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Document 32025R2196

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione, del 17 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle acque e alle risorse, il controllo della pesca, la sorveglianza, l'ispezione e l'esecuzione, le detrazioni dai contingenti e dagli sforzi di pesca, i dati e le informazioni, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione

C/2025/7501

GU L, 2025/2196, 12.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2196/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2196/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2196

12.11.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2196 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2025

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle acque e alle risorse, il controllo della pesca, la sorveglianza, l'ispezione e l'esecuzione, le detrazioni dai contingenti e dagli sforzi di pesca, i dati e le informazioni, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 7 bis, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a f), l’articolo 9, paragrafo 8, l’articolo 14, paragrafo 12, l’articolo 15 ter, paragrafo 2, l’articolo 22, paragrafo 4, l’articolo 24, paragrafo 5, l’articolo 62, lettere b) e c), l'articolo 66, paragrafo 6, l’articolo 71, paragrafo 5, l’articolo 76, paragrafo 4, l’articolo 78, paragrafo 3, l’articolo 79, paragrafo 8, l’articolo 92, paragrafo 13, l’articolo 93 ter, paragrafo 4, l’articolo 105, paragrafo 6, l’articolo 106, paragrafo 4, l’articolo 111 bis, lettere da a) a d) e lettera f), l’articolo 117, paragrafo 4, e l’articolo 118, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1224/2009, modificato dal regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (3) stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. Le norme previste da tale regolamento di esecuzione devono essere aggiornate per garantire la coerenza con le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2023/2842. Le norme di cui al regolamento (UE) n. 404/2011 dovrebbero pertanto essere sostituite dalle norme adottate ai sensi del presente regolamento.

(2)

Le norme fissate da tali regolamenti sono sostanzialmente collegate e sono destinate ad essere applicate in parallelo. È pertanto opportuno che tali norme, nell'interesse della semplicità e al fine di facilitarne l'applicazione ed evitarne il moltiplicarsi, siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati, con rischio di duplicazione.

(3)

Al fine di assicurare un'applicazione coerente di dette modalità, è necessaria l'elaborazione di alcune definizioni. Ciò si riferisce, in particolare, alla definizione di «dispositivo di controllo del peschereccio», che riflette le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2023/2842 al regolamento (CE) n. 1224/2009 riguardo all'uso di dispositivi di localizzazione non satellitare, che consentono di localizzare e identificare automaticamente i pescherecci attraverso un sistema di controllo dei pescherecci a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(4)

L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 stabilisce che un peschereccio dell'Unione può essere utilizzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi solo se detiene una licenza di pesca in corso di validità. L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 stabilisce che un peschereccio dell'Unione è autorizzato a svolgere attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità. L'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 i pescherecci dell'Unione diversi dalle navi da cattura possono svolgere attività di pesca solo se sono stati autorizzati in tal senso dal loro Stato membro di bandiera. È opportuno stabilire modalità comuni per il rilascio, la gestione o la revoca di tali licenze di pesca, autorizzazioni di pesca e altre autorizzazioni per i pescherecci dell'Unione diversi dalle navi da cattura al fine di garantire una norma comune per le informazioni in esse contenute.

(5)

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 impone al comandante di un peschereccio dell'Unione di rispettare le condizioni e le restrizioni relative alla marcatura e all'identificazione dei pescherecci dell'Unione e dei loro attrezzi. Al fine di garantire l'attuazione efficace e armonizzata di tali disposizioni, è opportuno adottare modalità di applicazione sulla marcatura e l'identificazione dei pescherecci dell'Unione, delle boe e delle boe segnaletiche, dei dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating devices, FAD), delle reti da traino, degli attrezzi fissi, delle imbarcazioni ausiliarie, dei cavi e delle targhette per la marcatura, nonché sui documenti di identificazione della nave da tenere a bordo dei pescherecci dell'Unione.

(6)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri devono utilizzare sistemi di controllo dei pescherecci (vessel monitoring system, VMS) per monitorare efficacemente la posizione e i movimenti dei pescherecci, ovunque si trovino, nonché dei pescherecci presenti nelle loro acque. L'articolo 9, paragrafo 2, dispone che a bordo di ciascun peschereccio dell'Unione sia installato un dispositivo di localizzazione pienamente funzionante che ne permette la localizzazione e l'identificazione automatiche da parte di un sistema di controllo dei pescherecci tramite la trasmissione automatica, a intervalli regolari, dei dati sulla sua posizione. È opportuno redigere specifiche comuni a livello dell'Unione per tali sistemi. Tali specifiche dovrebbero definire in particolare le caratteristiche tecniche dei dispositivi di controllo dei pescherecci, il formato, il contenuto e i dettagli relativi alla trasmissione dei dati sulla posizione del peschereccio.

(7)

Per garantire un monitoraggio efficace dei dati relativi alla registrazione delle catture, è opportuno applicare modalità uniformi per la compilazione e la trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, delle notifiche preventive, delle dichiarazioni di trasbordo e delle dichiarazioni di sbarco, conformemente agli articoli 14, 15, 17, 19 bis, 21, 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1224/2009. È pertanto necessario stabilire tali modalità uniformi in materia di procedure e moduli.

(8)

L'articolo 14, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che, per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo, i comandanti delle navi da cattura dell'Unione debbano applicare i coefficienti di conversione stabiliti dall'Unione. È pertanto necessario stabilire tali coefficienti di conversione.

(9)

A norma degli articoli 71 e 72 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri effettuano una sorveglianza e adottano i provvedimenti necessari qualora le risultanze di un avvistamento non corrispondano alle informazioni di cui dispongono. L'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1224/2009 impone ai funzionari di compilare un rapporto a seguito di ogni ispezione e di trasmetterlo per via elettronica alle autorità competenti. È pertanto necessario stabilire le modalità relative al contenuto e al formato dei rapporti di sorveglianza e di ispezione, e ai mezzi per la loro trasmissione.

(10)

L'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1224/2009 stabilisce che gli ispettori dell'Unione possano effettuare ispezioni nel territorio degli Stati membri, nelle acque dell'Unione e su pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione. È pertanto opportuno stabilire le modalità relative alla notifica degli ispettori dell'Unione, alla portata dei loro poteri e obblighi, ai rapporti di ispezione e al tipo di misure adottate a seguito di tali rapporti.

(11)

L'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 prevede che i punti assegnati al titolare di una licenza per infrazione grave siano trasferiti al nuovo titolare della licenza di pesca se la nave da cattura o la licenza di pesca è venduta, ceduta o cambia altrimenti proprietà dopo la data dell'infrazione, anche nei casi che coinvolgono operatori di un altro Stato membro. È pertanto opportuno stabilire norme che disciplinino tali trasferimenti di punti e la notifica delle decisioni riguardanti l'assegnazione di punti.

(12)

L'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009 stabilisce che, se una licenza di pesca è stata revocata in via definitiva a causa dell'assegnazione di punti, non dovrebbe figurare nei registri pertinenti. È pertanto opportuno stabilire norme per la soppressione di tali licenze di pesca dagli elenchi pertinenti.

(13)

Gli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 stabiliscono le norme che disciplinano la detrazione dai contingenti e dallo sforzo di pesca da parte della Commissione nei casi in cui gli Stati membri non osservino la politica comune della pesca, costituendo potenzialmente una grave minaccia per la conservazione degli stock soggetti a possibilità di pesca o a regimi di sforzo di pesca. È pertanto opportuno stabilire modalità di applicazione in materia di detrazioni, trasferimenti di contingenti, riassegnazioni e di processo di consultazione relativo alla detrazione dalle possibilità di pesca.

(14)

Per garantire l'attuazione efficace e armonizzata del titolo XII, capo I, del regolamento (CE) n. 1224/2009, è opportuno stabilire norme comuni in materia di convalida, accesso e scambio dei dati. Tali norme dovrebbero sostenere il corretto trattamento dei dati relativi al controllo, compresi gli obblighi per gli Stati membri di istituire una banca dati elettronica e un sistema di convalida, e di garantire un accesso adeguato e la condivisione dei dati. Le procedure di convalida dei dati e le regole operative di cui al presente regolamento devono prevedere le analisi necessarie, come l'analisi statistica e i controlli di coerenza, i controlli incrociati e le verifiche, al fine di individuare potenziali infrazioni delle norme della politica comune della pesca, in particolare le infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafi 2 e 3, del regolamento sul controllo.

