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Document 51995PC0434(01)
Proposal for a Council Regulation (EC) on the common organization of the market in fruit and vegetables
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli
/* COM/95/0434 def. - CNS 95/0247 */
GU C 52 del 21.2.1996, pp. 1–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli /* COM/95/0434 DEF - CNS 95/0247 */
Gazzetta ufficiale n. C 052 del 21/02/1996 pag. 0001
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (96/C 52/01) COM(95)434 def. - 95/0247 (CNS) (Presentata dalla Commissione il 10 novembre 1995) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che la contemporanea presenza di svariati fattori di cambiamento sta attualmente delineando una nuova situazione del settore ortofrutticolo, alla quale i produttori devono adeguarsi; che è quindi opportuno ridefinire le regole fondamentali che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati di detto settore; che le numerose modificazioni apportate al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (2), rendono indispensabile a fini di chiarezza la sua sostituzione con un nuovo regolamento; considerando che è opportuno inserire nel nuovo regolamento le disposizioni essenziali del regolamento (CEE) n. 3285/83 del Consiglio del 14 novembre 1983 che stabilisce le norme generali relative all'estensione di talune regole fissate dalle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 220/92 (4), del regolamento (CEE) n. 1319/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo al potenziamento dei mezzi di controllo dell'applicazione della normativa comunitaria nel settore degli ortofrutticoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 404/93 (6), del regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità d'applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1327/95 (8), del regolamento (CEE) n. 1121/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele e i cavolfiori (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1327/95, e del regolamento (CEE) n. 1198/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce uno schedario agrumicolo comunitario (10), che detti regolamenti vanno dunque abrogati; considerando che la classificazione dei prodotti secondo norme comuni ed obbligatorie per gli ortofrutticoli immessi in commercio all'interno della Comunità o esportati in paesi terzi consente di tracciare un quadro di riferimento che contribuisce alla lealtà degli scambi e alla trasparenza dei mercati e permette altresì di eliminare da questi ultimi i prodotti di qualità insoddisfacente; che l'osservanza di dette norme contribuisce in tal modo ad accrescere la redditività della produzione stessa; considerando che per esigenze di semplificazione è opportuno assumere quali norme per l'organizzazione comune dei mercati quelle stabilite dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, con riguardo ai pro dotti di cui tale organizzazione si è occupata; che è necessario precisare a quali condizioni le norme internazionali possono essere adattate alle specifiche esigenze della Comunità; considerando che la normalizzazione può essere realmente efficace soltanto se viene applicata in tutte le fasi dell'immissione in commercio e alla partenza dalla regione di produzione; che tuttavia possono essere previste eccezioni per talune operazioni molto marginali e specifiche o che si effettuano all'inizio del circuito d'immissione in commercio oppure per prodotti destinati alla trasformazione; che va presa in considerazione anche un'eventuale possibilità di penuria; che le esigenze dei consumatori circa le cartteristiche degli ortofrutticoli richiedono che nell'etichettatura sia indicata l'origine dei prodotti sino al commercio al dettaglio; considerando che nella produzione e nell'immissione in commercio degli ortofrutticoli si deve tener conto delle preoccupazioni in materia ambientale, a livello sia delle pratiche colturali che della gestione dei materiali usati e dell'eliminazione dei prodotti ritirati dalla produzione, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio; considerando che le organizzazioni di produttori rappresentano gli elementi portanti dell'organizzazione comune dei mercati, della quale garantiscono, al loro livello, il funzionamento decentrato; che dinanzi ad una concentrazione sempre maggiore della domanda, il raggruppamento dell'offerta in seno a dette organizzazioni appare più che mai come una necessità economica per consolidare la posizione dei produttori sul mercato; che il cennato raggruppamento dell'offerta deve realizzarsi su base volontaria ed utile, grazie all'estensione e all'efficienza dei servizi che un'organizzazione di produttori può offrire ai suoi aderenti; considerando che un'organizzazione di produttori atta a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati può essere riconosciuta dallo Stato membro soltanto in presenza di condizioni che essa stessa s'impegna a rispettare e a far rispettare, per statuto, ai propri membri; che alle associazioni di produttori che desiderano acquisire lo statuto di organizzazioni di produttori secondo il presente regolamento deve essere offerto un periodo transitorio, nel corso del quale possono beneficiare di un sostegno finanziario nazionale e comunitario, purché assumano e rispettino determinati obblighi; considerando che è opportuno prevedere un periodo transitorio per le organizzazioni di produttori che sono già riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72 ma che non sono immediatamente in grado di conformarsi al presente regolamento ai fini del riconoscimento; che tali organizzazioni devono dimostrarsi idonee a realizzare i cambiamenti all'uopo necessari; considerando che per responsabilizzare le organizzazioni di produttori, in particolare per quanto attiene alle decisioni finanziarie, e per orientare verso prospettive durevoli l'assegnazione di risorse pubbliche ad esse destinate, occorre stabilire le condizioni alle quali dette risorse possono venir utilizzate; che il cofinanziamento di fondi d'esercizio attuato dalle organizzazioni di produttori sembra una soluzione adeguata; considerando che l'esistenza e il corretto funzionamento dei fondi d'esercizio esigono che le organizzazioni di produttori si occupino della globalità della produzione di ortofrutticoli dei propri aderenti; considerando che per potenziare ulteriormente l'azione delle organizzazioni di produttori o delle relative unioni e per garantire al mercato l'auspicabile stabilità è opportuno consentire agli Stati membri, nel rispetto di talune condizioni, di estendere a tutti i produttori non aderenti di una regione le regole, in particolare in materia di produzione, immissione in commercio e tutela ambientale, adottate per i propri aderenti dall'organizzazione o dall'unione della regione di cui trattasi; che, ove si apportino documenti giustificativi, alcune spese indotte dall'estensione delle regole possono essere poste a carico dei produttori interessati per i quali detta estensione ha ricadute vantaggiose; considerando che le organizzazioni interprofessionali, costituite per iniziativa di operatori, individuali o associati, e rappresentative di una parte significativa delle varie categorie professionali del settore degli ortofrutticoli, possono contribuire a una migliore percezione delle realtà del mercato, facilitando un'evoluzione dei comportamenti economici e migliorando la conoscenza o l'organizzazione della produzione, della presentazione e dell'immissione in commercio dei prodotti; che in considerazione del contributo globale che le attività di queste organizzazioni possono dare al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, e in particolare di quelli perseguiti dal presente regolamento, è opportuno concedere, previa definizione del tipo di attività interessate, un riconoscimento specifico alle organizzazioni che comprovino una sicura rappresentatività e conducano iniziative positive riguardo ai suddetti obiettivi; che le disposizioni relative all'estensione delle regole adottate dalle organizzazioni di produttori o dalle relative unioni e per la ripartizione delle spese determinate da tale estensione devono applicarsi anche a livello intercategoriale, data l'analogia delle finalità perseguite; considerando che per stabilizzare i corsi è auspicabile che le organizzazioni di produttori possano intervenire sul mercato, in particolare decidendo di non porre in vendita, in determinati periodi, alcuni quantitativi di prodotti; che tali operazioni di ritiro non possono essere considerate uno sbocco alternativo al mercato; che conseguentemente il loro finanziamento comunitario deve, da un lato, essere erogato soltanto per una percentuale determinata della produzione e, dall'altro, limitarsi ad un'indennità comunitaria ridotta, salva la possibilità di impiegare, per il medesimo fine, fondi d'esercizio, che un'esigenza di semplificazione giustifica la scelta, per ciascun prodotto, di un'indennità comunitaria unica e lineare; che per determinare una riduzione di entità comparabile per l'insieme dei prodotti sono necessarie alcune differenziazioni; considerando che le misure di intervento possono avere pieno effetto soltanto se i prodotti ritirati dal mercato non sono nuovamente immessi nel circuito commerciale abituale per il genere di prodotti di cui trattasi; che occorre definire le varie forme di destinazioni o d'impiego rispondenti a tale condizione in modo da evitare, nella misura del possibile, la distruzione dei prodotti così ritirati; considerando che la nuova gestione dei ritiri consente di abrogare contemporaneamente le vigenti disposizioni relative alle conseguenze del superamento dei limiti; che è tuttavia opportuno conservare tale principio