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Document 32026D0907
Commission Implementing Decision (EU) 2026/907 of 27 April 2026 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council as regards the standard form and repealing Commission Implementing Decision (EU) 2017/1013 (notified under document C(2026) 2284)
Decisione di esecuzione (UE) 2026/907 della Commissione, del 27 aprile 2026, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formulario tipo e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della Commissione [notificata con il numero C(2026) 2284]
Decisione di esecuzione (UE) 2026/907 della Commissione, del 27 aprile 2026, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formulario tipo e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della Commissione [notificata con il numero C(2026) 2284]
C/2026/2284
GU L, 2026/907, 29.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/907/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/907 |
29.4.2026 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/907 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2026
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formulario tipo e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della Commissione
[notificata con il numero C(2026) 2284]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il formulario tipo di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 deve essere utilizzato dagli Stati membri per trasmettere alla Commissione ogni due anni le informazioni necessarie per elaborare una relazione sull’attuazione di tale regolamento nonché del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e sull’evoluzione dei settori contemplati da tali regolamenti. |
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(2) |
L’articolo 26, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 165/2014 consente agli Stati membri, in casi debitamente giustificati ed eccezionali, di rilasciare carte del conducente temporanee a conducenti che non hanno la loro residenza normale in uno Stato membro o in uno Stato che è parte contraente dell’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) (3). A norma dell’articolo 26, paragrafo 4, secondo comma, di tale regolamento, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, la Commissione è tenuta a riferire ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio i propri accertamenti in merito alle carte del conducente. Per motivi di praticità amministrativa e di controllo efficace delle norme dell’Unione è pertanto opportuno che gli Stati membri forniscano tali dati utilizzando il formulario tipo di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006. |
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(3) |
Le disposizioni relative ai periodi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 sono integrate dalla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), come previsto all’articolo 2, paragrafo 4, della stessa, che stabilisce norme su altri aspetti dell’orario di lavoro. L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/15/CE impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione, ogni due anni, le informazioni sull’attuazione di tale direttiva. Questo periodo di riferimento biennale coincide con quello di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006. Per motivi di praticità amministrativa e di controllo efficace delle norme dell’Unione nel settore dei trasporti su strada e al fine di promuovere un approccio comune, è pertanto opportuno comunicare le informazioni pertinenti utilizzando il formulario tipo a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006. |
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(4) |
Il regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha modificato il regolamento (CE) n. 561/2006 introducendo, agli articoli 8 e 8 bis, l’obbligo per le imprese di trasporto di coprire tutte le spese di alloggio fuori dal veicolo e l’obbligo di organizzare l’attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro o al loro luogo di residenza nell’arco di quattro settimane consecutive al fine di effettuare periodi di riposo settimanale. Durante i controlli relativi ai conducenti o effettuati presso i locali delle imprese dagli Stati membri dovrebbe essere altresì verificato il rispetto di tali nuovi obblighi. Al fine di promuovere un approccio comune, i risultati di tali controlli dovrebbero essere riportati nel formulario tipo di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006. |
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(5) |
La direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha modificato la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ampliando l’ambito di applicazione dei controlli su strada e dei controlli nei locali delle imprese di trasporto per includervi i controlli del rispetto delle norme in materia di orario di lavoro di cui alla direttiva 2002/15/CE. Il risultato di tali controlli dovrebbe essere comunicato alla Commissione utilizzando il formulario tipo di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006. |
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(6) |
L’articolo 9 della direttiva 2006/22/CE prevede che la classificazione del rischio da applicare alle imprese sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 o (UE) n. 165/2014 oppure alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2002/15/CE, sia presa in considerazione nell’ambito di controlli più mirati. I controlli sulle imprese attivati dalla rispettiva classificazione del rischio per quanto riguarda l’applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, del regolamento (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE e il numero di infrazioni di tali atti dovrebbero pertanto essere iscritti nel formulario tipo di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006. |
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(7) |
Il formulario tipo di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006, istituito dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della Commissione (8), dovrebbe pertanto essere aggiornato per tenere conto delle nuove prescrizioni di cui ai considerando da 2 a 6. |
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(8) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 dovrebbe pertanto essere abrogata. |
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(9) |
Per agevolare e migliorare la coerenza degli obblighi di comunicazione, la Commissione dovrebbe esaminare e sviluppare uno strumento digitale adeguato che consenta agli Stati membri di presentare le informazioni indicate nel formulario tipo per la comunicazione istituito dalla presente decisione. |
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(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il formulario tipo di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 figura all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. La presente decisione si applicherà a decorrere dal periodo di riferimento relativo agli anni 2027-2028.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2026
Per la Commissione
Apostolos TZITZIKOSTAS
Membro della Commissione
(1) GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/561/oj.
