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Document 32026R0520

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/520 della Commissione, del 4 marzo 2026, che modifica gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all'Argentina e alla Bosnia-Erzegovina negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame

C/2026/1568

GU L, 2026/520, 5.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/520/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/520/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/520

5.3.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/520 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2026

che modifica gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all'Argentina e alla Bosnia-Erzegovina negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

(4)

Più in particolare, gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame.

(5)

Il 23 febbraio 2026 l'Argentina ha notificato all'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in uno stabilimento avicolo nella provincia di Buenos Aires, confermato lo stesso giorno mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)

Attualmente gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, e all'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 specificano che è autorizzato l'ingresso nell'Unione dall'Argentina di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna. Inoltre l'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 non impone attualmente trattamenti di riduzione dei rischi per l'ingresso nell'Unione da tale paese terzo di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame.

(7)

Tenuto conto del rischio di introduzione dell'HPAI nell'Unione connesso all'ingresso dall'Argentina di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna, e in assenza di garanzie che consentano la regionalizzazione di tale paese terzo, è opportuno che l'ingresso di tali partite nell'Unione dall'Argentina non sia più autorizzato. È altresì opportuno imporre il trattamento di riduzione dei rischi D, di cui all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692, per l'ingresso nell'Unione da tale paese terzo di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame.

(8)

Il 26 febbraio 2026 anche la Bosnia-Erzegovina ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI in uno stabilimento avicolo situato nel comune di Petrovo nella Republika Srpska, confermato il 25 febbraio 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(9)

Attualmente gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, e all'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 specificano che è autorizzato l'ingresso nell'Unione dalla Bosnia-Erzegovina di partite di carni fresche di pollame e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame. Inoltre l'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 non impone attualmente trattamenti di riduzione dei rischi per l'ingresso nell'Unione da tale paese terzo di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame.

(10)

Tenuto conto del rischio di introduzione dell'HPAI nell'Unione connesso all'ingresso dalla Bosnia-Erzegovina di partite di carni fresche di pollame e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, e in assenza di garanzie che consentano la regionalizzazione di tale paese terzo, è opportuno che l'ingresso di tali partite nell'Unione dalla Bosnia-Erzegovina non sia più autorizzato. È altresì opportuno imporre il trattamento di riduzione dei rischi D, di cui all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692, per l'ingresso nell'Unione da tale paese terzo di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame.

(11)

Le voci relative all'Argentina e alla Bosnia-Erzegovina negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone di cui alle tabelle figuranti nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, e nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tali paesi terzi.

(12)

Tenuto conto dei recenti focolai di HPAI in Argentina e in Bosnia-Erzegovina, le modifiche da apportare agli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).


ALLEGATO

Gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

a)

la voce relativa all'Argentina è sostituita dalla seguente:

«AR

Argentina

AR-0

POU, RAT, GBM

P1

 

23.2.2026»;

 

b)

la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla seguente:

«BA

Bosnia-Erzegovina

BA-0

POU

P1

 

25.2.2026»;

 

2)

nell'allegato XV, parte 1, la sezione A è così modificata:

a)

la voce relativa all'Argentina è sostituita dalla seguente:

«AR

Argentina

AR-0

C

C

C

C

C

C

C

D

D

D

MPST

 

AR-1

C

C

C

C

C

C

C

D

D

D

MPST

 

AR-2

A

A

C

A

A

C

C

D

D

D

MPNT (**)

MPST»;

 

b)

la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla seguente:

«BA

Bosnia-Erzegovina

BA-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

D

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST».

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/520/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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