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Document 42021X2274

    Regolamento ONU n. 161 — Disposizioni uniformi relative alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato e all'omologazione del dispositivo contro l'uso non autorizzato (tramite un sistema di bloccaggio) [2021/2274]

    PUB/2021/695

    GU L 470 del 30.12.2021, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2274/oj

    30.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 470/1


    Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

    https://unece.org/status-1958-agreement-and-annexed-regulations

    Regolamento ONU n. 161 — Disposizioni uniformi relative alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato e all'omologazione del dispositivo contro l'uso non autorizzato (tramite un sistema di bloccaggio) [2021/2274]

    Data di entrata in vigore: 30 settembre 2021

    Il presente documento è un semplice strumento di documentazione. Il testo facente fede e giuridicamente vincolante è: ECE/TRANS/WP.29/2021/48.

    INDICE

    Regolamento

    1.

    Ambito di applicazione

    2.

    Definizioni

    3.

    Domanda di omologazione

    4.

    Omologazione

    5.

    Omologazione dei veicoli delle categorie M1 e N1 per quanto riguarda i dispositivi di protezione dall'impiego non autorizzato

    6.

    Modifica del tipo ed estensione dell'omologazione

    7.

    Procedure relative alla conformità della produzione

    8.

    Sanzioni in caso di non conformità della produzione

    9.

    Cessazione definitiva della produzione

    10.

    Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione

    Allegati

    1

    Scheda informativa

    2

    Notifica

    3

    Esempi di marchi di omologazione

    4

    Parte 1 — Procedura per la prova di resistenza all'usura dei dispositivi di protezione dall'impiego non autorizzato che agiscono sullo sterzo

    4

    Parte 2 — Procedura per la prova dei dispositivi di protezione dall'impiego non autorizzato che agiscono sullo sterzo mediante un dispositivo di riduzione della coppia

    5

    (riservato)

    6

    Parametri operativi e condizioni di prova dei dispositivi di protezione dall'impiego non autorizzato (per mezzo di un sistema di bloccaggio)

    7

    Compatibilità elettromagnetica

    1.   Ambito di applicazione

    Il presente regolamento si applica a quanto segue:

    1.1.

    Omologazione dei veicoli delle categorie M1 e N1 (1) per quanto riguarda i dispositivi di protezione dall'impiego non autorizzato.

    1.2.

    Il montaggio dei dispositivi su veicoli di altre categorie è facoltativo; tali dispositivi, se montati, devono comunque soddisfare tutte le prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

    1.3.

    Su richiesta del costruttore, le parti contraenti possono rilasciare omologazioni a norma del presente regolamento per veicoli di altre categorie e dispositivi destinati a essere montati su tali veicoli.

    1.4.

    Il presente regolamento non si applica alle frequenze radio, che riguardino o meno la protezione dei veicoli dall'impiego non autorizzato.

    2.   Definizioni

    2.1.

    «Componente»: dispositivo oggetto delle prescrizioni del presente regolamento destinato ad essere montato su un veicolo e omologabile indipendentemente dal veicolo, laddove espressamente previsto dal presente regolamento.

    2.2.

    «Entità tecnica indipendente»: dispositivo oggetto delle prescrizioni del presente regolamento destinato ad essere montato su un veicolo e omologabile separatamente, ma solo in relazione a uno o più tipi di veicoli specificati, laddove espressamente previsto dal presente regolamento.

    2.3.

    «Costruttore»: la persona fisica o giuridica responsabile di fronte all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della garanzia di conformità della produzione. Non è indispensabile che la persona fisica o giuridica in questione sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente oggetto del procedimento di omologazione.

    2.4.

    «Tipo di veicolo»: categoria di veicoli a motore che non presentano tra loro differenze per quanto riguarda i seguenti aspetti essenziali:

    2.4.1.

    la designazione del tipo stabilita dal costruttore;

    2.4.2.

    la disposizione e le caratteristiche progettuali del componente o dei componenti sui quali agisce il dispositivo di protezione dall'impiego non autorizzato;

    2.4.3.

    la tipologia del dispositivo di protezione dall'impiego non autorizzato.

    2.5.

    «Dispositivo di protezione dall'impiego non autorizzato»: sistema di bloccaggio avente la funzione di impedire l'avviamento non autorizzato del motore con i comandi normali o di un'altra fonte di energia motrice principale del veicolo, in combinazione con almeno un sistema che:

    a)

    blocca lo sterzo; oppure

    b)

    blocca la trasmissione; oppure

    c)

    blocca il comando del cambio; oppure

    d)

    blocca i freni.

    Nel caso dei sistemi che bloccano i freni, la disattivazione del dispositivo non deve comportare il rilascio automatico dei freni contrariamente all'intenzione del conducente.

    2.6.

    «Dispositivo di guida»: il comando dello sterzo, la colonna dello sterzo e i relativi elementi di rivestimento, l'albero dello sterzo, la scatola dello sterzo nonché tutti gli altri elementi che condizionano direttamente l'efficacia del dispositivo di protezione dall'impiego non autorizzato.

    2.7.

    «Combinazione»: una delle varianti specificamente progettate e costruite di un sistema di blocco che, se azionata correttamente, consente di far funzionare il sistema.

    2.8.

    «Chiave»: qualsiasi dispositivo progettato e costruito per far funzionare un sistema di bloccaggio a sua volta progettato e costruito per essere azionato solo da tale dispositivo.

    2.9.

    «Codice variabile»: codice elettronico costituito da vari elementi la cui combinazione cambia casualmente dopo ogni azionamento dell'unità trasmittente.

    3.   Domanda di omologazione

    3.1.

    La domanda di omologazione di un tipo di veicolo o di componente a norma del presente regolamento deve essere presentata dal relativo costruttore.

    3.2.

    La domanda di omologazione deve essere accompagnata da una scheda informativa, conforme al modello di cui all'allegato 1, recante una descrizione delle caratteristiche tecniche del dispositivo per prevenire l'impiego non autorizzato e dei metodi di installazione per ciascuna marca e tipo di veicolo sui quali è previsto il montaggio del dispositivo di protezione.

    3.3.

    Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione devono essere presentati uno o più veicoli o uno o più componenti rappresentativi del tipo o dei tipi da omologare.

