This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32025R2351
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2351 of 18 November 2025 imposing a definitive safeguard measure with regard to imports of certain ferro-alloying elements
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2351 della Commissione, del 18 novembre 2025, che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati elementi di lega ferrosa
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2351 della Commissione, del 18 novembre 2025, che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati elementi di lega ferrosa
C/2025/7842
GU L, 2025/2351, 18.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2351/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2025/2351 |
18.11.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2351 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2025
che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati elementi di lega ferrosa
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015 (1), in particolare l'articolo 16,
visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'29 aprile 2015 (2), in particolare l'articolo 13,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (3), in particolare l'articolo 112 e l'articolo 113, paragrafo 3, secondo comma,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
|
(1) |
Il 19 dicembre 2024 la Commissione europea ("Commissione") ha pubblicato un avviso di apertura di un'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di elementi di lega a base di silicio e manganese (4). |
|
(2) |
L'inchiesta è stata aperta a seguito di una domanda presentata da tre Stati membri (Francia, Polonia e Slovacchia, con il sostegno della Spagna). Dall'analisi della domanda è emerso che la tendenza all'aumento delle importazioni di determinati elementi di lega a base di silicio e manganese, come pure le condizioni in cui vengono effettuate, arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. |
|
(3) |
Al fine di ottenere le informazioni necessarie per eseguire una valutazione approfondita, il 19 dicembre 2024 la Commissione ha pubblicato questionari per i produttori dell'Unione, gli esportatori, gli importatori e gli utilizzatori del prodotto oggetto dell'inchiesta e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni entro il 17 gennaio 2025. Il 9 gennaio 2025 la Commissione ha pubblicato la versione non riservata della domanda, contenente importanti statistiche sulle importazioni e gli indicatori di pregiudizio disponibili. |
|
(4) |
La Commissione ha ricevuto 106 risposte al questionario e 61 comunicazioni spontanee nella fase di apertura e durante la fase di controdeduzione, da produttori dell'Unione, esportatori, importatori, utilizzatori, associazioni e autorità di paesi terzi e ha tenuto audizioni con 22 parti interessate. |
|
(5) |
La Commissione ha effettuato una verifica approfondita delle informazioni fornite dai produttori dell'Unione. A tal fine tre produttori dell'Unione sono stati selezionati per una verifica in loco sulla base del loro volume di produzione di prodotti simili o direttamente concorrenti durante il periodo in esame e della loro ubicazione geografica nell'Unione. I tre produttori selezionati rappresentano l'85 % della produzione totale dell'Unione e sono ubicati in Francia, Slovacchia e Polonia. |
|
(6) |
Diverse parti interessate hanno lamentato che la Commissione non abbia presentato in modo adeguato e tempestivo gli elementi di prova sui quali si è fondata l'apertura dell'inchiesta di salvaguardia. A loro giudizio, questa omissione non ha consentito alle parti interessate di esercitare appieno i propri diritti di difesa. |
|
(7) |
Contrariamente a tali affermazioni, la domanda comprendeva tutti i dati essenziali relativi all'aumento delle importazioni. Inoltre la Commissione ha ritenuto che i principali elementi e dati disponibili fossero stati adeguatamente riepilogati sia nell'avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sia nella notifica di inchiesta inviata all'OMC a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia. |
|
(8) |
La Commissione ha pertanto reputato di aver assolto il proprio obbligo legale di tutelare adeguatamente i diritti di difesa delle parti interessate. Inoltre, a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755, tutte le parti interessate che hanno chiesto un'audizione entro il termine stabilito l'hanno ottenuta e hanno fruito di un'ulteriore possibilità di presentare le loro osservazioni durante la fase di controdeduzione. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha debitamente esaminato e preso in considerazione le osservazioni presentate entro i termini da tutte le parti interessate, per iscritto o verbalmente durante le audizioni. |
1.2. Mancata istituzione di una misura provvisoria
|
(9) |
Il 18 luglio 2025 la Commissione ha trasmesso una proposta volta a prendere in considerazione l'istituzione di una misura provvisoria. Tuttavia, a seguito delle discussioni in seno al comitato per le misure di salvaguardia, la Commissione ha deciso di non istituire una misura di salvaguardia provvisoria, bensì di proseguire l'inchiesta. |
|
(10) |
Il 18 luglio 2025, dopo aver effettuato una determinazione preliminare e conformemente all'articolo 113, paragrafo 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), la Commissione ha notificato al Comitato misto SEE che una misura di salvaguardia era giustificata a norma dell'articolo 112 dell'accordo SEE. Il 24 luglio 2025 si è tenuta una riunione del Comitato misto SEE, nel corso della quale è stata discussa la notifica della determinazione preliminare per quanto riguarda le importazioni di determinati elementi di lega ferrosa. L'8 agosto 2025 gli Stati EFTA-SEE hanno inviato una risposta alla notifica della Commissione al Comitato misto SEE. Il 21 agosto 2025 la Commissione ha informato il Comitato misto SEE in merito alla sua intenzione di non istituire una misura provvisoria e di proseguire l'inchiesta. Il 19 settembre 2025 la Commissione ha informato il Comitato misto SEE circa lo stato di avanzamento dell'inchiesta. Il 10 ottobre 2025 la Commissione ha notificato al Comitato misto SEE, conformemente all'articolo 113, paragrafo 1, dell'accordo SEE, che una misura di salvaguardia era giustificata a norma dell'articolo 112 dell'accordo SEE. |
1.3. Fase successiva della procedura
|
(11) |
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Essa ha proseguito l'inchiesta per quanto riguarda l'interesse dell'Unione e ha effettuato un'analisi della situazione dell'industria utilizzatrice. |
|
(12) |
Al fine di ottenere le informazioni più recenti per la sua determinazione finale, il 4 agosto 2025 la Commissione ha chiesto all'associazione che rappresenta i produttori dell'Unione di trasmettere un questionario supplementare aggiornato relativo al periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025 ("periodo più recente" o "PPR"). |
|
(13) |
Il 16 settembre 2025 l'inchiesta è stata prorogata per un periodo di 2 mesi con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5). |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTI SIMILI O DIRETTAMENTE CONCORRENTI
|
(14) |
Il prodotto in esame quale definito nell'avviso di apertura è costituito da leghe a base di silicio e manganese, segnatamente i) silicio, ii) ferromanganese, iii) ferrosilicio, iv) ferro-silico-manganese, v) ferro-silico-magnesio e vi) calcio-silicio. |
|
(15) |
La Commissione ha stabilito che tutti i tipi di leghe a base di silicio e manganese fabbricati dai produttori dell'Unione, denominati "prodotto simile", sono simili al prodotto in esame o direttamente concorrenti con lo stesso. Sia i prodotti nazionali che quelli importati presentano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche fondamentali. Hanno finalità identiche e sono offerti attraverso canali di vendita simili o identici ad acquirenti che possono acquistarli da fornitori sia nazionali che esteri. Di conseguenza, vi è un livello significativo di concorrenza tra il prodotto in esame e quello fabbricato dai produttori dell'Unione. |
|
(16) |
Dopo l'apertura, diverse parti interessate hanno sostenuto che non si tratta di un unico prodotto, ma di una pluralità di prodotti in esame. Esse hanno pertanto messo in discussione l'analisi globale dell'andamento delle importazioni e degli indicatori di pregiudizio pertinenti per tutti i tipi di prodotto oggetto dell'inchiesta. Le parti hanno sostenuto che l'analisi avrebbe dovuto distinguere tra leghe a base di silicio e a base di manganese, in particolare a motivo dei diversi gradi di intercambiabilità. |
|
(17) |
In risposta a tali argomentazioni, la Commissione ha condotto un'ulteriore analisi sulla base delle risposte al questionario dei produttori dell'Unione e ha richiesto informazioni supplementari durante le visite di verifica per determinare se vi siano interconnessione, intercambiabilità e concorrenza tra i diversi tipi di prodotto (6). I vari tipi di leghe a base di silicio e manganese presentano notevoli similarità nelle rispettive tecniche di produzione e applicazioni industriali (7). Ad esempio, il ferrosilicio, il ferromanganese e il ferro-silico-manganese hanno ruoli parzialmente coincidenti nella produzione dell'acciaio. Li accomuna principalmente la loro funzione di deossidanti, che migliora la qualità e le proprietà del prodotto legato finale. Inoltre condividono le stesse materie prime, vale a dire il ferro, il silicio e il manganese. Nell'industria dell'acciaio il ferromanganese e il ferro-silico-manganese sono spesso utilizzati in modo intercambiabile. Quando per un tipo specifico di acciaio si rende necessario utilizzare sia il manganese che il silicio, il ferromanganese può essere sostituito dal ferro-silico-manganese. I produttori di acciaio combinano frequentemente queste leghe per ottenere proprietà chimiche specifiche nell'acciaio, ottimizzando sia le prestazioni che i costi. Il calcio-silicio e varie ferro-leghe sono sovrapponibili, ma non del tutto intercambiabili, nelle operazioni di produzione dell'acciaio e di fonderia. Sebbene tutti questi materiali siano utilizzati per modificare o migliorare le proprietà del metallo fuso, le rispettive caratteristiche chimiche e funzioni metallurgiche differiscono notevolmente, e di conseguenza possono essere reciprocamente sostituibili in modo diretto solo in misura limitata. |
|
(18) |
Per quanto riguarda il silicio, vi è una certa sovrapposizione tra le ferro-leghe e il silicio. Tuttavia l'industria dell'alluminio predilige soprattutto il silicio puro a motivo della sua compatibilità con le proprietà dell'alluminio, mentre il ferrosilicio è utilizzato solo in applicazioni dell'alluminio di nicchia o secondarie in cui un certo tenore di ferro è accettabile o necessario. Le ferro-leghe sono agenti di lega aggiunti in volumi ridotti per migliorare le proprietà dell'acciaio e costituiscono una componente di costo minore nel prodotto siderurgico. Il silicio è invece una materia prima fondamentale, utilizzata principalmente nell'industria dell'alluminio, ma anche in quella chimica, in particolare per la fabbricazione di siliconi. |
