Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32026R0877

Regolamento (UE) 2026/877 della Commissione, del 16 aprile 2026, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia

C/2026/2477

GU L, 2026/877, 21.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/877/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/877/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/877

21.4.2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/877 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2026

relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (1), in particolare l’articolo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento n. 19/65/CEE conferisce alla Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi di trasferimento di tecnologia cui partecipano soltanto due imprese e alle corrispondenti pratiche concordate, che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

(2)

A norma del regolamento n. 19/65/CEE la Commissione ha adottato, in particolare, il regolamento (UE) n. 316/2014 (2). Tale regolamento definisce le categorie di accordi di trasferimento di tecnologia che la Commissione ha considerato come corrispondenti, di norma, alle condizioni stabilite all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. In considerazione dell’esperienza complessivamente positiva acquisita nell’applicazione del regolamento (UE) n. 316/2014, che scade il 30 aprile 2026, e dei risultati della valutazione del medesimo, è opportuno adottare un nuovo regolamento di esenzione per categoria.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe assicurare l’efficace tutela della concorrenza e offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare al massimo la vigilanza amministrativa e il quadro legislativo.

(4)

Gli accordi di trasferimento di tecnologia hanno per oggetto la concessione in licenza di diritti tecnologici. Tali accordi favoriscono di norma un più efficiente uso delle risorse e promuovono la concorrenza, in quanto possono ridurre la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, incentivare la ricerca e sviluppo iniziale, promuovere l’innovazione, agevolare la diffusione delle tecnologie e alimentare la concorrenza sul mercato del prodotto.

(5)

La probabilità che tali effetti di incremento dell’efficienza e di promozione della concorrenza superino gli eventuali effetti anticoncorrenziali dovuti alle restrizioni contenute negli accordi di trasferimento di tecnologia dipende dal grado di potere di mercato delle imprese interessate e, di conseguenza, dalla misura in cui tali imprese devono affrontare la concorrenza di imprese che detengono tecnologie sostitutive o di imprese che producono prodotti sostitutivi.

(6)

È opportuno che il presente regolamento si applichi soltanto agli accordi di trasferimento di tecnologia tra un licenziante e un licenziatario. Esso dovrebbe applicarsi agli accordi in questione anche se contengono condizioni applicabili a più livelli commerciali, per esempio quando impongono al licenziatario di istituire un particolare sistema di distribuzione e specificano gli obblighi che il licenziatario deve o può imporre ai distributori dei prodotti realizzati sotto licenza. È opportuno tuttavia che tali condizioni e obblighi siano compatibili con le regole di concorrenza applicabili agli accordi di fornitura e di distribuzione stabilite nel regolamento (UE) 2022/720 (3) e chiarite negli orientamenti della Commissione sulle restrizioni verticali (4). Gli accordi di fornitura e di distribuzione conclusi tra un licenziatario e gli acquirenti dei prodotti contrattuali non dovrebbero essere esentati dal presente regolamento.

(7)

È opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente agli accordi mediante i quali il licenziante autorizza il licenziatario e/o uno o più dei suoi subfornitori a sfruttare i diritti tecnologici sotto licenza, eventualmente in seguito a ulteriore attività di ricerca e sviluppo da parte del licenziatario e/o dei subfornitori, per la finalità di produzione di beni o servizi. Esso non dovrebbe applicarsi alla concessione in licenza nel contesto degli accordi in materia di ricerca e sviluppo contemplati dal regolamento (UE) 2023/1066 della Commissione (5) o alla concessione in licenza nel contesto degli accordi di specializzazione contemplati dal regolamento (UE) 2023/1067 della Commissione (6). Esso non dovrebbe neppure applicarsi ad accordi che abbiano come finalità principale la semplice rivendita o distribuzione di software attraverso canali fisici o digitali, poiché tali accordi non riguardano la concessione in licenza di una tecnologia finalizzata alla produzione, ma sono più simili ad accordi di distribuzione.

