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Document 32025R2264
Commission Delegated Regulation (EU) 2025/2264 of 1 September 2025 amending Regulation (EU) 2024/2594 of the European Parliament and of the Council as regards technical and control measures applicable in the area covered by the Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic fisheries, and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 32/2012
Regolamento delegato (UE) 2025/2264 della Commissione, del 1o settembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2024/2594 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche e di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 32/2012 della Commissione
Regolamento delegato (UE) 2025/2264 della Commissione, del 1o settembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2024/2594 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche e di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 32/2012 della Commissione
C/2025/5928
GU L, 2025/2264, 10.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2264/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2264 |
10.11.2025 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2264 DELLA COMMISSIONE
del 1o settembre 2025
recante modifica del regolamento (UE) 2024/2594 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche e di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 32/2012 della Commissione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/2594 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2024, che stabilisce misure di conservazione, gestione e controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale, modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (CEE) n. 1638/87 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 54, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’Unione è parte contraente della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale («NEAFC»), approvata mediante decisione 81/608/CEE del Consiglio (2). |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2024/2594 recepisce nel diritto dell’Unione le misure NEAFC per la conservazione, la gestione e il controllo adottate fino al 2023. |
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(3) |
In occasione della riunione annuale svoltasi nel novembre 2024, la NEAFC ha adottato raccomandazioni per la conservazione, la gestione e il controllo degli scorfani atlantici pelagici di acque superficiali e di acque profonde nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti e degli scorfani atlantici pelagici nelle sottozone 1 e 2 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), e modifiche delle procedure di notifica dei pescherecci e dei funzionari aventi accesso alle banche dati sulla pesca a fini di monitoraggio, controllo e sorveglianza. È opportuno attuare tali raccomandazioni nel diritto dell’Unione. |
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(4) |
Il regolamento (UE) 2024/2594 ha abrogato il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il regolamento delegato (UE) n. 32/2012 della Commissione (4) è ormai obsoleto e dovrebbe essere abrogato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2024/2594 è così modificato:
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1) |
all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica le informazioni relative a tutti i pescherecci battenti la loro bandiera e immatricolati nell’Unione che essi intendono autorizzare a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione, incluse le navi che effettuano o intendono effettuare il rifornimento di carburante o il riapprovvigionamento di pescherecci. Tali informazioni sono trasmesse entro il 15 dicembre di ogni anno per l’anno successivo o comunque prima di esercitare attività di pesca nella zona di regolamentazione.» |
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2) |
All’articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Entro il 1o dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano all’EFCA le informazioni seguenti:
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3) |
gli allegati IV e V sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il regolamento delegato (UE) n. 32/2012 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L, 2024/2594, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2594/oj.
(2) Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/608/oj).
(3) Regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1236/oj).
(4) Regolamento delegato (UE) n. 32/2012 della Commissione, del 14 novembre 2011, che completa il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale (GU L 13 del 17.1.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/32/oj).
ALLEGATO
Modifiche degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2024/2594
A.
L’allegato IV è così modificato:|
1) |
il punto 3.1 è sostituito dal seguente:
Nella zona di regolamentazione si applicano le dimensioni di maglia del sacco e le relative condizioni indicate di seguito.
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2) |
il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Misure volte a garantire la sostenibilità dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti
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3) |
il punto 6 è sostituito dal seguente: «6. Misure per la pesca dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2
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B.
L’allegato V è così modificato:|
1) |
il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Messaggio di notifica
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2) |
le note sono sostituite dalle seguenti:
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(1) Si ritiene che un peschereccio abbia praticato la pesca del capelin se il capelin tenuto a bordo supera il 50 % in peso del quantitativo complessivo a bordo di capelin e altre specie.»;
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2264/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)