Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32025R2274

Regolamento (UE) 2025/2274 della Commissione, del 12 novembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/1487 per quanto riguarda l’adozione del programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti

C/2025/7540

GU L, 2025/2274, 13.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2274/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2274/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2274

13.11.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/2274 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2025

che modifica il regolamento (UE) 2024/1487 per quanto riguarda l’adozione del programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 26,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2024/1487 della Commissione (2) definisce i requisiti relativi ai dati applicabili all’approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti e stabilisce un programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già presenti sul mercato. L’obiettivo di tale programma di lavoro è di consentire, entro cinque anni dalla sua adozione, il riesame graduale e l’approvazione di tutti gli antidoti agronomici e i sinergizzanti che sono già sul mercato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1487 la Commissione ha pubblicato, per via elettronica, un elenco di tutte le sostanze o di tutti i preparati che sa essere utilizzati come antidoti agronomici o sinergizzanti nei prodotti fitosanitari la cui immissione sul mercato è autorizzata in almeno uno Stato membro al 19 giugno 2024.

(3)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1487 il 19 giugno 2024 le parti interessate hanno trasmesso alla Commissione notifiche relative a ulteriori sostanze o preparati potenzialmente utilizzati come antidoti agronomici o sinergizzanti in prodotti fitosanitari e, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del medesimo regolamento, gli Stati membri e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») hanno trasmesso alla Commissione osservazioni in merito alle notifiche ricevute.

(4)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1487 la Commissione ha aggiornato l’elenco di cui all’articolo 3, paragrafo 1, tenendo conto delle notifiche trasmesse dalle parti interessate e delle osservazioni trasmesse dagli Stati membri e dall’Autorità. L’elenco aggiornato garantisce che tutti gli antidoti agronomici e i sinergizzanti utilizzati nei prodotti fitosanitari al 19 giugno 2024 siano individuati e presi in considerazione ai fini dell’inclusione nel programma di lavoro.

(5)

Conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1487 le parti interessate hanno richiesto l’inclusione delle sostanze di cui all’allegato del presente regolamento nel programma di lavoro per il riesame graduale.

(6)

La Commissione ha valutato le notifiche trasmesse dalle parti interessate e le osservazioni trasmesse dagli Stati membri e dall’Autorità a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1487 nonché le richieste di inclusione presentate dalle parti interessate a norma dell’articolo 4 del medesimo regolamento. Detta valutazione ha permesso di individuare gli antidoti agronomici e i sinergizzanti ammissibili all’inclusione nel programma di lavoro.

(7)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1487 la Commissione è tenuta ad adottare il programma di lavoro aggiornando l’allegato I di tale regolamento, specificando gli antidoti agronomici e i sinergizzanti inclusi nel programma di lavoro e designando per ciascuno di essi uno Stato membro relatore e uno Stato membro correlatore.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1487.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È adottato il programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già utilizzati nei prodotti fitosanitari.

L’allegato I del regolamento (UE) 2024/1487 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2024/1487 della Commissione, del 29 maggio 2024, che definisce i requisiti relativi ai dati applicabili all’approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti e stabilisce un programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti presenti sul mercato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1487, 30.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1487/oj).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (UE) 2024/1487 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Elenco degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti inclusi nel programma di lavoro per il riesame graduale di cui all’articolo 6, paragrafo 2

Antidoto agronomico

Nome comune, denominazione ISO e/o sinonimi

Denominazione chimica (nomenclatura IUPAC e CA)

Numero CAS

Numero CE

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

Cloquintocet mexil

Cloquintocet mexil

eptan-2-il-2-[(5-clorochinolin-8-il)ossi)acetato

99607-70-2

619-447-3

ES

PT

Cloquintocet

Cloquintocet

acido 2-[(5-clorochinolin-8-il)ossi]acetico

88349-88-6

635-476-4 e 926-839-0

ES

PT

Cyprosulfamide

Cyprosulfamide

N-[(4-(ciclopropilcarbamoil)fenil]solfonil)-2-metossibenzamide

221667-31-8

619-679-5

NL

BE

Isoxadifene etile

Isoxadifene etile

5,5-difenil-2-isossazolin-3-carbossilato di etile

163520-33-0

443-870-0

AT

SI

Mefenpir-dietile

Mefenpir-dietile

dietil 1-(2,4-diclorofenil)-5-metil-4H-pirazol-3,5-dicarbossilato

135590-91-9

603-923-2

AT

DE

Metcamifen

Metcamifen

2-metossi-N-{4-[(metilcarbamoil)ammino]benzenesolfonil}benzammide

129531-12-0

884-589-7

IT

RO

Sinergizzante

Nome comune, denominazione ISO e/o sinonimi

Denominazione chimica (nomenclatura IUPAC e CA)

Numero CAS

Numero CE

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

Piperonil butossido

Piperonil butossido

5-[2-(2-butossietossi)etossimetil]-6-propil-1,3-benzodiossolo

51-03-6

200-076-7

EL

DE

Olio di colza

Olio di colza

Non disponibile

8002-13-9

Non disponibile

NL

FI

Acido edetico (EDTA)

Acido edetico (EDTA)

acido 2-[2-[bis(carbossimetil)ammino]etil-(carbossimetil)ammino]acetico

60-00-4

200-449-4

DK

PL

EDTA disodico diidrato

EDTA disodico diidrato

sodio 2,2’-({2-[bis(carbossimetil)ammino]etil}azanediil)diacetato diidrato

6381-92-6

205-358-3

DK

PL

».

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2274/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top