(8)

Il regolamento non dovrebbe nemmeno applicarsi agli accordi finalizzati alla costituzione di pool tecnologici, vale a dire agli accordi volti a mettere in comune le tecnologie al fine di concederle in licenza a coloro che contribuiscono al pool o a terzi, né agli accordi in cui le tecnologie messe in comune sono concesse in licenza a tali terzi. Esso non dovrebbe applicarsi agli accordi in base ai quali potenziali licenziatari di tecnologie convengono di negoziare congiuntamente le condizioni degli accordi di trasferimento di tecnologia (gruppi di negoziazione per la concessione di licenze).

(9)

Ai fini dell’applicazione mediante regolamento dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato non è necessario definire gli accordi di trasferimento di tecnologia che possono rientrare nel campo d’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Nella valutazione individuale degli accordi ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, occorre tenere conto di diversi fattori e in particolare della struttura e della dinamica dei mercati rilevanti delle tecnologie e del prodotto.

(10)

Il beneficio dell’esenzione per categoria previsto dal presente regolamento dovrebbe essere limitato agli accordi per i quali si può presupporre con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Al fine di conseguire i vantaggi e di realizzare gli obiettivi del trasferimento di tecnologia, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi esclusivamente ai trasferimenti di tecnologia in quanto tali ma anche ad altre disposizioni contenute negli accordi di trasferimento di tecnologia, se e nella misura in cui tali disposizioni sono direttamente collegate alla produzione o alla vendita dei prodotti contrattuali.

(11)

Per quanto riguarda gli accordi di trasferimento di tecnologia tra concorrenti, qualora la quota dei mercati rilevanti detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 20 % e gli accordi non contengano restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi, si può presumere che essi siano in genere atti a determinare un miglioramento della produzione o della distribuzione e a riservare agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva.

(12)

Per quanto riguarda gli accordi di trasferimento di tecnologia tra non concorrenti, qualora la quota individuale dei mercati rilevanti detenuta da ciascuna delle parti non superi il 30 % e gli accordi non contengano restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi, si può presumere che essi siano in genere atti a determinare un miglioramento della produzione o della distribuzione e a riservare agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva.

(13)

Per l’applicazione del presente regolamento, le quote di mercato sui mercati rilevanti delle tecnologie dovrebbero essere calcolate in termini di presenza dei diritti tecnologici sotto licenza sui mercati geografici e del prodotto rilevanti in cui i prodotti contrattuali sono venduti, in particolare sulla base delle vendite dei prodotti contrattuali fabbricati dal licenziante e dai suoi licenziatari insieme. Pertanto per l’applicazione del presente regolamento si dovrebbe considerare che le tecnologie che non hanno ancora generato vendite di prodotti contrattuali detengano una quota di mercato pari a zero.

(14)

Le disposizioni del presente regolamento riguardanti l’applicazione delle soglie relative alla quota di mercato non dovrebbero incidere sul calcolo delle quote di mercato ai fini della valutazione degli accordi che non rientrano nell’esenzione per categoria di cui al presente regolamento. L’applicazione del presente regolamento non pregiudica l’applicazione dell’articolo 102 del trattato.

(15)

Se la quota di mercato applicabile supera la soglia stabilita su uno o più mercati del prodotto o delle tecnologie, l’esenzione per categoria non deve applicarsi all’accordo per i mercati rilevanti interessati.

(16)

Non è possibile presumere che, qualora la quota di mercato superi dette soglie, gli accordi di trasferimento di tecnologia rientrino nel campo d’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Un accordo di licenza esclusiva tra imprese non concorrenti, ad esempio, spesso non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1. Non è neppure possibile presumere che, qualora la quota di mercato superi dette soglie, gli accordi di trasferimento di tecnologia che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, non soddisfino le condizioni per la deroga di cui all’articolo 101, paragrafo 3. Tuttavia, non si può nemmeno presumere che tali accordi determinino di norma vantaggi oggettivi di natura e ampiezza tali da compensare gli svantaggi che essi determinano sotto il profilo della concorrenza.