|
(19) |
In aggiunta, il costo di produzione del silicio è notevolmente più elevato (in media di oltre il 60 %) rispetto a quello delle ferro-leghe. La distinzione si riflette anche nella classificazione nell'ambito del sistema armonizzato (SA). Il silicio è classificato nel capitolo 28 del SA/della NC (nomenclatura combinata) dell'UE, mentre le ferro-leghe sono classificate nel capitolo 72. Pertanto la sostituibilità tra silicio e ferro-leghe è limitata; si conclude quindi che il silicio non è direttamente in concorrenza con le ferro-leghe. |
|
(20) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha classificato il prodotto in esame in tre gruppi distinti, ciascuno basato sulla materia prima primaria e sulle applicazioni previste. In aggiunta all'analisi globale, è stato effettuato un esame dettagliato dell'andamento delle importazioni, separatamente per ciascun gruppo di prodotti: a) silicio, b) ferro-leghe e c) calcio-silicio. Dall'esame delle importazioni per gruppo è emerso che in tutti i gruppi si è registrato un aumento in termini assoluti, a eccezione delle importazioni del gruppo relativo al silicio, che sono rimaste stabili o sono leggermente diminuite dello 0,2 % durante il periodo in esame e ulteriormente diminuite del 2,7 % nel PPR (cfr. la tabella 1). Tabella 1 Importazioni di silicio
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(21) |
In considerazione del calo delle importazioni in termini assoluti, il silicio è stato escluso dalla definizione del prodotto. |
|
(22) |
È stato escluso dalla definizione del prodotto anche il calcio-silicio per via dell'assenza di produzione di questo gruppo di prodotti nell'Unione, come illustrato nella sezione 7. |
|
(23) |
I due gruppi di prodotti sono stati pertanto esclusi dalla definizione del prodotto e l'analisi per la determinazione finale è stata effettuata per determinate ferro-leghe ("prodotto in esame"). |
3. I PRODUTTORI DELL'UNIONE
|
(24) |
Tra i produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti all'interno dell'Unione figuravano Ferroglobe, Comilog, OFZ, Realloys, RW Silicium, Xeal, TDR Legure e ASK Metallurgy. La maggior parte dei produttori dell'Unione è membro dell'associazione europea dei produttori di ferro-leghe ("Euroalliages"). L'associazione di categoria rappresenta il 97 % della produzione dell'Unione di leghe a base di silicio e manganese. I relativi membri sono ubicati in Francia, Germania, Polonia, Slovacchia e Spagna. |
|
(25) |
A nome dei suoi membri, l'associazione di categoria ha informato la Commissione di essere favorevole all'apertura di un'inchiesta di salvaguardia e all'adozione di una misura, in quanto i produttori dell'Unione si trovano ad affrontare difficoltà eccezionali a causa dell'elevata pressione delle importazioni alimentata dalla crescente sovracapacità a livello mondiale e dalla chiusura di altri importanti mercati in ragione delle misure di difesa commerciale. |
|
(26) |
La Commissione ha chiesto agli otto produttori dell'Unione individuati nella domanda e indicati al considerando 24 di presentare risposte al questionario. Il 4 agosto 2025 la Commissione ha inoltre chiesto ai produttori dell'Unione di trasmettere un questionario supplementare aggiornato e ha ricevuto risposte da Ferroglobe, OFZ, Realloys, Xeal, Comilog e RW Silicium. |
|
(27) |
Come illustrato ai considerando 17, 18 e 19, la Commissione ha constatato che le ferro-leghe e il silicio non sono prodotti direttamente concorrenti, date le differenze nei costi di produzione, nelle relative applicazioni e nella classificazione SA. Su tale base, i produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti sono stati definiti quali produttori di ferro-leghe. |
|
(28) |
Nell'Unione vi sono sette produttori di prodotti simili e direttamente concorrenti (Ferroglobe, OFZ, Realloys, Xeal, TDR Legure, Comilog e ASK Metallurgy) e tutti hanno compilato il questionario. Come indicato al considerando 5, sono stati selezionati tre produttori dell'Unione per le visite di verifica. |
4. AUMENTO DELLE IMPORTAZIONI
|
(29) |
Sulla base delle informazioni fornite da Eurostat e delle informazioni presentate dai produttori dell'Unione, la Commissione ha effettuato un'analisi dell'aumento delle importazioni del prodotto in esame nel periodo 2019-2024 ("periodo in esame") e ha anche preso in considerazione l'andamento delle importazioni nel PPR. La Commissione ha deciso di far partire il periodo in esame dal 2019 in modo che le risultanze non fossero inficiate da possibili perturbazioni del mercato causate dalla pandemia di COVID-19. Per rispettare gli obblighi dell'Unione riguardanti le importazioni dall'Ucraina (8) e assunti nell'ambito dell'accordo di partenariato economico con il Kenya (9), le importazioni da tali paesi sono state escluse dalla presente inchiesta. Il Kenya non ha esportato il prodotto in esame nell'UE durante il periodo in esame. Pertanto nel prosieguo non saranno considerate le importazioni dall'Ucraina, dato che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente misura. |
|
(30) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando le vendite nell'Unione dell'industria dell'Unione e le importazioni nell'Unione. Le informazioni sulle importazioni sono state ricavate da Eurostat. |
|
(31) |
Le importazioni totali del prodotto in esame hanno registrato l'andamento seguente: Tabella 2 Volume e prezzi delle importazioni, produzione, consumo e importazioni rispetto alla produzione e al consumo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(32) |
Nel complesso, le importazioni del prodotto in esame sono aumentate del 17 % in termini assoluti nel periodo 2019-2024, con alcune fluttuazioni tra i vari anni. Tale aumento delle importazioni ha comportato un calo significativo della produzione dei produttori dell'Unione. Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'aumento delle importazioni non è stato sufficientemente significativo, in particolare poiché si è effettivamente registrata una tendenza al ribasso tra il 2023 e il 2024. Sebbene nell'ultimo anno del periodo in esame (2024) siano state inferiori al livello del 2023, le importazioni rimangono a livelli superiori a quelli degli anni precedenti (in particolare del 2017 e del 2018, con 1 282 e 1 267 milioni di tonnellate). Rispetto al PPR, le importazioni sono aumentate del 13 % dal 2019 e si conferma anche la summenzionata tendenza in base alla quale i livelli delle importazioni sono superiori a quelli del 2017 e del 2018.
|
|
(33) |
Nel PPR le importazioni hanno continuato a diminuire come nel 2024, tuttavia sono rimaste elevate e superiori rispetto a un precedente picco storico, verificatosi nel 2017. Nel 2021 si è registrato un livello delle importazioni annuali superiore rispetto al 2022, in considerazione della ripresa economica successiva alla pandemia di COVID-19, che ha determinato un consumo storicamente elevato. In sintesi, dal 2021 le importazioni continuano ad attestarsi a livelli elevati, con lievi fluttuazioni da un anno all'altro. La tendenza al ribasso più recente non è abbastanza marcata da mettere in discussione il persistere di un aumento complessivo delle importazioni. In risposta alle osservazioni, la Commissione ha inoltre osservato che il requisito giuridico non prevede che le importazioni "siano in aumento" nel momento in cui avviene la determinazione o alla fine del periodo in esame. Il requisito prevede piuttosto che il prodotto "sia importato in quantitativi accresciuti". Dati i livelli delle importazioni nel lasso di tempo che va dal 2021 al PPR, in confronto al periodo precedente, e tenuto conto del fatto che l'entità delle fluttuazioni descritte nell'intervallo di tempo compreso tra il 2021 e il PPR è di gran lunga inferiore rispetto alla parte precedente del periodo in esame (anni 2019 e 2020), è giustificato concludere che il prodotto è importato in quantitativi accresciuti. |
|
(34) |
Inoltre le importazioni sono aumentate in modo significativo rispetto alla produzione dell'Unione: del 104 % tra il 2019 e il 2024 e del 126 % rispetto al PPR. L'aumento più sostanziale, pari al 105 %, è stato osservato tra il 2022 e il 2023. Anche in termini relativi, nel 2024 le importazioni hanno registrato una diminuzione, piuttosto che un aumento, rispetto al 2023. Tuttavia, nonostante tale calo, nel 2024 le importazioni relative rimangono a un livello superiore a quello del 2022 e quindi a un livello superiore rispetto a quello registrato in tutti gli anni del periodo in esame, a eccezione del 2023. In termini relativi, nonostante il calo più recente, il prodotto continua pertanto a essere importato in quantitativi notevolmente accresciuti. Affinché non sia più così, sarebbe necessario un calo molto più marcato. |
|
(35) |
Le importazioni sono inoltre aumentate rispetto al consumo dell'Unione: del 23 % tra il 2019 e il 2024 e del 22 % in confronto al PPR. Dopo alcuni anni di fluttuazione, dal 2022 il consumo dell'Unione è in costante diminuzione, il che rende più evidente detto aumento relativo. |
|
(36) |
La Commissione conclude pertanto che vi è stato un notevole aumento delle importazioni del prodotto in esame, sia in termini assoluti che, più chiaramente, in termini relativi. Tale conclusione si basa su un'analisi approfondita dei dati relativi all'intero periodo dell'inchiesta, e non semplicemente agli estremi del periodo 2019-2024, ed è inoltre rafforzata dall'esame delle tendenze pertinenti emerse durante tutto questo periodo e nel PPR. |
5. SVILUPPI IMPREVISTI
|
(37) |
La Commissione è giunta alla conclusione che l'aumento significativo delle importazioni di ferro-leghe nell'Unione è una conseguenza diretta di sviluppi imprevisti, che non solo creano ma anche intensificano gli squilibri nel commercio a livello internazionale del prodotto in esame. |
|
(38) |
Nel 2023 la capacità globale esistente è stata stimata a circa 46 milioni di tonnellate, mentre il consumo globale era pari a 27,6 milioni di tonnellate. Pertanto già nel 2023 si registrava una sovracapacità pari a circa 18 milioni di tonnellate. Inoltre per i prossimi anni si stima che verranno immesse in circolo ulteriori 9 milioni di tonnellate di capacità. Ciò equivale a una futura sovracapacità totale di circa 27 milioni di tonnellate, pari a circa 16 volte la domanda totale dell'UE (10). |
|
(39) |
Per via di tale sovracapacità a livello mondiale, i prezzi globali delle ferro-leghe sono in ribasso, anche se con alcune fluttuazioni, dal 2020. Come illustrato al considerando 61, i prezzi delle ferro-leghe nell'Unione sono influenzati dal prezzo fissato dai principali paesi esportatori, quali la Cina e l'India. |
|
(40) |
