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Document 32025R2316

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2316 della Commissione, del 17 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive silicato di alluminio, difenoconazolo, diflufenican, fosfonato di disodio, estratto di melaleuca alternifolia, flurocloridone, acido indolilbutirrico, maltodestrina, fosfano, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde, fosfonati di potassio e triclopir

C/2025/7652

GU L, 2025/2316, 18.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2316/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 08/12/2025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2316/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2316

18.11.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2316 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive silicato di alluminio, difenoconazolo, diflufenican, fosfonato di disodio, estratto di melaleuca alternifolia, flurocloridone, acido indolilbutirrico, maltodestrina, fosfano, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde, fosfonati di potassio e triclopir

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/74/CE della Commissione (2) ha iscritto il triclopir come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) fino al 31 maggio 2017.

(2)

La direttiva 2008/66/CE della Commissione (4) ha iscritto il diflufenican come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 dicembre 2018.

(3)

La direttiva 2008/69/CE della Commissione (5) ha iscritto il difenoconazolo come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 dicembre 2018.

(4)

La direttiva 2008/127/CE della Commissione (6) ha iscritto il silicato di alluminio, l’estratto di Melaleuca alternifolia, gli oli vegetali/olio di chiodi di garofano e gli oli vegetali/olio di menta verde come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 agosto 2019.

(5)

La direttiva 2011/28/UE della Commissione (7) ha iscritto l’acido indolilbutirrico come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 maggio 2021.

(6)

La direttiva 2011/34/UE della Commissione (8) ha iscritto il flurocloridone come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 maggio 2021.

(7)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1043/2012 della Commissione (9) ha approvato la sostanza attiva fosfano fino al 31 marzo 2023.

(8)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2013 della Commissione (10) ha approvato la sostanza attiva maltodestrina fino al 30 settembre 2023.

(9)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2013 della Commissione (11) ha approvato la sostanza attiva fosfonati di potassio fino al 30 settembre 2023.

(10)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2013 della Commissione (12) ha approvato la sostanza attiva fosfonato di disodio fino al 31 gennaio 2024.

(11)

Le sostanze attive silicato di alluminio, difenoconazolo, diflufenican, estratto di melaleuca alternifolia, flurocloridone, acido indolilbutirrico, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde e triclopir sono state iscritte nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (13). Le sostanze attive fosfonato di disodio, maltodestrina, fosfano e fosfonati di potassio sono state iscritte nell’allegato, parte B, del medesimo regolamento.

(12)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione (14) ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive fosfonato di disodio e fosfonati di potassio fino al 31 gennaio 2026.

(13)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/918 della Commissione (15) ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive flurocloridone e acido indolilbutirrico fino al 15 marzo 2026.

(14)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1446 della Commissione (16) ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive estratto di melaleuca alternifolia, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde fino al 31 gennaio 2026 e il periodo di approvazione della sostanza attiva maltodestrina fino al 28 febbraio 2026.

(15)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2592 della Commissione (17) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva difenoconazolo fino al 15 marzo 2026 e il periodo di approvazione della sostanza attiva diflufenican fino al 15 gennaio 2026.

(16)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/324 della Commissione (18) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva fosfano fino al 15 marzo 2026.

(17)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2221 della Commissione (19) ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive silicato di alluminio e triclopir fino al 31 marzo 2026.

(18)

Le rispettive domande di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive silicato di alluminio, difenoconazolo, diflufenican, estratto di melaleuca alternifolia, flurocloridone, acido indolilbutirrico, maltodestrina, fosfano, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde e triclopir sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (20).

