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Document 32025R2294

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2294 della Commissione, del 10 novembre 2025, che adotta una deroga temporanea alle prescrizioni per quanto riguarda l’introduzione nel territorio dell’Unione di frutti di Mangifera L. originari del Mali e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

C/2025/7469

GU L, 2025/2294, 11.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2294/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2294/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2294

11.11.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2294 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2025

che adotta una deroga temporanea alle prescrizioni per quanto riguarda l’introduzione nel territorio dell’Unione di frutti di Mangifera L. originari del Mali e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2025 è stato rilevato un elevato numero di organismi nocivi della famiglia Tephritidae (mosche della frutta) sui frutti di Mangifera L. originari del Mali («frutti specificati») a seguito di controlli all’importazione effettuati durante l’introduzione di tali frutti nell’Unione. Tra le mosche della frutta rilevate figurava in particolare l’organismo nocivo prioritario Bactrocera dorsalis (Hendel).

(2)

Dal 2020 l’importazione di tali frutti nell’Unione è accompagnata da una dichiarazione ufficiale fornita dal Mali attestante che i frutti specificati sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace, come stabilito nell’allegato VII, punto 61, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2).

(3)

Dalle informazioni comunicate dal Mali alla Commissione nel maggio 2025 risulta che il Mali ha riscontrato problemi nell’applicazione di alcuni elementi essenziali dell’approccio sistemico per la produzione dei frutti specificati notificato nel 2020. Più specificamente, il Mali ha informato la Commissione che non sono state applicate misure fitosanitarie nei frutteti, che alcuni centri di confezionamento versano in cattive condizioni, che il sistema di controllo delle esportazioni non funziona correttamente e che non sono stati effettuati audit sul sistema di ispezione e certificazione a livello di produttori ed esportatori.

(4)

Tuttavia i frutti specificati dovrebbero essere ancora autorizzati a entrare nell’Unione subordinatamente al rispetto della prescrizione alternativa di cui all’allegato VII, punto 61, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, vale a dire l’applicazione di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Tephritidae di cui all’allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, cui tali frutti sono notoriamente sensibili.

(5)

È pertanto necessaria una deroga temporanea all’allegato VII, punto 61, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in base alla quale l’introduzione dei frutti specificati è consentita solo su presentazione di una dichiarazione ufficiale del Mali attestante che tali frutti sono stati oggetto di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Tephritidae di cui all’allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(6)

Per motivi di chiarezza giuridica, nell’allegato VII, punto 61, seconda colonna, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, è opportuno inserire un riferimento alla deroga temporanea introdotta dal presente regolamento di esecuzione conformemente all’articolo 42 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/2031.

(7)

La deroga di cui al presente regolamento non pregiudica il diritto del Mali di sviluppare un approccio sistemico efficace, nuovo o riveduto, conformemente alle prescrizioni specifiche di cui all’allegato VII, punto 61, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2072. Vista l’inefficacia dell’approccio sistemico in passato, la Commissione accetterà il nuovo approccio soltanto dopo averlo sottoposto a un audit che ne dimostri l’efficacia nel garantire l’assenza di Tephritidae nei frutti specificati prodotti ed esportati nel rispetto di tale approccio.

(8)

Il presente regolamento di esecuzione dovrebbe applicarsi fino al 1o dicembre 2030 al fine di consentire al Mali di istituire, in qualsiasi momento durante tale periodo, un approccio sistemico efficace qualora desideri utilizzarlo come opzione per esportare i frutti specificati nell’Unione, e di garantire che tale approccio sistemico possa essere sottoposto ad audit da parte della Commissione. Il Mali può presentare il nuovo approccio in qualsiasi momento prima di tale data.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione di frutti di Mangifera L. originari del Mali

In deroga all’allegato VII, punto 61, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, i frutti di Mangifera L. originari del Mali possono essere introdotti nell’Unione solo se sono soddisfatte tutte le prescrizioni seguenti:

a)

essi sono accompagnati da una dichiarazione ufficiale che i frutti sono stati oggetto di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Tephritidae di cui all’allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, di detto regolamento, cui tali frutti sono notoriamente sensibili, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2294;

b)

le informazioni sul metodo di trattamento sono indicate sul certificato fitosanitario; e

c)

il metodo di trattamento è stato comunicato, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Mali.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

Nell’allegato VII, punto 61, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, il testo della seconda colonna è sostituito dal seguente:

«Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, Mangifera L. (*1) e Prunus L.

(*1)  Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2294 della Commissione, del 10 novembre 2025, che adotta una deroga temporanea alle prescrizioni per quanto riguarda l’introduzione nel territorio dell’Unione di frutti di Mangifera L. originari del Mali e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 (GU L, 2025/2294, 11.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2294/oj), si applica all’introduzione nell’Unione di frutti di Mangifera L. originari del Mali.»."

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica fino al 1o dicembre 2030.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2294/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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