    4.   Omologazione

    4.1.

    L'omologazione del tipo deve essere concessa se il tipo presentato per l'omologazione a norma del presente regolamento soddisfa le prescrizioni del regolamento.

    4.2.

    A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00, corrispondenti al regolamento nella sua versione originale) devono indicare la serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data del rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo o di componente quale definito nel presente regolamento.

    4.3.

    Del rilascio o dell'estensione dell'omologazione di un tipo a norma del presente regolamento deve essere data comunicazione alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

    4.4.

    Su ciascun veicolo o componente conforme a un tipo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto visibile e facilmente accessibile indicato sulla scheda di omologazione, un marchio internazionale di omologazione composto da:

    4.4.1.

    un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (2);

    4.4.2.

    il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al punto 4.4.1.

    4.5.

    Se nel paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento il tipo è conforme a uno o più tipi omologati a norma di altri regolamenti ONU allegati all'accordo, non è necessario ripetere il simbolo prescritto al punto 4.4.1. In tale caso il regolamento a norma del quale è stata rilasciata l'omologazione nel paese che l'ha rilasciata a norma del presente regolamento deve essere indicato, con incolonnamento verticale, alla destra del simbolo di cui al punto 4.4.1.

    4.6.

    Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

    4.7.

    Nel caso dei veicoli, il marchio di omologazione deve essere collocato sulla targhetta dei dati del veicolo apposta dal costruttore o in prossimità di essa.

    4.8.

    Nell'allegato 3 del presente regolamento sono riportati esempi della disposizione dei marchi di omologazione.

    5.   Omologazione dei veicoli delle categorie M1 e N1 per quanto riguarda i dispositivi di protezione dall'impiego non autorizzato

    5.1.   Specifiche generali

    5.1.1.

    Il dispositivo di protezione dall'impiego non autorizzato deve essere realizzato in modo che sia indispensabile disinserirlo:

    5.1.1.1.

    per consentire l'avviamento del motore con il comando normale;

    5.1.1.2.

    per poter sterzare o guidare il veicolo o farlo avanzare con i propri mezzi.

    5.1.1.3.

    Quanto prescritto al punto 5.1.1 può essere soddisfatto contemporaneamente all'effettuazione delle azioni di cui ai punti 5.1.1.1 e 5.1.1.2 o prima di ciò.

    5.1.2.

    Le prescrizioni di cui al punto 5.1.1 devono poter essere soddisfatte con l'impiego di una sola chiave.

    5.1.3.

    Salvo il caso previsto al punto 5.2.1.5, i sistemi azionati con l'introduzione di una chiave in una serratura devono impedire che la chiave possa essere estratta prima che il dispositivo di protezione di cui al punto 5.1.1 sia stato inserito o predisposto per l'attivazione.

    5.1.4.

    Il dispositivo di protezione di cui al punto 5.1.1 e i componenti del veicolo sui quali esso agisce devono essere progettati in modo che sia impossibile aprire il dispositivo, disattivarlo o metterlo fuori uso rapidamente e senza richiamare l'attenzione, ad esempio mediante attrezzi, strumenti o sistemi poco costosi, facilmente dissimulabili e disponibili a chiunque.

    5.1.5.

    Il dispositivo di protezione deve far parte dell'equipaggiamento originale del veicolo (ossia deve essere installato dal costruttore prima della vendita al dettaglio). Esso deve essere montato in modo che, in posizione di blocco, sia possibile smontarlo soltanto con l'impiego di attrezzi speciali, anche dopo l'estrazione del contenitore nel quale è alloggiato. Se è possibile neutralizzare il dispositivo di protezione togliendo alcune viti, le viti stesse devono essere inamovibili o essere coperte da elementi del dispositivo di protezione quando quest'ultimo è in posizione di blocco.

    5.1.6.

    Il dispositivo di blocco meccanico deve consentire almeno 1 000 combinazioni diverse, oppure un numero di combinazioni uguale al numero complessivo di veicoli prodotti annualmente se tale numero è inferiore a 1 000 unità. Per i veicoli di uno stesso tipo, la frequenza di ciascuna combinazione deve essere di circa un millesimo.

    5.1.7.

    I dispositivi di blocco elettrici/elettronici, ad esempio i telecomandi, devono consentire almeno 50 000 combinazioni con codici variabili e/o un tempo di scansione di almeno dieci giorni, ad esempio un massimo di 5 000 combinazioni nelle 24 ore per almeno 50 000 combinazioni.

    5.1.8.

    Per quanto riguarda le caratteristiche del dispositivo di protezione dall'impiego non autorizzato, si applica il punto 5.1.6 o 5.1.7.

    5.1.9.

    Il codice della chiave e della serratura non deve essere visibile.

    5.1.10.

    La serratura deve essere progettata, fabbricata e installata in modo che quando è bloccata si possa far ruotare il cilindro soltanto utilizzando la chiave corrispondente ed esercitando una coppia inferiore a 2,45 Nm, e

    5.1.10.1.

    per i cilindri di serrature con selettori a perno, non sia possibile posizionare in modo adiacente l'uno all'altro più di due selettori identici che agiscono nella stessa direzione e, in una serratura, non possano esservi più del 60 % di selettori identici,

    5.1.10.2.

    per i cilindri a dischi, non vi siano più di due dischi adiacenti identici e operanti nello stesso senso e più del 50 % di dischi identici in una stessa serratura.

    5.1.11.

    I dispositivi di protezione devono essere tali da escludere che si possano bloccare incidentalmente compromettendo, in particolare, la sicurezza quando il motore è in funzione.

    5.1.11.1.

    I dispositivi di protezione non devono poter essere attivati prima di aver posto i comandi del motore in posizione di arresto e di aver svolto successivamente un'azione diversa dal proseguimento della sequenza di arresto del motore, oppure prima di aver posto i comandi del motore in posizione di arresto, a veicolo fermo con il freno di stazionamento inserito o a veicolo in movimento a una velocità non superiore ai 4 km/h.

    5.1.11.2.

    I dispositivi di protezione attivati dall'estrazione della chiave devono inserirsi soltanto quando la chiave viene estratta di almeno 2 mm, oppure devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza che impedisca l'estrazione accidentale o parziale della chiave.

    5.1.11.3.

