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Document 42012X0920(01)

    Regolamento n. 10 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilità elettromagnetica

    GU L 254 del 20.9.2012, p. 1–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/09/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/10/oj

    20.9.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 254/1


    Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

    http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

    Regolamento n. 10 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilità elettromagnetica

    Comprendente tutti i testi validi fino a:

    Serie di modifiche 04 — Data di entrata in vigore: 28 Ottobre 2011

    Rettifica 1 della revisione 4 — Data di entrata in vigore: 28 Ottobre 2011

    Supplemento 1 alla serie di modifiche 04 — Data di entrata in vigore: 26 luglio 2012

    INDICE

    1.

    Campo di applicazione

    2.

    Definizioni

    3.

    Domanda di omologazione

    4.

    Omologazione

    5.

    Marcature

    6.

    Specifiche in configurazioni diverse da «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica»

    7.

    Specifiche aggiuntive per la configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica»

    8.

    Modifica o estensione dell’omologazione di un veicolo in seguito all'aggiunta o alla sostituzione di una UEE

    9.

    Conformità della produzione

    10.

    Sanzioni in caso di non conformità della produzione

    11.

    Cessazione definitiva della produzione

    12.

    Modifica o estensione dell’omologazione di un veicolo o di una UEE

    13.

    Disposizioni transitorie

    14.

    Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dell'autorità di omologazione

    APPENDICI

    1

    Elenco delle norme menzionate nel presente regolamento

    2

    Limiti di riferimento delle emissioni a banda larga del veicolo

    3

    Limiti di riferimento delle emissioni a banda larga del veicolo

    4

    Limiti di riferimento delle emissioni a banda stretta del veicolo

    5

    Limiti di riferimento delle emissioni a banda stretta del veicolo

    6

    Unità elettrica/elettronica (UEE)

    7

    Unità elettrica/elettronica (UEE)

    ALLEGATI

    1

    Esempi di marchi di omologazione

    2A

    Scheda informativa relativa all’omologazione di un tipo di veicolo riguardo alla compatibilità elettromagnetica

    2B

    Scheda informativa relativa all’omologazione di una UEE riguardo alla compatibilità elettromagnetica

    3A

    Notifica riguardante il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di un’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica indipendente ai sensi del regolamento n. 10

    3B

    Notifica riguardante il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di un’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di UEE rispetto al regolamento n. 10

    4

    Metodo di misurazione delle emissioni elettromagnetiche a banda larga irradiate dai veicoli

    5

    Metodo di misurazione delle emissioni elettromagnetiche a banda stretta irradiate dai veicoli

    6

    Metodo di prova dell’immunità dei veicoli ai campi elettromagnetici

    7

    Metodo di misurazione delle emissioni elettromagnetiche a banda larga irradiate da UEE

    8

    Metodo di misurazione delle emissioni elettromagnetiche a banda stretta irradiate da UEE

    9

    Metodo/i di prova dell’immunità delle UEE ai campi elettromagnetici

    10

    Metodi di prova dell’immunità ai transitori e dell’emissione di transitori da parte di UEE

    11

    Metodo/i di prova dell’emissione di armoniche generate su linee elettriche a CA provenienti dal veicolo

    12

    Metodo/i di prova delle emissioni causate da variazioni e fluttuazioni di tensione e da flicker su linee a CA, provenienti dal veicolo

    13

    Metodo/i di prova dell’emissione di disturbi condotti da radiofrequenza (RF) su linee elettriche a CC o CA, provenienti dal veicolo

    14

    Metodo/i di prova dell’emissione di disturbi condotti da RF sulla rete e sull’accesso alla telecomunicazione provenienti dal veicolo

    15

    Metodo/i di prova dell’immunità dei veicoli ai disturbi da transitori elettrici veloci/burst condotti lungo linee elettriche a CC e CA

    16

    Metodo/i di prova dell’immunità dei veicoli ai surge condotti lungo linee elettriche a CC e CA

    1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

    Il presente regolamento si applica:

    1.1.

    ai veicoli appartenenti alle categorie L, M, N e O (1) riguardo alla compatibilità elettromagnetica;

    1.2.

    alle componenti e alle entità tecniche destinate a essere montate su tali veicoli con la limitazione di cui al paragrafo 3.2.1 riguardo alla compatibilità elettromagnetica.

    1.3.

    Esso interessa:

    a)

    i requisiti relativi all’immunità ai disturbi irradiati e condotti per funzioni legate al controllo diretto del veicolo, alla protezione del conducente, dei passeggeri e di altri utenti della strada, a perturbazioni che possono confondere il conducente o altri utenti della strada, alla funzionalità del bus di dati del veicolo, a disturbi che possono modificare lo statuto giuridico del veicolo;

    b)

    i requisiti relativi al controllo di emissioni indesiderate, irradiate e condotte, per tutelare l’uso previsto degli apparecchi elettrici o elettronici sul veicolo in questione e su quelli adiacenti o vicini e relativi al controllo di disturbi provenienti da accessori che possono essere montati sul veicolo a posteriori;

    c)

    i requisiti aggiuntivi per veicoli che forniscono sistemi di accoppiamento per ricaricare il RESS riguardo al controllo delle emissioni e l’immunità da questa connessione tra veicolo e rete elettrica.

    2.   DEFINIZIONI

    Ai fini del presente regolamento:

    2.1.

    «Compatibilità elettromagnetica» indica la capacità di un veicolo, di una componente o di un’entità tecnica di funzionare in modo soddisfacente nel suo ambiente elettromagnetico senza introdurre disturbi elettromagnetici intollerabili per qualsiasi cosa presente in quell’ambiente;

    2.2.

    «Perturbazione elettromagnetica» indica ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di veicoli, componenti, unità tecniche o di un altro dispositivo, apparecchiatura o sistema, attivo nei pressi di un veicolo. Una perturbazione elettromagnetica può essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da un’alterazione del mezzo stesso di propagazione;

    2.3.

    «Immunità elettromagnetica» indica la capacità di veicoli, componenti o unità tecniche, di funzionare senza degradazione in presenza di perturbazioni elettromagnetiche (specifiche) come segnali intenzionali di RF da parte di emittenti radiofoniche o emissioni irradiate in banda da apparecchiature industriali, scientifiche e mediche (ISM), interne o esterne al veicolo;

    2.4.

    «Ambiente elettromagnetico» indica l’intero complesso dei fenomeni elettromagnetici che si producono in un determinato luogo.

    2.5.

    «Radiazione a banda larga» indica una radiazione la cui banda ha una larghezza superiore a quella di un determinato apparecchio di misura o ricevitore [Comitato internazionale speciale delle radiointerferenze (CISPR) 25, 2a edizione 2002 e rettifica: 2004];

    2.6.

    «Radiazione a banda stretta» indica una radiazione la cui banda ha una larghezza inferiore a quella di un determinato apparecchio di misura o ricevitore (CISPR 25, 2a edizione 2002 e rettifica: 2004);

    2.7.

    «Sistema elettrico/elettronico» indica dispositivi o insiemi di dispositivi elettrici o elettronici che, con i rispettivi collegamenti elettrici, fanno parte di un veicolo e non sono omologati separatamente rispetto a esso. Sia il RESS che il sistema di accoppiamento per caricare il RESS sono considerati sistemi elettrici/elettronici;

    2.8.

    «Unità elettrica/elettronica (UEE)» indica dispositivi elettrici/elettronici, o insiemi di tali dispositivi, destinati a essere installati su un veicolo, con i rispettivi collegamenti elettrici e cablaggi, che svolge una o più funzioni specifiche. Su richiesta del costruttore o del suo mandatario, una UEE può essere omologata come «componente» o come «unità tecnica indipendente» (UTI);

    2.9.

    «Tipo di veicolo», rispetto alla compatibilità elettromagnetica, indica tutti i veicoli che nei seguenti aspetti non differiscono sostanzialmente tra loro:

    2.9.1.

    la dimensione e la forma complessive del vano motore;

    2.9.2.

    la disposizione generale delle componenti elettriche/elettroniche e del cablaggio complessivo;

    2.9.3.

    la materia prima con cui sono fabbricati il telaio o la carrozzeria del veicolo (p. es. una carrozzeria in acciaio, alluminio o fibra di vetro). La presenza di pannelli di materiale diverso non modifica il tipo di veicolo se il materiale di fabbricazione della carrozzeria è lo stesso. Diversità di questo tipo devono tuttavia essere segnalate;

    2.10.

    «Tipo di UEE», rispetto alla compatibilità elettromagnetica, indica delle unità che nei seguenti aspetti non differiscono sostanzialmente tra loro:

    2.10.1.

    la funzione svolta dall’UEE;

    2.10.2.

    eventualmente, il modo in cui sono disposte in generale le componenti elettriche/elettroniche;

    2.11.

    «Alberi di cablaggio del veicolo» indica fasci di cavi destinati all’alimentazione, ai sistemi bus (p. es. CAN), alla trasmissione di segnali o a eccitare un’antenna, installati dal fabbricante del veicolo;

    2.12.

    «Funzioni legate all’immunità» sono:

    a)

    funzioni legate al comando diretto del veicolo:

    i)

    mediante alterazione o modifica del funzionamento di apparati come: motore, cambio, freni, sospensioni, sterzo, dispositivi di limitazione della velocità;

    ii)

    mediante modifica della posizione del conducente: p. es. posizione del sedile o dello sterzo;

    iii)

    mediante modifica della visibilità del conducente: p. es. fari anabbaglianti, tergicristallo;

    b)

    funzioni legate alla protezione del conducente, dei passeggeri e degli altri utenti della strada:

    p. es. airbag e sistemi di ritenuta di sicurezza;

    c)

    funzioni che, se alterate, causano fraintendimenti nel conducente o negli altri utenti della strada:

    i)

    perturbazioni ottiche, come: attivazione scorretta di indicatori di direzione, luci di arresto, d’ingombro o di posizione posteriori, sistemi luminosi d’emergenza; indicazioni errate di spie luminose o display di allarme relativi a funzioni di cui alle lettere a) e b), direttamente visibili da parte del conducente;

    ii)

    perturbazioni acustiche, come: attivazione scorretta di sistemi antifurto, avvisatori acustici;

    d)

    funzioni legate alle finalità del bus di dati del veicolo:

    mediante bloccaggio della trasmissione dei dati nei sistemi di bus del veicolo usati per trasmettere dati necessari al buon funzionamento di altre funzioni legate all’immunità;

    e)

    funzioni che, se disturbate, alterano lo statuto dei dati del veicolo, come: tachigrafo, contachilometri totali o parziali;

    f)

    funzioni legate alla ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica:

    in caso di spostamento imprevisto del veicolo;

    2.13.

    «RESS» (rechargeable energy storage system) indica il sistema ricaricabile di stoccaggio dell’energia che fornisce l’energia elettrica per la propulsione elettrica del veicolo;

    2.14.

    «Sistema di accoppiamento per ricaricare il RESS» indica il circuito elettrico installato sul veicolo e usato per ricaricare il RESS.

    3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

    3.1.   Omologazione di un tipo di veicolo

    3.1.1.

    La domanda di omologazione di un tipo di veicolo riguardo alla sua compatibilità elettromagnetica deve essere presentata dal fabbricante del veicolo.

    3.1.2.

    Un modello di scheda informativa si trova all’allegato 2A.

    3.1.3.

    Il fabbricante del veicolo redige un elenco in cui descrive tutti i differenti sistemi elettrici/elettronici o UEE del veicolo nonché i tipi di carrozzeria, i diversi materiali della carrozzeria, la disposizione generale dei cablaggi, i vari tipi di motore, le versioni con guida a destra/sinistra e quelle aventi interassi diversi. Si tratta dei sistemi elettrici/elettronici o UEE del veicolo che possono emettere radiazioni significative a banda larga o stretta e/o che intervengono in funzioni legate all’immunità del veicolo (v. paragrafo 2.12) e che fanno parte di sistemi di accoppiamento per caricare il RESS.

    3.1.4.

    Da tale elenco, il fabbricante e l’autorità competente sceglieranno di comune accordo un veicolo rappresentativo del tipo da omologare. La scelta del veicolo avverrà in base ai sistemi elettrici/elettronici offerti dal fabbricante. Possono essere scelti dall’elenco uno o più veicoli se il fabbricante e l’autorità competente ritengono, di comune accordo, che sistemi elettrici/elettronici diversi possono avere effetti rilevanti sulla compatibilità elettromagnetica del veicolo rispetto al primo veicolo rappresentativo.

    3.1.5.

    La scelta del/dei veicolo/i in conformità al paragrafo 3.1.4 si limiterà alle combinazioni veicolo/sistema elettrico/elettronico che saranno effettivamente prodotte.

    3.1.6.

    Il fabbricante può allegare alla domanda il verbale delle prove effettuate. Dati di questo tipo possono essere usati dalle autorità di omologazione per redigere la scheda di notifica dell’omologazione.

    3.1.7.

    Se è lo stesso servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione a effettuare direttamente queste ultime, va presentato un veicolo rappresentativo del tipo da omologare ai sensi del paragrafo 3.1.4.

    3.1.8.

    Per i veicoli appartenenti alle categorie M, N, e O il fabbricante del veicolo comunicherà bande di frequenza, livelli di potenza, posizioni dell’antenna e istruzioni per installare trasmettitori di RF anche se il veicolo non ne fosse dotato all’atto dell’omologazione. Ciò vale per tutti i servizi di radiotelefonia mobile solitamente usati sui veicoli. Tali informazioni saranno pubblicamente accessibili dopo l’omologazione.

    I fabbricanti di veicoli devono dimostrare che i trasmettitori non influiscono negativamente sulle prestazioni del veicolo.

    3.1.9.

    L’omologazione del veicolo deve comprendere sia il RESS che il sistema di accoppiamento per caricare il RESS, in quanto sono considerati sistemi elettrici/elettronici.

    3.2.   Omologazione di un tipo di UEE

    3.2.1.

    Applicabilità del presente regolamento alle UEE:

    Image

    3.2.2.

    La domanda di omologazione di un tipo di UEE riguardo alla compatibilità elettromagnetica è presentata dal fabbricante del veicolo o da quello dell’UEE.

    3.2.3.

    Un modello di scheda informativa si trova all’allegato 2B.

    3.2.4.

    Il fabbricante può allegare alla domanda il verbale delle prove effettuate. Dati di questo tipo possono essere usati dalle autorità di omologazione per redigere la scheda di notifica dell’omologazione.

    3.2.5.

    Se è lo stesso servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione a effettuare direttamente queste ultime, va presentato un campione del sistema di UEE rappresentativo del tipo da omologare, se necessario dopo aver discusso con il fabbricante su eventuali varianti di progettazione, numero di componenti e/o di sensori. Il servizio tecnico, se necessario, può selezionare un secondo campione.

    3.2.6.

    Il/i campione/i vanno contrassegnati, in modo leggibile e indelebile, con la denominazione commerciale o il marchio di fabbrica del fabbricante e la designazione del tipo.

    3.2.7.

    Se necessario, vanno indicati tutti i limiti imposti all’uso. Tutti questi limiti devono essere elencati nell’allegato 2B e/o 3B.

    3.2.8.

    Le UEE commercializzate come parti di ricambio non vanno omologate se sono riconoscibili come tali grazie a un codice e se sono identiche a quelle prodotte, per un veicolo già omologato, dal medesimo fabbricante dell’apparecchiatura originale (Original Equipment Manufacturer — OEM) e provengono da esso.

    3.2.9.

    Componenti vendute come accessori di ricambio da montare su veicoli a motore, non vanno omologate se non sono connesse a funzioni legate all’immunità (v. paragrafo 2.12). In questo caso il fabbricante rilascia una dichiarazione attestante che l’UEE rispetta i requisiti del presente regolamento e in particolare i limiti di cui ai paragrafi 6.5, 6.6, 6.8 e 6.9.

    4.   OMOLOGAZIONE

    4.1.   Procedure di omologazione

    4.1.1.   Omologazione di un veicolo

    Il costruttore del veicolo può scegliere tra le diverse procedure di omologazione di un tipo di veicolo che seguono.

    4.1.1.1.   Omologare una dotazione montata su un veicolo

    La dotazione di un veicolo può essere omologata direttamente seguendo quanto disposto al paragrafo 6 del presente regolamento. Se il fabbricante del veicolo sceglie questa procedura non deve effettuare prove separate del sistema elettrico/elettronico o delle UEE.

    4.1.1.2.   Omologazione di un tipo di veicolo mediante prova di UEE singole

    Il fabbricante di un veicolo può ottenerne l’omologazione se dimostra alla competente autorità che tutti i pertinenti (v. paragrafo 3.1.3 del presente regolamento) sistemi elettrici/elettronici o tutte le UEE sono stati omologati ai sensi del presente regolamento e sono stati installati alle condizioni da esso previste.

