This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 51996PC0190
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) amending Council Regulation (EEC) No 684/92 on common rules for the international carriage of passengers by coach and bus
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus
/* COM/96/0190 def. - SYN 96/0125 */
GU C 203 del 13.7.1996, pp. 11–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus /* COM/96/0190 DEF - SYN 96/0125 */
Gazzetta ufficiale n. C 203 del 13/07/1996 pag. 0011
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 684/92 relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (1) (96/C 203/07) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(96) 190 def. - 96/0125(SYN) (Presentata dalla Commissione il 10 maggio 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, in cooperazione con il Parlamento europeo, considerando che, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera a) del trattato, la definizione di una politica comune dei trasporti comporta, fra l'altro l'adozione di norme comuni applicabili ai trasporti internazionali di viaggiatori su strada; considerando che è opportuno semplificare la definizione dei differenti servizi di trasporto internazionale effettuati con autobus; considerando che i servizi di trasporto internazionale possono essere classificati in servizi regolari, servizi regolari specializzati e servizi occasionali e che quindi la categoria di servizio a navetta può essere soppressa; considerando che è opportuno prevedere un regime di accesso al mercato non soggetto ad autorizzazione per tutti i servizi occasionali, per i servizi regolari specializzati, nonché per tutti i servizi per conto proprio; considerando che è opportuno mantenere il regime di autorizzazione per i servizi regolari; considerando che è opportuno preservare la concorrenza intermodale e che è pertanto necessario eliminare la priorità della ferrovia quando venga introdotto un servizio a mezzo autobus; considerando che, al fine di facilitare il controllo delle operazioni di trasporto, è opportuno che tutti i sistemi di trasporto internazionali di viaggiatori su strada per conto terzi siano soggetti ad una licenza comunitaria seconda un modello armonizzato; considerando che è necessario rendere più flessibili i vari termini previsti per la procedura di rilascio dell'autorizzazione; considerando che spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie per l'escuzione del presente regolamento, soprattutto in materia di sanzioni, le quali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; considerando che è necessario verificare l'applicazione del presente regolamento sulla base di una relazione che dovrà essere presentata dalla Commissione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 684/92 è modificato come segue: 1) Al paragrafo 1, punto 1, è inserito il nuovo comma seguente: «I servizi regolari effettuati all'interno di un agglomerato urbano situato in due o più Stati membri sono denominati "trasporti urbani frontalieri".» 2) Il paragrafo 1, punto 2, lettera d) è soppresso. 3) Al paragrafo 1, punto 3, è soppressa la dicitura «di veicoli di rinforzo». 4) Il paragrafo 2 relativo ai servizi di navetta è soppresso. 5) Il paragrafo 3, punto 1, è sostituito dal testo seguente: «Per servizi occasionali si intendono i servizi che non rispondono né alla definizione di servizi regolari, né alla definizione di servizi regolari specializzati, e che sono principalmente caratterizzati dal fatto di trasportare gruppi costituiti in precedenza, o di essere organizzati su richiesta di un committente, che comportano l'alloggio o altri servizi turistici non accessori durante il tragitto o nel luogo di destinazione, o sono organizzati in occasione di eventi speciali, quali seminari, o comportano uno spostamento a vuoto nel corso del viaggio di andata o del viaggio di ritorno, o sono organizzati per effettuare circuiti. L'organizzazione dei servizi paralleli o temporanei, paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi, è soggetta ad autorizzazione conformemente alla procedura stabilita alla sezione II del presente regolamento.» 6) Il paragrafo 3, punto 2 è soppresso. 7) Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «Per trasporti per proprio conto si intendono i trasporti effettuati senza scopi commerciali, in particolare da un'impresa per i propri dipendenti o da un'associazione senza scopo di lucro per i suoi membri nel contesto della sua attività sociale, a condizione che: - l'attività di trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria per l'impresa o l'associazione; - i veicoli utilizzati siano di proprietà dell'impresa o dell'associazione ovvero siano stati acquistati a rate dalle medesime o abbiano formato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente dell'impresa o da un membro dell'associazione.» Articolo 2 Il paragrafo 1, primo trattino dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 684/92 è modificato come segue: «- sia autorizzato nello Stato di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus sotto forma di servizi regolari, servizi regolari specializzati o servizi occasionali;». Articolo 3 Un nuovo articolo 3 bis è inserito al regolamento (CEE) n. 684/92: «Articolo 3 bis Licenza comunitaria 1. I vettori che rispondono ai criteri stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1 devono possedere una licenza comunitaria rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento secondo il modello che figura all'allegato del presente regolamento. 