(15)

Ai sensi dell'articolo 117, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, occorre istituire un sistema di assistenza reciproca per garantire la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, i paesi terzi, la Commissione e l'EFCA. Tale cooperazione amministrativa è essenziale per garantire la creazione di condizioni di parità negli Stati membri e affinché le attività illegali siano sottoposte a indagini e sanzioni adeguate. Occorre pertanto elaborare norme atte a consentire lo scambio sistematico di informazioni, su richiesta o spontaneamente, e la possibilità di chiedere misure e la notifica amministrativa da parte di un altro Stato membro.

(16)

Gli articoli 93 ter e 118 del regolamento (CE) n. 1224/2009 impongono agli Stati membri di presentare alla Commissione relazioni annuali e quinquennali sull'applicazione di tale regolamento. Per garantire la coerenza e la comparabilità delle informazioni fornite, è necessario stabilire prescrizioni minime in materia di informazione e un formato standardizzato per tali relazioni.

(17)

Per motivi di chiarezza e coerenza con le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2023/2842, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e sostituirlo con il presente regolamento.

(18)

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 attuate dal presente regolamento si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2026. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(19)

Alcune disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle relative alla marcatura delle reti da traino, alle specifiche tecniche per i dispositivi di controllo dei pescherecci, alla convalida dei dati e alla trasmissione elettronica dei dati del documento di trasporto, necessitano di un periodo supplementare per consentire agli Stati membri e ai portatori di interessi di conseguire un'attuazione piena ed efficace. È pertanto opportuno prevedere date di applicazione diverse per tali disposizioni al fine di concedere tempo sufficiente per la preparazione. È inoltre opportuno stabilire misure transitorie per garantire una transizione agevole verso alcune nuove modalità di applicazione per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, in particolare perché si riferiscono a prescrizioni che inizieranno ad applicarsi dal 10 gennaio 2028 o successivamente.

(20)

I dati personali raccolti e trattati a fini di controllo a norma del presente regolamento devono essere conformi alle norme in materia di protezione dei dati di cui all'articolo 112 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(21)

Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere l'8 luglio 2025.

(22)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce modalità di applicazione per l'attuazione del regime di controllo della pesca dell'Unione istituito dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)

«sfogliara»: un attrezzo quale definito all’articolo 6, punto 16), del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

(2)

«presentazione»: la forma in cui il pesce è trasformato a bordo del peschereccio e prima dello sbarco, secondo quanto descritto all’allegato I, tabella 1;

(3)

«presentazione collettiva»: una forma di presentazione comprendente almeno due parti estratte da uno stesso pesce;

(4)

«dispositivo di concentrazione del pesce» o «FAD»: oggetto, struttura o dispositivo permanente, semipermanente o temporaneo, di qualsiasi materiale, artificiale o naturale, calato e/o monitorato, allo scopo di concentrare il pesce;

(5)

«titolare di una licenza di pesca»: persona fisica o giuridica alla quale è stata rilasciata una licenza di pesca;

(6)

«operatore oggetto di ispezione»: la persona fisica responsabile del peschereccio, del veicolo, del velivolo, dell'hovercraft o dei locali ispezionati o che pratica la pesca senza peschereccio e soggetta a ispezione;

(7)

«altre autorizzazioni»: le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione diversi dalle navi da cattura ai sensi dell'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009;

(8)

«attrezzo fisso»: qualsiasi attrezzo da pesca non trainato o altrimenti mosso nell'acqua da energia umana, animale o meccanica, quali reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli, reti a trappola, reti da posta derivanti, lenze, compresi i palangari, e trappole, comprese le nasse;

(9)

«convalida»: l’esecuzione di controlli incrociati, analisi e verifiche per garantire che i dati siano accurati, completi, coerenti e trasmessi entro i termini di legge;

(10)

«regole operative»: un insieme di regole predefinite utilizzate ai fini della convalida;

(11)

«controllo incrociato»: il confronto di dati provenienti da fonti o serie di dati diverse per individuare e accertare incongruenze, errori e informazioni mancanti nei dati;

(12)

«analisi»: l’esame e la modellizzazione dei dati per individuare e studiare modelli, tendenze o anomalie;

(13)

«verifica»: il controllo e la conferma che i dati sono conformi alle norme per quanto riguarda il formato, la quantità e la qualità;

(14)

«sistema di convalida dei dati»: un sistema elettronico, compresa la banca dati elettronica, per la convalida dei dati;

(15)

«richiesta di assistenza»: una richiesta rivolta da uno Stato membro a un altro, o dalla Commissione o dall'EFCA a uno Stato membro, in merito all'attuazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 e del presente regolamento, conformemente al principio di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 117 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

(16)

«dispositivo di controllo del peschereccio»: un dispositivo di localizzazione, compreso un dispositivo mobile di localizzazione non satellitare, di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

TITOLO II

CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE

CAPO I

Licenze di pesca, autorizzazioni di pesca e altre autorizzazioni

Articolo 3

Disposizioni generali

1.   Ciascuno Stato membro di bandiera provvede affinché le informazioni contenute nella licenza di pesca, nell'autorizzazione di pesca o nelle altre autorizzazioni da esso rilasciate, gestite e revocate siano precise e coerenti con le norme della politica comune della pesca.

2.   Ciascuno Stato membro di bandiera provvede affinché i dati relativi alle licenze di pesca, alle autorizzazioni di pesca e alle altre autorizzazioni da esso rilasciate, gestite e revocate siano conservati in formato elettronico e aggiornati regolarmente.

3.   Le licenze di pesca, le autorizzazioni di pesca e le altre autorizzazioni possono figurare nello stesso documento.

Articolo 4

Condizioni di validità delle licenze di pesca

1.   Una licenza di pesca è valida esclusivamente per una sola nave da cattura dell'Unione e contiene almeno le informazioni di cui all'allegato II.

2.   A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la capacità totale corrispondente alle licenze di pesca rilasciate da uno Stato membro, espressa in stazza lorda (GT) o chilowatt (kW), non è in nessun momento superiore ai livelli massimi di capacità previsti per lo Stato membro considerato fissati conformemente all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/201 del Parlamento europeo e del Consiglio3 (6).

3.   Una licenza di pesca è valida solo se:

(a)

le condizioni per il rilascio, tra cui la stazza espressa in GT, la potenza del motore espressa in kW e gli altri criteri di cui all'allegato II, sono ancora soddisfatte; e

(b)

non è stata rilasciata più di una licenza di pesca alla stessa nave da cattura dell'Unione.

Articolo 5

Condizioni di validità delle autorizzazioni di pesca per le navi da cattura dell'Unione

1.   Un'autorizzazione di pesca è valida esclusivamente per una sola nave da cattura dell'Unione e contiene almeno le informazioni di cui all'allegato III.

2.   La validità dell'autorizzazione di pesca è subordinata al rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.

Articolo 6

Condizioni di validità delle altre autorizzazioni

1.   Le altre autorizzazioni sono valide esclusivamente per una sola nave da cattura dell'Unione e contengono almeno le informazioni di cui all'allegato IV.

2.   La validità delle altre autorizzazioni è subordinata al rispetto delle condizioni sulla base delle quali sono state rilasciate.