per un periodo transitorio, conferendo alla Commissione il potere di attuarla ove necessario; considerando che il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio (11), ha stabilito gli adattamenti e le misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, e segnatamente il nuovo regime degli scambi con i paesi terzi nel settore degli ortofrutticoli; che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72, modificato dall'allegato XIII del regolamento (CE) n. 3290/94, devono essere inserite nel presente regolamento; che tuttavia quando alcuni prodotti sono importati nella Comunità per essere avviati all'industria di trasformazione non sono venduti in conto consegna; che conseguentemente il prezzo d'entrata può essere verificato ricorrendo ad elementi diversi dal valore forfettario, che, a questo proposito, è d'uopo completare la pertinente disposizione; considerando che le regole dell'organizzazione dei mercati devono essere rispettate dall'insieme degli operatori che sono tenuti ad applicarle, in quanto altrimenti risulterebbe falsata l'intera disciplina, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero tanto per l'uso delle risorse pubbliche, quanto per la concorrenza tra operatori; che occorre pertanto istituire un corpo di ispettori comunitari specifico per il settore; che per motivi di bilancio e di efficienza tale corpo di ispettori deve essere composto sia da dipendenti della Commissione sia da agenti nazionali; considerando che uno degli elementi indispensabili per la corretta gestione dell'organizzazione comune dei mercati è una precisa conoscenza del mercato; che è quindi opportuno predisporre le misure necessarie a tale scopo; considerando che la concessione di determinati aiuti comprometterebbe il funzionamento del mercato interno; che è quindi opportuno applicare in questo settore le norme del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune; considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli deve tener conto, parallelamente ed in maniera adeguata, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato; considerando che per agevolare l'esecuzione delle disposizioni previste, è opportuno definire una procedura che attui una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato di gestione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. 2. L'organizzazione comune riguarda i prodotti seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> 3. Le campagne di commercializzazione dei prodotti menzionati al paragrafo 2 sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 45. TITOLO I CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI Articolo 2 1. I prodotti destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco possono essere classificati in base ad un sistema di norme. 2. Le norme CEE/ONU per gli ortofrutticoli freschi raccomandate dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 45, ai fini dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti di cui all'allegato I. Fino al momento di tale adozione si applicano le norme definite conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72. 3. Le deroghe alle norme adottate in applicazione del paragrafo 2, necessarie per rispondere ad esigenze specifiche dell'organizzazione comune dei mercati, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 45. Articolo 3 1. I prodotti per i quali sono adottate delle norme possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, consegnati o altrimenti commercializzati all'interno della Comunità, soltanto se sono conformi a dette norme. Tuttavia, gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di conformità alle norme o a determinate loro disposizioni: a) i prodotti esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, consegnati o altrimenti commercializzati dal produttore nei luoghi di vendita all'ingrosso, in particolare i mercati alla produzione, situati nella regione di produzione, b) i prodotti avviati da questi luoghi di vendita all'ingrosso verso centri di confezionamento e d'imballaggio o centri di deposito situati nella stessa regione di produzione. In caso di applicazione del secondo comma, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione e le comunica le misure prese a tale scopo. 2. Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme all'interno della regione di produzione: a) i prodotti venduti o consegnati dal produttore a centri di confezionamento e d'imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall'azienda del produttore verso tali centri; b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di confezionamento e di imballaggio. 3. Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme: a) i prodotti avviati agli impianti di trasformazione, salvo eventuale fissazione, secondo la procedura di cui all'articolo 45, di criteri qualitativi minimi per i prodotti destinati alla trasformazione industriale. Dev'essere comprovato che tali prodotti rispondono alle condizioni previste, in particolare per quanto concerne la destinazione; b) i prodotti che il produttore cede, nella propria azienda, al consumatore per il fabbisogno personale di quest'ultimo, oppure venduti al dettaglio in una regione data per soddisfare un consumo tradizionale. 4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 45. Articolo 4 Qualora i prodotti conformi alle norme non bastino a coprire il fabbisogno del consumo, vengono decise, secondo la procedura di cui all'articolo 45 e per un periodo limitato, misure derogatorie all'applicazione delle norme medesime. Articolo 5 1. Le indicazioni previste dalle norme in materia di marcatura figurano a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile, o mediante etichetta integrata nel collo. 2. Per le merci spedite alla rinfusa caricate direttamente su un mezzo di trasporto, le indicazioni di cui al paragrafo 1 figurano su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto. Articolo 6 Nella fase della vendita al minuto, quando i prodotti sono offerti nell'imballaggio, anche se preconfezionato ai sensi della direttiva 79/112/CEE del Consiglio (12), le indicazioni previste per la marcatura figurano in modo chiaro e leggibile. I prodotti possono non essere presentati nell'imballaggio purché il rivenditore al minuto apponga sulla merce messa in vendita un cartello sul quale figurino in caratteri molto chiari e leggibili le indicazioni previste dalle norme relative: - alla varietà, - all'origine del prodotto, - alla categoria di qualità. Articolo 7 Per verificare se i prodotti per i quali sono adottate delle norme sono conformi alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, in tutte le fasi della commercializzazione e durante il trasporto gli organismi designati da ciascuno Stato membro eseguono un controllo di conformità per sondaggio, conformemente alle disposizioni del titolo VI. Tale controllo deve essere eseguito preferibilmente prima della partenza dalle regioni di produzione, all'atto del confezionamento o del carico della merce. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione gli organismi da essi designati per l'esecuzione del controllo. Articolo 8 1. I prodotti per i quali sono adottate delle norme sono ammessi all'importazione in provenienza dai paesi terzi solo se sono conformi a dette norme o a norme almeno equivalenti. 2. Le disposizioni degli articoli da 3 a 7 si applicano ai prodotti importati nella Comunità, dopo l'espletamento delle formalità d'importazione in conformità delle disposizioni comunitarie vigenti in materia. Articolo 9 1. I prodotti per i quali sono adottate delle norme sono ammessi all'esportazione verso paesi terzi solo se conformi alle medesime. Possono tuttavia essere accordate deroghe secondo la procedura di cui all'articolo 45, in considerazione delle esigenze dei mercati di destinazione. 2. I prodotti destinati all'esportazione verso paesi terzi sono sottoposti a un controllo di qualità prima di uscire dal territorio doganale della Comunità. Articolo 10 Le misure volte a garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni previste nel presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 45. Queste misure possono prevedere, per i prodotti destinati ad essere importati nella Comunità, il riconoscimento dei servizi ufficiali di controllo del paese terzo esportatore. TITOLO II ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI Articolo 11 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per «organizzazione di produttori» qualsiasi persona giuridica a) costituita per iniziativa dei produttori di frutta e/o di ortaggi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ed avente in particolare lo scopo: 1) di assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, 2) di promuovere la concentrazione dell'offerta provvedendo ad immettere sul mercato la produzione degli aderenti, 3) di ridurre i costi di produzione e di regolarizzare i prezzi, 4) di promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per favorire la biodiversità; b) il cui statuto obbliga i produttori associati, in particolare a quanto segue: 1) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione e di commercializzazione, nonché di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori, 2) aderire, per quanto riguarda una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori, 3) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori; tuttavia, previa autorizzazione dell'organizzazione stessa e fatto salvo il rispetto delle condizioni da questa stabilite, i produttori associati possono: - procedere, presso la propria azienda, a vendite dirette al consumatore, per il suo fabbisogno personale, del 10 % al massimo della loro produzione, nonché - commercializzare essi stessi, o per il tramite di un'altra organizzazione di produttori determinata dall'organizzazione cui aderiscono, i prodotti che rappresentano un volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro organizzazione, - commercializzare per il tramite di un'altra organizzazione di produttori determinata dall'organizzazione cui aderiscono, i prodotti che, per caratteristiche intrinseche, non rientrano a priori nelle attività commerciali della loro organizzazione; 4) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette; 5) versare le quote contributive previste dallo statuto per l'istituzione e il finanziamento del fondo d'esercizio di cui all'articolo 15; c) il cui statuto stabilisce: 1) le modalità di determinazione, di adozione e di modificazione delle regole di cui alla lettera b), punto 1), 2) le quote contributive necessarie al finanziamento dell'organizzazione di produttori, 3) le regole atte a garantire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa assunte, 4) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, e in particolare di mancato pagamento della quota contributiva, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori, 5) le regole relative all'ammissione di nuovi soci, e in particolare il periodo minimo d'adesione; d) che è stata riconosciuta dallo Stato membro interessato nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2. 