    4.1.1.3.   Il fabbricante può ottenere l’omologazione ai sensi del presente regolamento se il veicolo non monta dispositivi del tipo soggetto alle prove di immunità o di irradiazione. Tali omologazioni non richiedono prove.

    4.1.2.   Omologazione di un’UEE

    Si può rilasciare l’omologazione a un’UEE da montare su qualunque tipo di veicolo (omologazione di componente) o su uno o più tipi di veicoli specifici richiesti dal fabbricante dell’UEE (omologazione di un’entità tecnica indipendente).

    4.1.3.   Le UEE emittenti intenzionali di RF, prive di una omologazione ottenuta tramite il fabbricante di un veicolo, devono essere accompagnate da opportune istruzioni di montaggio.

    4.2.   Rilascio dell’omologazione

    4.2.1.   Veicolo

    4.2.1.1.   Se il veicolo rappresentativo soddisfa i requisiti del paragrafo 6 del presente regolamento, gli viene rilasciata l’omologazione.

    4.2.1.2.   Un modello della scheda di notifica dell’omologazione si trova all’allegato 3A.

    4.2.2.   Unità elettrica/elettronica — UEE

    4.2.2.1.   Se un sistema rappresentativo dell’UEE soddisfa i requisiti del paragrafo 6 del presente regolamento, gli viene rilasciata l’omologazione.

    4.2.2.2.   Un modello della scheda di notifica dell’omologazione si trova all’allegato 3B.

    4.2.3.   Per la compilazione delle notifiche di cui ai paragrafi 4.2.1.2 o 4.2.2.2, la competente autorità della Parte contraente che rilascia l’omologazione può utilizzare il verbale redatto o approvato da un laboratorio accreditato o comunque compilato in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

    4.3.   Il rilascio o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di veicolo o di UEE in conformità al presente regolamento va notificato alle Parti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all’allegato 3A o 3B del presente regolamento, corredata di fotografie e/o diagrammi o disegni in scala adeguata, forniti dal richiedente nel formato massimo A4 (210 × 297 mm) o piegato in tali dimensioni.

    5.   MARCATURE

    5.1.   A ogni tipo di veicolo o di UEE che abbia ottenuto l’omologazione deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime 2 cifre di tale numero indicano la serie comprendente le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento fino alla data di rilascio dell’omologazione. Una Parte contraente non può attribuire lo stesso numero di omologazione a un altro tipo di veicolo o di UEE.

    5.2.   Presenza di marcature

    5.2.1.   Veicolo

    Su ogni veicolo conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento va apposto un marchio di omologazione analogo a quello descritto al paragrafo 5.3.

    5.2.2.   Unità elettrica/elettronica — UEE

    Su ogni UEE conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento va apposto un marchio di omologazione analogo a quello descritto al paragrafo 5.3.

    Il marchio non è richiesto per i sistemi elettrici/elettronici già montati su veicoli omologati come unità.

    5.3.   Su ogni veicolo conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento, va apposto in posizione evidente e facilmente accessibile, precisata sulla scheda di notifica dell’omologazione, un marchio di omologazione internazionale. Tale marchio si comporrà di:

    5.3.1.   un cerchio, all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che rilascia l’omologazione (2);

    5.3.2.   il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione a destra del cerchio di cui al paragrafo 5.3.1.

    5.4.   Un esempio del marchio di omologazione si trova nell’allegato 1 del presente regolamento.

    5.5.   Non è necessario che le marcature apposte su UEE in conformità al paragrafo 5.3 siano visibili se l’unità è montata sul veicolo.

    6.   SPECIFICHE IN CONFIGURAZIONI DIVERSE DA «MODO DI RICARICA DEL RESS MEDIANTE COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA»

    6.1.   Specifiche generali

    6.1.1.   Un veicolo, i suoi sistemi elettrici/elettronici o UEE vanno progettati, costruiti e montati in modo che, in condizioni d’uso normali, soddisfino i requisiti del presente regolamento.

    6.1.1.1.

    Un veicolo va sottoposto a prove sulle emissioni irradiate e sull’immunità alle perturbazioni irradiate. Per l’omologazione di un veicolo non occorrono prove sulle emissioni condotte o sull’immunità alle perturbazioni condotte.

    6.1.1.2.

    Le UEE vanno sottoposte a prove sulle emissioni irradiate e condotte e sull’immunità alle perturbazioni irradiate e condotte.

    6.1.2.   Prima di iniziare le prove, servizio tecnico e fabbricante devono stendere un piano che precisi almeno le modalità delle prove, la/le funzione/i stimolata/e e osservata/e, il/i criterio/i di riuscita/fallimento e le emissioni da analizzare.

    6.2.   Specifiche relative alle emissioni elettromagnetiche a banda larga dei veicoli.

    6.2.1.   Metodo di misurazione

    Le radiazioni elettromagnetiche generate dal veicolo rappresentativo del suo tipo vanno misurate con il metodo di cui all’allegato 4. Il metodo di misurazione è definito dal fabbricante del veicolo d’accordo con il servizio tecnico.

    6.2.2.   Limiti d’emissione a banda larga, ai fini dell’omologazione del veicolo.

    6.2.2.1.

    Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell’allegato 4 e alla distanza veicolo-antenna di 10,0 ± 0,2 m, il limite sarà di 32 dB μV/m nella banda di frequenza da 30 a 75 MHz e tra 32 e 43 dB μV/m in quella da 75 a 400 MHz e crescerà in modo logaritmico nelle frequenze superiori a 75 MHz (appendice 2). Nella banda di frequenza da 400 a 1 000 MHz il limite resta costante a 43 dB μV/m.

    6.2.2.2.

    Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell’allegato 4 e alla distanza veicolo-antenna di 3,0 ± 0,05 m, il limite sarà di 42 dB μV/m nella banda di frequenza da 30 a 75 MHz e tra 42 e 53 dB μV/m in quella da 75 a 400 MHz e crescerà in modo logaritmico nelle frequenze superiori a 75 MHz (appendice 3). Nella banda di frequenza da 400 a 1 000 MHz il limite resta costante a 53 dB μV/m.

    6.2.2.3.

    I valori misurati sul veicolo rappresentativo del suo tipo, espressi in dB μV/m, devono essere inferiori ai limiti di omologazione.

    6.3.   Specifiche relative alle emissioni elettromagnetiche a banda stretta dei veicoli.

    6.3.1.   Metodo di misurazione

    Le radiazioni elettromagnetiche generate dal veicolo rappresentativo del suo tipo vanno misurate con il metodo di cui all’allegato 5. Esse sono definite dal fabbricante del veicolo d’accordo con il servizio tecnico.

    6.3.2.   Limiti d’emissione a banda stretta, ai fini dell’omologazione del veicolo.

    6.3.2.1.

    Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell’allegato 5 e alla distanza veicolo-antenna di 10,0 ± 0,2 m, il limite sarà di 22 dB μV/m nella banda di frequenza da 30 a 75 MHz e tra 22 e 33 dB μV/m in quella da 75 a 400 MHz e crescerà in modo logaritmico nelle frequenze superiori a 75 MHz (appendice 4). Nella banda di frequenza da 400 a 1 000 MHz il limite resta costante a 33 dB μV/m.

    6.3.2.2.

    Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell’allegato 5 e alla distanza veicolo-antenna di 3,0 ± 0,05 m, il limite sarà di 32 dB μV/m nella banda di frequenza da 30 a 75 MHz e tra 32 e 43 dB μV/m in quella da 75 a 400 MHz e crescerà in modo logaritmico nelle frequenze superiori a 75 MHz (appendice 5). Nella banda di frequenza da 400 a 1 000 MHz il limite resta costante a 43 dB μV/m.

    6.3.2.3.

    I valori misurati sul veicolo rappresentativo del suo tipo, espressi in dB μV/m, devono essere inferiori ai limiti di omologazione.

    6.3.2.4.

    Nonostante i limiti definiti ai paragrafi 6.3.2.1, 6.3.2.2 e 6.3.2.3 del presente regolamento, se, durante la fase iniziale descritta nell’allegato 5, paragrafo 1.3, l’intensità del segnale misurata all’antenna di radioricezione del veicolo con un rivelatore di valore medio, è inferiore a 20 dB μV/m nella gamma delle frequenze da 76 a 108 MHz, il veicolo è ritenuto conforme ai limiti delle emissioni elettromagnetiche a banda stretta e non sono necessarie altre prove.

    6.4.   Specifiche relative all’immunità dei veicoli alla radiazione elettromagnetica.

    6.4.1.   Metodo di prova

    L’immunità alla radiazione elettromagnetica del veicolo rappresentativo del suo tipo va verificata con il metodo descritto nell’allegato 6.

    6.4.2.   Limiti d’immunità ai fini dell’omologazione del veicolo.

    6.4.2.1.

    Se le prove sono effettuate con il metodo descritto nell’allegato 6, l’intensità del campo dovrà essere di 30 V/m rms (root mean squared — scarto quadratico medio) per oltre il 90 % della banda di frequenza da 20 a 2 000 MHz e di almeno 25 V/m rms per l’intera banda di frequenza da 20 a 2 000 MHz.

    6.4.2.2.

    Si considera conforme ai requisiti d’immunità il veicolo rappresentativo del suo tipo se, durante le prove effettuate ai sensi dell’allegato 6, non si constatano degradazioni delle prestazioni delle «funzioni legate all’immunità» ai sensi del paragrafo 2.1 dell’allegato 6.

    6.5.   Specifiche relative alle interferenze elettromagnetiche a banda larga generate da UEE.

    6.5.1.   Metodo di misurazione

    Le emissioni elettromagnetiche generate dall’UEE rappresentativa del suo tipo vanno misurate con il metodo descritto nell’allegato 7.

    6.5.2.   Limiti d’emissione a banda larga della UEE ai fini dell’omologazione.

    6.5.2.1.

    Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell’allegato 7, il limite sarà tra 62 e 52 dB μV/m nella banda di frequenza da 30 a 75 MHz e diminuirà in modo logaritmico nelle frequenze superiori a 30 MHZ, e tra 52 e 63 dB μV/m in quella da 75 a 400 MHz e crescerà in modo logaritmico nelle frequenze superiori a 75 MHz (appendice 6). Nella banda di frequenza da 400 a 1 000 MHz il limite resta costante a 63 dB μV/m.

    6.5.2.2.

    I valori misurati per l’UEE rappresentativa del suo tipo, espressi in dB μV/m, devono essere inferiori ai limiti di omologazione.

    6.6.   Specifiche relative alle interferenze elettromagnetiche a banda stretta generate da UEE.

    6.6.1.   Metodo di misurazione

    Le emissioni elettromagnetiche generate dall’UEE rappresentativa del suo tipo vanno misurate con il metodo descritto nell’allegato 8.

    6.6.2.   Limiti d’emissione a banda stretta della UEE ai fini dell’omologazione.

    6.6.2.1.

    Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell’allegato 8, il limite sarà tra 52 e 42 dB μV/m nella banda di frequenza da 30 a 75 MHz e diminuirà in modo logaritmico nelle frequenze superiori a 30 MHZ, e tra 42 e 53 dB μV/m in quella da 75 a 400 MHz e crescerà in modo logaritmico nelle frequenze superiori a 75 MHz (appendice 7). Nella banda di frequenza da 400 a 1 000 MHz il limite resta costante a 53 dB μV/m.

    6.6.2.2.

    I valori misurati per l’UEE rappresentativa del suo tipo, espressi in dB μV/m, devono essere inferiori ai limiti di omologazione.

    6.7.   Specifiche relative all’immunità delle UEE alla radiazione elettromagnetica

    6.7.1.   Metodo/i di prova

    L’immunità alla radiazione elettromagnetica dell’UEE rappresentativa del suo tipo va misurata con il/i metodo/i descritto/i nell’allegato 9.

    6.7.2.   Limiti d’immunità delle UEE ai fini dell’omologazione.

    6.7.2.1.

    Se le prove sono effettuate con i metodi di cui all’allegato 9, i livelli di immunità saranno: 60 V/m rms per il metodo con stripline da 150 mm, 15 V/m rms per il metodo con stripline da 800 mm, 75 V/m rms per il metodo della cella TEM (Transverse Electromagnetic Mode — modo elettromagnetico trasverso), 60 mA rms per il metodo di iniezione di corrente nel cablaggio (bulk current injection — BCI) e 30 V/m rms per il metodo della prova in campo libero su più del 90 % della banda di frequenza da 20 a 2 000 MHz; e, inoltre, almeno: 50 V/m rms per il metodo con stripline da 150 mm, 12,5 V/m rms per il metodo con stripline da 800 mm, 62,5 V/m rms per il metodo della cella TEM, 50 mA rms per il metodo BCI e 25 V/m rms per la prova in campo libero sull’intera banda di frequenza da 20 a 2 000 MHz.

    6.7.2.2.

    Si considera conforme ai requisiti d’immunità l’UEE rappresentativa del suo tipo se, durante le prove effettuate ai sensi dell’allegato 9, non si constatano degradazioni delle prestazioni delle «funzioni legate all’immunità».

    6.8.   Specifiche relative all’immunità di UEE a interferenze transitorie condotte su linee di alimentazione

    6.8.1.   Metodo di prova

    L’immunità dell’UEE rappresentativa del suo tipo si prova con il/i metodo/i di cui alle norme ISO 7637-2 (2a edizione 2004) descritte nell’allegato 10 e con i livelli di cui alla tabella 1.

    Tabella 1

    Immunità dell’UEE

    Numero dell’impulso di prova

    Livello della prova di immunità

    Stato funzionale dei sistemi:

    In rapporto a funzioni legate all’immunità

    Senza rapporto con funzioni legate all’immunità

    1

    III

    C

    D

    2a

    III

    B

    D

    2b

    III

    C

    D

    3a/3b

    III

    A

    D

    4

    III

    B

    (UEE che deve funzionare durante le fasi di accensione del motore)

    C

    (per un’altra UEE)

    D

    6.9.   Specifiche relative all’emissione di perturbazioni transitorie condotte, generate da UEE su linee di alimentazione.

    6.9.1.   Metodo di prova

    L’emissione dell’UEE rappresentativa del suo tipo va provata con il/i metodo/i di cui alle norme ISO 7637-2 (2a edizione 2004), descritte nell’allegato 10 e con i livelli di cui alla tabella 2.

    Tabella 2

    Ampiezza massima autorizzata dell’impulso

    Ampiezza massima autorizzata dell’impulso per

    Polarità dell’ampiezza dell’impulso

    veicoli con sistemi a 12 V

    veicoli con sistemi a 24 V

    Positiva

    +75

    + 150

    Negativa

    – 100

    – 450

    6.10.   Eccezioni

    6.10.1.   Veicoli, sistemi elettrici/elettronici o UEE che non contengono un oscillatore elettronico con frequenza operativa superiore a 9 kHz sono ritenuti conformi ai paragrafi 6.3.2 o 6.6.2 e agli allegati 5 e 8.

    6.10.2.   Veicoli privi di sistemi elettrici/elettronici con «funzioni legate all’immunità» non vanno sottoposti a prove d’immunità alle perturbazioni irradiate e devono essere considerati conformi al paragrafo 6.4 e all’allegato 6 del presente regolamento.

    6.10.3.   UEE prive di «funzioni legate all’immunità» non devono essere sottoposte a prove di immunità alle perturbazioni irradiate e si considerano conformi al paragrafo 6.7 e all’allegato 9 del presente regolamento.

    6.10.4.   Scariche elettrostatiche

    Nei veicoli muniti di pneumatici, la carrozzeria/il telaio del veicolo possono essere considerati una struttura elettricamente isolata. Tensioni elettrostatiche significative rispetto all’ambiente esterno al veicolo si verificano solo quando l’occupante entra o esce dal veicolo. Poiché in quel momento il veicolo è fermo, non sono ritenute necessarie prove di omologazione riguardo a scariche elettrostatiche.

    6.10.5.   Emissione di perturbazioni transitorie condotte generate da UEE su linee di alimentazione.

    Non occorre che le UEE non commutate, sprovviste di commutatori e prive di cariche induttive siano sottoposte a prove sulle emissioni transitorie condotte e si considerano conformi al paragrafo 6.9.

    6.10.6.   La perdita di funzione del ricevitore durante la prova di immunità, se il segnale di prova rientra nella larghezza di banda del ricevitore (banda di esclusione di RF) definita per il servizio/prodotto di radiocomunicazione in questione dalle norme armonizzate CEM, non costituisce necessariamente un criterio di fallimento.

    6.10.7.   I trasmettitori RF vanno provati in modo «trasmissione». Le emissioni desiderate (p. es. provenienti da sistemi di trasmissione RF) all’interno della larghezza di banda necessaria e le emissioni fuori banda non si considerano ai fini del presente regolamento. Le emissione spurie rientrano invece nel presente regolamento.

