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Dokument 51996PC0040
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC) No 3813/92 on the unit of account and the conversion rates to be applied for the purposes of the common agricultural policy
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all' unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all' unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune
/* COM/96/0040 def. - CNS 96/0037 */
GU C 101 del 3.4.1996, lk 40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all' unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune /* COM/96/0040 DEF - CNS 96/0037 */
Gazzetta ufficiale n. C 101 del 03/04/1996 pag. 0040
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (96/C 101/08) COM(96) 40 def. - 96/0037(CNS) (Presentata dalla Commissione il 14 febbraio 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che per gli importi relativi alle importazioni di prodotti agricoli, fissati in ecu e applicabili in moneta nazionale, è previsto il ricorso a tassi di conversione diversi a seconda dell'atto giuridico che li stabilisce; che, salvo deroghe esplicite, gli importi di cui trattasi, stabiliti da un atto relativo alla politica agraria comune ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3813/92 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (2), sono espressi in moneta nazionale previa applicazione del tasso di conversione agricolo; che gli altri importi considerati sono convertiti mediante il tasso applicabile ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario (3), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; considerando che l'esistenza di due sistemi di conversione degli importi relativi all'importazione di prodotti agricoli è fonte di incongruenze economiche e di gravi complicazioni amministrative; che, salvo casi eccezionali o del tutto particolari, è necessario utilizzare uno stesso tasso di conversione applicabile agli importi riscossi all'importazione tanto per i prodotti agricoli che per quelli non agricoli, se sono stabiliti da un atto che non si rapporti alla politica agricola comune; considerando che le misure da adottare si situano per forza di cose a livello comunitario; che esse rientrano in un ambito di esclusiva competenza comunitaria e perseguono l'obiettivo di una applicazione uniforme della politica agricola comune, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3813/92 è modificato nel modo di seguito indicato. 1) All'articolo 3, paragrafo 1, i termini: «Ferme restando le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3» sono sostituiti dai termini: «Ferme restando le deroghe di cui ai paragrafi 2, 3 e 4» 2) All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4. Fermi retando il paragrafo 2 e l'articolo 5, per gli importi relativi alle importazioni fissati in ecu da un atto relativo alla politica agricola comune e applicabili dagli Stati membri nelle rispettive monete nazionali, il tasso di conversione agricolo è specificamente uguale al tasso applicabile per i prodotti interessati dall'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92.» 3) All'articolo 6, paragrafo 2 bis, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente: «Per gli importi fissati anticipatamente in ecu e per gli importi fissati in ecu a seguito di una procedura di gara, esclusi quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 4, il tasso di conversione agricolo può essere fissato anticipatamente.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1. (3) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.