Per i produttori dei paesi esportatori il mercato dell'Unione è un mercato attraente a motivo delle sue dimensioni e dei suoi livelli di prezzo. L'Unione è tra i principali consumatori di determinate leghe e opera come un mercato altamente aperto. Consuma circa il 21 % della produzione mondiale, superando il Giappone (12 %), l'America settentrionale (11 %) e la Corea del Sud (8 %). Inoltre il mercato dell'Unione è interessante anche per il prodotto in esame, particolarmente in termini di prezzi, se confrontato con altri mercati importanti. Secondo i dati (11) forniti dall'industria dell'Unione, i prezzi nell'Unione sono costantemente più elevati di quelli praticati in altri mercati, come l'India e la Cina, a eccezione degli USA. Nel periodo 2023-2024 il prezzo medio alla consegna nell'UE era del 35 % superiore a quello della Cina, mentre i prezzi in India erano, in media, del 20 % inferiori rispetto a quelli dell'UE. |
|
(41) |
In caso di sovracapacità su scala mondiale, i produttori devono far fronte a un eccesso di offerta che cercano di scaricare sui mercati in cui possono ottenere prezzi più elevati. L'Unione, a motivo dei suoi prezzi più elevati, è diventata una destinazione attraente per questo prodotto eccedentario. |
|
(42) |
L'effetto di cui sopra è stato aggravato da pratiche commerciali restrittive nei mercati dei paesi terzi. Negli ultimi anni molti paesi hanno fatto sempre maggiore ricorso alle politiche commerciali e agli strumenti di difesa commerciale per proteggere i produttori nazionali. Le nuove e recentemente estese misure di difesa commerciale istituite sulle origini dei principali esportatori nell'Unione sono elencate nella nota a piè di pagina (12). Il volume totale delle importazioni oggetto di tali misure è pari a circa 168 000 tonnellate, vale a dire il 48 % della produzione totale dell'Unione nel 2024. |
|
(43) |
Le ultime misure di questo tipo sono state istituite nel marzo 2025 dagli USA sulle importazioni di ferrosilicio dal Brasile, dal Kazakhstan e dalla Malaysia (13). Durante il periodo in esame questi paesi erano anche tra i maggiori importatori di ferrosilicio nell'Unione e, con la chiusura del mercato statunitense del ferrosilicio da tali origini, ulteriori 73 000 tonnellate potrebbero essere dirottate verso il mercato dell'Unione. Un tale quantitativo, che rappresenterebbe il 21 % della produzione totale dell'Unione del prodotto in esame nel 2024, arrecherebbe un pregiudizio aggiuntivo ai produttori dell'Unione e determinerebbe un ulteriore calo della quota di mercato. |
|
(44) |
Inoltre l'amministrazione statunitense ha introdotto le cosiddette tariffe reciproche di vari livelli sulle importazioni dai suoi partner commerciali. Per quanto riguarda le importazioni dall'Unione, si applica un dazio massimo omnicomprensivo del 15 % per i prodotti soggetti a dazi reciproci, comprese determinate ferro-leghe. |
|
(45) |
Alla luce di tali circostanze, si conferma che gli sviluppi imprevisti, in particolare la sovracapacità a livello mondiale, le misure di difesa commerciale dei paesi terzi e gli aumenti generali delle tariffe, segnatamente negli USA, non solo hanno determinato, ma continueranno a determinare un aumento sostanziale delle importazioni di ferro-leghe nell'Unione. |
6. OBBLIGHI I CUI EFFETTI HANNO DETERMINATO UN AUMENTO DELLE IMPORTAZIONI
|
(46) |
Il prodotto in esame comprende diverse linee tariffarie su cui l'Unione europea, a seguito di concessioni tariffarie accordate in precedenti cicli di negoziati commerciali multilaterali, ha assunto gli impegni tariffari (14) indicati di seguito:
|
|
(47) |
Al momento della determinazione, tali concessioni sono inserite nella parte I, sezione II, dell'elenco delle concessioni e degli impegni dell'Unione europea, certificato come elenco UE CLXXIII – Unione europea il 1o dicembre 2016 (15), quale modificato. |
|
(48) |
In ragione di tali concessioni inserite nell'elenco delle concessioni e degli impegni dell'Unione europea, allegato al GATT e divenuto parte integrante dell'accordo a norma dell'articolo II, paragrafo 7, del GATT 1994, e in virtù di altre parti del GATT 1994, l'Unione europea ha assunto obblighi ai sensi del GATT 1994, in particolare come segue: articolo XI, paragrafo 1, che vieta le restrizioni non tariffarie sulle importazioni dei prodotti sopra elencati e, soprattutto, articolo II, paragrafo 1, lettera a), e lettera b), prima e seconda frase, del GATT 1994. A norma dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b), prima frase, all'UE non è consentito, in assenza di deroghe applicabili, istituire dazi doganali ordinari sul prodotto in questione superiori a quelli stabiliti e previsti nella parte pertinente dell'elenco di concessioni e impegni dell'UE, ossia all'aliquota sopraindicata per ciascuna delle linee tariffarie in questione. Inoltre i dazi all'importazione dell'UE applicati al prodotto in esame, noti anche come dazi della nazione più favorita, al momento dell'inchiesta, si attestavano ai livelli massimi consentiti dagli impegni tariffari suindicati. |
|
(49) |
Il prodotto in esame era importato in quantitativi accresciuti in conseguenza dei suddetti obblighi assunti ai sensi del GATT 1994 (articolo XI, paragrafo 1, articolo II, paragrafo 1, lettera a), e lettera b), prima e seconda frase, del GATT 1994), poiché tali obblighi, combinati con le concessioni tariffarie accordate dall'Unione europea nei successivi cicli di negoziati commerciali multilaterali, rafforzavano e garantivano le condizioni di accesso al mercato per le importazioni del prodotto in esame nel mercato dell'Unione europea. I summenzionati impegni tariffari dell'Unione europea hanno quindi determinato l'aumento delle importazioni e non hanno lasciato all'UE alcun margine per aumentare i dazi doganali ordinari anziché introdurre una misura di salvaguardia. Ciò spiega anche in che modo gli obblighi in questione abbiano avuto come conseguenza l'aumento delle importazioni che causano un grave pregiudizio. |
|
(50) |
Allo stesso tempo, gli obblighi previsti dal GATT e sopra indicati impedivano all'UE di aumentare i dazi all'importazione applicati sul prodotto in questione. Sono quindi gli obblighi assunti dall'Unione europea ai sensi del GATT 1994 che hanno limitato la capacità dell'UE di prevenire o porre rimedio al pregiudizio derivante dall'aumento delle importazioni. Parallelamente, l'Unione europea ha sospeso tali obblighi a seguito dell'applicazione della propria misura di salvaguardia. |
7. GRAVE PREGIUDIZIO
7.1. Situazione dei produttori dell'Unione
|
(51) |
Per determinare se vi siano elementi di prova dell'esistenza di un grave pregiudizio nei confronti dei produttori dell'Unione del prodotto in esame, la Commissione, conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/755, ha esaminato l'andamento del consumo, della produzione, dell'utilizzo della capacità produttiva, delle vendite, della quota di mercato, dei prezzi, della redditività, delle scorte, del rendimento dei capitali investiti, dei flussi di liquidità e dell'occupazione per il prodotto in esame per gli anni dal 2019 al 2024. |
|
(52) |
Tale analisi è stata condotta a livello globale evidenziando l'andamento delle importazioni. Come indicato nella sezione 2, il silicio è stato escluso dalla definizione del prodotto. Per quanto riguarda il calcio-silicio, l'inchiesta ha rivelato che all'inizio del periodo in esame il calcio-silicio era prodotto da due produttori dell'Unione, ma la produzione è cessata nel 2023. Durante la verifica, i produttori non hanno annunciato la ripresa di una produzione significativa nel prossimo futuro. Dal momento che non è prodotto nell'Unione, il calcio-silicio è stato escluso dalla definizione del prodotto. Pertanto, come illustrato nella sezione 2, il prodotto è definito come ferro-leghe e l'ulteriore analisi è effettuata su tale base. |
|
(53) |
Il 4 agosto 2025 la Commissione ha chiesto ai produttori dell'Unione di fornire dati supplementari per il primo semestre del 2025 al fine di esaminare in che modo si fosse sviluppata la situazione dopo il periodo in esame, vale a dire nel periodo 2019-2024. |
|
(54) |
Esaminando la situazione complessiva, il consumo dell'Unione, le vendite dei produttori dell'Unione e le corrispondenti quote di mercato hanno registrato l'andamento seguente: Tabella 3 Consumo dell'Unione, vendite sul mercato interno e quota di mercato interno
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(55) |
Il consumo dell'Unione, pur avendo subito fluttuazioni nella prima metà del periodo in esame, ha registrato da allora una tendenza al ribasso. Le vendite sul mercato interno dei produttori dell'Unione sono diminuite del 41 % tra il 2019 e il PPR, con una conseguente perdita di quota di mercato del 14 %. Nello stesso periodo le importazioni sono aumentate del 13 % in termini assoluti. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita notevolmente durante tutto il periodo in esame e ha registrato solo una leggera ripresa nel 2024, anno in cui l'industria dell'Unione ha venduto in perdita per competere con l'aumento delle importazioni a basso prezzo. |
|
(56) |
Sulla base delle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione, la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo della capacità produttiva hanno registrato l'andamento seguente: Tabella 4 Produzione, capacità produttiva e utilizzo della capacità produttiva
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(57) |
La capacità produttiva è diminuita del 19 % nel lasso di tempo che va dal 2019 al PPR e la produzione dell'Unione è diminuita del 50 % nello stesso intervallo di tempo. Ne consegue che anche il tasso di utilizzo della capacità produttiva è diminuito, passando dal 56 % al 35 %. Nel 2024 la produzione ha registrato una lieve ripresa, ma era ancora molto inferiore rispetto agli anni precedenti, a eccezione del 2023. Nel PPR si è nuovamente verificato un calo della produzione. |
|
(58) |
Sulla base dei dati Eurostat e delle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione, i prezzi all'importazione, i prezzi di vendita dei produttori dell'Unione, le differenze di prezzo, il costo di produzione e la redditività hanno registrato l'andamento seguente: Tabella 5 Prezzi all'importazione, prezzi di vendita dei produttori dell'Unione, differenze di prezzo, costo di produzione e redditività
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(59) |
Un aumento significativo delle importazioni ha determinato una costante pressione al ribasso sui prezzi di vendita dell'Unione. Ne è conseguita una sostanziale differenza di prezzo (fino al 17 % nel 2021), protrattasi durante il periodo in esame, con ripercussioni negative sulla redditività dell'industria dell'Unione. |
|
(60) |
I produttori dell'Unione hanno subito perdite del 10 % e dell'11 % rispettivamente nel 2019 e nel 2020. Nel 2021, l'anno della ripresa (dopo la pandemia di COVID-19), i profitti hanno raggiunto il 7 %, ma nel 2022 sono scesi al 4 %; a tale calo hanno fatto seguito perdite pari al 7 % nel 2023 e al 12 % nel 2024, quando le importazioni sono state effettuate a prezzi inferiori rispetto ai costi di produzione dell'industria dell'Unione. La tendenza è peggiorata nel PPR, in cui le perdite hanno raggiunto il picco del 20 %. |