    6.10.7.1.

    «Larghezza di banda necessaria»: per una data classe di emissioni, è la larghezza di banda di frequenza che basta a garantire la trasmissione dell’informazione a date condizioni di velocità e qualità (articolo 1, n. 1.152, delle norme radio dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni — UIT).

    6.10.7.2.

    «Emissioni fuori banda»: emissioni su una o più frequenze a immediato ridosso della larghezza di banda necessaria dovuta alla modulazione, ma escluse le emissioni spurie (articolo 1, n. 1.144, delle norme radio dell’UTI).

    6.10.7.3.

    «Emissioni spurie»: in tutti i processi di modulazione sono presenti segnali indesiderati. Essi sono designati con il termine di «emissioni spurie». Le emissioni spurie sono emissioni su frequenza/e esterna/e alla larghezza di banda necessaria, il cui livello può essere ridotto senza danneggiare la trasmissione della relativa informazione. Le emissioni spurie comprendono emissioni armoniche o parassite, prodotti di intermodulazione e della conversione di frequenze ma non le emissioni fuori banda (articolo 1, n. 1.145 delle norme radio dell’UTI).

    7.   SPECIFICHE AGGIUNTIVE PER LA CONFIGURAZIONE «MODO DI RICARICA DEL RESS MEDIANTE COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA»

    7.1.   Specifiche generali

    7.1.1.   Un veicolo e i suoi sistemi elettrici/elettronici vanno progettati, costruiti e montati in modo da consentire che il veicolo, in configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica», soddisfi i requisiti del presente regolamento.

    7.1.2.   Un veicolo nella configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» va sottoposto a prove sulle emissioni irradiate, sull’immunità alle perturbazioni irradiate, sulle emissioni condotte e sull’immunità alle perturbazioni condotte.

    7.1.3.   Prima della prova, servizio tecnico e fabbricante devono stendere un piano delle prove per la configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» contenente almeno le modalità delle prove, la/le funzione/i stimolata/e e osservata/e, il/i criterio/i di riuscita/fallimento e le emissioni da analizzare.

    7.2.   Specifiche relative alle emissioni elettromagnetiche a banda larga provenienti dai veicoli.

    7.2.1.   Metodo di misurazione

    Le emissioni elettromagnetiche generate dal veicolo rappresentativo del suo tipo vanno misurate con il metodo di cui all’allegato 4. Il metodo di misurazione è definito dal fabbricante del veicolo d’accordo con il servizio tecnico.

    7.2.2.   Limiti d’emissione a banda larga, ai fini dell’omologazione del veicolo.

    7.2.2.1.

    Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell’allegato 4 e alla distanza veicolo-antenna di 10,0 ± 0,2 m, il limite sarà di 32 dB μV/m nella banda di frequenza da 30 a 75 MHz e tra 32 e 43 dB μV/m in quella da 75 a 400 MHz e crescerà in modo logaritmico nelle frequenze superiori a 75 MHz (appendice 2). Nella banda di frequenza da 400 a 1 000 MHz il limite resta costante a 43 dB μV/m.

    7.2.2.2.

    Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell’allegato 4 e alla distanza veicolo-antenna di 3,0 ± 0,05 m, il limite sarà di 42 dB μV/m nella banda di frequenza da 30 a 75 MHz e tra 42 e 53 dB μV/m in quella da 75 a 400 MHz e crescerà in modo logaritmico nelle frequenze superiori a 75 MHz (appendice 3). Nella banda di frequenza da 400 a 1 000 MHz il limite resta costante a 53 dB μV/m.

    I valori misurati sul veicolo rappresentativo del suo tipo, espressi in dB μV/m, devono essere inferiori ai limiti di omologazione.

    7.3.   Specifiche relative all’emissione di armoniche su linee d’alimentazione a CA provenienti da veicoli

    7.3.1.   Metodo di misurazione

    L’emissione di armoniche su linee d’alimentazione a CA generate dal veicolo rappresentativo del suo tipo vanno misurate con il metodo di cui all’allegato 11. Il metodo di misurazione è definito dal fabbricante del veicolo d’accordo con il servizio tecnico.

    7.3.2.   Limiti ai fini dell’omologazione del veicolo

    7.3.2.1.

    Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell’allegato 11, i limiti per la corrente d’ingresso ≤ 16 A per fase sono quelli definiti dalle norme CEI 61000-3-2 (edizione 3.2 — 2005 + Amd1: 2008 + Amd2: 2009) e riprodotti alla tabella 3.

    Tabella 3

    Livello massimo consentito di armoniche (corrente di ingresso ≤ 16 A per fase)

    Ordine dell’armonica

    n

    Corrente armonica massima autorizzata

    A

    Armoniche dispari

    3

    2,3

    5

    1,14

    7

    0,77

    9

    0,40

    11

    0,33

    13

    0,21

    15 ≤ n ≤ 39

    0,15 × 15/n

    Armoniche pari

    2

    1,08

    4

    0,43

    6

    0,30

    8 ≤ n ≤ 40

    0,23 × 8/n

    7.3.2.2.

    Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell’allegato 11, i limiti per correnti di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase sono quelli definiti dalle norme CEI 61000-3-12 (edizione 1.0 — 2004) e riprodotti alle tabelle 4, 5 e 6.

    Tabella 4

    Livello massimo consentito di armoniche (corrente di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase) per apparecchi che non siano trifase bilanciati

    Rsce minimo

    Corrente armonica individuale ammissibile In/I1 %

    Tasso massimo di corrente armonica %

     

    I3

    I5

    I7

    I9

    I11

    I13

    THD

    PWHD

    33

    21,6

    10,7

    7,2

    3,8

    3,1

    2

    23

    23

    66

    24

    13

    8

    5

    4

    3

    26

    26

    120

    27

    15

    10

    6

    5

    4

    30

    30

    250

    35

    20

    13

    9

    8

    6

    40

    40

    ≥ 350

    41

    24

    15

    12

    10

    8

    47

    47

    I valori relativi delle armoniche pari, inferiori o uguali a 12 devono essere inferiori a 16/n %. Armoniche pari superiori a 12 sono prese in considerazione in THD e in PWHD allo stesso modo delle armoniche dispari.

    È ammessa l’interpolazione lineare tra valori successivi di Rsce.

    Tabella 5

    Livello massimo consentito di armoniche (corrente di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase) per apparecchi trifase bilanciati

    Rsce minimo

    Corrente armonica individuale ammissibile In/I1 %

    Tasso massimo di corrente armonica %

     

    I5

    I7

    I11

    I13

    THD

    PWHD

    33

    10,7

    7,2

    3,1

    2

    13

    22

    66

    14

    9

    5

    3

    16

    25

    120

    19

    12

    7

    4

    22

    28

    250

    31

    20

    12

    7

    37

    38

    ≥ 350

    40

    25

    15

    10

    48

    46

    I valori relativi delle armoniche pari, inferiori o uguali a 12 devono essere inferiori a 16/n %. Armoniche pari superiori a 12 sono prese in considerazione in THD e in PWHD allo stesso modo delle armoniche dispari.

    È ammessa l’interpolazione lineare tra valori successivi di Rsce.

    Tabella 6

    Livello massimo consentito di armoniche (corrente di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase) per apparecchi trifase bilanciati in condizioni particolari

    Rsce minimo

    Corrente armonica individuale ammissibile In/I1 %

    Tasso massimo di corrente armonica %

     

    I5

    I7

    I11

    I13

    THD

    PWHD

    33

    10,7

    7,2

    3,1

    2

    13

    22

    ≥ 120

    40

    25

    15

    10

    48

    46

    I valori relativi delle armoniche pari, inferiori o uguali a 12 devono essere inferiori a 16/n %. Armoniche pari superiori a 12 sono prese in considerazione in THD e in PWHD allo stesso modo delle armoniche dispari.

    7.4.   Specifiche relative alle emissioni di variazioni e fluttuazioni di tensione e di flicker su linee a CA, provenienti dal veicolo.

    7.4.1.   Metodo di misurazione

    Le emissioni di variazioni e di fluttuazioni di tensione e di flicker su linee a CA generate dal veicolo rappresentativo del suo tipo, si misurano con il metodo descritto nell’allegato 12. Il metodo di misurazione è definito dal fabbricante del veicolo d’accordo con il servizio tecnico.

    7.4.2.   Limiti ai fini dell’omologazione del veicolo

    7.4.2.1.

    Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell’allegato 12, i limiti per la corrente nominale ≤ 16 A per fase non soggetta ad allacciamento su condizione, sono quelli stabiliti dalle norme CEI 61000-3-3 (edizione 2.0 — 2008) e riprodotti alla tabella 7.

    Tabella 7

    Livello massimo consentito di variazioni e di fluttuazioni di tensione e di flicker (corrente nominale ≤ 16 A per fase non soggetta ad allacciamento su condizione)

    Limiti

    Valori riportati nella norma 61000-3-3, clausola 5

    7.4.2.2.

    Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell’allegato 12, i limiti per la corrente nominale ≤ 16 A e ≤ 75 A per fase e soggetta ad allacciamento su condizione, sono quelli stabiliti dalle norme CEI 61000-3-11 (edizione 1.0 — 2000) e riprodotti alla tabella 8.

    Tabella 8

    Livello massimo consentito di variazioni e di fluttuazioni di tensione e di flicker (corrente nominale > 16 A e ≤ 75 A per fase e soggetta ad allacciamento su condizione)

    Limiti

    Valori indicati nella norma CEI 61000-3-11 (edizione 1.0 — 2000), clausola 5

    7.5.   Specifiche relative all’emissione di disturbi condotti da RF su linee elettriche a CC o CA, provenienti da veicoli

    7.5.1.   Metodo di misurazione

    L’emissione di disturbi di RF su linee elettriche a CC o CA generate dal veicolo rappresentativo del tipo devono essere misurate con il metodo descritto nell’allegato 13. Il metodo di misurazione è definito dal fabbricante del veicolo d’accordo con il servizio tecnico.

    7.5.2.   Limiti, ai fini dell’omologazione del veicolo.

    7.5.2.1.

    Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell’allegato 13, i limiti sulle linee elettriche a CA sono quelli definiti dalla norma CEI 61000-6-3 (edizione 2.0 — 2006) e riportati nella tabella 9.

    Tabella 9

    Livello massimo dei disturbi condotti da RF su linee elettriche a CA

    Frequenza (MHz)

    Limiti e rivelatore

    Da 0,15 a 0,5

    Da 66 a 56 dB μV (quasi picco)

    Da 56 a 46 dB μV (media)

    (diminuiscono linearmente con il logaritmo della frequenza)

    Da 0,5 a 5

    56 dB μV (quasi picco)

    46 dB μV (media)

    Da 5 a 30

    60 dB μV (quasi picco)

    50 dB μV (media)

    7.5.2.2.

    Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell’allegato 13, i limiti sulle linee elettriche a CA sono quelli definiti dalla norma CEI 61000-6-3 (edizione 2.0 — 2006) e riportati nella tabella 10.

    Tabella 10

    Livello massimo dei disturbi condotti da RF su linee elettriche a CC

    Frequenza (MHz)

    Limiti e rivelatore

    Da 0,15 a 0,5

    79 dB μV (quasi picco)

    66 dB μV (media)

    Da 0,5 a 30

    73 dB μV (quasi picco)

    60 dB μV (media)

    7.6.   Specifiche relative all’emissione di disturbi condotti da RF sulla rete e sull’accesso alla telecomunicazione provenienti dal veicolo

    7.6.1.   Metodo di misurazione

    L’emissione di disturbi condotti da RF sulla rete e sull’accesso alla telecomunicazione, generati dal veicolo rappresentativo del tipo, deve essere misurata con il metodo descritto nell’allegato 14. Il metodo di misurazione è definito dal fabbricante del veicolo d’accordo con il servizio tecnico.

    7.6.2.   Limiti ai fini dell’omologazione del veicolo.

    7.6.2.1.

    Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell’allegato 14, i limiti sulla rete e sull’accesso alla telecomunicazione sono quelli definiti dalla norma CEI 61000-6-3 (edizione 2.0 — 2006) e riportati nella tabella 11.

    Tabella 11

    Livello massimo consentito di disturbi condotti da RF sulla rete e sull’accesso alla telecomunicazione

    Frequenza (MHz)

    Limiti e rivelatore

    Da 0,15 a 0,5

    Da 84 a 74 dB μV (quasi picco)

    Da 74 a 64 dB μV (media)

    (diminuiscono linearmente con il logaritmo della frequenza)

    Da 40 a 30 dB μA (quasi picco)

    Da 30 a 20 dB μA (media)

    (diminuiscono linearmente con il logaritmo della frequenza)

    Da 0,5 a 30

    74 dB μV (quasi picco)

    64 dB μV (media)

    30 dB μV (quasi picco)

    20 dB μA (media)

    7.7.   Specifiche relative all’immunità dei veicoli alla radiazione elettromagnetica.

    7.7.1.   Metodo di prova

    L’immunità alla radiazione elettromagnetica del veicolo rappresentativo del suo tipo va provata con il metodo descritto nell’allegato 6.

    7.7.2.   Limiti d’immunità ai fini dell’omologazione del veicolo.

    7.7.2.1.

    Se le prove sono effettuate con il metodo descritto nell’allegato 6, l’intensità del campo dovrà essere di 30 V/m rms per oltre il 90 % della banda di frequenza da 20 a 2 000 MHz e di almeno 25 V/m rms per l’intera banda di frequenza da 20 a 2 000 MHz.

    7.7.2.2.

    Si considera conforme ai requisiti d’immunità il veicolo rappresentativo del suo tipo se, durante le prove effettuate ai sensi dell’allegato 6, non si constatano degradazioni delle prestazioni delle «funzioni legate all’immunità» ai sensi del paragrafo 2.2 dell’allegato 6.

    7.8.   Specifiche relative all’immunità dei veicoli ai disturbi da transitori elettrici veloci/burst condotti lungo linee elettriche a CC e CA.

    7.8.1.   Metodo di prova

    7.8.1.1.

    L’immunità ai disturbi da transitori elettrici veloci/burst condotti lungo linee elettriche a CC e CA del veicolo rappresentativo del suo tipo va provata con il metodo descritto nell’allegato 15.

    7.8.2.   Limiti d’immunità ai fini dell’omologazione del veicolo.

    7.8.2.1.

    Se le prove sono effettuate con i metodi descritti nell’allegato 15, i livelli d’immunità per linee elettriche a CC e CA devono essere: ± 2 kV di tensione di prova in circuito aperto, con tempo di salita (rise time) di 5 ns, durata di mantenimento (hold time) di 50 ns e cadenza di ripetizione di 5 kHz per almeno 1 minuto.

    7.8.2.2.

    Si considera conforme ai requisiti d’immunità il veicolo rappresentativo del suo tipo se, durante le prove effettuate ai sensi dell’allegato 15, non si constatano degradazioni delle prestazioni delle «funzioni legate all’immunità» ai sensi del paragrafo 2.2 dell’allegato 6.

    7.9.   Specifiche relative all’immunità dei veicoli alle sovracorrenti/surge condotti lungo linee elettriche a CC o CA.

    7.9.1.   Metodo di prova

    7.9.1.1.

    L’immunità ai surge condotti lungo linee elettriche a CC o CA del veicolo rappresentativo del proprio tipo va provata con il metodo descritto nell’allegato 16.

    7.9.2.   Limiti d’immunità ai fini dell’omologazione del veicolo.

    7.9.2.1.

    Se le prove sono effettuate con i metodi descritti nell’allegato 16, i livelli di immunità dovranno essere:

    a)

    per linee elettriche a CA: ± 2 kV di tensione di prova in circuito aperto tra linea e terra e ± 1 kV tra le linee, con tempo di salita di 1,2 μs e con tempo di mantenimento di 50 μs. Ogni surge va applicato 5 volte a intervalli di 1 minuto per ciascuna delle seguenti fasi: 0, 90, 180 e 270°;

    b)

    per linee elettriche a CC: ± 0,5 kV di tensione di prova in circuito aperto tra linea e terra e ± 0,5 kV tra le linee, con tempo di salita di 1,2 μs e con tempo di mantenimento di 50 μs. Ogni surge va applicato 5 volte a intervalli di 1 minuto.

    7.9.2.2.

    Si considera conforme ai requisiti d’immunità il veicolo rappresentativo del suo tipo se, durante le prove effettuate ai sensi dell’allegato 16, non si constatano degradazioni delle prestazioni delle «funzioni legate all’immunità» ai sensi del paragrafo 2.2 dell’allegato 6.

    7.10.   Eccezioni

    7.10.1.   Se la rete e l’accesso alla telecomunicazione del veicolo usano una trasmissione per linea d’alimentazione (power line transmission — PLT) sulle loro linee elettriche a CC/CA, l’allegato 14 non si applica.