(17)

È opportuno che il presente regolamento non esenti gli accordi di trasferimento di tecnologia che contengono restrizioni non indispensabili per il miglioramento della produzione o della distribuzione. In particolare, gli accordi di trasferimento di tecnologia che contengono alcune restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi, quali la fissazione dei prezzi praticati ai terzi, devono essere esclusi dal beneficio dell’esenzione per categoria di cui al presente regolamento indipendentemente dalle quote di mercato delle imprese interessate. Se un accordo presenta simili restrizioni fondamentali, la totalità dell’accordo dovrebbe essere esclusa dal beneficio dell’esenzione per categoria.

(18)

Al fine di tutelare gli incentivi a innovare e l’adeguata applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, è opportuno escludere talune restrizioni dal beneficio dell’esenzione per categoria. In particolare, bisognerebbe escludere determinati obblighi di retrocessione e determinate clausole di non contestazione. Qualora simili restrizioni siano incluse in un accordo di trasferimento di tecnologia, è opportuno escludere dal beneficio dell’esenzione per categoria soltanto la restrizione in questione.

(19)

Attraverso le soglie relative alla quota di mercato, l’esclusione dall’esenzione per categoria degli accordi di trasferimento di tecnologia contenenti restrizioni anticoncorrenziali gravi e le restrizioni escluse dal presente regolamento, si assicurerà di norma che gli accordi cui si applica l’esenzione per categoria non consentano alle imprese partecipanti di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.

(20)

Il presente regolamento dovrebbe indicare situazioni tipiche in cui si può ritenere opportuno revocare il beneficio dell’esenzione dal medesimo stabilita, a norma dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (7).

(21)

Al fine di rafforzare la vigilanza sulle reti parallele di accordi di trasferimento di tecnologia che hanno effetti restrittivi simili e coprono più del 50 % di un dato mercato, la Commissione può, con regolamento, dichiarare il presente regolamento inapplicabile ad accordi di trasferimento di tecnologia che contengano specifiche restrizioni relative al mercato di cui trattasi, ripristinando così nei confronti di tali accordi la piena applicazione dell’articolo 101 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

«accordo»: accordo, decisione di un’associazione di imprese o pratica concordata;

b)

«diritti tecnologici»: il know-how e i seguenti diritti, o una loro combinazione, incluse le domande o le domande di registrazione relative a tali diritti:

i)

brevetti;

ii)

modelli di utilità;

iii)

diritti su disegni e modelli;

iv)

topografie di prodotti a semiconduttori;

v)

certificati complementari di protezione per i medicinali o per tutti gli altri prodotti per i quali possono essere ottenuti tali certificati;

vi)

certificati riguardanti le nuove varietà vegetali;

vii)

diritti d’autore sul software;

c)

«accordo di trasferimento di tecnologia»:

i)

accordo di licenza per diritti tecnologici concluso tra due imprese, avente per oggetto la produzione dei prodotti contrattuali da parte del licenziatario e/o dei suoi subappaltatori;

ii)

cessione di diritti tecnologici tra due imprese, avente per oggetto la produzione dei prodotti contrattuali, ove parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimane a carico del cedente;

d)

«accordo reciproco»: accordo di trasferimento di tecnologia mediante il quale due imprese si concedono reciprocamente, nello stesso contratto o in contratti distinti, una licenza per diritti tecnologici, laddove le licenze riguardano tecnologie concorrenti o possono essere utilizzate per la produzione di prodotti concorrenti;

e)

«accordo non reciproco»: accordo di trasferimento di tecnologia mediante il quale un’impresa concede a un’altra impresa una licenza per diritti tecnologici, o mediante il quale due imprese si concedono reciprocamente una tale licenza, laddove le licenze non riguardano tecnologie concorrenti e non possono essere utilizzate per la produzione di prodotti concorrenti;

f)

«prodotto»: bene o servizio, inclusi sia i beni e i servizi intermedi sia i beni e servizi finali;

g)

«prodotti contrattuali»: prodotti realizzati, direttamente o indirettamente, sulla base dei diritti tecnologici sotto licenza;

h)

«diritti di proprietà intellettuale»: diritti di proprietà industriale, in particolare brevetti e marchi, diritti d’autore e diritti affini;

i)

«know-how»: patrimonio di conoscenze pratiche derivanti da esperienze e da prove che è:

i)

segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile;

ii)

sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali;

iii)

individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;

j)

