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Document 32025R2298

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2298 della Commissione, del 14 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Salix caprea e Salix cinerea originarie del Regno Unito

C/2025/7607

GU L, 2025/2298, 17.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2298/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2298/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2298

17.11.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2298 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Salix caprea e Salix cinerea originarie del Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2)

A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi sono stati inseriti nell’elenco provvisorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale elenco comprende il genere Salix L.

(3)

Il 7 agosto 2023 il Regno Unito (3) ha presentato alla Commissione due domande di esportazione nell’Unione di piante di Salix caprea e Salix cinerea di massimo due anni, coltivate in fitocella, con un diametro massimo di 1 cm; talee/marze di Salix caprea e Salix cinerea di massimo due anni, con un diametro massimo di 12 mm; piante da impianto di Salix caprea e Salix cinerea di massimo sette anni, a radice nuda, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto e piante da impianto di Salix caprea e Salix cinerea di massimo 15 anni, in substrato colturale, con un diametro massimo di 140 mm alla base del fusto («piante in questione»). Le domande erano suffragate dai fascicoli tecnici pertinenti.

(4)

Il 28 marzo 2025 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante in questione (4). L’Autorità ha individuato Bemisia tabaci (popolazioni europee), Entoleuca mammata e Phytophthora ramorum (isolati non UE) quali organismi nocivi pertinenti per dette piante, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nei fascicoli tecnici e ha stimato la probabilità che le piante in questione siano indenni da tali organismi nocivi.

(5)

Phytophthora ramorum (isolati non UE) è elencato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5), mentre Bemisia tabaci (popolazioni europee) e Entoleuca mammata sono elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette nell’allegato III di detto regolamento di esecuzione.

(6)

In base al parere dell’Autorità il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante in questione si considera ridotto a un livello accettabile, purché siano rispettate le corrispondenti prescrizioni per l’importazione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(7)

Poiché il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione di alberi di grandi dimensioni di Salix caprea e Salix cinerea di massimo 15 anni, in substrato colturale, si considera ridotto a un livello accettabile, è giustificato concludere che il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nell’Unione di tutte le piante da impianto di Salix caprea e Salix cinerea, indipendentemente dalla loro dimensione ed età, anche a radice nuda o in substrato colturale, originarie del Regno Unito, è ridotto a un livello accettabile.

(8)

Di conseguenza le piante da impianto di Salix caprea e Salix cinerea non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio. Dette piante dovrebbero quindi essere rimosse dall’elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/2019-12-14.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj).

(3)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente regolamento i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.

(4)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali, 2025. «Commodity risk assessment of Salix caprea and Salix cinerea plants from the UK». EFSA Journal, 23(4), e9384. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9384.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, tabella di cui al punto 1, seconda colonna «Descrizione», la voce « Salix L.» è sostituita dalla seguente:

« Salix L., escluse le piante da impianto di Salix caprea e Salix cinerea, originarie del Regno Unito».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2298/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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