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Document 32025R2332
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2332 of 14 November 2025 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Canada, the United Kingdom and the United States in the lists of third countries, territories, or zones thereof authorised for the entry into the Union of consignments of poultry and germinal products of poultry, and of fresh meat of poultry and game birds
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2332 della Commissione, del 14 novembre 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2332 della Commissione, del 14 novembre 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
C/2025/7805
GU L, 2025/2332, 17.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2332/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2332 |
17.11.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2332 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2025
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori debba essere consentito solo se i paesi terzi o i territori interessati sono elencati conformemente all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. |
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(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione. |
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(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione. |
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(4) |
Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. |
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(5) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di 11 nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nelle province seguenti: Alberta, Columbia Britannica e Québec, confermati tra il 22 ottobre 2025 e il 4 novembre 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
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(6) |
Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di 19 nuovi focolai di HPAI nel pollame nelle contee seguenti: Devon, East Sussex, Lancashire, Lincolnshire, Norfolk, North Yorkshire e Suffolk, Inghilterra, e nella contea del Pembrokeshire, Galles, confermati tra il 29 ottobre 2025 e il 7 novembre 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
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(7) |
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di 13 nuovi focolai di HPAI nel pollame negli Stati seguenti: California, Indiana, Michigan, North Dakota e South Dakota, confermati tra il 21 ottobre 2025 e il 6 novembre 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
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(8) |
A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti colpiti e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell’HPAI e limitarne la diffusione. |
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(9) |
Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e sulle misure adottate per prevenire l’ulteriore diffusione dell’HPAI a seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI. |
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(10) |
Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, per proteggere lo stato sanitario degli animali nell’Unione è opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate dai focolai, tenendo conto delle date in cui i focolai sono stati confermati. Le voci relative a tali paesi terzi nelle tabelle di cui all’allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella di cui all’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza. |
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(11) |
In aggiunta il Canada ha fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio per quanto riguarda precedenti focolai di HPAI - situazione che aveva comportato la sospensione dell’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, come indicato nella tabella di cui all’allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
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(12) |
Il 15 ottobre 2025 e il 20 ottobre 2025 il Canada ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione della sanità animale e sulle misure adottate in relazione a due focolai di HPAI nel pollame nella provincia di Alberta, confermati il 15 settembre 2025 e il 6 ottobre 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
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(13) |
Il Canada ha informato la Commissione di avere attuato, a seguito della comparsa di tali precedenti focolai di HPAI, una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e di avere anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all’attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti. |
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(14) |
Dopo aver valutato le informazioni presentate dal Canada, la Commissione ritiene che tale paese abbia fornito adeguate garanzie del fatto che la situazione della sanità animale che aveva comportato la sospensione dell’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate, come indicato nella tabella di cui all’allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non costituisca più una minaccia per la sanità pubblica o per quella animale nell’Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l’ingresso nell’Unione di tali partite dalle zone interessate del Canada da cui l’ingresso nell’Unione era stato sospeso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative al Canada in tali tabelle di cui ai summenzionati allegati. |
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(15) |
Tenuto conto dei nuovi focolai di HPAI in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. |
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(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).
ALLEGATO
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
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1) |
l’allegato V è così modificato:
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2) |
nell’allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2332/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)