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Document 51995AP0227

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela giuridica dei disegni e modelli (COM(93)0344 - C3-0513/93 - 00/0464(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura)

GU C 287 del 30.10.1995, p. 157 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995AP0227

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela giuridica dei disegni e modelli (COM(93)0344 - C3-0513/93 - 00/0464(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura)

Gazzetta ufficiale n. C 287 del 30/10/1995 pag. 0157


A4-0227/95

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela giuridica dei disegni e modelli (COM(93) 0344 - C3-0513/93 - 00/0464(COD))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Considerando 18 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

18 bis. considerando che, in linea di principio, a ogni parte incombe l'onere della prova per quanto concerne le condizioni effettive della norma giuridica a essa favorevole; che, qualora si rispettasse tale principio, in caso di controversia sulla novità di un disegno o modello il ricorrente dovrebbe dimostrare la mancata sussistenza dei fatti e che è pertanto opportuno prevedere a livello normativo l'inversione dell'onere della prova;

(Emendamento 2)

Articolo 1, lettera a)

>Testo originale>

a) s'intende per «disegno o modello» l'aspetto dell'intero prodotto o di una parte di esso quale risulta dalle caratteristiche specifiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, dei materiali del prodotto stesso o del suo ornamento;

>Testo dopo la votazione del PE>

a) s'intende per «disegno o modello» l'aspetto visibile esternamente dell'intero prodotto o di una parte di esso quale risulta dalle caratteristiche specifiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, dei materiali del prodotto stesso o del suo ornamento;

(Emendamento 3)

Articolo 3, paragrafo 3

>Testo originale>

3. Si considera che il disegno o il modello di un prodotto il quale costituisca parte integrante di un articolo più complesso presenti i caratteri della novità e dell'individualità se ed in quanto il disegno od il modello applicato alla parte in quanto tale soddisfa i requisiti di novità ed individualità.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. Si considera che il disegno o il modello di un prodotto il quale costituisca parte integrante di un prodotto più complesso presenti i caratteri della novità e individualità solo se

i) in quanto parte, rimanga visibile una volta inserito nel prodotto più complesso nella sua utilizzazione conforme, e

ii) le caratteristiche visibili del disegno o modello applicato alla parte in quanto tale soddisfino i requisiti di novità e di individualità;

3 bis. Per «utilizzazione conforme» ai sensi del paragrafo 3, lettera i), s'intende l'utilizzo da parte del consumatore finale, escludendo gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.

(Emendamento 4)

Articolo 4, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Un disegno o modello si considera messo a disposizione del pubblico se è stato pubblicato in seguito a registrazione od in altro modo, presentato ad esposizioni, usato in commercio o comunque divulgato. La sola divulgazione a un terzo, sotto vincolo esplicito o implicito di segreto, non costituisce tuttavia messa a disposizione del pubblico.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Un disegno o modello si considera messo a disposizione del pubblico se è stato pubblicato in seguito a registrazione od in altro modo, presentato ad esposizioni, usato in commercio o comunque divulgato, salvo che questi fatti non possano essere ragionevolmente conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti in seno all'Unione europea anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di priorità. La sola divulgazione a un terzo, sotto il vincolo esplicito o implicito di segreto, non costituisce tuttavia messa a disposizione del pubblico.

(Emendamento 5)

Articolo 5, paragrafo 1

>Testo originale>

1. Un disegno o modello ha un'individualità propria se l'impressione generale che esso suscita nell'utilizzazione informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in siffatto utilizzatore da uno dei disegni o modelli di cui al paragrafo 2.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Un disegno o modello ha un'individualità propria se l'impressione generale che esso suscita nell'utilizzazione informato differisce dall'impressione generale suscitata in siffatto utilizzatore da uno dei disegni o modelli di cui al paragrafo 2.

(Emendamento 6)

Articolo 5, paragrafo 3

>Testo originale>

3. Ai fini dell'accertamento dell'individualità, agli elementi comuni va attribuita in linea di principio maggiore rilevanza che alle differenze e va altresì preso in considerazione il margine di libertà del disegnatore nel realizzare il disegno o modello.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. Ai fini dell'accertamento dell'individualità, agli elementi comuni va attribuita in linea di principio la medesima rilevanza attribuita alle differenze e va altresì preso in considerazione il margine di libertà del disegnatore nel realizzare il disegno o modello.

(Emendamento 7)

Articolo 7, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Il disegno o modello non è tutelabile qualora debba essere necessariamente riprodotto nelle sue esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o applicato di essere unito o connesso meccanicamente con un altro prodotto.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Non è tutelabile il disegno o modello che debba essere riprodotto per poter consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o applicato di essere unito o connesso meccanicamente con un altro prodotto, ovvero di essere applicato in esso, ad esso o intorno ad esso, in modo che entrambi i prodotti svolgano la loro funzione.