    I punti 5.1.10, 5.1.10.1 o 5.1.10.2 e 5.1.11.2 si applicano unicamente ai dispositivi dotati di chiave meccanica.

    5.1.12.

    L'uso di servocomandi è consentito unicamente per l'attivazione dell'azione di blocco e/o di sblocco del dispositivo di protezione. Il mantenimento del dispositivo in posizione di funzionamento deve essere garantito soltanto da mezzi che non richiedano una fonte di energia.

    5.1.13.

    Non deve essere possibile avviare il motore del veicolo con i comandi normali fintanto che è inserito il dispositivo di protezione.

    5.1.14.

    I dispositivi di protezione che impediscono di allentare i freni del veicolo sono ammessi unicamente quando le parti attive dei freni sono tenute in posizione di blocco tramite un dispositivo esclusivamente meccanico. In questo caso non si applicano le prescrizioni del punto 5.1.13.

    5.1.15.

    Quando il dispositivo di protezione è dotato di un dispositivo di avvertimento del conducente, quest'ultimo dispositivo deve attivarsi all'apertura della portiera lato conducente, a meno che il dispositivo di protezione non sia stato attivato e sia stata estratta la chiave.

    5.2.   Specifiche particolari

    Oltre alle specifiche generali di cui al punto 5.1, il dispositivo di protezione dall'impiego non autorizzato deve soddisfare le specifiche particolari indicate di seguito.

    5.2.1.

    Dispositivi di protezione dall'impiego non autorizzato che agiscono sullo sterzo

    5.2.1.1.

    I dispositivi di protezione che agiscono sullo sterzo devono bloccare lo sterzo. Prima che sia possibile avviare il motore deve essere ristabilito il normale funzionamento dello sterzo.

    5.2.1.2.

    Quando il dispositivo di protezione è pronto per l'attivazione, non deve essere possibile impedirne il funzionamento.

    5.2.1.3.

    Il dispositivo di protezione deve continuare a soddisfare le prescrizioni dei punti 5.1.11, 5.2.1.1, 5.2.1.2 e 5.2.1.4 anche dopo aver subito 2 500 cicli di blocco, in ciascuna direzione, nell'ambito della prova di usura di cui alla parte 1 dell'allegato 4 del presente regolamento.

    5.2.1.4.

    Una volta inserito, il dispositivo di protezione deve soddisfare una delle prescrizioni seguenti:

    5.2.1.4.1.

    resistere all'applicazione, nei due sensi e in condizioni statiche, di una coppia di 300 Nm sull'asse della colonna dello sterzo senza che ciò provochi un deterioramento del meccanismo di sterzo tale da compromettere la sicurezza;

    5.2.1.4.2.

    contenere un meccanismo progettato per cedere o scorrere in modo che il sistema sia in grado di resistere all'applicazione continua o intermittente di una coppia di almeno 100 Nm. Il sistema di blocco deve resistere all'applicazione di detta coppia anche dopo la prova di cui alla parte 2 dell'allegato 4 del presente regolamento;

    5.2.1.4.3.

    contenere un meccanismo progettato per consentire al volante di ruotare liberamente intorno alla colonna dello sterzo quando questa è bloccata. Il meccanismo di blocco deve poter resistere all'applicazione, nei due sensi e in condizioni statiche, di una coppia di 200 Nm sull'asse della colonna dello sterzo.

    5.2.1.5.

    I dispositivi di protezione che consentono di estrarre la chiave quando questa si trova in una posizione diversa da quella che garantisce il blocco dello sterzo devono essere progettati in modo che la chiave non possa essere posta in tale posizione ed estratta inavvertitamente.

    5.2.1.6.

    Se il mancato funzionamento di un componente fa sì che le prescrizioni relative alla coppia di cui ai punti 5.2.1.4.1, 5.2.1.4.2 e 5.2.1.4.3 non possano essere facilmente rispettate ma lo sterzo rimane comunque bloccato, il dispositivo è ritenuto conforme alle prescrizioni.

    5.2.2.

    Dispositivi di protezione dall'impiego non autorizzato che agiscono sulla trasmissione o sui freni

    5.2.2.1.

    I dispositivi di protezione che agiscono sulla trasmissione devono impedire la rotazione delle ruote motrici del veicolo.

    5.2.2.2.

    Un dispositivo di protezione dall'impiego non autorizzato che agisce sui freni deve frenare almeno una ruota su ciascun lato di almeno un asse.

    5.2.2.3.

    Quando il dispositivo di protezione è pronto per l'attivazione, non deve essere possibile impedirne il funzionamento.

    5.2.2.4.

    La trasmissione o i freni non devono poter essere bloccati inavvertitamente quando la chiave è inserita nella serratura del dispositivo di protezione, anche se il dispositivo che impedisce l'avvio del motore è stato inserito o predisposto per l'attivazione. Ciò non vale quando le prescrizioni del punto 5.2.2 del presente regolamento sono soddisfatte da dispositivi utilizzati per un altro scopo aggiuntivo e il blocco conforme alle condizioni indicate in precedenza è necessario per questa funzione aggiuntiva (ad esempio nel caso del freno di stazionamento elettrico).

    5.2.2.5.

    Il dispositivo di protezione deve essere progettato e fabbricato in modo da conservare tutta la sua efficacia anche dopo un grado di usura derivante da 2 500 cicli di blocco in ciascuna direzione. Nel caso dei dispositivi di protezione che agiscono sui freni, questo aspetto riguarda ogni suo sottocomponente meccanico o elettrico.

    5.2.2.6.

    I dispositivi di protezione che consentono di estrarre la chiave quando questa si trova in una posizione diversa da quella che garantisce il blocco dello sterzo o dei freni devono essere progettati in modo che la chiave non possa essere posta in tale posizione ed estratta inavvertitamente.

    5.2.2.7.

    Nel caso in cui venga utilizzato il dispositivo di protezione che agisce sulla trasmissione, questo deve poter resistere all'applicazione, in entrambe le direzioni e in condizioni statiche, di una coppia superiore del 50 % alla coppia massima che può essere applicata alla trasmissione in condizioni normali senza che ciò provochi danni tali da compromettere la sicurezza. Il livello di tale coppia di prova deve essere determinato sulla base della coppia massima che può essere trasmessa dalla frizione o dal cambio automatico e non della coppia massima del motore.