CAPO II

Marcatura e identificazione dei pescherecci dell'unione e degli attrezzi da pesca, degli altri attrezzi e delle imbarcazioni

Sezione 1

Marcatura e identificazione dei pescherecci dell'unione

Articolo 7

Condizioni relative alla marcatura dei pescherecci dell'Unione

1.   Un peschereccio dell'Unione è contrassegnato dal suo nome, se disponibile, e da un identificativo unico della nave (UVI) nel modo seguente:

(a)

la lettera (le lettere) del porto o del distretto in cui il peschereccio dell'Unione è immatricolato e il numero (i numeri) d'immatricolazione sono dipinti o esibiti su entrambi i lati della prua, più in alto possibile rispetto al livello dell'acqua, in modo da essere chiaramente visibili dal mare e dal cielo, in un colore a contrasto con il fondo su cui sono tracciati;

(b)

per i pescherecci dell'Unione aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri ma inferiore a 17 metri, l'altezza delle lettere e dei numeri sarà di almeno 25 centimetri e lo spessore della linea di almeno 4 centimetri. Per i pescherecci dell'Unione aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 17 metri, l'altezza delle lettere e dei numeri sarà di almeno 45 centimetri e lo spessore della linea di almeno 6 centimetri;

(c)

lo Stato membro di bandiera può richiedere che il segnale radio internazionale di chiamata (IRCS, international radio call sign) o le lettere e i numeri d'immatricolazione esterni siano chiaramente dipinti, in un colore a contrasto con il fondo su cui sono tracciati, sulla cima della timoniera in modo da essere chiaramente visibili dal cielo;

(d)

i colori a contrasto sono il bianco e il nero;

(e)

le lettere e i numeri di immatricolazione esterni dipinti o esibiti sullo scafo del peschereccio dell'Unione non devono essere rimossi, cancellati, alterati, resi illeggibili, coperti o dissimulati.

2.   Il numero IMO (International Maritime Organisation, Organizzazione Marittima Internazionale) di identificazione delle navi, adottato con risoluzione A.1117 (30) del 6 dicembre 2017 e indicato nel capitolo XI-1, regola 3, della convenzione SOLAS del 1974 si applica:

(a)

ai pescherecci dell'Unione, o ai pescherecci controllati da operatori dell'Unione in virtù di un accordo di noleggio, di stazza lorda pari o superiore a 100 tonnellate di stazza lorda o di stazza lorda registrata o di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri che operano esclusivamente nelle acque dell'Unione;

(b)

ai pescherecci dell'Unione, o ai pescherecci controllati da operatori dell'Unione in virtù di un accordo di noleggio, di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri che operano al di fuori delle acque dell'Unione;

(c)

ai pescherecci di paesi terzi autorizzati a effettuare attività di pesca nelle acque dell'Unione.

Articolo 8

Documenti di identificazione dei pescherecci dell'Unione da tenere a bordo

1.   Il comandante di un peschereccio dell'Unione tiene a bordo o ha accesso digitale ai documenti rilasciati da un'autorità competente dello Stato membro in cui il peschereccio è immatricolato, recanti almeno le caratteristiche seguenti del peschereccio:

(a)

il nome del peschereccio, se disponibile;

(b)

le lettere del porto o del distretto in cui il peschereccio è immatricolato e il numero (i numeri) di immatricolazione;

(c)

il numero CFR (common fleet register, registro della flotta dell'UE) o, se non applicabile, il numero IMO o altro identificativo unico del peschereccio;

(d)

l'IRCS, se disponibile;

(e)

i nomi e gli indirizzi del proprietario (dei proprietari) e, se del caso, del noleggiatore;

(f)

la lunghezza fuori tutto espressa in metri, la potenza del motore espressa in kW, la stazza lorda espressa in GT e, per i pescherecci dell'Unione entrati in servizio a partire dal 1o gennaio 1987, la data di entrata in servizio, quale definita conformemente al regolamento (UE) 2017/1130 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

2.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 17 metri dotati di almeno una stiva tengono a bordo o hanno accesso digitale a disegni accurati con la descrizione di tutte le stive e delle ubicazioni dello stoccaggio del pesce, inclusa l'indicazione di tutti i punti di accesso e la capacità di stivaggio, espressa in metri cubi.

3.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione dotati di serbatoi di acqua di mare, compresi quelli refrigerati, tengono a bordo o hanno accesso digitale a un documento aggiornato in cui è indicata la capacità dei serbatoi in metri cubi ad intervalli di 10 cm.

4.   Se del caso, i comandanti delle navi da cattura dell'Unione autorizzate a effettuare la pesatura a bordo a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009 tengono a bordo o hanno accesso digitale ai documenti di autorizzazione pertinenti, unitamente ai documenti di certificazione per i sistemi di pesatura utilizzati per pesare i prodotti della pesca a bordo.

5.   I documenti menzionati nei paragrafi 2, 3 e 4 sono emessi o certificati dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera. Qualsiasi modifica apportata alle caratteristiche contenute nei documenti menzionati nei paragrafi da 1 a 4 deve essere certificata da un'autorità competente dello Stato membro di bandiera.

6.   I documenti menzionati nel presente articolo sono presentati ai fini del controllo e dell'ispezione su richiesta dei funzionari.

Sezione 2

Marcatura e identificazione degli attrezzi da pesca, delle boe, dei FAD e delle imbarcazioni

Articolo 9

Condizioni relative alla marcatura delle imbarcazioni e dei FAD

1.   Eventuali imbarcazioni o FAD presenti a bordo delle navi da cattura dell'Unione sono contrassegnati con:

(a)

le lettere e i numeri di immatricolazione esterni della nave o delle navi da cattura dell'Unione che li utilizzano o un altro identificativo richiesto dalle norme applicabili dell'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP); e

(b)

un numero identificativo unico, se disponibile.

2.   È vietato svolgere attività di pesca con imbarcazioni o FAD non identificabili e non marcati conformemente al paragrafo 1.

Articolo 10

Norme generali sulla marcatura delle reti da traino, degli attrezzi fissi, delle boe segnaletiche e dei cavi

1.   Le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 13 sulla marcatura degli attrezzi si applicano agli attrezzi utilizzati dalle navi da cattura dell'Unione in tutte le acque dell'Unione.

2.   Le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 18 sulle boe segnaletiche e i cavi si applicano alle navi da cattura dell'Unione che effettuano operazioni di pesca nelle acque oltre le 12 miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali dello Stato membro costiero. Salvo altrimenti disposto dalle norme della politica comune della pesca, gli Stati membri costieri possono estendere le prescrizioni pertinenti alle acque situate entro 12 miglia nautiche dalla linea di base delle loro acque territoriali.

3.   Salvo disposizione contraria della normativa dell'Unione, è vietato:

(a)

svolgere attività di pesca con attrezzi fissi, boe segnaletiche o reti da traino non marcate e non identificabili conformemente alle disposizioni degli articoli da 11 a 18; e

(b)

tenere a bordo:

i)

reti da traino che non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 11;

ii)

attrezzi fissi che non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2; e

iii)

boe e cavi di collegamento delle boe agli attrezzi fissi non marcati conformemente all'articolo 14 e all'articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 11

Norme relative alla marcatura delle reti da traino

I comandanti delle navi da cattura dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché ogni rete da traino, compresa la relativa attrezzatura, tenuta a bordo o utilizzata per le operazioni di pesca esponga in forma chiaramente leggibile le lettere e i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio stesso sulle parti seguenti:

(a)

l'asta di ogni sfogliara montata, se presente;

(b)

il divergente, se presente;

(c)

ogni ralinga della sezione superiore del sacco.

Articolo 12

Norme relative alla marcatura degli attrezzi fissi

1.   I comandanti delle navi da cattura dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché ogni attrezzo fisso tenuto a bordo o utilizzato per la pesca sia chiaramente marcato e identificabile conformemente al disposto del presente articolo.

2.   Ogni attrezzo fisso utilizzato per la pesca espone in forma permanente le lettere e i numeri di immatricolazione esterni riportati sullo scafo della nave da cattura cui appartiene:

(a)

per le reti, su una targhetta fissata sulla prima fila superiore e sulla lima da piombo;

(b)

per i palangari, su una targhetta sul trave e su ogni galleggiante;

(c)

per le trappole, su una targhetta apposta sulla trappola stessa e sulla corda o sulle corde, e in particolare per le nasse, su una targhetta fissata alla lima da piombo e su ogni nassa; e

(d)

per gli attrezzi fissi di estensione superiore a un miglio nautico, su targhette fissate conformemente al disposto delle lettere a), b) e c) a intervalli regolari non superiori a un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione superiore a un miglio nautico.

3.   In deroga al paragrafo 2, per le navi da cattura di lunghezza fuori tutto fino a 15 metri operanti esclusivamente nelle acque dello Stato membro di cui battono bandiera e entro quattro miglia nautiche dalla linea di base a partire dalla quale è misurata la larghezza delle acque territoriali, tale Stato membro di bandiera può istituire un sistema alternativo di marcatura per l'identificazione della nave da cattura interessata.