(Emendamento 8)

Articolo 9, paragrafo 1

>Testo originale>

1. La tutela conferita dalla privativa si estende a qualsiasi disegno o modello che produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale significativamente simile.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. La tutela conferita dalla privativa si estende a qualsiasi disegno o modello che produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale simile.

(Emendamento 9)

Articolo 9, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Nel determinare l'estensione della tutela va attribuita, in linea di massima, maggiore rilevanza agli elementi comuni che a quelli discretivi e va altresì preso in considerazione il margine di libertà del disegnatore nel realizzare il suo disegno o modello.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Nel determinare l'estensione della tutela agli elementi comuni va attribuita, in linea massima, la medesima rilevanza attribuita a quelli discretivi e va altresì preso in considerazione il margine di libertà del disegnatore nel realizzare il suo disegno o modello.

(Emendamenti 15 e 10)

Articolo 14

>Testo originale>

I diritti conferiti dalla privativa non possono venir opposti a terzi i quali, trascorsi tre anni dalla prima immissione sul mercato di un prodotto il cui disegno o modello sia attuato o al quale sia applicato, impieghino il disegno o modello a termini dell'articolo 12, purché:

a) il prodotto in cui il disegno o modello sia attuato o al quale sia applicato formi parte integrante di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto,

>Testo dopo la votazione del PE>

I diritti conferiti dalla privativa non possono venir opposti a terzi i quali impieghino il disegno o modello a termini dell'articolo 12, purché

a) il prodotto in cui il disegno o modello sia attuato o al quale sia applicato formi parte integrante di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto,

>Testo originale>

b) l'impiego abbia lo scopo di consentire la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario,

>Testo dopo la votazione del PE>

b) l'impiego abbia lo scopo di consentire la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario,

>Testo originale>

c) il pubblico non sia tratto in inganno quanto all'origine del prodotto impiegato per la riparazione.

>Testo dopo la votazione del PE>

c) il pubblico sia informato quanto all'origine del prodotto impiegato per la riparazione attraverso il ricorso a un contrassegno, a una denominazione commerciale o in altra forma adeguata,

>Testo dopo la votazione del PE>

c bis) al titolare del diritto sia stata comunicata l'intenzione di utilizzare il disegno o modello e

c ter) al titolare del diritto sia stato offerto un adeguato indennizzo per l'utilizzo del disegno o modello.

2. Salvo in caso di diverso accordo, a corrispondere l'indennizzo è il produttore ovvero, qualora si importi una parte prodotta al di fuori della Comunità, l'importatore della parte in cui il disegno o modello deve essere attuato o alla quale deve essere applicato.

(Emendamento 11)

Articolo 18 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 18 bis

1. Il titolare o i titolari del diritto possono esigere che quanti violano un disegno o modello nella pratica commerciale, attraverso la produzione o la diffusione di imitazioni, indichino immediatamente l'origine e i canali di diffusione di tali prodotti, a meno che ciò non appaia sproporzionato nella fattispecie.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Coloro che, ai sensi del paragrafo 1, sono tenuti a fornire tali informazioni devono indicare nome e indirizzo del produttore, del fornitore e degli altri proprietari precedenti dei prodotti, dell'acquirente commerciale o del committente, nonché la quantità degli articoli prodotti, forniti, ottenuti o ordinati.

3. Rimangono impregiudicati ulteriori diritti a ottenere informazioni in tal senso.

(Emendamento 12)

Articolo 18 ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 18 ter

In caso di controversie relative a un disegno o modello, e fino a prova contraria, si presuppone a favore del titolare del diritto che si tratti di un disegno o modello nuovo ai sensi dell'articolo 4.

(Emendamento 14)

Articolo 18 quater (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 18 quater

La Commissione presenta, al più tardi 5 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, un'analisi delle conseguenze delle disposizioni della presente direttiva per i settori industriali maggiormente interessati, e in particolare per i produttori di beni complessi e i fabbricati di pezzi singoli. Se del caso, essa propone al Parlamento e al Consiglio modifiche alla presente direttiva, previa consultazione di tutte le parti interessate.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela giuridica dei disegni e modelli (COM(93)0344 - C3-0513/93 - 00/0464(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(93)0344 - 00/0464(COD) ((GU C 345 del 23.12.1993, pag. 14)),

- visti l'articolo 189 B, paragrafo 2 e l'articolo 100 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C3- 0513/93),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0227/95),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;

4. invita il Consiglio, qualora intendesse discostarsi dal testo approvato dal Parlamento, a informarlo e chiede in tal caso l'avvio della procedura di concertazione;

5. ricorda che la Commissione è tenuta a presentargli qualsiasi modifica essa intendesse apportare alla proposta così come modificata dal Parlamento;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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