2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rilasciano al titolare l'originale della licenza comunitaria, conservata dall'impresa di trasporto, e il numero di copie autenticate corrispondenti al numero dei veicoli dei quali dispone il titolare della licenza comunitaria a pieno diritto di proprietà o ad altro titolo, principalmente in virtù di un contratto d'affitto rateale, di un contratto di locazione o di un contratto di prestito locativo (leasing). 3. La licenza comunitaria è redatta a nome del vettore. Essa non può essere ceduta da questi a terzi. Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo. 4. La licenza comunitaria è rilasciata per una durata di cinque anni ed è rinnovabile. 5. La licenza comunitaria di cui al paragrafo 2 sostituisce il documento rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di stabilimento che attesta che il vettore è autorizzato al trasporto internazionale di viaggiatori su strada. 6. Al momento della presentazione di una domanda di rilascio della licenza e dopo al massimo cinque anni dalla data del rilascio, nonché, in seguito, ogni cinque anni al massimo, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il vettore soddisfa o soddisfa ancora alle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 1. 7. Nel caso in cui le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 non siano soddisfatte, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, mediante una decisione motivata, di rilasciare o rinnovare la licenza comunitaria. 8. Le autorità competenti ritirano la licenza nel caso in cui il titolare: - non soddisfa più le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1; - ha fornito informazioni inesatte riguardo ai dati necessari al fine del rilascio della licenza comunitaria. 9. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l'infrazione possono procedere al ritiro temporaneo e/o parziale delle copie conformi della licenza comunitaria, nel caso di gravi infrazioni o di infrazioni minori ripetute ai regolamenti relativi al trasporto. Tali sanzioni sono determinate in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria ed in funzione del numero totale delle copie conformi di cui dispone relativamente al suo traffico internazionale. 10. Gli Stati membri garantiscono che il richiedente o il titolare di una licenza comunitaria possa fare appello contro la decisione delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di rifiutare o ritirare la licenza. 11. Entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di vettori titolari di una licenza comunitaria al 31 dicembre dell'anno precedente e il numero di copie certificate conformi corrispondenti al numero di veicoli in circolazione a tale data.» Articolo 4 L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 684/92 è sostituito dal testo seguente: «1. I servizi occasionali definiti all'articolo 2, paragrafo 3, punto 1 non sono soggetti ad autorizzazione. 2. I servizi regolari specializzati definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2, nonché i servizi urbani frontalieri definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2, secondo comma, non sono soggetti ad autorizzazione a condizione che siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzatore ed il vettore. 3. Anche gli spostamenti a vuoto dei veicoli relativi ai trasporti di cui al punto 1 e 2 non sono soggetti ad autorizzazione. 4. I servizi regolari definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1 sono sogetti ad autorizzazione, conformemente agli articoli da 5 a 10. 5. Il regime dei trasporti per conto proprio è stabilito all'articolo 13.» Articolo 5 Il titolo della sezione II del regolamento (CEE) n. 684/92 è modificato come segue: «SERVIZI REGOLARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE». Articolo 6 L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 684/92 è modificato come segue: 1) Al paragrafo 1, secondo comma, è soppresso il testo seguente: «o di un servizio a navetta senza alloggio». 2) Al paragrafo 2, è soppresso il testo seguente: «e di due anni per i servizi a navetta senza alloggio». 3) Al paragrafo 3, lettera d), è soppresso il testo seguente: «per i servizi regolari». 4) Al paragrafo 5, è soppresso il testo seguente: «e servizi a navetta senza alloggio». 5) È inserito un nuovo paragrafo 6: «6. Nel caso di messa in servizio di veicoli di rinforzo per i servizi regolari esistenti, devono trovarsi a bordo del veicolo una copia del contratto stipulato tra l'impresa che gestisce il servizio regolare ed il vettore che mette a disposizione i veicoli di rinforzo o un documento equivalente, nonché una copia dell'autorizzazione per il servizio regolare. Il vettore che mette a disposizione i veicoli di rinforzo deve essere titolare della licenza comunitaria prevista all'articolo 3 bis. Una copia conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo del veicolo di rinforzo.» Articolo 7 L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 684/92 è modificato come segue: 1) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «Le domande di autorizzazione per i servizi regolari sono presentate alla competente autorità dello Stato membro sul cui territorio si trova il punto di partenza, in appresso denominata "autorità competente per l'autorizzazione". Per punto di partenza si intende "uno dei capolinea del servizio"». 2) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «A sostegno della domanda di autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono chieste dall'autorità competente per l'autorizzazione, in particolare un programma di esecuzione del servizio regolare fine di conformarsi alla normativa comunitaria relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo, nonché una copia della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi prevista all'articolo 3 bis.» Articolo 8 L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 684/92 è sostituito dal testo seguente: «1. L'autorizzazione è rilasciata con l'accordo delle autorità di tutti gli Stati membri nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori. L'autorità competente per l'autorizzazione inoltra a queste ultime - e alle autorità competenti degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza prendere a bordo o deporre viaggiatori - una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la sua valutazione. 2. Le competenti autorità degli Stati membri alle quali è stato chiesto l'accordo notificano entro due mesi il loro parere all'autorità competente per l'autorizzazione. Tale termine decorre dalla data di ricezione della richiesta di parere che figura nell'avviso di ricevimento consegnato dalle competenti autorità all'autorità competente per l'autorizzazione. L'avviso di ricevimento deve essere conforme al modello stabilito dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri. La mancata risposta entro tale termine da parte delle autorità consultate vale come risposta positiva e l'autorità competente per l'autorizzazione rilascia dunque l'autorizzazione. Le autorità degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza prendere a bordo o deporre viaggiatori possono notificare all'autorità competente per l'autorizzazione le loro osservazioni entro il termine indicato al primo comma. 3. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, l'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del vettore. 4. L'autorizzazione è rilasciata a meno che: - il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente; - in passato, il richiedente non abbia rispettato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di viaggiatori o abbia commesso gravi infrazioni alle norme che disciplinano la sicurezza della circolazione, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e le ore di guida dei veicoli ed i periodi di riposo dei conducenti; - in caso di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione, le condizioni di quest'ultima non siano state rispettate; - sia dimostrato che il servizio che ne forma oggetto comprometterebbe direttamente l'esistenza dei servizi regolari già autorizzati, salvo nel caso in cui i servizi regolari in questione siano offerti da un solo vettore o gruppo di vettori; - risulti che l'esercizio dei servizi che ne formano oggetto riguarda unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti sui collegamenti in questione. Il fatto che un vettore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri vettori stradali, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri vettori stradali, non può di per sé costituire una giustificazione per respingere la domanda. 5. L'autorità competente per l'autorizzazione, nonché le autorità competenti di tutti gli Stati membri che intervengono nella procedura per il conseguimento dell'accordo previsto al paragrafo 1, non possono respingere le domande se non per motivi compatibili con il presente regolamento. 6. Se la procedura per il conseguimento dell'accordo di cui al paragrafo 1 non ha esito positivo, la procedura può essere deferita alla Commissione entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda da parte del vettore. 7. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri interessati, adotta, entro un termine di dieci settimane, una decisione che entra in vigore entro trenta giorni a decorrere dalla notifica agli Stati membri interessati. 8. La decisione della Commissione rimane in vigore fino al momento in cui sia stato raggiunto un accordo tra gli Stati membri interessati. 9. Dopo aver espletato la procedura prevista in questo articolo, l'autorità competente per l'autorizzazione ne informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1, inviando loro, se del caso, una copia dell'autorizzazione; le autorità competenti degli Stati membri di transito possono rinunciare a tale informazione.» Articolo 9 L'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 684/92 è soppresso. Articolo 10 Il titolo della sezione III del regolamento (CEE) n. 684/92 è modificato come segue: «SERVIZI OCCASIONALI E ALTRI SERVIZI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE». Articolo 11 L'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 684/92 è modificato come segue: 1) Al paragrafo 2 è soppresso il testo seguente: «e da una raccolta delle traduzioni del foglio di viaggio». 2) Al paragrafo 3 è soppresso il testo seguente: «e servizi a navetta con alloggio». 