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Dokument 51996PC0040

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all' unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune

/* COM/96/0040 def. - CNS 96/0037 */

GU C 101 del 3.4.1996, lk 40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0040

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all' unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune /* COM/96/0040 DEF - CNS 96/0037 */

Gazzetta ufficiale n. C 101 del 03/04/1996 pag. 0040


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune

(96/C 101/08)

COM(96) 40 def. - 96/0037(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 14 febbraio 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che per gli importi relativi alle importazioni di prodotti agricoli, fissati in ecu e applicabili in moneta nazionale, è previsto il ricorso a tassi di conversione diversi a seconda dell'atto giuridico che li stabilisce; che, salvo deroghe esplicite, gli importi di cui trattasi, stabiliti da un atto relativo alla politica agraria comune ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3813/92 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (2), sono espressi in moneta nazionale previa applicazione del tasso di conversione agricolo; che gli altri importi considerati sono convertiti mediante il tasso applicabile ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario (3), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che l'esistenza di due sistemi di conversione degli importi relativi all'importazione di prodotti agricoli è fonte di incongruenze economiche e di gravi complicazioni amministrative; che, salvo casi eccezionali o del tutto particolari, è necessario utilizzare uno stesso tasso di conversione applicabile agli importi riscossi all'importazione tanto per i prodotti agricoli che per quelli non agricoli, se sono stabiliti da un atto che non si rapporti alla politica agricola comune;

considerando che le misure da adottare si situano per forza di cose a livello comunitario; che esse rientrano in un ambito di esclusiva competenza comunitaria e perseguono l'obiettivo di una applicazione uniforme della politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3813/92 è modificato nel modo di seguito indicato.

1) All'articolo 3, paragrafo 1, i termini:

«Ferme restando le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3»

sono sostituiti dai termini:

«Ferme restando le deroghe di cui ai paragrafi 2, 3 e 4»

2) All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4. Fermi retando il paragrafo 2 e l'articolo 5, per gli importi relativi alle importazioni fissati in ecu da un atto relativo alla politica agricola comune e applicabili dagli Stati membri nelle rispettive monete nazionali, il tasso di conversione agricolo è specificamente uguale al tasso applicabile per i prodotti interessati dall'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92.»

3) All'articolo 6, paragrafo 2 bis, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Per gli importi fissati anticipatamente in ecu e per gli importi fissati in ecu a seguito di una procedura di gara, esclusi quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 4, il tasso di conversione agricolo può essere fissato anticipatamente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

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