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Document 32025R2251

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2251 della Commissione, del 10 novembre 2025, concernente le misure sull’esaustività ai fini 10 del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato, e che abroga la decisione 94/168/CE, Euratom della Commissione

C/2025/7455

GU L, 2025/2251, 11.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2251/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2251/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2251

11.11.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2251 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2025

concernente le misure sull’esaustività ai fini 10 del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato, e che abroga la decisione 94/168/CE, Euratom della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Le misure sull’esaustività rientrano tra le questioni elencate nel regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione (2).

(2)

Dall’entrata in vigore della decisione 94/168/CE, Euratom della Commissione (3), sono stati apportati miglioramenti significativi per quanto riguarda l’armonizzazione e la qualità delle misure sull’esaustività applicate dagli Stati membri. Nonostante tali miglioramenti, affinché i dati relativi al reddito nazionale lordo (RNL) siano affidabili, esaustivi e comparabili, le misure sull’esaustività devono essere ulteriormente armonizzate, tenendo conto dei risultati delle verifiche in questo settore. In particolare, la verifica dell’RNL ha evidenziato la necessità di armonizzare ulteriormente le misure per quanto riguarda: i) il confronto tra i dati sull’occupazione risultanti dalle fonti demografiche e i dati sull’occupazione derivati dalle fonti su cui sono fondate le stime del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PIL); ii) adeguamenti statistici che riguardano il reddito in natura e le mance; iii) l’uso di informazioni desunte dalle verifiche fiscali al fine di migliorare l’esaustività delle stime del PIL; e iv) gli adeguamenti statistici relativi alle attività economiche illegali.

(3)

Le fonti demografiche (come l’indagine sulle forze di lavoro e i censimenti della popolazione) sono uno strumento efficace per convalidare i dati sull’occupazione derivati dalle fonti su cui sono fondate le stime del PIL (rilevanti per la definizione del PIL con i metodi della produzione e del reddito) o per effettuare adeguamenti del PIL per tenere conto della produzione e del reddito non osservati. L’indagine sulle forze di lavoro è stata condotta in modo coerente in tutti gli Stati membri sulla scorta del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 della Commissione (5). Le fonti delle statistiche sulle imprese, quali le statistiche strutturali sulle imprese e i registri di imprese a fini statistici, utilizzate per la definizione del PIL in tutti gli Stati membri, sono conformi al regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione (7).

(4)

I redditi in natura e le mance sono fenomeni presenti in tutti gli Stati membri e può essere necessario effettuare adeguamenti delle stime del PIL per tenerne conto.

(5)

Tutti gli Stati membri dispongono di sistemi di imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società e sul valore aggiunto e dei corrispondenti meccanismi di verifica fiscale. Le informazioni desunte dalle verifiche fiscali possono essere utilizzate per effettuare adeguamenti della produzione e del reddito rappresentati erratamente.

(6)

Dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) («SEC 2010»), tutti gli Stati membri hanno apportato adeguamenti al PIL, ove necessario, per tenere conto delle attività economiche illegali che rientrano tra le attività di produzione.

(7)

Esiste pertanto in tutti gli Stati membri un’infrastruttura statistica e amministrativa che consente di armonizzare ulteriormente le misure sull’esaustività.

(8)

Gli aggregati RNL e le loro componenti dovrebbero essere conformi alle definizioni e alle norme contabili pertinenti del SEC 2010.

(9)

Per armonizzare ulteriormente le misure sull’esaustività, è opportuno sostituire le misure di cui alla decisione 94/168/CE, Euratom e abrogare la decisione stessa.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

Finalità e campo di applicazione

Articolo 1

Scopo del presente regolamento è migliorare l’esaustività del PIL quale componente principale dell’RNL degli Stati membri in relazione alle attività economiche che rientrano tra le attività di produzione quali definite nel SEC 2010. Sono comprese le attività economiche che di per sé hanno natura legale ma non sono esercitate nel rispetto delle norme fiscali e di sicurezza sociale, nonché le attività economiche che sono illegali ai sensi della legislazione nazionale, a condizione che tutte le unità partecipanti intervengano consensualmente, come stabilito nel SEC 2010, paragrafo 1.79.

