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Document 32025R2311
Commission Regulation (EU) 2025/2311 of 7 November 2025 establishing a fisheries closure for European hake in GFCM geographical subareas 8, 9, 10 and 11 for vessels flying the flag of France
Regolamento (UE) 2025/2311 della Commissione, del 7 novembre 2025, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM da parte di pescherecci battenti bandiera francese
Regolamento (UE) 2025/2311 della Commissione, del 7 novembre 2025, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM da parte di pescherecci battenti bandiera francese
C/2025/7641
GU L, 2025/2311, 12.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2311/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2311 |
12.11.2025 |
REGOLAMENTO (UE) 2025/2311 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2025
che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM da parte di pescherecci battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio (2) fissa le possibilità di pesca per il 2025. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) da parte di pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia hanno determinato l’esaurimento del contingente per il 2025. |
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(3) |
È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2025 alla Francia per lo stock di nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
1. Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.
2. Il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dai suddetti pescherecci restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.
3. Le catture non intenzionali di tale stock da parte dei suddetti pescherecci sono salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2025
Per la Commissione
a nome della presidente
Costas KADIS
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.
(2) Regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici, (GU L, 2025/219, 4.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/219/oj).
(3) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).
ALLEGATO
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N. |
14/TQ219 |
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STATO MEMBRO |
Francia |
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STOCK |
HKE/GF8-11 |
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SPECIE |
Nasello (Merluccius merluccius) |
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ZONA |
Sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM |
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DATA DI CHIUSURA |
22 ottobre 2025 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2311/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)