    8.   MODIFICA O ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO IN SEGUITO ALL’AGGIUNTA O ALLA SOSTITUZIONE DI UNA UEE

    8.1.

    Se un costruttore ha ottenuto l’omologazione di una configurazione e desidera aggiungere o sostituire un sistema elettrico/elettronico o una UEE, già omologati ai sensi del presente regolamento e che saranno installati ai sensi delle condizioni da esso fissate, l’omologazione può essere estesa senza ulteriori prove. Il sistema elettrico/elettronico o l’UEE aggiunti o sostituiti sono considerati parte del veicolo ai fini della conformità della produzione.

    8.2.

    Se la/le parte/i aggiunta/e o sostituita/e non è/sono stata/e omologata/e ai sensi del presente regolamento e bisogna effettuare nuove prove, l’intero veicolo sarà dichiarato conforme se la/le parte/i nuova/e o modificata/e è/sono conforme/i ai rispettivi requisiti del paragrafo 6 o se un test comparativo dimostra che la nuova parte non influenza negativamente la conformità del tipo di veicolo.

    8.3.

    Se il fabbricante monta su un veicolo omologato apparecchi standard a uso privato o professionale, diversi da altri di comunicazione mobile conformi ad altri regolamenti, e la cui installazione, sostituzione o rimozione è avvenuta secondo le raccomandazioni del fabbricante sia del veicolo che degli apparecchi, l’omologazione del veicolo non è invalidata. Ciò non deve impedire al fabbricante del veicolo di montare apparecchi di comunicazione in base alle istruzioni fornite dal fabbricante del veicolo e/o dal fabbricante delle apparecchiature. Il costruttore del veicolo deve comprovare (se richiesto dal servizio tecnico) che l’efficienza del veicolo non è compromessa da tali trasmettitori. A tal fine egli può attestare che i livelli di potenza e l’installazione sono tali che i livelli di immunità previsti dal presente regolamento offrono protezione sufficiente se soggetti alla sola trasmissione, senza cioè effettuare simultaneamente le prove di cui al punto 6. Il presente regolamento non autorizza l’uso di trasmettitori sottoposti ad altri requisiti o condizioni operative.

    9.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

    Le modalità di controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell’appendice 2 dell’Accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e rispettare i seguenti requisiti:

    9.1.

    veicoli o componenti o UEE omologati ai sensi del presente regolamento devono essere fabbricati in conformità al tipo omologato e rispettare i requisiti di cui al paragrafo 6;

    9.2.

    la conformità della produzione del veicolo, della componente o dell’entità tecnica va verificata in base ai dati contenuti nella/e scheda/e di notifica dell’omologazione di cui all’allegato 3A e/o 3B del presente regolamento;

    9.3.

    se l’autorità competente non è soddisfatta della procedura di verifica del costruttore, si applica quanto stabilito dai paragrafi 8.3.1 e 8.3.2;

    9.3.1.

    quando si verifica la conformità di un veicolo, di una componente o di una UEE prelevata dalla serie, la produzione sarà ritenuta conforme ai requisiti del presente regolamento, riguardo ai disturbi elettromagnetici irradiati in banda larga e stretta, se i livelli misurati non superano di oltre 2 dB (25 %) i limiti di riferimento di cui ai paragrafi 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.3.2.1, 6.3.2.2, 7.2.2.1 e 7.2.2.2, a seconda di quello applicabile;

    9.3.2.

    quando si verifica la conformità di un veicolo, di una componente o di una UEE prelevata dalla serie, la produzione sarà ritenuta conforme ai requisiti del presente regolamento, sul piano dell’immunità all’irradiazione elettromagnetica, se la UEE del veicolo non dà segno di alcuna degradazione, nel comando diretto del veicolo, che il conducente o un altro utente della strada potrebbero riscontrare se il veicolo si trovasse nello stato di cui all’allegato 6, paragrafo 4 e soggetto a un’intensità di campo, espressa in V/m, che copra fino all’80 % dei limiti di riferimento prescritti dal paragrafo 6.4.2.1 e 7.7.2.1;

    9.3.3.

    quando si verifica la conformità di una componente o di un’entità tecnica indipendente prelevata dalla serie, la produzione sarà ritenuta conforme ai requisiti del presente regolamento, sul piano dell’immunità ai disturbi e alle emissioni per conduzione, se la componente o l’entità tecnica non registrano diminuzioni delle prestazioni delle «funzioni legate all’immunità» fino ai livelli indicati al paragrafo 6.8.1 e non superano i livelli fissati al paragrafo 6.9.1.

    10.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

    10.1.

    L’omologazione rilasciata a un tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica ai sensi del presente regolamento può essere revocata se i requisiti di cui al paragrafo 6 non sono rispettati o se i veicoli in questione non superano le prove di cui al paragrafo 6.

    10.2.

    Se una parte contraente dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante la scheda di notifica conforme al modello di cui agli allegati 3A e 3B del presente regolamento.

    11.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

    Se il titolare di un’omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo o di UEE omologati ai sensi del presente regolamento, informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione che, a sua volta, informa le altre parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante la scheda di notifica conforme al modello di cui agli allegati 3A e 3B del presente regolamento.

    12.   MODIFICA O ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO O DI UNA UEE

    12.1.

    Ogni modifica del tipo di veicolo o di UEE va notificata all’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione del veicolo. Tale amministrazione potrà:

    12.1.1.

    ritenere improbabile che le modifiche apportate abbiano effetti negativi di rilievo e che il veicolo sia comunque ancora conforme ai requisiti; o

    12.1.2.

    chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico che ha effettuato le prove.

    12.2.

    La conferma o il rifiuto dell’omologazione, indicando le modifiche apportate, andrà notificata alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento seguendo la procedura di cui al paragrafo 4.

    12.3.

    L’autorità competente che estende l’omologazione attribuisce un numero di serie all’estensione e lo notifica alle altre parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui agli allegati 3A e 3B del presente regolamento.

    13.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    13.1.

    Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 03, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare il rilascio di un’omologazione ECE ai sensi del presente regolamento, quale modificato dalla serie di modifiche 03.

    13.2.

    Trascorsi 12 mesi dalla data ufficiale di entrata in vigore del presente regolamento, quale modificato dalla serie di modifiche 03, le parti contraenti che applicano il presente regolamento potranno omologare solo tipi di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente che soddisfino i requisiti del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 03.

    13.3.

    Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare di estendere l’omologazione a chi soddisfi le precedenti serie di modifiche del presente regolamento.

    13.4.

    A partire da 48 mesi dopo l’entrata in vigore della serie di modifiche 03 apportate al presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento potranno rifiutare la prima immatricolazione nazionale (prima immissione in servizio) a un veicolo, componente o entità tecnica indipendente che non sia conforme alla serie di modifiche 03 al presente regolamento.

    13.5.

    Trascorsi 36 dalla data ufficiale di entrata in vigore del presente regolamento, quale modificato dalla serie di modifiche 04, le parti contraenti che applicano il presente regolamento potranno omologare solo i tipi di veicolo che soddisfino i requisiti del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 04.

    13.6.

    Nel corso dei 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della serie di modifiche 04, nessuna parte contraente può negare l’omologazione nazionale o regionale a un veicolo omologato ai sensi delle serie precedenti di modifiche del presente regolamento.

    13.7.

    Trascorsi 60 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 04, le parti contraenti possono rifiutare la prima immatricolazione di un veicolo nuovo che non soddisfi i requisiti della serie di modifiche 04 apportate al presente regolamento.

    13.8.

    In deroga ai paragrafi 13.6 e 13.7, le omologazioni di veicoli, rilasciate ai sensi di serie di modifiche apportate in precedenza al presente regolamento e non toccate dalla serie di modifiche 04, restano valide e le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettarle.

    14.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

    Le parti dell’Accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano quest’ultime e ai quali vanno inviate le attestazioni di rilascio, estensione, rifiuto o revoca di omologazioni concesse da altri paesi.


    (1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 2, paragrafo 2.

    (2)  I numeri distintivi delle Parti contraenti dell’accordo del 1958 sono elencati nell’allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.


    Appendice 1

    Elenco delle norme menzionate nel presente regolamento

    1.

    CISPR 12 «Veicoli, imbarcazioni e mezzi mossi da motori a combustione interna — Caratteristiche della perturbazione radioelettrica — Limiti e metodi di misura», 5a edizione 2001 e Amd l: 2005.

    2.

    CISPR 16-1-4 «Specifiche dei metodi e degli apparecchi di misura delle perturbazioni radioelettriche e dell’immunità alle perturbazioni radioelettriche — Parte 1: Apparecchi di misura delle perturbazioni radioelettriche e dell’immunità alle perturbazioni radioelettriche», 3a edizione 2010.

    3.

    CISPR 25 «Caratteristiche delle perturbazioni radioelettriche per la protezione dei ricevitori usati a bordo dei veicoli — Limiti e metodi di misura», 2a edizione 2002 e rettifica: 2004.

    4.

    ISO 7637-1 «Veicoli stradali — Perturbazioni elettriche per conduzione e per accoppiamento — Parte 1: Definizioni e considerazioni generali», 2a edizione 2002.

    5.

    ISO 7637-2 «Veicoli stradali — Perturbazioni elettriche per conduzione e per accoppiamento — Parte 2: Conduzione elettrica transitoria in linee di alimentazione solo su veicoli a voltaggio nominale di 12V o 24V», 2a edizione 2004.

    6.

    ISO-EN 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura», 2a edizione 2005 e rettifica: 2006.

    7.

    ISO 11451 «Veicoli stradali — Metodi di prova di un veicolo sottoposto a perturbazioni elettriche per irradiazione di energia elettromagnetica a banda stretta»:

     

    Parte 1: Considerazioni generali e definizioni (ISO 11451-1: 3a edizione 2005 e Amd l: 2008);

     

    Parte 2: Fonti di irradiazione esterne al veicolo (ISO 11451-2: 3a edizione 2005);

     

    Parte 4: Bulk current injection (BCI) (ISO 11451-4: 1a edizione 1995).

    8.

    ISO 11452 «Veicoli stradali — Metodi di prova di componenti sottoposte a perturbazioni elettriche per irradiazione di energia elettromagnetica a banda stretta»:

     

    Parte 1: Considerazioni generali e definizioni (ISO 11452-1: 3a edizione 2005 e Amd 1: 2008);

     

    Parte 2: Camera anecoica (ISO 11452-2, 2a edizione 2004);

     

    Parte 3: Cella a modo elettromagnetico trasverso (TEM) (ISO 11452-3: 3a edizione 2001);

     

    Parte 4: Bulk current injection (BCI) (ISO 11452-4, 3a edizione 2005 e rettifica 1: 2009);

     

    Parte 5: Stripline (ISO 11452-5, 2a edizione 2002).

    9.

    Regolamenti per le radiocomunicazioni UTI, edizione 2008.

    10.

    CEI 61000-3-2 «Compatibilità elettromagnetica (CEM) — Parte 3-2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase)», edizione 3.2 — 2005 + A1: 2008 + A2: 2009.

    11.

    CEI 61000-3-3 «Compatibilità elettromagnetica (CEM) — Parte 3-3 — Limiti — Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale ≤ 16 A e non soggette ad allacciamento su condizione», edizione 2.0 — 2008.

    12.

    CEI 61000-3-11 «Compatibilità elettromagnetica (CEM) — Parte 3-11 — Limiti — Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale ≤ 75 A e non soggette ad allacciamento su condizione», edizione 1.0 — 2000.

    13.

    CEI 61000-3-12 «Compatibilità elettromagnetica (CEM) — Parte 3-12: Limiti per le correnti armoniche prodotte da apparecchiature collegate alla rete pubblica a bassa tensione aventi correnti di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase)», edizione 1.0 — 2004.

    14.

    CEI 61000-4-4 «Compatibilità elettromagnetica (CEM) — Parte 4-4 — Tecniche di prova e di misura — Prova di immunità a transitori/raffiche di impulsi elettrici veloci», edizione 2.0 — 2004.

    15.

    CEI 61000-4-5 «Compatibilità elettromagnetica (CEM) — Parte 4-5 — Tecniche di prova e di misura — Prova di immunità ad impulso», edizione 2.0 — 2005.

    16.

    CEI 61000-6-2 «Compatibilità elettromagnetica (CEM) — Parte 6-2 — Norme generiche — Immunità per gli ambienti industriali», edizione 2.0 — 2005.

    17.

    CEI 61000-6-3 «Compatibilità elettromagnetica (CEM) — Parte 6-3 — Norme generiche — Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell’industria leggera», edizione 2.0 — 2006.

    18.

    CISPR 16–2–1 «Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell’immunità - Parte 2-1: Metodi di misura del radiodisturbo e dell’immunità — Misura dei radiodisturbi condotti», edizione 2.0 — 2008.

    19.

    CISPR 22 «Apparecchiatura della tecnologia dell’informazione — Caratteristiche dei radiodisturbi — Limiti e metodi di misura», edizione 6.0 — 2008.

    20.

    CISPR 16-1-2 «Specifiche dei metodi e degli apparecchi di misura delle perturbazioni radioelettriche e dell’immunità — Parte 1-2: Apparecchi di misura delle perturbazioni radioelettriche — Apparecchi ausiliari — Perturbazioni condotte», edizione 1.2: 2006.


    Appendice 2

    Limiti di riferimento delle emissioni a banda larga del veicolo

    Distanza antenna-veicolo: 10 m

    Limite E (dB μV/m) alla frequenza F (MHz)

    30-75 MHz

    75-400 MHz

    400-1 000 MHz

    E = 32

    E = 32 + 15,13 log (F/75)

    E = 43

    Image


    Appendice 3

    Limiti di riferimento delle emissioni a banda larga del veicolo

    Distanza antenna-veicolo: 3 m

    Limite E (dB μV/m) alla frequenza F (MHz)

    30-75 MHz

    75-400 MHz

    400-1 000 MHz

    E = 42

    E = 42 + 15,13 log (F/75)

    E = 53

    Image


    Appendice 4

    Limiti di riferimento delle emissioni a banda stretta del veicolo

    Distanza antenna-veicolo: 10 m

    Limite E (dB μV/m) alla frequenza F (MHz)

    30-75 MHz

    75-400 MHz

    400-1 000 MHz

    E = 22

    E = 22 + 15,13 log (F/75)

    E = 33

    Image


    Appendice 5

    Limiti di riferimento delle emissioni a banda stretta del veicolo

    Distanza antenna-veicolo: 3 m

    Limite E (dB μV/m) alla frequenza F (MHz)

    30-75 MHz

    75-400 MHz

    400-1 000 MHz

    E = 32

    E = 32 + 15,13 log (F/75)

    E = 43

    Image


    Appendice 6

    Unità elettrica/elettronica (UEE)

    Limiti di riferimento per la banda larga

    Limite E (dB μV/m) alla frequenza F (MHz)

    30-75 MHz

    75-400 MHz

    400-1 000 MHz

    E = 62 – 25,13 log (F/30)

    E = 52 + 15,13 log (F/75)

    E = 63

    Image


    Appendice 7

    Unità elettrica/elettronica (UEE)

    Limiti di riferimento per la banda stretta

    Limite E (dB μV/m) alla frequenza F (MHz)

    30-75 MHz

    75-400 MHz

    400-1 000 MHz

    E = 52 – 25,13 log (F/30)

    E = 42 + 15,13 log (F/75)

    E = 53

    Image


    ALLEGATO 1

    ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

    Modello A

    (cfr. paragrafo 5.2 del presente regolamento)

    Image

    Questo marchio di omologazione, apposto su un veicolo o una UEE, indica che il tipo di veicolo interessato è stato omologato, riguardo alla compatibilità elettromagnetica, nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 10 e che gli è stato attribuito il numero di omologazione 042439. Il numero di omologazione indica che l’omologazione è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento n. 10 quale modificato dalla serie di modifiche 04.

    Modello B

    (cfr. paragrafo 5.2 del presente regolamento)

    Image

    Questo marchio di omologazione, apposto su un veicolo o una UEE, indica che il tipo di veicolo interessato è stato omologato, riguardo alla compatibilità elettromagnetica, nei Paesi Bassi (E4) ai sensi dei regolamenti n. 10 e 33 (1).

    I numeri di omologazione indicano che, alle date del rilascio delle rispettive omologazioni, il regolamento n. 10 comprendeva la serie di modifiche 04 e che il regolamento n. 33 era ancora in forma originale.


    (1)  Il secondo numero è dato a mero titolo di esempio.


    ALLEGATO 2A

    Scheda informativa relativa all’omologazione di un tipo di veicolo riguardo alla compatibilità elettromagnetica

    Le seguenti informazioni devono essere fornite in triplice copia e corredate di un indice.