2. Gli Stati membri riconoscono quali organizzazioni di produttori ai sensi del presente regolamento le associazioni di produttori che ne facciano domanda a condizione che: a) presentino i requisiti previsti al paragrafo 1 e a tal fine comprovino, tra l'altro, che rappresentano un numero minimo di produttori e un volume minimo di produzione commercializzabile, da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 45; b) offrano sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza della loro attività; c) mettano effettivamente a disposizione dei produttori associati un'assistenza tecnica per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente nonché i mezzi tecnici per il magazzinaggio, il confezionamento e l'immissione in commercio dei prodotti e garantiscano altresì una gestione commerciale e contabile adeguata ai compiti che intendono svolgere. Articolo 12 1. Gli Stati membri: a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi; b) decidono, ove del caso, di revocare il riconoscimento, sulla base dei controlli che sono tenuti ad eseguire ad intervalli ravvicinati per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori, delle condizioni del riconoscimento e decidono le sanzioni da applicare alle organizzazioni medesime a seguito della revoca del riconoscimento; c) comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento. 2. Le modalità secondo le quali gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle attività delle organizzazioni di produttori sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 45. La Commissione accerta l'osservanza dell'articolo 11 procedendo a controlli conformemente al titolo VI e, a seguito di tali controlli, chiede eventualmente agli Stati membri la revoca del riconoscimento. Articolo 13 1. Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, le organizzazioni di produttori che entro il 30 giugno 1995 risultano riconosciute a norma degli articoli 13 e 13 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 ma che non possono ottenere, senza un periodo transitorio, il riconoscimento di cui all'articolo 11 del presente regolamento, beneficiano delle disposizioni del titolo IV, purché continuino a soddisfare le condizioni dei summenzionati articoli del regolamento (CEE) n. 1035/72. 2. Il periodo biennale di cui al paragrafo 1 è esteso ad un quadriennio a condizione che l'organizzazione interessata: a) presenti, a una data fissata prima della scadenza dei due anni di cui al paragrafo 1 e allo scopo di ottenere il riconoscimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, un relativo piano d'azione che lo Stato membro deve accettare o respingere; b) dimostri, all'atto della presentazione del piano, di avere costituito il fondo d'esercizio di cui all'articolo 15; c) si obblighi, sotto pena di sanzione decisa dallo Stato membro, a dare completa esecuzione al piano d'azione prima della scadenza del quadriennio. 3. All'organizzazione di produttori che, per qualsiasi ragione e in qualsiasi momento, cessi di rispondere alle condizioni di cui al paragrafo 2, è revocato il riconoscimento secondo il disposto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera b). Tuttavia, il primo comma si applica fatti salvi i diritti individuali che l'organizzazione di produttori ha potuto acquisire conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72. Articolo 14 1. Le associazioni di produttori nuove o non riconosciute in forza del regolamento (CEE) n. 1035/72 possono avvalersi di un periodo transitorio della durata massima di quattro anni per conformarsi alle condizioni di cui all'articolo 11. A tal fine, presentano allo Stato membro un piano scaglionato nel tempo di riconoscimento, la cui accettazione fa decorrere il termine di quattro anni di cui al primo comma ed equivale ad un prericonoscimento. 2. Nei quattro anni successivi alla data del prericonoscimento, gli Stati membri possono concedere alle associazioni di produttori di cui al paragrafo 1: a) aiuti intesi ad incentivarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo; b) aiuti, erogati direttamente o tramite istituti di credito, sotto forma di mutui agevolati destinati a finanziare una parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento e in quanto tali indicati nel piano di cui al paragrafo 1, secondo comma. 3. Gli aiuti di cui al paragrafo 2 sono rimborsati dalla Comunità conformemente all'articolo 51, paragrafo 2. 4. Prima di concedere il prericonoscimento, lo Stato membro comunica alla Commissione la propria intenzione e le relative conseguenze finanziarie. 5. Con la presentazione allo Stato membro di un piano di riconoscimento, l'associazione di produttori si assoggetta ai controlli nazionali e ai controlli comunitari eseguiti a norma del titolo VI, con particolare riguardo alla corretta gestione dei fondi pubblici. 6. Gli Stati membri decidono sulle sanzioni da applicare alle associazioni di produttori che non adempiono ai propri obblighi. Articolo 15 1. Un aiuto finanziario è concesso, secondo il disposto del presente articolo, alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo d'esercizio alimentato con quote contributive degli aderenti calcolate in base ai quantitativi di ortofrutticoli effettivamente commercializzati sul mercato. Tale aiuto finanziario integra la dotazione del fondo d'esercizio. 2. Il fondo d'esercizio di cui al paragrafo 1 è destinato: a) al finanziamento di ritiri dal mercato, da un lato, e della trasformazione degli agrumi, dall'altro, secondo le condizioni di cui al paragrafo 3; b) al finanziamento di un programma operativo presentato alle competenti autorità nazionali e da esse approvato conformemente a quanto disposto al paragrafo 6. Tuttavia, il fondo suddetto può essere utilizzato, nella sua totalità o in parte, per il finanziamento del piano d'azione presentato dalle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 13. 3. Il ricorso al fondo d'esercizio per il finanziamento di ritiri, da un lato, e della trasformazione di agrumi, dall'altro, è consentito soltanto se le competenti autorità nazionali hanno approvato un programma operativo. Detto ricorso può configurarsi come: a) pagamento di una compensazione di ritiro per i prodotti non compresi nell'allegato II; b) erogazione di un'integrazione dell'indennità comunitaria di ritiro; c) erogazione di un'integrazione del prezzo minimo alla produzione per gli agrumi consegnati alla trasformazione nell'ambito dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1035/77 (13) e (CE) n. 3119/93 (14). Gli Stati membri possono stabilire la misura massima della compensazione o delle integrazioni decise, nei limiti dei prezzi di ritiro più elevati applicabili per la campagna 1995/1996, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3 bis, agli articoli 16 bis e 16 ter e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72. La quota del fondo d'esercizio che può essere destinata al finanziamento di ritiri non deve superare il 40 % nel primo anno, il 35 % nel secondo anno, il 30 % nel terzo anno, il 20 % nel quarto anno e il 10 % a partire dal quinto anno dalla data di approvazione, da parte delle competenti autorità nazionali, del primo programma operativo presentato dall'organizzazione di produttori interessata e approvato da dette autorità. 4. Il programma operativo di cui al paragrafo 2, lettera b) deve: a) essere finalizzato al miglioramento qualitativo e alla valorizzazione commerciale dei prodotti, alla promozione degli stessi presso i consumatori o alla creazione di linee di prodotti biologici; b) comprendere misure destinate a promuovere il ricorso, da parte dei produttori associati, a tecniche rispettose dell'ambiente, per quanto riguarda sia le pratiche colturali sia la gestione dei materiali usati; c) tener conto, nell'ambito delle proprie previsioni finanziarie, delle risorse tecniche ed umane necessarie per accertare l'osservanza delle norme e disposizioni fitosanitarie e dei tenori massimi autorizzati di residui. Per tecniche rispettose dell'ambiente si intendono, in particolare, quelle che consentono di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (15). 