(2) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/165/oj).
(3) GU L 95 dell’8.4.1978, pag. 1.
(4) Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/15/oj).
(5) Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1054/oj).
(6) Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/1057/oj).
(7) Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/22/oj).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della Commissione, del 30 marzo 2017, che stabilisce il formulario tipo per le relazioni di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1013/oj).
ALLEGATO
1. STATO MEMBRO
2. PERIODO DI RIFERIMENTO
Dal (data): 01/01/…. Al (data): 31/12/….
3. CALCOLO DEI CONTROLLI MINIMI DA EFFETTUARE
(articolo 2 della direttiva 2006/22/CE)
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a) |
Numero totale di giorni di lavoro per conducente nel periodo di riferimento: … |
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b) |
Numero totale dei veicoli soggetti al regolamento (CE) n. 561/2006:
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c) |
Numero totale di giorni di lavoro [(a) * (b)]: … |
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d) |
Numero minimo di controlli [3 % dal gennaio 2010]: … |
4. CONTROLLI SU STRADA
4.1. Numero di conducenti controllati su strada ripartiti per paese di immatricolazione e tipo principale di trasporto
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Tipo principale di trasporto |
UE/SEE/Svizzera |
Paesi terzi |
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Cittadini dello Stato in questione |
Cittadini di altri Stati |
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Trasporto di passeggeri |
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Trasporto di merci |
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Totale |
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4.2. Numero di veicoli fermati per controlli su strada ripartiti per paese di immatricolazione
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A |
B |
BG |
CY |
CZ |
D |
DK |
E |
EST |
F |
FIN |
GR |
H |
HR |
I |
IRL |
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L |
LT |
LV |
M |
NL |
P |
PL |
RO |
S |
SK |
SLO |
FL |
IS |
N |
CH |
Paesi terzi |
Totale |
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4.3. Numero di veicoli fermati per controlli su strada ripartiti per tipo di tachigrafo
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Tipo di tachigrafo |
UE/SEE/Svizzera |
Paesi terzi |
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Cittadini dello Stato in questione |
Cittadini di altri Stati |
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Analogico |
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Digitale (non intelligente) (3) |
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Intelligente (4) |
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Totale |
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(3) Veicoli dotati di:
(4) Veicoli dotati di tachigrafo intelligente, versione 1, conforme all'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione applicabile fino al 20 agosto 2023 (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1). Veicoli dotati di tachigrafo intelligente, versione 2, conforme all'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, modificato dai regolamenti (UE) 2021/1228 e (UE) 2023/980. |
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4.4. Numero di giorni di lavoro controllati su strada ripartiti per tipo principale di trasporto e per paese di immatricolazione
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Tipo principale di trasporto |
UE/SEE/Svizzera |
Paesi terzi |
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Cittadini dello Stato in questione |
Cittadini di altri Stati |
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Trasporto di passeggeri |
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Trasporto di merci |
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Totale |
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4.5. Infrazioni — numero e tipo di infrazioni accertate su strada
[R – infrazione del regolamento (CE) n. 561/2006, T – infrazione del regolamento (UE) n. 165/2014, D – infrazione della direttiva 2002/15/CE]
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Articolo |
Tipo di infrazione |
Trasporto di passeggeri |
Trasporto di merci |
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UE/SEE/Svizzera |
Paesi terzi |
UE/SEE/Svizzera |
Paesi terzi |
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|
Cittadini dello Stato in questione |
Cittadini di altri Stati |
Cittadini dello Stato in questione |
Cittadini di altri Stati |
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R 6(1), (2) e (3) |
Superamento del periodo di guida: |
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R 7 |
Interruzioni insufficienti |
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R 8(2), (5) e (6) |
Periodi di riposo insufficienti: |
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R 8(6b) |
Mancato riposo compensativo per due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi |
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R 8(6a) |
Superamento di 12 periodi di 24 ore consecutivi successivamente al regolare periodo di riposo settimanale |
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T 32(1) T 33(1) T 3(1), (4), (4a) e T(22) |
