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Document 32025R2293

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2293 della Commissione, del 10 novembre 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 per quanto riguarda i requisiti applicabili alle organizzazioni soggette a dichiarazione e che rettifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 748/2012, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 139/2014, (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/340 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373

C/2025/7480

GU L, 2025/2293, 11.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2293/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2293/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2293

11.11.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2293 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2025

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 per quanto riguarda i requisiti applicabili alle organizzazioni soggette a dichiarazione e che rettifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 748/2012, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 139/2014, (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/340 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 62, paragrafo 15, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini della coerenza dei requisiti introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione (2) applicabili alle organizzazioni soggette a dichiarazione con altri requisiti applicabili a tali organizzazioni, l'allegato II di tale regolamento dovrebbe essere modificato per eliminare l'obbligo di approvazione di siffatte organizzazioni.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 ha aggiunto la lettera g) all'allegato VI (parte ARA), punto ARA.GEN.300, del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (3). Tale lettera aggiuntiva reca un riferimento errato, che dovrebbe essere corretto.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 ha modificato l'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (4) aggiungendo la lettera g) al punto 21.B.221. La nuova lettera reca un riferimento errato. All'allegato I, punto 21.B.431, del regolamento (UE) n. 748/2012 è stata inoltre aggiunta una nuova lettera d). Anch'essa reca un riferimento errato. È pertanto opportuno correggere questi due riferimenti.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 ha aggiunto la lettera g) all'allegato II (parte ARO), punto ARO.GEN.300, del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (5). La nuova lettera reca un riferimento errato, che dovrebbe essere corretto.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 ha anche modificato l'allegato II (parte ADR.AR), punto ADR.AR.C.005, del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione (6) aggiungendovi la lettera f). La nuova lettera reca un riferimento errato, che dovrebbe essere corretto.

(6)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 ha anche aggiunto la lettera g) all'allegato II (parte 145), punto 145.B.300, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (7). La nuova lettera reca un riferimento errato. Inoltre, all'allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.B.300, è stata aggiunta la lettera g). La nuova lettera reca un riferimento errato. È opportuno correggere questi riferimenti.

(7)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 ha aggiunto la lettera f) all'allegato II (parte ATCO.AR), punto ATCO.AR.C.001, del regolamento (UE) 2015/340 della Commissione (8). La nuova lettera reca un riferimento errato, che dovrebbe essere corretto.

(8)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 ha modificato l'allegato II (parte ATM/ANS.AR) del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (9) aggiungendo la lettera d) al punto ATM/ANS.AR.C.010. La nuova lettera reca un riferimento errato, che dovrebbe essere corretto.

(9)

Per un quadro giuridico coerente, è opportuno allineare la data di applicazione del presente regolamento con quella del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'applicazione delle norme comuni di sicurezza nel settore dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato VI del regolamento (UE) n. 1178/2011 è rettificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 è rettificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

L'allegato II del regolamento (UE) n. 965/2012 è rettificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

L'allegato II del regolamento (UE) n. 139/2014 è rettificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 6

Gli allegati II e V quater del regolamento (UE) n. 1321/2014 sono rettificati conformemente all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 7

L'allegato II del regolamento (UE) 2015/340 è rettificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 8

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è rettificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 22 febbraio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le regole per l'applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi alla gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le organizzazioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011 e (UE) 2015/340 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e per le autorità competenti di cui ai regolamenti (UE) n. 748/2012, (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011, (UE) 2015/340 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 748/2012, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 139/2014, (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/340 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/203/oj).

(3)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1178/oj).

(4)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj).

(5)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/965/oj).

(6)  Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/139/oj).

(7)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj).

(8)  Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/340/oj).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/373/oj).


ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 è così modificato:

1)

al punto IS.I.OR.250, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

Il rilascio iniziale dell'ISMM è approvato e l'autorità competente ne conserva una copia. Per le organizzazioni dichiarate non è necessaria un'approvazione. L'ISMM è modificato in base alle necessità per riflettere sempre una descrizione aggiornata dell'ISMS dell'organizzazione. Una copia delle eventuali modifiche dell'ISMM è fornita all'autorità competente.

c)

Le modifiche all'ISMM sono gestite secondo una procedura stabilita dall'organizzazione. Le modifiche non incluse nell'ambito di applicazione di tale procedura e quelle connesse alle modifiche di cui al punto IS.I.OR.255, lettera b), sono approvate dall'autorità competente. Per le organizzazioni dichiarate non è necessaria un'approvazione.»;

2)

il punto IS.I.OR.255 è sostituito dal seguente:

« IS.I.OR.255 Modifiche del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

a)

Le modifiche dell'ISMS possono essere gestite dall'organizzazione e notificate all'autorità competente in una procedura sviluppata dall'organizzazione stessa. Tale procedura è approvata dall'autorità competente, fatta eccezione per le organizzazioni dichiarate.

b)

Per quanto riguarda le modifiche dell'ISMS non contemplate dalla procedura di cui alla lettera a), l'organizzazione richiede e ottiene un'approvazione rilasciata dall'autorità competente, fatta eccezione per le organizzazioni dichiarate, per le quali non è necessaria un'approvazione.

Per quanto riguarda tali modifiche:

1)

la domanda è presentata prima dell'effettuazione di ciascuna di tali modifiche, al fine di permettere all'autorità competente di stabilire il mantenimento della conformità al presente regolamento e di modificare, se necessario, il certificato dell'organizzazione e le relative condizioni di approvazione a esso allegate;

2)

l'organizzazione mette a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni richieste per valutare le modifiche;

3)

le modifiche sono attuate solo previa approvazione formale da parte dell'autorità competente, fatta eccezione per le organizzazioni dichiarate, che possono attuare le modifiche immediatamente;

4)

l'organizzazione opera alle condizioni prescritte dall'autorità competente durante l'attuazione di tali modifiche.».


ALLEGATO II

Nell'allegato VI del regolamento (UE) n. 1178/2011, il punto ARA.GEN.300, lettera g), è sostituito dal seguente:

«g)

Per quanto riguarda la certificazione e la sorveglianza della conformità dell'organizzazione al punto ORA.GEN.200A del presente allegato, oltre a rispettare le lettere da a) a f) del presente punto, l'autorità competente riesamina qualsiasi approvazione concessa a norma del punto IS.I.OR.200, lettera e), dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione (*1) a seguito del ciclo di audit di supervisione applicabile e ogniqualvolta siano attuate modifiche nell'ambito del lavoro dell'organizzazione.


(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le regole per l'applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi alla gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le organizzazioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011 e (UE) 2015/340 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e per le autorità competenti di cui ai regolamenti (UE) n. 748/2012, (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011, (UE) 2015/340 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 748/2012, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 139/2014, (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/340 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/203/oj).».»


ALLEGATO III

L'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 è così rettificato:

(1)

al punto 21.B.221, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

Per quanto riguarda la certificazione e la sorveglianza della conformità dell'organizzazione al punto 21.A.139A del presente allegato, oltre a rispettare le lettere da a) a f) del presente punto, l'autorità competente riesamina qualsiasi approvazione concessa a norma del punto IS.D.OR.200, lettera e), dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione (*1) a seguito del ciclo di audit di supervisione applicabile e ogniqualvolta siano attuate modifiche nell'ambito del lavoro dell'organizzazione.

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione, del 14 luglio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le imprese disciplinate dai regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e che modifica i regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1645/oj).»;"

(2)

al punto 21.B.431, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Per quanto riguarda la certificazione e la sorveglianza della conformità dell'organizzazione al punto 21.A.239A del presente allegato, oltre a rispettare le lettere da a) a c) del presente punto, l'autorità competente riesamina qualsiasi approvazione concessa a norma del punto IS.D.OR.200, lettera e), dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1645 a seguito del ciclo di audit di supervisione applicabile e ogniqualvolta siano attuate modifiche nell'ambito del lavoro dell'organizzazione.».


