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Document 32025R2314
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2314 of 17 November 2025 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of phosphorous acid originating in the People’s Republic of China
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2314 della Commissione, del 17 novembre 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2314 della Commissione, del 17 novembre 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese
C/2025/7676
GU L, 2025/2314, 18.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2314/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2314 |
18.11.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2314 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2025
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1)«il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
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(1) |
Il 19 marzo 2025 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»). |
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(2) |
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 3 febbraio 2025 da ICL Europe Coöperatief U.A. («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di acido fosforoso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. |
1.2. Registrazione
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(3) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1334 della Commissione (3) («regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. |
1.3. Parti interessate
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(4) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti, le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare. |
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(5) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
1.4. Campionamento
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(6) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. |
1.4.1. Nessun campionamento dei produttori dell’Unione
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(7) |
Come indicato nell’avviso di apertura, la Commissione ha messo a disposizione questionari agli unici due produttori noti dell’Unione, ossia il denunciante e Italmatch Chemicals SpA. Il campionamento dei produttori dell’Unione non è stato ritenuto necessario. |
1.4.2. Campionamento degli importatori indipendenti
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(8) |
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. |
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(9) |
Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste o ha accettato di essere inserito nel campione. La Commissione non ha pertanto selezionato alcun campione di importatori. |
1.4.3. Campionamento dei produttori esportatori
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(10) |
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. |
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(11) |
Cinque società del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inserite nel campione:
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1.4.3.1.
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(12) |
Con le loro risposte al campionamento, Linyi Chunming e Zibo Tiandan hanno informato la Commissione di aver esportato nell’Unione, oltre al loro prodotto, acido fosforoso fabbricato da altri produttori indipendenti. Le società hanno asserito di non essere state in grado di operare una distinzione nei loro registri tra il prodotto proprio e quello acquistato. |
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(13) |
Su tale base la Commissione ha ritenuto che le società non avessero fornito le informazioni necessarie in merito alle vendite all’esportazione nell’Unione di acido fosforoso fabbricato dalle società nelle loro risposte al campionamento entro il termine stabilito. Il 14 aprile 2025 la Commissione ha informato le società della propria intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base, basando quindi le conclusioni relative al valore normale, al prezzo all’esportazione e al margine di dumping sui dati disponibili. Le società hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. |
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(14) |
In risposta alle lettere ai sensi dell’articolo 18, Linyi Chunming e Zibo Tiandan hanno fornito chiarimenti a dimostrazione del fatto che le società, contrariamente a quanto da loro asserito in precedenza, erano in grado di tracciare l’origine (produzione o acquisto) dell’acido fosforoso venduto nell’Unione. Tali precisazioni erano, in tale fase, sufficientemente suffragate da elementi di prova. Nel caso di Linyi Chunming, tale esercizio ha portato a una riduzione di circa un terzo delle vendite all’esportazione della società nell’Unione di acido fosforoso fabbricato dalla società stessa. |
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(15) |
La Commissione ha pertanto deciso di non applicare le disposizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e ha incluso le due società nelle sue risultanze al momento della selezione del campione provvisorio di produttori esportatori. |
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(16) |
Hebei Jiàao ha inoltre riveduto senza un’adeguata giustificazione la propria risposta in merito al campionamento, riducendo il quantitativo delle vendite nell’Unione a un terzo di quello inizialmente comunicato. La Commissione ha chiesto alla società di fornire ulteriori informazioni che dimostrassero l’esattezza della risposta riveduta in merito al campionamento. La società non ha tuttavia presentato gli elementi di prova richiesti. |
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(17) |
La Commissione ha pertanto concluso che detta società non avesse fornito le informazioni necessarie in merito alle vendite all’esportazione nell’Unione di acido fosforoso fabbricato dalla società nelle sue risposte al campionamento entro il termine stabilito. Il 14 aprile 2025 la Commissione ha informato la società della propria intenzione di applicare l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, basando quindi le conclusioni relative al valore normale, al prezzo all’esportazione e al margine di dumping sui dati disponibili, nonché delle motivazioni per tale decisione. |
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(18) |
Hebei Jiàao ha avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle intenzioni della Commissione e sul ragionamento sottostante descritto ai considerando 16 e 17. La società non ha tuttavia fatto pervenire alcuna osservazione. La Commissione ha pertanto ritenuto che la società non abbia collaborato all’inchiesta. |
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(19) |
Con una nota verbale del 14 aprile 2025 la Commissione ha informato il governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») della propria intenzione di applicare i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base alle conclusioni relative a Linyi Chunming, Zibo Tiandan e Hebei Jiàao e ha dato al governo della RPC la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni da parte del governo della RPC. |
1.4.3.2.
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(20) |
In seguito ai chiarimenti richiesti e ricevuti in parte dalle società cinesi che hanno collaborato (cfr. sezione 1.4.3.1), la Commissione ha selezionato in via provvisoria due società inserite nel campione di produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, che poteva ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile:
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(21) |
Tali società rappresentavano il 15 % del quantitativo stimato di acido fosforoso esportato nell’Unione dalla RPC nel periodo dell’inchiesta e il 70 % delle esportazioni nell’Unione da parte delle società che hanno risposto alle domande di campionamento. |
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(22) |
Con una nota verbale del 30 aprile la Commissione ha informato il governo della RPC della selezione del campione provvisorio dei produttori esportatori e lo ha invitato a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni da parte del governo della RPC. |
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(23) |
La Commissione ha inoltre invitato le parti interessate a presentare osservazioni sulla selezione del campione di produttori esportatori. Osservazioni sono pervenute dal denunciante. |
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(24) |
Il denunciante ha sostenuto che le due società selezionate per il campione non erano rappresentative dell’industria cinese produttrice di acido fosforoso, in quanto entrambe producevano acido fosforoso a partire da un sottoprodotto del fosfito di dimetile. Il denunciante ha sostenuto che, dato che entrambe le società producevano acido fosforoso a partire da un sottoprodotto, il loro costo di produzione non rispecchierebbe il costo effettivo del principale fattore produttivo, ossia il sottoprodotto del fosfito di dimetile. Il suo prezzo di acquisto rispecchierebbe piuttosto i risparmi teorici realizzati dal fornitore non dovendo smaltire il sottoprodotto come rifiuto. |
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(25) |
A seguito delle osservazioni del denunciante sul campione provvisorio di produttori esportatori, la Commissione ha chiesto a tutte le società cinesi che hanno collaborato di spiegare dettagliatamente il loro processo di produzione e di fornire, per ciascuna fase di produzione, una descrizione dettagliata delle operazioni di trasformazione corrispondenti, delle attrezzature/dei macchinari utilizzate/i, dei fattori produttivi utilizzati, dei prodotti e dei sottoprodotti ottenuti. |
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(26) |
Sulla base delle risposte delle società, la Commissione ha constatato che soltanto una delle quattro società produceva acido fosforoso utilizzando il processo di produzione descritto al considerando 47, ossia l’idrolisi del tricloruro di fosforo (PCl3). Tre società utilizzavano una o più delle seguenti operazioni di trasformazione:
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(27) |
Nella valutazione iniziale della Commissione nessuno dei tre metodi descritti sopra poteva essere considerato una produzione di acido fosforoso. In tutti e tre i casi l’acido fosforoso veniva acquistato in forma diluita, talvolta unitamente a impurità. Esso veniva poi purificato e concentrato. |
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(28) |
Il 12 giugno 2025 la Commissione ha pubblicato una nota per il fascicolo sui processi di produzione utilizzati dalle società cinesi che hanno collaborato e ha chiesto alle parti di esprimere il loro parere in merito all’eventualità che le operazioni di trasformazione descritte al considerando 26 potessero essere considerate una produzione di acido fosforoso e se i fattori produttivi utilizzati in tali processi potessero essere considerati il prodotto oggetto dell’inchiesta. |
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(29) |
Soltanto il denunciante ha fornito i propri punti di vista. Lo stesso ha asserito che i fattori produttivi utilizzati in tutte e tre le operazioni di trasformazione costituivano il prodotto oggetto dell’inchiesta, in quanto definito come «acido fosforoso, in forma solida o liquida (acquosa), noto anche come acido fosfonico […]». Il denunciante ha inoltre sostenuto che nessuno dei tre processi rappresentava una produzione di acido fosforoso. Lo stesso ha spiegato che in tutti e tre i processi la molecola di acido fosforoso era già stata prodotta mediante idrolisi di PCl3 in una fase di produzione a monte. I processi svolti dalle società cinesi che hanno collaborato rappresentavano una mera purificazione e/o essiccazione dell’acido fosforoso liquido. Soltanto nel processo che comportava l’uso del sottoprodotto del fosfito di dimetile, un volume trascurabile di acido fosforoso nuovo veniva prodotto a partire da residui del fosfito di dimetile contenuto nella soluzione. Di conseguenza il denunciante ha sostenuto che tutti i produttori cinesi che effettuano le operazioni di trasformazione di cui al considerando 26 non dovrebbero essere considerati produttori esportatori. |
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(30) |
La Commissione ha analizzato le informazioni ricevute dalle società cinesi che hanno collaborato e le osservazioni presentate dal denunciante. In effetti la reazione chimica che creava la molecola di acido fosforoso si verificava in una fase a monte della catena del valore. Le società a monte fabbricavano il prodotto oggetto dell’inchiesta come sottoprodotto e fornivano ai produttori cinesi che hanno collaborato una soluzione contenente principalmente acido fosforoso, acqua e impurità. Le società cinesi che hanno collaborato effettuavano operazioni di trasformazione di minore entità limitate, in particolare, alla purificazione e alla trasformazione di un prodotto liquido in cristalli solidi. |
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(31) |
Di conseguenza la Commissione ha deciso che le seguenti tre società cinesi che hanno collaborato non dovrebbero essere considerate produttori esportatori del prodotto oggetto dell’inchiesta, in quanto svolgevano soltanto operazioni di trasformazione di limitata entità:
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(32) |
L’unico produttore esportatore rimanente, JQWT, rappresentava meno del 4 % del volume stimato di acido fosforoso esportato dalla RPC nell’Unione. Di conseguenza non era sufficientemente rappresentativo da fungere da base per risultanze a livello nazionale. Inoltre la società, sebbene avesse indicato che avrebbe chiesto un esame individuale, non ha risposto al questionario entro il termine stabilito, ossia non erano disponibili le informazioni individuali dell’unico produttore esportatore. |
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(33) |
Di conseguenza, il 10 luglio 2025, la Commissione ha informato le parti interessate dei risultati della propria analisi di cui ai considerando da 30 a 32 e ha ritenuto che il grado di omessa collaborazione alla presente inchiesta potesse incidere in maniera sostanziale sull’esito dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base, e intendeva quindi applicare le disposizioni pertinenti di cui all’articolo 18 del regolamento di base al fine di stabilire le conclusioni relative al dumping a livello nazionale («decisione definitiva sul campionamento»). |
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(34) |
Il governo della RPC è stato altresì informato della decisione definitiva sul campionamento con una nota verbale del 10 luglio 2025. Detto governo non ha presentato alcuna osservazione. |
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(35) |
In risposta alla decisione definitiva della Commissione sul campionamento, le tre società interessate hanno chiesto un’audizione. Nel corso dell’audizione tali soggetti hanno asserito che, in considerazione del fatto che possedevano linee di produzione e trasformavano acido fosforoso liquido come materia prima in acido fosforoso solido, avrebbero dovuto essere considerati produttori e, in quanto tali, produttori esportatori nel contesto della presente inchiesta. Le due società inizialmente inserite nel campione hanno chiesto di stabilire un margine di dumping individuale per le stesse. |
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(36) |
Nel corso dell’audizione le tre società hanno confermato di aver utilizzato acido fosforoso liquido come principale fattore produttivo nelle operazioni di trasformazione da esse effettuate. Inoltre non hanno fornito argomentazioni sostanziali contro la conclusione della Commissione secondo cui il prodotto oggetto dell’inchiesta era fabbricato a monte dai fornitori di tali società. La Commissione ha pertanto confermato le proprie risultanze sul grado di omessa collaborazione e sulla conseguente applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base al fine di stabilire le conclusioni relative al dumping a livello nazionale. |
1.5. Risposte al questionario e visite di verifica
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(37) |
La Commissione ha inviato al governo della RPC un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. |
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(38) |
Inoltre il denunciante ha fornito nella denuncia sufficienti elementi di prova prima facie dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime nella RPC per quanto riguarda il prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell’avviso di apertura, nell’inchiesta sono state esaminate tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare alla RPC le disposizioni dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato al riguardo questionari supplementari al governo della RPC. |
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(39) |
Il governo della RPC non ha risposto ad alcuno dei questionari. Di conseguenza, con una nota verbale del 10 luglio 2025, la Commissione ha informato il governo della RPC che intendeva utilizzare i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base in relazione all’esistenza di distorsioni significative e di distorsioni riguardanti le materie prime nella RPC. Al governo della RPC è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni da parte del governo della RPC. |
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(40) |
La Commissione ha inviato questionari alle due società cinesi inizialmente inserite nel campione. |
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(41) |
Tutti i questionari, compresi un questionario per gli importatori indipendenti e un questionario per gli utilizzatori, sono stati messi a disposizione online (4) il giorno dell’apertura. |
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(42) |
Il denunciante ha risposto al questionario entro i termini stabiliti. Il secondo produttore dell’Unione, Italmatch Chemicals SpA, inizialmente non ha risposto al questionario. La società ha spiegato alla Commissione che ciò era dovuto al fatto che la stessa non aveva venduto il prodotto oggetto dell’inchiesta sul libero mercato. Tuttavia, su richiesta della Commissione, in una fase successiva, detta società ha fornito una risposta al questionario che ha consentito alla Commissione di basare l’analisi del pregiudizio sull’intera industria dell’Unione dell’acido fosforoso (5). |
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(43) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Come illustrato nella sezione 1.4.3.2, la determinazione del dumping è stata basata sui dati disponibili. |
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(44) |
È stata effettuata una visita di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso la sede del denunciante, ICL Europe Coöperatief U.A. (Amsterdam, Paesi Bassi). La Commissione ha condotto controlli incrociati a distanza delle risposte al questionario fornite dal secondo produttore dell’Unione, Italmatch Chemicals SpA (Genova, Italia). |