(19)

Il 6 dicembre 2016, il 19 gennaio 2016, il 5 aprile 2016, il 20 gennaio 2017, il 18 luglio 2018, il 28 giugno 2018, il 17 dicembre 2020, il 15 settembre 2020, il 19 settembre 2016, il 26 settembre 2016 e il 4 settembre 2014, rispettivamente, gli Stati membri relatori per le sostanze attive silicato di alluminio, difenoconazolo, diflufenican, estratto di melaleuca alternifolia, flurocloridone, acido indolilbutirrico, maltodestrina, fosfano, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde e triclopir hanno informato gli Stati membri correlatori, la Commissione e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di aver valutato l’ammissibilità delle domande a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la completezza e la tempestività di ogni domanda di rinnovo dell’approvazione di ciascuna di tali sostanze attive, e di aver concluso che erano ammissibili. Tali domande sono state rese pubbliche dall’Autorità a norma dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

(20)

L’11 maggio 2020, l’11 gennaio 2019, il 20 luglio 2018, il 2 marzo 2022, il 7 agosto 2022, il 14 giugno 2022, l’8 giugno 2023, il 23 dicembre 2021, il 29 settembre 2021, il 29 settembre 2023 e il 10 ottobre 2018, rispettivamente, gli Stati membri relatori per le sostanze attive silicato di alluminio, difenoconazolo, diflufenican, estratto di melaleuca alternifolia, flurocloridone, acido indolilbutirrico, maltodestrina, fosfano, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde e triclopir hanno presentato all’Autorità i progetti di rapporti valutativi per il rinnovo. L’Autorità, a norma dell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ha concluso che i rapporti di tutte le suddette sostanze attive contenevano tutte le informazioni pertinenti nel formato concordato, li ha trasmessi ai richiedenti e agli altri Stati membri e li ha messi a disposizione del pubblico affinché potesse presentare osservazioni scritte.

(21)

Per le sostanze attive oli vegetali/olio di chiodi di garofano e oli vegetali/olio di menta verde l’Autorità, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ha chiesto informazioni supplementari ai fini del rapporto valutativo, e i richiedenti hanno presentato tali informazioni entro il termine stabilito. Lo Stato membro relatore ha presentato all’Autorità il progetto riveduto di rapporto valutativo per il rinnovo degli oli vegetali/olio di menta verde, e la relativa consultazione pubblica si è conclusa il 5 settembre 2025. Occorre tuttavia un periodo di tempo supplementare per consentire all’Autorità di completare le valutazioni e di ultimare le proprie conclusioni riguardanti gli oli vegetali/olio di chiodi di garofano e gli oli vegetali/olio di menta verde e alla Commissione di adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio.

(22)

Per le sostanze attive difenoconazolo, diflufenican, estratto di melaleuca alternifolia, flurocloridone e acido indolilbutirrico, rispettivamente il 22 luglio 2021, il 5 maggio 2021, il 20 giugno 2024, il 28 ottobre 2024 e il 3 aprile 2024, l’Autorità, in consultazione con gli Stati membri, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione concernenti le proprietà di interferente endocrino di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (21). Le informazioni supplementari riguardanti il difenoconazolo, il diflufenican e il flurocloridone sono state presentate dai richiedenti entro il termine stabilito, mentre quelle riguardanti l’estratto di melaleuca alternifolia e l’acido indolilbutirrico non sono ancora state presentate. Gli Stati membri relatori hanno presentato all’Autorità i progetti riveduti di rapporti valutativi per il rinnovo di diflufenican e flurocloridone, e le relative consultazioni pubbliche si sono concluse rispettivamente il 18 giugno 2024 e il 3 giugno 2025. Occorre tuttavia un periodo di tempo supplementare per consentire all’Autorità di completare la valutazione e di ultimare la propria conclusione, entrambe riguardanti il difenoconazolo, il diflufenican, l’estratto di melaleuca alternifolia, il flurocloridone e l’acido indolilbutirrico, e alla Commissione di adottare la conseguente decisione di gestione del rischio.

(23)

Per le sostanze attive silicato di alluminio, maltodestrina, fosfano e triclopir l’Autorità ha adottato le proprie conclusioni rispettivamente il 14 ottobre 2022, il 15 febbraio 2024, il 9 dicembre 2024 e il 17 luglio 2024 e le ha comunicate ai richiedenti, agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione ha avviato discussioni riguardo al rinnovo delle approvazioni di tali sostanze attive in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Occorre un periodo di tempo supplementare affinché il comitato fornisca il suo parere e la Commissione adotti le conseguenti decisioni di gestione del rischio.

(24)

Le rispettive domande di rinnovo delle approvazioni delle sostanze attive fosfonato di disodio e fosfonati di potassio sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (22).