5. L'aiuto finanziario di cui al paragrafo 1 è pari all'entità delle quote contributive menzionate al medesimo paragrafo ed effettivamente versate, ed è limitato al 50 % delle spese realmente sostenute a norma del paragrafo 2. Detta percentuale è del 60 % se un programma operativo o una parte di esso è presentato: a) da più organizzazioni di produttori che partecipano in Stati membri diversi ad azioni transnazionali, escluse le operazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), oppure b) da una o più organizzazioni di produttori per azioni che devono essere realizzate da una filiera interprofessionale. 6. L'aiuto di cui al paragrafo 5 è finanziato per il 20 % dagli Stati membri e per l'80 % dalla Comunità. Tuttavia, l'aiuto suddetto è finanziato per il 10 % dagli Stati membri e per il 90 % dalla Comunità nel caso di organizzazioni di produttori che esercitino la loro attività nelle regioni che rientrano nell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio (16). Articolo 16 1. Il programma operativo di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), è presentato alle competenti autorità nazionali che devono approvarlo, respingerlo o chiederne la modificazione, conformemente al disposto del presente regolamento. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di capitolati d'oneri relativi alle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b). Essi trasmettono il progetto di tale disciplina alla Commissione, che può chiederne la modificazione entro tre mesi qualora constati che il progetto non permette di conseguire gli obiettivi fissati dall'articolo 130 R del trattato e dal programma politico e d'azione della Comunità a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro la consistenza del fondo d'esercizio. Lo Stato membro notifica all'organizzazione di produttori l'entità dell'aiuto finanziario, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 15, paragrafo 5. 3. Un'unione di organizzazioni di produttori riconosciuta dallo Stato membro interessato può surrogarsi ai propri aderenti nella gestione del loro fondo d'esercizio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, nonché per l'elaborazione, l'attuazione e la presentazione dei programmi operativi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b). In tale ipotesi, l'unione è la beneficiaria dell'aiuto finanziario ed effettua la comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4. Il programma operativo e il relativo finanziamento privato e pubblico hanno carattere pluriennale, con durata minima di 3 anni e massima di 5 anni. 5. La presentazione allo Stato membro di un programma operativo assoggetta l'organizzazione di produttori o, in caso di applicazione del paragrafo 3, l'unione di organizzazioni di produttori ai controlli nazionali e ai controlli comunitari eseguiti a norma del titolo VI, con particolare riguardo alla corretta gestione dei fondi pubblici. Articolo 17 Qualora gli strumenti generali dell'organizzazione comune dei mercati risultassero insufficienti o inadeguati per prodotti specificati all'articolo 1 che rivestono una grande importanza economica o ecologica a livello locale o regionale e che sono soggetti ad una forte concorrenza internazionale, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 45, misure specifiche volte a promuovere tali prodotti e a rafforzarne la competitività. In particolare, tali misure possono prevedere le iniziative di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c). Articolo 18 1. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori o un'unione di organizzazioni di produttori che abbia adottato le stesse regole, operante in una circoscrizione economica determinata, sia considerata, per un dato prodotto, rappresentativa della produzione e dei produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interessato può, su domanda di questa organizzazione o unione, rendere obbligatorie per i produttori stabiliti nella circoscrizione e non aderenti a una delle organizzazioni sopracitate: a) le regole di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) punto 1, b) le regole adottate dall'organizzazione o dall'unione in materia di ritiro, a condizione che queste regole: - si applichino da almeno un anno, - figurino nell'elenco tassativo di cui all'allegato III, - siano rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione. 2. Ai sensi del presente articolo, per «circoscrizione economica» si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee. 3. Un'organizzazione di produttori o un'unione di organizzazioni di produttori è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora raggruppi almeno due terzi dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno due terzi della produzione di tale circoscrizione. 4. Le regole che sono rese obbligatorie per l'insieme dei produttori di una circoscrizione economica determinata: a) non devono arrecare pregiudizio agli altri produttori dello Stato membro, da un lato, e della Comunità, dall'altro; b) non si applicano, salvo che siano ad essi specificatamente destinate, ai prodotti consegnati per la trasformazione nell'ambito di un contratto firmato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, fatte salve le regole di conoscenza della produzione di cui al paragrafo 1, lettera a); c) non possono esser contrarie alla vigente normativa comunitaria. 5. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per l'insieme dei produttori di una circoscrizione economica determinata. La Commissione decide che lo Stato membro revochi l'estensione dell'applicazione delle regole da esso resa obbligatoria: a) qualora accerti che con tale estensione viene eliminata la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o è lesa la libertà degli scambi, oppure siano messi in pericolo gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; b) qualora accerti che l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica di cui sia decisa l'estensione; le decisione della Commissione adottata in merito a tale accordo, decisione o pratica si applica soltanto a decorrere dalla data di accertamento; c) qualora accerti, a seguito dei controlli a posteriori eseguiti in virtù del titolo VI, l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo. 6. Per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 1, sulla base di documenti giustificativi, lo Stato membro interessato può decidere che i produttori non aderenti siano tenuti a versare all'organizzazione, o eventualmente all'unione di organizzazioni, la parte del contributo versato dai produttori aderenti destinata a coprire: a) le spese amministrative risultanti dall'applicazione del disposto del paragrafo 1, b) le spese risultanti dalle attività di ricerca, di studio del mercato e di promozione delle vendite svolte dall'organizzazione o dall'unione di organizzazioni a beneficio dell'insieme della produzione della circoscrizione. 7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle circoscrizioni economiche di cui al paragrafo 2. Entro un mese dalla comunicazione, la Commissione approva l'elenco o decide, previa consultazione dello Stato membro interessato, le modificazioni che questi deve apportarvi. TITOLO III ORGANIZZAZIONI E ACCORDI INTERPROFESSIONALI Articolo 19 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per «organizzazione interprofessionale riconosciuta», in appresso denominata «organizzazione interprofessionale», qualsiasi persona giuridica a) che raggruppi rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione ed al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2; b) che sia stata costituita per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o unioni che la compongono e c) che svolga, in una o più regioni della Comunità, alcune delle attività seguenti, tenendo conto eventualmente degli interessi dei consumatori: - migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; - contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato degli ortofrutticoli, in particolare attraverso ricerche o studi di mercato; - elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria; - accrescere la valorizzazione degli ortofrutticoli; - fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei prodotti e la protezione dell'ambiente; - ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia dei suoli e delle acque; - sviluppare metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti; - valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le denominazioni geografiche; - definire, per quanto riguarda le regole di produzione e di commercializzazione elencate nell'allegato III, regole più restrittive delle normative comunitarie o nazionali; d) che sia stata riconosciuta conformemente al paragrafo 2. 2. Gli Stati membri riconoscono quali organizzazioni interprofessionali le organizzazioni stabilite sul loro territorio che ne fanno domanda, a condizione che: a) esercitino la loro attività in una o più regioni nell'ambito di detto territorio; b) rappresentino una parte significativa della produzione, della trasformazione e, ove del caso, del commercio di ortofrutticoli e di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella regione o nelle regioni di cui trattasi e, qualora operino in varie regioni, dimostrino di possedere una rappresentatività minima, per ciascuno dei comparti raggruppati, in ognuna delle regioni interessate; c) svolgano varie attività fra quelle menzionate al paragrafo 1, lettera c); d) non si occupino, come tali, della produzione, della trasformazione o della commercializzazione di ortofrutticoli e di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. 3. Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano alla Commissione le organizzazioni interprofessionali che ne hanno fatto domanda, fornendo tutte le informazioni utili relative alla loro rappresentatività e alle loro attività, nonché tutti gli altri elementi di valutazione necessari. La Commissione può opporsi al riconoscimento entro due mesi dalla notificazione. 