«mercato rilevante del prodotto»: mercato dei prodotti contrattuali e dei loro prodotti sostitutivi, vale a dire tutti i prodotti considerati intercambiabili o sostituibili dall’acquirente, in ragione delle loro caratteristiche, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati;

k)

«mercato rilevante delle tecnologie»: mercato dei diritti tecnologici sotto licenza e dei loro sostituti, vale a dire i diritti tecnologici considerati intercambiabili o sostituibili dal licenziatario, in ragione delle loro caratteristiche, delle royalties cui sono soggetti e dell’uso al quale sono destinati;

l)

«mercato geografico rilevante»: area nella quale le imprese interessate forniscono o acquistano prodotti o concedono licenze di diritti tecnologici, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse;

m)

«mercato rilevante»: combinazione del mercato rilevante del prodotto o delle tecnologie e del mercato geografico rilevante;

n)

«imprese concorrenti»: imprese che sono in concorrenza tra loro sul mercato rilevante, vale a dire:

i)

imprese concorrenti sul mercato rilevante in cui i diritti tecnologici sono concessi in licenza, cioè imprese che concedono in licenza diritti tecnologici concorrenti (concorrenti effettivi sul mercato rilevante);

ii)

imprese concorrenti sul mercato rilevante in cui sono venduti i prodotti contrattuali, cioè imprese che, in assenza dell’accordo di trasferimento di tecnologia, operano entrambe sui mercati rilevanti sui quali sono venduti i prodotti contrattuali (concorrenti effettivi sul mercato rilevante) o che, in assenza dell’accordo di trasferimento di tecnologia, potrebbero, in base a considerazioni realistiche e non solo come possibilità puramente teorica, effettuare gli investimenti supplementari necessari o sostenere gli ulteriori costi necessari al fine di penetrare nel o nei mercati rilevanti entro un termine sufficientemente breve da esercitare una pressione concorrenziale sulle imprese che già operano sul mercato rilevante (concorrenti potenziali sul mercato rilevante);

o)

«sistema di distribuzione selettiva»: sistema di distribuzione nel quale il licenziante si impegna a concedere la licenza per la produzione dei prodotti contrattuali, direttamente o indirettamente, solo a licenziatari selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi licenziatari si impegnano a non vendere i prodotti contrattuali a distributori non autorizzati nel territorio riservato dal licenziante per praticare tale sistema;

p)

«licenza esclusiva»: licenza che non autorizza il licenziante a produrre in base ai diritti tecnologici oggetto della licenza né a concedere in licenza a terzi i diritti tecnologici in questione, in generale o per un uso particolare in un particolare territorio;

q)

«territorio esclusivo»: un determinato territorio nel quale una sola impresa è autorizzata a produrre i prodotti contrattuali, ma nel quale tuttavia è data la possibilità di consentire a un altro licenziatario di produrre i prodotti contrattuali all’interno di quel territorio solo per un determinato cliente, quando la seconda licenza sia stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per tale cliente;

r)

«gruppo di clienti esclusivo»: gruppo di clienti ai quali solo una delle parti dell’accordo di trasferimento di tecnologia è autorizzata a effettuare vendite attive dei prodotti contrattuali realizzati utilizzando la tecnologia sotto licenza;

s)

«vendite attive»: pratica di contattare in maniera attiva e mirata dei clienti mediante visite, lettere, e-mail, telefonate o altri mezzi di comunicazione diretta o attraverso azioni di pubblicità e promozione mirate, offline o online, ad esempio attraverso: media cartacei o digitali, compresi i media online; strumenti di confronto dei prezzi o pubblicità associata a motori di ricerca, che siano destinati a clienti in determinati territori o a gruppi di clienti; la gestione di un sito Internet con un dominio di primo livello che corrisponde a determinati territori; l’offerta su un sito Internet di opzioni linguistiche comunemente utilizzate in determinati territori, quando tali lingue siano diverse da quelle comunemente utilizzate nel territorio in cui è stabilito l’acquirente;

t)

«vendite passive»: vendite effettuate in risposta a richieste spontanee di singoli clienti, comprese la consegna di beni o la prestazione di servizi al cliente, senza che la vendita sia stata avviata sollecitando attivamente particolari clienti, gruppi di clienti o territori, incluse le vendite risultanti dalla partecipazione ad appalti pubblici o dalla risposta a bandi di gara privati.