Articolo 13

Norme relative alle targhette per la marcatura degli attrezzi da pesca

1.   Le targhette per la marcatura degli attrezzi da pesca soddisfano le condizioni seguenti:

(a)

sono fatte di materiale resistente;

(b)

sono saldamente fissate all'attrezzo;

(c)

sono chiaramente leggibili e identificabili; e

(d)

non possono essere rimosse, cancellate, alterate, rese illeggibili, coperte o dissimulate.

2.   Nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, gli Stati membri costieri possono autorizzare la marcatura degli attrezzi da pesca con targhette leggibili mediante dispositivi elettronici o altri mezzi equivalenti, a condizione che le loro autorità competenti siano dotate degli strumenti e delle tecnologie necessari per identificare e leggere tali targhette e che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Norme relative alla marcatura delle boe

1.   I comandanti delle navi da cattura dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché a ciascun attrezzo fisso utilizzato per la pesca siano attaccate due boe segnaletiche alle estremità e delle boe segnaletiche intermedie, attrezzate come prescritto nell'allegato V e affinché dette boe siano usate conformemente al disposto della presente sezione.

2.   Ciascuna boa segnaletica situata alle estremità dell'attrezzo e ciascuna boa intermedia espongono le lettere e i numeri di immatricolazione esterni riportati sullo scafo della nave da cattura dell'Unione cui appartengono o che utilizzano tali boe, conformemente alle condizioni seguenti:

(a)

le lettere e i numeri sono esposti nel punto più alto possibile al di sopra del livello dell'acqua in modo da essere chiaramente visibili; e

(b)

in un colore a contrasto con quello della superficie sulla quale sono esposti.

3.   Le lettere e i numeri esposti sulla boa segnaletica non possono essere cancellati, alterati o resi illeggibili.

Articolo 15

Norme relative alla posa e alla marcatura dei cavi

1.   I cavi che collegano le boe all'attrezzo fisso devono essere di materiale sommergibile o provvisti di pesi in modo tale che nessuna loro parte raggiunga la superficie dell'acqua.

2.   I cavi che collegano a ciascun attrezzo le boe segnaletiche situate alle estremità sono fissati alle estremità di tale attrezzo.

3.   I cavi che collegano le boe all'attrezzo fisso sono marcati, in conformità con l'articolo 13, con una targhetta contenente le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 16

Norme relative all'utilizzo delle boe segnaletiche situate alle estremità

1.   Le boe segnaletiche situate alle estremità sono utilizzate in modo tale che ciascuna estremità dell'attrezzo fisso possa essere individuata in qualsiasi momento.

2.   L'asta di ogni boa segnaletica situata alle estremità ha un'altezza di almeno 1 metro dal livello del mare, misurata dal punto più alto del galleggiante al bordo inferiore della bandierina più bassa.

3.   Le boe segnaletiche situate alle estremità sono colorate, ma non di color rosso o verde.

4.   Ogni boa segnaletica situata alle estremità comprende:

(a)

una o due bandierine rettangolari; se sono necessarie due bandierine sulla stessa boa, tra di esse vi deve essere una distanza di almeno 20 centimetri; le bandierine che indicano le estremità dello stesso attrezzo devono essere dello stesso colore, non possono essere bianche e devono avere le stesse dimensioni;

(b)

una o due luci, di colore giallo, che lampeggiano ogni cinque secondi (F1 Y5s) e sono visibili a una distanza di almeno due miglia nautiche.

5.   Ciascuna boa segnaletica situata alle estremità può includere un segnale all'estremità superiore con una o due bande luminose a strisce che non possono essere di colore rosso o verde e hanno una larghezza di almeno 6 centimetri.

Articolo 17

Norme relative al fissaggio delle boe segnaletiche situate alle estremità

Le boe segnaletiche situate alle estremità sono fissate agli attrezzi fissi nel modo seguente:

(a)

la boa nel settore occidentale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da sud a ovest, compreso il nord) è dotata di due bandierine, due bande luminose a strisce, due luci e una targhetta conformemente all'articolo 13;

(b)

la boa nel settore orientale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da nord a est, compreso il sud) è dotata di una bandierina, una banda luminosa a strisce, una luce e una targhetta conformemente all'articolo 13.

Articolo 18

Norme relative al fissaggio delle boe segnaletiche intermedie

1.   Agli attrezzi fissi di estensione superiore a cinque miglia nautiche sono fissate boe segnaletiche intermedie nel modo seguente:

(a)

le boe segnaletiche intermedie sono utilizzate a distanze non superiori a cinque miglia nautiche, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione pari o superiore a tale distanza;

(b)

le boe segnaletiche intermedie sono dotate di una luce intermittente di colore giallo che lampeggia ogni cinque secondi (F1 Y5s) ed è visibile a una distanza di almeno due miglia nautiche.

2.   Esse hanno caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all'estremità nel settore orientale, fatta eccezione per la bandierina, che è di colore bianco.

3.   In deroga al paragrafo 1, nel Mar Baltico le boe segnaletiche intermedie sono fissate agli attrezzi fissi di estensione superiore a un miglio nautico. Le boe segnaletiche intermedie sono utilizzate a distanze non superiori a un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione pari o superiore ad un miglio nautico. Una boa segnaletica intermedia su cinque è dotata di un riflettore radar con una portata di almeno due miglia nautiche.

TITOLO III

CONTROLLO DELLA PESCA

CAPO I

Sistemi di controllo dei pescherecci

Articolo 19

Disposizioni generali

Tutti i pescherecci soggetti agli obblighi del sistema di controllo dei pescherecci (VMS), conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o a disposizioni più rigorose stabilite da altre norme della politica comune della pesca, sono dotati di un dispositivo di controllo del peschereccio che soddisfa le condizioni tecniche minime di cui al presente capo.

Articolo 20

Prescrizioni minime e specifiche tecniche dei dispositivi di controllo dei pescherecci

1.   Fatte salve disposizioni più rigorose stabilite da altre norme della politica comune della pesca, gli Stati membri provvedono affinché i dispositivi di controllo dei pescherecci utilizzati:

(a)

siano in grado di monitorare e registrare i dati sulla posizione del peschereccio con una frequenza di almeno 10 minuti;

(b)

consentano la trasmissione dei dati registrati con la frequenza e alle condizioni specificate all'articolo 23;

(c)

consentano la memorizzazione dei dati registrati nei periodi in cui la trasmissione potrebbe risultare impossibile, trasmettendo i dati memorizzati una volta che la trasmissione torna a essere possibile;

(d)

siano resistenti all'acqua con un grado di protezione IP67 o superiore;

(e)

abbiano un numero di serie unico per essere distinti dagli altri dispositivi;

(f)

siano fissati saldamente al peschereccio; e

(g)

abbiano funzionalità che consentano al comandante di monitorarne lo stato operativo e individuare eventuali malfunzionamenti, anche attraverso notifiche di errore o segnalazioni.

2.   Il paragrafo 1, lettera a), può non applicarsi ai pescherecci che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano già installato e utilizzino un dispositivo di controllo del peschereccio che non consente il controllo e la registrazione dei dati sulla posizione del peschereccio con una frequenza di almeno 10 minuti, purché il dispositivo consenta la trasmissione dei dati registrati con la frequenza e alle condizioni specificate all'articolo 23.

3.   Il paragrafo 1, lettere d) e f), può non applicarsi ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che utilizzino un dispositivo mobile di controllo del peschereccio.

4.   I dati sulla posizione del peschereccio che devono essere registrati e trasmessi dal dispositivo di controllo del peschereccio comprendono:

(a)

un numero identificativo unico che consenta al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera di collegare i dati sulla posizione al peschereccio;

(b)

l'ultima posizione geografica del peschereccio utilizzando le coordinate di latitudine e longitudine del sistema geodetico mondiale 1984, espressa in gradi decimali con un'accuratezza di 4 decimali, un errore di posizione inferiore a 50 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;

(c)

la data e l'ora di ciascuna posizione geografica registrata per il peschereccio, espressa in tempo universale coordinato; e

(d)

la velocità (in nodi, fino a 2 decimali) e la rotta (in gradi, con un intervallo tra 0-359,99 e fino a 2 decimali) del peschereccio.