Articolo 2

Oltre alle misure di cui ai capi da 4 a 7 del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare ulteriori misure specifiche per paese per colmare le proprie lacune in fatto di esaustività.

CAPO 2

Esaustività

Articolo 3

1.   Le stime dell’RNL e del PIL sono «esaustive» quando comprendono:

a)

la produzione, i redditi primari e le spese che sono osservati direttamente nelle indagini statistiche o negli archivi amministrativi; e

b)

la produzione, i redditi primari e le spese che non sono osservati direttamente e sono connessi a uno o più dei seguenti fenomeni:

i)

assenza dagli archivi statistici di unità economicamente attive;

ii)

evasione fiscale e/o mancato versamento di contributi sociali;

iii)

esenzione dall’obbligo di presentare informazioni alle autorità fiscali e di sicurezza sociale;

iv)

lacune statistiche nei dati.

2.   L’assenza di unità economicamente attive dagli archivi statistici, di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), implica l’assenza dagli archivi statistici di unità economicamente attive registrate presso le autorità fiscali o di sicurezza sociale e di unità economicamente attive che hanno deliberatamente omesso di registrarsi al fine di sottarsi agli obblighi fiscali e previdenziali o perché partecipanti ad attività illecite.

3.   L’evasione fiscale e/o il mancato versamento dei contributi sociali, di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), implica la presentazione alle autorità fiscali o di sicurezza sociale di dati incompleti o falsificati.

4.   L’esenzione dall’obbligo di presentare informazioni alle autorità fiscali e di sicurezza sociale, di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), è connessa a uno o più dei seguenti elementi:

a)

l’esistenza di soglie minime per la registrazione obbligatoria di determinate attività o operazioni;

b)

l’esenzione di gruppi specifici di persone o di imprese;

c)

la presentazione di dichiarazioni parziali che non costituisce una violazione delle norme fiscali e di sicurezza sociale.

5.   Le lacune statistiche nei dati che incidono sull’esaustività, di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iv), riguardano una o più delle seguenti carenze:

a)

dati incompleti, non rilevati o non direttamente rilevabili;

b)

dati trattati, elaborati o compilati non correttamente dagli statistici.

6.   Per «esaustività» si intende il carattere esaustivo della stima del PIL (e di conseguenza dell’RNL).

7.   Per «non esaustività» si intende il carattere non esaustivo della stima del PIL (e di conseguenza dell’RNL) a causa della mancata applicazione degli opportuni adeguamenti a fini di esaustività.

CAPO 3

Descrizione dei calcoli e degli adeguamenti per garantire l’esaustività delle stime del PNL

Articolo 4

Gli Stati membri devono fornire un inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti conformemente al SEC 2010 («inventario RNL» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1546 della Commissione) (9). Nel proprio inventario RNL gli Stati membri includono una descrizione delle lacune individuate in fatto di esaustività e dei metodi applicati per garantire l’esaustività delle proprie stime del PIL, indicando il valore degli adeguamenti effettuati. Tale descrizione comprende gli elementi elencati di seguito:

a)

identificazione dei tipi di non esaustività in relazione ai quali sono necessari adeguamenti dovuti ad assenza, evasione o esenzione, o carenze statistiche nei dati;

b)

identificazione dei singoli elementi di non esaustività all’interno di ciascun tipo di non esaustività di cui alla lettera a);

c)

presentazione del modo in cui i tipi e gli elementi di non esaustività individuati sono messi in relazione con i metodi applicati per garantire l’esaustività, e presentazione di una panoramica degli adeguamenti effettuati per i diversi tipi ed elementi di non esaustività;

d)

descrizione dei metodi per garantire l’esaustività applicati per trattare i tipi e gli elementi di non esaustività individuati.

Articolo 5

1.   I tipi di non esaustività di cui all’articolo 4, lettera a), sono quelli elencati nell’allegato I del presente regolamento. Tali tipi sono pertinenti nel caso in cui i dati di origine siano ottenuti da indagini o rilevazioni amministrative presso i produttori. Detti tipi si applicano pertanto anzitutto nell’analisi dell’esaustività nel contesto della definizione del PIL con il metodo della produzione. Possono essere applicati anche all’analisi della definizione del PIL con i metodi del reddito e della spesa, sempre a condizione che i dati di origine siano ottenuti da indagini o rilevazioni amministrative presso i produttori.

