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Document 32025R2264

Regolamento delegato (UE) 2025/2264 della Commissione, del 1o settembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2024/2594 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche e di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 32/2012 della Commissione

C/2025/5928

GU L, 2025/2264, 10.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2264/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2264/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2264

10.11.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2264 DELLA COMMISSIONE

del 1o settembre 2025

recante modifica del regolamento (UE) 2024/2594 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche e di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 32/2012 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/2594 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2024, che stabilisce misure di conservazione, gestione e controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale, modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (CEE) n. 1638/87 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 54, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione è parte contraente della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale («NEAFC»), approvata mediante decisione 81/608/CEE del Consiglio (2).

(2)

Il regolamento (UE) 2024/2594 recepisce nel diritto dell’Unione le misure NEAFC per la conservazione, la gestione e il controllo adottate fino al 2023.

(3)

In occasione della riunione annuale svoltasi nel novembre 2024, la NEAFC ha adottato raccomandazioni per la conservazione, la gestione e il controllo degli scorfani atlantici pelagici di acque superficiali e di acque profonde nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti e degli scorfani atlantici pelagici nelle sottozone 1 e 2 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), e modifiche delle procedure di notifica dei pescherecci e dei funzionari aventi accesso alle banche dati sulla pesca a fini di monitoraggio, controllo e sorveglianza. È opportuno attuare tali raccomandazioni nel diritto dell’Unione.

(4)

Il regolamento (UE) 2024/2594 ha abrogato il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il regolamento delegato (UE) n. 32/2012 della Commissione (4) è ormai obsoleto e dovrebbe essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2024/2594 è così modificato:

1)

all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica le informazioni relative a tutti i pescherecci battenti la loro bandiera e immatricolati nell’Unione che essi intendono autorizzare a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione, incluse le navi che effettuano o intendono effettuare il rifornimento di carburante o il riapprovvigionamento di pescherecci. Tali informazioni sono trasmesse entro il 15 dicembre di ogni anno per l’anno successivo o comunque prima di esercitare attività di pesca nella zona di regolamentazione.»

;

2)

All’articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Entro il 1o dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano all’EFCA le informazioni seguenti:

a)

i nomi e i dati degli ispettori NEAFC del porto autorizzati ad effettuare ispezioni nell’ambito del capo V del regime NEAFC secondo il formato di cui all’allegato XIV;

b)

i nomi e i dati dei funzionari che autorizzano gli sbarchi, i trasbordi e l’uso di altri servizi portuali e

c)

i nomi e i dati degli altri funzionari che hanno accesso ai siti web e alle applicazioni NEAFC a fini di monitoraggio, controllo e sorveglianza.»

;

3)

gli allegati IV e V sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento delegato (UE) n. 32/2012 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L, 2024/2594, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2594/oj.

(2)  Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/608/oj).

(3)  Regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1236/oj).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 32/2012 della Commissione, del 14 novembre 2011, che completa il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale (GU L 13 del 17.1.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/32/oj).


ALLEGATO

Modifiche degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2024/2594

A.   

L’allegato IV è così modificato:

1)

il punto 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1.

Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

Nella zona di regolamentazione si applicano le dimensioni di maglia del sacco e le relative condizioni indicate di seguito.

Dimensione di maglia del sacco

Zone geografiche

Condizioni

Almeno 100 mm

Intera zona

Nessuna

Almeno 100 mm

Sottozone CIEM 1 e 2

Pesca diretta dello scorfano atlantico (Sebastes mentella) pelagico

Almeno 35 mm

Intera zona

Pesca diretta del melù

Almeno 32 mm

Sottozone CIEM 1 e 2

Pesca diretta del gamberetto boreale (Pandalus borealis)

L’attrezzo deve essere dotato di una griglia di selezione con distanza massima tra le sbarre di 22 mm

Almeno 16 mm

Intera zona

Pesca diretta di sgombro, capelin (1) e argentine

2)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Misure volte a garantire la sostenibilità dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti

4.1.

Sono vietate tutte le attività di pesca nella zona delimitata dalle coordinate seguenti, misurate in base al sistema WGS84:

Latitudine

Longitudine

63°00′N

30°00′O

61°30′N

27°35′O

60°45′N

28°45′O

62°00′N

31°35′O

63°00′N

30°00′O

4.2.

Ai pescherecci sono vietati la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco nei porti dell’Unione di scorfani atlantici (Sebastes mentella) pelagici di acque superficiali e di acque profonde provenienti da catture effettuate nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti (sottozone CIEM 5, 12 e 14 e sottozone NAFO 1 e 2). Il divieto si applica ai pescherecci dell’Unione anche nei porti di paesi terzi.