3) Al paragrafo 4 è soppressa la lettera c). Articolo 12 L'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 684/92 è soppresso. Articolo 13 L'articolo 13, paragrafo 2 è soppresso. Articolo 14 L'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 684/92 è modificato come segue: 1) Al paragrafo 1, primo comma, è soppresso il testo seguente: «o un servizio a navetta». 2) Al paragrafo 1, ultimo trattino, è soppresso il testo seguente: «e, per i viaggiatori che hanno saldato il prezzo dell'alloggio, il prezzo globale del viaggio, comprendente l'alloggio, nonché indicazioni relative a quest'ultimo». Articolo 15 L'articolo 19, secondo comma del regolamento (CEE) n. 684/92 è modificato come segue: «In particolare gli Stati membri adottano misure concernenti gli strumenti di controllo, nonché il regime sanzionatorio applicabile in caso d'infrazione delle disposizioni del presente regolamento ed adottano le misure necessarie ad assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Entro e non oltre il 31 dicembre 1996, gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione, e ne notificano tempestivamente ogni eventuale modifica successiva. Essi assicurano che tutte le misure siano applicate senza discriminazione motivata dalla nazionalità o dal luogo in cui è stabilito il vettore.» Articolo 16 L'allegato al regolamento (CEE) n. 684/92 è soppresso. Articolo 17 Gli Stati membri adottano, entro il 31 dicembre 1996 e previa consultazione della Commissione, le misure necessarie all'esecuzione del presente regolamento e le notificano alla Commissione. Articolo 18 La Commissione riferisce al Consiglio, entro il 31 dicembre 1999, in merito all'applicazione del presente regolamento. Articolo 19 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 1. ALLEGATO >INIZIO DI UN GRAFICO> COMUNITÀ EUROPEA (a) (Cartoncino di colore blu - formato DIN A4) (Prima pagina della licenza) (Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza) Sigla del paese (¹) Stato che rilascia la licenza Denominazione dell'autorità o dell'organismo competente LICENZA n. . . . . . . per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi effettuato con autobus Il titolare della presente licenza (²) .......... .......... .......... .......... è autorizzato ad effettuare trasporti internazionali di viaggiatori su strada per conto terzi, sul territorio dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, come modificato dal regolamento . . . e in conformità delle disposizioni generali della presente licenza. Osservazioni particolari: .......... .......... .......... .......... La presente licenza è valida dal .......... al .......... Rilasciata a .......... , il .......... .......... (³) (¹) Sigla del paese: (B) Belgio, (DK) Danimarca, (D) Germania, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (L) Lussemburgo, (NL) Paesi Bassi, (P) Portogallo, (UK) Regno Unito, (FIN) Finlandia, (A) Austria, (S) Svezia. (²) Nome o ragione sociale e indirizzo completo del vettore. (³) Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia la licenza.>FINE DI UN GRAFICO> Disposizioni generali 1. La presente licenza è rilasciata in conformità del regolamento . . . del Consiglio, del . . ., che modifica il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus. 2. La presente licenza è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore per conto terzi che: - è autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus, sotto forma di servizi regolari, di servizi regolari specializzati o occasionali; - soddisfa le condizioni stabilite, conformemente alla normativa riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali; - risponde ai requisiti legali in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli. 3. La presente licenza autorizza su tutte le relazioni di traffico, relativamente ai tragitti effettuati sul territorio della Comunità, ad effettuare trasporti internazionali di viaggiatori su strada a mezzo autobus per conto terzi: - il cui punto di partenza e il cui punto di destinazione si trovano in due Stati membri differenti, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi; - in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi; - tra paesi terzi con transito nel territorio tra uno o più Stati membri, nonché gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti, ai sensi delle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, così come modificato dal regolamento . . . 4. La presente licenza è personale e non è cedibile a terzi. 5. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento che l'hanno rilasciata possono ritirarla qualora il vettore: - abbia omesso di rispettare le condizioni alle quali l'uso della licenza è soggetto; - abbia fornito informazioni inesatte relative ai dati necessari al fine del rilascio o il rinnovo della licenza. 6. L'originale della licenza deve essere conservata dall'impresa di trasporto. Una copia certificata conforme deve trovarsi a borda del veicolo che esegue un trasporto internazionale. 7. La licenza deve essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo. 8. Il titolare è tenuto a rispettare, sul territorio di ogni Stato membro, le disposizioni legislative, normative e amministrative in vigore in tale Stato, in particolare in materia di trasporto e circolazione.