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Document 32026R2096
Commission Implementing Regulation (EU) 2026/2096 of 18 September 2026 establishing procedures for the operation of the network for epidemiological surveillance
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2096 della Commissione, del 18 settembre 2026, che stabilisce procedure per il funzionamento della rete di sorveglianza epidemiologica
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2096 della Commissione, del 18 settembre 2026, che stabilisce procedure per il funzionamento della rete di sorveglianza epidemiologica
C/2026/6010
GU L, 2026/2096, 21.9.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2096/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 11/10/2026
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/2096 |
21.9.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2096 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2026
che stabilisce procedure per il funzionamento della rete di sorveglianza epidemiologica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 10, lettera c),
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie («ECDC»), l’ECDC attiva le reti di sorveglianza specializzate («reti specializzate»), che insieme costituiscono la rete di sorveglianza epidemiologica di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2022/2371. Poiché le attività delle reti specializzate costituiscono la base per la sorveglianza delle malattie trasmissibili e, in ultima analisi, per la prevenzione e il controllo a livello dell’Unione, le procedure per il loro funzionamento dovrebbero essere efficaci, efficienti e coerenti tra le reti. |
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(2) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 851/2004, le reti specializzate sono costituite da punti focali nazionali o da punti di contatto operativi designati dai coordinatori nazionali per conto degli organismi di coordinamento competenti nazionali. Le procedure dovrebbero pertanto tenere conto di questi diversi ruoli nel definire le loro responsabilità. |
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(3) |
Contatti e scambi regolari favoriscono il coordinamento e migliorano la sorveglianza a livello dell’Unione. Essi offrono l’opportunità di confrontare le migliori pratiche e di adeguare i sistemi di sorveglianza dell’Unione ai cambiamenti nell’epidemiologia, nel comportamento della popolazione e nei metodi di laboratorio. Ciascuna rete specializzata dovrebbe pertanto riunirsi periodicamente e comunicare tra una riunione e l’altra, ove necessario. |
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(4) |
Le procedure per il funzionamento della rete di sorveglianza epidemiologica dovrebbero essere valutate periodicamente per garantire che rispondano alle esigenze dell’Unione in materia di sorveglianza delle malattie trasmissibili. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Procedura per determinare la composizione dei membri delle reti di sorveglianza specializzate
1. Per conto dell’organismo di coordinamento competente nazionale di ciascuno Stato membro, quale definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento (CE) n. 851/2004, il coordinatore nazionale designa i membri delle reti di sorveglianza specializzate («reti specializzate»). Tale designazione è revocata se un membro di una rete assume un nuovo ruolo professionale in un ambito che non è collegato alla malattia, al problema sanitario speciale connesso o alla funzione di sanità pubblica di competenza della rete.
2. Le designazioni di cui al paragrafo 1 sono:
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a) |
effettuate per via elettronica, attraverso l’apposita piattaforma di gestione delle relazioni con i portatori di interessi ospitata dall’ECDC; |
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b) |
specifiche per quanto riguarda il ruolo specifico del membro della rete quale punto focale nazionale o punto di contatto operativo e specifiche per quanto riguarda la malattia, il problema sanitario speciale connesso o la funzione di sanità pubblica di competenza della rete specializzata. |
3. L’organismo di coordinamento competente nazionale può anche designare supplenti che fungano da sostituti in assenza dei membri primari della rete.
4. Se non sono designati membri per una determinata rete specializzata, tutte le pertinenti interazioni con l’ECDC in materia di sorveglianza passano attraverso il coordinatore nazionale.
Articolo 2
Punti focali nazionali
I punti focali nazionali, ciascuno nell’ambito della propria rete specializzata:
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a) |
supervisionano qualsiasi scambio di dati di sorveglianza o di informazioni relative alla sorveglianza tra il rispettivo Stato membro e l’ECDC; |
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b) |
forniscono consulenza al proprio coordinatore nazionale in merito alla designazione dei punti di contatto operativi e dei partecipanti alle riunioni della rete e ad altre riunioni pertinenti; |
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c) |
forniscono consulenza scientifica e tecnica all’ECDC; |
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d) |
garantiscono la trasmissione a EpiPulse di dati nazionali di sorveglianza tempestivi, completi ed esatti e di qualsiasi altra informazione pertinente ai fini della sorveglianza entro i termini stabiliti dall’ECDC previa consultazione della rete specializzata; |
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e) |
coordinano le attività con altri membri della rete nominati dallo stesso organismo di coordinamento competente e con i pertinenti attori nazionali, come pure con i partner pertinenti, compresi i laboratori di riferimento dell’UE per la sanità pubblica, e collaborano strettamente con i loro omologhi negli altri Stati membri. |
Articolo 3
Punti di contatto operativi
I punti di contatto operativi, ciascuno nell’ambito della propria rete specializzata:
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a) |
fungono da punto di contatto principale per qualsiasi scambio di dati di sorveglianza o di informazioni relative alla sorveglianza tra il rispettivo Stato membro e l’ECDC; |
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b) |
trasmettono a EpiPulse dati nazionali di sorveglianza tempestivi, completi ed esatti entro i termini stabiliti dall’ECDC previa consultazione delle reti specializzate; |
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c) |
esaminano i progetti di documenti relativi alla sorveglianza elaborati dall’ECDC e contribuiscono all’interpretazione dei risultati della sorveglianza insieme all’ECDC e agli altri punti di contatto operativi; |
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d) |
informano l’ECDC in merito alle fonti di dati e ai sistemi di sorveglianza nazionali; |
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e) |
supervisionano l’attuazione delle modifiche dei metadati di sorveglianza a livello nazionale; |
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f) |
coordinano le attività con altri membri della rete nominati dallo stesso organismo di coordinamento competente e con i pertinenti attori nazionali, come pure con i partner pertinenti, compresi i laboratori di riferimento dell’UE per la sanità pubblica, e collaborano strettamente con i loro omologhi negli altri Stati membri. |
Articolo 4
Segretariato dell’ECDC
L’ECDC:
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a) |
funge da polo di coordinamento e comunicazione per tutte le attività delle reti specializzate, esercita le funzioni di segretariato scientifico e fornisce sostegno amministrativo; |
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b) |
fornisce:
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c) |
organizza riunioni periodiche della rete per condividere dati e migliori pratiche, evidenziare le questioni relative alla qualità dei dati e altre carenze nella sorveglianza e discutere le scelte strategiche all’interno delle reti specializzate e tra di esse; |
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d) |
per conto delle reti specializzate, mantiene i contatti con i partner pertinenti, tra cui i laboratori di riferimento dell’UE per la sanità pubblica, l’Organizzazione mondiale della sanità («OMS») e altre agenzie dell’UE, allo scopo di coordinare le attività (anche in materia di «One Health»), condividere i dati, agevolare la cooperazione o ridurre l’onere per gli Stati membri, a seconda dei casi. |
Articolo 5
Procedure di lavoro tecniche
1. L’ECDC annuncia l’inizio e la fine di ciascuna raccolta annuale di dati di sorveglianza di routine alle reti specializzate e condivide con ciascuna di esse l’ultima versione del pertinente protocollo per la comunicazione con la struttura comune dei dati specifica per malattia.
2. I punti di contatto operativi delle reti specializzate trasmettono per via elettronica a EpiPulse i rispettivi dati nazionali di sorveglianza nel rispetto del termine di comunicazione stabilito dall’ECDC previa consultazione della rete specializzata e conformemente alla struttura comune dei dati di cui al paragrafo 1.
3. I punti di contatto operativi delle reti per le malattie esaminano la relazione di convalida automatizzata dei dati in EpiPulse e qualsiasi ulteriore riscontro dell’ECDC sulla convalida e, se del caso, ritrasmettono i dati al livello di qualità richiesto per conseguire gli obiettivi di sorveglianza.
4. L’ECDC analizza e comunica i dati di sorveglianza di routine in modo tempestivo e con una frequenza almeno corrispondente a quella della raccolta dei dati.
Articolo 6
Procedure amministrative
1. L’ECDC può nominare un comitato di coordinamento per agevolare la comunicazione tra l’ECDC e una determinata rete specializzata.
2. L’ECDC convoca riunioni periodiche della rete per discutere gli obiettivi di sorveglianza, le definizioni di caso, le modifiche dei metadati, i piani di analisi dei dati, gli esiti della sorveglianza, le migliori pratiche o le innovazioni tecniche, in consultazione con il comitato di coordinamento della rete pertinente, se nominato.
3. Le riunioni della rete possono svolgersi in presenza, online o in modalità ibrida, e l’ECDC esercita le funzioni di segretariato.
4. L’ECDC condivide con la rete l’ordine del giorno definitivo almeno una settimana prima della riunione. L’ECDC redige un verbale e condivide la relazione sulla riunione con tutti i partecipanti. Esso dà seguito a qualsiasi questione che richieda ulteriori azioni in consultazione con il comitato di coordinamento della rete, se nominato, e riferisce alla rete per iscritto o in occasione della successiva riunione della rete.
5. Quando le riunioni della rete si svolgono online o in modalità ibrida, l’ECDC può invitare a presentare osservazioni scritte sulle proposte. Per qualsiasi discussione tecnica urgente tra una riunione della rete e l’altra, l’ECDC può consultare il comitato di coordinamento della rete pertinente, se nominato, per iscritto o per via elettronica.
6. L’ECDC diffonde con largo anticipo tutti i documenti per le riunioni e le consultazioni della rete o del comitato di coordinamento e concede all’organismo di coordinamento competente nazionale un tempo sufficiente per l’esame approfondito e il coordinamento interno delle posizioni nazionali e dei pareri scritti.
7. Per i programmi di sorveglianza gestiti congiuntamente con l’OMS è possibile svolgere riunioni della rete congiunte organizzate in collaborazione dall’ECDC e dall’OMS, che ne concordano la gestione dei costi.
Articolo 7
Valutazione periodica
L’ECDC e le reti specializzate valutano periodicamente le procedure per il funzionamento della rete di sorveglianza epidemiologica e informano la Commissione dell’esito di tali valutazioni.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2371/oj.
(2) Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/851/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2096/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)