4. Gli Stati membri: a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi; b) decidono, se del caso, di revocare il riconoscimento, a seguito dei controlli che sono tenuti ad eseguire ad intervalli ravvicinati per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni interprofessionali, delle condizioni di riconoscimento, e stabiliscono le sanzioni da applicare alle organizzazioni medesime in caso di revoca del riconoscimento; c) comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento. 5. Le modalità secondo le quali gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle attività delle organizzazioni interprofessionali sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 45. La Commissione accerta l'osservanza del paragrafo 2 procedendo a controlli conformemente al titolo VI e, a seguito di tali controlli, può chiedere agli Stati membri di revocare il riconoscimento. 6. Il riconoscimento autorizza a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettera c), in conformità del presente regolamento. Articolo 20 1. Qualora un'organizzazione interprofessionale attiva in una o più regioni determinate sia considerata, con riguardo ad un prodotto determinato, rappresentativa della produzione, della trasformazione e, se del caso, del commercio di detto prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi o decisioni convenuti nell'ambito di quest'ultima siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o non, nella o nelle regioni di cui trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione. 2. Un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora rappresenti almeno due terzi della produzione, della trasformazione o eventualmente del commercio di ortofrutticoli nella regione o nelle regioni di cui trattasi. Qualora la domanda di estensione dell'efficacia delle regole riguardi più regioni, l'organizzazione interprofessionale deve comprovare una rappresentatività minima, per ciascuno dei comparti raggruppati e in ognuna delle regioni di cui trattasi. 3. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione: a) devono vertere esclusivamente su uno dei seguenti aspetti: - conoscenza della produzione e del mercato, - regole di produzione più restrittive dell'eventuale normativa comunitaria e nazionale in materia, - regole di commercializzazione, - regole di tutela ambientale, - iniziative di valorizzazione della produzione, - iniziative di tutela dell'agricoltura biologica e delle denominazioni d'origine, dei marchi di qualità e delle denominazioni geografiche; Le regole di cui al secondo, terzo e quarto trattino possono essere solo quelle di cui all'allegato III, b) devono essere applicate da almeno un anno; c) possono essere rese obbligatorie per un massimo di tre anni; d) non devono arrecare pregiudizio agli altri operatori dello Stato membro, da un lato, e della Comunità, dall'altro. Articolo 21 1. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per l'insieme degli operatori di una o più regioni determinate. La Commissione decide che lo Stato membro revochi l'estensione delle regole da esso decise, nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma. 2. Se, in applicazione del presente articolo, alcune regole sono rese obbligatorie per i non aderenti ad un'organizzazione interprofessionale, lo Stato membro può decidere, ove si presentino documenti giustificativi, che gli operatori non aderenti, attivi individualmente o non, siano tenuti a versare all'organizzazione la totalità o parte dei contributi versati dagli aderenti. TITOLO IV REGIME DEGLI INTERVENTI Articolo 22 1. Le organizzazioni di produttori o le relative unioni hanno facoltà di non commercializzare, per i volumi e i periodi che giudicano opportuni, alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che esse stesse determinano e che sono conferiti dagli aderenti. 2. Le organizzazioni di produttori o le relative unioni stabiliscono la destinazione dei prodotti ritirati dal mercato in applicazione del paragrafo 1 in modo da non ostacolare il normale smaltimento della produzione di cui trattasi, da un lato, e da salvaguardare l'ambiente ed in particolare la qualità delle acque e del paesaggio, dall'altro. 3. In caso di applicazione del paragrafo 1, le organizzazioni di produttori o le relative unioni versano ai produttori associati, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II conformi alle norme, l'indennità comunitaria di ritiro stabilita conformemente all'articolo 25, nel limite del 10 % della produzione commercializzata. Il limite del 10 % di cui al primo comma si applica alla produzione commercializzata dei soli soci dell'organizzazione di produttori interessata, o di un'altra organizzazione in caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto 3, secondo e terzo trattino, esclusi tuttavia i ritiri in forza dell'articolo 23. 4. Il limite del 10 % di cui al paragrafo 3 si applica a partire dalla quinta campagna di commercializzazione successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento. I ritiri effettuati durante il periodo transitorio costituito dalle quattro campagne precedenti non possono superare, in termini di produzione commercializzata quale definita secondo la procedura di cui all'articolo 45, le percentuali seguenti: 50 % per la prima campagna, 40 % per la seconda, 30 % per la terza e 20 % per la quarta. Tuttavia, per gli agrumi, tali percentuali sono: 30 % per la prima campagna, 25 % per la seconda, 20 % per la terza e 15 % per la quarta. Al presente paragrafo si applicano le disposizioni del paragrafo 3, secondo comma. Articolo 23 Per i prodotti di cui all'allegato II, le organizzazioni di produttori concedono il beneficio delle disposizioni dell'articolo 22 ai produttori che non aderiscono a nessuna delle strutture collettive previste dal presente regolamento, qualora questi ne facciano domanda. L'indennità comunitaria di ritiro è tuttavia diminuita del 10 %. Inoltre, l'importo versato tiene conto delle spese globali di ritiro sostenute dai soci e debitamente comprovate. Tale indennità non può essere concessa per più del 10 % della produzione commercializzata dell'interessato. Articolo 24 Le organizzazioni di produttori o le relative unioni notificano alle autorità nazionali, che ne danno comunicazione alla Commissione, tutti gli elementi riguardanti l'applicazione degli articoli 22 e 23 e, in particolare, le misure predisposte ai fini della protezione dell'ambiente in occasione delle operazioni di ritiro. Detti elementi da notificare sono, ove necessario, stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 45. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di capitolati d'oneri relativi ai metodi di ritiro rispettosi dell'ambiente. Essi trasmettono il progetto di detta disciplina alla Commissione, che può chiederne la modificazione entro tre mesi qualora constati che il progetto non permette di conseguire gli obiettivi fissati dall'articolo 130 R del trattato e dal programma comunitario di politica e d'azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile. Articolo 25 1. Nella prima campagna di commercializzazione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, l'indennità comunitaria di ritiro è pari, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II ad esclusione degli agrumi, alla media dei prezzi di ritiro mensili più bassi applicabili per la campagna 1995/96 conformemente all'articolo 16, paragrafo 3 bis, all'articolo 16 bis, all'articolo 16 ter e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72. A partire dalla quinta campagna di commercializzazione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, l'indennità comunitaria di ritiro è pari, per ciascuno dei prodotti suddetti, all'85 % dell'indennità fissata in applicazione del primo comma. Il divario tra l'indennità di cui al primo comma e quella di cui al secondo comma viene progressivamente annullato, riducendolo di quote uguali tra la seconda e la quinta campagna di commercializzazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Nel caso degli agrumi, l'indennità comunitaria di ritiro per la prima campagna di commercializzazione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento è pari, per ciascun prodotto ad eccezione dei satsuma, al prezzo più basso di ritiro applicabile per la campagna 1995/96 conformemente all'articolo 16 bis, all'articolo 16 ter e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72, mentre per i satsuma è pari al prezzo di ritiro più elevato. A partire dalla quinta campagna di commercializzazione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, l'indennità comunitaria di ritiro è pari, per tutti i prodotti, al più basso prezzo di ritiro delle clementine, stabilito conformemente alle disposizioni del primo comma. Il divario tra l'indennità di cui al primo comma e quella di cui al secondo comma viene progressivamente annullato, riducendolo di quote uguali tra la seconda e la quinta campagna di commercializzazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. 3. L'indennità comunitaria di ritiro è costituita da un importo unico, per tutta la Comunità. 4. Gli importi di cui al presente articolo sono fissati, se del caso, all'inizio delle campagne di cui ai paragrafi 1 e 2, secondo la procedura di cui all'articolo 45. Articolo 26 1. Se il mercato di un prodotto di cui all'allegato II manifesta o rischia di manifestare squilibri generalizzati e di carattere strutturale che determinano o potrebbero determinare un volume eccessivo di ritiri di cui all'articolo 22, viene fissato, secondo la procedura di cui all'articolo 45 e prima dell'inizio della campagna di commercializzazione di tale prodotto, un limite d'intervento del cui superamento, valutato con riferimento al prodotto sulla base dei ritiri effettuati nel corso di una campagna o di un periodo equivalente oppure della media degli interventi effettuati nel corso di più campagne, sono patrimonialmente responsabili i produttori. Il superamento del limite d'intervento determina una riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro per la campagna seguente. Di tale riduzione non si tiene conto nelle campagne successive. 