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Document 32025Y01010
Recommendation of the European Systemic Risk Board of 3 December 2024 amending Recommendation ESRB/2015/2 on the assessment of cross-border effects of and voluntary reciprocity for macroprudential policy measures (ESRB/2024/7)
Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 3 dicembre 2024, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario, (CERS/2024/7)
Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 3 dicembre 2024, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario, (CERS/2024/7)
GU C, C/2025/1010, 12.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1010/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/1010 |
12.2.2025 |
RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
del 3 dicembre 2024
che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario
(CERS/2024/7)
(C/2025/1010)
IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (1), e in particolare l’allegato IX,
visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (2), e in particolare gli articoli 3 e da 16 a 18,
vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (3), e in particolare il titolo VII, capitolo 4, sezione I,
vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (4), e in particolare gli articoli 18 e 20,
considerando quanto segue:
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(1) |
Per garantire l’efficacia e la coerenza delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento ai sensi del diritto dell’Unione con il riconoscimento volontario. |
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(2) |
La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (5) mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull’esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri. |
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(3) |
La decisione del Comitato misto dello Spazio economico europeo (SEE) n. 79/2019 (6) ha integrato la direttiva 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 nell’accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) con effetto a partire dal 1° gennaio 2020. La direttiva (UE) n. 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e il regolamento (UE) n. 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che introducono modifiche significative alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013, sono stati integrati nell’accordo SEE rispettivamente mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 213/2022 (9) e la decisione del Comitato misto SEE n. 145/2024 (10). La direttiva (UE) n. 2021/338 e il regolamento (UE) n. 2021/558 sono ora applicabili in Norvegia. |
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(4) |
Il 29 agosto 2024, il Finansdepartementet (il ministero delle finanze norvegese), agendo in qualità di autorità designata ai fini dell’articolo 133, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, ha notificato al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) la propria intenzione di fissare nuovamente il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (systemic risk buffer, SyRB) imposto in precedenza allo stesso tasso del 4,5 %, con riferimento a tutte le esposizioni situate in Norvegia. La misura è stata applicata a partire dal 31 dicembre 2020; attualmente se ne raccomanda il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2023/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico (11). Nella stessa data, il Finansdepartementet ha notificato al CERS la propria intenzione di richiedere che alcune istituzioni mantengano una riserva per gli «altri enti a rilevanza sistemica (other systemically important institutions, O-SII)» costituita da capitale primario di classe 1, in conformità all’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE. |
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(5) |
In seguito, il 26 settembre 2024, il Finansdepartementet ha fatto richiesta al CERS di raccomandare il riconoscimento del coefficiente SyRB su base consolidata, subconsolidata e individuale, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE. La misura di politica macroprudenziale resta di per sé invariata. |
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(6) |
Il 7 ottobre 2024, il CERS ha adottato il parere CERS/2024/6 del Comitato europeo per il rischio sistemico (12), secondo cui il coefficiente di riserva SyRB e il coefficiente di riserva per gli O-SII cumulativi sono ritenuti appropriati ed efficaci per affrontare i rischi identificati per ciascun ente creditizio che rientra nell’ambito di applicazione di queste due misure. |
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(7) |
La raccomandazione CERS/2015/2, come modificata dalla raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico (13), raccomanda all’autorità competente all’attivazione di una misura macroprudenziale, al momento della presentazione di una richiesta di riconoscimento al CERS, di proporre una soglia massima di rilevanza al di sotto della quale l’esposizione di un prestatore individuale di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione, ove la misura di politica macroprudenziale viene applicata dall’autorità competente all’attivazione, può essere considerata non significativa. Il CERS può raccomandare una diversa soglia se lo ritiene necessario. La soglia di rilevanza per il riconoscimento del SyRB è fissata a un importo dell’esposizione ponderata per il rischio di 5 miliardi di corone norvegesi (NOK), corrispondente a circa lo 0,16 % dell’importo complessivo dell’esposizione ponderato per il rischio degli enti creditizi in Norvegia (14). |
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(8) |