    Eventuali disegni; in scala e grado di dettaglio adeguati, saranno forniti in formato A4 o in fogli piegati in tale formato.

    Eventuali fotografie dovranno avere un grado di dettaglio sufficiente.

    Se i sistemi, le componenti o le entità tecniche indipendenti sono guidate elettronicamente, vanno fornite informazioni relative alle loro prestazioni.

    INFORMAZIONI GENERALI

    1.

    Marca (denominazione commerciale del fabbricante): …

    2.

    Tipo: …

    3.

    Categoria del veicolo: …

    4.

    Nome e indirizzo del fabbricante: …

    Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario: …

    5.

    Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio: …

    CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

    6.

    Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

    7.

    Posizione e accessori del motore: …

    APPARATO MOTORE

    8.

    Fabbricante: …

    9.

    Codice del motore del costruttore, apposto sul motore: …

    10.

    Motore a combustione interna: …

    11.

    Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, 4 tempi/2 tempi (1)

    12.

    Numero e disposizione dei cilindri: …

    13.

    Alimentazione: …

    14.

    A iniezione (solo per i motori ad accensione spontanea ): sì/no (1)

    15.

    Unità di comando elettronico: …

    16.

    Marca/marche: …

    17.

    Descrizione del sistema: …

    18.

    A iniezione (solo per i motori ad accensione comandata): sì/no (1)

    19.

    Impianto elettrico: …

    20.

    Tensione nominale: … V, terminale a massa positivo/negativo (1)

    21.

    Generatore: …

    22.

    Tipo: …

    23.

    Accensione: …

    24.

    Marca/marche: …

    25.

    Tipo/i: …

    26.

    Principio di funzionamento: …

    27.

    Sistema di alimentazione a GPL: sì/no (1)

    28.

    Centralina di gestione elettronica del motore per l’alimentazione a GPL: …

    29.

    Marca/marche: …

    30.

    Tipo/i: …

    31.

    Sistema di alimentazione a GPL: sì/no (1)

    32.

    Centralina di gestione elettronica del motore per l’alimentazione a GN: …

    33.

    Marca/marche: …

    34.

    Tipo/i: …

    35.

    Motore elettrico: …

    36.

    Tipo (avvolgimento, eccitazione): …

    37.

    Tensione di esercizio: …

    MOTORI A GAS (PER SISTEMI CONFIGURATI DIVERSAMENTE, FORNIRE INFORMAZIONI EQUIVALENTI)

    38.

    Unità di comando elettronico (UCE — centralina):

    39.

    Marca/marche: …

    40.

    Tipo/i: …

    TRASMISSIONE

    41.

    Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica ecc.): …

    42.

    Breve descrizione di eventuali componenti elettriche/elettroniche: …

    SOSPENSIONE

    43.

    Breve descrizione di eventuali componenti elettriche/elettroniche: …

    STERZO

    44.

    Breve descrizione di eventuali componenti elettriche/elettroniche: …

    FRENI

    45.

    Sistema antibloccaggio: sì/no/facoltativo (1)

    46.

    Per i veicoli muniti di sistema antibloccaggio, descriverne il funzionamento (parti elettroniche comprese), lo schema elettrico a blocchi e lo schema del circuito idraulico o pneumatico: …

    CARROZZERIA

    47.

    Tipo di carrozzeria: …

    48.

    Materiali e modalità di costruzione: …

    49.

    Parabrezza e finestrini:

    50.

    Breve descrizione di eventuali componenti elettriche/elettroniche del meccanismo di apertura dei finestrini: …

    51.

    Specchi retrovisori (una dichiarazione per ogni singolo specchio): …

    52.

    Breve descrizione di eventuali componenti elettriche/elettroniche del sistema di regolazione: …

    53.

    Cinture di sicurezza e/o altri sistemi di ritenuta …

    54.

    Breve descrizione di eventuali componenti elettriche/elettroniche: …

    55.

    Soppressione delle perturbazioni radioelettriche:

    56.

    Descrizione e disegni/fotografie della sagoma e dei materiali della parte di carrozzeria che forma il vano motore e della parte dell’abitacolo a esso più vicina: …

    57.

    Disegni/fotografie che documentino la posizione delle componenti metalliche alloggiate nel vano motore (dispositivi di riscaldamento, ruota di scorta, filtro aria, tiranteria dello sterzo ecc.): …

    58.

    Tabella e disegno dell’apparecchiatura di controllo delle perturbazioni radioelettriche: …

    59.

    Dettagli del valore nominale delle resistenze in corrente continua e, nel caso di cavi resistivi di accensione, della resistenza nominale per metro lineare: …

    DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

    60.

    Breve descrizione di eventuali componenti elettriche/elettroniche diverse dalle lampade: …

    VARIE

    61.

    Dispositivi di protezione contro l’uso non autorizzato del veicolo: …

    62.

    Breve descrizione di eventuali componenti elettriche/elettroniche: …

    63.

    Tabella indicante installazione e l’eventuale impiego di trasmettitori di RF sul veicolo (cfr. paragrafo 3.1.8 del presente regolamento): …

    Bande di frequenza (Hz)

    Potenza max. di uscita (W)

    Posizione dell’antenna sul veicolo, condizioni specifiche per l’installazione e/o l’impiego

    64.

    Veicolo equipaggiato con apparecchio radar a corto raggio da 24 GHz: sì/no/facoltativo (1).

    Il richiedente dell’omologazione fornirà, eventualmente, i seguenti documenti:

     

    Appendice 1: un elenco, indicante la marca e il tipo, di tutte le componenti elettriche/elettroniche interessate dal presente regolamento (cfr. paragrafi 2.9 e 2.10), in precedenza non elencate.

     

    Appendice 2: schemi o disegni della disposizione generale delle componenti elettriche/elettroniche (interessate dal presente regolamento) e del loro cablaggio.

     

    Appendice 3: descrizione del veicolo scelto per rappresentare il tipo:

     

    Tipo di carrozzeria: …

     

    Guida a destra o a sinistra: …

     

    Interasse: …

     

    Appendice 4: verbale/i di prova presentato/i dal fabbricante o da un laboratorio di prove accreditato ai sensi della norma ISO 17025 e riconosciuto dall’autorità competente ai fini della compilazione del certificato di omologazione.

    65.

    Caricatore: di bordo/esterno/mancante (1): …

    66.

    Corrente di carica: continua/alternata (numero di fasi/frequenza) (1): …

    67.

    Corrente nominale massima (in ciascuna modalità, se necessario):

    68.

    Tensione nominale di carica: …

    69.

    Funzioni di base dell’interfaccia del veicolo: p. es.: L1/L2/L3/N/E/pilota di controllo: …


    (1)  Cancellare le diciture inutili


    ALLEGATO 2B

    Scheda informativa relativa all’omologazione di una UEE riguardo alla compatibilità elettromagnetica

    Le seguenti informazioni devono essere eventualmente fornite in triplice copia e corredate di un indice. Eventuali disegni; in scala e grado di dettaglio adeguati, saranno forniti in formato A4 o in fogli piegati in tale formato. Eventuali fotografie dovranno avere un grado di dettaglio sufficiente.

    Se i sistemi, le componenti o le entità tecniche indipendenti sono guidate elettronicamente, vanno fornite informazioni relative alle loro prestazioni.

    1.

    Marca (denominazione commerciale del fabbricante): …

    2.

    Tipo: …

    3.

    Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sulla componente/entità tecnica (1):

    3.1.

    Posizione di tale marcatura: …

    4.

    Nome e indirizzo del fabbricante: …

    Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario: …

    5.

    Per componenti o entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione:

    6.

    Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio: …

    7.

    Questa UEE deve essere omologata in quanto componente/entità tecnica (1)

    8.

    Eventuali limitazioni all’uso e condizioni di montaggio: …

    9.

    Tensione nominale del sistema elettrico: … V, terminale a massa positivo/negativo (2). …

    Appendice 1: descrizione della UEE scelta per rappresentare il tipo (schema elettronico a blocchi, elenco delle principali componenti come marca e tipo di microprocessore, cristallo ecc.).

    Appendice 2: relativo/i verbale/i di prova presentato/i dal fabbricante o da un laboratorio di prove accreditato ai sensi della norma ISO 17025 e riconosciuto dall’autorità competente ai fini della compilazione del certificato di omologazione.


    (1)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non riguardano la descrizione del tipo di componente o di entità tecnica, trattati dalla presente scheda informativa, tali caratteri devono essere rappresentati dal simbolo «?» (p. es.: ABC??123??).

    (2)  Cancellare la dicitura inutile.


    ALLEGATO 3A

    NOTIFICA

    [Dimensioni massime del formato: A4 (210 × 297 mm)]

    Image

    Image


    ALLEGATO 3B

    NOTIFICA

    [Dimensioni massime del formato: A4 (210 × 297 mm)]

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    ALLEGATO 4

    Metodo di misurazione delle emissioni elettromagnetiche a banda larga irradiate dai veicoli

    1.   INFORMAZIONI GENERALI

    1.1.   Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica unicamente ai veicoli.

    Tale metodo si applica a entrambe le seguenti configurazioni del veicolo:

    a)

    configurazione diversa da «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica»:

    b)

    configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica».

    1.2.   Metodo di prova

    La prova misura le emissioni a banda larga generate dai sistemi elettrici o elettronici montati sul veicolo (p. es. sistema d’accensione o motori elettrici).

    Salvo indicazione contraria del presente allegato, la prova va effettuata ai sensi della norma CISPR 12 (5a edizione 2001 e Amd 1: 2005).

    2.   CONDIZIONI DEL VEICOLO DURANTE LE PROVE

    2.1.   Veicolo in configurazione diversa da «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica»

    2.1.1.   Motore

    Il motore deve essere in funzione in conformità alla norma CISPR 12 (5a edizione 2001 e Amd 1: 2005)

    2.1.2.   Altri sistemi del veicolo

    Tutti le apparecchiature in grado di generare emissioni a banda larga e attivabili in modo permanente dal conducente o dal passeggero devono funzionare al massimo (p. es. motore del tergicristallo o ventilatori). Avvisatore acustico, alzacristalli elettrici ecc. sono esclusi dalla prova perché non sono usati in modo prolungato.

    2.2.   Veicolo in configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica».

    Il veicolo si trova nella modalità di ricarica della batteria a corrente nominale finché la CC o CA raggiunge almeno l’80 % del valore iniziale. L’impostazione di prova per l’allacciamento del veicolo nella configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» è indicata nell’appendice al presente allegato, figura 3.

    3.   LUOGO IN CUI AVVIENE LA MISURAZIONE

    3.1.   In alternativa a quanto disposto dalla norma CISPR 12 (5a edizione 2001, Amd 1: 2005), i veicoli appartenenti alla categoria L possono essere provati in qualsiasi luogo che soddisfi le condizioni indicate nell’appendice del presente allegato, figura 1. In tal caso l’apparecchio di misura va collocato al di fuori della parte indicata nell’appendice al presente allegato, figura 1.

    3.2.   Per le prove si possono usare impianti chiusi se si può dimostrare una correlazione tra i risultati ottenuti in essi e quelli ottenuti in siti all’aperto. Gli impianti chiusi non sono soggetti ai requisiti dimensionali dei siti all’aperto, eccetto la distanza tra veicolo e antenna e l’altezza di quest’ultima.

    4.   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

    4.1.   I limiti valgono per l’intera gamma delle frequenze da 30 a 1 000 MHz (misurazioni effettuate in camera semianecoica o all’aria aperta).

    4.2.   Le misurazioni possono essere effettuate con rivelatori di picco o di quasi picco. I limiti indicati ai paragrafi 6.2 e 6.5 del presente regolamento si applicano ai rivelatori di quasi picco. Se si usano rivelatori di picco, occorre applicare un fattore di correzione di 20 dB quale definito dalla norma CISPR 12 (5a edizione 2001 e Amd 1: 2005).

    4.3.   Misurazioni

    Il servizio tecnico deve effettuare le prove agli intervalli specificati nella norma CISPR 12 (5a edizione 2001 e Amd 1: 2005) nell’ambito dell’intera gamma delle frequenze da 30 a 1 000 MHz.

    Altrimenti, se, per l’intera banda di frequenza, il fabbricante fornisce misurazioni effettuate da un laboratorio accreditato ai sensi delle parti applicabili della norma ISO 17025 (2a edizione 2005 e rettifica: 2006) e riconosciuto dall’autorità di omologazione, il servizio tecnico può dividere la gamma delle frequenze in 14 bande di frequenza: 30-34, 34-45, 45-60, 60-80, 80-100, 100-130, 130-170, 170-225, 225-300, 300-400, 400-525, 525-700, 700-850, 850-1 000 MHz e, per confermare che il veicolo soddisfa i requisiti del presente allegato, effettuare prove sulle 14 frequenze che diano i livelli di emissione più elevati in ciascuna banda.

    Se durante la prova il limite viene superato, occorre accertarsi che ciò sia dovuto al veicolo e non alla radiazione di fondo.

    4.4.   Rilevazione dei valori

    In ciascuna delle 14 bande di frequenza si prende, come valore caratteristico alla frequenza alla quale è stato effettuato il rilevamento, il valore massimo registrato relativo al limite (polarizzazione orizzontale e verticale, antenna posta sul lato sinistro e sul lato destro del veicolo).

    Appendice

    Figura 1

    Superficie orizzontale libera e priva di riflessione elettromagnetica; l’ellisse definisce i limiti della superficie

    Image

    Figura 2

    Posizione dell’antenna rispetto al veicolo

    Antenna dipolo in posizione per la misurazione delle componenti verticali della radiazione

    Image

    Antenna dipolo in posizione per la misurazione delle componenti orizzontali della radiazione

    Image

    Figura 3

    Veicolo in configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica»

    Vista frontale

    Image

    Image


    ALLEGATO 5

    Metodo di misurazione delle emissioni elettromagnetiche a banda stretta irradiate dai veicoli

    1.   INFORMAZIONI GENERALI

    1.1.   Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica unicamente ai veicoli.

    Questo metodo riguarda solo la configurazione del veicolo diversa da «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica».

    1.2.   Metodo di prova

    La prova ha lo scopo di misurare le emissioni elettromagnetiche a banda stretta generate da sistemi basati su microprocessori o da altre sorgenti a banda stretta.

    Salvo indicazione contraria del presente allegato, la prova va effettuata ai sensi della norma CISPR 12 (5a edizione 2001 e Amd 1: 2005) o CISPR 25 (e rettifica: 2004).

    1.3.   Si misura innanzitutto, con un rivelatore di valore medio, il livello delle emissioni elettromagnetiche irradiate nella banda di frequenza FM (76-108 MHz) sull’antenna radio del veicolo. Se non viene superato il livello specificato al paragrafo 6.3.2.4 del presente regolamento, il veicolo è considerato conforme ai requisiti del presente allegato riguardo alla banda di frequenze e non si deve effettuare la prova completa.

    1.4.   Altrimenti, per i veicoli appartenenti alla categoria L il luogo di misurazione può essere scelto in conformità all’allegato 4, paragrafi 3.1 e 3.2.

    2.   CONDIZIONI DEL VEICOLO DURANTE LE PROVE

    2.1.   L’accensione deve essere inserita; il motore deve essere spento.

    2.2.   I sistemi elettronici del veicolo devono essere in condizioni di normale funzionamento con veicolo fermo.

    2.3.   Tutti gli impianti, attivabili in modo permanente dal conducente o dal passeggero, contenenti oscillatori interni > 9 kHz o segnali ripetitivi, devono funzionare normalmente.

    3.   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

    3.1.   I limiti valgono per l’intera gamma delle frequenze da 30 a 1 000 MHz (misurazioni effettuate in camera semianecoica o all’aria aperta).

    3.2.   Le misurazioni devono essere effettuate con un rivelatore di valore medio.

    3.3.   Misurazioni

    Il servizio tecnico deve effettuare le prove agli intervalli specificati nella norma CISPR 12 (5a edizione 2001 e Amd 1: 2005) nell’ambito dell’intera gamma delle frequenze da 30 a 1 000 MHz.

    Altrimenti, se, per l’intera banda di frequenza, il fabbricante fornisce misurazioni effettuate da un laboratorio accreditato ai sensi delle parti applicabili della norma ISO 17025 (2a edizione 2005 e rettifica: 2006) e riconosciuto dall’autorità di omologazione, il servizio tecnico può dividere la gamma delle frequenze in 14 bande di frequenza: 30-34, 34-45, 45-60, 60-80, 80-100, 100-130, 130-170, 170-225, 225-300, 300-400, 400-525, 525-700, 700-850, 850-1 000 MHz e, per confermare che il veicolo soddisfa i requisiti del presente allegato, effettuare prove sulle 14 frequenze che diano i livelli di emissione più elevati in ciascuna banda.

