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Document 51994PC0010(30)
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) No amending Regulation (EEC) No 822/87 on the common organization of the market in wine
Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo
/* COM/94/10DEF */
GU C 83 del 19.3.1994, pp. 50–51
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo /* COM/94/10DEF */
Gazzetta ufficiale n. C 083 del 19/03/1994 pag. 0050
Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO del . . . recante modifica del regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (94/C 83/30) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (2), una certa forma di disacidificazione è ammessa solo in via transitoria; che, per poter adottare una decisione definitiva in merito a tale tecnica, è opportuno prorogare il periodo sperimentale in corso almeno fino al termine della campagna 1994/1995; considerando che a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, si possono effettuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1993/1994; che per poterne valutare l'efficacia è opportuno protrarne l'attuazione per una campagna viticola; considerando che a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 39, paragrafo 12 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, nel corso della campagna vitivinicola 1993/1994 la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio relazioni relative alle zone viticole, all'alcolizzazione, all'incidenza delle misure strutturali e il loro nesso con la distillazione obbligatoria, ai tenori massimi di anidride solforosa dei vini, nonché le eventuali proposte che ne derivano; che per mettere a punto tali relazioni, è stata necessaria l'organizzazione di studi con la partecipazione di esperti indipendenti, che non è stato possibile portare a termine; considerando che l'importanza dei problemi succitati per il settore in esame richiede che siano proposte soluzioni il più possibile coerenti tra loro; che per salvaguardare tale coerenza, appare necessario mettere a punto le proposte necessarie sulla scorta di tutti i dati disponibili, il che comporta il rinvio di talune scadenze per una campagna di commercializzazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue: 1. All'articolo 17, paragrafo 3, la data «31 agosto 1994» è sostituita da «31 agosto 1995». 2. All'articolo 18, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Entro la fine della campagna 1994/1995, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sulla delimitazione delle zone viticole della Comunità. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, decide in merito alla delimitazione delle zone viticole in tutta la Comunità; queste disposizioni sono applicabili a decorrere dalla campagna 1995/1996.» 3. All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Anteriormente al 1° settembre 1994, la Commissione presenta al Parlamento europeo ad al Consiglio una relazione sui risultati dello studio di cui al paragrafo 1, corredata eventualmente di proposte adeguate. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato su tali proposte, si pronuncia nel 1995 sulle misure da adottare in materia di aumento della gradazione alcolica volumica naturale dei prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1.» 4. All'articolo 39: - al paragrafo 3, il terzo ed il quarto comma sono sostituiti dai seguenti: «Fino al termine della campagna 1994/1995: - la percentuale uniforme è fissata a 85 %, - le campagne consecutive di riferimento sono le campagne 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984. A decorrere dalla campagna 1995/1996, la percentuale uniforme e le campagne consecutive di riferimento sono stabilite dalla Commissione che fissa: - la percentuale uniforme tenendo conto dei quantitativi da distillare ai sensi dei paragrafo 2 per eliminare l'eccedenza di produzione nella campagna in causa; - le campagne consecutive di riferimento, tenendo conto dell'andamento della produzione e, in particolare, del risultati della politica di estirpazione.»; - il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10. In deroga alle disposizioni del presente articolo, per le campagne 1985/1986-1994/1995, in Grecia la distillazione obbligatoria può essere applicata secondo disposizioni particolari che tengono conto delle difficoltà constatate in questo paese, in particolare per quanto riguarda la conoscenza delle rese per ettaro. Queste disposizioni sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.»; - al paragrafo 11, il primo comma è sostituito dal seguente: «11. Se nelle campagne dal 1987/1988 al 1994/1995 si manifestano difficoltà tali da compromettere la realizzazione o un'applicazione equilibrata della distillazione obbligatoria di cui al paragrafo 1, si adottano, secondo la procedura prevista all'articolo 83, le misure necessarie per garantire l'applicazione effettiva della distillazione.»; - il paragrafo 12 è sostituito dal seguente: «12. Prima della fine della campagna 1994/1995, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione che esponga, in particolare, l'incidenza delle misure strutturali applicabili nel settore viticolo, nonché, se del caso, le proposte intese ad abrogare o a sostituire le disposizioni del presente articolo con altre misure in grado di garantire l'equilibrio del mercato vitivinicolo.» 5. All'articolo 46, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Durante le campagne viticole dal 1985/1986 al 1994/1995, una parte da determinare dell'aiuto di cui al paragrafo 1, primo trattino, è destinata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva. Ai fini dell'organizzazione di queste campagne, l'importo dell'aiuto può essere fissato ad un livello superiore a quello che risulta dall'applicazione del paragrafo 3.» 6. All'articolo 65, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Sulla scorta dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1995, una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa nei vini, accompagnata eventualmente da proposte su cui il Consiglio delibera anteriormente al 1° settembre 1995, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a . . . Per il Consiglio . . . (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.