|
(61) |
Dal 2021, a motivo delle importazioni a basso prezzo, i prezzi dei produttori dell'Unione hanno subito una contrazione. A causa di questa pressione sui prezzi, i produttori dell'Unione non hanno potuto aumentare i loro prezzi per coprire i costi, il che ha comportato perdite significative. In effetti, i prezzi delle ferro-leghe dell'Unione, in quanto prodotto di base scambiato a livello mondiale, si basano sull'indice CRU (Commmodities Research Unit). Al fine di stabilire un importo per l'indice CRU sono presi in considerazione diversi fattori, che riguardano principalmente l'offerta e la domanda di tale prodotto di base a livello mondiale (16). I paesi esportatori con una presenza significativa in termini di produzione ed esportazione esercitano un'influenza, in termini di fissazione dei prezzi, sugli indici dei prezzi (17) generalmente utilizzati sul mercato ai fini dei negoziati sui contratti di vendita nell'Unione. Nel mercato globale delle ferro-leghe la Cina e l'India restano dominanti nella fissazione dei prezzi a livello mondiale, principalmente a motivo dell'ingente volume di produzione, della considerevole capacità produttiva e delle significative riserve di materie prime critiche necessarie per la fabbricazione del prodotto in esame. Dato che la capacità produttiva dei produttori dell'Unione è notevolmente inferiore a quella di tali paesi, anche la loro capacità di influenzare i prezzi delle ferro-leghe dell'Unione è limitata. Di conseguenza, i prezzi di riferimento generalmente fissati in Asia costringono i produttori dell'Unione ad accettare condizioni di prezzo stabilite dai produttori principali, il che impedisce loro di aumentare i prezzi. |
|
(62) |
In base alle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione, i flussi di liquidità, il rendimento dei capitali investiti, le scorte e l'occupazione hanno registrato l'andamento seguente: Tabella 6 Flussi di liquidità, rendimento dei capitali investiti e scorte
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(63) |
Nel lasso di tempo che va dal 2019 al PPR i produttori dell'Unione hanno dovuto far fronte a un calo delle vendite (tabella 3) e hanno subito perdite (tabella 5) a causa dell'aumento delle importazioni. Nel periodo in esame i flussi di liquidità e i rendimenti dei capitali investiti hanno seguito un andamento analogo, oscillando notevolmente ma tornando a registrare un valore negativo nel PPR. Anche le scorte sono diminuite nel periodo in esame. Tabella 7 Occupazione
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(64) |
Durante il periodo in esame i produttori dell'Unione hanno subito una battuta d'arresto significativa, con una conseguente riduzione del 19 % dei posti di lavoro. In confronto al PPR, si tratta di una riduzione del 24 % rispetto all'anno di riferimento 2019. |
7.2. Conclusioni
|
(65) |
Alla luce di quanto precede, si conclude che i produttori dell'Unione subiscono un grave pregiudizio, come evidenziato in particolare da un calo della produzione, delle vendite, della quota di mercato, dell'occupazione, da una significativa contrazione dei prezzi e da perdite sostanziali durante il periodo in esame. Anche i dati recenti hanno confermato che la situazione è peggiorata nel PPR. |
8. NESSO DI CAUSALITÀ
|
(66) |
La Commissione ha esaminato se l'aumento delle importazioni abbia arrecato un grave pregiudizio ai produttori dell'Unione. Essa ha inoltre valutato se altri fattori noti avrebbero potuto allo stesso tempo arrecare pregiudizio ai produttori dell'Unione in modo da mettere in discussione la presenza di un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni. La Commissione si è accertata che un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni non fosse attribuito all'aumento delle importazioni. Tali fattori consistono nell'aumento del costo di produzione dovuto ai prezzi elevati dell'energia, nell'andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione e nelle importazioni dall'Ucraina e dal Kenya. Come indicato nella sezione 4, il Kenya non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo in esame. |
8.1. Aumento delle importazioni
|
(67) |
Si rammenta che il prodotto fabbricato da produttori dell'Unione è simile al prodotto in esame o direttamente concorrente rispetto allo stesso. Ha le stesse caratteristiche di base e gli stessi usi ed è venduto attraverso canali di vendita simili o identici. |
|
(68) |
Come indicato nella sezione 4, il volume totale delle importazioni è aumentato in modo significativo: del 13 % nel PPR rispetto ai livelli del 2019, in particolare a partire dal 2021. All'inizio del periodo in esame, vale a dire negli anni 2019 e 2020, i produttori dell'Unione hanno subito perdite pari a circa il 10 %, mentre le importazioni si attestavano ancora a livelli inferiori. Questi scarsi risultati economici dei produttori dell'Unione possono essere spiegati adducendo la recessione economica generale nell'Unione e, in particolare, il significativo calo della produzione di acciaio nel 2019 e durante il periodo della pandemia di COVID-19. La produzione di acciaio grezzo è diminuita del 6 % rispetto ai livelli del 2018 e, analogamente, anche l'attività di fusione dell'acciaio inossidabile è diminuita dell'8,1 % rispetto al 2018 (18). Ciò ha comportato un calo significativo dei prezzi del prodotto in esame, con conseguenti perdite per i produttori dell'Unione (19). Anche il volume delle importazioni è diminuito di 11 punti percentuali tra il 2019 e il 2020 a causa della pandemia di COVID-19, con un contestuale calo complessivo del consumo. Tale diminuzione delle importazioni non ha tuttavia determinato una riduzione della loro quota di mercato, che è leggermente aumentata del 2 % nonostante le perturbazioni generali del mercato causate dalla pandemia di COVID-19. A seguito della ripresa economica nel 2021, le importazioni sono considerevolmente aumentate e sono rimaste a livelli elevati nonostante il calo di 19 punti percentuali del consumo nel PPR rispetto al 2021. Oltre alla pressione in termini di volume esercitata dall'aumento delle importazioni, dal 2021 anche il prezzo medio all'importazione era inferiore del 17 % - 5 % rispetto al prezzo di vendita dei produttori dell'Unione. Tale aumento delle importazioni a prezzi più bassi dal 2021 ha coinciso con una significativa perdita di quota di mercato (di 10 punti percentuali) dei produttori dell'Unione e con la costante tendenza al ribasso della redditività, che ha raggiunto una perdita del 20 % nel PPR. |
|
(69) |
Diverse parti interessate hanno asserito che l'aumento delle importazioni non è sufficiente ad arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. Hanno invece argomentato che tali tendenze delle importazioni si limitano a indicare fluttuazioni in linea con la ripresa a livello mondiale a seguito della pandemia di COVID-19. |
|
(70) |
All'indomani della pandemia si è registrato un marcato e improvviso aumento delle importazioni, che ha esercitato una pressione sia diretta che indiretta sui produttori dell'Unione, determinando un calo della quota di mercato interno. Dai risultati finanziari dei produttori dell'Unione risulta evidente che non si trattava semplicemente di una ripresa delle catene di approvvigionamento globali. Si è invece verificato un afflusso significativo di importazioni nel mercato dell'Unione, a livelli superiori a quelli osservati tra il 2016 e il 2019, e in condizioni di prezzo tali da provocare una contrazione dei prezzi di vendita dell'Unione, compromettendo in tal modo la sostenibilità dell'industria dell'Unione. |
|
(71) |
La Commissione ha pertanto concluso che esiste un nesso di causalità diretto tra l'aumento delle importazioni e il grave pregiudizio subito dai produttori dell'Unione. |
8.2. Altri fattori noti
|
(72) |
Per garantire che il grave pregiudizio non sia attribuito a fattori diversi dall'aumento delle importazioni, la Commissione ha esaminato se altri fattori possano aver contribuito al grave pregiudizio subito dai produttori dell'Unione e ha provveduto a separare e distinguere gli effetti di tali fattori dagli effetti dell'aumento delle importazioni, al fine di stabilire l'esistenza di una reale e sostanziale relazione di causa ed effetto. |
|
(73) |
Diverse parti interessate hanno sostenuto che i produttori dell'Unione risentono degli elevati prezzi dell'energia all'interno dell'Unione piuttosto che dell'aumento delle importazioni. In effetti, i prezzi dell'energia sono generalmente più elevati nell'Unione che in alcune altre parti del mondo. Tuttavia, in normali condizioni di mercato, i fabbricanti sono in grado di far sì che gli aumenti dei costi si rispecchino nei loro prezzi di vendita al fine di mantenere profitti ragionevoli. L'aumento del livello delle importazioni ha impedito ai produttori dell'Unione di aumentare il loro prezzo di vendita in misura sufficiente a coprire l'aumento del prezzo dell'energia elettrica. Come descritto al considerando 61, i produttori dell'Unione sono costretti ad accettare le condizioni di prezzo dettate dai principali produttori mondiali. Di conseguenza, non hanno potuto aumentare i prezzi nonostante l'inevitabile aumento dei loro costi dovuto all'incremento dei costi dell'energia. Non è quindi l'aumento dei costi in quanto tale ad aver causato un pregiudizio, bensì l'incapacità del produttore dell'Unione di rispecchiare con precisione tali aumenti dei costi nei prezzi di vendita, a causa dell'aumento delle importazioni. |
|
(74) |
La Commissione ha inoltre analizzato l'incidenza delle importazioni del prodotto in esame dall'Ucraina e ha concluso che tali importazioni non hanno contribuito al grave pregiudizio in esame ai fini del rispetto delle condizioni per una misura di salvaguardia (parallelismo). Le importazioni dall'Ucraina sono state escluse dall'ambito di applicazione della presente inchiesta di salvaguardia, come già indicato nella sezione 4. Nel 2019 le importazioni dall'Ucraina rappresentavano il 21 % delle importazioni totali dell'UE, ma nel 2024 sono scese ad appena il 4 %. Le importazioni dall'Ucraina non costituivano pertanto una parte significativa delle importazioni totali dell'Unione del prodotto in esame. La Commissione ritiene quindi che le importazioni del prodotto in esame dall'Ucraina non abbiano contribuito al grave pregiudizio subito dai produttori dell'Unione. |
|
(75) |
La Commissione ha inoltre valutato l'andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario ricevute. Le esportazioni sono diminuite del 52 % durante il periodo in esame. Se valutata rispetto al PPR, la diminuzione è ancora più pronunciata, essendo pari al 72 % dal 2019. Dati la sovracapacità a livello mondiale e il potere di fissazione dei prezzi di attori globali come la Cina e l'India, i produttori dell'Unione erano sotto pressione anche sui mercati di esportazione. |
