i paragrafi 4 e 5;

    d) Al paragrafo 5, che diventa il paragrafo 6, la lettera g) è sostituita dalla lettera f) e la lettera h) è sostituita dalla lettera g).

    7. All'articolo 28, è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, le risorse proprie definite all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della decisione 94/728/CEE del Consiglio, versate a scadenze fisse dagli Stati membri, non sono oggetto di una previsione di credito, preliminare alla messa a disposizione diretta della Commissione degli importi da parte degli Stati membri. Esse sono oggetto di un ordine di riscossione dell'ordinatore competente.

    Per le entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della suddetta decisione, gli ordini di riscossione sono stabiliti sulla base degli estratti mensili dei diritti accertati dagli Stati membri e da questi trasmessi alla Commissione.

    Gli ordini di riscossione sono sottoposti per visto al controllore finanziario. Dopo il visto, sono registrati dal contabile conformemente alle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139.»

    8. L'articolo 36 è modificato come segue:

    a) Al paragrafo 1, . . . (nella versione italiana figura già il termine «provvisorio», che resta quindi invariato - ndt);

    b) I paragrafi 2 e 3 sono sotituiti dal testo seguente:

    «2. Valgono come impegni di spesa le decisioni prese dalla Commissione conformemente alle disposizioni che l'autorizzano ad accordare un sostegno finanziario a titolo dei diversi fondi o azioni, fatto salvo l'articolo 99. Eccettuato il caso in cui, in applicazione delle disposizioni di cui sopra, tali decisioni prevedono un termine di esecuzione diverso, i suddetti impegni coprono fino al 31 dicembre dell'anno n+1 il costo totale dei singoli impegni giuridici ai quali si riferiscono.

    Durante il periodo di esecuzione di cui al primo comma, la conclusione di ogni singolo impegno giuridico è oggetto di registrazione, da parte dell'ordinatore, nella contabilità centrale, in imputazione dell'impegno di cui al primo comma.

    Dopo il termine fissato, il saldo non utilizzato è disimpegnato.

    3. Le condizioni di esecuzione dei paragrafi 1 e 2 devono permettere di assicurare, sulla base dei bisogni reali, l'esatta contabilizzazione degli impegni e degli ordini di pagamento e la verifica della corrispondenza tra gli impegni giuridici specifici e l'impegno globale di bilancio previsto dalla decisione della Commissione. Esse sono determinate dalle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139.».

    9. All'articolo 39, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai commi seguenti:

    «In caso di rifiuto del visto, se l'ordinatore insiste nella sua proposta, l'autorità superiore di quella tra le istituzioni interessate di cui al primo e al secondo paragrafo dell'articolo 22 è chiamata a decidere, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data del rifiuto di visto.

    Salvo i casi in cui sia messa in discussione la disponibilità degli stanziamenti, detta autorità superiore, con una decisione debitamente motivata e sotto la sua sola responsabilità, può non tenere conto del rifiuto di visto. Tale decisione ha effetto esecutivo a decorrere dalla data del rifiuto di visto. Deve essere presa entro e non oltre il 15 febbraio dell'anno n+1. Essa è comunicata, per conoscenza, al controllore finanziario. L'autorità superiore di ogni istituzione informa entro un mese la Corte dei conti di ciascuna di tali decisioni.»

    10. All'articolo 44, al terzo trattino, dopo i termini «moneta nazionale», è inserito il testo seguente:

    «Tuttavia, quando gli ordini di pagamento sono trasmessi alle banche mediante procedure automatizzate, non è necessaria l'espressione dell'importo in lettere».

    11. All'articolo 65, dopo il secondo comma, sono aggiunti tre nuovi commi:

    «Il sistema d'inventario stabilito e gestito dall'ordinatore con l'assistenza tecnica e sotto la sorveglianza tecnica del contabile, deve fornire al sistema centrale di contabilità le informazioni pertinenti, necessarie allo stabilimento del bilancio finanziario dell'istituzione.

    A tal fine, i sistemi di inventario e di contabilità sono organizzati in modo da garantire la concordanza delle rispettive informazioni e consentire la verifica delle transazioni dall'acquisizione di un bene, all'iscrizione nell'inventario e al declassamento o scarto.

    Le istituzioni stabiliscono, ciascuna per quanto la riguarda, le disposizioni relative alla conservazione dei beni ripresi nei rispettivi bilanci e designano i servizi amministrativi che ne sono responsabili.»

    12. L'articolo 70 è modificato come segue:

    a) Al primo comma, i termini «degli oneri e proventi di bilancio,» è sostituito dai termini «degli oneri e proventi,»;

    b) Al secondo comma, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

    «a) i conti degli oneri e proventi, che si suddividono in due categorie distinte:

    - i conti degli oneri e proventi di bilancio, che permettono di seguire l'esecuzione di bilancio e stabilire il saldo dell'esercizio,

    - i conti degli oneri e proventi non di bilancio, che si aggiungono alla categoria precedente per stabilire un risultato contabile più ampio;».

    13. È inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 70 bis

    Per quanto riguarda l'imputazione del deprezzamento degli elementi di attivo, le norme di ammortamento e di costituzione degli accantonamenti sono determinate dalle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139.»

    14. L'articolo 79 è sostituito dal testo seguente:

    «Ogni istituzione comunica alla Commissione, al più tardi per il 1° marzo, dopo averli presentati al suo controllore finanziario, i dati che le sono necessari per stabilire il conto di gestione e il bilancio finanziario, nonché un contributo all'analisi della gestione finanziaria di cui all'articolo 80.»

    15. All'articolo 104, al paragrafo 2, i termini «un mese» sono sostituiti dai termini «21 giorni».

    16. All'articolo 109, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

    «Egli trasmette alla Commissione, per approvazione, i risultati dello spoglio delle offerte e una proposta di attribuzione del contratto, firma gli appalti, i contratti, le clausole aggiuntive e i preventivi e li notifica alla Commissione. Per i contratti, le clausole aggiuntive e i preventivi, la Commissione procede, se del caso, ad impegni individuali, secondo le procedure previste agli articoli da 36 a 39. Gli impegni individuali sono imputabili agli impegni a titolo delle convenzioni di finanziamento previste all'articolo 106 paragrafo 2, secondo il disposto dell'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma.»

    17. L'articolo 112 è sostituito dal testo seguente:

    «In deroga al titolo IV, la presente sezione si applica ai casi in cui, nel quadro degli aiuti esterni finanziati sul bilancio delle Comunità europee, la Commissione interviene in qualità di amministrazione aggiudicatrice nella stipulazione di contratti d'appalto di lavori, forniture o servizi non coperti dalle disposizioni delle direttive del Consiglio che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi o dall'accordo multilaterale sugli appalti pubblici, concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.»

    18. L'articolo 113 è sostituito dal testo seguente:

    «La procedura da applicare per la stipulazione dei contratti di lavori, di forniture o di servizi, finanziati sul bilancio delle Comunità europee a favore dei destinatari degli aiuti esterni, è stabilita dalla convenzione di finanziamento o di contratto, rispettando i principi qui di seguito enunciati.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    (1) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

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