2.   I singoli elementi di non esaustività all’interno di ciascun tipo di non esaustività, di cui all’articolo 4, lettera b), possono corrispondere (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) agli esempi descritti nell’allegato I del presente regolamento.

3.   La messa in relazione dei tipi e degli elementi di non esaustività individuati con i metodi applicati per garantire l’esaustività, e la presentazione della panoramica degli adeguamenti effettuati per i diversi tipi ed elementi di non esaustività, di cui all’articolo 4, lettera c), sono effettuati con l’ausilio delle tabelle riassuntive il cui contenuto obbligatorio è stabilito nell’allegato II del presente regolamento. Si procede in tal modo anzitutto per le componenti della definizione del PIL con il metodo della produzione e, a condizione che i dati di origine siano ottenuti da indagini o rilevazioni amministrative presso i produttori, per le componenti rilevanti della definizione del PIL con i metodi della spesa e del reddito.

CAPO 4

Confronto tra i dati sull’occupazione in base alle fonti demografiche e i dati sull’occupazione derivati dalle fonti su cui sono fondate le stime del PIL

Articolo 6

Gli Stati membri confrontano i dati sull’occupazione in base alle fonti demografiche (offerta di manodopera) con i dati sull’occupazione derivati dalle fonti su cui sono fondate le stime del PIL (domanda di manodopera). I risultati di tale confronto sono utilizzati per effettuare adeguamenti a fini di esaustività espliciti per quanto riguarda la produzione e il reddito non osservati o per convalidare le stime del PIL. Il confronto è effettuato almeno ogni cinque anni, a partire dal ciclo di verifica dell’RNL 2025-2029.

Articolo 7

1.   Le fonti demografiche dell’offerta di manodopera di cui all’articolo 6 sono l’indagine sulle forze di lavoro o il censimento della popolazione (compresi i dati amministrativi sottostanti).

2.   I dati sulla domanda di manodopera di cui all’articolo 6 sono ricavati dalle fonti delle statistiche sulle imprese utilizzate per la compilazione del PIL, che comprendono le statistiche strutturali sulle imprese, i registri delle imprese a fini statistici, altre fonti riguardanti le imprese, dati amministrativi o combinazioni delle fonti elencate.

3.   Quando i risultati del confronto di cui all’articolo 6 sono utilizzati per convalidare le stime del PIL, i dati sull’occupazione derivati dalle fonti su cui sono fondate le stime del PIL sono le stime definitive dell’occupazione indicate nei conti nazionali.

Articolo 8

Il concetto di occupazione da applicare è definito nel SEC 2010, paragrafi da 11.11 a 11.19 (e corrisponde alla popolazione nazionale occupata). Poiché le fonti demografiche utilizzano un concetto diverso di occupazione (occupazione su base nazionale), gli Stati membri adottano misure per allinearlo alla definizione del SEC 2010 ai fini del confronto di cui all’articolo 6. Tali misure riguardano almeno gli aspetti seguenti:

a)

inclusione dei non residenti che lavorano per unità residenti, quali i lavoratori migranti non residenti, i lavoratori frontalieri non residenti e i lavoratori stagionali;

b)

esclusione dei residenti che lavorano per produttori non residenti, quali i lavoratori frontalieri residenti e i lavoratori stagionali;

c)

inclusione dei lavoratori residenti che vivono permanentemente in convivenze; può trattarsi di persone che vivono e lavorano in comunità (quali carceri o strutture di assistenza a lungo termine), nuclei collettivi (come le istituzioni religiose) e alloggi per le forze armate;

d)

inclusione delle persone che svolgono attività di produzione per uso proprio (ad esempio, attività agricole).