Articolo 21

Contenuto dei dati sulla posizione del peschereccio

I dati sulla posizione del peschereccio scambiati dallo Stato membro di bandiera conformemente all'articolo 111, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 contengono almeno le informazioni seguenti:

(a)

il numero CFR per i pescherecci dell'Unione, ove richiesto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (8);

(b)

il numero IMO, se il peschereccio dispone di tale identificativo;

(c)

l'IRCS, se il peschereccio dispone di tale identificativo;

(d)

le lettere e i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio;

(e)

il nome del peschereccio, se disponibile;

(f)

i dati sulla posizione del peschereccio, comprese le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 4; e

(g)

il tipo di posizione, in base alle condizioni seguenti:

i)

una posizione registrata automaticamente deve essere contrassegnata come POS;

ii)

una posizione registrata manualmente deve essere contrassegnata come MANUAL;

iii)

se del caso, i primi dati sulla posizione del peschereccio all'interno della zona delle acque di un paese terzo sono contrassegnati come ENTRY; e

iv)

se del caso, i primi dati sulla posizione del peschereccio all'esterno della zona delle acque di un paese terzo sono contrassegnati come EXIT;

Articolo 22

Responsabilità dei comandanti dei pescherecci riguardo al funzionamento dei dispositivi di controllo dei pescherecci

1.   Il comandante di un peschereccio dell'Unione è responsabile del funzionamento efficace e corretto di un dispositivo di controllo del peschereccio e provvede affinché:

(a)

il dispositivo di controllo del peschereccio sia acceso prima dell'inizio della bordata e per la sua durata;

(b)

la funzionalità del dispositivo di controllo del peschereccio sia attentamente monitorata e siano adottate misure tempestive per risolvere eventuali notifiche di errori o malfunzionamenti;

(c)

il dispositivo di controllo del peschereccio non sia disattivato manualmente;

(d)

il dispositivo di controllo del peschereccio non sia utilizzato per trasmettere dati falsi;

(e)

il dispositivo di controllo del peschereccio non sia distrutto, danneggiato, reso inoperativo, soggetto a interferenze o rimosso dal peschereccio, ad eccezione dei pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri dotati di dispositivi mobili di localizzazione, per i quali il dispositivo può essere rimosso dopo la fine della bordata di pesca;

(f)

i dati pertinenti contenuti nel dispositivo di controllo del peschereccio non siano cancellati o altrimenti modificati;

(g)

il dispositivo di controllo del peschereccio e le eventuali antenne collegate non siano ostruiti o soggetti ad altra interferenza volta a compromettere o impedire l'efficace trasmissione dei dati o la loro esattezza;

(h)

i dati sulla posizione del peschereccio siano trasmessi con la frequenza specificata all'articolo 23;

(i)

l'alimentazione elettrica del dispositivo di controllo del peschereccio non sia interrotta; e

(j)

la prima posizione geografica del peschereccio dell'Unione trasmessa nei dati sulla posizione del peschereccio dopo l'accensione del dispositivo sia identica all'ultima posizione geografica registrata prima dello spegnimento del dispositivo, con un errore di posizione inferiore a 500 metri e solo all'interno della zona portuale, a meno che il diritto nazionale non imponga un margine di errore inferiore.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), il comandante di un peschereccio dell'Unione può disattivare il dispositivo di controllo del peschereccio mentre si trova in porto o in un luogo di sbarco, purché sia trasmessa una notifica alle autorità competenti del centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera prima di disattivare il dispositivo. Tale notifica può essere generata automaticamente o manualmente dal comandante e deve indicare che il peschereccio si trova all'interno della zona portuale o del luogo di sbarco.

3.   Salvo altrimenti disposto dal diritto nazionale, il paragrafo 1, lettera j), non si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri dotati di dispositivi mobili di controllo dei pescherecci, trasportati via terra in un'altra zona costiera dopo aver spento il dispositivo.

Articolo 23

Frequenza di trasmissione dei dati sulla posizione del peschereccio

1.   Fatte salve disposizioni più rigorose stabilite da altre norme della politica comune della pesca, i dispositivi di controllo dei pescherecci trasmettono i dati sulla posizione del peschereccio, comprese le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 4, al CCP dello Stato membro di bandiera:

(a)

dal 10 gennaio 2026 al 10 luglio 2027, almeno una volta ogni 2 ore, tranne quando le attività di pesca sono condotte all'interno di zone di restrizione della pesca quali definite all'articolo 4, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 1224/2009, anche entro un raggio di 5 miglia nautiche da tali zone, in cui l'intervallo di trasmissione è almeno una volta ogni 30 minuti;

(b)

dal 10 luglio 2027, almeno una volta ogni 30 minuti.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri di bandiera possono:

(a)

imporre ai pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera di trasmettere i dati sulla posizione del peschereccio di cui al paragrafo 1 a intervalli più brevi;

(b)

dal 10 luglio 2027, consentire ai pescherecci di trasmettere i dati sulla loro posizione di cui al paragrafo 1 almeno una volta ogni 60 minuti quando il peschereccio:

(a)

svolge operazioni di pesca al di là dei limiti esterni del mare territoriale; e

(b)

non svolge attività di pesca all'interno di zone di restrizione della pesca quali definite all'articolo 4, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 1224/2009, anche entro un raggio di 5 miglia nautiche da tali zone.

3.   I dati sulla posizione del peschereccio sono trasmessi:

(a)

mediante connessione satellitare o, ove possibile, tramite una rete mobile terrestre o altra tecnologia equivalente; e

(b)

garantendo la riservatezza, l'integrità, la disponibilità, l'autenticità e la non disconoscibilità di tutti i dati trasmessi.

4.   Per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che utilizzano dispositivi mobili di controllo dei pescherecci e che si trovano al di fuori della copertura della rete, i dati sulla posizione dei pescherecci sono registrati agli intervalli specificati ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo e trasmessi conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 24

Trasmissione dei dati sulla posizione del peschereccio allo Stato membro costiero

1.   Il CCP di ciascuno Stato membro di bandiera garantisce la trasmissione automatica al CCP dello Stato membro costiero dei dati sulla posizione del peschereccio forniti ai sensi dell'articolo 21 con riguardo ai suoi pescherecci per il periodo in cui si trovano nelle acque dello Stato membro costiero.

2.   Lo Stato membro di bandiera concede allo Stato membro costiero, su richiesta, l'accesso a tutti i dati sulla posizione dei pescherecci, come specificato all'articolo 21, per i pescherecci battenti la sua bandiera durante qualsiasi periodo in cui tali pescherecci siano presenti nelle acque dell'Unione dello Stato membro costiero. Tale accesso rimane disponibile per almeno tre anni dalla data di registrazione di ciascuna posizione.

CAPO II

Giornale di pesca, notifica preventiva, dichiarazione di trasbordo e dichiarazione di sbarco

Articolo 25

Prescrizioni minime del giornale di pesca

1.   Fatte salve disposizioni più rigorose stabilite da altre norme della politica comune della pesca, gli Stati membri provvedono affinché il giornale di pesca elettronico utilizzato consenta di:

(a)

registrare i dati minimi del giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e le altre informazioni pertinenti di cui all'allegato XV del presente regolamento;

(b)

archiviare i dati registrati nei periodi in cui la trasmissione potrebbe risultare impossibile, trasmettendo i dati archiviati non appena la trasmissione torna a essere possibile;

(c)

ricevere e conservare i messaggi di ricezione di cui all'articolo 26 e li mettano a disposizione del comandante della nave da cattura; e

(d)

avere funzionalità che permettano all'utente di monitorare lo stato operativo e individuare eventuali malfunzionamenti, anche attraverso notifiche di errore o segnalazioni.

2.   La trasmissione dei dati del giornale di pesca di cui al paragrafo 1 è effettuata:

(a)

attraverso una rete mobile terrestre o un sistema di comunicazione via satellite; e

(b)

garantendo la riservatezza, l'integrità, la disponibilità, l'autenticità e la non disconoscibilità di tutti i dati trasmessi.