    Se durante la prova il limite viene superato, occorre accertarsi che ciò sia dovuto al veicolo e non alla radiazione di fondo o a quella a banda larga di una UEE.

    3.4.   Rilevazione dei valori

    In ciascuna delle 14 bande di frequenza si prende, come valore caratteristico alla frequenza alla quale è stato effettuato il rilevamento, il valore massimo registrato relativo al limite (polarizzazione orizzontale e verticale, antenna posta sul lato sinistro e sul lato destro del veicolo).


    ALLEGATO 6

    Metodo di prova dell’immunità dei veicoli ai campi elettromagnetici

    1.   INFORMAZIONI GENERALI

    1.1.   Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica unicamente ai veicoli. Tale metodo si applica a entrambe le seguenti configurazioni del veicolo:

    a)

    configurazione diversa da «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica»;

    b)

    configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica».

    1.2.   Metodo di prova

    La prova mira a dimostrare l’immunità dei sistemi elettronici del veicolo. Il veicolo va sottoposto a campi elettromagnetici ai sensi del presente allegato. Il veicolo deve essere sorvegliato durante le prove.

    Salvo indicazione contraria del presente allegato, la prova va eseguita ai sensi della norma ISO 11451-2, 3a edizione 2005.

    1.3.   Metodi di prova alternativi

    In alternativa, per tutti i veicoli la prova può essere effettuata all’aria aperta. L’apparecchiatura di prova deve soddisfare le norme (nazionali) in vigore sull’emissione di campi elettromagnetici.

    Se il veicolo è più lungo di 12 m e/o più largo di 2,60 m e/o più alto di 4,00 m, si può applicare il metodo BCI (bulk current injection) ai sensi della norma ISO 11451-4 (1a edizione 1995) nella gamma delle frequenze da 20 a 2 000 MHz per i livelli di cui al paragrafo 6.7.2.1 del presente regolamento.

    2.   CONDIZIONI DEL VEICOLO DURANTE LE PROVE

    2.1.   Veicolo in configurazione diversa da «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica».

    2.1.1.   A bordo del veicolo devono trovarsi solo le apparecchiature necessarie alla prova.

    2.1.1.1.   Il motore muoverà le ruote motrici alla velocità costante di 50 km/h se non esistono motivi tecnici del veicolo per stabilire una condizione diversa. Normalmente, per i veicoli appartenenti alle categorie L1 ed L2, la velocità costante sarà di 25 km/h. Il veicolo sarà posto su un banco dinamometrico opportunamente caricato o, in sua mancanza, va sollevato su cavalletti isolati a un’altezza minima dal suolo. Eventualmente, si possono disinnestare alberi di trasmissione, cinture o catene (p. es. autocarri, veicoli a 2 e 3 ruote).

    2.1.1.2.   Condizioni di base del veicolo

    Questo paragrafo definisce le condizioni minime di prova (se applicabili) e i criteri di fallimento delle prove di immunità dei veicoli. Altri sistemi montati su veicoli che possano alterare le funzioni legate all’immunità, devono essere provati secondo modalità stabilite di comune accordo tra il fabbricante e il servizio tecnico.

    Condizioni di prova del veicolo nel «ciclo 50 km/h»

    Criteri di fallimento

    Velocità del veicolo 50 km/h (25 km/h per i veicoli di cat. L1, L2) ± 20 % (rulli mossi dal veicolo). Il regolatore di velocità eventualmente montato sul veicolo dev’essere in funzione.

    Variazioni di velocità superiori a ± 10 % della velocità nominale. Cambi automatici: se il cambio del rapporto di trasmissione induce variazioni di velocità superiori al 10 % della velocità nominale.

    Luci anabbaglianti accese (modo manuale)

    Illuminazione spenta

    Tergicristalli accesi (modo manuale) alla velocità massima

    Arresto completo dei tergicristalli

    Indicatore di direzione lato conducente acceso

    Cambiamento di frequenza (< 0,75 Hz o > 2,25 Hz). Variazione ciclo di funzionamento (< 25 %, > 75 %).

    Sospensione regolabile in posizione normale

    Variazione significativa inattesa

    Sedile del conducente e sterzo in posizione intermedia

    Variazione inattesa superiore al 10 % dell’ampiezza totale

    Allarme disattivato

    Attivazione inattesa dell’allarme

    Avvisatore acustico spento

    Attivazione inattesa dell’avvisatore acustico

    Airbag e sistemi di ritenuta di sicurezza in funzione; airbag del passeggero disattivato, se tale possibilità esiste

    Attivazione inattesa

    Chiusura automatica delle porte

    Apertura inattesa

    Leva regolabile del freno continuo in posizione normale

    Attivazione inattesa


    Condizioni di prova del veicolo nel «ciclo di frenatura»

    Criteri di fallimento

    Da definire nel piano di prova del ciclo di frenatura. Deve comprendere l’attivazione del pedale del freno (se non esistono ragioni tecniche per escluderla), ma non necessariamente del dispositivo antibloccaggio

    Luci di arresto spente durante il ciclo

    Spia del liquido dei freni accesa con perdita di funzione.

    Attivazione inattesa

    2.1.1.3.   Tutti i dispositivi, attivabili in modo permanente dal conducente o dal passeggero, devono funzionare normalmente.

    2.1.1.4.   Tutti gli altri sistemi che intervengono nel controllo del veicolo da parte del conducente devono essere (accesi) in condizioni di normale funzionamento.

    2.1.2.   Se il veicolo è dotato di sistemi elettrici/elettronici, parti integranti del suo controllo diretto ma che non funzionano alle condizioni di cui al paragrafo 2.1, il fabbricante può presentare al servizio tecnico un verbale o prove supplementari attestanti che il sistema elettrico/elettronico del veicolo è conforme ai requisiti del presente regolamento. Tali attestati vanno allegati ai documenti dell’omologazione.

    2.1.3.   Durante il controllo del veicolo devono essere usate solo apparecchiature che non generino interferenze. Si controlleranno la parte esterna del veicolo e l’abitacolo per accertare che i requisiti del presente allegato siano soddisfatti (p.es. mediante videocamere, microfoni ecc.).

    2.2.   Veicolo in configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica».

    2.2.1.   A bordo del veicolo devono trovarsi solo le apparecchiature necessarie alla prova.

    2.2.1.1.   Il veicolo deve essere immobilizzato, il motore disinnestato e in modo di ricarica.

    2.2.1.2.   Condizioni di base del veicolo

    Questo paragrafo definisce le condizioni minime di prova (se applicabili) e i criteri di fallimento delle prove di immunità dei veicoli. Altri sistemi montati su veicoli che possano alterare le funzioni legate all’immunità, devono essere provati secondo modalità stabilite di comune accordo tra il fabbricante e il servizio tecnico.

    Condizioni di prova del veicolo «in modo di ricarica del RESS»

    Criteri di fallimento

    Il RESS deve essere in modo di ricarica. Lo stato di ricarica del RESS deve essere concordato tra fabbricante e servizio tecnico.

    Il veicolo si mette in moto

    2.2.1.3.   Tutti gli altri impianti, attivabili in modo permanente dal conducente o dal passeggero devono essere spenti.

    2.2.2.   Durante il controllo del veicolo devono essere usate solo apparecchiature che non generino interferenze. Si controlleranno la parte esterna del veicolo e l’abitacolo per accertare che i requisiti del presente allegato siano soddisfatti (p. es. mediante videocamere, microfoni ecc.).

    3.   PUNTO DI RIFERIMENTO

    3.1.   Ai fini del presente allegato, il punto di riferimento è il punto rispetto al quale si stabilisce l’intensità del campo elettromagnetico e viene identificato nei seguenti modi:

    3.2.   per i veicoli appartenenti alle categorie M, N, O: in conformità alla norma ISO 11451-2, 3a edizione 2005;

    3.3.   per i veicoli appartenenti alla categoria L:

    3.3.1.

    ad almeno 2 m in senso orizzontale dal centro di fase dell’antenna o ad almeno 1 m in senso verticale dagli elementi irradianti di un sistema di linee di trasmissione (Transmission Line System — TLS);

    3.3.2.

    sull’asse del veicolo (piano di simmetria longitudinale);

    3.3.3.

    all’altezza di 1,0 ± 0,05 m al di sopra del piano sul quale si trova il veicolo; oppure, se l’altezza minima del tetto di uno qualsiasi dei veicoli nella gamma supera 3,0 m, all’altezza di 2,0 ± 0,05 m;

    3.3.4.

    nei veicoli a 3 ruote: a 1,0 ± 0,2 m dietro l’asse verticale della ruota anteriore (cfr. presente allegato, appendice 1, figura 1, punto C);

    oppure, nei veicoli a 2 ruote: a 0,2 ± 0,2 m dietro l’asse verticale della ruota anteriore (cfr. presente allegato, appendice 1, figura 2, punto D).

    3.3.5.

    Se si decide di esporre al campo elettromagnetico la parte posteriore del veicolo, il punto di riferimento va identificato nei modi indicati ai paragrafi 3.3.1 e 3.3.4. Successivamente, orientare il veicolo con la parte anteriore in direzione opposta all’antenna, facendolo ruotare orizzontalmente di 180o intorno al punto centrale, e in modo che la distanza dall’antenna alla parte più vicina della superficie esterna del veicolo resti invariata (cfr. presente allegato, appendice 1, figura 3).

    4.   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

    4.1.   Banda di frequenza, tempo di esposizione, polarizzazione

    Il veicolo va esposto alla radiazione elettromagnetica nella banda di frequenza da 20 a 2 000 MHz con polarizzazione verticale.

    Modulazione del segnale di prova:

    a)

    MA (modulazione d’ampiezza), con una modulazione di 1 kHz e un tasso di modulazione dell’80 % nella gamma delle frequenze 20-800 MHz;

    b)

    modulazione d’impulsi (pulse modulation — PM), con t = 577 μs, periodo = 4 600 μs, e gamma delle frequenze 800-2 000 MHz;

    se non altrimenti concordato tra servizio tecnico e fabbricante del veicolo.

    L’ampiezza degli intervalli e i tempi di esposizione vanno scelti in base alla norma ISO 11451-1, 3a edizione 2005 e Amd 1: 2008.

    4.1.1.   Il servizio tecnico effettua le prove agli intervalli specificati nella norma ISO 11451-1, 3a edizione 2005 e Amd 1: 2008 per l’intera gamma delle frequenze da 20 a 2 000 MHz.

    Altrimenti, se, per l’intera banda di frequenza, il fabbricante fornisce misurazioni effettuate da un laboratorio accreditato ai sensi delle parti applicabili della norma ISO 17025 (2a edizione 2005 e rettifica: 2006) e riconosciuto dall’autorità di omologazione, il servizio tecnico può scegliere un numero ridotto di frequenze caratteristiche nella banda (p. es, 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1 300 e 1 800 MHz) per confermare che il veicolo soddisfa i requisiti del presente allegato.

    Se un veicolo non supera le prove di cui al presente allegato, va verificato che ciò sia avvenuto in condizioni di prova corrette e non in seguito alla generazione di campi elettromagnetici incontrollati.

    5.   GENERAZIONE DI UN CAMPO ELETTROMAGNETICO A INTENSITÀ DETERMINATA

    5.1.   Metodo di prova

    5.1.1.   Per stabilire le condizioni del campo elettromagnetico di prova si usa il cosiddetto «metodo di sostituzione» ai sensi della norma ISO 11451-1, 3a edizione 2005 e Amd 1: 2008.

    5.1.2.   Taratura

    Per i sistemi a linea di trasmissione (TLS) si usa una sonda di campo applicata al punto di riferimento dell’impianto di prova.

    Per le antenne, si usano 4 sonde di campo applicate alla linea di riferimento dell’impianto di prova.

    5.1.3.   Fase di prova

    Il veicolo va disposto in modo che il suo asse si sovrapponga al punto o alla linea di riferimento dell’impianto. Normalmente il veicolo deve trovarsi di fronte a un’antenna fissa. Tuttavia, se centraline elettroniche e relativo cablaggio si trovassero soprattutto nella parte posteriore del veicolo, la prova si effettua di solito orientando verso l’antenna la parte posteriore del veicolo. Per i veicoli lunghi (esclusi cioè i veicoli appartenenti alle categorie L, M1 e N1), le cui centraline elettroniche e relativo cablaggio sono di solito al centro del veicolo, si può fissare il punto di riferimento su una delle fiancate a destra o a sinistra del veicolo. Tale punto di riferimento deve trovarsi al centro dell’asse longitudinale del veicolo o a un punto della fiancata scelto dal fabbricante insieme all’autorità competente, tenendo conto della disposizione dei sistemi elettronici e relativi cablaggi..

    Prove siffatte possono essere effettuate solo se le dimensioni fisiche della camera lo consentono. L’ubicazione dell’antenna deve essere registrata nel verbale di prova.

    Appendice

    Figura 1

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    Figura 2

    Image

    Figura 3

    Image

    Figura 4

    Veicolo in configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica»

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    ALLEGATO 7

    Metodo di misurazione delle emissioni elettromagnetiche a banda larga irradiate da UEE

    1.   INFORMAZIONI GENERALI

    1.1.   Il metodo di prova descritto nel presente allegato può essere applicato alle UEE da installare in un secondo tempo su veicoli conformi all’allegato 4.

    1.2.   Metodo di prova

    La prova ha lo scopo di misurare le emissioni elettromagnetiche a banda larga irradiate da UEE (come sistemi di accensione, motori elettrici ecc.).

    Salvo indicazione contraria del presente allegato, la prova va effettuata ai sensi della norma CISPR 25 (2a edizione 2002 e rettifica: 2004).

    2.   CONDIZIONI DELL’UEE DURANTE LA PROVA

    2.1.   L’UEE deve essere in normali condizioni di funzionamento, possibilmente al carico massimo.

    3.   CONDIZIONI DI PROVA

    3.1.   La prova va effettuata secondo la norma CISPR 25 (2a edizione 2002 e rettifica: 2004), clausola 6.4 - metodo della cella blindata anecoica (Absorber lined shielded enclosure — ALSE).

    3.2.   Luogo di misura alternativo

    Invece che in una cella ALSE, si può effettuare la prova all’aperto, in un sito che soddisfi i requisiti della norma CISPR 16-1-4 (3a edizione 2010) (cfr. appendice del presente allegato).

    3.3.   Ambiente

    Prima della prova o dopo la sua conclusione, accertarsi che non esistano rumori o segnali esterni di intensità sufficiente da alterare materialmente la misura. I livelli dei rumori o dei segnali esterni devono essere inferiori di almeno 6 dB ai limiti di interferenza di cui al paragrafo 6.5.2.1 del presente regolamento, escluse le emissioni intenzionali a banda stretta nell’ambiente.

    4.   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

    4.1.   I limiti valgono per l’intera gamma delle frequenze da 30 a 1 000 MHz (misurazioni effettuate in camera semianecoica o all’aria aperta).

    4.2.   Le misurazioni possono essere effettuate con rivelatori di picco o di quasi picco. I limiti indicati ai paragrafi 6.2 e 6.5 del presente regolamento si applicano ai rivelatori di quasi picco. Se si usano rivelatori di picco, occorre applicare un fattore di correzione di 20 dB quale definito dalla norma CISPR 12 (5a edizione 2001 e Amd 1: 2005).

    4.3.   Misurazioni

    Il servizio tecnico deve effettuare le prove agli intervalli specificati nella norma CISPR 12 (5a edizione 2001 e Amd 1: 2005) nell’ambito dell’intera gamma delle frequenze da 30 a 1 000 MHz.

    Altrimenti, se, per l’intera banda di frequenza, il fabbricante fornisce misurazioni effettuate da un laboratorio accreditato ai sensi delle parti applicabili della norma ISO 17025 (2a edizione 2005 e rettifica: 2006) e riconosciuto dall’autorità di omologazione, il servizio tecnico può dividere la gamma delle frequenze in 14 bande di frequenza: 30-34, 34-45, 45-60, 60-80, 80-100, 100-130, 130-170, 170-225, 225-300, 300-400, 400-525, 525-700, 700-850, 850-1 000 MHz e, per confermare che l’UEE soddisfa i requisiti del presente allegato, effettuare prove sulle 14 frequenze che diano i livelli di emissione più elevati in ciascuna banda.

    Se durante la prova il limite viene superato, occorre accertarsi che ciò sia dovuto all’UEE e non alle emissioni elettromagnetiche dell’ambiente.

    4.4.   Rilevazione dei valori

    In ciascuna delle 14 bande di frequenza si prende, come caratteristico della frequenza alla quale è stato effettuato il rilevamento, il valore massimo registrato relativo al limite (polarizzazione orizzontale e verticale).