2.   Ai fini del presente regolamento i termini «impresa», «licenziante» e «licenziatario» includono le imprese ad essi rispettivamente collegate.

Con «imprese collegate» si intendono:

a)

le imprese nelle quali una parte dell’accordo di trasferimento di tecnologia detiene, direttamente o indirettamente, uno o più dei seguenti diritti o poteri:

i)

il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto;

ii)

il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa;

iii)

il diritto di gestire gli affari dell’impresa;

b)

le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell’accordo di trasferimento di tecnologia uno o più dei diritti o poteri di cui alla lettera a);

c)

le imprese nelle quali un’impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, uno o più dei diritti o poteri di cui alla lettera a);

d)

le imprese nelle quali una delle parti dell’accordo di trasferimento di tecnologia insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), o due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente uno o più dei diritti o poteri di cui alla lettera a);

e)

le imprese nelle quali uno o più dei diritti o poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:

i)

dalle parti dell’accordo di trasferimento di tecnologia o dalle rispettive imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d); o

ii)

da una o più parti dell’accordo di trasferimento di tecnologia, o da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze.

Articolo 2

Esenzione

1.   Conformemente all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, e salvo il disposto del presente regolamento, l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia.

2.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica nella misura in cui gli accordi di trasferimento di tecnologia contengono restrizioni della concorrenza che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. L’esenzione si applica fintantoché i diritti tecnologici sotto licenza non si siano estinti, non siano scaduti o non siano stati dichiarati nulli o, per quanto riguarda il know-how, fintantoché il know-how rimanga segreto. Tuttavia, nel caso in cui il know-how venga reso pubblico a seguito di un intervento del licenziatario, l’esenzione si applica per la durata dell’accordo.

3.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche alle disposizioni contenute negli accordi di trasferimento di tecnologia relative all’acquisto di prodotti da parte del licenziatario o che riguardano il rilascio di licenze o la cessione al licenziatario di altri diritti di proprietà intellettuale o di know-how, se e nella misura in cui tali disposizioni sono direttamente collegate alla produzione o alla vendita dei prodotti contrattuali.

Articolo 3

Soglie relative alla quota di mercato

1.   Quando le imprese parti dell’accordo sono imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 20 % su qualsiasi mercato rilevante.

2.   Quando le imprese parti dell’accordo non sono imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti non superi il 30 % su qualsiasi mercato rilevante.

Articolo 4

Restrizioni fondamentali

1.   Quando le imprese parti dell’accordo sono imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’articolo 2 non si applica agli accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto uno o l’altro dei seguenti elementi:

a)

la restrizione della facoltà di una delle parti di determinare i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi;

b)

la limitazione della produzione, ad eccezione delle limitazioni della produzione dei prodotti contrattuali imposte al licenziatario in un accordo non reciproco o imposte a uno solo dei licenziatari in un accordo reciproco;

c)

la ripartizione dei mercati o della clientela, fatti salvi:

i)

l’obbligo imposto al licenziante e/o al licenziatario, in un accordo non reciproco, di non produrre utilizzando i diritti tecnologici sotto licenza nel territorio esclusivo riservato all’altra parte e/o di non effettuare vendite attive e/o passive dei prodotti contrattuali nel territorio esclusivo o al gruppo di clienti esclusivo riservati all’altra parte;

ii)

la restrizione, in un accordo non reciproco, delle vendite attive dei prodotti contrattuali da parte del licenziatario nel territorio esclusivo o al gruppo di clienti esclusivo assegnati dal licenziante a un altro licenziatario, a condizione che quest’ultimo non fosse un’impresa concorrente del licenziante al momento della conclusione del proprio accordo di licenza;

iii)

l’obbligo imposto al licenziatario di produrre i prodotti contrattuali esclusivamente per il proprio uso, a condizione che il licenziatario, qualora integri i prodotti contrattuali nei propri prodotti, non sia soggetto a restrizioni per quanto riguarda la vendita attiva e passiva dei prodotti contrattuali come pezzi di ricambio per i propri prodotti;

iv)

l’obbligo imposto al licenziatario, in un accordo non reciproco, di produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente, qualora la licenza sia stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per quel cliente;

d)

la restrizione della facoltà del licenziatario di sfruttare i propri diritti tecnologici o la restrizione della facoltà delle parti dell’accordo di svolgere attività di ricerca e sviluppo, fatto salvo quando quest’ultima restrizione sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del know-how sotto licenza.