Articolo 9

Nell’effettuare il confronto di cui all’articolo 6, gli Stati membri applicano misure per:

a)

determinare l’ambito delle attività economiche da prendere in considerazione ai fini del confronto, utilizzando la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea («NACE»), stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e armonizzare la codifica NACE dei dati sull’occupazione nelle fonti che riguardano offerta e domanda di manodopera;

b)

calcolare i dati relativi all’occupazione in termini di «ore lavorate» (come definite nel SEC 2010, paragrafo 11.27) o di «equivalenza a tempo pieno» (secondo la definizione del SEC 2010, paragrafo 11.32);

c)

determinare i rapporti appropriati di valore aggiunto lordo o di prodotto per unità di manodopera da applicare al divario di manodopera risultante (differenza tra i dati sull’occupazione secondo le fonti demografiche allineate secondo l’articolo 8 e i dati sull’occupazione derivati dalle fonti su cui sono fondate le stime del PIL) se a seguito del confronto sono effettuati adeguamenti a fini di esaustività espliciti (del valore aggiunto lordo e delle sue componenti) per tenere conto della produzione non osservata.

Articolo 10

Gli Stati membri forniscono nell’inventario RNL una descrizione del confronto effettuato di cui all’articolo 6. La prima descrizione è presentata nell’inventario RNL successivo al ciclo di verifica dell’RNL 2025-2029. Se il confronto dà luogo ad adeguamenti a fini di esaustività espliciti, gli Stati membri indicano il valore degli adeguamenti effettuati. Se non sono effettuati adeguamenti a fini di esaustività espliciti a seguito di tale confronto, gli Stati membri forniscono una giustificazione nell’inventario RNL, unitamente a informazioni sul modo in cui i risultati del confronto sono stati utilizzati per convalidare le stime del PIL.

CAPO 5

Adeguamenti statistici relativi ai redditi in natura e alle mance

Articolo 11

Gli Stati membri riesaminano i diversi tipi di redditi in natura e i tipi di attività in cui è più comune la pratica delle mance al fine di apportare, se del caso, adeguamenti a fini di esaustività al PIL. Gli Stati membri riesaminano inoltre i metodi di tali adeguamenti al fine di garantirne l’affidabilità. Tali riesami sono effettuati almeno ogni cinque anni, a partire dal ciclo di verifica dell’RNL 2025-2029.

Articolo 12

L’esame dei vari tipi di redditi in natura di cui all’articolo 11 comprende gli elementi seguenti:

a)

servizi di veicoli o di altri beni di consumo durevoli messi a disposizione dei lavoratori dipendenti per uso personale;

b)

pasti e bevande, compresi quelli consumati nel corso di spostamenti per motivi professionali;

c)

riduzioni di prezzo praticate in mense gratuite o sovvenzionate, o sotto forma di buoni pasto;

d)

trasporto da e verso il luogo di lavoro;

e)

beni e servizi ottenuti dai processi di produzione del datore di lavoro stesso, ad esempio alimenti e bevande;

f)

alloggio gratuito o contributi per l’alloggio;

g)

prestiti ai dipendenti a tassi di interesse ridotti;

h)

tutti gli altri tipi di redditi in natura ritenuti quantitativamente significativi.

Articolo 13

Il riesame delle attività per le quali è più comune la pratica delle mance, di cui all’articolo 11, comprende gli elementi seguenti:

a)

taxi;

b)

ristoranti;

c)

alberghi;

d)

esercizi di parrucchiere;

e)

tutte le altre attività per le quali la pratica delle mance è ritenuta quantitativamente significativa.

Articolo 14

Gli Stati membri confrontano le loro stime dei redditi in natura con i risultati delle indagini quadriennali sul costo del lavoro a livello di UE, in quanto le indagini comprendono anche informazioni sui redditi in natura. Tale confronto è effettuato ogni qual volta sono disponibili i risultati di un’indagine sul costo del lavoro a livello di UE.

Articolo 15

1.   Gli Stati membri inseriscono nell’inventario RNL una descrizione sintetica delle norme fiscali applicabili ai redditi in natura e alle mance. L’inventario RNL comprende anche una spiegazione del modo in cui la stima del PIL tiene debitamente conto di tali norme (ad esempio esaminando la loro incidenza sui dati di origine e, di conseguenza, l’eventuale necessità di adeguamenti). La prima descrizione e spiegazione è presentata nell’inventario RNL successivo al ciclo di verifica dell’RNL 2025-2029.

