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Document 41984A0297
84/297/EEC: Convention on the accession of the Hellenic Republic to the Convention on the law applicable to contractual obligations, opened for signature in Rome on 19 June 1980
84/297/CEE: Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980
84/297/CEE: Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980
GU L 146 del 31.5.1984, p. 1–16
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, BG, RO, HR)
GU C 169 del 8.7.2005, p. 23–25
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
In force
84/297/CEE: Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980
Gazzetta ufficiale n. L 146 del 31/05/1984 pag. 0001 - 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 4 pag. 0072
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 4 pag. 0072
++++ CONVENZIONE relativa all ' adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali , aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 ( 84/297/CEE ) LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA , CONSIDERANDO che , divenendo membro della Comunità , la Repubblica ellenica si è impegnata ad aderire alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali , aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 , HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato come plenipotenziari : SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI : Paul DE KEERSMAEKER segretario di Stato per gli affari europei e l ' agricoltura , assistente del ministro degli affari esteri SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA : Uffe ELLEMANN-JENSEN ministro degli affari esteri della Danimarca IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA : Hans-Werner LAUTENSCHLAGER ministro aggiunto agli affari esteri della Repubblica federale di Germania IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA : Theodoros PANGALOS sottosegretario di Stato agli affari esteri della Repubblica ellenica IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE : Roland DUMAS ministro degli affari europei della Repubblica francese IL PRESIDENTE DELL ' IRLANDA : Peter BARRY ministro degli affari esteri dell ' Irlanda IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA : Giulio ANDREOTTI ministro degli affari esteri della Repubblica italiana SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO : Colette FLESCH ministro degli affari esteri del governo del Granducato del Lussemburgo SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI : W . F . van EEKELEN sottosegretario di Stato agli affari esteri dei Paesi Bassi H . J . Ch . RUTTEN ambasciatore straordinario e plenipotenziario rappresentante permanente dei Paesi Bassi SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD : The Right Honourable Sir Geoffrey HOWE Q . C . , M . P . segretario di Stato degli affari esteri e del Commonwealth I QUALI , riuniti in sede di Consiglio , dopo aver scambiato i loro pieni riconosciuti in buona e debita forma , HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE : Articolo 1 La Repubblica ellenica aderisce alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali , aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 . Articolo 2 Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà al governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in lingua danese , francese , inglese , irlandese , italiana , olandese e tedesca . Il testo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali redatto in lingua greca è allegato alla presente convenzione . Il testo redatto in lingua greca fa fede alla stesse condizioni degli altri testi della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali . Articolo 3 La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari . Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee . Articolo 4 La presente convenzione entrerà in vigore , tra gli Stati che l ' avranno ratificata , il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell ' ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica ellenica e sette Stati che hanno ratificato la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali . Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente , la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica . Articolo 5 Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari : a ) il deposito di ogni strumento di ratifica ; b ) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti . Articolo 6 La presente convenzione , redatta in un unico esemplare nelle lingue danese , francese , greca , inglese , irlandese , italiana , olandese e tedesca , gli otto testi facenti ugualmente fede , sarà depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee . Il segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari . In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti , debitamente a ciò autorizzati , hanno apposto le loro firma alla presente convenzione . Fatto a Lussemburgo , addì dieci aprile millenovecentotantaquattro . ALLEGATO Il presente testo è disponibile in greco