(25)

Il 19 novembre 2024 e l’8 gennaio 2025 lo Stato membro relatore per le sostanze attive fosfonato di disodio e fosfonati di potassio ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità a norma dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, in particolare la completezza e la tempestività, di ogni domanda di rinnovo dell’approvazione di ciascuna di tali sostanze attive e di aver concluso che erano ammissibili. Tali domande sono state rese pubbliche dall’Autorità a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.

(26)

Le valutazioni del rischio a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 per il fosfonato di disodio e i fosfonati di potassio non sono ancora state ultimate dallo Stato membro relatore e occorre un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi di ciascuna procedura di rinnovo.

(27)

È quindi probabile che per nessuna delle sostanze attive contemplate dal presente regolamento possa essere presa una decisione in merito al rinnovo dell’approvazione prima della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione, tra il 15 gennaio e il 31 marzo 2026. Inoltre i motivi dei ritardi in tali procedure di rinnovo sfuggono al controllo dei rispettivi richiedenti. I periodi di approvazione di tali sostanze attive dovrebbero pertanto essere prorogati al fine di consentire il completamento delle valutazioni necessarie e di concludere le rispettive procedure di rinnovo delle approvazioni.

(28)

Per le sostanze attive fosfonato di disodio e fosfonati di potassio lo Stato membro relatore non ha ancora ultimato la valutazione del rischio. Tenendo conto delle fasi successive da completare in ciascuna procedura di rinnovo, la durata della proroga dei periodi di approvazione di tali sostanze attive dovrebbe essere fissata a 42 mesi.

(29)

Per le sostanze attive difenoconazolo, diflufenican, estratto di melaleuca alternifolia, flurocloridone, acido indolilbutirrico, oli vegetali/olio di chiodi di garofano e oli vegetali/olio di menta verde l’Autorità ha bisogno di un periodo di tempo supplementare per formulare conclusioni sulla valutazione del rischio. Tenendo conto delle fasi successive da completare in ciascuna procedura di rinnovo, la durata della proroga dei periodi di approvazione di tali sostanze attive dovrebbe essere fissata a 19 mesi e 15 giorni per il diflufenican e il flurocloridone, a 22 mesi e 15 giorni per il difenoconazolo, l’estratto di melaleuca alternifolia e l’acido indolilbutirrico, a 23 mesi e 15 giorni per gli oli vegetali/olio di menta verde e a 29 mesi per gli oli vegetali/olio di chiodi di garofano.

(30)

Per le sostanze attive silicato di alluminio, maltodestrina, fosfano e triclopir, poiché il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha ancora formulato un parere, e alla luce delle restanti fasi da completare in tali procedure di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 12 mesi.

(31)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(32)

Nel caso in cui adotti un regolamento che stabilisca che l’approvazione di una sostanza attiva di cui all’allegato del presente regolamento non è rinnovata, la Commissione fisserà la data di scadenza per l’approvazione della sostanza attiva in questione alla data di entrata in vigore di tale regolamento oppure alla stessa data prevista prima dell’adozione del presente regolamento, se posteriore. Nel caso in cui adotti un regolamento che stabilisca il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva di cui all’allegato del presente regolamento, la Commissione fisserà la data di applicazione più prossima possibile, opportunamente in base alle circostanze.

(33)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj.

(2)  Direttiva 2006/74/CE della Commissione, del 21 agosto 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell’inserimento del diclorprop-P, del metconazolo, del pirimetanil e del triclopir come sostanze attive (GU L 235 del 30.8.2006, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/74/oj).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/414/oj).

(4)  Direttiva 2008/66/CE della Commissione, del 30 giugno 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell’iscrizione di bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine come sostanze attive (GU L 171 dell’1.7.2008, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/66/oj).

(5)  Direttiva 2008/69/CE della Commissione, del 1o luglio 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen (GU L 172 del 2.7.2008, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/69/oj).

(6)  Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/127/oj).

(7)  Direttiva 2011/28/UE della Commissione, del 4 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione dell’acido indolilbutirrico come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione (GU L 60 del 5.3.2011, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/28/oj).