Apparecchio di controllo: |
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D 4 (a) |
Superamento dell'orario di lavoro massimo settimanale di 60 ore |
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(5) Devono essere dotati di tachigrafi intelligenti v.2 (articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 165/2014):
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5. CONTROLLI NEI LOCALI DELLE IMPRESE
5.1. Numero di conducenti controllati e numero di giorni di lavoro controllati nei locali delle imprese
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Tipo di trasporto |
Numero di conducenti controllati |
Numero di giorni di lavoro controllati |
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Trasporto di passeggeri |
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Trasporto di merci |
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Trasporto per conto terzi |
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Trasporto per conto proprio |
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5.2. Infrazioni — numero e tipo di infrazioni accertate nei locali delle imprese
[R – infrazione del regolamento (CE) n. 561/2006, T – infrazione del regolamento (UE) n. 165/2014, D – infrazione della direttiva 2002/15/CE]
|
Articolo |
Tipo di infrazione |
Trasporto di passeggeri |
Trasporto di merci |
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|
R 6(1), (2) e (3) |
Superamento del periodo di guida: |
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R 7 |
Interruzioni insufficienti |
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R 8(2), (5) e (6) |
Periodi di riposo insufficienti: |
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R 8(6b) |
Mancato riposo compensativo per due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi |
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R 8(8) (*1) |
Riposo settimanale regolare o qualsiasi periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore non effettuato a bordo del veicolo o mancata copertura delle spese di alloggio del conducente |
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R 8(8a) (*1) |
Mancata organizzazione del lavoro dei conducenti per consentire loro di ritornare alla sede di attività del datore di lavoro o al loro luogo di residenza |
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R 8(6a) |
Superamento di 12 periodi di 24 ore consecutivi successivamente al regolare periodo di riposo settimanale |
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T 33(2) (*1) |
Mancanza di registri tenuti dall'impresa |
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T 32(1) T 33(1) T 3(1), (4), (4a) e T(22) |
Apparecchio di controllo: |
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D 4, 5 e 7 |
Mancato rispetto: |
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- dell'orario di lavoro massimo di 60 ore |
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(*1) Infrazioni che, in linea di principio, possono essere accertate solo nei locali delle imprese (6) Devono essere dotati di tachigrafi intelligenti v.2:
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5.3. Numero di imprese e di conducenti controllati nei locali delle imprese ripartiti in base alle dimensioni della flotta
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Dimensioni della flotta |
Numero di imprese controllate |
Numero di conducenti controllati |
Numero di infrazioni accertate |
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1 - 50 |
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51 - 500 |
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Oltre 500 |
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NOTA: |
Il numero totale di infrazioni accertate riportato nelle tabelle 5.1 e 5.2, da un lato, e 5.3, dall'altro, dovrebbe essere identico |
6. CARTE DEL CONDUCENTE TEMPORANEE RILASCIATE A NORMA DELL'ARTICOLO 26, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) n. 165/2014
6.1 Informazioni generali sulle carte del conducente temporanee rilasciate
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Durante il primo anno del periodo di riferimento |
Durante il secondo anno del periodo di riferimento |
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Numero totale di carte del conducente temporanee rilasciate |
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| Percentuale di carte del conducente temporanee rispetto al totale delle carte del conducente rilasciate nello stesso anno: (
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6.2 Paesi di residenza normale dei conducenti ai quali sono state rilasciate carte del conducente temporanee
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|
Durante il primo anno del periodo di riferimento |
Durante il secondo anno del periodo di riferimento |
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Paese di residenza normale dei conducenti con il 1o numero più elevato di carte del conducente temporanee rilasciate (e numero di carte rilasciate) |
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Paese di residenza normale dei conducenti con il 2o numero più elevato di carte del conducente temporanee rilasciate (e numero di carte rilasciate) |
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Paese di residenza normale dei conducenti con il 3o numero più elevato di carte del conducente temporanee rilasciate (e numero di carte rilasciate) |
|