    5.2.2.8.

    Nel caso dei veicoli dotati di un dispositivo di protezione che agisce sui freni, il dispositivo deve essere in grado di mantenere fermo il veicolo a pieno carico su una pendenza ascendente o discendente del 20 %.

    5.2.2.9.

    Nel caso dei veicoli dotati di un dispositivo di protezione che agisce sui freni, le prescrizioni del presente regolamento non devono essere intese come una deroga alle prescrizioni del regolamento ONU n. 13 o 13-H, neppure in caso di guasto.

    5.2.3.

    Dispositivi di protezione dall'impiego non autorizzato che agiscono sul comando del cambio

    5.2.3.1.

    I dispositivi di protezione che agiscono sul comando del cambio devono essere in grado di impedire l'azionamento del cambio.

    5.2.3.2.

    Nel caso dei cambi manuali, la leva del cambio deve poter essere bloccata soltanto nella posizione di retromarcia; in aggiunta, deve essere permesso il blocco nella posizione di «folle».

    5.2.3.3.

    Per quanto riguarda i cambi automatici che dispongono della posizione di parcheggio, deve essere possibile bloccare il meccanismo soltanto in tale posizione; in aggiunta, deve essere permesso il blocco nella posizione neutra e/o di retromarcia.

    5.2.3.4.

    Per quanto concerne i cambi automatici che non dispongono della posizione di parcheggio, deve essere possibile bloccare il meccanismo soltanto nelle posizioni seguenti: neutra e/o di retromarcia.

    5.2.3.5.

    Il dispositivo di protezione deve essere progettato e fabbricato in modo da conservare tutta la sua efficacia anche dopo un grado di usura derivante da 2 500 cicli di blocco in ciascuna direzione.

    5.3.   I dispositivi di protezione dall'impiego non autorizzato di tipo elettromeccanico o elettronico devono essere sottoposti alle prove descritte nell'allegato 6.

    6.   Modifica del tipo ed estensione dell'omologazione

    6.1.   Qualsiasi modifica del tipo di veicolo o di componente deve essere notificata all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione per quel tipo di veicolo. L'autorità di omologazione deve quindi:

    a)

    stabilire, dopo aver consultato il costruttore, che è necessario il rilascio di una nuova omologazione; oppure

    b)

    applicare la procedura di cui al punto 6.1.1 (revisione) e, ove applicabile, la procedura di cui al punto 6.1.2 (estensione).

    6.1.1.   Revisione

    A seguito della modifica di alcuni dati registrati nelle schede informative, se l'autorità di omologazione ritiene improbabile che le modifiche apportate abbiano determinato effetti negativi di rilievo, e considera pertanto i comandi a pedale ancora in possesso dei requisiti prescritti, la modifica è considerata una «revisione».

    In tale caso, l'autorità di omologazione deve pubblicare le pagine debitamente riviste delle schede informative, indicando chiaramente per ciascuna di esse la natura della modifica e la data di ripubblicazione. È considerata conforme a questa prescrizione una versione unificata e aggiornata delle schede informative, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

    6.1.2.   La modifica viene definita «estensione» se, oltre alla modifica dei dati registrati nelle schede informative,

    a)

    sono necessarie ulteriori ispezioni o prove; oppure

    b)

    sono state modificate informazioni che figurano nel documento di notifica (fatta eccezione per gli allegati); oppure

    c)

    è richiesta l'omologazione aggiornata a una serie di modifiche successiva alla sua entrata in vigore.

    6.2.   Della conferma o del rifiuto dell'omologazione, con indicazione della modifica avvenuta, deve essere data comunicazione alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al punto 4.3.

    6.3.   L'autorità di omologazione che rilascia l'estensione dell'omologazione deve assegnare un numero di serie a ogni scheda di notifica compilata per tale estensione.

    7.   Procedure relative alla conformità della produzione

    Le procedure di controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nella scheda 1 dell'accordo (E/ECE/TRANS/505/Rev.3), nel rispetto delle prescrizioni che seguono:

    7.1.

    i veicoli o i componenti omologati a titolo del presente regolamento devono essere costruiti in maniera tale da essere conformi al tipo omologato, cioè devono soddisfare le prescrizioni della parte o delle parti pertinenti del presente regolamento;

    7.2.

    per ciascun tipo di veicolo o componente, le prove prescritte nella parte o nelle parti pertinenti del presente regolamento devono essere effettuate in modo statisticamente controllato e casuale, conformemente a uno dei normali procedimenti di assicurazione della qualità;

    7.3.

    l'autorità che ha concesso l'omologazione può in qualsiasi momento verificare i metodi di controllo della conformità applicati in ogni impianto di produzione. Tali verifiche hanno normalmente cadenza biennale.

    8.   Sanzioni in caso di non conformità della produzione

    8.1.

    L'omologazione rilasciata per un tipo di veicolo/componente a titolo del presente regolamento può essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni del punto 7.

    8.2.

    La parte contraente dell'accordo che applica il presente regolamento che revochi un'omologazione rilasciata in precedenza deve informarne subito le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 2.

    9.   Cessazione definitiva della produzione

    9.1.

    Il titolare di un'omologazione che cessi definitivamente di produrre un tipo di veicolo/componente omologato ai sensi del presente regolamento deve informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Ricevuta la notifica, tale autorità deve informare le altre parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 2.

    10.   Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione

    10.1.

    Le parti dell'accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e dell'autorità che rilascia l'omologazione e alla quale devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca di omologazioni rilasciate in altri paesi.

    (1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6. https://unece.org/transport/standards/transport/vehicle-regulations-wp29/resolutions.

    (2)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 - https://unece.org/transport/standards/transport/vehicle-regulations-wp29/resolutions.


    ALLEGATO 1

    Scheda informativa

    [formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

    In conformità al regolamento ONU n. 161 sulle disposizioni uniformi relative alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato e all'omologazione del dispositivo contro l'uso non autorizzato (tramite un sistema di bloccaggio)

    1.   Aspetti generali

    1.1.

    Marca (denominazione commerciale del costruttore):…

    1.2.

    Tipo:…

    1.3.