1.6. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
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(45) |
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). |
2. PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto oggetto dell’inchiesta
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(46) |
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da acido fosforoso, in forma solida o liquida (acquosa), noto anche come acido fosfonico, attualmente classificato con il codice NC ex 2811 19 80 (codice TARIC 2811 19 80 60), solitamente classificato con i numeri CAS (Chemical Abstracts Service) 13598-36-2 e 10294-56-1, originario della Repubblica popolare cinese (RPC). I numeri CUS (Customs Union and Statistics) solitamente corrispondenti a questo prodotto sono 0021895-1 e 0043878-8 («prodotto oggetto dell’inchiesta»). |
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(47) |
Il prodotto oggetto dell’inchiesta può essere fabbricato tramite due metodi diversi. Quello di gran lunga più utilizzato consiste nell’idrolisi del PCl3. L’acido fosforoso può tuttavia essere prodotto anche mediante idrolisi del triossido di fosforo (P4O6). Vi sono due motivi principali per cui si fa comunemente ricorso all’idrolisi del PCl3. Innanzitutto, il PCL3 funge da fattore produttivo in una serie di prodotti a valle ed è quindi più prontamente disponibile rispetto al P4O6. In secondo luogo, il P4O6 è più complesso da produrre, più reattivo e quindi meno stabile. |
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(48) |
L’acido fosforoso è utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni, si tratta infatti della materia prima nella produzione di fosfonati e di altre specialità chimiche, che presentano un’ampia gamma di applicazioni in vari settori (trattamento delle acque, detergenti e prodotti per la pulizia, agricoltura, petrolio e gas, edilizia e materiali da costruzione, industria tessile e pelletteria, industria della carta e della pasta di cellulosa, prodotti farmaceutici e per la cura della persona, industria dei prodotti alimentari e delle bevande). |
2.2. Prodotto in esame
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(49) |
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della RPC. |
2.3. Prodotto simile
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(50) |
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
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(51) |
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.4. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
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(52) |
Linyi Chunming ha presentato osservazioni in due occasioni. Le prime osservazioni presentate hanno mirato ad aggiungere un nuovo criterio in termini di numeri di controllo del prodotto (NCP) ai fini dell’individuazione delle materie prime utilizzate nella produzione. Nella seconda presentazione di osservazioni tale soggetto ha chiesto l’esclusione del proprio acido fosforoso prodotto utilizzando un’altra materia prima rispetto a quella utilizzata dal produttore dell’Unione. Linyi Chunming ha giustificato la propria richiesta spiegando che l’acido fosforoso prodotto utilizzando il proprio specifico processo di produzione, nel contesto del quale una materia prima diversa generava un acido fosforoso avente un livello di purezza leggermente inferiore, comporta costi di produzione diversi, ha un basso impatto ambientale e potrebbe essere utilizzato per applicazioni diverse rispetto all’acido fosforoso fabbricato dai produttori dell’Unione. Per questi motivi il prodotto di tale società dovrebbe essere escluso dall’inchiesta. |
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(53) |
In risposta alla prima argomentazione formulata da Linyi Chunming sulla struttura dell’NCP, ICL ha contestato le osservazioni presentate da Linyi Chunming spiegando che riteneva che la comunicazione non fosse sufficientemente chiara, in particolare la spiegazione del processo di produzione. Inoltre è stato riscontrato che la materia prima utilizzata contiene già una certa percentuale di acido fosforoso, che veniva ulteriormente trasformato mediante fasi di essiccazione e purificazione al fine di raggiungere le forme cristallizzate finali. Per questi motivi ICL ha chiesto alla Commissione di respingere la richiesta di modifica dell’NCP. |
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(54) |
Dopo aver valutato le argomentazioni di Linyi Chunming e le osservazioni di ICL, la Commissione ha concluso che non vi era alcuna giustificazione per modificare la struttura dell’NCP o escludere l’acido fosforoso prodotto mediante processi alternativi. In una nota per il fascicolo (6) pubblicata il 12 giugno 2025, la Commissione ha chiarito che altri metodi di produzione dell’acido fosforoso utilizzano principalmente materie prime già contenenti acido fosforoso. Sebbene siano sottoposti a un processo di trasformazione, tali fattori produttivi dovrebbero già essere considerati costituire il prodotto oggetto dell’inchiesta. Pertanto entrambe le argomentazioni sono state respinte. |
3. DUMPING
3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
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(55) |
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziavano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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(56) |
Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione del prodotto. Come illustrato nella sezione 1.4.3.2, era probabile che il grado di omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi avrebbe inciso in modo significativo sull’esito dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto applicato le pertinenti disposizioni di cui all’articolo 18 del regolamento di base per stabilire le conclusioni relative al dumping a livello nazionale. |
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(57) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. |
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(58) |
Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria il Brasile come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri possibili paesi rappresentativi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. |
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(59) |
Il 2 settembre 2025 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («nota sulle fonti») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. Nella nota sulle fonti la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia impiegati, nonché il sottoprodotto generato nella produzione di acido fosforoso. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato nel Brasile, nell’Indonesia, nella Malaysia e nella Serbia possibili paesi rappresentativi. Considerando la disponibilità delle informazioni necessarie nei quattro potenziali paesi rappresentativi, la Commissione ha selezionato il Brasile come paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali di produzione, le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per due fabbricanti brasiliani di prodotti della stessa categoria generale, ossia Nortox SA e Vittia SA. |
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(60) |
Alla Commissione sono pervenute osservazioni sulla nota sulle fonti dal denunciante. Tali osservazioni riguardavano la determinazione del valore esente da distorsioni del sottoprodotto. Le osservazioni sono prese in esame nella sezione 3.2.5.2. |
3.2. Valore normale
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(61) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». |
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(62) |
Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»). |
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(63) |
Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata. |
3.2.1. Esistenza di distorsioni significative
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(64) |
In recenti inchieste concernenti il settore chimico nella RPC (7) la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. |
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(65) |
In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che provoca una distorsione nell’allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato (8). In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore chimico non soltanto persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (9) ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (10). La Commissione ha constatato inoltre che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti (11). La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di attribuzione dei diritti di uso dei terreni nella RPC (12). Analogamente la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore chimico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (13), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale degli attori societari nella RPC (14). |
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(66) |
Come in precedenti inchieste relative al settore chimico nella RPC, nella presente inchiesta la Commissione ha esaminato se fosse o no opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella denuncia, e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale (15) («relazione»), che si basa su fonti pubblicamente disponibili. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri idonei a confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come già riscontrato nel corso delle sue precedenti inchieste condotte a tale proposito. |
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(67) |
Nella denuncia si sosteneva l’esistenza di distorsioni significative nel settore cinese dell’acido fosforoso. Si faceva riferimento alla relazione e, in particolare, al fatto che il sistema economico della RPC è un’«economia di mercato socialista», così come al ruolo attivo del partito comunista cinese («PCC») tanto nel settore pubblico quanto in quello privato nella RPC. |
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(68) |
Più specificamente, nella denuncia è stato evidenziato quanto segue:
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(69) |
In conclusione, secondo la denuncia i prezzi o i costi, ivi compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, in quanto sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Su tale base, secondo la denuncia non è opportuno utilizzare nel presente caso i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale. |
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(70) |
La Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno della Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. |
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(71) |
A tale riguardo la Commissione ha innanzitutto valutato se il settore dell’acido fosforoso nella RPC sia servito in ampia misura da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità cinesi, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. Il settore del prodotto in esame è servito tanto da società private, quali Taizhou Yongchang Chemical Co. Ltd (24), quanto da imprese di proprietà dello Stato quali Yuntianhua Group (25). Non è stato possibile stabilire il rapporto esatto tra produttori privati e produttori di proprietà dello Stato sul mercato dell’acido fosforoso. La Commissione ha tuttavia constatato che diversi produttori sono direttamente controllati dallo Stato. Tra gli esempi figurano Yunnan Yuntianhua Co. Ltd., controllata da Yuntianhua Group (26), di cui il 64,8 % delle azioni è detenuto dalla commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del governo della provincia di Yunnan. Hubei Xingfa Chemicals Group Ltd (27) è inoltre controllata da Yichang Xingfa Group (28), un’impresa di proprietà dello Stato interamente detenuta dalla commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del governo della contea di Xingshan (29). Inoltre Hubei Yihua Chemical Industry Co. Ltd (30) è controllata da Hubei Yihua Group Ltd., un’impresa interamente detenuta dalla commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del governo municipale di Yichang (31), mentre SD Lomon (32) è controllata in ultima istanza dalla commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del governo provinciale di Sichuan (33). |
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(72) |
Inoltre gli interventi del PCC nelle decisioni operative sono diventati la norma non solo nelle imprese di proprietà dello Stato ma anche nelle società private (34) e il PCC rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese. In effetti l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerato quanto siano cresciute insieme le strutture dello Stato e del partito in Cina. |
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(73) |
Dall’inchiesta è emerso che l’associazione nazionale di categoria che comprende il settore chimico è la CPCIF (China Petroleum and Chemical Industry Federation). La CPCIF aderisce alla leadership generale del PCC, svolge attività di partito e fornisce le condizioni necessarie per le attività delle organizzazioni di partito (35). Inoltre, «l’autorità di gestione e di registrazione dell’associazione è il ministero degli Affari civili (36)" e tra le condizioni per essere ammessi ad agire in veste di rappresentante della CPCIF figurano «l’adesione alla leadership del PCC, il sostegno al socialismo con caratteristiche cinesi, l’attuazione risoluta della linea, dei principi e delle politiche definiti dal partito e il possesso di buone qualità politiche (37)". |
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(74) |
Yichang Xingfa Group è membro della CPCIF ed è uno dei suoi vicepresidenti (38). Inoltre Yuntianhua Group è membro della CPCIF ed è uno dei suoi amministratori con incarichi esecutivi (39). Anche Yihua Chemical Industry Co. Ltd è membro della CPCIF (40). |
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(75) |
Più specificamente, dall’inchiesta è emerso che l’associazione di categoria nazionale che rappresenta i produttori di acido fosforoso è la China Phosphorus Coumpound Fertilizer Industry Association («CPFIA» – Associazione cinese dell’industria fertilizzanti a base di composti di fosforo) (41). La CPFIA aderisce alla leadership generale del PCC, svolge attività di partito e fornisce le condizioni necessarie per le attività delle organizzazioni di partito (42). Inoltre, «l’autorità di gestione e di registrazione dell’associazione è il ministero degli Affari civili (43)" e tra le condizioni per essere ammessi ad agire in veste di rappresentante della CPCIA figurano «l’adesione alla leadership del PCC, il sostegno al socialismo con caratteristiche cinesi, l’attuazione risoluta della linea, dei principi e delle politiche definiti dal partito e il possesso di buone qualità politiche (44)". |
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(76) |
Hubei Xingfa Chemicals Group Ltd, Yuntianhua Group e Hubei Yihua Group Ltd. sono membri e amministratori con incarichi esecutivi di CPFIA (45). |
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(77) |
Tanto le società pubbliche quanto quelle private nel settore chimico sono soggette a supervisione strategica e a orientamento. I più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore chimico e petrolchimico confermano l’importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Ciò è esemplificato dal quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo economico e sociale e le prospettive per il 2035, secondo cui il governo della RPC intende accelerare la trasformazione e il potenziamento di settori chiave come i prodotti chimici (46). |
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(78) |
Più specificamente il parere orientativo sulla promozione dello sviluppo di alta qualità delle industrie petrolchimiche e chimiche durante il quattordicesimo piano quinquennale (47) («parere orientativo») stabilisce altresì che il governo della RPC »accelererà la trasformazione e il potenziamento delle industrie tradizionali, svilupperà vigorosamente nuovi materiali chimici e prodotti della chimica fine e promuoverà la transizione della Cina da grande paese petrolchimico e chimico a forte potenza petrolchimica e chimica. […] Tale parere prevede altresì che entro il 2025 la concentrazione della produzione di prodotti chimici di base sarà ulteriormente migliorata e il tasso di utilizzo degli impianti supererà l’80 %, così come che la sicurezza dell’approvvigionamento di nuovi materiali chimici raggiungerà più del 75 %» (48) . Inoltre il governo della RPC intende promuovere l’adeguamento della struttura industriale, ossia rafforzare le misure specifiche e regolamentare scientificamente le dimensioni dell’industria e controllare in maniera rigorosa le nuove aggiunte di capacità nell’industria del fosforo giallo (49) . Il fosforo giallo è un fattore produttivo per la produzione di acido fosforoso. |
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(79) |
Tale obbligo di controllare il settore del fattore produttivo «fosforo giallo» è confermato anche nel quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime (50) e nel quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell’industria verde (51). |
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(80) |
Inoltre il repertorio di riferimento del 2024 per l’adeguamento strutturale dell’industria (52) elenca la tecnologia di produzione del fosforo giallo mediante scorie di estinzione ad acqua ad alta pressione completamente chiuse come un settore incentivato. |
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(81) |
Inoltre il piano di attuazione per la promozione di un utilizzo efficiente e ad alto valore delle risorse di fosforo mira ad attuare i compiti principali dei pertinenti piani nazionali, realizzare un utilizzo efficiente e ad alto valore delle risorse di fosforo e rafforzare il vantaggio competitivo dell’intera catena industriale, oltre a stabilire che il governo della RPC, sulla base delle esigenze strategiche nazionali, promuoverà una profonda integrazione della produzione, dell’apprendimento, della ricerca e dell’applicazione, si concentrerà sul superamento delle tecnologie e delle attrezzature chiave che limitano uno sviluppo di alta qualità dell’industria chimica del fosforo, coltiverà vigorosamente una nuova produttività di qualità e costruirà una catena di approvvigionamento industriale indipendente e controllabile (53). |
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(82) |
Esempi analoghi dell’intenzione delle autorità cinesi di supervisionare e orientare gli sviluppi del settore dell’acido fosforoso sono riscontrabili a livello provinciale, ad esempio nel quattordicesimo piano quinquennale di Shandong sullo sviluppo dell’industria chimica (54) volto a promuovere a tutto tondo il potenziamento delle fondazioni industriali e la modernizzazione della catena industriale, accelerare l’eliminazione della capacità produttiva arretrata e inefficiente e promuovere lo sviluppo dei prodotti chimici verso la funzionalizzazione, il perfezionamento e la differenziazione. Tale piano intende inoltre orientare le imprese a fondere, riorganizzare e ottimizzare l’assegnazione delle risorse e la struttura della catena industriale, nonché a migliorare l’efficienza e la redditività della produzione (55). |