2.   Se vengono effettuati adeguamenti di voci specifiche, occorre indicare le fonti dei dati, il metodo di calcolo e il valore dell’adeguamento.

3.   Gli Stati membri descrivono inoltre nell’inventario RNL i risultati dei riesami di cui all’articolo 11 e i risultati del confronto di cui all’articolo 14 e, se del caso, forniscono una giustificazione e una descrizione delle relative modifiche. La prima descrizione è presentata nell’inventario RNL successivo al ciclo di verifica dell’RNL 2025-2029.

CAPO 6

Valutazione circa l’uso delle informazioni desunte dalle verifiche fiscali per migliorare l’esaustività delle stime del PNL

Articolo 16

Gli Stati membri analizzano la fattibilità dell’uso delle verifiche fiscali per migliorare l’esaustività delle stime del PIL. Tale analisi è effettuata almeno ogni cinque anni, a partire dal ciclo di verifica dell’RNL 2025-2029.

Articolo 17

1.   Gli Stati membri descrivono i risultati dell’analisi di cui all’articolo 16 nell’inventario RNL, a partire da quello successivo al ciclo di verifica dell’RNL 2025-2029.

2.   Con tale descrizione si determina se le informazioni desunte dalle verifiche fiscali possono essere utilizzate per effettuare adeguamenti della produzione e del reddito rappresentati in modo errato (uso quantitativo) o per determinare i modelli di detta rappresentazione errata (uso qualitativo).

3.   Se sono effettuati adeguamenti a fini di esaustività sulla base delle verifiche fiscali (uso quantitativo), la descrizione spiega il modo in cui le informazioni risultanti dalle verifiche fiscali sono state adeguate per conseguire tale scopo, ed è indicato il valore degli adeguamenti.

4.   Se le verifiche fiscali sono utilizzate qualitativamente, la descrizione spiega il modo in cui i modelli di rappresentazione errata individuati sono applicati agli adeguamenti a fini di esaustività derivati da altri metodi di esaustività. Se le verifiche fiscali non sono utilizzate per garantire l’esaustività, la descrizione ne spiega i motivi.

CAPO 7

Adeguamenti statistici relativi alle attività economiche illegali

Articolo 18

Gli Stati membri riesaminano i tipi di attività economiche illegali che rientrano tra le attività di produzione quali definite nel SEC 2010 al fine di apportare, se del caso, adeguamenti a fini di esaustività al PIL e rivedono i metodi utilizzati per tali adeguamenti per garantirne l’affidabilità. Tali riesami sono effettuati almeno ogni cinque anni, a partire dal ciclo di verifica dell’RNL 2025-2029.

Articolo 19

Il riesame dei tipi di attività illegali di cui all’articolo 18 comprende le attività seguenti:

a)

prostituzione (se illegale secondo la legislazione nazionale);

b)

produzione e traffico di stupefacenti (se illegali secondo la legislazione nazionale);

c)

contrabbando di alcol e prodotti del tabacco;

d)

tutti gli altri tipi di attività economiche illegali ritenuti quantitativamente significativi.

Articolo 20

A partire dall’inventario RNL successivo al ciclo di verifica dell’RNL 2025-2029, gli Stati membri descrivono nell’inventario RNL i risultati dell’analisi di cui all’articolo 18. L’inventario RNL comprende, se del caso, una giustificazione e una descrizione delle relative modifiche. Se sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto di specifiche attività economiche illegali, sono descritti le fonti dei dati e il metodo di calcolo ed è indicato il valore dell’adeguamento.

Articolo 21

1.   La decisione 94/168/CE, Euratom è abrogata.

2.   I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/516/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione, dell’8 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo l’elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2147/oj).

(3)  Decisione 94/168/CE, Euratom della Commissione, del 22 febbraio 1994, recante disposizioni d’applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all’armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 77 del 19.3.1994, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/168/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1700/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, stabilisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio delle forze di lavoro conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2240/oj).

(6)  Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2152/oj).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020, che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 271 del 18.8.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1197/oj).