    Appendice

    Sito di prova all’aperto: struttura dell’area di prova di un’UEE

    Area libera e priva di superfici che riflettano onde elettromagnetiche

    Image


    ALLEGATO 8

    Metodo di misurazione delle emissioni elettromagnetiche a banda stretta irradiate da UEE

    1.   INFORMAZIONI GENERALI

    1.1.   Il metodo di prova descritto nel presente allegato può essere applicato alle UEE da installare in un secondo tempo su veicoli conformi all’allegato 4.

    1.2.   Metodo di prova

    La prova ha lo scopo di misurare le emissioni elettromagnetiche a banda stretta che possono essere irradiate da un sistema fondato su microprocessore.

    Salvo indicazione contraria del presente allegato, la prova va effettuata ai sensi della norma CISPR 25 (2a edizione 2002 e rettifica: 2004).

    2.   CONDIZIONI DELL’UEE DURANTE LE PROVE

    L’UEE sottoposta a prova deve essere in normali condizioni di funzionamento.

    3.   CONDIZIONI DI PROVA

    3.1.   La prova va effettuata secondo la norma CISPR 25 (2a edizione 2002 e rettifica: 2004), clausola 6.4 — metodo della cella blindata anecoica (Absorber lined shielded enclosure — ALSE).

    3.2.   Luogo di misura alternativo

    Invece che in una cella ALSE, si può effettuare la prova all’aperto, in un sito che soddisfi i requisiti della norma CISPR 16-1-4 (3a edizione 2010) (cfr. appendice del presente allegato).

    3.3.   Ambiente

    Prima della prova o dopo la sua conclusione, accertarsi che non esistano rumori o segnali esterni di intensità sufficiente da alterare materialmente la misura. Durante questa misurazione, i livelli dei rumori o dei segnali esterni devono essere inferiori di almeno 6 dB ai limiti di interferenza di cui al paragrafo 6.6.2.1 del presente regolamento, escluse le emissioni intenzionali a banda stretta nell’ambiente.

    4.   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

    4.1.   I limiti valgono per l’intera gamma delle frequenze da 30 a 1 000 MHz (misurazioni effettuate in camere semianecoiche o all’aperto).

    4.2.   Le misurazioni devono essere effettuate con un rivelatore di valore medio.

    4.3.   Misurazioni

    Il servizio tecnico deve effettuare le prove agli intervalli specificati nella norma CISPR 12 (5a edizione 2001 e Amd 1: 2005) nell’ambito dell’intera gamma delle frequenze da 30 a 1 000 MHz.

    Altrimenti, se, per l’intera banda di frequenza, il fabbricante fornisce misurazioni effettuate da un laboratorio accreditato ai sensi delle parti applicabili della norma ISO 17025 (2a edizione 2005 e rettifica: 2006) e riconosciuto dall’autorità di omologazione, il servizio tecnico può dividere la gamma delle frequenze in 14 bande di frequenza: 30-34, 34-45, 45-60, 60-80, 80-100, 100-130, 130-170, 170-225, 225-300, 300-400, 400-525, 525-700, 700-850, 850-1 000 MHz e, per confermare che il veicolo soddisfa i requisiti del presente allegato, effettuare prove sulle 14 frequenze che diano i livelli di emissione più elevati in ciascuna banda. Se nel corso della prova si dovesse superare il limite, occorre accertarsi che detto superamento sia dovuto all’UEE e non alla radiazione di fondo o a quella a banda larga dell’UEE.

    4.4.   Rilevazione dei valori

    In ciascuna delle 14 bande di frequenza si prende, come caratteristico della frequenza alla quale è stato effettuato il rilevamento, il valore massimo registrato relativo al limite (polarizzazione orizzontale e verticale).


    ALLEGATO 9

    Metodo/i di prova dell’immunità delle UEE ai campi elettromagnetici

    1.   INFORMAZIONI GENERALI

    1.1.   Il/I metodo/i di prova descritto/i nel presente allegato possono essere applicati alle UEE.

    1.2.   Metodi di prova

    1.2.1.   Le UEE devono soddisfare i requisiti di qualsiasi combinazione dei seguenti metodi di prova, a discrezione del fabbricante, purché sia coperta l’intera gamma delle frequenze indicata al paragrafo 3.1 del presente allegato:

    a)

    prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2, 2a edizione 2004;

    b)

    prova nella cella modo elettromagnetico trasverso (TEM): secondo la norma ISO 11452-3, 3a edizione 2001;

    c)

    Metodo di prova BCI (Bulk current injection) ai sensi della norma ISO 11452-4, 3a edizione 2005 e rettifica 1: 2009;

    d)

    prova in stripline secondo la norma ISO 11452-5, 2a edizione 2002;

    e)

    stripline da 800 mm, ai sensi del paragrafo 5 del presente allegato.

    (La gamma delle frequenze e le condizioni generali di prova devono essere conformi alla norma ISO 11452-1, 3a edizione 2005 e Amd 1: 2008).

    2.   CONDIZIONI DELLA UEE DURANTE LA PROVA

    2.1.   Le condizioni di prova devono essere conformi alla norma ISO 11452-1, 3a edizione 2005 e Amd 1: 2008.

    2.2.   L’UEE esaminata deve essere accesa e stimolata in modo da trovarsi in normali condizioni di esercizio. Essa va disposta come indicato nel presente allegato, tranne il caso in cui altri metodi di prova specifici indichino altrimenti.

    2.3.   Nella fase di taratura, vanno allontanati tutti i dispositivi estranei necessari al funzionamento dell’UEE sotto esame. Durante la taratura, i dispositivi estranei non devono trovarsi a meno di 1 m dal punto di riferimento.

    2.4.   Per garantire l’ottenimento di risultati riproducibili ripetendo prove e misurazioni, l’attrezzatura che genera il segnale di prova e la sua disposizione devono avere le stesse caratteristiche di quelle della fase di taratura vera e propria.

    2.5.   Se l’UEE è costituita da più componenti, sarà opportuno collegarle con il cablaggio che si userà sul veicolo. In sua mancanza, la distanza tra la centralina elettronica di controllo e la rete artificiale deve essere quella fissata nella norma. Tutti i cavi del fascio devono essere raccordati nel modo più realistico possibile ed essere muniti, possibilmente, di carichi ed attuatori reali.

    3.   REQUISITI GENERALI DELLA PROVA

    3.1.   Banda di frequenza, tempi di esposizione

    Le misurazioni devono avvenire nella banda di frequenza da 20 a 2 000 MHz e agli intervalli di cui alla norma ISO 11452-1, 3a edizione 2005 e Amd 1: 2008.

    Modulazione del segnale di prova:

    a)

    MA (modulazione d’ampiezza), con una modulazione di 1 kHz e un tasso di modulazione dell’80 % nella gamma delle frequenze da 20 a 800 MHz;

    b)

    modulazione d’impulsi (pulse modulation — PM), con t = 577 μs, periodo = 4 600 μs, e gamma delle frequenze 800-2 000 MHz;

    se non altrimenti concordato tra servizio tecnico e fabbricante del’UEE.

    L’ampiezza degli intervalli e i tempi di esposizione vanno scelti in base alla norma ISO 11452-1, 3a edizione 2005 e Amd 1: 2008.

    3.2.   Il servizio tecnico effettua le prove agli intervalli specificati nella norma ISO 11452-1, 3a edizione 2005 e Amd 1: 2008 per l’intera gamma delle frequenze da 20 a 2 000 MHz.

    Altrimenti, se, per l’intera banda di frequenza, il fabbricante fornisce misurazioni effettuate da un laboratorio accreditato ai sensi delle parti applicabili della norma ISO 17025 (2a edizione 2005 e rettifica: 2006) e riconosciuto dall’autorità di omologazione, il servizio tecnico, per confermare che il veicolo soddisfa i requisiti del presente allegato può scegliere un numero ridotto di frequenze caratteristiche nella banda (p. es, 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1 300 e 1 800 MHz).

    3.3.   Se una UEE non supera le prove di cui al presente allegato, si deve accertare che ciò sia avvenuto in condizioni di prova corrette e non in seguito alla generazione di campi elettromagnetici incontrollati.

    4.   REQUISITI SPECIFICI DELLA PROVA

    4.1.   Prova in camera anecoica

    4.1.1.   Metodo di prova

    Questo metodo consente di provare i sistemi elettrici/elettronici di un veicolo esponendo una UEE a campi elettromagnetici generati da un’antenna.

    4.1.2.   Metodologia di prova

    Per stabilire le condizioni del campo elettromagnetico si utilizza il cosiddetto «metodo di sostituzione» ai sensi della norma ISO 11452-2, 2a edizione 2004.

    La prova va effettuata con polarizzazione verticale.

    4.2.   Prova della cella TEM (cfr. appendice 2 al presente allegato)

    4.2.1.   Metodo di prova

    La cella TEM (Transverse electromagnetic mode) genera campi omogenei tra il conduttore interno (setto) e l’involucro (piano di massa).

    4.2.2.   Metodologia di prova

    La prova va effettuata ai sensi della norma ISO 11452-3, 3a edizione 2001.

    A seconda della UEE da provare, il servizio tecnico sceglie se accoppiare il campo massimo con l’UEE o con il cablaggio all’interno della cella TEM.

    4.3.   Prova BCI (Bulk current injection)

    4.3.1.   Metodo di prova

    È un metodo che permette di eseguire test d’immunità inducendo delle correnti direttamente nel cablaggio tramite una sonda di iniezione di corrente.

    4.3.2.   Metodologia di prova

    La prova deve essere effettuata ai sensi della norma ISO 11452-4, 3a edizione 2005 e rettifica 1: 2009 su un banco di prova. Altrimenti, si può provare l’UEE dopo averla montata sul veicolo ai sensi della norma ISO 11451-4 (1a edizione 1995), con le seguenti caratteristiche:

    a)

    la sonda d’iniezione va posta a 150 mm dall’UEE da provare;

    b)

    il metodo di riferimento va usato per calcolare le correnti iniettate dalla potenza diretta;

    c)

    la gamma delle frequenze usate con questo metodo, è limitata dalle caratteristiche della sonda d’iniezione.

    4.4.   Prova in stripline

    4.4.1.   Metodo di prova

    Questo metodo di prova consiste nel sottoporre i cablaggi che collegano le componenti di una UEE a campi elettromagnetici di intensità definita.

    4.4.2.   Metodologia di prova

    La prova va effettuata ai sensi della norma ISO 11452-5, 2a edizione 2002.

    4.5.   Prova con la stripline da 800 mm

    4.5.1.   Metodo di prova

    La stripline è costituita da 2 placche metalliche parallele distanti 800 mm. Si pone il dispositivo da provare al centro tra le 2 placche e lo si espone a un campo elettromagnetico (cfr. presente allegato, appendice 1).

    Con questo metodo si possono provare sistemi elettronici completi, compresi sensori e attuatori, nonché centraline elettroniche e cablaggio. La centralina elettronica in prova deve avere dimensioni massime che siano inferiori a un terzo della distanza tra le placche.

    4.5.2.   Metodologia di prova

    4.5.2.1.   Installazione della stripline

    La stripline va collocata in una camera schermata (per impedire emissioni esterne), a 2 m di distanza da pareti e strutture metalliche per impedire la riflessione di onde elettromagnetiche. Per attenuare la riflessione, si può usare materiale anecoico per RF. La stripline deve essere collocata su supporti dielettrici a un’altezza di almeno 0,4 m dal pavimento.

    4.5.2.2.   Taratura della stripline

    Prima di inserire il sistema da provare, collocare nel terzo centrale delle dimensioni longitudinale, verticale e trasversale dello spazio tra le placche parallele una sonda che misuri il campo elettromagnetico.

    Il relativo misuratore del campo elettromagnetico deve trovarsi all’esterno della camera schermata. Per ciascuna frequenza di prova desiderata, si deve fornire alla stripline un livello di potenza atto a produrre l’intensità di campo elettromagnetico desiderata. Questo livello di potenza incidente, o qualsiasi altro parametro direttamente connesso alla potenza necessaria a generare il campo elettromagnetico, va usato nelle prove di omologazione a meno che l’installazione o il sistema di generazione non abbiano subito modifiche tali da richiedere la ripetizione della taratura.

    4.5.2.3.   Installazione dell’UEE da provare

    La centralina elettronica principale va collocata nel terzo centrale delle dimensioni longitudinale, verticale e trasversale dello spazio tra le placche parallele, su un supporto costituito da materiale dielettrico

    4.5.2.4.   Cavi principali di alimentazione e di collegamento con sensori/attuatori

    I principali cavi di alimentazione e tutti i cavi di collegamento con sensori/attuatori devono salire verticalmente dalla centralina alla parete della placca di massa (il che aiuta a massimizzare l’accoppiamento con il campo elettromagnetico). Essi seguiranno poi il lato inferiore della placca fino a uno spigolo libero e, aggiratolo, proseguiranno sul lato superiore della placca di massa fino al connettore di alimentazione della stripline. I cavi vanno poi diretti verso i dispositivi di controllo, posti in un’area non influenzata dal campo elettromagnetico, come il suolo della camera schermata ad almeno 1 m dalla stripline.

    Appendice 1

    Figura 1

    Prova in stripline da 800 mm

    Image

    Figura 2

    Dimensioni della stripline da 800 mm

    Image

    Image

    Appendice 2

    Dimensioni tipo di una cella TEM

    La tabella che segue indica le dimensioni necessarie per costruire una cella con i limiti di frequenza superiore specificati:

    Frequenza superiore

    (MHz)

    Fattore di forma della cella

    W: b

    Fattore di forma della cella

    L/W

    Distanza della placca b

    (cm)

    Septum S

    (cm)

    200

    1,69

    0,66

    56

    70

    200

    1,00

    1

    60

    50


    ALLEGATO 10

    Metodi di prova dell’immunità ai transitori e dell’emissione di transitori da parte di UEE

    1.   Informazioni generali

    Questo metodo di prova mira a garantire l’immunità delle UEE ai transitori per conduzione nell’alimentazione del veicolo e a limitare i transitori per conduzione emessi da UEE nell’alimentazione del veicolo.

    2.   Immunità alle interferenze per conduzione lungo linee di alimentazione

    Applicare alle linee di alimentazione e alle altre connessioni delle UEE che possono essere funzionalmente a esse raccordate, gli impulsi di prova 1, 2a, 2b, 3a, 3b e 4, di cui alla norma ISO 7637-2 (2a edizione 2004 e Amd 1: 2008).

    3.   Emissione di transitori per conduzione generate da UEE su linee di alimentazione.

    Misurazione ai sensi della norma ISO 7637-2 (2a edizione 2004 e Amd 1: 2008) sulle linee di alimentazione e sulle altre connessioni delle UEE che possono essere funzionalmente a esse raccordate.


    ALLEGATO 11

    Metodo/i di prova dell’emissione di armoniche generate su linee elettriche a CA provenienti dal veicolo

    1.   INFORMAZIONI GENERALI

    1.1.   Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica ai veicoli nella configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica»

    1.2.   Metodo di prova

    La prova mira a misurare il livello di armoniche generate dal veicolo nella configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» attraverso la sua alimentazione a CA affinché sia compatibile con l’ambiente residenziale, commerciale e dell’industria leggera.

    Salvo indicazione contraria del presente allegato, la prova va eseguita in conformità:

    a)

    alla norma CEI 61000-3-2 (edizione 3.2 — 2005 + Amd 1: 2008 + Amd 2: 2009) per corrente d’ingresso in modalità di ricarica ≤ 16 A per fase in apparecchi della classe A;

    b)

    alla norma CEI 61000-3-12 (edizione 1.0 — 2004) per corrente d’ingresso in modalità di ricarica > 16 A e ≤ 75 A per fase.

    2.   CONDIZIONI DEL VEICOLO DURANTE LE PROVE

    2.1.   Il veicolo deve trovarsi nella configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» a corrente nominale finché la CA raggiunge almeno l’80 % del suo valore iniziale.

    3.   CONDIZIONI DI PROVA

    3.1.   Il tempo di osservazione da applicare alle misurazioni sarà quello definito per gli apparecchi quasi stazionari di cui alla norma CEI 61000-3-2 (edizione 3.2 —- 2005 + Amd 1: 2008 + Amd 2: 2009) tabella 4.

    3.2.   L’impostazione della prova del veicolo monofase in configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» è indicata nell’appendice al presente allegato, figura 1.

    3.3.   L’impostazione della prova del veicolo trifase in configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» è indicata nell’appendice al presente allegato, figura 2.

    4.   REQUISITI DI PROVA

    4.1.   Le misurazioni delle correnti armoniche pari e dispari deve essere eseguita fino alla quarantesima armonica.

    4.2.   I limiti per «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» monofase o trifase, con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase, sono indicati al paragrafo 7.3.2.1, tabella 3.