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(83) |
Più specificamente, il quattordicesimo piano quinquennale di Hubei sullo sviluppo economico e sociale e le prospettive per il 2035 impongono di trasformare e potenziare le industrie tradizionali quali l’industria chimica del fosforo (56). |
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(84) |
Inoltre il quattordicesimo piano quinquennale di Hubei sullo sviluppo di alta qualità dell’industria manifatturiera impone altresì di trasformare e potenziare le industrie chimiche tradizionali quali quelle delle sostanze chimiche fosforose e concentrarsi sullo sviluppo di sostanze chimiche di alta gamma (57). |
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(85) |
Inoltre il quattordicesimo piano quinquennale di Hubei sullo sviluppo di alta qualità dell’industria dei nuovi materiali conferma l’intenzione del governo della RPC di sviluppare la base dell’industria dei nuovi materiali di Yichang al fine di ottimizzare, potenziare e modernizzare la catena industriale del fosforo, concentrandosi sullo sviluppo del settore di nuovi materiali dell’industria chimica fine del fosforo (58). |
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(86) |
Un altro esempio dell’intenzione delle autorità cinesi di supervisionare e orientare gli sviluppi del settore dell’acido fosforoso a livello provinciale si riscontra nel quattordicesimo piano quinquennale di Guizhou sullo sviluppo di cluster di industrie strategiche ed emergenti, nel quale si stabilisce che il governo della RPC: accelererà lo sviluppo dell’industria chimica fine del fosfato; promuoverà lo sviluppo dell’industria chimica del fosfato e la raffinazione; svilupperà e utilizzerà scientificamente e razionalmente le risorse di fosforite; svilupperà vigorosamente prodotti di post-trasformazione del fosforo giallo, e si concentrerà sullo sviluppo di sostanze chimiche fosforose specializzate quali il fosforo giallo di qualità elettronica, soluzioni chimiche per incisione e ritardanti di fiamma; e si adopererà altresì per estendere la catena industriale di trasformazione profonda del fosforo giallo (59). |
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(87) |
Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato in seno alle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha constatato che le attività di edificazione del partito presso lo Yuntianhua Group miravano a mostrare idee nuove, misure nuove e risultati nuovi della costruzione di base del partito integrata nella produzione e nelle attività commerciali, in modo da trasformare in maniera efficace i principali vantaggi dell’edificazione del partito in un forte slancio volto a promuovere uno sviluppo di elevata qualità del gruppo (60). |
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(88) |
Inoltre il presidente di Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. funge da segretario del comitato di partito, mentre l’amministratore con poteri esecutivi e vicepresidente della società funge anche da vicesegretario del comitato di partito (61). |
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(89) |
Il presidente di Hubei Xingfa Group Ltd. è anche presidente della società madre Yichang Xingfa Group e vicesegretario del comitato di partito di quest’ultima società. Inoltre uno degli amministratori di Hubei Xingfa Group Ltd. funge anche da direttore generale della società madre Yichang Xingfa Group e da vicesegretario del comitato di partito di quest’ultima società (62). |
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(90) |
Il presidente di Hubei Yihua Chemical Industry Co. Ltd. funge anche da segretario del comitato di partito e il direttore generale della società funge da vicesegretario del comitato di partito (63). |
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(91) |
Non è stato possibile stabilire sistematicamente l’esistenza di legami personali tra tutti i produttori cinesi di acido fosforoso e il PCC. Tuttavia, dato che il prodotto oggetto dell’inchiesta rappresenta un sottosettore del settore chimico, la Commissione ha ritenuto che le informazioni accertate nelle recenti inchieste relative al settore chimico, come indicato al considerando 65, siano pertinenti anche per il prodotto oggetto dell’inchiesta. |
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(92) |
Nel settore dell’acido fosforoso inoltre esistono politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha individuato diversi documenti che dimostrano che l’industria dell’acido fosforoso beneficia degli orientamenti e dell’intervento del governo nel settore chimico, dato che l’acido fosforoso rappresenta un sottosettore del settore chimico. La Commissione ha inoltre trovato documenti riguardanti specificamente il settore fosforoso. |
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(93) |
L’industria chimica è considerata costantemente un settore chiave dal governo della RPC (64). Ciò trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti riguardanti i prodotti chimici, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale, il governo della RPC ha previsto per l’industria chimica interventi di ottimizzazione e ammodernamento (65). Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime stabilisce che il governo della RPC «ottimizzerà la struttura organizzativa», ossia renderà le principali imprese più grandi e più forti. spingerà le imprese ad accelerare le fusioni e le riorganizzazioni transregionali e interproprietarie, ad aumentare la concentrazione industriale e a condurre operazioni internazionali. Nei settori chimico, petrolchimico, siderurgico, dei metalli non ferrosi, dei materiali da costruzione e in altri settori, svilupperà inoltre un gruppo di imprese leader nella catena industriale aventi una posizione dominante a livello ecologico e una competitività di base» (66) . |
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(94) |
Più specificamente, nella nota esplicativa relativa al piano di attuazione per la promozione di un utilizzo efficiente e ad alto valore delle risorse di fosforo si afferma che è urgente concentrarsi sulle diverse fasi e regioni della catena industriale e attuare politiche specifiche al fine di ottimizzare la struttura del prodotto, la struttura aziendale e la configurazione regionale (67). La nota esplicativa specifica altresì che il governo della RPC intende coltivare cluster industriali vantaggiosi, incoraggiando le province di Yunnan, Guizhou, Hubei e Sichuan a costruire cluster produttivi avanzati e a creare una serie di imprese di alta qualità per migliorare l’estrazione mineraria dei fosfati, aumentare la concentrazione della produzione primaria di sostanze chimiche del fosforo, promuovere lo sviluppo coordinato delle industrie a monte e a valle, far crescere le principali imprese chimiche del fosforo con il controllo delle risorse e una posizione dominante lungo la catena industriale, accelerare la coltivazione di «piccoli giganti» specializzati e innovativi e fabbricare singoli campioni, rafforzare i cluster industriali caratteristici delle piccole e medie imprese chimiche del fosforo e promuovere la trasformazione e il potenziamento della catena industriale (68). |
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(95) |
In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui figura la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali misure impediscono il libero funzionamento delle forze di mercato. |
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(96) |
Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore chimico a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
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(97) |
Inoltre il prodotto oggetto dell’inchiesta è influenzato anche dalle distorsioni dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 65. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) (69). |
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(98) |
Nella presente inchiesta non sono stati inoltre forniti elementi di prova attestanti che il settore dell’acido fosforoso non è influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Anche il parere orientativo menzionato in precedenza, che impone di «migliorare le politiche di sostegno, rafforzare il coordinamento tra le politiche fiscali, finanziarie, regionali, di investimento, di importazione e di esportazione e le politiche industriali al fine di rendere pienamente funzionante la piattaforma nazionale di cooperazione tra industria e finanza e promuovere il collegamento tra imprese e banche» (70), esemplifica molto bene questo tipo di intervento governativo. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. |
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(99) |
La Commissione rammenta infine che, per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, è necessaria un’ampia gamma di fattori produttivi. Quando i fabbricanti del prodotto oggetto dell’inchiesta acquistano/si procurano questi fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. |
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(100) |
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo di per sé prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. |
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(101) |
In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto dell’inchiesta, compresi i costi delle materie prime, dei terreni, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. |
3.2.2. Argomentazioni presentate dalle parti interessate
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(102) |
Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né ha fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie. |
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(103) |
In questa fase alla Commissione non sono pervenute osservazioni in merito alle distorsioni significative che incidono sull’industria dell’acido fosforoso da parte di alcuno dei produttori esportatori cinesi. |
3.2.3. Conclusioni
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(104) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che nel presente caso per stabilire il valore normale non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno. La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione successiva. |
3.2.4. Paese rappresentativo
3.2.4.1.
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(105) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
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(106) |
Come illustrato ai considerando 59 e 60, il 2 settembre 2025 la Commissione ha pubblicato una nota relativa alle fonti per la determinazione del valore normale. La nota sulle fonti descrive i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e informa le parti interessate dell’intenzione della Commissione di considerare [nome del paese] come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
3.2.4.2.
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(107) |
Nella nota sulle fonti la Commissione ha individuato il Brasile, l’Indonesia, la Malaysia e la Serbia quali paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che li classifica cioè come paesi a «reddito medio-alto», in termini di reddito nazionale lordo, dove è noto che avviene la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta o di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale. |
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(108) |
Nella nota sulle fonti la Commissione ha spiegato che, sulla base delle statistiche sulle esportazioni, il prodotto oggetto dell’inchiesta sembrava essere fabbricato soltanto in Brasile. Sembrava che in Indonesia, Malaysia e Serbia si producessero altri acidi a base di fosforo. |
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(109) |
Non sono pervenute osservazioni in merito a questo aspetto. |
3.2.4.3.
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(110) |
Nella nota sulle fonti la Commissione ha analizzato la disponibilità e la qualità dei dati che potevano essere utilizzati per stabilire il costo esente da distorsioni delle materie prime, nonché dei dati finanziari dei produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta o di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale. |
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(111) |
La Commissione ha individuato le materie prime più importanti. Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori autentici di acido fosforoso nella RPC, la Commissione ha utilizzato come dati disponibili le informazioni contenute nella denuncia. |
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(112) |
Secondo la denuncia, la principale materia prima utilizzata per produrre acido fosforoso è il fosforo giallo, che rappresenta una quota pari al [55-60] % del costo totale di produzione. Un altro fattore produttivo importante è il cloro che rappresenta l’[8-11] %. Il valore dell’acido cloridrico generato come sottoprodotto rappresenta il [17-20] % del costo delle materie prime. |
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(113) |
Dei quattro paesi individuati come potenziali paesi rappresentativi, soltanto il Brasile ha importato fosforo giallo, cloro e acido cloridrico in quantitativi rappresentativi. Quantitativi trascurabili di fosforo giallo (inferiori allo 0,5 %) importati in Brasile erano originari della RPC. |
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(114) |
Al contrario, e oltre alla limitata disponibilità di importazioni di fosforo giallo, quantitativi significativi di determinate materie prime importate in Indonesia (quasi il 32 % di fosforo giallo, il 52 % di soda caustica e più del 30 % di acido cloridrico) e in Serbia (quasi il 100 % del fosforo giallo) provenivano dalla RPC. |
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(115) |
La Commissione ha valutato inoltre l’esistenza di distorsioni del mercato dovute a restrizioni all’esportazione e/o all’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta, nonché delle principali materie prime (72). |
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(116) |
Né le principali materie prime, né il prodotto oggetto dell’inchiesta erano soggetti ad alcuna restrizione commerciale nota che avrebbe reso i prezzi praticati sul mercato interno dei principali fattori produttivi in Brasile, e quindi i prezzi all’importazione, una fonte inadeguata di costi esenti da distorsioni. |
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(117) |
In Indonesia tutte le principali materie prime e il prodotto oggetto dell’inchiesta erano soggetti a licenze di esportazione e importazione. Il regime di rilascio delle licenze è stato allentato nel 2021 per le società che godono di buona reputazione (73). |
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(118) |
Dal 2016 la Malaysia ha imposto il requisito dell’ottenimento di licenze di importazione per determinati prodotti a base di nicotina, sostanze chimiche e ausili per la sostituzione del fumo, compreso il fosforo (74). |
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(119) |
Le importazioni e le esportazioni delle principali materie prime e del prodotto oggetto dell’inchiesta non erano soggette a restrizioni commerciali note in Serbia. |
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(120) |
Le importazioni delle principali materie prime e del prodotto oggetto dell’inchiesta originari dei quattro potenziali paesi rappresentativi non sono state oggetto di misure antidumping, antisovvenzioni o di salvaguardia introdotte da paesi terzi. |
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(121) |
Contrariamente alle indicazioni iniziali di produzione di acido fosforoso in Brasile, né la Commissione né il denunciante sono stati in grado di individuare produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta aventi informazioni finanziarie prontamente disponibili. |
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(122) |
Il denunciante ha asserito che le società attive nell’industria agrochimica, in cui l’acido fosforoso era utilizzato come precursore nella produzione di prodotti agrochimici, dovrebbero essere considerate produttori di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale. Entrambi i prodotti, ossia il prodotto oggetto dell’inchiesta e i prodotti agrochimici, si rivolgono infatti ad acquirenti simili. |
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(123) |
Su tale base, la Commissione ha individuato nel codice NACE Rev. 2 (75) 20.20 (Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l’agricoltura) il codice pertinente per la classificazione industriale. Inoltre, considerando che l’acido fosforoso è una sostanza chimica inorganica, la Commissione ha ritenuto pertinente anche il codice NACE Rev. 2 20.13 (Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici). |
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(124) |
Per quanto concerne il Brasile, la Commissione ha individuato i bilanci d’esercizio prontamente disponibili di Nortox SA e Vittia SA Inoltre nella banca dati Orbis (76) erano prontamente disponibili i dati finanziari di altri tre fabbricanti brasiliani di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale. Per quanto concerne i dati finanziari disponibili nella banca dati Orbis, la Commissione ha constatato che le società avevano comunicato importi irragionevoli per le SGAV e/o i profitti. La Commissione ha pertanto concluso che solo le informazioni finanziarie relative a Nortox SA e Vittia SA dovrebbero essere utilizzate come fonte di SGAV e profitti esenti da distorsioni. |
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(125) |
Inoltre, nella banca dati Orbis, la Commissione ha individuato dati finanziari prontamente disponibili per un produttore indonesiano, 11 produttori malesi e un produttore serbo di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale. |
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(126) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, in particolare dell’esistenza di valori di riferimento prontamente disponibili per le principali materie prime utilizzate nella produzione di acido fosforoso, la Commissione ha informato le parti interessate della propria intenzione di utilizzare il Brasile come paese rappresentativo appropriato e le informazioni finanziarie di Nortox SA e Vittia SA, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale. |
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(127) |
Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni in merito all’adeguatezza del Brasile come paese rappresentativo e di Nortox SA e Vittia SA come produttori di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale nel paese rappresentativo. |
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(128) |
Non sono pervenute osservazioni in merito all’esistenza di dati prontamente disponibili nei quattro potenziali paesi rappresentativi. |
3.2.4.4.