    Mezzi di identificazione del tipo, se presenti sul dispositivo (1):…

    1.3.1.

    Posizione dell'indicazione:…

    1.4.

    Categoria del veicolo (2):…

    1.5.

    Nome e indirizzo del costruttore:…

    1.6.

    Posizione del marchio di omologazione ECE:…

    1.7.

    Indirizzi degli stabilimenti di montaggio:…

    2.   Caratteristiche costruttive generali del veicolo

    2.1.

    Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:…

    2.2.

    Lato di guida: sinistro/destro (3)

    3.   Varie

    3.1.

    Dispositivi di protezione contro l'uso non autorizzato del veicolo

    3.1.1.

    Dispositivo di protezione:

    3.1.1.1.

    Descrizione dettagliata del tipo di veicolo riguardo alla disposizione e alla costruzione del comando o dell'organo su cui agisce il dispositivo di protezione:…

    3.1.1.2.

    Disegni del dispositivo di protezione e del relativo montaggio sul veicolo:…

    3.1.1.3.

    Descrizione tecnica del dispositivo:…

    3.1.1.4.

    Informazioni dettagliate sulle combinazioni usate per la serratura:…

    (1)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non riguardano la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente di cui alla presente scheda, tali caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad es. ABC??123??).

    (2)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.

    (3)  Cancellare quanto non pertinente.


    ALLEGATO 2

    Notifica

    [formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

    Image 1
     (1)

    Emessa da

    :

    Nome dell'amministrazione

    ……

    ……

    ……

    Relativa a (2)

    :

    rilascio dell'omologazione

    estensione dell'omologazione

    rifiuto dell'omologazione

    revoca dell'omologazione

    cessazione definitiva della produzione

    di un tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi di protezione dall'impiego non autorizzato a norma del regolamento ONU n. 161.

    Omologazione n.: … Estensione n.:…

    Motivo dell'estensione:

    SEZIONE I

    1.

    Aspetti generali

    1.1.

    Marca (denominazione commerciale del costruttore):…

    1.2.

    Tipo:…

    1.3.

    Mezzi di identificazione del tipo, se presenti sul veicolo/sul componente/sull'entità tecnica indipendente (2) (3):…

    1.3.1.

    Posizione dell'indicazione:…

    1.4.

    Categoria del veicolo (4):…

    1.5.

    Nome e indirizzo del costruttore:…

    1.6.

    Posizione del marchio di omologazione ECE:…

    1.7.

    Indirizzi degli stabilimenti di montaggio:…

    SEZIONE II

    1.

    Eventuali informazioni aggiuntive: cfr. addendum

    2.

    Servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove:…

    3.

    Data del verbale di prova:…

    4.

    Numero del verbale di prova:…

    5.

    Eventuali osservazioni: cfr. addendum

    6.

    Luogo:…

    7.

    Data:…

    8.

    Firma:…

    9.

    Si allega l'indice del fascicolo informativo depositato presso l'autorità di omologazione, del quale si può richiedere copia.

    (1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. disposizioni relative all'omologazione contenute nel presente regolamento).

    (2)  Cancellare quanto non pertinente (salvo alcuni casi in cui le risposte possibili sono più d'una e non è necessario cancellare nulla).

    (3)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non riguardano la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente di cui alla presente scheda, tali caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad es. ABC??123??).

    (4)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.


    Addendum

    al certificato di omologazione ONU n. …

    concernente l'omologazione di un veicolo ai sensi del regolamento ONU n. 161.

    1.   

    Informazioni aggiuntive:…

    1.1.   

    Breve descrizione del dispositivo o dei dispositivi di protezione dall'impiego non autorizzato e delle parti del veicolo sulle quali agiscono:…

    2.   

    Osservazioni:…


    ALLEGATO 3

    Esempi di marchi di omologazione

    (cfr. punti da 4.4 a 4.4.2 del presente regolamento)

    Image 2

    a = almeno 8 mm.

    Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato con il n. 001234 nei Paesi Bassi (E 4) a norma del regolamento ONU n. 161. Le prime due cifre (00) indicano che l'omologazione è stata rilasciata conformemente alle prescrizioni della versione originale del regolamento ONU n. 161.


    ALLEGATO 4

    PARTE 1

    Procedura per la prova di resistenza all'usura dei dispositivi di protezione dall'impiego non autorizzato che agiscono sullo sterzo

    1.   Apparecchiatura di prova

    L'apparecchiatura di prova deve essere formata da:

    1.1.

    una struttura sulla quale possa essere montato il campione dello sterzo munito del dispositivo di protezione dall'impiego non autorizzato definito al punto 2.5 del presente regolamento;

    1.2.

    un sistema per attivare e disattivare il dispositivo di protezione dall'impiego non autorizzato che preveda l'uso della chiave;

    1.3.

    un dispositivo che permetta di far ruotare l'albero dello sterzo rispetto al dispositivo di protezione.

    2.   Metodo di prova

    2.1.

    Sulla struttura di cui al punto 1.1 è montato un campione dello sterzo munito del dispositivo di protezione.

    2.2.

    Ogni ciclo della procedura di prova deve prevedere le operazioni descritte qui di seguito:

    2.2.1.

    posizione di partenza - il dispositivo di protezione deve essere disattivato e l'albero dello sterzo ruotato in una posizione che impedisca l'inserimento del dispositivo di protezione, a meno che non si tratti del tipo che consente il blocco in tutte le posizioni dello sterzo;

    2.2.2.

    predisposizione per l'attivazione - il dispositivo di protezione deve essere portato dalla posizione di disattivazione a quella di attivazione utilizzando la chiave;

    2.2.3. (1)

    attivazione - far ruotare la colonna dello sterzo in modo che la coppia applicata nell'istante dell'inserimento del dispositivo di protezione sia di 40 Nm ± 2 Nm;

    2.2.4.

    disattivazione - disattivare il dispositivo di protezione con i mezzi normali dopo che la coppia è stata ridotta fino a zero per agevolare il disinserimento;

    2.2.5. (1)

    ritorno - far ruotare la colonna dello sterzo fino a una posizione che non consente l'inserimento del dispositivo di protezione;

    2.2.6.

    rotazione in senso inverso - ripetere le procedure descritte ai punti 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5, ma nel senso di rotazione opposto della colonna dello sterzo;

    2.2.7.

    l'intervallo fra due inserimenti successivi del dispositivo deve essere di almeno 10 secondi.

