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Document 51996PC0266

    Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

    /* COM/96/0266 def. - CNS 96/0159 */

    GU C 241 del 20.8.1996, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0266

    Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari /* COM/96/0266 DEF - CNS 96/0159 */

    Gazzetta ufficiale n. C 241 del 20/08/1996 pag. 0007


    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

    (96/C 241/07)

    COM(96) 266 def. - 96/0159(CNS)

    (Presentata della Commissione il 2 luglio 1996)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico sociale,

    considerando che l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (1), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, prevede un periodo transitorio di cinque anni dalla data di pubblicazione del regolamento, durante il quale gli Stati membri possono lasciare in vigore le misure nazionali che autorizzano l'impiego delle espressioni di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dello stesso articolo, a determinate condizioni; che la data di pubblicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 è il 24 luglio 1992; che di conseguenza il periodo transitorio scade il 25 luglio 1997;

    considerando che la prima proposta di registrazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine è stata presentata al Consiglio soltanto nel marzo 1996, momento in cui la maggior parte del periodo transitorio di cinque anni è già trascorsa; che per preservare l'utilità del periodo transitorio è opportuno modificare il termine iniziale del periodo quinquennale, con decorrenza dalla data di registrazione delle denominazioni; che altresì è opportuno prevedere che il periodo transitorio si applichi anche al disposto della lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92, poiché il divieto ivi previsto può sovrapporsi a quello di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo;

    considerando che tale periodo transitorio deve applicarsi esclusivamente alle denominazioni registrate in virtù dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, che già esistevano ed erano utilizzate dagli Stati membri, in modo da evitare di arrecare pregiudizio ai produttori,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono lasciare in vigore le disposizioni nazionali che autorizzano l'impiego delle denominazioni registrate in virtù dell'articolo 17 per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della registrazione, sempreché:

    - i prodotti siano stati legalmente immessi in commercio con tali denominazioni da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente regolamento;

    - dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti.

    Questa deroga non può tuttavia condurre alla libera immissione in commercio dei prodotti nel territorio di uno Stato membro per il quale dette denominazioni erano vietate.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    (1) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

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