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(129) |
Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che il Brasile era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. |
3.2.4.5.
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(130) |
La Commissione ha stabilito che vi era una produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale in quattro paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, ossia Brasile, Indonesia, Malaysia e Serbia. Tuttavia le informazioni sui prezzi all’importazione delle principali materie prime utilizzate nella produzione di acido fosforoso erano disponibili soltanto per il Brasile. Tali importazioni sono risultate essere state effettuate con quantitativi rappresentativi e i loro prezzi non risultavano essere stati distorti da importazioni sostanziali dalla RPC o dall’esistenza di restrizioni commerciali. Per due produttori brasiliani di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale erano prontamente disponibili informazioni finanziarie per il periodo dell’inchiesta contenenti tutti i dati necessari, quali il costo delle merci vendute, gli importi ragionevoli per SGAV e profitti, dettagli relativi alle varie categorie di entrate, informazioni dettagliate sui costi di vendita. |
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(131) |
Al contrario, le informazioni disponibili per Indonesia, Malaysia e Serbia erano carenti sotto numerosi aspetti. Cosa ancora più importante, le importazioni delle principali materie prime erano nulle o decisamente esigue. Inoltre le importazioni della totalità o di una parte di tali materie prime erano soggette a restrizioni all’esportazione e all’importazione in Indonesia e Malaysia. Inoltre le pochissime importazioni di fosforo giallo in Serbia erano originarie quasi esclusivamente della RPC. Infine per il periodo dell’inchiesta erano disponibili dati finanziari per società che fabbricavano prodotti della stessa categoria generale in Indonesia, Malaysia e Serbia. Alcune delle società non hanno tuttavia conseguito importi ragionevoli in termini di SGAV e profitti. |
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(132) |
Alla luce dell’analisi di cui sopra, il Brasile ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato. |
3.2.5. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
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(133) |
Nella nota sulle fonti la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati nella produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta e ha dichiarato che, al fine di costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il GTA (77) per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che si sarebbe avvalsa di statistiche brasiliane e internazionali per stabilire i costi esenti da distorsioni del lavoro e dell’energia. |
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(134) |
La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a fornire informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella nota. Come indicato al considerando 60, soltanto il denunciante ha presentato il suo parere in merito al valore esente da distorsioni del sottoprodotto. |
3.2.5.1.
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(135) |
Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e i dati disponibili nel fascicolo dell’inchiesta, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base: Tabella 1 Fattori produttivi del prodotto oggetto dell’inchiesta
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(136) |
La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Al fine di stabilire tale importo, la Commissione ha utilizzato i bilanci d’esercizio di Vittia SA che contenevano le informazioni necessarie. Il metodo è debitamente illustrato al punto 3.2.5.7. |
3.2.5.2.
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(137) |
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicato nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (78). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo in quanto al punto 3.2.1 essa ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo. |
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(138) |
Per quanto riguarda i dazi all’importazione, la Commissione ha aggiunto i dazi all’importazione alla media ponderata del prezzo all’importazione di ciascuna materia prima in base al rispettivo codice delle merci e al rispettivo paese d’origine. Per determinare l’aliquota del dazio all’importazione applicabile, la Commissione si è basata sulle informazioni raccolte da Market Access Map (79). |
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(139) |
Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato informazioni pubblicamente disponibili per stimare i costi normalmente sostenuti da una società in Brasile per il trasporto dei fattori produttivi da un fornitore alla propria sede. Dopo le irregolarità riscontrate nel punteggio di taluni paesi (80) nell’ambito della relazione Doing Business, nel 2024 la Banca mondiale ha pubblicato una nuova relazione utilizzando metodologie migliorate. La relazione Business Ready («B-Ready») (81) non riguardava tuttavia il Brasile nel 2024 né includeva uno studio sui costi di trasporto interno delle esportazioni e delle importazioni. La Commissione si è pertanto basata sulla relazione (82) Doing Business (83) più recente e ha applicato un adeguamento all’inflazione (84). |
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(140) |
Per quanto concerne l’acido cloridrico, il sottoprodotto, la Commissione ha utilizzato la metodologia di cui ai considerando 137 e 138, fatta eccezione per il fatto che i costi di trasporto non sono stati aggiunti al prezzo all’importazione. La Commissione ha ritenuto che, dato che il sottoprodotto era fabbricato da un produttore brasiliano teorico di acido fosforoso, ossia tale sottoprodotto non doveva essere portato presso la sua sede da un fornitore, il suo valore esente da distorsioni si rispecchiava in misura sufficiente nel prezzo allo sbarco del sottoprodotto. |
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(141) |
Nelle proprie osservazioni in merito alla nota sulle fonti, il denunciante ha sostenuto che l’acido cloridrico era commercializzato con vari tipi di purezza che ne influenzavano il prezzo. Secondo il denunciante, l’acido cloridrico ottenuto come sottoprodotto nella fabbricazione di acido fosforoso è di scarsa qualità industriale, presentando una concentrazione pari a circa il 30 %. Il denunciante ha affermato che la nomenclatura tariffaria del Brasile non consentiva di differenziare le varie qualità di purezza dell’acido cloridrico. Lo stesso ha asserito altresì che le importazioni in Brasile contenevano anche acido cloridrico di purezza elevata sulla base dei prezzi elevati unitari all’importazione. Il denunciante ha suggerito che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione soltanto le importazioni di acido cloridrico il cui prezzo unitario non superava i 0,30 USD/kg, in quanto tale livello di prezzo corrispondeva al prezzo dell’acido cloridrico industriale sulla base delle conoscenze del denunciante. |
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(142) |
La Commissione ha ritenuto che il denunciante non abbia fornito alcun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni in merito alla concentrazione normale di acido cloridrico quale sottoprodotto ottenuto nella fabbricazione di acido fosforoso, alla purezza dell’acido cloridrico importato in Brasile o al prezzo tipico dell’acido cloridrico di qualità industriale. Inoltre non era chiaro se il prezzo tipico asserito dell’acido cloridrico industriale fosse prevalente anche sul mercato brasiliano, in quanto il Brasile è stato selezionato come paese rappresentativo appropriato. Infine la Commissione ha ritenuto che i prezzi insolitamente elevati di alcune importazioni potrebbero essere stati causati dai bassi quantitativi importati piuttosto che da differenze significative nella purezza dell’acido cloridrico. Considerando i bassi quantitativi di tali importazioni a prezzi elevati, gli stessi hanno avuto soltanto un impatto trascurabile sulla media ponderata del prezzo all’importazione. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. |
3.2.5.3.
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(143) |
Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dal denunciante rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato al considerando 157. |
3.2.5.4.
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(144) |
L’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística («IBGE») (85) pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici in Brasile. La Commissione ha utilizzato le statistiche disponibili più recenti, ossia le informazioni sul numero di dipendenti, il costo salariale e gli oneri sociali annui totali, le compensazioni e i costi delle prestazioni, che coprono il periodo dell’inchiesta, ai fini della determinazione del costo medio del lavoro nel settore industriale 20.12 (Fabbricazione di prodotti intermedi per fertilizzanti) (86). |
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(145) |
La Commissione ha inoltre utilizzato le informazioni pubblicate da ILOSTAT (87) sulla media delle ore lavorate settimanali per occupato in Brasile nel 2024. |
3.2.5.5.
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(146) |
Il prezzo dell’energia elettrica per le società (utenti industriali) in Brasile è pubblicato dal ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile (88) (Ministério de Minas e Energia). |
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(147) |
Le tariffe pubblicate nel bollettino mensile comprendevano l’«Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços» («ICMS»), un’imposta prelevata dagli Stati brasiliani sulla circolazione delle merci e la fornitura di servizi di trasporto e di comunicazione interstatali e intercomunali. Tale imposta può essere recuperata dagli utilizzatori industriali ed è stata pertanto dedotta dal valore di riferimento stabilito. Dato che l’ICMS è stata riscossa applicando un’aliquota compresa tra il 17 % e il 18 % a seconda dello Stato, durante il periodo dell’inchiesta la Commissione ha ricalcolato il parametro di riferimento per l’energia elettrica, deducendo una media del 17,5 % di ICMS. |
3.2.5.6.
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(148) |
La Commissione ha ricavato il costo esente da distorsioni per il vapore dal costo esente da distorsioni del gas naturale sulla base del prezzo pagato dagli utilizzatori industriali nel periodo dell’inchiesta, quale pubblicato nei bollettini mensili del ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile (89). |
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(149) |
Il prezzo del gas naturale comprendeva le imposte (90). Tuttavia, in questa fase, non vi erano elementi di prova del fatto che tali imposte fossero simili a un’imposta sulle vendite/imposta sul valore aggiunto (IVA), che poteva di norma essere recuperata dalla società e quindi non faceva parte dei costi della società. |
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(150) |
La Commissione ha calcolato il prezzo del vapore in Brasile utilizzando il metodo suggerito dal dipartimento per l’Energia degli Stati Uniti (91). Tale metodo prevede di basare il costo del vapore sull’input di calore richiesto per produrlo. La Commissione ha basato il proprio calcolo sul gas naturale come apporto di calore, come suggerito anche nella denuncia. Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, la Commissione ha determinato il costo esente da distorsioni del vapore a bassa pressione, corrispondente a 150 psig nel metodo di calcolo. |
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(151) |
La Commissione ha inoltre aggiunto i costi operativi stimati ammontare al 10 % del costo totale di produzione del vapore, nonché le SGAV e i profitti, di un produttore e distributore brasiliano di gas naturale, ossia la società Petrobras. |
3.2.5.7.