(8)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/549/oj).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1546 della Commissione, del 23 ottobre 2020, che stabilisce la struttura e le modalità dettagliate dell’inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati relativi al reddito nazionale lordo e le loro componenti conformemente al Sistema europeo dei conti (SEC 2010) (GU L 354 del 26.10.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1546/oj).

(10)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).


ALLEGATO I

Tipi di non esaustività di cui all’articolo 5

La suddivisione di tutte le attività di produzione secondo il potenziale di non esaustività deve essere basata su un insieme standard di tipi di non esaustività. I tipi recano le etichette da N1 a N7. La tabella seguente riporta una descrizione di ciascun tipo di non esaustività (da N1 a N7) con esempi di singoli elementi di non esaustività per ciascuno di tali tipi.

Etichetta

Tipo

Descrizione dei tipi di non esaustività e dei relativi elementi

N1

Il produttore ha omesso di registrarsi (produttore sommerso)

Il produttore omette di registrarsi per sottrarsi a obblighi fiscali e di sicurezza sociale. Si tratta spesso di piccoli produttori il cui fatturato supera la soglia al di là della quale dovrebbero dichiarare il loro reddito.

I produttori che omettono di registrarsi perché partecipano ad attività illegali rientrano nel tipo N2 piuttosto che nell’N1.

Il tipo N1 non comprende tutte le attività sommerse: alcune sono collegate al tipo N6.

N2

Il produttore svolge attività economiche illegali e omette di registrarsi

Il tipo N2 comprende le attività dei produttori illegali che si sottraggono integralmente alla registrazione.

Il tipo N2 esclude le attività illegali svolte da persone giuridiche o imprenditori registrati che dichiarano (o rappresentano erratamente) le proprie attività con l’uso di codici di attività legali.

N3

Il produttore non è obbligato a registrarsi

Il produttore non ha l’obbligo di registrarsi perché non produce beni e servizi destinati alla vendita. Si tratta solitamente di produttori familiari di beni e servizi non destinati alla vendita che realizzano: i) produzione di beni per autoconsumo o per i propri investimenti fissi; e ii) costruzione e riparazione di abitazioni.

Possono produrre alcuni beni e servizi destinabili alla vendita, ma al di sotto del livello che obbligherebbe il produttore a registrarsi come imprenditore.

N4

Una persona giuridica registrata non è inclusa nelle statistiche

Una persona giuridica può non essere inclusa nelle statistiche per diversi motivi. Ad esempio: i) i registri delle imprese non sono aggiornati o le procedure di aggiornamento non sono efficaci; ii) i dati di classificazione (codici di attività, dimensione o geografici) non sono corretti; oppure iii) la persona giuridica non è inclusa nella base campionaria dell’indagine perché la sua dimensione è inferiore a una certa soglia.

N5

Un imprenditore registrato non è incluso nelle statistiche

Un imprenditore registrato può non essere incluso nelle statistiche per diversi motivi. Ad esempio, la fonte di dati amministrativi contenente gli elenchi degli imprenditori registrati può trasmettere all’ufficio statistico elenchi che non sono sempre completi o aggiornati.

Anche quando esiste un flusso regolare di informazioni esatte ed esaurienti dalla fonte di dati amministrativi all’ufficio statistico, un imprenditore registrato può non essere incluso nei registri delle imprese per diversi motivi (cfr. quelli indicati per il tipo N4).

N6

Il produttore presenta dati errati

La presentazione di dati errati assume solitamente la forma di sottodichiarazione della produzione e/o sovradichiarazione dei consumi intermedi al fine di evadere (o ridurre) le imposte sul reddito o sul valore aggiunto o i contributi sociali.

La presentazione di dati errati spesso comporta: i) la tenuta di una contabilità doppia; ii) il pagamento di remunerazioni «fuori busta» registrate come consumi intermedi; iii) pagamenti in denaro contante senza ricevuta, e iv) frodi IVA.

N7

I dati risentono di lacune statistiche

Il tipo N7 è suddiviso in diversi sottotipi: i) N7a: dati incompleti, non rilevati o non direttamente rilevabili; ii) N7b: dati che sono trattati, elaborati o compilati non correttamente dagli statistici. La distinzione è utile per comprendere meglio l’ampia gamma delle lacune statistiche possibili. Nella pratica, però, non è sempre facile distinguere tra i tipi N7a e N7b.