4.3.

Ai pescherecci dell’Unione è vietato partecipare ad operazioni di trasbordo riguardanti gli stock di cui al paragrafo 4.2.

4.4.

Ai pescherecci dell’Unione è vietato effettuare il rifornimento di carburante o fornire servizi di supporto ai pescherecci che detengono catture degli stock di cui al paragrafo 4.2.

4.5.

I pescherecci che hanno effettuato attività di pesca diretta degli stock di cui al paragrafo 4, secondo comma, dopo il 5 marzo 2025, non sono autorizzati allo sbarco, al trasbordo o all’uso di altri servizi portuali nei porti dell’Unione.

4.6.

I pescherecci che hanno effettuato attività di pesca diretta degli stock di cui al paragrafo 4, secondo comma, dopo il 5 marzo 2025, non sono autorizzati a effettuare attività di pesca nelle acque dell’Unione.

4.7.

Ai pescherecci dell’Unione è vietato partecipare ad operazioni di trasbordo riguardanti i pescherecci che hanno effettuato attività di pesca diretta degli stock di cui al paragrafo 4, secondo comma, dopo il 5 marzo 2025.

4.8.

Ai pescherecci dell’Unione è vietato effettuare il rifornimento di carburante o fornire servizi di supporto ai pescherecci che hanno effettuato attività di pesca diretta degli stock di cui al paragrafo 4, secondo comma, dopo il 5 marzo 2025.

4.9.

Le misure di cui punti da 4.1 a 4.8 si applicano fino al 31 dicembre 2027.»;

3)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Misure per la pesca dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2

6.1

Gli Stati membri di bandiera provvedono affinché, a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera, osservatori scientifici raccolgano informazioni scientifiche. Le informazioni raccolte comprendono almeno dati rappresentativi della composizione per sesso, età e lunghezza in relazione alla profondità. Tali informazioni sono trasmesse al CIEM dalle autorità competenti degli Stati membri.

6.2

I comandanti dei pescherecci dell’Unione utilizzano i seguenti fattori di conversione per stabilire l’equivalente peso vivo del peso del prodotto per gli scorfani:

i)

2,03 per il prodotto eviscerato e decapitato (taglio giapponese),

ii)

1,50 per il prodotto eviscerato e decapitato (taglio circolare), e

iii)

1,08 per il prodotto eviscerato, con testa.»;

B.   

L’allegato V è così modificato:

1)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Messaggio di notifica

Dato

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni

Nome del peschereccio

O

Nome del peschereccio

Indicativo di chiamata

O

Indicativo internazionale di chiamata del peschereccio

Stato di bandiera

O

Stato in cui il peschereccio è immatricolato

Numero IMO del peschereccio

O (3)

Numero IMO/UVI del peschereccio

Numero di riferimento interno

F (1)

Numero unico di identificazione del peschereccio della parte contraente (codice alfa-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

O

Numero riportato sulla fiancata del peschereccio

Nome del porto

F

Porto d’immatricolazione

Proprietario del peschereccio

O (2)

Responsabile dell’utilizzo del peschereccio

Noleggiatore

O (2)

Responsabile dell’utilizzo del peschereccio

Tipo di peschereccio

O (5)

Codice FAO del tipo di nave

Attrezzo da pesca

F

Classificazione statistica FAO degli attrezzi da pesca

Capacità del peschereccio in GT

O

Capacità del peschereccio conformemente alla convenzione di Londra ICTM-69

Lunghezza fuori tutto del peschereccio

O

Lunghezza fuori tutto in metri

Potenza del peschereccio

O

Potenza motrice in kW

Autorizzazione limitata

F

Dato relativo alla licenza; autorizzazione soggetta a restrizioni specifiche per l’esercizio della pesca nella zona di regolamentazione, “SÌ” o “NO”»;

2)

le note sono sostituite dalle seguenti:

«(1)

Numero CFR

(2)

A seconda dei casi.

(3)

Obbligatorio per i pescherecci soggetti alla risoluzione IMO A.1078 (28).

(4)

A seconda dei casi.

(5)

Per le navi che effettuano il rifornimento di carburante o il riapprovvigionamento di pescherecci, il tipo di nave è obbligatorio e si utilizza il codice “X”.».

(1)  Si ritiene che un peschereccio abbia praticato la pesca del capelin se il capelin tenuto a bordo supera il 50 % in peso del quantitativo complessivo a bordo di capelin e altre specie.»;


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2264/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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