|
(76) |
Per tale motivo la Commissione non ha individuato eventuali altri fattori che potrebbero attenuare il nesso di causalità tra l'aumento delle importazioni e il grave pregiudizio subito dai produttori dell'Unione. |
8.3. Conclusioni
|
(77) |
La Commissione ha stabilito che esiste un nesso di causalità tra l'aumento delle importazioni del prodotto in esame e il grave pregiudizio subito dai produttori dell'Unione. Come sopra esposto, i prezzi elevati dell'energia, le altre importazioni e l'andamento delle esportazioni possono aver contribuito al grave pregiudizio subito dai produttori dell'Unione, ma non hanno attenuato il nesso di causalità. |
9. INTERESSE DELL'UNIONE
|
(78) |
La Commissione ha inoltre esaminato se vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell'interesse dell'Unione adottare una misura a seguito della presente inchiesta. L'analisi dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dei produttori dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. |
|
(79) |
L'industria dell'Unione è costituita da 7 produttori, ubicati in differenti Stati membri dell'Unione, che nel 2024 impiegavano direttamente oltre 1 800 addetti in relazione al prodotto in esame. |
|
(80) |
È stato accertato che l'industria dell'Unione subisce un grave pregiudizio causato da un aumento delle importazioni. |
|
(81) |
Le ferro-leghe sono fondamentali per la produzione di acciaio e leghe metalliche di alta qualità che trovano impiego nei settori automobilistico, aerospaziale, edile ed elettronico. È nell'interesse dell'Unione disporre di un'industria delle ferro-leghe competitiva e sana nell'Unione, che sostenga un'ampia gamma di attività manifatturiere a valle e rafforzi la produttività e la competitività. |
|
(82) |
Date le perturbazioni della catena di approvvigionamento globale che evidenziano le vulnerabilità del settore, disporre di un'industria delle ferro-leghe solida garantisce che l'Unione possa mantenere la sua produzione industriale e la sua autonomia strategica, anche in tempi di incertezza a livello mondiale. |
|
(83) |
In tale contesto, diverse parti interessate hanno sostenuto che una misura comporterebbe quasi certamente un aumento dei prezzi delle materie prime per alcuni fabbricanti di acciaio e limiterebbe la disponibilità di ferro-leghe per i produttori di acciaio dell'UE. Esse hanno inoltre sostenuto che tale misura potrebbe perturbare l'intera catena di approvvigionamento dell'alluminio nell'Unione e far aumentare i costi di produzione. Alcune parti interessate hanno espresso la preoccupazione che le fonti di approvvigionamento siano già limitate e che la misura di salvaguardia proposta possa condurre a una carenza di approvvigionamento. Hanno inoltre sostenuto che i prodotti non sono disponibili presso i produttori dell'Unione oppure non sono disponibili a sufficienza. |
|
(84) |
Gli utilizzatori e gli importatori, in generale, mirano al prezzo più basso possibile. Tuttavia è anche nel loro interesse disporre di un'industria dell'Unione competitiva e solida quale fonte di approvvigionamento affidabile. Le misure di salvaguardia sono intese a proteggere le industrie nazionali dall'aumento delle importazioni e dal grave pregiudizio che comportano. In tal modo sostengono l'occupazione interna e aiutano settori vitali, come quello delle ferro-leghe, a reggere alla pressione delle importazioni. |
|
(85) |
Allo stesso tempo, è opportuno garantire una disponibilità sufficiente di ferro-leghe per gli utilizzatori. La Commissione ritiene che una misura di salvaguardia sotto forma di contingente tariffario specifico per tipo di prodotto consenta di trovare un equilibrio tra gli interessi dei produttori e degli utilizzatori, da un lato facendo fronte al grave pregiudizio causato dall'aumento delle importazioni e, dall'altro, consentendo importazioni sostanziali nell'Unione in esenzione da dazi, garantendo una concorrenza effettiva tra le importazioni e la produzione dell'Unione e attenuando in tal modo qualsiasi rischio di carenza. Un dazio fuori contingente al livello appropriato garantirà livelli di prezzo sul mercato dell'Unione che consentano all'industria dell'Unione di competere con le importazioni. |
|
(86) |
La misura fungerà anche da catalizzatore per lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità produttive dell'Unione. L'istituzione di un dazio variabile fuori contingente consentirà ai produttori dell'Unione di riprendere e incrementare la produzione, come pure di recuperare la loro competitività. In tal modo l'industria dell'Unione sarà più sostenibile e competitiva a lungo termine. |
|
(87) |
Sulla base delle considerazioni di cui sopra e di un attento esame dei vari interessi, la Commissione ha concluso che è nell'interesse dell'Unione adottare la misura di salvaguardia sotto forma di contingenti tariffari specifici per tipo di prodotto che consentano l'ingresso in esenzione da dazi di un determinato volume di importazioni e un aumento dei dazi per le importazioni che superano i volumi dei contingenti. Il dazio fuori contingente è instaurato con riferimento alla differenza tra una soglia di prezzo stabilita e il prezzo effettivo all'importazione. Questa misura equilibrata consentirebbe comunque le importazioni di ferro-leghe nell'Unione, garantendo che l'approvvigionamento estero continui a sostenere il fabbisogno dell'industria a valle e assicurando nel contempo livelli di prezzo sostenibili per l'industria dell'Unione. |
|
(88) |
I produttori di ferro-leghe dell'Unione rivestono un'importanza strategica per la stabilità economica e la resilienza a lungo termine dell'Unione. La Commissione ritiene pertanto che la misura di salvaguardia sia nell'interesse dell'Unione. |
10. ESCLUSIONE DI ALCUNI PAESI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA
|
(89) |
In conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478 e in osservanza degli obblighi internazionali dell'Unione, la misura non deve applicarsi ai prodotti originari di un paese in via di sviluppo membro dell'OMC, o dell'Algeria (20), finché la quota di importazioni di quel prodotto nell'Unione non supera il 3 %, sempre che i paesi in via di sviluppo membri dell'OMC la cui quota nelle importazioni unionali è inferiore al 3 % non forniscano tutti insieme oltre il 9 % del totale delle importazioni del prodotto in questione nell'Unione. |
|
(90) |
Salvo disposizioni specifiche indicate nell'allegato I, la Commissione ha determinato che le importazioni del prodotto in esame originario di paesi in via di sviluppo membri dell'OMC e dell'Algeria soddisfano i requisiti per beneficiare della deroga di cui sopra. |
|
(91) |
Inoltre, come illustrato anche nella sezione 4, sulla base della legislazione vigente dell'Unione è necessario esentare le importazioni provenienti dall'Ucraina dall'applicazione della misura di salvaguardia. L'Unione ha adottato il regolamento (UE) 2025/1153 (21), che sospende l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2015/478 nella misura in cui riguardano le importazioni dall'Ucraina. In linea con detto regolamento e con il requisito del parallelismo dell'OMC, le importazioni dall'Ucraina sono state escluse dall'ambito di applicazione della presente inchiesta di salvaguardia (22). |
11. OBBLIGHI DERIVANTI DA DETERMINATI ACCORDI BILATERALI TRA L'UNIONE E I PAESI TERZI
|
(92) |
La Commissione ha garantito che la misura è compatibile con gli obblighi dell'Unione previsti da accordi commerciali bilaterali o regionali con paesi terzi. |
|
(93) |
Per quanto riguarda le importazioni dalla Norvegia e dall'Islanda (non vi sono importazioni dal Liechtenstein), la misura soddisfa le prescrizioni di cui agli articoli 112 e 113 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE). In particolare, la Commissione ha accertato che possono persistere gravi difficoltà economiche di natura settoriale per quanto riguarda i produttori di ferro-leghe dell'Unione. |
|
(94) |
In primo luogo, la Commissione ha stabilito che il pregiudizio economico descritto nella sezione 7 interessa specifici produttori di ferro-leghe dell'Unione e che tali produttori rappresentano un settore distinto ai sensi dell'articolo 112 dell'accordo SEE. I produttori svolgono attività economiche identiche o simili, vale a dire la fabbricazione del prodotto in esame. I prodotti dei produttori dell'Unione sono destinati allo stesso tipo di industria a valle e tutti i produttori utilizzano canali di vendita simili per il prodotto in esame (cfr. la sezione 2). La produzione di ferro-leghe è pertanto un'attività che può essere qualificata come "settore" e quindi le gravi difficoltà cui tali produttori devono far fronte possono essere considerate di natura "settoriale". |
|
(95) |
In secondo luogo, la Commissione ha concluso, sulla base degli indicatori economici e finanziari specifici per settore descritti nella sezione 7, che i produttori dell'Unione hanno subito un grave pregiudizio. Gli stessi indicatori dimostrano le gravi difficoltà economiche ai sensi dell'articolo 112 dell'accordo SEE verificatesi negli anni più recenti del periodo in questione, vale a dire nel 2023 e nel 2024. In aggiunta, nella sua valutazione la Commissione ha esaminato anche il volume e i prezzi delle importazioni dagli Stati EFTA che sono parti dell'accordo SEE. Nel 2024 la Norvegia e l'Islanda rappresentavano il 47,4 % delle importazioni totali nell'Unione del prodotto in esame ed esportavano nell'Unione a prezzi all'incirca allo stesso livello di quelli dei produttori dell'Unione e a prezzi più elevati rispetto alle importazioni da altre origini. Pur essendo più elevati di quelli delle importazioni da altre origini, tali prezzi hanno comunque esercitato una pressione concorrenziale sui produttori dell'Unione che vendevano a un livello di prezzo all'incirca identico e quindi hanno determinato una contrazione dei prezzi per tali produttori dell'Unione, dato che questi ultimi non sono stati in grado di aumentare i loro prezzi a livelli sufficienti a coprire i costi. |
|
(96) |
In terzo luogo, è probabile che le condizioni che determinano le gravi difficoltà economiche perdurino, dato che si sono verificate per un periodo prolungato di due anni e non vi sono indicazioni di un eventuale miglioramento nel prossimo futuro, ed è verosimile che pertanto le gravi difficoltà economiche possano persistere ai sensi dell'articolo 112 dell'accordo SEE. |
|
(97) |
In quarto luogo, la Commissione ha valutato quale tipologia di misura sarebbe limitata allo stretto necessario per porre rimedio alla situazione e perturberebbe il meno possibile il funzionamento dell'accordo SEE. Allo stesso tempo, la Commissione ha anche esaminato quale tipologia di misura consentirebbe ai produttori dell'Unione di riacquisire competitività e di riprendersi dalle perdite subite. |
|
(98) |