    2.3.

    Il ciclo di usura deve essere ripetuto il numero di volte indicato al punto 5.2.1.3 del presente regolamento.

    PARTE 2

    Procedura per la prova dei dispositivi di protezione dall'impiego non autorizzato che agiscono sullo sterzo mediante un dispositivo di riduzione della coppia

    1.   Apparecchiatura di prova

    L'apparecchiatura di prova deve essere formata da:

    1.1.

    un dispositivo che consenta di fissare le parti interessate dello sterzo oppure, se la prova viene eseguita sul veicolo completo, un sistema di sollevamento in grado di alzare dal suolo le ruote sterzanti; nonché:

    1.2.

    uno o più dispositivi che consentano di generare e di misurare la coppia applicata al comando dello sterzo come prescritto al punto 2.3. La tolleranza di misurazione non deve superare il 2 %.

    2.   Descrizione della procedura di prova

    2.1.

    Se la prova viene eseguita sul veicolo completo, le ruote sterzanti devono essere sollevate dal suolo.

    2.2.

    Attivare il bloccasterzo in modo da bloccare lo sterzo.

    2.3.

    Applicare una coppia al comando dello sterzo per farlo ruotare.

    2.4.

    Il ciclo di prova prevede una rotazione di 90° del volante, seguita da una rotazione di 180° in senso contrario e da un'ulteriore rotazione di 90° nel senso iniziale (cfr. figura);

    1 ciclo = + 90°/– 180°/+ 90° con una tolleranza di ± 10 %.

    Image 3

    2.5.

    La durata del ciclo è di 20 s ± 2 s.

    2.6.

    Per ogni prova devono essere eseguiti cinque cicli.

    2.7.

    Per ciascun ciclo di prova, il valore minimo di coppia registrato deve essere superiore a quello indicato al punto 5.2.1.4.2 del presente regolamento.

    (1)  Se il dispositivo di protezione consente il blocco in tutte le posizioni dello sterzo, le operazioni descritte ai punti 2.2.3 e 2.2.5 non devono essere effettuate.


    ALLEGATO 5

    (riservato)


    ALLEGATO 6

    Parametri operativi e condizioni di prova dei dispositivi di protezione dall'impiego non autorizzato (per mezzo di un sistema di bloccaggio)

    1.   Parametri operativi

    Le seguenti prescrizioni non si applicano:

    a)

    ai componenti installati e sottoposti a prova come facenti parte del veicolo, indipendentemente dalla presenza di un sistema di bloccaggio (ad esempio luci, impianto di allarme, immobilizzatore); oppure

    b)

    ai componenti che sono già stati sottoposti a prova come facenti parte del veicolo e per i quali è stata fornita la documentazione richiesta.

    Tutti i componenti del sistema di bloccaggio devono funzionare senza anomalie nelle condizioni sotto indicate.

    1.1.   Condizioni climatiche

    Sono definite le seguenti due classi di temperatura ambiente:

    a)

    da – 40 °C a + 85 °C per le parti da installare nell'abitacolo o nel vano bagagli;

    b)

    da – 40 °C a + 125 °C per le parti da installare nel vano motore, salvo diversamente specificato.

    1.2.   Grado di protezione del sistema installato

    È necessario assicurare i seguenti gradi di protezione secondo la pubblicazione CEI 60529:1989:

    a)

    IP 40 per le parti da installare nell'abitacolo;

    b)

    IP 42 per le parti da installare nell'abitacolo di autovetture decappottabili/convertibili e autovetture con tetto apribile, se la posizione richiede un grado di protezione più elevato di IP 40;

    c)

    IP 54 per tutte le altre parti.

    Il fabbricante del sistema di bloccaggio deve indicare nelle istruzioni per l'installazione le eventuali restrizioni relative all'ubicazione delle varie parti dell'impianto per la protezione termica, dall'acqua e dalla polvere.

    1.3.   Resistenza agli agenti atmosferici

    Sette giorni, conformemente alla pubblicazione CEI 60068-2-30:1980.

    1.4.   Condizioni elettriche

    Tensione nominale di alimentazione: 12 V.

    Gamma di tensioni reali di alimentazione: da 9 V a 15 V nella gamma di temperature previste al punto 1.1.1.

    Periodi massimi di sovratensione a 23 °C:

    U = 18 V, massimo 1 ora.

    U = 24 V, massimo 1 minuto.

    2.   Condizioni di prova

    Tutte le prove devono essere effettuate in sequenza su un unico sistema di bloccaggio. Tuttavia, a discrezione dell'autorità incaricata delle prove, possono essere utilizzati altri campioni se si ritiene che ciò non influisca sui risultati delle altre prove.

    2.1.   Condizioni di prova normali

    Tensione: U = (12 ± 0,2) V.

    Temperatura T = (23 ± 5) °C.

    3.   Prova di funzionamento

    Tutti i componenti del sistema di bloccaggio devono soddisfare le prescrizioni di cui ai punti da 3.2 a 3.9.

    3.1   Una volta completate tutte le prove indicate di seguito, il sistema di bloccaggio deve essere sottoposto a prova nelle condizioni normali di cui al punto 2.1 per verificare che continui a funzionare normalmente. Se necessario, prima della prova possono essere sostituiti dei fusibili.

    Se alcune delle prove da eseguirsi prima delle prove di funzionamento in conformità ai punti indicati sono effettuate in serie su un unico sistema di bloccaggio, la prova di funzionamento può essere eseguita una sola volta al termine delle prove scelte, senza che sia necessario eseguire le prove di funzionamento di cui ai punti indicati dopo ciascuna delle prove scelte. I costruttori del veicolo e i fornitori devono garantire risultati soddisfacenti unicamente nelle procedure di prova non cumulative.

    3.2.   Resistenza alle variazioni di temperatura e di tensione

    La conformità alle prescrizioni di cui al punto 3.1 deve essere controllata anche nelle seguenti condizioni:

    3.2.1.

    Temperatura di prova

    T = (– 40 ± 2) °C.

    Tensione di prova

    U = (9 ± 0,2) V.