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(152) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. |
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(153) |
Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha fatto affidamento sulle informazioni relative alle spese generali di produzione contenute nei bilanci d’esercizio di Vittia SA (92), uno dei fabbricanti brasiliani di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale. |
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(154) |
Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato le informazioni finanziarie di due fabbricanti brasiliani di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, ossia Nortox SA (93) e Vittia SA Tali informazioni finanziarie erano disponibili, sottoposte a revisione contabile, consolidate, riguardavano il periodo dell’inchiesta e indicavano livelli ragionevoli di SGAV e di profitti. |
3.2.6. Calcolo
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(155) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha costruito il valore normale a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
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(156) |
Innanzitutto la Commissione ha stabilito il costo di fabbricazione esente da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal denunciante nella denuncia in merito all’utilizzo di ciascun fattore produttivo (materiali, energia e lavoro) per la fabbricazione di acido fosforoso. Il consumo unitario di ciascun fattore produttivo è stato moltiplicato per il costo esente da distorsioni basato sui dati del paese rappresentativo, come descritto nella sezione 3.2.5. Su tale base la Commissione ha stabilito il costo diretto totale esente da distorsioni. |
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(157) |
Come illustrato nella sezione 3.2.5.3, la Commissione ha considerato come materiali di consumo il costo di alcuni materiali e talune fonti energetiche trascurabili. La Commissione ha espresso il costo dei materiali di consumo sostenuto dal denunciante in percentuale del costo diretto totale del denunciante, ossia il costo dei materiali, dell’energia e del lavoro. Tale percentuale, pari al [4 %- 4,5 %], è stata quindi applicata in aggiunta al costo diretto totale esente da distorsioni. |
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(158) |
La somma del costo esente da distorsioni delle materie prime, dell’energia, del lavoro e dei materiali di consumo rappresenta il costo di fabbricazione esente da distorsioni. |
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(159) |
Una volta stabiliti i costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti come indicato nella sezione 3.2.5.7. |
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(160) |
Le spese generali di produzione sono state determinata sulla base dei bilanci d’esercizio di Vittia SA Tali spese rappresentavano il 6,6 % dei costi delle merci vendute. In tale calcolo, i costi delle merci vendute sono considerati un equivalente del costo di produzione, ossia il costo di fabbricazione più le spese generali di produzione. Il costo di produzione esente da distorsioni è stato pertanto aumentato in modo tale da fare sì che le spese generali di produzione rappresentassero il 6,6 % del conseguente costo di produzione esente da distorsioni. |
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(161) |
Aggiungendo le spese generali di produzione esenti da distorsioni al costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha stabilito il costo di produzione esente da distorsioni. |
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(162) |
Le SGAV e i profitti sono stati determinati sulla base dei bilanci d’esercizio di Nortox SA e Vittia SA, come illustrato nella sezione 3.2.5.7. Le SGAV e i profitti rappresentavano rispettivamente il 31,1 % e il 19,2 % dei costi delle merci vendute. Le rispettive percentuali di SGAV e profitti esenti da distorsioni sono state applicate in aggiunta al costo di produzione esente da distorsioni al fine di giungere al valore normale esente da distorsioni prima di un adeguamento per sottoprodotto. |
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(163) |
Infine dal valore normale esente da distorsioni di cui al considerando 162, la Commissione ha dedotto il valore esente da distorsioni dell’acido cloridrico, come sottoprodotto, determinato come spiegato al considerando 140 al fine di tenere conto della parte dei costi e dei profitti che dovrebbe essere assegnata al sottoprodotto ottenuto nella fabbricazione dell’acido fosforoso. |
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(164) |
Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale su base franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Il valore normale costruito era pari a 28 850,04 CNY/tonnellata. |
3.3. Prezzo all’esportazione
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(165) |
In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, il prezzo all’esportazione è stato stabilito sulla base delle statistiche sulle importazioni, come specificato nel dettaglio al considerando 182. Il prezzo cif franco frontiera dell’Unione registrato nella banca dati Surveillance 3 (94) era pari a 13 558,63 CNY/tonnellata. |
3.4. Confronto
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(166) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso di specie la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione stabiliti a livello di paese allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di ricondurli al livello franco fabbrica. |
3.4.1. Adeguamenti apportati al valore normale
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(167) |
Come spiegato al considerando 164, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica. |
3.4.2. Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione
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(168) |
Per riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto del nolo marittimo e dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera e) del regolamento di base. |
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(169) |
Il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica ammontava a 12 195,27 CNY/tonnellata. |
3.5. Margine di dumping
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(170) |
Come rilevato al considerando 33, la Commissione ha concluso che il grado di omessa collaborazione alla presente inchiesta era suscettibile di incidere in maniera sostanziale sull’esito dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base e intendeva pertanto stabilire risultanze relative al dumping a livello nazionale. |
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(171) |
Il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:
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4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
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(172) |
Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da due produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(173) |
Dato che l’industria dell’Unione è costituita da soli due produttori dell’Unione, i dati per l’analisi del pregiudizio sono forniti sotto forma di intervalli di valori per motivi di riservatezza. |
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(174) |
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stata compresa [tra 8 400 e 9 200] tonnellate. La Commissione ha stabilito tale dato sulla base delle risposte al questionario fornite dai due produttori dell’Unione. |
4.2. Determinazione del mercato pertinente dell’Unione
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(175) |
Al fine di stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l’utilizzo successivo della produzione dell’industria dell’Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell’analisi. |
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(176) |
L’acido fosforoso è utilizzato come materiale intermedio nella produzione di fosfonati e di altre specialità chimiche, che presentano un’ampia gamma di applicazioni in vari settori (trattamento delle acque, detergenti e prodotti per la pulizia, agricoltura, petrolio e gas, edilizia e materiali da costruzione, industria tessile e pelletteria, industria della carta e della pasta di cellulosa, prodotti farmaceutici e per la cura della persona, industria dei prodotti alimentari e delle bevande). |
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(177) |
La Commissione ha constatato che la produzione totale di acido fosforoso di uno dei due produttori dell’Unione era destinata all’uso vincolato. Spesso il prodotto è stato semplicemente trasferito (senza fattura) e/o consegnato a prezzi di trasferimento all’interno del medesimo gruppo di società situate in paesi terzi, ossia al di fuori dell’Unione. La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente per l’analisi del pregiudizio, perché i prodotti destinati all’uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni. Al contrario la produzione destinata alla vendita sul mercato libero è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame. |
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(178) |
La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici per l’analisi macroeconomica di ICL e Italmatch. Data l’assenza di vendite sul libero mercato da parte di Italmatch, l’analisi microeconomica (prezzo di vendita, costo di produzione, flusso di cassa e utile sul capitale investito) è stata fondata esclusivamente sui dati di ICL. |
4.3. Consumo dell’Unione
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(179) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base: i) delle statistiche sulle importazioni di Surveillance 3 (cfr. sezione 4.4.1); e ii) dei volumi di vendita verificati dell’industria dell’Unione. |
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(180) |
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione
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(181) |
Il consumo dell’Unione ha raggiunto il picco nel 2021 in considerazione della ripresa economica post-COVID. Successivamente, il consumo è diminuito progressivamente nel 2022 e nel 2023, dopodiché ha registrato una forte ripresa nel periodo dell’inchiesta (tuttavia continua ad essere del 21 % inferiore al livello del 2021). Il calo più significativo si è verificato tra il 2022 e il 2023, con un calo compreso tra 3 000 e 3 300 tonnellate (- 32 punti percentuali). |
4.4. Importazioni dal paese interessato
4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
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(182) |
In Eurostat, le importazioni di acido fosforoso sono classificate con un ampio codice TARIC (2811 19 80 90), che comprende numerosi altri prodotti. Il denunciante aveva pertanto utilizzato, nella denuncia, una relazione contenente informazioni sul mercato. Tuttavia tali dati erano protetti dal diritto d’autore e non erano pubblicamente disponibili. Inoltre si basavano sui quantitativi di esportazione dichiarati dalla Cina piuttosto che sui quantitativi importati nell’UE e mancava una descrizione delle merci in questione. |
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(183) |
La Commissione ha constatato che l’utilizzo dei dati statistici desunti dalla banca dati sulle importazioni Surveillance 3 consentirebbe un calcolo più accurato delle importazioni del prodotto in esame. Tali dati forniscono generalmente una descrizione chiara delle merci descritte, consentendo alla Commissione di individuare e isolare soltanto le operazioni di importazione di acido fosforoso. Sebbene non fossero disponibili dettagli specifici del prodotto per tutte le operazioni, in particolare durante i periodi antecedenti quello dell’inchiesta, la Commissione ha potuto applicare alcune stime ragionevoli al fine di completare il quadro. |
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(184) |
La Commissione ha fornito una divulgazione completa delle informazioni in merito al metodo applicato per stabilire le importazioni di acido fosforoso in una nota al fascicolo (95). |
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(185) |
La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo dell’Unione sul libero mercato, come stabilito nella sezione 4.2. |
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(186) |
Sulla base della metodologia di cui sopra, come indicato nella suddetta nota al fascicolo, le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Quantitativi di importazioni e quota di mercato
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(187) |
La tabella 3 mostra che durante il periodo in esame le importazioni dalla RPC sono diminuite del 14 % in termini assoluti. In termini di quota di mercato, le importazioni dalla RPC sono aumentate, passando dal [52-58] % al [57-63] % durante il periodo in esame, ossia di circa cinque punti percentuali. |
4.4.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
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(188) |
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base di dati di Surveillance 3, come illustrato nella sezione 4.4.1. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base del prezzo medio all’importazione dalla RPC calcolato, adeguato al livello di sbarco nell’UE, e del prezzo medio di vendita di tutti i tipi di prodotti sotto forma di cristalli venduti dal denunciante. |
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(189) |
La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellate)
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(190) |
La media dei prezzi delle importazioni nell’Unione dal paese interessato è diminuita del 18 % complessivamente nel periodo in esame. |
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(191) |
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
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(192) |
Il confronto dei prezzi è stato effettuato allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti se necessario e dopo aver dedotto spese per commissioni. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico del produttore dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 23 % e il 27 % per le importazioni dal paese interessato al mercato dell’Unione. È stato riscontrato un undercutting per tutto l’acido fosforoso importato originario della Cina. |
4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.5.1. Osservazioni generali
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(193) |
In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. |
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(194) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici e microeconomici di pregiudizio sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell’Unione. I dati macroeconomici si riferivano pienamente a entrambi i produttori dell’Unione, ma in assenza di vendite sul libero mercato da parte di Italmatch, per taluni dati microeconomici la Commissione ha dovuto basarsi esclusivamente sulla risposta al questionario del denunciante. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. |
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(195) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
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(196) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
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(197) |
Dall’analisi dei dati statistici effettuata dalla Commissione è emerso che, durante il periodo dell’inchiesta, l’acido fosforoso è stato importato dalla Cina solo in forma solida/cristallina, mentre l’industria dell’Unione ha venduto il prodotto oggetto dell’inchiesta in forma tanto solida quanto liquida. Al fine di garantire la comparabilità, la Commissione ha convertito i volumi dei vari indicatori nella forma solida, laddove necessario. |
4.5.2. Indicatori macroeconomici
4.5.2.1.
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(198) |
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(199) |
L’andamento del volume di produzione ha registrato un calo, passando da 9 600-10 700 tonnellate nel 2021 a 5 300-5 900 tonnellate nel 2023 (- 45 %), seguito da un aumento a 8 000-8 900 tonnellate nel 2024. La capacità produttiva è rimasta stabile a 11 900-13 200 tonnellate durante il periodo in esame, mentre l’andamento dell’utilizzo degli impianti di produzione è sceso dal 75 %-83 % nel 2021 al 42 %-46 % nel 2023, per poi salire al 63 %-69 % nel 2024. |
4.5.2.2.
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(200) |
Nel periodo in esame la quantità delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Quantitativi di vendite e quota di mercato
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(201) |
Le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione sono diminuite, passando da 4 500-5 100 tonnellate nel 2021 a 2 500-2 800 tonnellate nel 2023 (- 45 %) per poi aumentare a 3 100-3 600 tonnellate nel 2024. Nel complesso le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato interno sono diminuite del 31 %, un dato superiore al calo del consumo (- 21 %). |
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(202) |
Di conseguenza la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita, passando dal 41 %-45 % nel 2021 al 35 %-39 % nel periodo dell’inchiesta. |
4.5.2.3.
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(203) |
L’industria dell’Unione ha registrato una crescita negativa durante il periodo in esame, in particolare nel 2022 e nel 2023 rispetto al 2021. L’industria dell’Unione ha mostrato una minore resilienza nel periodo dell’inchiesta, quando, al costo di diminuzioni dei prezzi, è stata in grado di aumentare i volumi delle vendite rispetto agli anni precedenti. |
4.5.2.4.
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(204) |
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività
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(205) |
Nel corso del periodo in esame, l’occupazione nell’Unione è rimasta stabile. Nonostante i volumi di produzione inferiori registrati nel periodo in considerazione, l’industria dell’Unione ha mantenuto occupato il personale altamente formato e qualificato nell’aspettativa che la situazione del mercato si sarebbe normalizzata e che avrebbero potuto riprendere volumi di produzione più elevati. |
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(206) |
Dal considerando precedente e dal considerando 204 si evince che la produttività è diminuita notevolmente durante il periodo in esame, a causa del calo dei volumi di produzione. |
4.5.2.5.
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(207) |
Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato. |
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(208) |
Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping. |
4.5.3. Indicatori microeconomici
4.5.3.1.
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(209) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dal denunciante ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita nell’Unione
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(210) |
La media dei prezzi di vendita del denunciante sul mercato dell’Unione è eccezionalmente raddoppiata tra il 2021 e il 2022 per poi diminuire notevolmente nei due anni successivi rispetto al livello dei prezzi del 2022. La media più elevata dei prezzi di vendita ha in parte rispecchiato l’aumento del costo di produzione e una particolare situazione di mercato nel 2022 e nel 2023, periodo in cui la Cina ha vissuto due anni problematici a causa di perturbazioni nella catena di approvvigionamento interno delle materie prime e dell’impennata dei costi di nolo marittimo verso l’Unione. |
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(211) |
Il costo unitario di produzione è aumentato del 67 % tra il 2021 e il 2022, per poi diminuire di 32 punti percentuali nel 2023. Nel periodo dell’inchiesta il costo unitario di produzione è stato del 30 % superiore rispetto al 2021. |
4.5.3.2.
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(212) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell’industria dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente
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(213) |
Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 4 % tra il 2021 e il 2022. L’aumento delle retribuzioni verificatosi nel 2022 era dovuto a premi maturati e pagati ad alcuni membri del personale in relazione ai risultati finanziari dell’anno. Nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta il costo medio del lavoro per dipendente è diminuito del 5 % rispetto al 2021 in considerazione della riduzione dei bonus e della sostituzione di dipendenti esperti con un costo del lavoro elevato con forza lavoro nuova. |
4.5.3.3.
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(214) |
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte
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(215) |
Il livello delle scorte finali ha seguito la tendenza al ribasso della produzione nei primi due anni. Successivamente, nel 2023, è aumentato tornando allo stesso livello del 2021 per poi diminuire infine nel periodo dell’inchiesta. |
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(216) |
In percentuale dei volumi di produzione, il livello delle scorte è diminuito dal 3 %-4 % nel 2021 all’1 %-3 % nel 2022. Nel 2023 è stato necessario ricostituire le scorte esaurite. Nel periodo dell’inchiesta le scorte finali, espresse in percentuale della produzione, sono tornate allo stesso livello del 2021. |
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(217) |
Durante tutto il periodo in esame i livelli delle scorte finali sono stati trascurabili. Sebbene ciò possa indicare una gestione efficiente delle scorte, la mancanza di scorte significative ha di fatto compromesso la flessibilità operativa dell’industria dell’Unione. Disporre di scorte adeguate è essenziale a fine di gestire efficacemente le fluttuazioni della domanda. |
4.5.3.4.