2. Secondo la procedura di cui all'articolo 45, sono decise: a) le conseguenze del superamento dei limiti, con riguardo a ciascuno dei prodotti interessati; b) se del caso, l'indennità comunitaria di ritiro ridotta e le misure d'applicazione del presente articolo. 3. Il presente articolo si applica per le quattro campagne di commercializzazione successive all'entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 27 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni giorno di mercato per tutta la durata di ciascuna delle campagne di commercializzazione di cui trattasi, i corsi rilevati sui mercati rappresentativi alla produzione per alcuni prodotti, definiti in base alle caratteristiche commerciali proprie (varietà o tipo, categoria di qualità, calibro e confezionamento). 2. L'elenco dei mercati e dei prodotti di cui al paragrafo 1 è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 45. Sono da considerare rappresentativi ai sensi del paragrafo 1 i mercati degli Stati membri sui quali, per un determinato prodotto, una parte rilevante della produzione nazionale è commercializzata nel corso della campagna o di uno dei periodi nei quali questa è stata suddivisa. Articolo 28 1. Gli Stati membri versano l'indennità comunitaria di ritiro di cui all'articolo 25 alle organizzazioni di produttori, o alle relative unioni, che hanno effettuato dei ritiri in conformità degli articoli 22 e 23 e che sono tenute a corrispondere l'indennità medesima ai loro soci o a produttori non aderenti. I versamenti e i relativi anticipi sono effettuati secondo le modalità stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 45. 2. L'indennità comunitaria di ritiro è pagata ferma restando l'eventuale applicazione delle conseguenze finanziarie determinate dal superamento di un limite d'intervento. Tale indennità è inoltre diminuita delle entrate nette ottenute dalle organizzazioni di produttori o dalle relative unioni con i prodotti ritirati dal mercato. 3. La concessione dell'indennità comunitaria di ritiro è subordinata, per i prodotti che le organizzazioni di produttori o le relative unioni non possono orientare verso una delle destinazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1 ad un'utilizzazione conforme alle direttive emanate dallo Stato membro in virtù delle disposizioni dell'articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4. Articolo 29 1. I prodotti ritirati dal mercato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 3 e rimasti invenduti sono smaltiti alle condizioni seguenti: a) per tutti i prodotti: - distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività svolte a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa delle insufficienti risorse necessarie alla loro sussistenza; - distribuzione gratuita agli istituti di pena e alle colonie di vacanze, nonché agli ospedali e agli ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati dalle collettività di cui trattasi; - distribuzione gratuita al di fuori della Comunità tramite enti caritativi a ciò autorizzati dagli Stati membri, a favore di popolazioni bisognose di paesi terzi; e, in subordine, - utilizzazione per fini non alimentari; - utilizzazione per l'alimentazione animale, sotto forma di prodotti freschi o previa trasformazione da parte dell'industria mangimistica; b) per la frutta, distribuzione gratuita agli alunni nelle scuole, al di fuori dei pasti serviti nelle mense scolastiche; c) per le mele, le pere, le pesche, le nettarine e le pesche noci, trasformazione in alcole di gradazione superiore a 80° ottenuto per distillazione diretta del prodotto; d) per tutti i prodotti, cessione di alcune loro categorie all'industria di trasformazione, purché ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità o per i prodotti importati; l'attuazione della presente disposizione è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 45. 2. Le operazioni di distribuzione gratuita previste al paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino e lettera b) sono organizzate sotto la responsabilità degli Stati membri. Tuttavia, per quanto concerne la distribuzione gratuita di frutta agli alunni delle scuole, la Commissione può assumere, nell'ambito delle azioni di ricerca e promozione, l'iniziativa e la responsabilità di azioni pilota a carattere locale. 3. Gli Stati membri mettono in contatto le organizzazioni di produttori con gli enti o associazioni di beneficenza potenziali destinatari dei prodotti ritirati dal mercato sul loro territorio in previsione di una delle forme di distribuzione gratuita di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). 4. La cessione dei prodotti alle industrie mangimistiche viene effettuata, mediante gara, dall'organismo designato dallo Stato membro di cui trattasi. Le operazioni di distillazione di cui al paragrafo 1, lettera c) sono effettuate dalle industrie di distillazione, sia per proprio conto, sia per conto dell'organismo designato dallo Stato membro interessato. Nel primo caso, la cessione dei prodotti a tali industrie è effettuata da detto organismo mediante gara. Nel secondo caso, l'organismo affida le operazioni di distillazione a tali industrie mediante gara. 5. La Comunità si assume, a condizioni da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (17), le spese di trasporto connesse alle operazioni di distribuzione gratuita previste al paragrafo 1, lettera a), nonché le spese di cernita e di imballaggio connese alla distribuzione gratuita di mele e di agrumi, qualora quest'ultima sia scaglionata secondo contratti tra le organizzazioni di produttori e gli enti o le associazioni di beneficenza di cui al paragrafo 3. 6. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare i criteri di indizione delle gare sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 45. TITOLO V REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI Articolo 30 1. Tutte le importazioni ed esportazioni nella e dalla Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione. Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal relativo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 35 e 36. Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli può essere subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo; salvo casi di forza maggiore, la cauzione viene incamerata in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro il termine o lo è solo parzialmente. 2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 45. Articolo 31 1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. 2. Nella misura in cui l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal prezzo di entrata della partita importata, la reale entità di tale prezzo è verificata tramite un valore all'importazione forfettario, calcolato dalla Commissione per ciascuna origine e ciascun prodotto in base alla media ponderata dei corsi dei prodotti in questione sui mercati d'importazione rappresentativi degli Stati membri o, se necessario, su altri mercati. Tuttavia, per la verifica del prezzo di entrata di prodotti importati essenzialmente per essere avviati alla trasformazione, possono essere adottate disposizioni specifiche secondo la procedura di cui all'aticolo 45. 3. Se il prezzo di entrata dichiarato per la partita in questione è superiore al valore all'importazione forfettario, aumentato del margine stabilito in conformità del paragrafo 5, senza tuttavia superare di oltre il 10 % il valore forfettario, è necessario costituire una cauzione pari ai dazi all'importazione e determinata in base al valore all'importazione forfettario. 4. Se il prezzo di entrata della partita considerata non è dichiarato al momento dell'attraversamento doganale, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal valore all'importazione forfettario, ovvero dall'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, secondo le condizioni che saranno determinate ai sensi del paragrafo 5. 5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 45. Articolo 32 1. Per evirare od eliminare eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti in questione, è subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, salvo i casi in cui le importazioni non rischiano di perturbare il mercato comunitario o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito. 2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale sono quelli comunicati dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio. I volumi che devono essere superati affinché venga imposto un dazio all'importazione addizionale sono determinati segnatamente in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1. 3. I prezzi all'importazione da considerarsi ai fini dell'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione considerata. A tal fine i prezzi all'importazione cif sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto in oggetto sul mercato mondiale o sul mercato di importazione comunitario del prodotto medesimo. 4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 45. Tali modalità riguardano segnatamente: a) i prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura; b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1, conformemente all'articolo 5 di detto accordo. Articolo 33 1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round vengono aperti e gestiti secondo le modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 45. 