2.   Quando le imprese parti dell’accordo non sono imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’articolo 2 non si applica agli accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto uno o l’altro dei seguenti elementi:

a)

la restrizione della facoltà di una delle parti di determinare i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi, fatta salva la possibilità di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che ciò non equivalga a imporre un prezzo fisso o un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti;

b)

la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, il licenziatario può effettuare vendite passive dei prodotti contrattuali, eccetto:

i)

la restrizione delle vendite passive in un territorio esclusivo o a un gruppo di clienti esclusivo riservati al licenziante;

ii)

l’obbligo di produrre i prodotti contrattuali esclusivamente per il proprio uso, a condizione che il licenziatario, qualora integri i prodotti contrattuali nei propri prodotti, non sia soggetto a restrizioni per quanto riguarda la vendita attiva e passiva dei prodotti contrattuali come pezzi di ricambio per i propri prodotti;

iii)

l’obbligo di produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente, quando la licenza sia stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per quel cliente;

iv)

la restrizione delle vendite agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario operante al livello del commercio all’ingrosso;

v)

la restrizione delle vendite a distributori non autorizzati da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva;

c)

la restrizione delle vendite attive o passive agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario membro di un sistema di distribuzione selettiva e operante nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire a un membro di tale sistema di svolgere la propria attività a partire da un luogo di stabilimento non autorizzato.

3.   Quando le imprese parti dell’accordo non sono imprese concorrenti al momento della conclusione dell’accordo, ma lo diventano successivamente, si applica il paragrafo 2 anziché il paragrafo 1 per l’intera durata dell’accordo, salvo nel caso in cui l’accordo sia successivamente modificato nei suoi elementi fondamentali. Una modifica siffatta include la conclusione, fra le parti, di un nuovo accordo di trasferimento di tecnologia riguardante diritti tecnologici concorrenti.

Articolo 5

Restrizioni escluse

1.   L’esenzione di cui all’articolo 2 non si applica ai seguenti obblighi contenuti in accordi di trasferimento di tecnologia:

a)

l’obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di concedere una licenza esclusiva o di cedere, in tutto o in parte, diritti al licenziante o a un terzo designato dal licenziante per i perfezionamenti o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario;

b)

l’obbligo, diretto o indiretto, di una delle parti, di non contestare la validità dei diritti di proprietà intellettuale che l’altra parte detiene nell’Unione, fatta salva la possibilità, in caso di licenza esclusiva, di recedere dall’accordo di trasferimento di tecnologia qualora il licenziatario contesti la validità di uno qualsiasi dei diritti tecnologici sotto licenza.

2.   Quando le imprese parti dell’accordo non sono imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’articolo 2 non si applica agli obblighi diretti o indiretti che limitino la facoltà del licenziatario di sfruttare i propri diritti tecnologici o che limitino la facoltà delle parti dell’accordo di svolgere attività di ricerca e sviluppo, fatto salvo quando quest’ultima restrizione sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del know-how sotto licenza.

Articolo 6

Revoca in casi individuali

1.   A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può revocare il beneficio dell’applicazione del presente regolamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo di trasferimento di tecnologia al quale si applica l’esenzione di cui all’articolo 2 del presente regolamento produce nondimeno effetti incompatibili con le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, e in particolare qualora:

a)

l’accesso delle tecnologie di terzi al mercato risulti limitato dall’effetto cumulativo di reti parallele di accordi restrittivi simili che vietino ai licenziatari di utilizzare tecnologie di terzi;

b)

l’accesso di licenziatari potenziali al mercato risulti limitato, ad esempio a causa dell’effetto cumulativo di reti parallele di accordi restrittivi simili che vietino ai licenzianti di concedere licenze ad altri licenziatari o perché l’unico titolare della tecnologia che concede in licenza i diritti tecnologici in questione conclude un accordo di licenza esclusiva con un licenziatario già operante sul mercato del prodotto sulla base di diritti tecnologici sostitutivi.