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|
[aggiungere righe a seconda delle necessità] Paese di residenza normale dei conducenti con il [X] numero più elevato di carte del conducente temporanee rilasciate (e numero di carte rilasciate) |
|
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6.3 Potenziali impatti del rilascio di carte del conducente temporanee sul mercato del lavoro
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(a) |
Condizioni specifiche previste dalla legislazione nazionale per il rilascio di una carta del conducente temporanea, in aggiunta a quelle di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 165/2014: … |
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(b) |
È possibile, ai sensi del diritto nazionale, rilasciare una carta del conducente temporanea più volte allo stesso conducente? (Sì/No) |
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(c) |
Il Suo Stato membro ha osservato un impatto sul mercato del lavoro nazionale determinato da tali carte del conducente temporanee? |
7. CONTROLLI ATTIVATI DALLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DELL'IMPRESA NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (7)
(articolo 9 della direttiva 2006/22/CE)
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Numero di controlli mirati su strada attivati dal sistema di classificazione del rischio |
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Numero di controlli mirati nei locali delle imprese attivati dal sistema di classificazione del rischio |
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Numero totale di controlli basati sul sistema di classificazione del rischio |
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8. CLEAN CHECKS (CONTROLLI NEGATIVI) (8)
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Numero di controlli negativi su strada |
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Numero di controlli negativi nei locali delle imprese |
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Numero totale di controlli negativi |
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9. CAPACITÀ DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO A LIVELLO NAZIONALE
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(9) A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, entro agosto 2024 gli Stati membri dotano le loro autorità di controllo delle apparecchiature per la diagnosi precoce remota necessarie per consentire la comunicazione dei dati e agevolare i controlli su strada mirati. |
|||
10. INIZIATIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI
10.1. Iniziative nazionali
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(a) |
Normative (compreso il ricorso alle deroghe di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 561/2006) |
|
(b) |
Amministrative |
|
(c) |
Di altro tipo (compreso il ricorso alle deroghe di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 561/2006) |
10.2. Iniziative internazionali
|
|
Durante il primo anno del periodo di riferimento |
Durante il secondo anno del periodo di riferimento |
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Date dei controlli coordinati, paesi partecipanti e oggetti dei controlli |
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|
11. SANZIONI
(Articolo 19 del regolamento (CE) n. 561/2006)
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8.1. |
Tabelle: nell'anno di riferimento |
|
8.2. |
Variazioni delle sanzioni durante il periodo di riferimento
|
12. CONCLUSIONI E COMMENTI, COMPRESA L'EVENTUALE EVOLUZIONE DEI SETTORI IN QUESTIONE
Motivi dei cambiamenti significativi; indicare il motivo di eventuali cambiamenti significativi dei dati relativi a qualsiasi categoria.
13. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/15/CE CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
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(a) |
Modalità di elaborazione della relazione e dettagli sulle parti interessate consultate; |
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(b) |
monitoraggio dell'attuazione:
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(c) |
Interpretazione giudiziale:
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14. RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE RELAZIONE
Nome: …
Funzione: …
Organizzazione: …
Indirizzo amministrativo: …
Tel./fax: …
E-mail: …
Data: …
(1) A decorrere dal 1o luglio 2026, il regolamento (CE) n. 561/2006 si applica anche al trasporto di merci in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio effettuate da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate ma non superiore a 3,5 tonnellate.
(2) Veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine.
(7) Conformemente all'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE, gli Stati membri introducono un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 o (UE) n. 165/2014 oppure alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2002/15/CE.
(8) Controlli durante i quali non sono state rilevate infrazioni.
(9) A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, entro agosto 2024 gli Stati membri dotano le loro autorità di controllo delle apparecchiature per la diagnosi precoce remota necessarie per consentire la comunicazione dei dati e agevolare i controlli su strada mirati.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/907/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)