Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42004D0097

    2004/97/CE,Euratom: Decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo, del 13 dicembre 2003, relativa alla fissazione delle sedi di taluni uffici ed agenzie dell'Unione Europea

    GU L 29 del 3.2.2004, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/97(1)/oj

    42004D0097

    2004/97/CE,Euratom: Decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo, del 13 dicembre 2003, relativa alla fissazione delle sedi di taluni uffici ed agenzie dell'Unione Europea

    Gazzetta ufficiale n. L 029 del 03/02/2004 pag. 0015 - 0015


    Decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo

    del 13 dicembre 2003

    relativa alla fissazione delle sedi di taluni uffici ed agenzie dell'Unione Europea

    (2004/97/CE, Euratom)

    I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI A LIVELLO DI CAPI DI STATO O DI GOVERNO,

    visto l'articolo 289 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 2000/820/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2000, ha istituito un'Accademia europea di polizia (AEP)(1).

    (2) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(2) ha istituito l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

    (3) La decisione 2002/187/GAI del Consiglio(3) ha istituito l'Eurojust.

    (4) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima(4).

    (5) Il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(5) ha istituito l'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

    (6) In base alla proposta presentata dalla Commissione il 24 gennaio 2002, è prevista l'istituzione di un'Agenzia ferroviaria europea(6).

    (7) In base alla proposta presentata dalla Commissione l'11 febbraio 2003, è prevista l'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.

    (8) In base alla proposta presentata dalla Commissione l'8 agosto 2003, è prevista l'istituzione di un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

    (9) In base alla proposta presentata dalla Commissione il 29 ottobre 2003, è prevista l'istituzione di un'Agenzia europea delle sostanze chimiche.

    (10) Occorre fissare le sedi di questi vari uffici ed agenzie,

    decidono:

    Articolo 1

    a) l'Accademia europea di polizia (AEP) ha sede a Bramshill;

    b) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha sede a Parma;

    c) l'Eurojust ha sede all'Aia;

    d) l'Agenzia europea per la sicurezza marittima ha sede a Lisbona;

    e) l'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha sede a Colonia;

    f) l'Agenzia ferroviaria europea ha sede a Lille-Valenciennes;

    g) l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione ha sede in Grecia, in una città che sarà designata dal governo greco;

    h) il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha sede in Svezia, in una città che sarà designata dal governo svedese;

    i) l'Agenzia europea delle sostanze chimiche ha sede a Helsinki.

    Articolo 2

    La presente decisione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, entra in vigore in data odierna.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2003.

    S. Berlusconi

    Il Presidente

    (1) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 1.

    (2) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

    (3) GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2003/659/GAI (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 44).

    (4) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1644/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 10).

    (5) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

    (6) GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 323.

    Top