2. La gestione dei contingenti può effettuarsi mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione: a) metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»); b) metodo di ripartizione in proporzione dei quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (secondo il metodo detto «dell'esame simultaneo»); c) metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti tradizionali (secondo il metodo detto «tradizionali/nuovi arrivati»). Altri metodi appropriati possono essere stabiliti. Questi metodi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati. 3. Il metodo di gestione tiene conto, se opportuno, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, ispirandosi eventualmente ai metodi applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round. 4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale e, se necessario, secondo lo scaglionamento appropriato, determinano il metodo di gestione da applicare e comportano, se del caso: a) le disposizioni che garantiscano la natura, la provenienza e l'origine del prodotto, b) le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a), e c) le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione. Articolo 34 1. Nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sulla base dei prezzi praticati nel commercio internazionale ed entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. 2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, è fissato il metodo: a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione e che consenta l'impiego più efficiente possibile delle risorse disponibili, tenendo conto dell'efficienza e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori; b) amministrativamente meno oneroso per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione, c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati. 3. Le restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Quando la situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione può essere differenziata, per un determinato prodotto, secondo la destinazione dello stesso. Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 45. Tale fissazione ha luogo periodicamente. In caso di necessità, le restituzioni fissate periodicamente possono essere modificate nell'intervallo dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. 4. Le restituzioni sono fissate tenendo conto dei seguenti elementi: a) situazione o prospettive di evoluzione: - dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità; - dei prezzi praticati nel commercio internazionale; b) spese minime di commercializzazione e di trasporto dai mercati comunitari fino ai porti o ad altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché spese di inoltro fino ai paesi di destinazione; c) aspetto economico delle esportazioni considerate; d) limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato. 5. I prezzi sul commercio internazionale di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto di quelli che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione. I prezzi sul commercio internazionale di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto: a) dei corsi constatati sui mercati dei paesi terzi; b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, praticati nei paesi terzi di destinazione; c) dei prezzi alla produzione rilevati nei paesi terzi esportatori; d) dei prezzi di offerta alla frontiera della Comunità. 6. La restituzione viene concessa unicamente su richiesta e dietro presentazione del pertinente titolo di esportazione. 7. L'importo della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è quello applicabile il giorno di presentazione della domanda di titolo e, nel caso di una restituzione differenziata, quello applicato in tale data: a) relativamente alla destinazione indicata nel titolo ovvero, b) relativamente alla destinazione reale, qualora essa non coincida con la destinazione indicata nel titolo. In tal caso, l'importo non può superare quello applicabile relativamente alla destinazione indicata nel titolo. Allo scopo di evitare l'uso indebito della flessibilità prevista dal presente paragrafo, possono essere adottate misure appropriate. 8. È possibile derogare ai paragrafi 6 e 7 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di interventi di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 45. 9. La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti: - sono stati esportati fuori della Comunità, - sono di origine comunitaria e - nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata nel titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 7, lettera b). Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all'articolo 45, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti. 10. Il rispetto dei limiti di volume derivanti dagli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 228 del trattato, è assicurato dai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti considerati. Quanto all'osservanza degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round, la fine di un periodo di riferimento non incide sulla validità dei titoli di esportazione. 11. Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili, non assegnati o non utilizzati, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 45. Articolo 35 1. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in forza di esso, all'atto dell'importazione in provenienza da paesi terzi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sono vietate: - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale, - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente. 2. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune. Articolo 36 1. Negli scambi con i paesi terzi possono essere adottate opportune misure qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 subisca o rischi di subire gravi turbative, tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato. L'applicazione di tali misure è consentita unicamente fintantoché sussista la suddetta turbativa o minaccia di turbativa, oppure fino a quando i quantitativi ritirati o acquistati non si siano considerevolmente ridotti. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, stabilisce le norme generali d'applicazione del presente paragrafo e definisce in quali casi ed entro quali limiti gli Stati membri possono adottare misure conservative. 2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda. 3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavoratori dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato. TITOLO VI CONTROLLI NAZIONALI E COMUNITARI Articolo 37 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare l'osservanza della normativa comunitaria relativa ai mercati degli ortofrutticoli, con particolare riguardo ai campi di pertinenza dei controlli di cui all'allegato IV. 2. I controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. Nel caso di controlli per sondaggio, gli Stati membri si assicurano, mediante la natura e la frequenza degli accertamenti, nonché sulla base di un'analisi dei rischi, che detti controlli siano adeguati al loro oggetto e all'insieme del loro territorio, e che siano commisurati al volume di prodotti del settore ortofrutticolo commercializzati o detenuti per essere commercializzati. L'impiego di fondi pubblici deve formare oggetto di controlli sistematici, fermo restando l'esecuzione di tali controlli anche in altri campi. 3. Gli Stati membri curano che gli organismi competenti dispongano di agenti idonei, per numero, qualificazione ed esperienza professionale, all'efficace esecuzione dei controlli, con particolare riguardo ai campi di pertinenza di cui all'allegato IV. Articolo 38 1. Fermi restando i controlli eseguiti dalle autorità nazionali in forza dell'articolo 37, la Commissione, in collaborazione con le istanze competenti dello Stato membro interessato, esegue o fa eseguire controlli sul posto, al fine di assicurare l'applicazione uniforme della normativa comunitaria relativa ai mercati degli ortofrutticoli, con particolare riguardo ai campi di pertinenza di cui all'allegato IV. 2. La Commissione comunica anticipatamente e per iscritto allo Stato membro l'oggetto, lo scopo e il luogo dei controlli previsti, la data d'inizio degli stessi, nonché l'identità e la qualifica degli ispettori. Articolo 39 1. È istituito un corpo di ispettori speciale per i mercati degli ortofrutticoli, costituito da ispettori della Commissione in possesso delle conoscenze tecniche, della qualifica e dell'esperienza necessarie all'esercizio delle loro mansioni, nonché da agenti degli Stati membri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 37, paragrafo 3. 2. Il corpo di ispettori speciale espleta le seguenti mansioni sotto la direzione della Commissione: a) collabora ai controlli previsti e svolti dalle istanze competenti degli Stati membri; b) esegue, su iniziativa della Commissione, controlli ai quali possono partecipare agenti dello Stato membro interessato; c) valuta i sistemi di controllo predisposti a livello nazionale, le procedure seguite e i risultati ottenuti; d) reperisce informazioni sull'insieme dei provvedimenti, legislativi o di altro tipo, presi dalle autorità competenti per conseguire una migliore osservanza della normativa comunitaria relativa ai mercati degli ortofrutticoli; e) promuove la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le istanze competenti dei vari Stati membri per contribuire all'applicazione uniforme della normativa relativa ai mercati degli ortofrutticoli e per agevolare la circolazione dei prodotti del medesimo settore. 3. Ai fini dei controlli da eseguire in applicazione del paragrafo 2, lettera b), la Commissione avverte, in tempo utile prima dell'inizio delle operazioni, l'istanza competente dello Stato membro sul cui territorio avranno luogo le operazioni medesime. 