(8)  Direttiva 2011/34/UE della Commissione, dell’8 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il flurocloridone come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 62 del 9.3.2011, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/34/oj).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1043/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012, che approva la sostanza attiva fosfano in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1043/oj).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, che approva la sostanza attiva maltodestrina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/355/oj).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che approva la sostanza attiva fosfonati di potassio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/369/oj).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, che approva la sostanza attiva fosfonato di disodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 233 del 31.8.2013, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/832/oj).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione, dell’8 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 1,4-dimetilnaftalene, 6-benziladenina, acechinocil, Adoxophyes orana granulovirus, solfato di alluminio, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), azadiractina, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimate, Candida oleophila di ceppo O, chlorantraniliprole, fosfonato di disodio, dithianon, dodina, emamectina, flubendiamide, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, exitiazox, imazamox, ipconazolo, isoxaben, acido L-ascorbico, zolfo calcico, olio di arancio, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, pendimetalin, penflufen, penthiopyrad, fosfonati di potassio, prosulfuron, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyriofenone, pyroxsulam, quinmerac, acido S-Abscissico, sedaxane, sintofen, sodio argento tiosolfato, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione, thiencarbazone, valifenalate e fosfuro di zinco (GU L 414 del 9.12.2020, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2007/oj).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/918 della Commissione, del 4 maggio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive aclonifen, ametoctradin, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, captan, cletodim, ciclossidim, cyflumetofen, dazomet, diclofop, dimetomorf, etefon, fenazaquin, fluopicolide, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formentanato, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, imexazol, acido indolilbutirrico, mandipropamide, metalaxil, metaldeide, metam, metazaclor, metribuzin, milbemectin, paclobutrazol, penoxsulam, phenmedipham, pirimifosmetile, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, S-metolachlor, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 160, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/918/oj).

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1446 della Commissione, del 12 luglio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, solfato di alluminio e ammonio, fosfuro di alluminio, silicato di alluminio, carburo di calcio, cimoxanil, dodemorf, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, flonicamid (IKI-220), acido gibberellico, gibberelline, halosulfuron metile, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, maltodestrina, metamitron, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, piretrine, sulcotrione, tebuconazolo e urea (GU L 178 del 13.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1446/oj).

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2592 della Commissione, del 21 novembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, esfenvalerate, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fenpirazamina, fluazifop-P, lenacil, napropamide, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, proesadione, spiroxamina, zolfo, tetraconazolo e tri-allato (GU L, 2023/2592, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2592/oj).

(18)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/324 della Commissione, del 19 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benzovindiflupyr, bromuconazolo, buprofezin, ciflufenamid, fluazinam, fluopyram, flutolanil, lambda-cialotrina, mecoprop-P, mepiquat, metsulfuron-metile, fosfano e pyraclostrobin (GU L, 2024/324, 22.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/324/oj).

(19)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2221 della Commissione, del 6 settembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive acechinocil, silicato di alluminio, emamectina, acidi grassi da C7 a C20, pendimetalin, oli vegetali/olio di colza e triclopir (GU L, 2024/2221, 9.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2221/oj).

(20)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/844/oj).

(21)  Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/605/oj).

(22)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1740/oj).


ALLEGATO

1.   

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

alla riga 136 (Triclopir), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 marzo 2027»;

2)

alla riga 173 (Difenoconazolo), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2028»;

3)

alla riga 181 (Diflufenican), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2027»;

4)

alla riga 220 (Silicato di alluminio), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 marzo 2027»;

5)

alla riga 228 (Estratto di melaleuca alternifolia), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 dicembre 2027»;

6)

alla riga 241 (Oli vegetali/olio di chiodi di garofano), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 giugno 2028»;

7)

alla riga 243 (Oli vegetali/olio di menta verde), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 gennaio 2028»;

8)

alla riga 326 (Acido indolilbutirrico), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2028»;

9)

alla riga 354 (Flurocloridone), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2027».

2.   

L’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

alla riga 28 (Fosfano), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 marzo 2027»;

2)

alla riga 40 (Fosfonati di potassio), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2029»;

3)

alla riga 44 (Maltodestrina), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «28 febbraio 2027»;

4)

alla riga 54 (Fosfonato di disodio), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2029».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2316/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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