La Commissione ha deciso di istituire una misura sotto forma di contingenti tariffari specifici per tipo di prodotto e di un aumento tariffario fuori contingente, fissato con riferimento alla differenza tra la soglia di prezzo stabilita e il prezzo effettivo all'importazione, come illustrato nella sezione 12. La Commissione ha determinato che tale forma di misura consentirebbe all'industria dell'Unione di riacquisire la propria quota di mercato e la competitività e di mantenere le importazioni dagli Stati EFTA che sono parti dell'accordo SEE con la minima perturbazione possibile. Nello specifico, la misura è stata scelta in modo che consenta all'industria dell'Unione di riacquisire quote di mercato senza incorrere in perdite e si applichi per un periodo sufficientemente lungo affinché l'industria dell'Unione possa riprendersi dalle gravi difficoltà economiche. L'ambito di applicazione della misura è stato attentamente mirato sulla base di criteri oggettivi, tra cui la similarità del prodotto, la sostituibilità e il grado di perturbazione del mercato, in modo che la misura si applichi a un prodotto definito i cui volumi e prezzi delle importazioni hanno causato le gravi difficoltà economiche. Quanto sopra garantisce la proporzionalità e il rispetto dell'accordo SEE, in base al quale la misura deve essere strettamente necessaria in termini di portata e durata. |
|
(99) |
La Commissione si impegna a monitorare costantemente il funzionamento delle misure di salvaguardia e a tenere consultazioni con la Norvegia e l'Islanda ogni tre mesi, in vista dell'abolizione della misura prima della data di scadenza prevista o della limitazione del loro ambito di applicazione. Per orientare tali consultazioni nonché l'esame da parte degli Stati membri dell'opportunità di modificare la durata o i parametri delle misure, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione periodica della situazione e prendere in considerazione un riesame almeno alla fine di ogni anno di istituzione delle misure. La Commissione dovrebbe in ogni caso avviare la prima inchiesta di riesame entro un anno dall'entrata in vigore delle misure. |
|
(100) |
Nello svolgimento di tali riesami, la Commissione dovrebbe esaminare, tra l'altro, se l'applicazione delle misure di salvaguardia comporti conseguenze negative per alcuni utilizzatori a valle, anche in specifici Stati membri o regioni all'interno dell'Unione. La Commissione dovrebbe inoltre valutare se la produzione dei produttori dell'Unione sia sufficiente per l'approvvigionamento dei prodotti in esame con volumi che non comportino carenze o un aumento insostenibile dei prezzi e per proporre opportuni adeguamenti delle misure. |
|
(101) |
Per quanto riguarda altri accordi commerciali regionali o bilaterali dell'Unione con paesi terzi, e come ulteriormente indicato nella sezione 12, la Commissione ha deciso di istituire una misura sotto forma di contingenti tariffari specifici per tipo di prodotto, combinati con un aumento della tariffa applicabile alle importazioni fuori contingente. La Commissione ha concluso che l'adozione di una tale misura determina la minore perturbazione possibile ai fini della prosecuzione degli scambi bilaterali con tutti i partner di libero scambio dell'Unione. |
|
(102) |
Inoltre, qualora tali accordi regionali o bilaterali non prevedano automaticamente l'istituzione di una misura di salvaguardia alle condizioni dell'accordo dell'OMC, l'Unione si basa sulle disposizioni contenute in tali accordi che consentono una misura di salvaguardia. La Commissione ha provveduto affinché l'obbligo di informare debitamente i partner dell'accordo di libero scambio sia rispettato conformemente all'accordo bilaterale applicabile. |
|
(103) |
A tale riguardo si osserva che, dati l'ambito di applicazione e le conclusioni dell'inchiesta, nel settore delle ferro-leghe vi sono gravi perturbazioni e che le misure di salvaguardia sono pertanto giustificate a norma dell'articolo 26 dell'accordo concluso tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nel 1972 (23), dell'articolo 26 dell'accordo di libero scambio con le Isole Fær Øer (24), dell'articolo 60 del protocollo addizionale firmato il 23 novembre 1970, allegato all'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (25), nonché a norma degli accordi di associazione con il Marocco (26), la Tunisia (27), la Giordania (28), Israele (29) e la Palestina (30), come pure dell'accordo di cooperazione e di unione doganale con San Marino (31) e dell'accordo di cooperazione con la Repubblica araba siriana (32). Per gli stessi motivi e inoltre per il fatto che le importazioni bilaterali, in quanto parte di tutte le importazioni, hanno contribuito alle gravi perturbazioni nel settore, le misure di salvaguardia sono parimenti consentite a norma dell'articolo 15 dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione attualmente in vigore con il Messico (33). Infine, si è riscontrato che le importazioni dalla Macedonia del Nord nell'Unione sono aumentate nel periodo dell'inchiesta e che hanno contribuito al grave pregiudizio subito dall'industria delle ferro-leghe dell'Unione. Tali importazioni soddisfano pertanto le condizioni necessarie per adottare misure di salvaguardia a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia (34). |
12. CONCLUSIONI E ADOZIONE DELLA MISURA
12.1. Adozione della misura
|
(104) |
La Commissione ha concluso che i produttori di ferro-leghe dell'Unione subiscono un grave pregiudizio a causa dell'aumento delle importazioni in relazione alle ferro-leghe e che è nell'interesse dell'Unione adottare una misura di salvaguardia appropriata per evitare un ulteriore aumento delle importazioni e un ulteriore peggioramento della situazione dei produttori dell'Unione. |
12.2. Forma e livello della misura
12.2.1. Contingente tariffario per tipo di prodotto
|
(105) |
Per la selezione della forma appropriata della misura la Commissione ha valutato gli elementi di seguito esposti. In primo luogo, l'esistenza di un grave pregiudizio arrecato ai produttori dell'Unione. In secondo luogo, la necessità che i produttori dell'Unione riacquistino competitività, mantenendo nel contempo una scelta adeguata di fonti di approvvigionamento disponibili nell'Unione; inoltre è auspicabile un effetto calibrato sulle importazioni e sui prezzi. |
|
(106) |
Su tale base la Commissione ritiene che, come indicato al considerando 87, un contingente tariffario specifico per tipo di prodotto, combinato con un dazio variabile fuori contingente, rappresenti la forma più efficace di misura per bilanciare i vari interessi. |
|
(107) |
Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento 2015/478, qualsiasi contingente, in linea di principio, deve essere instaurato al livello medio delle importazioni degli ultimi tre anni di riferimento. |
|
(108) |
Questa disposizione si applica tuttavia alle restrizioni quantitative, ossia alle misure sotto forma di contingente. Come confermato dalla giurisprudenza pertinente (35), un contingente tariffario non costituisce una restrizione quantitativa ai sensi dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia e pertanto la fissazione del livello di un contingente tariffario non è vincolata da tale articolo. |
|
(109) |
Al fine di garantire una protezione efficace dei produttori dell'Unione e di rafforzare la loro capacità di ripresa e di concorrenza per quanto riguarda le importazioni, la Commissione ritiene necessario fissare i livelli dei contingenti a una percentuale del 25 % inferiore rispetto al livello medio delle importazioni degli anni 2022, 2023 e 2024. |
|
(110) |
Tale cifra è calcolata stabilendo una quota di mercato sostenibile (30-40 %) che consentirebbe all'industria dell'Unione di riprendersi dalla situazione pregiudizievole, mantenendo nel contempo fonti di approvvigionamento adeguate per gli utilizzatori a valle. |
12.2.2. Dazio variabile fuori contingente
|
(111) |
Il dazio fuori contingente dovrebbe consistere in un dazio variabile sotto forma di un aumento tariffario con riferimento alla differenza tra la soglia di prezzo stabilita e il prezzo effettivo all'importazione. Se le importazioni sono effettuate a un livello pari o superiore alla soglia di prezzo, non è dovuto alcun dazio supplementare. Tuttavia, se le importazioni sono effettuate a un prezzo inferiore alla soglia stabilita, il dazio dovrebbe essere pari alla differenza tra il prezzo netto franco frontiera dell'Unione e la soglia di prezzo stabilita per tipo di prodotto. |
|
(112) |
La soglia di prezzo è stabilita con riferimento a un prezzo non pregiudizievole per le importazioni di ferro-leghe. A seguito di un'inchiesta dettagliata, che ha compreso un'analisi completa del pregiudizio, un'analisi del nesso di causalità e una valutazione degli interessi dell'Unione, la Commissione ha determinato il livello di prezzo non pregiudizievole valutando gli attuali livelli dei prezzi di vendita per ciascun tipo di prodotto. La Commissione ha utilizzato come base il costo delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti per tipo di prodotto e vi ha aggiunto i costi di conformità, gli investimenti e un profitto di riferimento. |
|
(113) |
Per quanto riguarda i costi di conformità, la Commissione ha valutato i costi futuri per garantire la conformità al sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione ("EU ETS"), che costituisce una pietra angolare della politica dell'Unione volta a conformarsi agli accordi ambientali multilaterali. Tali costi aggiuntivi sono stati calcolati sulla base del prezzo stimato delle quote di emissione dell'Unione che dovranno essere acquistate dall'industria dell'Unione. I costi aggiuntivi hanno tenuto conto anche dei costi indiretti della CO2 derivanti da un aumento dei prezzi dell'energia elettrica nello stesso periodo. |
|
(114) |
La Commissione ha inoltre sottoposto a valutazione gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione, nonché il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. |
|
(115) |
Nello stabilire la soglia di prezzo, la Commissione ha preso in considerazione il livello di redditività prevedibile in normali condizioni di mercato e necessario per coprire le perdite a lungo termine, ripristinare la capacità di investimento e rispettare i futuri obblighi normativi. Il margine di profitto netto per questo tipo di industria ad alta intensità di capitale è pari al 12,45 % circa, a seconda di fattori quali il tipo di lega prodotta, i contratti energetici e l'efficienza produttiva (36). |
12.2.3. Misure antidumping e antisovvenzioni applicabili
|
(116) |
La Commissione riconosce che il cumulo di misure antidumping/antisovvenzioni e misure di salvaguardia può avere un effetto maggiore rispetto a quanto auspicabile. |
|
(117) |
La Commissione ricorda che le misure antidumping e compensative non mirano a chiudere il mercato dell'Unione, ma semplicemente a porre rimedio a pratiche commerciali pregiudizievoli. Di conseguenza, tali misure sono rivolte a situazioni specifiche per paese in termini di dumping e sovvenzioni, hanno un ambito di applicazione e una finalità diversi rispetto alla misura di salvaguardia istituita con il presente regolamento e non si escludono a vicenda. |
