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Document 32025R2290

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2290 della Commissione, del 6 novembre 2025, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

C/2025/7637

GU L, 2025/2290, 12.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2290/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2290/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2290

12.11.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2290 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2025

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2025

Per la Commissione

Gerassimos THOMAS

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

1)

2)

3)

Prodotto non assemblato costituito da profilati (in lega di alluminio e anodizzati) ed elementi di fissaggio (in plastica), da utilizzare per l’assemblaggio di una cabina elettorale, con:

6 profilati cavi «verticali», tagliati su misura, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, muniti di fori e di elementi di fissaggio;

12 profilati cavi «orizzontali», tagliati su misura, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, muniti di fori e di elementi di fissaggio.

La cabina elettorale è assemblata in loco.

A seconda della regolazione, il prodotto assemblato può essere collocato a terra o su un tavolo e può essere trasportato ovunque necessario.

Le «pareti» (pannelli progettati per essere montati tra i profilati) non sono incluse al momento dell’importazione.

Il prodotto, una volta assemblato e dotato di pareti, è progettato per fornire una copertura temporanea atta a garantire la segretezza del voto.

7616 99 90

La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 2 a) e 6 nonché dal testo dei codici NC 7616, 7616 99 e 7616 99 90.

Il prodotto, presentato non montato, è costituito da vari componenti. Oltre ai profilati di alluminio, il prodotto comprende anche elementi di fissaggio; tutti i componenti sono destinati a essere utilizzati insieme per assemblare un articolo specifico, vale a dire il telaio di una cabina elettorale. Si esclude pertanto la classificazione alla voce 7604 come profilati di alluminio.

Si esclude pertanto anche la classificazione alla voce 9403 come altri mobili e loro parti. Il prodotto assemblato non è utilizzato per arredare, per uno scopo principalmente utilitario, abitazioni private, alberghi, teatri, cinema, uffici, chiese, scuole, caffè, ristoranti, laboratori, ospedali, cliniche, gabinetti dentari ecc. Una volta assemblato e dotato di pareti fornisce una copertura temporanea per garantire la segretezza del voto.

Il prodotto assemblato può essere collocato sul pavimento o su altri mobili (per esempio tavoli). Tuttavia il termine «mobili» non si applica agli oggetti utilizzati come mobili ma progettati per essere collocati su altri mobili o scaffali o per essere appesi alle pareti o al soffitto. (Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 94, considerazioni generali, lettera B) e l’esclusione di tale voce.)

L’articolo va perciò classificato nel codice NC 7616 99 90 fra gli altri articoli di alluminio.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2290/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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