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Document 32025R2274
Commission Regulation (EU) 2025/2274 of 12 November 2025 amending Regulation (EU) 2024/1487 as regards the adoption of the work programme for the gradual review of safeners and synergists
Regolamento (UE) 2025/2274 della Commissione, del 12 novembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/1487 per quanto riguarda l’adozione del programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti
Regolamento (UE) 2025/2274 della Commissione, del 12 novembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/1487 per quanto riguarda l’adozione del programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti
C/2025/7540
GU L, 2025/2274, 13.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2274/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2274 |
13.11.2025 |
REGOLAMENTO (UE) 2025/2274 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2025
che modifica il regolamento (UE) 2024/1487 per quanto riguarda l’adozione del programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 26,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2024/1487 della Commissione (2) definisce i requisiti relativi ai dati applicabili all’approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti e stabilisce un programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già presenti sul mercato. L’obiettivo di tale programma di lavoro è di consentire, entro cinque anni dalla sua adozione, il riesame graduale e l’approvazione di tutti gli antidoti agronomici e i sinergizzanti che sono già sul mercato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(2) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1487 la Commissione ha pubblicato, per via elettronica, un elenco di tutte le sostanze o di tutti i preparati che sa essere utilizzati come antidoti agronomici o sinergizzanti nei prodotti fitosanitari la cui immissione sul mercato è autorizzata in almeno uno Stato membro al 19 giugno 2024. |
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(3) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1487 il 19 giugno 2024 le parti interessate hanno trasmesso alla Commissione notifiche relative a ulteriori sostanze o preparati potenzialmente utilizzati come antidoti agronomici o sinergizzanti in prodotti fitosanitari e, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del medesimo regolamento, gli Stati membri e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») hanno trasmesso alla Commissione osservazioni in merito alle notifiche ricevute. |
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(4) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1487 la Commissione ha aggiornato l’elenco di cui all’articolo 3, paragrafo 1, tenendo conto delle notifiche trasmesse dalle parti interessate e delle osservazioni trasmesse dagli Stati membri e dall’Autorità. L’elenco aggiornato garantisce che tutti gli antidoti agronomici e i sinergizzanti utilizzati nei prodotti fitosanitari al 19 giugno 2024 siano individuati e presi in considerazione ai fini dell’inclusione nel programma di lavoro. |
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(5) |
Conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1487 le parti interessate hanno richiesto l’inclusione delle sostanze di cui all’allegato del presente regolamento nel programma di lavoro per il riesame graduale. |
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(6) |
La Commissione ha valutato le notifiche trasmesse dalle parti interessate e le osservazioni trasmesse dagli Stati membri e dall’Autorità a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1487 nonché le richieste di inclusione presentate dalle parti interessate a norma dell’articolo 4 del medesimo regolamento. Detta valutazione ha permesso di individuare gli antidoti agronomici e i sinergizzanti ammissibili all’inclusione nel programma di lavoro. |
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(7) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1487 la Commissione è tenuta ad adottare il programma di lavoro aggiornando l’allegato I di tale regolamento, specificando gli antidoti agronomici e i sinergizzanti inclusi nel programma di lavoro e designando per ciascuno di essi uno Stato membro relatore e uno Stato membro correlatore. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1487. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È adottato il programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già utilizzati nei prodotti fitosanitari.
L’allegato I del regolamento (UE) 2024/1487 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj.
(2) Regolamento (UE) 2024/1487 della Commissione, del 29 maggio 2024, che definisce i requisiti relativi ai dati applicabili all’approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti e stabilisce un programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti presenti sul mercato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1487, 30.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1487/oj).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (UE) 2024/1487 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
Elenco degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti inclusi nel programma di lavoro per il riesame graduale di cui all’articolo 6, paragrafo 2
|
Antidoto agronomico |
Nome comune, denominazione ISO e/o sinonimi |
Denominazione chimica (nomenclatura IUPAC e CA) |
Numero CAS |
Numero CE |
Stato membro relatore |
Stato membro correlatore |
|
Cloquintocet mexil |
Cloquintocet mexil |
eptan-2-il-2-[(5-clorochinolin-8-il)ossi)acetato |
99607-70-2 |
619-447-3 |
ES |
PT |
|
Cloquintocet |
Cloquintocet |
acido 2-[(5-clorochinolin-8-il)ossi]acetico |
88349-88-6 |
635-476-4 e 926-839-0 |
ES |
PT |
|
Cyprosulfamide |
Cyprosulfamide |
N-[(4-(ciclopropilcarbamoil)fenil]solfonil)-2-metossibenzamide |
221667-31-8 |
619-679-5 |
NL |
BE |
|
Isoxadifene etile |
Isoxadifene etile |
5,5-difenil-2-isossazolin-3-carbossilato di etile |
163520-33-0 |
443-870-0 |
AT |
SI |
|
Mefenpir-dietile |
Mefenpir-dietile |
dietil 1-(2,4-diclorofenil)-5-metil-4H-pirazol-3,5-dicarbossilato |
135590-91-9 |
603-923-2 |
AT |
DE |
|
Metcamifen |
Metcamifen |
2-metossi-N-{4-[(metilcarbamoil)ammino]benzenesolfonil}benzammide |
129531-12-0 |
884-589-7 |
IT |
RO |
|
Sinergizzante |
Nome comune, denominazione ISO e/o sinonimi |
Denominazione chimica (nomenclatura IUPAC e CA) |
Numero CAS |
Numero CE |
Stato membro relatore |
Stato membro correlatore |
|
Piperonil butossido |
Piperonil butossido |
5-[2-(2-butossietossi)etossimetil]-6-propil-1,3-benzodiossolo |
51-03-6 |
200-076-7 |
EL |
DE |
|
Olio di colza |
Olio di colza |
Non disponibile |
8002-13-9 |
Non disponibile |
NL |
FI |
|
Acido edetico (EDTA) |
Acido edetico (EDTA) |
acido 2-[2-[bis(carbossimetil)ammino]etil-(carbossimetil)ammino]acetico |
60-00-4 |
200-449-4 |
DK |
PL |
|
EDTA disodico diidrato |
EDTA disodico diidrato |
sodio 2,2’-({2-[bis(carbossimetil)ammino]etil}azanediil)diacetato diidrato |
6381-92-6 |
205-358-3 |
DK |
PL |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2274/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)