|
(118) |
Allo scopo di evitare l'istituzione di "doppie misure correttive", al superamento del contingente tariffario il livello degli attuali dazi antidumping e compensativi verrà sospeso o ridotto, per assicurare che l'effetto combinato di queste misure non sia superiore al livello più elevato della salvaguardia o dei dazi antidumping/compensativi in vigore. |
|
(119) |
Ai fini del confronto tra la soglia di prezzo proposta di cui sopra e i dazi antidumping e compensativi, la Commissione la quantificherà come dazio ad valorem. |
|
(120) |
Il riferimento è al regolamento di esecuzione (UE) 2020/909 della Commissione (37) che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di ferrosilicio. Il dazio antidumping dovrebbe essere applicabile dalla prima tonnellata fino all'esaurimento dei contingenti tariffari per il ferrosilicio e fino alla soglia di prezzo specificata nel presente regolamento per i volumi fuori contingente. |
12.3. Gestione dei contingenti tariffari
|
(121) |
Sulla base di considerazioni relative all'interesse dell'Unione e al fine di garantire un uso ottimale dei volumi dei contingenti tariffari, la Commissione ha ritenuto che questi dovrebbero essere assegnati, da un lato, a contingenti specifici per paese per i paesi aventi un interesse sostanziale nell'approvvigionamento dello specifico tipo di prodotto in esame e, dall'altro, a tutte le altre origini. |
|
(122) |
Ai fini del presente regolamento, si ritiene che i paesi con una quota superiore al 5 % di importazioni negli ultimi tre anni per il tipo di prodotto in esame presentino un interesse di approvvigionamento significativo. Un contingente tariffario residuo ("contingente residuo"), basato sulla media delle restanti importazioni negli ultimi tre anni, dovrebbe essere assegnato a tutti gli altri paesi fornitori. Il contingente residuo dovrebbe essere compilato in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (38). Questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione. |
|
(123) |
L'ammissibilità delle merci importate da paesi in via di sviluppo da escludere dai contingenti tariffari dipende dall'origine delle merci. È quindi opportuno applicare i criteri di determinazione dell'origine non preferenziale attualmente in vigore nell'Unione. |
12.4. Durata
|
(124) |
La Commissione ritiene che la misura debba rimanere in vigore per un periodo di tre anni, con scadenza il 17 novembre 2028. |
|
(125) |
Dato che la sua durata supera un anno, la misura deve essere progressivamente liberalizzata a intervalli regolari durante il periodo di applicazione. La Commissione ritiene che la maniera più appropriata per liberalizzare la misura consista nell'aumentare il livello del contingente esente dai dazi dello 0,1 % dopo ciascun anno. La prima liberalizzazione avrà luogo il 18 novembre 2026 e la seconda il 18 novembre 2027. |
13. CONSIDERAZIONI FINALI
|
(126) |
A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 (39), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
|
(127) |
Date le circostanze specifiche del caso in esame, tra cui la struttura dell'industria dell'Unione e la notevole complessità sia dell'inchiesta che della valutazione dell'interesse dell'Unione, è stato necessario un esame economico e giuridico completo. Tali elementi costituiscono motivi eccezionali e imperativi che legittimano l'applicazione di considerazioni di urgenza, il che giustifica l'entrata in vigore alla data di pubblicazione. Al fine di garantire l'efficace funzionamento delle misure di salvaguardia e di conformarsi alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755, la Commissione dovrebbe pubblicare il regolamento di esecuzione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 18 novembre e le misure dovrebbero applicarsi immediatamente dopo la pubblicazione. |
|
(128) |
La misura di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito a norma, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Fatto salvo l'articolo 5, sono aperti contingenti tariffari specifici in relazione alle importazioni nell'Unione delle ferro-leghe di cui ai codici NC (7202 11 , 7202 19 , 7202 21 , 7202 29 , 7202 30 , 7202 99 30 ) (allegato II) per una durata di tre anni.
2. Una parte dei contingenti tariffari è assegnata ai paesi indicati nell'allegato III, mentre un'altra parte è assegnata agli altri paesi e per i periodi specificati nell'allegato III.
3. Se i contingenti tariffari pertinenti sono esauriti o se le importazioni dei tipi di prodotto non beneficiano del contingente tariffario pertinente, il dazio variabile fuori contingente applicabile ai prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, è pari alla differenza tra la soglia di prezzo stabilita di cui all'allegato II e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, se quest'ultimo è inferiore. Non viene riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera dell'Unione è pari o superiore alla soglia di prezzo stabilita di cui all'allegato II.
4. I prelievi effettuati in relazione a ciascun contingente trimestrale sono interrotti il ventesimo giorno lavorativo della Commissione successivo alla fine del periodo trimestrale. Al termine di ciascun trimestre, i saldi non utilizzati dei contingenti tariffari non sono trasferiti al trimestre successivo. I saldi non utilizzati al termine dell'ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione dei contingenti tariffari definitivi non sono trasferiti.
5. I dazi antidumping/compensativi sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II si applicano fino a quando i contingenti tariffari pertinenti sono superati e la misura di salvaguardia diventa applicabile.
Articolo 2
1. L'origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento è determinata in conformità delle disposizioni in vigore nell'Unione in materia di origine non preferenziale.
2. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni pertinenti in vigore in materia di dazi doganali.
Articolo 3
Le importazioni dei tipi di prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, già in transito verso l'Unione alla data di entrata in vigore del presente regolamento e di cui non è possibile modificare la destinazione, non sono soggette alla soglia di prezzo specificata nell'allegato II e possono essere immesse in libera pratica.
Articolo 4
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire il rispetto del presente regolamento.
Articolo 5
Per quanto riguarda il prodotto in esame, l'allegato I specifica i paesi di origine in via di sviluppo soggetti alla misura di cui all'articolo 1.
Articolo 6
Le importazioni del prodotto in esame originario del Kenya e dell'Ucraina non sono soggette alla misura di cui all'articolo 1.
Articolo 7
Durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la Commissione riesamina le misure in caso di mutamento delle circostanze, quali l'insufficiente disponibilità di ferro-leghe o aumenti insostenibili dei prezzi per alcuni utilizzatori a valle, e in ogni caso entro un anno dall'entrata in vigore delle misure.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, 18 novembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj).
(2) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/2017-05-19).
(3) Accordo sullo Spazio economico europeo - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Dichiarazioni dei governi degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS - Accordi - Verbale concordato - Dichiarazioni di una o più parti contraenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj).
(4) Avviso di apertura di un'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di elementi di lega a base di manganese e silicio (C/2024/9248) (GU C, C/2024/7541, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7541/oj).
(5) Avviso di prolungamento del termine dell'inchiesta di salvaguardia in corso relativa alle importazioni di elementi di lega a base di manganese e silicio (C/2025/6211) (GU C, C/2025/5015, 16.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5015/oj).
(6) Allegato 1 della domanda - "Interchangeability between different product-types", numero di registrazione Sherlock: ted25.002049.
(7) Ferroglobe PLC - Panoramica del prodotto.
(8) Regolamento (UE) 2025/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2025, che sospende alcune disposizioni del regolamento (UE) 2015/478 per quanto riguarda le importazioni di prodotti ucraini nell'Unione, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1153/oj.
(9) Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e la Repubblica del Kenya, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj.
(10) WoodMackenzie, richiesta Euroalliages, allegato 5.
(12) Messico 2023 - Misura antidumping nei confronti dell'India relativa al ferromanganese, Messico 2016 - Misura antidumping nei confronti dell'India relativa al ferro-silico-manganese, Corea del Sud 2023 - Misura antidumping nei confronti dell'India relativa al ferro-silico-manganese, Egitto 2020 - Misura antidumping nei confronti dell'India relativa al ferrosilicio, Russia 2023 - Misura antidumping nei confronti della Georgia relativa al ferro-silico-manganese.
(13) Registro federale USA: 90 FR 14075, 90 FR 14077, 90 FR 14105, 90 FR 14108, 90 FR 14112, 90 FR 14114.
(14) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2522 della Commissione, del 23 settembre 2024, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2522/oj.
(15) Documento OMC WT/Let/1220.
(16) "CRU Prices - BULK FERROALLOYS - Methodology and Definitions Guide".
(17) Indice CRU (Commodities Research Unit): l'Unità di ricerca sui prodotti di base (CRU) pubblica indici dei prezzi di riferimento per varie materie prime, comprese le ferro-leghe, utilizzati per la fissazione dei prezzi contrattuali e la valutazione di mercato. CRU Group: Home - CRU Group; allegato 17 della domanda.
(18) "Relazione annuale 2020 di Eurofer", https://www.eurofer.eu/publications/archive/annual-report-2020 e World Steel Statistical Yearbook 2024, https://worldsteel.org/media/publications/.
(19) Informazioni richieste dalla Commissione, fornite da Euroalliages, 30 giugno 2025.
(20) Decisione 2005/690/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra (GU L 265 del 10.10.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/690/oj).
(21) Regolamento (UE) 2025/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2025, che sospende alcune disposizioni del regolamento (UE) 2015/478 per quanto riguarda le importazioni di prodotti ucraini nell'Unione ( GU L, 2025/1153, 5.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1153/oj ).
(22) La presente misura accorda anche ai paesi non membri dell'OMC il trattamento riservato ai membri dell'OMC.
(23) Articolo 26 dell'accordo concluso tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nel 1972, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/2840/oj.