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(218) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito del denunciante hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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(219) |
La Commissione ha stabilito la redditività dell’industria dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. L’industria dell’Unione ha registrato perdite nell’anno 2021, nel 2022 la redditività è salita al [29-33] %, nel 2023 è scesa al [13-16] % e nel periodo dell’inchiesta il denunciante ha ottenuto un modesto profitto pari all’[1-2] %. |
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(220) |
La redditività nel biennio 2022-2023 è stata influenzata dalle circostanze economiche generate dal rallentamento della domanda e da un calo temporaneo delle importazioni dalla RPC, causato dall’impennata dei costi di nolo marittimo per consegnare il prodotto nell’Unione. Nel 2022 e nel 2023, nonostante la crisi energetica emersa dopo l’inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina nel 2022 e le perturbazioni della catena di approvvigionamento delle materie prime in Europa (che hanno inciso anche sulla produzione cinese – cfr. sezione 5.2.1), l’industria dell’Unione è riuscita a trasferire l’aumento dei costi agli utilizzatori nell’Unione. La maggiorazione rilevata sui costi di produzione è stata eccezionalmente elevata [1 200-1 400] EUR/tonnellata nel 2022 e [300-500] EUR/tonnellata nel 2023. |
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(221) |
La redditività dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è rimasta leggermente al di sopra del punto di pareggio, in conseguenza dell’impatto dell’impennata delle importazioni oggetto di dumping. L’industria dell’Unione ha perso il controllo sulla fissazione dei prezzi del prodotto, a causa della disponibilità di acido fosforoso dal paese interessato a prezzi molto bassi, una circostanza questa che ha determinato una situazione di contrazione dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta. |
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(222) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto ha seguito quello della redditività e ha registrato un andamento positivo durante il periodo in esame, consentendo all’industria dell’Unione di investire nella manutenzione dei macchinari e nella sostituzione di questi ultimi, laddove necessario, ma principalmente nel 2022. |
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(223) |
Durante il periodo in esame il flusso annuo degli investimenti da parte dell’industria dell’Unione nel prodotto oggetto dell’inchiesta è iniziato ad aumentare principalmente nel 2022, in seguito all’aumento dei livelli di redditività. Gli investimenti hanno raggiunto circa 300 000-500 000 EUR nella seconda parte del periodo in esame, con investimenti relativi alla manutenzione e alla sostituzione di macchinari presso lo stabilimento di produzione. |
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(224) |
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Tale dato è stato negativo nel 2021, è migliorato notevolmente tra il 2020 e il 2022, in linea con l’aumento della redditività, per poi scendere al [9-11] % durante il periodo dell’inchiesta. |
4.6. Conclusioni sul pregiudizio
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(225) |
L’industria dell’Unione ha perso volumi di vendita significativi e [4-7] punti percentuali di quota di mercato in un mercato dell’Unione in fase di contrazione. In termini di fissazione dei prezzi, l’industria dell’Unione ha registrato perdite nel 2021 ed è stata solo leggermente redditizia nel periodo dell’inchiesta, ma era redditizia nel 2022 e nel 2023. I profitti realizzati in tali due anni sono stati tuttavia dovuti a circostanze eccezionali e nel periodo dell’inchiesta la redditività dell’industria dell’Unione è stata solo leggermente superiore al punto di pareggio. |
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(226) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
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(227) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping alcun pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono illustrati di seguito. Si tratta in particolare di effetti delle importazioni oggetto di dumping, effetti dell’impennata dei prezzi del fosforo giallo, effetti delle importazioni da altri paesi terzi, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, aumento del costo di produzione e calo del consumo dell’Unione. |
5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
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(228) |
Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione ha perso volumi di vendita significativi sul mercato dell’Unione, in quanto i volumi delle sue vendite nell’Unione sono diminuiti del 31 %. Mentre il consumo è diminuito del 21 %, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal [41 %-45 %] al [35 %-39 %]. Mentre il consumo è diminuito del 21 %, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal [40,5 %-45 %] al [35,4 %- 39,3 %]. La diminuzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione ha potuto essere interamente attribuita a un aumento parallelo delle importazioni dal paese interessato, in quanto non vi erano altre fonti di importazioni significative. La Cina ha infatti aumentato la propria quota di mercato, passata dal [52 %-58 %] al [57 %-63 %]. Allo stesso tempo, durante il periodo dell’inchiesta, i prezzi delle importazioni cinesi sono stati inferiori di oltre il 25 % rispetto a quelli dell’industria dell’Unione. Ciò ha comportato una contrazione significativa dei prezzi sul mercato dell’Unione. |
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(229) |
A causa del calo dei volumi di vendita, l’industria dell’Unione ha registrato altresì una riduzione significativa dei quantitativi di produzione. Al fine di rimanere competitiva, l’industria dell’Unione è stata costretta a ridurre i propri prezzi di vendita (del 35 % nel 2023 e del 15 % nell’anno 2024), il che ha inciso negativamente sulla redditività. Nel periodo dell’inchiesta la sua redditività è stata solo leggermente superiore al punto di pareggio. |
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(230) |
Si è pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping di acido fosforoso dalla Cina hanno arrecato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. |
5.2. Effetti di altri fattori
5.2.1. Aumento dei costi delle materie prime
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(231) |
Il fosforo giallo è la principale materia prima e rappresenta oltre il 50 % del costo di produzione dell’acido fosforoso. Durante il periodo in esame tale materia prima ha registrato un’impennata straordinaria in termini di prezzi. La Commissione ha pertanto valutato il possibile effetto pregiudizievole dell’aumento dei prezzi del fosforo giallo sulla situazione economica dell’industria dell’Unione. Tabella 12 Andamento dei prezzi del fosforo giallo (in USD/kg)
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(232) |
La Commissione ha constatato che, a livello mondiale, il prezzo del fosforo giallo è aumentato in misura anormale sul mercato all’inizio del periodo in esame. Tale aumento dei prezzi è stato globale e ha quindi colpito anche i produttori cinesi. |
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(233) |
L’industria dell’Unione è stata in grado di trasferire l’aumento dei costi sui suoi acquirenti nel 2022, quando le importazioni cinesi erano a livelli comparabili a quelli del 2021, e vi è riuscita ancora nel 2023, quando le importazioni dalla Cina sono diminuite del 38 % (cfr. tabella 3). Dato che il prezzo del fosforo giallo è diminuito notevolmente nel periodo dell’inchiesta, mentre la situazione economica dell’industria dell’Unione si è deteriorata nello stesso periodo, le fluttuazioni dei prezzi del fosforo giallo non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
5.2.2. Importazioni da paesi terzi
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(234) |
Nel periodo in esame i quantitativi di importazioni da paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 13 Importazioni da paesi terzi
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(235) |
Le importazioni da paesi terzi hanno rappresentato lo [0,5 % - 1,5 %] del consumo nel periodo dell’inchiesta e meno dell’1 % negli altri tre anni nel periodo in esame (e ammontavano a [106-119] tonnellate nel periodo dell’inchiesta). Con un livello così basso di importazioni da paesi terzi, la Commissione ha concluso che le importazioni da paesi terzi non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. |
5.2.3. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
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(236) |
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dell’industria dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 14 Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
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(237) |
I volumi delle esportazioni hanno rappresentato in media il 3 % delle vendite complessive di acido fosforoso dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame. Inoltre il calo delle vendite all’esportazione è stato molto più pronunciato rispetto al calo delle vendite dell’Unione, anche in termini relativi. I prezzi delle esportazioni dell’industria dell’Unione sono inoltre risultati essere costantemente superiori a quelli praticati sul mercato dell’Unione. La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non ha contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
5.3. Conclusioni sul nesso di causalità
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(238) |
Dall’inchiesta è emersa una correlazione tra l’aumento delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. L’aumento significativo dei volumi delle importazioni e a prezzi inferiori ha esercitato una notevole pressione sui prezzi sul mercato dell’Unione e ha determinato un calo marcato dei volumi di produzione e di vendita dell’industria dell’Unione e della sua quota di mercato nel mercato interno. |
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(239) |
I prezzi medi delle importazioni cinesi sono stati inferiori ai prezzi di vendita medi dell’industria dell’Unione a partire dal 2023. Allo stesso tempo, la quota di mercato delle importazioni cinesi, che all’inizio del periodo in esame si attestava già al [52 %-58 %], è ulteriormente aumentata dell’8 %. La perdita di volumi di vendita e, di conseguenza, del volume di produzione ha determinato un aumento dei costi fissi che si è tradotto in un notevole aumento dei costi unitari dell’industria dell’Unione. L’industria dell’Unione ha allineato i propri prezzi all’aumento del costo di produzione, ma ciò ha portato a un livello di prezzo non competitivo rispetto alle importazioni cinesi oggetto di dumping, che hanno continuato ad aumentare in modo significativo in termini assoluti e relativi a prezzi inferiori ai costi e ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Tale situazione ha determinato una significativa contrazione dei prezzi sul mercato dell’Unione, che ha causato un calo delle vendite, della quota di mercato e della redditività. |
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(240) |
La Commissione ha pertanto stabilito un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
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(241) |
La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. L’effetto di tali fattori sull’andamento negativo dell’industria dell’Unione non è stato tuttavia significativo. |
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(242) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. |
6. LIVELLO DELLE MISURE
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(243) |
Nel presente caso i denuncianti hanno rivendicato l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Al fine di valutare il livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in assenza di distorsioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Ha poi esaminato se il margine di dumping calcolato a livello di paese (cfr. sezione 3.5) fosse superiore al rispettivo margine di pregiudizio (cfr. considerando da 244 a 250). |
6.1. Margine di pregiudizio
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(244) |
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base. |
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(245) |
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %. |
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(246) |
In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto di base in grado di coprire tutti i costi in condizioni di concorrenza normali sulla base della redditività ottenuta prima dell’aumento delle importazioni dal paese oggetto dell’inchiesta, ossia dal 2017 al 2019. Tale margine di profitto è stato calcolato al 9,96 % |
|
(247) |
Su tale base, il prezzo non pregiudizievole è di [2 400-2 800] EUR/tonnellata, risultante dall’applicazione del suddetto margine di profitto compreso del 10 % al costo di produzione sostenuto dal denunciante durante il periodo dell’inchiesta. |
|
(248) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all’articolo 11, paragrafo 2. Non sono stati segnalati tuttavia costi futuri di questo tipo dall’industria dell’Unione. |
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(249) |
Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole di [2 400-2 800] EUR/tonnellata per il prodotto simile dell’industria dell’Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento (cfr. considerando 246) al costo di produzione del denunciante durante il periodo dell’inchiesta. |
|
(250) |
La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione per il paese interessato, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dal denunciante sul mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione.
