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Document 51996PC0152

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un premio supplementare a favore degli allevatori di pecore stabiliti nelle zone non svantaggiate dell' Irlanda e del Regno Unito relativo all' Irlanda del Nord

/* COM/96/0152 def. - CNS 96/0102 */

GU C 159 del 4.6.1996, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0152

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un premio supplementare a favore degli allevatori di pecore stabiliti nelle zone non svantaggiate dell' Irlanda e del Regno Unito relativo all' Irlanda del Nord /* COM/96/0152 DEF - CNS 96/0102 */

Gazzetta ufficiale n. C 159 del 04/06/1996 pag. 0007


Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un premio supplementare a favore degli allevatori di pecore stabiliti nelle zone non svantaggiate dell'Irlanda e del Regno Unito relativo all'Irlanda del Nord

(96/C 159/06)

COM(96) 152 def. - 96/0102(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 15 aprile 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 (2), prevede la concessione di un premio nella misura necessaria a compensare eventuali perdite di reddito dei produttori di carni ovine nella Comunità; che la perdita di reddito è calcolata in base alla differenza tra il prezzo medio di mercato della Comunità e il prezzo di base;

considerando che in Irlanda e nell'Irlanda del Nord i prezzi e i costi di produzione a tarda primavera sono generalmente piuttosto elevati; che, nella tarda primavera del 1995, a causa di una configurazione anormale dell'offerta, i prezzi sono stati eccessivamente bassi e hanno determinato una grave flessione dei ricavi ottenuti dai produttori sul mercato; che detti produttori sono stabiliti principalmente fuori delle zone svantaggiate;

considerando che il premio per pecora non è sufficiente a compensare tali produttori;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3013/89 non prevede alcuna misura per ovviare a questa situazione eccezionalmente difficile; che è quindi necessario concedere un premio supplementare limitatamente alla campagna di commercializzazione 1995 ed esclusivamente ai produttori vittime di tale situazione, stabiliti nelle regioni indicate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1995, è concesso un premio supplementare di 6,5 ECU per pecora ai produttori dell'Irlanda e, nel Regno Unito, dell'Irlanda del Nord, stabiliti in regioni diverse da quelle definite dall'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE.

Il premio supplementare è concesso alle stesse condizioni previste per la concessione del premio ai produttori ovini e caprini per la campagna 1995.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, se del caso, dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

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