(24) Articolo 26 dell'accordo di libero scambio con le Isole Fær Øer, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1997/126/2021-09-01.
(25) Articolo 60 del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970, dell'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1972/2760(1)/oj.
(26) Articolo 25 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/204/oj.
(27) Articolo 25 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1998/238/2025-01-22.
(28) Articolo 24 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/357(1)/2021-09-01.
(29) Articolo 23 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/384/2013-07-01.
(30) Articolo 21 dell'accordo euromediterraneo di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1997/430/2021-09-01.
(31) Articolo 12 dell'accordo di cooperazione e di unione doganale con San Marino, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/245/2008-02-01.
(32) Articolo 32 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1978/2216/1994-03-01.
(33) Articolo 15 dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione attualmente in vigore con il Messico, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/415/2021-01-01.
(34) Articolo 37 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/239(2)/2021-09-09.
(35) Relazione dell'organo di appello dell'OMC, US-Line Pipe, WT/DS202, punto 235.
(36) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1811 della Commissione, del 14 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 366 del 15.10.2021, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1811/oj).
(37) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/909 della Commissione, del 30 giugno 2020, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia e della Repubblica popolare cinese (GU L 208 dell'1.7.2020, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/909/oj).
(38) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
(39) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
ALLEGATO I
I.1 — Elenco dei paesi in via di sviluppo, membri dell'OMC, e Algeria
Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Brasile, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambogia, Camerun, Ciad, Cile, Cina, Colombia, Congo, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati arabi uniti, Eswatini, Figi, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Isole Salomone, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Liberia, Macao, Macedonia del Nord, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Messico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Qatar, Repubblica centrafricana, Repubblica del Kirghizistan, Repubblica democratica del Congo, Repubblica democratica popolare del Laos, Repubblica dominicana, Ruanda, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Santa Lucia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Sud Africa, Sultanato del Brunei Darussalam, Suriname, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
I.2 — Elenco dei tipi di prodotto originari dei paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive
|
Elenco dei tipi di prodotto originari dei paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive |
||||
|
Paese/Gruppo di prodotti |
Ferromanganese |
Ferrosilicio |
Ferro-silico-magnesio |
Ferro-silico-manganese |
|
Brasile |
|
X |
X |
|
|
Cina |
|
X |
X |
|
|
Georgia |
|
X |
|
X |
|
India |
X |
X |
X |
X |
|
Malaysia |
X |
X |
|
|
|
Sud Africa |
X |
X |
|
X |
|
Thailandia |
|
X |
X |
|
|
Zambia |
|
X |
|
X |
|
Tutti gli altri paesi in via di sviluppo |
|
X |
|
|
ALLEGATO II
Soglia di prezzo applicabile per l'aumento tariffario
|
Numero di prodotto |
Tipo di prodotto |
Codici SA / NC |
Soglia di prezzo (in EUR/tonnellata) |
|
1 |
Ferromanganese |
7202 11 , 7202 19 |
1 316 |
|
2 |
Ferrosilicio |
7202 21 , 7202 29 |
2 408 |
|
3 |
Ferro-silico-manganese |
7202 30 |
1 392 |
|
4 |
Ferro-silico-magnesio |
7202 99 30 |
3 647 |
ALLEGATO III
Volumi dei contingenti tariffari
|
Tipo di prodotto |
Codici SA e NC |
Assegnazione per paese (ove applicabile) |
Anno 1 |
Anno 2 |
Anno 3 |
Soglia di prezzo |
Numeri d'ordine |
|||||||||
|
Dal 18.11.2025 al 17.2.2026 |
Dal 18.2.2026 al 17.5.2026 |
Dal 18.5.2026 al 17.8.2026 |
Dal 18.8.2026 al 17.11.2026 |
Dal 18.11.2026 al 17.2.2027 |
Dal 18.2.2027 al 17.5.2027 |
Dal 18.5.2027 al 17.8.2027 |
Dal 18.8.2027 al 17.11.2027 |
Dal 18.11.2027 al 17.2.2028 |
Dal 18.2.2028 al 17.5.2028 |
Dal 18.5.2028 al 17.8.2028 |
Dal 18.8.2028 al 17.11.2028 |
|||||
|
Volume del contingente tariffario (in tonnellate nette) |
Volume del contingente tariffario (in tonnellate nette) |
Volume del contingente tariffario (in tonnellate nette) |
||||||||||||||
|
Ferromanganese |
7202 11 , 7202 19 |
Norvegia |
28 972,70 |
28 027,93 |
28 972,70 |
28 972,70 |
29 001,67 |
28 055,96 |
29 001,67 |
29 001,67 |
28 951,35 |
28 321,98 |
28 951,35 |
28 951,35 |
Cfr. l'allegato II |
09.8810 |
|
India |
17 625,79 |
17 051,04 |
17 625,79 |
17 625,79 |
17 643,42 |
17 068,09 |
17 643,42 |
17 643,42 |
17 612,81 |
17 229,92 |
17 612,81 |
17 612,81 |
Cfr. l'allegato II |
09.8815 |
||
|
Sud Africa |
8 272,87 |
8 003,10 |
8 272,87 |
8 272,87 |
8 281,14 |
8 011,10 |
8 281,14 |
8 281,14 |
8 266,77 |
8 087,06 |
8 266,77 |
8 266,77 |
Cfr. l'allegato II |
09.8818 |
||
|
Malaysia |
6 765,92 |
6 545,29 |
6 765,92 |
6 765,92 |
6 772,68 |
6 551,83 |
6 772,68 |
6 772,68 |
6 760,93 |
6 613,95 |
6 760,93 |
6 760,93 |
Cfr. l'allegato II |
09.8819 |
||
|
Corea (Repubblica di) |
4 832,82 |
4 675,23 |
4 832,82 |
4 832,82 |
4 837,65 |
4 679,90 |
4 837,65 |
4 837,65 |
4 829,26 |
4 724,28 |
4 829,26 |
4 829,26 |
Cfr. l'allegato II |
09.8820 |
||
|
Altri paesi |
5 557,54 |
5 376,31 |
5 557,54 |
5 557,54 |
5 563,09 |
5 381,69 |
5 563,09 |
5 563,09 |
5 553,44 |
5 432,71 |
5 553,44 |
5 553,44 |
Cfr. l'allegato II |
09.8665 |
||
|
Ferrosilicio |
7202 21 , 7202 29 |
Norvegia |
35 136,16 |
33 990,41 |
35 136,16 |
35 136,16 |
35 171,30 |
34 024,41 |
35 171,30 |
35 171,30 |
35 110,27 |
34 347,01 |
35 110,27 |
35 110,27 |
Cfr. l'allegato II |
09.8840 |
|
Islanda |
13 373,32 |
12 937,24 |
13 373,32 |
13 373,32 |
13 386,70 |
12 950,18 |
13 386,70 |
13 386,70 |
13 363,47 |
13 072,96 |
13 363,47 |
13 363,47 |
Cfr. l'allegato II |
09.8845 |
||
|
Kazakhstan |
8 090,25 |
7 826,44 |
8 090,25 |
8 090,25 |
8 098,34 |
7 834,27 |
8 098,34 |
8 098,34 |
8 084,29 |
7 908,55 |
8 084,29 |
8 084,29 |
Cfr. l'allegato II |
09.8854 |
||
|
Brasile |
6 316,02 |
6 110,06 |
6 316,02 |
6 316,02 |
6 322,34 |
6 116,17 |
6 322,34 |
6 322,34 |
6 311,37 |
6 174,16 |
6 311,37 |
6 311,37 |
Cfr. l'allegato II |
09.8898 |
||
|
Altri paesi |
24 984,27 |
24 169,56 |
24 984,27 |
24 984,27 |
25 009,25 |
24 193,73 |
25 009,25 |
25 009,25 |
24 965,86 |
24 423,13 |
24 965,86 |
24 965,86 |
Cfr. l'allegato II |
09.8666 |
||
|
Ferro-silico-magnesio |
7202 99 30 |
Cina |
468,90 |
453,61 |
468,90 |
468,90 |
469,37 |
454,07 |
469,37 |
469,37 |
468,56 |
458,37 |
468,56 |
468,56 |
Cfr. l'allegato II |
09.8860 |
|
Brasile |
99,81 |
96,55 |
99,81 |
99,81 |
99,91 |
96,65 |
99,91 |
99,91 |
99,73 |
97,56 |
99,73 |
99,73 |
Cfr. l'allegato II |
09.8701 |
||
|
India |
78,90 |
76,33 |
78,90 |
78,90 |
78,98 |
76,40 |
78,98 |
78,98 |
78,84 |
77,13 |
78,84 |
78,84 |
Cfr. l'allegato II |
09.8702 |
||
|
Thailandia |
76,83 |
74,32 |
76,83 |
76,83 |
76,91 |
74,40 |
76,91 |
76,91 |
76,77 |
75,10 |
76,77 |
76,77 |
Cfr. l'allegato II |
09.8703 |
||
|
Altri paesi |
18,89 |
18,28 |
18,89 |
18,89 |
18,91 |
18,30 |
18,91 |
18,91 |
18,88 |
18,47 |
18,88 |
18,88 |
Cfr. l'allegato II |
09.8663 |
||
|
Ferro-silico-manganese |
7202 30 |
Norvegia |
37 067,71 |
35 858,98 |
37 067,71 |
37 067,71 |
37 104,78 |
35 894,84 |
37 104,78 |
37 104,78 |
37 040,40 |
36 235,18 |
37 040,40 |
37 040,40 |
Cfr. l'allegato II |
09.8888 |
|
India |
31 958,61 |
30 916,48 |
31 958,61 |
31 958,61 |
31 990,57 |
30 947,40 |
31 990,57 |
31 990,57 |
31 935,07 |
31 240,83 |
31 935,07 |
31 935,07 |
Cfr. l'allegato II |
09.8704 |
||
|
Zambia |
7 882,49 |
7 625,45 |
7 882,49 |
7 882,49 |
7 890,37 |
7 633,08 |
7 890,37 |
7 890,37 |
7 876,68 |
7 705,45 |
7 876,68 |
7 876,68 |
Cfr. l'allegato II |
09.8890 |
||
|
Altri paesi |
18 955,56 |
18 337,44 |
18 955,56 |
18 955,56 |
18 974,51 |
18 355,78 |
18 974,51 |
18 974,51 |
18 941,59 |
18 529,82 |
18 941,59 |
18 941,59 |
Cfr. l'allegato II |
09.8664 |
||
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2351/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)