Articolo 26

Messaggi di ricezione delle autorità dello Stato membro di bandiera

1.   Gli Stati membri di bandiera trasmettono un messaggio di ricezione al sistema elettronico di registrazione e trasmissione a bordo del peschereccio per i dati relativi all'attività di pesca di cui agli articoli 14, 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il messaggio di ricezione contiene una conferma di ricezione e, ove possibile, informazioni sull'accettazione o sul rifiuto del messaggio, compresi i motivi del rifiuto.

2.   Il sistema elettronico di registrazione e trasmissione a bordo di un peschereccio dell'Unione conserva i messaggi di ricezione per tutte i rapporti relativi a una bordata di pesca trasmessi almeno fino all'inizio di una nuova bordata.

3.   Se imposto dalle norme adottate da un'ORGP che sono vincolanti per l'Unione o da quelle adottate nell'ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) o di altri accordi di pesca conclusi dall'Unione con paesi terzi, il sistema elettronico di registrazione e trasmissione a bordo di un peschereccio dell'Unione conserva tutti i messaggi di ricezione supplementari emessi dall'ORGP o da terzi per i rapporti relativi a una bordata di pesca trasmessi fino all'inizio di una nuova bordata.

Articolo 27

Compilazione e trasmissione elettronica del giornale di pesca

1.   Il comandante di una nave da cattura dell'Unione compila e trasmette in formato elettronico i dati del giornale di pesca conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e alle istruzioni di cui all'allegato XV. Inoltre, per le navi da cattura di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, sono comunicate la data e l'ora in cui le informazioni sono trasmesse dalla nave al CCP.

2.   Il comandante di una nave da cattura dell'Unione invia un rapporto di partenza al CCP dello Stato membro di bandiera prima di lasciare il porto o il luogo di sbarco. Tale rapporto è il primo della bordata avviata.

3.   Prima dell'arrivo in porto o in un luogo di sbarco, il comandante di una nave da cattura dell'Unione invia un messaggio di arrivo in porto al CCP dello Stato membro di bandiera.

4.   Il comandante può trasmettere rettifiche ai dati del giornale di pesca fino all'ultima trasmissione effettuata prima di entrare in porto o in un luogo di sbarco. I comandanti provvedono affinché le rettifiche siano facilmente identificabili dalle autorità competenti. Tutti i dati originali del giornale di pesca elettronico e le rettifiche ad essi apportate sono conservati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

5.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, i comandanti delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri trasmettono i dati pertinenti e il messaggio di partenza al più tardi dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca e prima dell'inizio dello sbarco.

6.   Si applicano i codici riportati nell'allegato XVI per indicare, alle voci corrispondenti del giornale di pesca, gli attrezzi di pesca utilizzati.

CAPO III

Norme comuni per la determinazione del peso vivo

Articolo 28

Utilizzo di coefficienti di conversione

1.   Per la compilazione del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco si applicano i coefficienti di conversione dell'UE di cui agli allegati XII, XIII e XIV per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo, a norma dell'articolo 14, paragrafo 10, dell'articolo 21, paragrafo 5, e dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Essi si applicano ai prodotti della pesca tenuti a bordo, trasbordati o sbarcati dai pescherecci dell'Unione.

2.   In deroga al paragrafo 1, si applicano coefficienti di conversione diversi da quelli stabiliti negli allegati XII, XIII e XIV se:

(a)

le norme adottate dalle ORGP che sono vincolanti per l'Unione o quelle adottate nel contesto degli APPS conclusi dall'Unione con paesi terzi hanno stabilito fattori di conversione;

(b)

non esistono coefficienti di conversione ai sensi del paragrafo 1 o della lettera a) del presente paragrafo per una specie e presentazione determinate; in tal caso si applica il coefficiente di conversione adottato dallo Stato membro di bandiera.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri si servono dei coefficienti di conversione dell'UE di cui al paragrafo 1 per il calcolo del peso di pesce vivo trasbordato e sbarcato al fine di garantire il monitoraggio dell'utilizzo dei contingenti.

Articolo 29

Metodo di calcolo

1.   Il peso di pesce vivo è ottenuto moltiplicando il peso del pesce trasformato per i coefficienti di conversione di cui all'articolo 28 per ciascuna specie e presentazione.

2.   In caso di presentazioni collettive può essere utilizzato soltanto un coefficiente di conversione corrispondente a una delle parti della presentazione collettiva.

Articolo 30

Norme generali sull'applicazione del margine di tolleranza per le stime registrate nel giornale di pesca

1.   I margini di tolleranza di cui all'articolo 14, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono espressi come percentuale dei dati riportati nel giornale di pesca.

2.   Per le catture che devono essere sbarcate senza essere sottoposte a cernita, le stime registrate nel giornale di pesca possono essere calcolate sulla base di campioni rappresentativi o utilizzando tecnologie che consentano una stima più accurata dei quantitativi totali tenuti a bordo.

3.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, le specie catturate per essere utilizzate come esche vive si considerano specie catturate e tenute a bordo.

Articolo 31

Margine di tolleranza nella dichiarazione di trasbordo

Il margine di tolleranza di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 per la stima dei quantitativi di ciascuna specie trasbordati o ricevuti, in chilogrammi di peso vivo, è espresso come una percentuale dei dati della dichiarazione di trasbordo.

Articolo 32

Completamento dello sbarco di prodotti della pesca dopo il trasporto nell'ambito di piani di controllo e programmi di controllo comuni

Quando i prodotti della pesca sono trasportati dal luogo di sbarco prima di essere pesati conformemente a un piano di controllo o a un programma di controllo comune a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, rispettivamente lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 1224/2009, lo sbarco si considera completato ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettere f) e g), dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 66, paragrafi 1 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1224/2009 solo quando i prodotti della pesca sono stati pesati.

Articolo 33

Operazioni di pesca che coinvolgono due o più navi da cattura dell'Unione

Fatte salve le norme speciali nel caso di operazioni di pesca che coinvolgono due o più navi da cattura dell'Unione, le catture sbarcate risultanti da tali operazioni di pesca sono attribuite alla nave da cattura dell'Unione che sbarca i prodotti della pesca:

di Stati membri diversi, o

dello stesso Stato membro, ma le cui catture sono sbarcate in uno Stato membro diverso da quello di bandiera.

CAPO IV

Note di vendita

Articolo 34

Disposizioni generali

1.   Fatte salve le esenzioni di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e salvo altrimenti disposto dalle norme della politica comune della pesca, gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o le organizzazioni di produttori compilano e trasmettono per via elettronica una nota di vendita conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 62 e 64 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e alle istruzioni di cui all'allegato XIX.

2.   Il tipo di presentazione di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 comprende lo stato di trasformazione di cui all'allegato I, tabella 2, del presente regolamento.

3.   Il prezzo di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 1224/2009 è indicato nella valuta dello Stato membro in cui avviene la vendita.

TITOLO IV

SORVEGLIANZA, ISPEZIONE ED ESECUZIONE

CAPO I

Rapporti di sorveglianza e di ispezione

Articolo 35

Contenuto e formato dei rapporti di sorveglianza e di ispezione

1.   I rapporti di sorveglianza di cui all'articolo 71, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono redatti e trasmessi, ove possibile per via elettronica, conformemente alle istruzioni e alle norme di cui all'allegato VI del presente regolamento.

2.   I rapporti di ispezione di cui all'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono redatti e trasmessi per via elettronica conformemente alle istruzioni e alle norme definite nell'apposito modulo di cui all'allegato VII del presente regolamento.

3.   Quando nel corso di un'attività di sorveglianza o ispezione viene riscontrata una presunta infrazione, nel relativo rapporto di sorveglianza o di ispezione sono inseriti gli elementi giuridici e materiali e qualsiasi altra informazione relativa all'infrazione. Se durante un'attività di sorveglianza o ispezione vengono rilevate diverse presunte infrazioni, nel relativo rapporto di sorveglianza o di ispezione sono annotati gli elementi pertinenti di ciascuna infrazione.

4.   I dati ricavati dai rapporti di sorveglianza e di ispezione sono tenuti a disposizione nella banca dati per almeno tre anni.