2.   A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, qualora, in un caso determinato, un accordo di trasferimento di tecnologia cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 2 del presente regolamento produca effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato nel territorio di uno Stato membro, o in una parte di esso avente tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto, l’autorità garante della concorrenza di tale Stato membro può revocare il beneficio del presente regolamento, su tale territorio, negli stessi casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 7

Non applicazione del presente regolamento

1.   A norma dell’articolo 1 bis del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che, nei casi in cui reti parallele di accordi di trasferimento di tecnologia simili coprano più del 50 % di un mercato rilevante, il presente regolamento non si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia contenenti specifiche restrizioni relative a tale mercato.

2.   Il regolamento adottato in virtù del paragrafo 1 non si applica prima di sei mesi dalla data della sua adozione.

Articolo 8

Applicazione delle soglie relative alla quota di mercato

Ai fini del calcolo delle soglie relative alla quota di mercato di cui all’articolo 3, si applicano le disposizioni seguenti:

a)

la quota di mercato è calcolata sulla base del valore delle vendite sul mercato. Qualora non siano disponibili dati relativi al valore delle vendite, la quota di mercato dell’impresa interessata può essere determinata usando stime basate su altre informazioni attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato;

b)

la quota di mercato è calcolata sulla base dei dati relativi all’anno civile precedente; se l’anno civile precedente non è rappresentativo della posizione delle parti sul mercato rilevante o sui mercati rilevanti, la quota di mercato viene calcolata come media delle quote di mercato detenute dalle parti nei tre anni civili precedenti;

c)

la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), è ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati all’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera a);

d)

la quota di mercato di una parte che opera su un mercato rilevante delle tecnologie è calcolata in termini di presenza di quella parte sul mercato o sui mercati rilevanti del prodotto (ossia il mercato geografico e il mercato del prodotto) in cui i prodotti contrattuali sono venduti, cioè sulla base delle vendite, di quella parte e dei suoi licenziatari insieme, di prodotti che incorporano diritti tecnologici sotto licenza di quella parte;

e)

qualora la quota di mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 1 o 2, sia inizialmente inferiore o pari rispettivamente al 20 % e al 30 %, ma successivamente superi tali livelli, l’esenzione di cui all’articolo 2 continua ad applicarsi nei tre anni civili successivi all’anno in cui la soglia del 20 % o del 30 % è stata superata per la prima volta.

Articolo 9

Relazione con altri regolamenti di esenzione per categoria

Il presente regolamento non si applica alle clausole in materia di licenze di cui agli accordi di ricerca e sviluppo che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2023/1066 o agli accordi di specializzazione che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2023/1067.

Articolo 10

Periodo transitorio

Il divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica nel periodo compreso tra il 1o maggio 2026 e il 30 aprile 2027 agli accordi già in vigore al 30 aprile 2026 che non soddisfano le condizioni di esenzione di cui al presente regolamento, ma che al 30 aprile 2026 soddisfacevano le condizioni di esenzione di cui al regolamento (UE) n. 316/2014.

Articolo 11

Periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2026.

Esso non è più in vigore a decorrere dal 30 aprile 2038.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU 36 del 6.3.1965, pag. 533/65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1965/19/oj.

(2)  Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/316/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2022/720 della Commissione, del 10 maggio 2022, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 134 dell’11.5.2022, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/720/oj).

(4)  Comunicazione della Commissione, «Comunicazione della Commissione – Orientamenti sulle restrizioni verticali» (GU C 248 del 30.6.2022, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2023/1066 della Commissione, del 1o giugno 2023, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi di ricerca e sviluppo (GU L 143 del 2.6.2023, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1066/oj).

(6)  Regolamento (UE) 2023/1067 della Commissione, del 1o giugno 2023, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione (GU L 143 del 2.6.2023, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1067/oj).

(7)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/877/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top