    Tempo di accumulo

    4 ore.

    3.2.2.

    Per le parti da installare nell'abitacolo o nel vano bagagli:

    Temperatura di prova

    T = (+ 85 ± 2) °C.

    Tensione di prova

    U = (15 ± 0,2) V.

    Tempo di accumulo

    4 ore.

    3.2.3.

    Per le parti da installare nel vano motore, salvo diversa indicazione:

    Temperatura di prova

    T = (+ 125 ± 2) °C.

    Tensione di prova

    U = (15 ± 0,2) V.

    Tempo di accumulo

    4 ore.

    3.2.4.

    Il sistema di bloccaggio deve essere sottoposto a una tensione in eccesso pari a (18 ± 0,2) V per 1 ora sia nello stato di attivazione che in quello disattivazione.

    3.2.5.

    Il sistema di bloccaggio deve essere sottoposto a una tensione in eccesso pari a (24 ± 0,2) V per 1 minuto sia nello stato di attivazione che in quello disattivazione.

    3.3.   Sicurezza di funzionamento dopo le prove di resistenza alla penetrazione di corpi estranei e acqua

    Dopo che sono state eseguite le prove di resistenza alla penetrazione di corpi estranei e acqua conformemente alla pubblicazione CEI 60529:1989 per i gradi di protezione di cui al punto 1.1.2, devono essere ripetute le prove di funzionamento conformemente al punto 3.1.

    Previo accordo del servizio tecnico, non è necessario applicare la presente prescrizione nelle seguenti circostanze:

    a)

    omologazione di un sistema di bloccaggio da omologarsi come entità tecnica indipendente.

    In questo caso, il fabbricante del sistema di bloccaggio deve:

    i)

    indicare al punto 4.5 della scheda informativa (allegato 1), che la prescrizione di cui al presente punto non è stata applicata al sistema di bloccaggio (a norma del punto 7 del presente regolamento); nonché

    ii)

    riportare al punto 4.1 della scheda informativa l'elenco dei veicoli sui quali il sistema di bloccaggio è destinato a essere montato e al punto 4.2 le relative condizioni di installazione;

    b)

    omologazione di un veicolo relativamente a un sistema di bloccaggio.

    In questo caso, il costruttore del veicolo deve indicare al punto 3.1 della scheda informativa (allegato 1) che la prescrizione di cui al presente punto non si applica al sistema di bloccaggio in virtù della natura delle condizioni di installazione e il costruttore del veicolo deve comprovarlo presentando i relativi documenti;

    c)

    omologazione di un veicolo relativamente all'installazione di un sistema di bloccaggio omologato come entità tecnica indipendente.

    In questo caso, il costruttore del veicolo deve indicare al punto 3.1 della scheda informativa (allegato 1) che la prescrizione di cui al presente punto non si applica al sistema di bloccaggio in virtù della natura delle condizioni di installazione del sistema di bloccaggio, laddove le pertinenti condizioni di installazione siano soddisfatte.

    La presente prescrizione non si applica nei casi in cui le informazioni richieste al punto 3.1 dell'allegato 1 siano già state fornite per l'omologazione dell'entità tecnica indipendente.

    3.4.   Sicurezza di funzionamento dopo la prova di resistenza all'umidità

    Dopo una prova di resistenza all'umidità da effettuarsi secondo la pubblicazione CEI 60068-2-30:1980 è necessario ripetere le prove di funzionamento di cui al punto 3.1.

    3.5.   Prova di resistenza all'inversione della polarità

    Il sistema di bloccaggio e i relativi componenti non devono essere messi fuori uso dall'inversione di polarità fino a 13 V per 2 minuti. Dopo questa prova devono essere ripetute le prove di funzionamento conformemente al punto 3.1, se necessario previa sostituzione dei fusibili.

    3.6.   Prova di sicurezza dai cortocircuiti

    Tutti i collegamenti elettrici del sistema di bloccaggio devono essere protetti dai cortocircuiti a massa (max. 13 V), eventualmente anche mediante fusibili. Eseguita tale prova, occorre ripetere le prove di funzionamento di cui al punto 3.1 sostituendo eventualmente dei fusibili.

    3.7.   Consumo di energia nella posizione di attivazione

    Il consumo di energia nella posizione di attivazione nelle condizioni di cui al punto 2.1 dell'intero impianto di allarme, compreso il visualizzatore di stato, non deve superare in media 20 mA.

    Previo accordo del servizio tecnico, non è necessario applicare la presente prescrizione nelle seguenti circostanze:

    a)

    omologazione di un sistema di bloccaggio da omologarsi come entità tecnica indipendente.

    In questo caso, il fabbricante del sistema di bloccaggio deve:

    i)

    indicare al punto 4.5 della scheda informativa (allegato 1), che la prescrizione di cui al presente punto non è stata applicata al sistema di bloccaggio (a norma del punto 7 del presente regolamento); nonché

    ii)

    riportare al punto 4.1 della scheda informativa l'elenco dei veicoli sui quali il sistema di bloccaggio è destinato a essere montato e al punto 4.2 le relative condizioni di installazione;

    b)

    omologazione di un veicolo relativamente a un sistema di bloccaggio.

    In questo caso, il costruttore del veicolo deve indicare al punto 3.1 della scheda informativa (allegato 1) che la prescrizione di cui al presente punto non si applica al sistema di bloccaggio in virtù della natura delle condizioni di installazione e il costruttore del veicolo deve comprovarlo presentando i relativi documenti;

    c)

    omologazione di un veicolo relativamente all'installazione di un sistema di bloccaggio omologato come entità tecnica indipendente.

    In questo caso, il costruttore del veicolo deve indicare al punto 3.1 della scheda informativa (allegato 1) che la prescrizione di cui al presente punto non si applica al sistema di bloccaggio in virtù della natura delle condizioni di installazione del sistema di bloccaggio, laddove le pertinenti condizioni di installazione siano soddisfatte.

    La presente prescrizione non si applica nei casi in cui le informazioni richieste al punto 3.1 dell'allegato 1 siano già state fornite per l'omologazione dell'entità tecnica indipendente.

    3.8.   Sicurezza di funzionamento dopo la prova di vibrazione

    3.8.1.