(*1)  Regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione, del 14 luglio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le imprese disciplinate dai regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e che modifica i regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1645/oj).»;»


ALLEGATO IV

Nell'allegato II del regolamento (UE) n. 965/2012, il punto ARO.GEN.300, lettera g), è sostituito dal seguente:

«g)

Per quanto riguarda la certificazione e la sorveglianza della conformità dell'organizzazione al punto ORO.GEN.200A, oltre a rispettare le lettere da a) a f) del presente punto, l'autorità competente riesamina qualsiasi approvazione concessa a norma del punto IS.I.OR.200, lettera e), dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 a seguito del ciclo di audit di supervisione applicabile e ogniqualvolta siano attuate modifiche nell'ambito del lavoro dell'organizzazione.».


ALLEGATO V

Nell'allegato II del regolamento (UE) n. 139/2014, il punto ADR.AR.C.005, lettera f), è sostituito dal seguente:

«f)

Per quanto riguarda la certificazione e la sorveglianza della conformità dell'organizzazione al punto ADR.OR.D.005A, oltre a rispettare le lettere da a) a e) del presente punto, l'autorità competente riesamina qualsiasi approvazione concessa a norma del punto IS.D.OR.200, lettera e), dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1645 a seguito del ciclo di audit di supervisione applicabile e ogniqualvolta siano attuate modifiche nell'ambito del lavoro dell'organizzazione.».


ALLEGATO VI

Gli allegati II e V quater del regolamento (UE) n. 1321/2014 sono così rettificati:

(1)

nell'allegato II, il punto 145.B.300, lettera g), è sostituito dal seguente:

«g)

Per quanto riguarda la certificazione e la sorveglianza della conformità dell'organizzazione al punto 145.A.200A, oltre a rispettare le lettere da a) a f) del presente punto, l'autorità competente riesamina qualsiasi approvazione concessa a norma del punto IS.I.OR.200, lettera e), dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 a seguito del ciclo di audit di supervisione applicabile e ogniqualvolta siano attuate modifiche nell'ambito del lavoro dell'organizzazione.»;

(2)

nell'allegato V quater, il punto CAMO.B.300, lettera g), è sostituito dal seguente:

«g)

Per quanto riguarda la certificazione e la sorveglianza della conformità dell'organizzazione al punto CAMO.A.200A, oltre a rispettare le lettere da a) a f) del presente punto, l'autorità competente riesamina qualsiasi approvazione concessa a norma del punto IS.I.OR.200, lettera e), dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 a seguito del ciclo di audit di supervisione applicabile e ogniqualvolta siano attuate modifiche nell'ambito del lavoro dell'organizzazione.».


ALLEGATO VII

Nell'allegato II del regolamento (UE) 2015/340, il punto ATCO.AR.C.001, lettera f), è sostituito dal seguente:

«f)

Per quanto riguarda la certificazione e la sorveglianza della conformità dell'organizzazione al punto ATCO.OR.C.001A, oltre a rispettare le lettere da a) a e) del presente punto, l'autorità competente riesamina qualsiasi approvazione concessa a norma del punto IS.I.OR.200, lettera e), dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 a seguito del ciclo di audit di supervisione applicabile e ogniqualvolta siano attuate modifiche nell'ambito del lavoro dell'organizzazione.».


ALLEGATO VIII

Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, il punto ATM/ANS.AR.C.010, lettera d), è sostituito dal seguente:

«d)

Per quanto riguarda la certificazione e la sorveglianza della conformità dell'organizzazione al punto ATM/ANS.OR.B.005A, oltre a rispettare le lettere da a) a c) del presente punto, l'autorità competente riesamina qualsiasi approvazione concessa a norma del punto IS.I.OR.200, lettera e), dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 a seguito del ciclo di audit di supervisione applicabile e ogniqualvolta siano attuate modifiche nell'ambito del lavoro dell'organizzazione.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2293/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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