Articolo 36

Norme relative alla banca dati elettronica

Gli Stati membri caricano i dati contenuti nei loro rapporti di sorveglianza e di ispezione nella banca dati elettronica di cui all'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1224/2009, che dispone almeno delle funzionalità per elencare, ordinare, filtrare, sfogliare e ricavare statistiche dai rapporti di sorveglianza e di ispezione. Le informazioni minime registrate in tale banca dati sono quelle indicate rispettivamente negli allegati VI e VII.

Articolo 37

Redazione dei rapporti di ispezione

1.   Il rapporto di ispezione deve essere leggibile e registrato in modo chiaro. Nel rapporto non sono ammesse cancellature o modifiche. In caso di errore in un rapporto, l'elemento inesatto deve essere annotato in modo visibile e registrato dal funzionario interessato.

2.   Il rapporto è firmato o pubblicato dal funzionario responsabile dell'ispezione. L'operatore oggetto di ispezione è invitato a firmare o accettare il rapporto. Nel caso in cui l'operatore oggetto di ispezione non sia in grado o rifiuti di accettare o firmare il rapporto di ispezione, l'ispettore lo deve annotare nella sezione del rapporto destinata alle osservazioni. Nel caso in cui non parlino la stessa lingua dell'operatore oggetto di ispezione, i funzionari adottano le misure appropriate per rendere comprensibili i risultati dell'ispezione.

3.   Fatto salvo il diritto nazionale, la firma o l'accettazione dell'operatore oggetto di ispezione costituiscono riconoscimento del rapporto e non sono considerate accettazione del contenuto dello stesso.

4.   Su richiesta, l'operatore oggetto di ispezione ha il diritto di contattare il proprio rappresentante o le autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera.

CAPO II

Ispettori dell'Unione

Articolo 38

Notifica degli ispettori dell'Unione all'EFCA

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri e la Commissione comunicano per via elettronica all'EFCA un elenco di funzionari da inserire nell'elenco degli ispettori dell'Unione conformemente all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 39

Adozione e tenuta dell'elenco degli ispettori dell'Unione

1.   Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri e dalla Commissione a norma dell'articolo 38 del presente regolamento, l'EFCA redige un elenco degli ispettori dell'Unione, che comprende anche i funzionari dell'EFCA, da presentare alla Commissione per adozione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   I funzionari inclusi nell'elenco degli ispettori dell'Unione di cui all'articolo 38:

(a)

hanno una solida esperienza in materia di controllo e ispezione della pesca;

(b)

hanno una conoscenza approfondita della normativa dell'Unione europea in materia di pesca;

(c)

hanno una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua;

(d)

sono fisicamente idonei all'esercizio delle loro mansioni; e

(e)

hanno ricevuto una formazione adeguata in materia di sicurezza in mare, se del caso.

3.   Dopo l'adozione dell'elenco iniziale di cui al paragrafo 1, entro il 30 settembre di ogni anno gli Stati membri e la Commissione comunicano all'EFCA le eventuali modifiche dell'elenco che desiderano introdurre per l'anno civile successivo. L'EFCA comunica tali modifiche alla Commissione, che aggiorna di conseguenza l'elenco entro il 31 dicembre di ogni anno. A seconda del numero di modifiche ricevute, la Commissione può aggiornare l'elenco a intervalli più brevi.

4.   L'elenco e le relative modifiche vengono pubblicati sul sito web ufficiale dell'EFCA.

Articolo 40

Notifica degli ispettori dell'Unione alle ORGP

L'EFCA comunica al segretariato di un'ORGP di cui fanno parte l'Unione o i suoi Stati membri l'elenco degli ispettori dell'Unione incaricati di effettuare ispezioni nell'ambito di tale organizzazione.

Articolo 41

Poteri e obblighi degli ispettori dell'Unione

1.   Nell'esercizio delle loro mansioni gli ispettori dell'Unione ottemperano al diritto dell'Unione europea e, nella misura in cui si applichi, al diritto nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione o, qualora l'ispezione sia compiuta al di fuori delle acque dell'Unione, dello Stato membro di bandiera del peschereccio ispezionato e alle norme internazionali pertinenti.

2.   Gli ispettori dell'Unione esibiscono una carta di servizio che indica la loro identità e la qualifica con cui operano al momento dell'ispezione a qualsiasi persona interessata che richieda loro di identificarsi. A tal fine sono muniti di un documento di identificazione rilasciato dall'EFCA attestante la loro identità e qualifica.

3.   Gli Stati membri consentono agli ispettori dell'Unione di esercitare le loro mansioni e prestano loro l'assistenza necessaria per svolgere i loro compiti.

Articolo 42

Rapporti degli ispettori dell'Unione

1.   Gli ispettori dell'Unione presentano una sintesi quotidiana delle attività di ispezione, comprendente il nome e il numero identificativo di ogni peschereccio o imbarcazione a bordo ispezionati e il tipo di ispezione compiuta, alle autorità competenti dello Stato membro nelle cui acque o nel cui territorio si è svolta l'ispezione o, qualora l'ispezione sia stata compiuta al di fuori delle acque dell'Unione, allo Stato membro di bandiera del peschereccio dell'Unione ispezionato, e all'EFCA.

2.   Se nel corso di un'ispezione riscontrano un'infrazione, gli ispettori dell'Unione presentano senza indugio un rapporto di ispezione sintetico alle autorità competenti dello Stato membro costiero o, qualora l'ispezione sia stata compiuta al di fuori delle acque dell'Unione, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e all'EFCA. Tale rapporto di ispezione sintetico riporta almeno la data e il luogo dell'ispezione, l'identificazione della piattaforma di ispezione, l'identificazione dell'obiettivo ispezionato e il tipo di infrazione rilevata.

3.   Entro sette giorni dalla data dell'ispezione, a norma dell'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli ispettori dell'Unione trasmettono copia del rapporto di ispezione completo, contenente le voci pertinenti previste nell'apposito modulo di ispezione del rapporto di ispezione riportato nell'allegato VII, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio o dell'imbarcazione a bordo ispezionati e dello Stato membro nelle cui acque si è svolta l'ispezione.

Articolo 43

Follow-up dei rapporti

1.   Gli Stati membri trattano i rapporti presentati dagli ispettori dell'Unione ai sensi dell'articolo 42 del presente regolamento nello stesso modo in cui trattano i rapporti ricevuti dai loro funzionari.

2.   Lo Stato membro che ha designato l'ispettore dell'Unione o, se del caso, la Commissione o l'EFCA collaborano con lo Stato membro che prende disposizioni a seguito di un rapporto presentato da un ispettore dell'Unione per favorire i procedimenti giudiziari e amministrativi.

3.   Previa richiesta, l'ispettore dell'Unione assiste e fornisce prove nell'ambito delle procedure di infrazione avviate da qualsiasi Stato membro.

CAPO III

Sistema a punti per infrazioni gravi

Articolo 44

Notifica delle decisioni riguardanti l'assegnazione dei punti

1.   Qualora l'autorità nazionale competente designata conformemente all'articolo 92, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009 non coincida con l'autorità unica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del medesimo regolamento, gli Stati membri provvedono affinché quest'ultima autorità venga informata in merito a ogni decisione adottata a norma del presente capo.

2.   Lo Stato membro di bandiera interessato informa il titolare della licenza di pesca e il comandante in merito ai punti a essi assegnati a norma dell'articolo 92, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.   Gli Stati membri stabiliscono le procedure previste dal diritto nazionale per garantire la notifica tempestiva delle decisioni pertinenti al titolare della licenza di pesca e al comandante.

Articolo 45

Trasferimento dei punti

Qualora una nave da cattura o una licenza di pesca sia venduta, ceduta o cambi altrimenti proprietà, il proprietario della nave o il titolare della licenza di pesca comunica al potenziale futuro proprietario o titolare della licenza il numero di punti ancora assegnati. Tali informazioni sono fornite mediante copia autenticata ottenuta dalle autorità competenti.