    Per questa prova, i componenti sono suddivisi in due tipi:

    tipo 1

    :

    componenti normalmente montati sul veicolo;

    tipo 2

    :

    componenti destinati ad essere fissati al motore.

    3.8.2.

    Il sistema di bloccaggio/i componenti devono essere sottoposti a un regime di vibrazione sinusoidale avente le seguenti caratteristiche:

    3.8.2.1.

    per il tipo 1:

    la frequenza deve variare da 10 Hz a 500 Hz, con un'ampiezza massima di ± 5 mm e un'accelerazione massima di 3 g (picco 0);

    3.8.2.2.

    per il tipo 2:

    la frequenza deve variare da 20 Hz a 300 Hz, con un'ampiezza massima di ± 2 mm e un'accelerazione massima di 15 g (picco 0);

    3.8.2.3.

    per il tipo 1 e il tipo 2:

    la variazione di frequenza deve essere di 1 ottava/minuto.

    Il numero di cicli è 10 e la prova deve essere eseguita lungo ciascuno dei tre assi.

    Le vibrazioni devono essere applicate a un'ampiezza costante massima nelle basse frequenze e a un'accelerazione costante massima nelle alte frequenze.

    3.8.3.

    Durante la prova, il sistema di bloccaggio deve essere collegato elettricamente e il cavo deve essere supportato dopo 200 mm.

    3.8.4.

    Eseguita la prova di vibrazione, è necessario ripetere le prove di funzionamento di cui al punto 3.1.

    3.9.   Compatibilità elettromagnetica

    Il sistema di bloccaggio deve essere sottoposto alle prove descritte nell'allegato 7.


    ALLEGATO 7

    Compatibilità elettromagnetica

    1.   

    Immunità dai disturbi condotti lungo le linee di alimentazione

    Le prove devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche e alle disposizioni transitorie del regolamento ONU n. 10, serie di modifiche 06, e ai metodi di prova descritti nell’allegato 10 per le unità elettriche/elettroniche (UEE).

    Il SAV/SA deve essere sottoposto a prova in stato di disattivazione e in stato di attivazione.

    2.   

    Immunità dai disturbi irradiati ad alta frequenza

    L’immunità di un SAV/SA in un veicolo può essere verificata sulla base delle prescrizioni tecniche e delle disposizioni transitorie del regolamento ONU n. 10, serie di modifiche 06, e dei metodi di prova descritti nell’allegato 6 per i veicoli o nell’allegato 9 per le unità elettriche/elettroniche (UEE).

    Il SAV/SA deve essere sottoposto a prova conformemente alle condizioni di funzionamento e ai criteri per il mancato superamento della prova di cui alla tabella 1.

    Tabella 1

    Condizioni di funzionamento e criteri per il mancato superamento della prova per il SAV/SA

    Tipo di prova

    Condizioni di funzionamento del SAV/SA

    Criteri per il mancato superamento della prova

    Prova del veicolo

    SAV/SA in stato di disattivazione

    Chiave su ON o veicolo a 50 km/h (1)

    Attivazione imprevista del SAV/SA

    SAV/SA in stato di attivazione

    Chiave su OFF

    Disattivazione imprevista del SAV/SA

    SAV/SA in stato di attivazione

    Veicolo in modalità di ricarica (se del caso)

    Disattivazione imprevista del SAV/SA

    Prova dell’UEE

    SAV/SA in stato di disattivazione

    Attivazione imprevista del SAV/SA

    SAV/SA in stato di attivazione

    Disattivazione imprevista del SAV/SA

    3.   

    Disturbi elettrici causati da scariche elettrostatiche

    L’immunità dai disturbi elettrici deve essere verificata conformemente alla norma ISO 10605:2008/AMD 1:2014 avvalendosi dei livelli di gravità della prova di cui alla tabella 2.

    Le prove ESD (scarica elettrostatica) devono essere eseguite a livello di veicolo o di unità elettrica/elettronica (UEE).

    Tabella 2

    Livelli di prova ESD

    Tipo di scarica

    Punti di scarica

    Stato del SAV/SA

    Rete di scarica

    Livello di prova

    Criteri per il mancato superamento della prova

    Scarica in aria

    Punti accessibili facilmente soltanto dall’interno del veicolo

    SAV/SA in stato di disattivazione

    (se la prova è eseguita sul veicolo, la chiave deve essere su ON, il veicolo in modalità 50 km/h o il motore al minimo)

    330 pF, 2 kΩ

    ± 6 kV

    Attivazione imprevista del SAV/SA

    Punti che possono essere toccati facilmente soltanto dall’esterno del veicolo

    SAV/SA in stato di attivazione

    (se la prova viene eseguita sul veicolo, il veicolo deve essere bloccato e la chiave trovarsi su OFF)

    150 pF, 2 kΩ

    ± 15 kV

    Disattivazione imprevista del SAV/SA senza riattivazione, entro 1 s, dopo ogni scarica

    Scarica per contatto

    Punti accessibili facilmente soltanto dall’interno del veicolo

    SAV/SA in stato di disattivazione

    (se la prova è eseguita sul veicolo, la chiave deve essere su ON, il veicolo in modalità 50 km/h o il motore al minimo)

    330 pF, 2 kΩ

    ± 4 kV

    Attivazione imprevista del SAV/SA

    Punti che possono essere toccati facilmente soltanto dall’esterno del veicolo

    SAV/SA in stato di attivazione

    (se la prova viene eseguita sul veicolo, il veicolo deve essere bloccato e la chiave trovarsi su OFF)

    150 pF, 2 kΩ

    ± 8 kV

    Disattivazione imprevista del SAV/SA senza riattivazione, entro 1 s, dopo ogni scarica

    Ogni prova deve prevedere 3 scariche con un intervallo minimo di 5 s tra ogni scarica.

    4.   

    Emissioni irradiate

    Le prove devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche e alle disposizioni transitorie del regolamento ONU n. 10, serie di modifiche 06, e ai metodi di prova descritti per i veicoli negli allegati 4 e 5 e per le unità elettriche/elettroniche (UEE) negli allegati 7 e 8.

    Il SAV/SA deve trovarsi nello stato di attivazione.


    (1)  Questa prova può essere eseguita conformemente alle prescrizioni del regolamento ONU n. 10 in modalità 50 km/h.


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