Lacune statistiche: l’elenco che segue non è esaustivo, ma le fattispecie indicate dovrebbero essere vagliate in termini di non esaustività:

trattamento delle mancate risposte nelle indagini;

produzione per proprio uso finale da parte dei produttori di beni e servizi destinati alla vendita;

mance;

retribuzioni in natura;

attività secondarie.

Resta inteso che non tutte le lacune statistiche comportano una sottostima del PIL. Sono qui evidenziati gli ambiti tendenti a causare non esaustività nei conti nazionali.

I tipi da N1 a N7 sono rilevanti nei casi in cui i dati di origine sono ottenuti da indagini o rilevazioni amministrative presso i produttori. Essi sono pertanto applicati in via principale nell’analisi dell’esaustività nel contesto della definizione del PIL con il metodo della produzione. Gli stessi tipi possono essere applicati anche all’analisi con i metodi del reddito e della spesa, ma con maggiore facilità qualora i dati siano ottenuti da indagini o rilevazioni amministrative presso i produttori.

Per garantire che i tipi di non esaustività siano distinti e separati, la logica inerente alla loro formulazione consiste nella suddivisione delle attività produttive a seconda del loro potenziale di essere non osservate. A tale fine si parte dall’esame delle caratteristiche facilmente osservabili dei produttori, attribuendo ciascuna caratteristica a una categoria di un insieme in cui le categorie si escludono a vicenda e sono esaustive. Le caratteristiche dovrebbero essere stabilite in base alle seguenti domande:

a)

il produttore è registrato presso le autorità amministrative o no?

b)

il produttore è incluso nei registri delle imprese a fini statistici o no?

c)

qual è la fonte dei dati di base: un’indagine presso i produttori, una rilevazione amministrativa o una fonte diversa?

d)

il produttore è una persona giuridica, un imprenditore o un produttore familiare di beni e servizi non destinati alla vendita?

e)

il produttore risponde alle indagini o no?

f)

il produttore presenta i dati correttamente o erratamente?

g)

sono rilevati tutti i dati necessari per i conti nazionali o no?

Tali caratteristiche, complessivamente, sono alla base delle descrizioni dei tipi da N1 a N7 e forniscono una disaggregazione esaustiva dei casi potenziali di non esaustività. La derivazione dei tipi da N1 a N7 e le loro relazioni sono descritte di seguito.

Si dovrebbe anzitutto considerare se un produttore sia oggetto o no di un’indagine o una rilevazione amministrativa. Un produttore può non essere oggetto di un’indagine o una rilevazione amministrativa per i motivi seguenti:

a)

ha deliberatamente omesso di registrarsi perché partecipa ad attività sommerse (N1) o illegali (N2);

b)

non è tenuto a registrarsi (produttori familiari di beni e servizi non destinati alla vendita) (N3);

c)

è una persona giuridica ma non è oggetto di indagine (N4);

d)

è un imprenditore registrato ma non è oggetto di indagine (N5).

Se il produttore è oggetto di indagine, i dati ottenuti possono non essere esaustivi per uno dei due motivi seguenti:

a)

il produttore presenta deliberatamente dati errati (N6);

b)

i dati necessari non sono rilevati o trattati correttamente (lacuna statistica) (N7).


ALLEGATO II

Modelli delle tabelle riassuntive di cui all’articolo 5

Tipi ed elementi di non esaustività in funzione del metodo di esaustività applicato - panoramica degli adeguamenti a fini di esaustività applicati alla produzione (un modello analogo deve essere utilizzato per i consumi intermedi e il valore aggiunto lordo e, a condizione che i dati di origine siano ottenuti da indagini o rilevazioni amministrative presso i produttori, per le componenti rilevanti della definizione del PIL con i metodi della spesa e del reddito)

Tipi ed elementi di non esaustività

Metodi di esaustività

Totale

Metodo 1

Metodo 2

Metodo 3

Metodo 4

Metodo 5

Metodo 6

Metodo 7

Metodo 8

N1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

100  %


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2251/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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