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6.2. Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione
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(251) |
Come spiegato nell’avviso di apertura, il denunciante ha fornito alla Commissione elementi di prova sufficienti dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta. In conformità all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, nell’inchiesta sono state pertanto esaminate le asserite distorsioni per valutare, ove opportuno, se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio. |
6.3. Distorsioni relative alle materie prime
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(252) |
Secondo gli elementi di prova contenuti nella denuncia, il fosforo giallo, che rappresenta il [55 %-60 %] del costo di produzione del prodotto in esame, è soggetto a una tassa all’esportazione del 20 % nella RPC. |
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(253) |
Di conseguenza, come annunciato nell’avviso di apertura, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato la presunta distorsione e qualsiasi altra distorsione di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base in Cina, nonché l’impatto di tali distorsioni sulla produzione di acido fosforico nella RPC. Data la mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori di tale paese, la Commissione ha basato le proprie conclusioni sui dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, in particolare sulle informazioni pubblicamente disponibili riguardanti i pertinenti documenti normativi che impongono restrizioni che costituiscono distorsioni relative alle materie prime di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, così come sulle informazioni contenute nella denuncia. |
|
(254) |
La Commissione ha innanzitutto individuato le principali materie prime utilizzate nella produzione del prodotto in esame. Sono considerate materie prime principali quelle che possono rappresentare almeno il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame. La Commissione ha stabilito che soltanto il fosforo giallo soddisfaceva tale condizione. |
|
(255) |
La Commissione ha quindi esaminato se fossero presenti distorsioni relative al prezzo cinese del fosforo giallo dovute a una delle misure di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base: regimi di doppia tariffazione, tasse all’esportazione, sovrattasse all’esportazione, contingenti all’esportazione, divieti di esportazione, royalties sulle esportazioni, obblighi di licenza, prezzo minimo all’esportazione, riduzione o revoca del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto («IVA»), restrizioni al punto di sdoganamento per gli esportatori, elenco degli esportatori qualificati, obblighi relativi al mercato interno, estrazione vincolata. |
|
(256) |
Il denunciante ha fatto riferimento alla comunicazione n. 6 della commissione per le tariffe doganali del Consiglio di Stato sull’adeguamento delle tariffe di esportazione per determinati prodotti [2009] (96), nella quale si afferma che sul fosforo giallo continuerà ad essere riscossa una tariffa di esportazione del 20 %. La Commissione ha confermato che la misura era ancora in vigore durante il periodo dell’inchiesta (97). |
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(257) |
La Commissione ha stabilito che il prezzo del fosforo giallo sul mercato interno cinese era distorto da una misura elencata all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, ossia da una tassa all’esportazione. |
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(258) |
La Commissione ha poi confrontato il prezzo cinese del fosforo giallo con i prezzi praticati sui mercati internazionali rappresentativi. La denuncia faceva riferimento all’indice dei prezzi pubblicamente disponibile pubblicato dal fornitore di informazioni di mercato Business Analytiq. Tale fonte ha fornito i prezzi del fosforo giallo in Cina, negli Stati Uniti, in Europa e nel Sud-Est asiatico per il periodo dell’inchiesta su base mensile. La Commissione ha inoltre utilizzato il valore esente da distorsioni del fosforo giallo stabilito nel paese rappresentativo, il Brasile. La Commissione ha constatato che i prezzi in tali mercati internazionali erano superiori di un valore compreso tra il 22 % (Europa) e il 67 % (Brasile) rispetto a quelli praticati dalla RPC. |
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(259) |
Infine la Commissione ha esaminato se il fosforo giallo interessato dalla tassa all’esportazione di cui al considerando 256 rappresentasse almeno il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame. Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, la Commissione si è basata sul costo di produzione del denunciante. Ai fini di tale calcolo si utilizza un prezzo non distorto della materia prima stabilito nei mercati internazionali di cui al considerando 258. La Commissione ha stabilito che il fosforo giallo rappresentava più del 50 % del costo di produzione effettivo del denunciante. |
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(260) |
La Commissione ha quindi concluso che il fosforo giallo era soggetto a una distorsione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. |
6.4. Interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base
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(261) |
Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che era nell’interesse dell’Unione determinare l’importo dei dazi provvisori conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata sulla valutazione di tutte le informazioni pertinenti alla presente inchiesta, comprese le capacità inutilizzate nel paese esportatore, la concorrenza per le materie prime e l’effetto sulle catene di approvvigionamento per le imprese dell’Unione. |
6.4.1. Capacità inutilizzate nel paese esportatore
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(262) |
La Commissione ha stabilito che i produttori cinesi di acido fosforoso dispongono di capacità produttive inutilizzate eccezionalmente elevate, il che comporta un grave rischio di proseguimento delle esportazioni verso il mercato dell’Unione anche in seguito all’eventuale istituzione di misure. Secondo gli elementi di prova contenuti nella denuncia, la capacità installata totale nella RPC è risultata corrispondere a oltre quaranta volte l’entità del consumo dell’Unione. Circa il 23 % di tale capacità è rimasto inutilizzato durante il periodo dell’inchiesta e potrebbe pertanto essere facilmente riorientato verso esportazioni nell’Unione. |
6.4.2. Concorrenza per le materie prime
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(263) |
La Commissione ha analizzato le condizioni di mercato per la principale materia prima utilizzata nella produzione di acido fosforoso. Il fosforo giallo, il fattore produttivo principale nella produzione di acido fosforoso, è soggetto in Cina a una tassa all’esportazione pari al 20 %. Tale misura limita l’approvvigionamento internazionale e mantiene artificiosamente bassi i prezzi sul mercato interno cinese, conferendo ai produttori cinesi un vantaggio in termini di costi. Il fosforo giallo rappresenta il [55 %-60 %] del costo di produzione dell’acido fosforoso. Tale divario notevole in termini di costi falsa la concorrenza e pone i produttori dell’Unione in una situazione di svantaggio strutturale. |
6.4.3. Effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell’Unione
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(264) |
La Commissione ha analizzato il potenziale impatto dell’istituzione di misure sulle catene di approvvigionamento dell’Unione, compresi gli effetti sul mercato a valle e sulla disponibilità del prodotto in esame all’interno dell’Unione. Tale valutazione si è basata sulle informazioni fornite dalle parti interessate che hanno collaborato. Soltanto un utilizzatore ha presentato una risposta completa al questionario e la Commissione si è quindi basata principalmente sui dati forniti da tale utilizzatore. Dall’analisi è emerso che l’istituzione di misure non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla redditività dell’utilizzatore in questione, redditività che resterebbe a un livello sostenibile, consentendo all’utilizzatore di proseguire le sue attività senza perturbazioni significative. La Commissione ha inoltre stabilito che l’industria dell’Unione conserva capacità inutilizzate sufficienti per aumentare la produzione e quindi soddisfare una quota maggiore della domanda dell’Unione. |
6.4.4. Conclusioni sull’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base
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(265) |
Dopo aver esaminato tutte le informazioni pertinenti alla presente inchiesta, la Commissione ha concluso che è nell’interesse dell’Unione determinare l’importo dei dazi provvisori conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. |
6.5. Conclusioni sul livello delle misure
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(266) |
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati al livello seguente, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base:
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7. INTERESSE DELL’UNIONE
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(267) |
Avendo deciso di applicare l’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato anche se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. |
7.1. Interesse dell’industria dell’Unione
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(268) |
Il produttore dell’Unione, che ha presentato la denuncia e rappresenta l’intera produzione dell’Unione disponibile sul mercato libero, ha collaborato pienamente all’inchiesta e ha espresso il proprio interesse all’istituzione di misure. Anche l’altro produttore dell’Unione, Italmatch, ha collaborato pienamente fornendo risposte specifiche al questionario. |
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(269) |
Secondo le previsioni, l’istituzione di dazi dovrebbe ripristinare condizioni commerciali eque sul mercato dell’Unione e consentire all’industria dell’Unione di riprendersi dal pregiudizio notevole subito durante il periodo dell’inchiesta. In particolare, le misure consentirebbero al produttore dell’Unione di riconquistare i volumi di vendita e la quota di mercato perduti, di migliorare la propria redditività e di garantire il funzionamento sostenibile degli impianti di produzione. È pertanto probabile che l’istituzione di misure avrà un impatto positivo sulla redditività e sulla competitività a lungo termine dell’industria dell’Unione. |
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(270) |
In assenza di misure, i produttori esportatori cinesi continuerebbero a esportare il prodotto in esame nell’Unione a prezzi di dumping, riducendo ulteriormente i prezzi sul mercato dell’Unione ed erodendo la redditività dell’industria dell’Unione. Ciò comprometterebbe la sua capacità di investire, innovare e mantenere in essere la produzione, mettendo in ultima analisi a rischio la sua redditività. |
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(271) |
Si è dunque concluso che l’istituzione di misure nei confronti delle importazioni originarie della RPC sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione. |
7.2. Interesse degli importatori indipendenti
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(272) |
Alla Commissione non sono pervenute risposte al questionario da importatori o operatori commerciali dell’Unione. Un importatore (S. Goldmann GmbH & Co. KG - DE) ha presentato una comunicazione scritta, esprimendo la propria opposizione nei confronti delle misure. |
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(273) |
Goldmann ha sostenuto che le misure conferirebbero al denunciante una posizione monopolistica che è suscettibile di determinare un aumento dei costi di Goldmann stessa e di mettere a repentaglio anche la catena di approvvigionamento nell’Unione, in quanto ICL non è in grado di coprire l’intera domanda. Per quanto concerne la sicurezza della catena di approvvigionamento, la Commissione ha concluso che le uniche fonti di acido fosforoso sono il denunciante e i produttori cinesi. La perdita dell’industria dell’Unione renderebbe la RPC l’unica fonte di acido fosforoso. Per quanto concerne la posizione monopolistica dell’industria dell’Unione, la Commissione ha concluso che le misure ripristinerebbero condizioni commerciali eque per tutte le parti; l’industria a valle potrebbe comunque rifornirsi di materiali dalla RPC, ma a prezzi equi non oggetto di dumping. |
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(274) |
La Commissione ha pertanto concluso che non sono stati presentati elementi di prova sufficienti a dimostrare che l’istituzione di dazi antidumping sulle importazioni di acido fosforoso originario della RPC avrebbe un effetto negativo duraturo sulla redditività degli importatori o degli operatori commerciali. |
7.3. Interesse degli utilizzatori, dei consumatori o dei fornitori
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(275) |
Un utilizzatore, Giovanni Bozzetto Spa, si è manifestato nel corso dell’inchiesta e ha fornito una risposta al questionario e una comunicazione scritta, esprimendo la propria opposizione alle misure. L’acido fosforoso è una delle materie prime per Bozzetto nella produzione di formulazioni per detersivi e per il trattamento delle acque. |
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(276) |
Sulla base dei dati riportati nella risposta al questionario di tale società e delle importazioni totali dalla RPC di cui alla tabella 3, la Commissione ha stabilito che Bozzetto rappresentava tra il 15 % e il 25 % di tutte le importazioni del prodotto in esame dalla RPC nell’Unione. |
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(277) |
Bozzetto ha sostenuto che le misure conferirebbero al denunciante una posizione monopolistica che è suscettibile di determinare un aumento dei costi di Bozzetto stessa e di mettere a repentaglio anche la catena di approvvigionamento nell’Unione, in quanto il denunciante non è in grado di coprire l’intera domanda. |
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(278) |
Per quanto concerne gli effetti sulla sicurezza della catena di approvvigionamento, la Commissione ha rilevato che le misure antidumping non sono intese a bloccare le importazioni, bensì a ripristinare condizioni commerciali eque per tutte le parti; l’industria a valle potrebbe comunque rifornirsi di materiali dalla Cina, per cui l’industria dell’Unione non godrebbe di una posizione monopolistica. Di contro, la perdita dell’industria dell’Unione renderebbe la RPC l’unica fonte di acido fosforoso. |
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(279) |
Bozzetto ha espresso preoccupazione per la capacità dei produttori cinesi integrati verticalmente di evitare le misure, trasformando ulteriormente l’acido fosforoso in fosfonati ed esportando il prodotto a valle nell’Unione, distorcendo la concorrenza sul mercato dei fosfonati dell’Unione. I produttori di paesi terzi di prodotti chimici per i prodotti a valle otterrebbero un vantaggio competitivo rispetto ai produttori dell’Unione in quanto continuerebbero ad acquistare acido fosforoso cinese senza dazi antidumping e venderebbero quindi il prodotto finale a un prezzo inferiore nell’Unione. Gli importatori di acido fosforoso di paesi terzi potrebbero inoltre svolgere attività di assemblaggio mirate del prodotto originario della Cina ed eludere le misure esportando il prodotto nel mercato dell’Unione. |
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(280) |
Per quanto concerne la potenziale elusione e l’impennata delle importazioni nei mercati dei prodotti a valle, la Commissione dispone di strumenti per affrontare tali questioni qualora dovessero emergere. |
7.4. Conclusioni sull’interesse dell’Unione
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(281) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che in questa fase dell’inchiesta non vi erano fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di acido fosforoso originario della RPC. |
8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
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(282) |
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. |
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(283) |
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di acido fosforoso originario della RPC conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. La Commissione ha concluso al considerando 266 che il livello adeguato per eliminare il pregiudizio dovrebbe essere il margine di dumping. |
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(284) |
Sulla base di quanto precede, l’aliquota del dazio antidumping provvisorio espressa sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbe essere fissata al livello del 122,8 %. |
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(285) |
Tale aliquota si applica esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato. |
9. REGISTRAZIONE
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(286) |
Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(287) |
Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe cessare. |
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(288) |
In questa fase del procedimento non è stata presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping. |
10. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
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(289) |
Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati. |
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(290) |
Tre società cinesi che hanno collaborato hanno presentato osservazioni entro la scadenza. Queste però non riguardavano l’esattezza dei calcoli. Tali osservazioni saranno pertanto esaminate debitamente nella fase definitiva dell’inchiesta. |
11. DISPOSIZIONI FINALI
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(291) |
Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito. |
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(292) |
Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Un dazio antidumping provvisorio è istituito sulle importazioni di acido fosforoso, in forma solida o liquida (acquosa), noto anche come acido fosfonico, solitamente classificato con i numeri CAS (Chemical Abstracts Service) 13598-36-2 e 10294-56-1 e cui solitamente corrispondono i numeri CUS (Customs Union and Statistics) 0021895-1 e 0043878-8, attualmente classificato con il codice NC ex 2811 19 80 (codice TARIC 2811 19 80 60) e originario della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 122,8 %.
3. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.
Articolo 3
1. Le autorità doganali sono invitate a porre fine alla registrazione delle importazioni istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1334.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) GU C, 19.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1687/oj.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1334 della Commissione, del 10 luglio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese (GU L, 2025/1334, 11.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1334/oj).
(4) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2781.
(5) t25.009318, t25.009323.
(6) Nota per il fascicolo del 12 giugno 2025, t25.006313, sul chiarimento della produzione di acido fosforoso.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959 della Commissione, del 17 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese (GU L, 2024/1959, 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1959/oj); regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, del 16 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2180, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2180/oj); regolamento di esecuzione (UE) 2023/752 della Commissione, del 12 aprile 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100, 13.4.2023, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/752/oj); regolamento di esecuzione (UE) 2021/441 della Commissione, dell’11 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 85, 12.3.2021, pag. 154, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/441/oj).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando 161 e 162; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, considerando 89 e 90; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 70.
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 103 a 113; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 46 a 50; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 49.
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 114 a 122; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 51 a 55; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando da 50 a 54. Mentre si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività condotte dall’organizzazione del partito. Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o fatto rispettare in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stato segnalato che cellule del partito erano presenti nel 70 % dei circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, quindi anche ai produttori del prodotto oggetto del riesame e ai fornitori dei loro fattori produttivi.
(11) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 123 a 133; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando 65; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando da 55 a 63.
(12) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 134 a 138; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 66 a 69; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 64.
(13) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 139 a 142; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando 71 e 72; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 65.
(14) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 143 a 152; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 72 a 81; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 66.
(15) Documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations» (SWD(2024) 91 final del 10 aprile 2024). Disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=it. Compresa la versione precedente del documento: documento di lavoro dei servizi della Commissione «on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations» (SWD(2017) 483 final/2 del 20 dicembre 2017). Disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=it.
(16) Denuncia (versione consultabile), pagg. 11-12.
(17) Denuncia (versione consultabile), pagg. 13-14.
(18) Denuncia (versione consultabile), pagg. 15-17.
(19) Denuncia (versione consultabile), pagg. 17-19.
(20) Denuncia (versione consultabile), pagg. 20-21.
(21) Denuncia (versione consultabile), pagg. 22-23.
(22) Denuncia (versione consultabile), pagg. 23-24.
(23) Denuncia (versione consultabile), pagg. 24-27.
(24) Disponibile all’indirizzo: http://www.tzycchem.com/pages/about.html (ultima consultazione: 16 settembre 2025).