4. La Commissione indica i luoghi nei quali devono essere eseguiti i controlli e ne determina le modalità pratiche. Articolo 40 1. Nello svolgimento dei propri compiti il corpo di ispettori della Commissione gode dei diritti e poteri di seguito indicati, fatti salvi i limiti che gli Stati membri impongono ai propri agenti nell'esercizio dei controlli: a) accesso a locali, depositi, terreni, impianti e mezzi di trasporto che possano essere interessati dalle operazioni di verifica; b) richieste di qualsivoglia chiarimento a qualsiasi operatore interessato; c) accesso a qualsiasi dato o documento giuridico, contabile od altri documenti utili per i controlli, nonché facoltà di chiederne copie o estratti. Nel corso dei controlli, il comportamento degli ispettori della Commissione è conforme alle norme e gli usi professionali esistenti nello Stato membro di cui trattasi e sono vincolati al segreto d'ufficio. 2. La Commissione stabilisce adeguati contatti con le istanze competenti degli Stati membri per predisporre programmi di controlli comuni. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per agevolarla nell'espletamento di tale compito. 3. La Commissione invia quanto prima all'istanza competente dello Stato membro interessato una comunicazione sui risultati delle missioni svolte dagli ispettori: nella comunicazione sono illustrate le difficoltà incontrate e le infrazioni alle disposizioni vigenti eventualmente accertate. 4. Lo Stato membro interessato comunica quanto prima alla Commissione i provvedimenti adottati per eliminare le difficoltà o le infrazioni di cui trattasi. Articolo 41 Gli accertamenti comunicati allo Stato membro in applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, possono essere assimilate a quelli di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70. TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 42 Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, le norme degli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento. Articolo 43 1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano i dati necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento. I dati oggetto della comunicazione sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 45. Secondo la medesima procedura sono fissate anche le modalità di comunicazione e di diffusione dei dati medesimi. 2. Fermi restando gli articoli 11 e 19, vengono stabilite, secondo la procedura di cui all'articolo 45, le informazioni sulle superfici coltivate e sui quantitativi raccolti, commercializzati, o non posti in vendita nell'ambito dell'articolo 22, che le organizzazioni di produttori sono tenute a raccogliere presso i loro aderenti, nonché le modalità per la raccolta, da parte di una o più organizzazioni di produttori designate dallo Stato membro interessato, delle medesime informazioni presso singoli produttori che non aderiscono a nessuna delle strutture collettive previste dal presente regolamento. 3. Gli Stati membri provvedono al trattamento statistico dei dati di cui al paragrafo 2. Essi adottano le misure di controllo utili per accertarne l'esattezza e ne informano la Commissione. Articolo 44 È istituito un comitato di gestione degli ortofrutticoli, denominato in appresso «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Articolo 45 1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un mese. Articolo 46 Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione sollevata dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. Articolo 47 Le modalità d'applicazione del presente regolamento e in particolare dei titoli II, III e VI sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 45. Articolo 48 L'applicazione del presente regolamento deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato. Articolo 49 Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per sanzionare le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e per prevenire e reprimere le frodi. Articolo 50 Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dagli Stati membri ai fini dell'applicazione o in forza del presente regolamento sono comunicate alla Commissione entro un mese dalla loro emanazione. Lo stesso obbligo si applica alle modificazioni di dette disposizioni. Articolo 51 1. Le spese connesse al pagamento dell'indennità comunitaria di ritiro e al finanziamento comunitario del fondo d'esercizio, delle misure specifiche di cui all'articolo 17, nonché dei controlli di cui agli articoli 38 e 39 si considerano interventi intesi a stabilizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70. 2. Gli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 14 costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio (18). Detti aiuti sono coperti dalle previsioni delle spese annuali di cui all'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (19). L'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2328/91 si applica agli aiuti di cui al presente paragrafo. 3. Il pagamento del contributo viene effettuato a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio (20). Tuttavia per il pagamento del saldo o per il rimborso si procede, salvo il disposto del paragrafo 4 di detto articolo, in base: a) a una dichiarazione delle spese sostenute dagli Stati membri nel corso di un anno civile e b) a una relazione sull'applicazione delle misure durante lo stesso anno civile redatta conformemente all'articolo 25, paragrafo 4 del suddetto regolamento, dichiarazione e relazione da presentare alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo. 4. La Commissione adotta le modalità d'applicazione dei paragrafi 2 e 3, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. 5. Il titolo VI si applica salvo il disposto del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio (21). Articolo 52 Entro il 31 dicembre 2000, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, eventualmente corredata delle opportune proposte. Articolo 53 I regolamenti (CEE) n. 1035/72, (CEE) n. 3285/83, (CEE) n. 1319/85, (CEE) n. 2240/88, (CEE) n. 1121/89 e (CEE) n. 1198/90 sono abrogati. I riferimenti ai regolamenti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza che figurano nell'allegato V. Articolo 54 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8. (3) GU n. L 325 del 22. 11. 1983, pag. 8. (4) GU n. L 24 dell'1. 2. 1992, pag. 7. (5) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 39. (6) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1. (7) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9. (8) GU n. L 128 del 13. 6. 1995, pag. 8. (9) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 21. (10) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 59. (11) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (12) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. (13) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3. (14) GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 17. (15) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85. (16) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. (17) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (18) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25. (19) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. (20) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. (21) GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 18. ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Elenco dei prodotti ammessi a beneficiare dell'indennità comunitaria di ritiro di cui all'articolo 22, paragrafo 3 Cavolfiori Pomodori Melanzane Albicocche Pesche Nettarine (comprese le pesche noci) Limoni Pere (escluse le pere da sidro) Uve da tavola Mele (escluse le mele da sidro) Satsuma Mandarini Clementine Arance ALLEGATO III Elenco tassativo delle norme applicate dalle organizzazioni di produttori che possono essere estese ai produttori non associati, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 1. Norme relative alla conoscenza della produzione a) dichiarazione delle intenzioni di coltivazione, per prodotto e, eventualmente, per varietà; b) comunicazione delle coltivazioni avviate; c) dichiarazione delle superfici totali coltivate, ripartite per prodotto e possibilmente per varietà; d) dichiarazione del previsto quantitativo e delle probabili date del raccolto, per prodotto e possibilmente per varietà; e) dichiarazione periodica dei quantitativi raccolti o delle scorte disponibili, per varietà; f) informazioni sulle capacità di magazzinaggio. 2. Norme di produzione a) rispetto della scelta delle sementi da utilizzare in funzione della prevista destinazione del prodotto: mercato dei prodotti freschi o trasformazione industriale; b) rispetto delle prescrizioni in materia di diradamento dei frutteti. 3. Norme di commercializzazione a) rispetto delle date previste per l'inizio del raccolto e rispetto dello scaglionamento della commercializzazione; b) rispetto dei criteri minimi in materia di qualità e di calibro; c) rispetto delle norme relative al condizionamento, alla presentazione, all'imballaggio e alla marcatura nella prima fase di immissione sul mercato; d) indicazione relativa all'origine del prodotto. 4. Norme di tutela dell'ambiente a) norme relative all'impiego di concimi e fertilizzanti; b) norme relative all'impiego dei prodotti fitosanitari e agli altri metodi di difesa delle colture; c) norme relative al tenore massimo di residui di prodotti fitosanitari o di fertilizzanti negli ortofrutticoli; d) norme relative allo smaltimento dei sottoprodotti e dei materiali usati; e) norme relative alla distruzione dei prodotti ritirati dal mercato. 5. Norme in materia di ritiri - norme adottate in applicazione dell'articolo 20 alle condizioni di cui all'articolo 22. ALLEGATO IV >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO V Tavola di concordanza