Il riconoscimento di requisiti patrimoniali macroprudenziali attivati da autorità di altri Stati membri, su base consolidata, subconsolidata e individuale, a prescindere dal fatto che le esposizioni rilevanti siano detenute attraverso controllate o filiali oppure risultino da prestiti diretti transfrontalieri, limita propagazioni e arbitraggio regolamentare, affronta i rischi sistemici e quindi promuove l’efficacia complessiva della politica macroprudenziale garantendo che i maggiori rischi siano affrontati non soltanto nello Stato membro che ha introdotto la SyRB ma anche negli altri Stati membri nei quali i gruppi bancari sono esposti a tali maggiori rischi. È opportuno, pertanto, che il riconoscimento miri anche a garantire che i gruppi bancari esposti a tali rischi sistemici siano sufficientemente resilienti. Pertanto, è opportuno che i requisiti patrimoniali macroprudenziali derivanti da una decisione di riconoscere le misure macroprudenziali di altri Stati membri siano in generale applicati su base consolidata, subconsolidata e individuale. |
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(9) |
Per riconoscere il coefficiente SyRB norvegese, come richiesto dal Finansdepartementet, le autorità competenti interessate e/o le autorità competenti designate di un altro Stato membro possono stabilire un coefficiente SyRB in conformità all’articolo 133, paragrafo 4, e all’articolo 134, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. |
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(10) |
La presente modifica alla raccomandazione CERS/2015/2 non pregiudica la continuità della raccomandazione per il riconoscimento delle misure macroprudenziali nazionali attivate dalle autorità norvegesi il 31 dicembre 2022, come indicato nella raccomandazione CERS/2023/1. Le presenti modifiche alla raccomandazione CERS/2015/2, salvo quella per il riconoscimento del SyRB su base consolidata, subconsolidata e individuale, sono di natura redazionale. Pertanto, il periodo transitorio standard di tre mesi successivo alla pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si applica solo alle misure o alle relative modifiche, che le autorità nazionali adotteranno per riconoscere l’SyRB su base consolidata, subconsolidata e individuale. |
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(11) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
MODIFICHE
L'allegato alla raccomandazione CERS/2015/2 è modificato conformemente all'allegato alla presente raccomandazione.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 dicembre 2024
Il capo del segretariato del CERS,
per conto del Consiglio generale del CERS
Francesco MAZZAFERRO
(1) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(2) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
(3) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.
(4) GUC 58 del 24.2.2011, pag. 4.
(5) Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).
(6) Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2019/2133] (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 170).
(7) Direttiva (UE) n. 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) n. 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14).
(8) Regolamento (UE) n. 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda degli adeguamenti al quadro sulle cartolarizzazioni, per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 25).
(9) Decisione del Comitato misto SEE n. 213/2022, del 8 luglio 2022, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2023/630] (GU L 85 del 23.3.2023, pag. 23).
(10) Decisione del Comitato misto SEE n. 145/2024, del 12 giugno 2024, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2024/2433] (GU L 2024/2433 del 3.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2433/oj).
(11) Raccomandazione CERS/2023/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 6 marzo 2023, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 158 del 4.5.2023, pag. 1).
(12) Il parere CERS/2024/6 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 7 ottobre 2024 in merito alle notifiche Norvegesi riguardanti la modifica della riserva del rischio sistemico ai sensi dell’articolo 133 e la modifica della riserva per gli O-SII ai sensi dell’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, disponibile sul sito del CERS all’indirizzo www.esrb.europa.eu.
(13) Raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 ottobre 2017, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 431 del 15.12.2017, pag. 1).
(14) Raccomandazione CERS/2023/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 6 marzo 2023, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 158 del 4.5.2023, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato alla raccomandazione CERS/2015/2 è modificato come segue:
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1) |
per quanto riguarda la Norvegia, il paragrafo 2 della sezione intitolata «I. Descrizione della misura» è sostituito dal seguente testo:
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2) |
per quanto riguarda la Norvegia, la sezione intitolata «II. Riconoscimento» è sostituita dal seguente testo: «II. Riconoscimento
(*1) Non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.» " |
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3) |
Per quanto riguarda la Norvegia, il paragrafo 8, lettera a), della sezione intitolata «III. Soglia di rilevanza» è sostituito dal seguente testo:
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(*1) Non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.» »
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1010/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)