(25) Disponibile all’indirizzo: https://yth.cn/ywycp/jxhgjxcl.html (ultima consultazione: 16 settembre 2025).
(26) Yunnan Yuntianhua Co. Ltd., relazione annuale 2024, pag. 115. Disponibile all’indirizzo: https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2025/2025-3/2025-03-25/10802990.PDF (ultima consultazione: 16 settembre 2025).
(27) Disponibile all’indirizzo: https://www.xingfagroup.com/index.php/product/category?id=5 (ultima consultazione: 16 settembre 2025).
(28) Hubei Xingfa Chemicals Group Ltd., relazione annuale 2024, pag. 76. Disponibile all’indirizzo: https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2025/2025-4/2025-04-01/10835918.PDF (ultima consultazione: 16 settembre 2025).
(29) Ibidem.
(30) Disponibile all’indirizzo: https://en.hbyihua.cn/product_detail/261.html (ultima consultazione: 16 settembre 2025).
(31) Hubei Yihua Chemical Industry Co. Ltd., relazione annuale 2024, pag. 113. Disponibile all’indirizzo: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2025/2025-4/2025-04-03/10844871.PDF. (ultima consultazione: 16 settembre 2025).
(32) Disponibile all’indirizzo: https://www.sdlomon.com/about/aboutjj/ (ultima consultazione: 16 settembre 2025).
(33) Ibidem.
(34) Cfr. articolo 33 della costituzione del PCC e articolo 19 della legge cinese sulle società. Cfr. anche relazione, capitolo 3, pagg. da 47 a 50.
(35) Statuto della CPCIF, articolo 3. Disponibile all’indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (ultima consultazione: 19 settembre 2025).
(36) Ibidem.
(37) Statuto della CPCIF, articolo 36. Disponibile all’indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (ultima consultazione: 19 settembre 2025).
(38) Disponibile all’indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/detail/4aa3eebc-85ca-4893-aacf-85c552107b4e (ultima consultazione: 16 settembre 2025).
(39) Disponibile all’indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/detail/78f4fdd0-52c0-429d-b47b-a34ee66ff54f (ultima consultazione: 16 settembre 2025).
(40) Disponibile all’indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/detail/9d10963a-e7ba-4444-8903-6ae4248adb58 (ultima consultazione: 16 settembre 2025).
(41) Disponibile all’indirizzo: http://www.cpfia.org/web/meeting.php?column=3 (ultima consultazione: 17 settembre 2025).
(42) Statuto della CPFIA, articolo 3. Disponibile all’indirizzo: http://www.cpfia.org/web/content.php?column=65&id=10483 (ultima consultazione: 17 settembre 2025).
(43) Ibidem.
(44) Statuto della CPFIA, articolo 36. Disponibile all’indirizzo: http://www.cpfia.org/web/content.php?column=65&id=10483 (ultima consultazione: 17 settembre 2025).
(45) Cfr.: http://www.cpfia.org/web/content.php?column=41&id=18892 (ultima consultazione: 17 settembre 2025).
(46) Sezione III.8.3 del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo economico e sociale e le prospettive per il 2035. Disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm (ultima consultazione: 17 settembre 2025).
(47) Disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU (ultima consultazione: 17 settembre 2025).
(48) Ibidem, sezione I.3.
(49) Ibidem, sezione III.4.
(50) Sezione IV.1 del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/5665166/files/90c1c79a00b44c67b59c29392476c862.pdf (ultima consultazione: 17 settembre 2025).
(51) Cfr. sezione III.2 del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell’industria verde. Disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/03/5655701/files/4c8e11241e1046ee9159ab7dcad9ed44.pdf (ultima consultazione: 17 settembre 2025).
(52) Disponibile all’indirizzo: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202312/P020231229700886191069.pdf (ultima consultazione: 17 settembre 2025).
(53) Disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6923991.htm (ultima consultazione: 18 settembre 2025).
(54) Disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211201/1191133.shtml (ultima consultazione: 19 settembre 2025).
(55) Ibidem, sezione II.2.4.
(56) Quattordicesimo piano quinquennale di Hubei sullo sviluppo economico e sociale e le prospettive per il 2035, riquadro 3, pag. 25. Disponibile all’indirizzo: https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/dffzgh/202104/P020210427315108290779.pdf (ultima consultazione: 18 settembre 2025).
(57) Quattordicesimo piano quinquennale di Hubei sullo sviluppo di alta qualità dell’industria manifatturiera, sezione III.1.3. Disponibile all’indirizzo: https://www.hubei.gov.cn/zfwj/ezf/202111/t20211119_3871028.shtml (ultima consultazione: 18 settembre 2025).
(58) Quattordicesimo piano quinquennale di Hubei sullo sviluppo di alta qualità dell’industria dei nuovi materiali, sezione IV.2.2. Disponibile all’indirizzo: https://jxt.hubei.gov.cn/fbjd/xxgkml/jhgh/202203/t20220325_4056642.shtml (ultima consultazione: 18 settembre 2025).
(59) Quattordicesimo piano quinquennale di Guizhou sullo sviluppo di cluster di industrie strategiche ed emergenti, sezione V. Disponibile all’indirizzo: https://fgw.guizhou.gov.cn/ztzl/sswgh_5643328/202109/P020220524636540764870.pdf (ultima consultazione: 18 settembre 2025).
(60) Disponibile all’indirizzo: https://yth.cn/xwzx/dqgz/202407/20240702_6616.html (ultima consultazione: 18 settembre 2025).
(61) Yunnan Yuntianhua Co. Ltd., relazione annuale 2024, pag. 51. Disponibile all’indirizzo: https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2025/2025-3/2025-03-25/10802990.PDF (ultima consultazione: 18 settembre 2025).
(62) Hubei Xingfa Group Ltd. relazione annuale 2024, pag. 34. Disponibile all’indirizzo: https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2025/2025-4/2025-04-01/10835918.PDF (ultima consultazione: 18 settembre 2025).
(63) Hubei Yihua Chemical Industry Co. Ltd., relazione annuale 2024, pag. 52. Disponibile all’indirizzo: https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2025/2025-4/2025-04-03/10844871.PDF (ultima consultazione: 18 settembre 2025).
(64) Relazione, parte III, capitolo 16.
(65) Ibidem, sezione 16.3.
(66) Sezione IV.1.3. Disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665166.htm (ultima consultazione: 18 settembre 2025).
(67) Sezione VI. Disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/202401/content_6923987.htm (ultima consultazione: 18 settembre 2025).
(68) Ibidem.
(69) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 153 a 157; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 82 a 84; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 67.
(70) Sezione VIII.16. Disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU (ultima consultazione: 18 settembre 2025).
(71) Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
(72) Al fine di accertare che i prezzi all’importazione dei fattori produttivi non fossero influenzati da distorsioni del mercato, la Commissione ha consultato il Global Trade Alert (disponibile all’indirizzo: https://globaltradealert.org/data-center; ultima consultazione: 14 agosto 2025) banca dati e Market Access Map (disponibile all’indirizzo: https://www.macmap.org/en/query/regulatory-requirement; ultima consultazione: 14 agosto 2025).
(73) Global Trade Alert, Indonesia: Relaxed import and export licensing requirements. Disponibile all’indirizzo: https://globaltradealert.org/intervention/85328-indonesia-relaxed-import-and-export-licensing-requirements (ultima consultazione: 2 settembre 2025).
(74) Global Trade Alert, Malaysia: Imposition of import licensing requirements on certain nicotine-based products, chemicals and smoking replacement aids. Disponibile all’indirizzo: https://globaltradealert.org/state-act/27000 (ultima consultazione: 2 settembre 2025).
(75) Eurostat, NACE Rev. 2 – Statistical classification of economic activities in the European Community, Methodologies and working papers. Disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF (ultima consultazione: 14 agosto 2025).
(76) Banca dati Orbis di Bureau Van Dijk Editions, una società di analisi di Moody’s. Disponibile all’indirizzo: https://login.bvdinfo.com/R1/Orbis (ultima consultazione: 2 settembre 2025).
(77) Global Trade Atlas. Disponibile all’indirizzo: https:/connect.ihsmarkit.com/gta/home/ (ultima consultazione: 19 agosto 2025).
(78) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(79) Market Access Map. Customs Tariffs. Disponibile all’indirizzo: https://www.macmap.org/en/query/customs-duties (ultima consultazione: 28 agosto 2025).
(80) Il Brasile non è stato interessato dalla presunta manipolazione dei dati presente nelle relazioni Doing Business 2018 e Doing Business 2020. Cfr. Investigation of Data Irregularities in Doing Business 2018 and Doing Business 2020. Disponibile all’indirizzo: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/84a922cc9273b7b120d49ad3b9e9d3f9-0090012021/original/DB-Investigation-Findings-and-Report-to-the-Board-of-Executive-Directors-settembre-15-2021.pdf (ultima consultazione: 20 agosto 2025).
(81) Banca mondiale. Business ready 2024. Disponibile all’indirizzo: https://www.worldbank.org/en/businessready (ultima consultazione: 28 agosto 2025).
(82) Doing Business 2020. Economy profile – Brazil, pagg. 84 e 88. Disponibile all’indirizzo: https://archive.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/b/brazil/BRA.pdf (ultima consultazione: 20 agosto 2025).
(83) Il Brasile non è stato interessato dalla presunta manipolazione dei dati presente nelle relazioni Doing Business 2018 e Doing Business 2020. Cfr. Investigation of Data Irregularities in Doing Business 2018 and Doing Business 2020. Disponibile all’indirizzo: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/84a922cc9273b7b120d49ad3b9e9d3f9-0090012021/original/DB-Investigation-Findings-and-Report-to-the-Board-of-Executive-Directors-settembre-15-2021.pdf (ultima consultazione: 20 agosto 2025).
(84) Banca mondiale. A Global Database of Inflation. Disponibile all’indirizzo: https://www.worldbank.org/en/research/brief/inflation-database (ultima consultazione: 20 agosto 2025).
(85) IBGE. PIA-Empresa - Annual Survey of Industry – Enterprise. Disponibile all’indirizzo: https://www.ibge.gov.br/en/statistics/economic/industry-and-construction/16906-pia-enterprise-pia1.html?lang=en-GB&t=downloads (ultima consultazione: 29 agosto 2025).
(86) L’acido fosforoso è, tra l’altro, un precursore essenziale nella fabbricazione di concimi fosfatici. Cfr. ad esempio: https://www.blitchem.com/phosphorous-acid-h3po3-uses-applications-and-benefits-in-various-industries/ (ultima consultazione: 29 agosto 2025).
(87) ILOSTAT. Country profiles – Brazil. Disponibile all’indirizzo: https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/ (ultima consultazione: 29 agosto 2025).
(88) Ministério de Minas e Energia. Boletins Mensais de Energia. Disponibile all’indirizzo: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins%20anos%20anteriores/2024/english (ultima consultazione: 28 agosto 2025).
(89) Ministério de Minas e Energia. Boletins Mensais de Energia. Disponibile all’indirizzo: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins%20anos%20anteriores/2024/english (ultima consultazione: 28 agosto 2025).
(90) Si confronti il prezzo del gas naturale per un consumo di circa 20 000 m3/giorno nel dicembre 2024 pubblicato nel Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural – dicembre 2024 (Histórico de Preços - Segmento Industrial, pag. 13). Disponibile all’indirizzo: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/publicacoes-1/boletim-mensal-de-acompanhamento-da-industria-de-gas-natural/2024 (ultima consultazione: 29 agosto 2025). E lo stesso prezzo pubblicato nel Boletim Mensal de Energia – dicembre 2024 (pag. 6). Disponibile all’indirizzo: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins%20anos%20anteriores/2024/english (ultima consultazione: 29 agosto 2025).
(91) Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti d’America (U.S. Department of Energy). Benchmark the Fuel COST of Steam Generation. Disponibile all’indirizzo: https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/05/f16/steam15_benchmark.pdf (ultima consultazione: 28 agosto 2025).
(92) Central de Resultados – Resultados 2024. Disponibile all’indirizzo: https://ri.vittia.com.br/pt/informacoes-financeiras/central-de-resultados (ultima consultazione: 14 agosto 2025).
(93) Informações Financeiras Intermediárias Individuais e Consolidadas 31 de Dezembro de 2024 . Disponibile all’indirizzo: https://solucoes.nortox.com.br/hc/pt-br/articles/39105568452244-Informa%C3%A7%C3%B5es-Financeiras-Intermedi%C3%A1rias-Individuais-e-Consolidadas-31-de-Dezembro-de-2024 (ultima consultazione: 14 agosto 2025).
(94) La banca dati Surveillance 3 è gestita dalla DG TAXUD e fornisce informazioni sulle operazioni di esportazione e importazione dell’UE (se dichiarate per l’immissione in libera pratica), a livello TARIC e includendo i codici TARIC addizionali (ad esempio per i singoli produttori esportatori soggetti a dazi antidumping) su base giornaliera. Si tratta di uno strumento utile per verificare i dati più recenti, in quanto i dati Comext vengono aggiornati soltanto con un ritardo di due e tre mesi.
(95) t25.009782.
(96) Commissione per le tariffe doganali del Consiglio di Stato. Comunicazione sull’adeguamento delle tariffe di esportazione per determinati prodotti. Commissione per le tariffe doganali [2009] n. 6. Disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/zwgk/2009-06/22/content_1347236.htm (ultima consultazione: 10 settembre 2025).
(97) Annuncio della commissione per le tariffe doganali del Consiglio di Stato sull’emissione della pubblicazione «Tariffa doganale della Repubblica popolare cinese per l’importazione e l’esportazione (2024)». Avviso n. 12 del 2023 della commissione per le tariffe doganali. Disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202312/content_6923614.htm (ultima consultazione: 10 settembre 2025).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2314/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)