    4.3.   I limiti per «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» monofase, con corrente di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase, sono indicati al paragrafo 7.3.2.2, tabella 4.

    4.4.   I limiti per «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» trifase, con corrente di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase, sono indicati al paragrafo 7.3.2.2, tabella 5.

    4.5.   Per «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» trifase, con corrente di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase, se viene soddisfatta almeno una delle 3 condizioni a), b), c) di cui alla norma CEI 61000-3-12 (edizione 1.0 — 2004), clausola 5.2, si applicano i limiti indicati al paragrafo 7.3.2.2, tabella 6.

    Appendice

    Figura 1

    Veicolo in configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» — Impostazione della prova di caricabatterie monofase

    Image

    Figura 2

    Veicolo in configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» — Impostazione della prova di caricabatterie trifase

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    ALLEGATO 12

    Metodo/i di prova delle emissioni causate da variazioni e fluttuazioni di tensione e da flicker su linee a CA, provenienti dal veicolo

    1.   Informazioni generali

    1.1.   Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica ai veicoli nella configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica»

    1.2.   Metodo di prova

    La prova mira a misurare il livello di variazioni e fluttuazioni di tensione e di flicker causati dal veicolo nella configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» attraverso la sua alimentazione a CA affinché sia compatibile con l’ambiente residenziale, commerciale e dell’industria leggera.

    Salvo indicazione contraria del presente allegato, la prova va eseguita in conformità:

    a)

    alla norma CEI 61000-3-3 (edizione 2.0 — 2008) per corrente nominale in «Modo di ricarica del RESS» ≤ 16 A per fase e non soggetta ad allacciamento su condizione,

    b)

    alla norma CEI 61000-3-11 (edizione 1.0 — 2000) per corrente nominale in «Modo di ricarica del RESS» > 16 A e ≤ 75 A per fase e soggetta ad allacciamento su condizione.

    2.   Condizioni del veicolo durante le prove

    2.1.   Il veicolo deve trovarsi nella configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» a corrente nominale finché la CA raggiunge almeno l’80 % del suo valore iniziale.

    3.   Condizioni di prova

    3.1.   Le prove del veicolo nella configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» con corrente nominale ≤ 16 A per fase e non soggetta ad allacciamento su condizione, si effettua ai sensi della norma CEI 61000-3-3 (edizione 2.0 - 2008), paragrafo 4.

    3.2.   Le prove del veicolo nella configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» con corrente nominale > 16 A e ≤ 75 A per fase e soggetta ad allacciamento su condizione, si effettua ai sensi della norma CEI 61000-3-11 (edizione 1.0 — 2000), paragrafo 6.

    3.3.   L’impostazione della prova del veicolo in configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» è indicata nella figura in appendice al presente allegato.

    4.   Requisiti di prova

    4.1.   I parametri da determinare nel lasso di tempo sono «valore del flicker di corta durata», «valore del flicker di lunga durata» e «variazione relativa della tensione».

    4.2.   I limiti per un veicolo in configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase e non soggetta ad allacciamento su condizione, si trovano al paragrafo 7.4.2.1 tabella 7.

    4.3.   I limiti per un veicolo in configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» con corrente di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase e soggetta ad allacciamento su condizione, si trovano al paragrafo 7.4.2.2 tabella 8.

    Appendice

    Veicolo in configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica»

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    ALLEGATO 13

    Metodo/i di prova dell’emissione di disturbi condotti da radiofrequenza (RF) su linee elettriche a CC o CA, provenienti dal veicolo

    1.   INFORMAZIONI GENERALI

    1.1.   Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica ai veicoli nella configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica».

    1.2.   Metodo di prova

    La prova mira a misurare il livello dei disturbi condotti da radiofrequenza (RF) generati dal veicolo nella configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» attraverso la sua alimentazione a CC o CA affinché sia compatibile con l’ambiente residenziale, commerciale e dell’industria leggera.

    Salvo indicazione contraria del presente allegato, la prova va eseguita ai sensi della norma CISPR 16-2-1 (edizione 2.0 — 2008).

    2.   CONDIZIONI DEL VEICOLO DURANTE LE PROVE

    2.1.   Il veicolo deve trovarsi nella configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» a corrente nominale finché la CC o la CA raggiungono almeno l’80 % del loro valore iniziale.

    3.   CONDIZIONI DI PROVA

    3.1.   La prova va effettuata secondo la norma CISPR 16-2-1 (edizione 2.0 — 2008) clausola 7.4.1 per apparecchi poggianti sul suolo.

    3.2.   La rete elettrica artificiale principale da usare per la misurazione sul veicolo è definita dalla norma CISPR 16-1-2 (edizione 1.2: 2006), clausola 4.3.

    3.3.   L’impostazione di prova per l’allacciamento del veicolo nella configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» è indicata nella figura in appendice al presente allegato.

    3.4.   Le misurazioni vanno effettuate con un analizzatore spettrale o un ricevitore scanner. I parametri da usare sono definiti rispettivamente dalla norma CISPR 25 (2a edizione 2002 e rettifica: 2004), clausole 4.5.1 (tabella 1) e 4.5.2 (tabella 2).

    4.   REQUISITI DI PROVA

    4.1.   I limiti valgono per l’intera gamma delle frequenze da 0,15 a 30 MHz per le misurazioni effettuate in camera semianecoica o all’aperto.

    4.2.   Le misurazioni devono essere effettuate con rivelatori di valore medio e con rivelatori di picco o di quasi picco. I limiti sono indicati al paragrafo 7.5, tabella 9 per linee a CA e alla tabella 10 per linee a CC. Se si usano rivelatori di picco, si applica il fattore di correzione di 20 dB definito dalla norma CISPR 12 (5a edizione 2001 e Amd 1: 2005).

    Appendice

    Veicolo in configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica»

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    ALLEGATO 14

    Metodo/i di prova dell’emissione di disturbi condotti da RF sulla rete e sull’accesso alla telecomunicazione provenienti dal veicolo

    1.   INFORMAZIONI GENERALI

    1.1.   Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica ai veicoli nella configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica».

    1.2.   Metodo di prova

    La prova mira a misurare il livello dei disturbi condotti da radiofrequenza (RF) generati dal veicolo nella configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» attraverso la sua rete e l’accesso alla telecomunicazione affinché sia compatibile con l’ambiente residenziale, commerciale e dell’industria leggera.

    Salvo indicazione contraria del presente allegato, la prova va eseguita ai sensi della norma CISPR 22 (edizione 6.0 — 2008).

    2.   CONDIZIONI DEL VEICOLO/DELLA UEE DURANTE LE PROVE

    2.1.   Il veicolo deve trovarsi nella configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» a corrente nominale finché la CC o la CA raggiungono almeno l’80 % del loro valore iniziale.

    3.   CONDIZIONI DI PROVA

    3.1.   La prova va impostata ai sensi della norma CISPR 22 (edizione 6.0 — 2008) paragrafo 5 sulle emissioni per conduzione.

    3.2.   Il sistema di stabilizzazione dell’impedenza da usare per la misurazione da effettuare sul veicolo è definito dalla norma CISPR 22 (edizione 6.0 — 2008) paragrafo 9.6.2.

    3.3.   L’impostazione di prova per l’allacciamento del veicolo nella configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» è indicata nella figura in appendice al presente allegato.

    3.4.   Le misurazioni vanno effettuate con un analizzatore spettrale o un ricevitore scanner. I parametri da usare sono definiti rispettivamente dalla norma CISPR 25 (2a edizione 2002 e rettifica: 2004), clausole 4.5.1 (tabella 1) e 4.5.2 (tabella 2).

    4.   REQUISITI DI PROVA

    4.1.   I limiti valgono per l’intera gamma delle frequenze da 0,15 a 30 MHz (misure effettuate in camera semianecoica o all’aperto).

    4.2.   Le misurazioni devono essere effettuate con rivelatori di valore medio e con rivelatori di picco o di quasi picco. I limiti sono indicati al paragrafo 7.6, tabella 11. Se si usano rivelatori di picco, occorre applicare un fattore di correzione di 20 dB quale definito dalla norma CISPR 12 (5a edizione 2001 e Amd 1: 2005).

    Appendice

    Veicolo in configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica»

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    ALLEGATO 15

    Metodo/i di prova dell’immunità dei veicoli ai disturbi da transitori elettrici veloci/burst condotti lungo linee elettriche a CC e CA

    1.   INFORMAZIONI GENERALI

    1.1.   Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica unicamente ai veicoli. Questo metodo riguarda solo la configurazione del veicolo «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica».

    1.2.   Metodo di prova

    La prova mira a dimostrare l’immunità dei sistemi elettronici del veicolo. Il veicolo deve essere sottoposto a disturbi da transitori elettrici veloci/burst condotti lungo linee elettriche a CC e CA del veicolo secondo le modalità descritte nel presente allegato. Il veicolo deve essere sorvegliato durante le prove.

    Salvo indicazione contraria del presente allegato, la prova va eseguita ai sensi della norma CEI 61000-4-4 (2a edizione: 2004).

    2.   CONDIZIONI DEL VEICOLO DURANTE LE PROVE NELLA CONFIGURAZIONE «MODO DI RICARICA DEL RESS MEDIANTE COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA»

    2.1.   A bordo del veicolo devono trovarsi solo le apparecchiature necessarie alla prova.

    2.1.1.   Il veicolo deve essere immobilizzato, il motore disinnestato e in modo di ricarica.

    2.1.2.   Condizioni di base del veicolo

    Questo paragrafo definisce le condizioni minime di prova (se applicabili) e i criteri di fallimento delle prove di immunità dei veicoli. Altri sistemi montati su veicoli che possano alterare le funzioni legate all’immunità, devono essere provati secondo modalità stabilite di comune accordo tra il fabbricante e il servizio tecnico.

    Condizioni di prova del veicolo «in modo di ricarica del RESS»

    Criteri di fallimento

    Il RESS deve essere in modo di ricarica. Lo stato di ricarica del RESS deve essere concordato tra fabbricante e servizio tecnico.

    Il veicolo si mette in moto

    2.1.3.   Tutti gli altri impianti, attivabili in modo permanente dal conducente o dal passeggero, devono essere spenti.

    2.2.   Durante il controllo del veicolo devono essere usate solo apparecchiature che non generino interferenze. Si controlleranno la parte esterna del veicolo e l’abitacolo per accertare che i requisiti del presente allegato siano soddisfatti (p. es. mediante videocamere, microfoni ecc.).

    3.   APPARECCHIATURA DI PROVA

    3.1.   L’apparecchiatura di prova si compone di un piano di massa di riferimento (non è necessaria una camera schermata), di un generatore di transitori/burst, di una rete di accoppiamento/disaccoppiamento (coupling/decoupling network — CDN) e di un morsetto di accoppiamento capacitivo.

    3.2.   Il generatore di transitori/burst deve soddisfare la condizione di cui al punto 6.1 della norma CEI 61000-4-4: 2a edizione, 2004.

    3.3.   La rete di accoppiamento/disaccoppiamento deve soddisfare la condizione di cui al punto 6.2 della norma CEI 61000-4-4: 2a edizione, 2004. Se la rete di accoppiamento/disaccoppiamento non può essere usata con linee a CC/CA, si può ricorrere al morsetto di accoppiamento capacitivo di cui al paragrafo 6.3 della norma CEI 61000-4-4: 2a edizione, 2004.

    4.   CONFIGURAZIONE DI PROVA

    4.1.   La configurazione di prova del veicolo si fonda sulla configurazione della prova del tipo in laboratorio, di cui al paragrafo 7.2 della norma CEI 61000-4-4: 2a edizione, 2004.

    4.2.   Il veicolo va posto direttamente sul piano di massa.

    4.3.   Il servizio tecnico effettua le prove, come specificato al punto 7.7.2.1.

    Altrimenti, se il fabbricante fornisce misurazioni effettuate da un laboratorio accreditato per le parti applicabili della norma ISO 17025 (2a edizione 2005 e rettifica: 2006) e riconosciuto dall’autorità di omologazione, il servizio tecnico, per confermare che il veicolo soddisfa i requisiti del presente allegato, può rinunciare alla prova.

    Appendice

    Veicolo in configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» accoppiato alle linee elettriche AC/DC

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    ALLEGATO 16

    Metodo/i di prova dell’immunità dei veicoli ai surge condotti lungo linee elettriche a CC e CA

    1.   INFORMAZIONI GENERALI

    1.1.   Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica unicamente ai veicoli. Questo metodo riguarda solo la configurazione del veicolo «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica».

    1.2.   Metodo di prova

    La prova mira a dimostrare l’immunità dei sistemi elettronici del veicolo. Il veicolo va sottoposto ai surge condotti lungo linee elettriche a CC e CA del veicolo con le modalità descritte nel presente allegato. Il veicolo deve essere sorvegliato durante le prove.

    Salvo indicazione contraria del presente allegato, la prova va eseguita ai sensi della norma CEI 61000-4-5 (2a edizione: 2005).

    2.   CONDIZIONI DEL VEICOLO DURANTE LE PROVE NELLA CONFIGURAZIONE «MODO DI RICARICA DEL RESS MEDIANTE COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA»

    2.1.   A bordo del veicolo devono trovarsi solo le apparecchiature necessarie alla prova.

    2.1.1.   Il veicolo deve essere immobilizzato, il motore disinnestato e in modo di ricarica.

    2.1.2.   Condizioni di base del veicolo

    Questo paragrafo definisce le condizioni minime di prova (se applicabili) e i criteri di fallimento delle prove di immunità dei veicoli. Altri sistemi montati su veicoli che possano alterare le funzioni legate all’immunità, devono essere provati secondo modalità stabilite di comune accordo tra il fabbricante e il servizio tecnico.

    Condizioni di prova del veicolo «in modo di ricarica del RESS»

    Criteri di fallimento

    Il RESS deve essere in modo di ricarica. Lo stato di ricarica del RESS deve essere concordato tra fabbricante e servizio tecnico.

    Il veicolo si mette in moto

    2.1.3.   Tutti gli altri impianti, attivabili in modo permanente dal conducente o dal passeggero, devono essere spenti.

    2.2.   Durante il controllo del veicolo devono essere usate solo apparecchiature che non generino interferenze. Si controlleranno la parte esterna del veicolo e l’abitacolo per accertare che i requisiti del presente allegato siano soddisfatti (p. es. mediante videocamere, microfoni ecc.).

    3.   APPARECCHIATURA DI PROVA

    3.1.   L’apparecchiatura di prova si compone di un piano di massa di riferimento (non è necessaria una camera schermata), di un generatore di surge e di una rete di accoppiamento/disaccoppiamento (CDN).

    3.2.   Il generatore di surge deve soddisfare la condizione di cui al punto 6.1 della norma CEI 61000-4-5: 2a edizione, 2005.

    3.3.   La rete di accoppiamento/disaccoppiamento deve soddisfare la condizione di cui al punto 6.3 della norma CEI 61000-4-5: 2a edizione, 2005.

    4.   CONFIGURAZIONE DI PROVA

    4.1.   La configurazione di prova del veicolo si basa su quella descritta al paragrafo 7.2 della norma CEI 61000-4-5: 2a edizione, 2005.

    4.2.   Il veicolo va posto direttamente sul piano di massa.

    4.3.   Il servizio tecnico effettua le prove, come specificato al punto 7.8.2.1.

    Altrimenti, se il fabbricante fornisce misurazioni effettuate da un laboratorio accreditato per le parti applicabili della norma ISO 17025 (2a edizione 2005 e rettifica: 2006) e riconosciuto dall’autorità di omologazione, il servizio tecnico, per confermare che il veicolo soddisfa i requisiti del presente allegato, può rinunciare alla prova.

    5.   SCELTA DEL LIVELLO DI PROVA RICHIESTO

    5.1.   Metodologia di prova

    5.1.1.   Per stabilire il livello di prova richiesto, si ricorre al metodo di cui alla norma CEI 61000-4-5: 2a edizione 2005.

    5.1.2.   Fase di prova

    Il veicolo va posto sul piano di massa. Il surge elettrico deve essere applicato al veicolo su linee elettriche CA/CC tra ciascuna linea e la terra e tra le singole linee usando una CDN (cfr. appendice del presente allegato).

    Appendice

    Figura 1

    Veicolo in configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» — Accoppiamento tra singole linee per linee elettriche a CC/CA (monofase)

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    Figura 2

    Veicolo in configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» — Accoppiamento tra ciascuna linea e la terra per linee elettriche a CC/CA (monofase)

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    Figura 3

    Veicolo in configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» — Accoppiamento tra singole linee per linee elettriche a CA (trifase)

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    Figura 4

    Veicolo in configurazione «Modo di ricarica del RESS mediante collegamento alla rete elettrica» — Accoppiamento tra ciascuna linea e la terra per linee elettriche a CA (trifase)

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