Articolo 46

Cancellazione di licenze di pesca dai relativi elenchi

1.   Qualora la licenza di pesca venga sospesa o revocata a titolo definitivo a norma dell'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la nave da cattura a cui si riferisce la licenza sospesa o revocata a titolo definitivo è identificata come sprovvista di licenza nel registro della flotta peschereccia nazionale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale nave da cattura viene altresì identificata in questo modo nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2.   La cancellazione di una licenza di pesca dai relativi elenchi conformemente all'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009 non incide sui limiti di capacità di pesca dello Stato membro che rilascia la licenza di cui all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1380/2013.

TITOLO V

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI E DALLO SFORZO DI PESCA

Articolo 47

Norme generali per la detrazione dai contingenti e dallo sforzo di pesca per eccesso di utilizzo

Il calcolo relativo al grado di utilizzo eccessivo delle possibilità di pesca si basa sulle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro al termine di ciascun periodo di riferimento. Tale valutazione terrà conto dello scambio di possibilità di pesca a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei trasferimenti di contingenti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei trasferimenti e degli scambi di contingenti con paesi terzi o ORGP. Nel calcolo si tiene conto anche della riattribuzione delle possibilità di pesca disponibili a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e della detrazione di possibilità di pesca conformemente agli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 48

Consultazione sulla detrazione di possibilità di pesca

Per le detrazioni di possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 105, paragrafi 2, 2 bis, 4 e 5, e dell'articolo 106, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione consulta lo Stato membro interessato in merito alle misure suggerite. Lo Stato membro interessato risponde entro 10 giorni lavorativi a questa consultazione da parte della Commissione.

TITOLO VI

DATI E INFORMAZIONI

CAPO I

Convalida dei dati

Articolo 49

Definizioni

Ai fini del presente capo per «banca dati elettronica» si intende una o più banche dati istituite dagli Stati membri per la convalida dei dati conformemente all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 50

Convalida dei dati

1.   Ciascuno Stato membro predispone e attua un sistema di convalida dei dati che consenta alle proprie autorità competenti di conformarsi all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Il sistema di convalida dei dati di cui al paragrafo 1 deve soddisfare i requisiti minimi seguenti:

(a)

includere una banca dati elettronica per conservare tutti i dati convalidati e i dati da convalidare;

(b)

prevedere le procedure di convalida di cui all'articolo 52;

(c)

prevedere le procedure di accesso ai dati di cui all'articolo 53; e

(d)

garantire che tutti i dati conservati nella banca dati elettronica di cui all'articolo 51 del presente regolamento soddisfino le norme in materia di formato, quantità e qualità prescritte dal regolamento (CE) n. 1224/2009, comprese quelle in materia di accuratezza, completezza, coerenza e trasmissione tempestiva dei dati.

3.   Il sistema di convalida di cui al paragrafo 1 è completamente automatizzato e utilizza algoritmi e altri meccanismi automatici, comprese funzioni di avviso, che consentano alle autorità competenti di individuare tempestivamente incongruenze, errori e informazioni mancanti nei dati e di effettuare rapidamente le relative indagini, conformemente all'articolo 109, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 51

Banca dati elettronica ai fini della convalida dei dati

1.   La banca dati elettronica comprende le funzionalità necessarie per la convalida. La banca dati elettronica consente inoltre di elencare, ordinare, filtrare e sfogliare i dati seguenti:

(a)

la data in cui i dati sono stati ricevuti dalle autorità competenti;

(b)

la data in cui i dati sono stati inseriti nella banca dati elettronica, se diversa dalla data di cui alla lettera a);

(c)

la data di eventuali verifiche incrociate e analisi dei dati, se diversa dalla data di cui alle lettere a) o b), conformemente all'articolo 109, paragrafo 1 e 2 bis, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

(d)

la data in cui sono stati individuati eventuali incongruenze, errori e informazioni mancanti e misure di follow-up, se diversa dalla data di cui alla lettera c), conformemente all'articolo 109, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

(e)

la data e il motivo di eventuali rettifiche dei dati registrati, se diversa dalla data di cui alla lettera d), conformemente all'articolo 109, paragrafi 4 e 9, del regolamento (CE) n. 1224/2009; e

(f)

la data di convalida dei dati, conformemente all'articolo 109, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la banca dati elettronica sia sicura, regolarmente aggiornata, in grado di adattarsi all'aumento dei volumi di dati e, ove possibile, interoperabile con altri sistemi per facilitare lo scambio e l'integrazione dei dati.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti responsabili del funzionamento della banca dati elettronica ricevano la formazione e l'assistenza tecnica necessarie per svolgere efficacemente i loro compiti.

4.   I dati inseriti nella banca dati elettronica sono conservati per almeno tre anni, salvo diversamente disposto dalle norme della politica comune della pesca o qualora la conservazione sia ritenuta necessaria a fini di ispezione, verifica, audit o indagine, anche in relazione a denunce, infrazioni o procedimenti giudiziari o amministrativi.

5.   Qualora i dati non siano automaticamente conservati nella banca dati come previsto all'articolo 109, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri provvedono all'inserimento manuale o alla digitalizzazione entro 20 giorni dalla ricezione.

Articolo 52

Procedure di convalida

1.   Gli Stati membri applicano, mantengono in vigore, riesaminano le procedure di convalida stabilite dal diritto nazionale e ne garantiscono il rispetto. Tali procedure di convalida comprendono almeno le norme operative di cui al paragrafo 2, da integrare con norme operative aggiuntive basate sulla gestione del rischio, come indicato nel piano nazionale per l'attuazione del sistema di convalida, conformemente all'articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Al momento della convalida dei dati registrati a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009, tutti gli Stati membri applicano le norme operative seguenti:

(a)

è effettuata la verifica automatica di tutti i termini per la trasmissione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 e al presente regolamento;

(b)

la convalida dei dati è effettuata per garantire che i dati sulla posizione del peschereccio siano trasmessi al CCP conformemente agli intervalli di tempo specificati all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2025/1766 (9) e all'articolo 23 del presente regolamento;

(c)

i dati sulla posizione del peschereccio sono sottoposti a controlli incrociati:

(1)

con i dati del giornale di pesca per garantire l'esistenza di almeno una registrazione nel giornale di pesca per ogni giorno di calendario in cui un peschereccio è fuori dal porto;

(2)

con i dati AIS al fine di individuare eventuali discrepanze nell'ubicazione o nell'attività del peschereccio;

(d)

i dati sulla posizione del peschereccio sono analizzati per determinare quando i pescherecci entrano nelle zone di sforzo di pesca o nelle zone di restrizione della pesca e per identificare i pescherecci la cui velocità e i cui movimenti indicano un possibile coinvolgimento in attività di pesca non autorizzate all'interno della zona di restrizione della pesca;

(e)

i dati del giornale di pesca relativi alle zone di pesca, allo sforzo di pesca, agli attrezzi da pesca e alle catture sono sottoposti a controlli incrociati con le licenze di pesca e le autorizzazioni di pesca applicabili, comprese le autorizzazioni rilasciate a norma del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e le altre autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009, al fine di individuare ed esaminare eventuali incongruenze;

(f)

la dichiarazione di arrivo in porto è sottoposta a un controllo incrociato con le notifiche preventive di arrivo per garantire che, ove richiesto dalla legge, esista una corrispondente notifica preventiva per ciascun arrivo in porto dichiarato;

(g)

l'ora di trasmissione delle informazioni del giornale di pesca, comprese le eventuali rettifiche, è sottoposta a un controllo incrociato con i dati sulla posizione del peschereccio per verificare che il comandante abbia trasmesso i dati prima dell'entrata in porto o, per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, al più tardi durante la permanenza in porto e prima dell'inizio dello sbarco;

(h)

i dati relativi alle catture per ciascuna specie, compresa la zona geografica pertinente in cui sono state effettuate le catture, registrati nei giornali di pesca e nelle dichiarazioni di sbarco sono sottoposti a controlli incrociati per individuare e accertare eventuali incongruenze nei dati. Ai fini di tale controllo incrociato, la zona geografica pertinente è la zona di cattura, dettagliata almeno al livello richiesto per il monitoraggio dell'utilizzo dei contingenti e dello sforzo di pesca;

(i)

i dati relativi alle catture per ciascuna specie, compresa la zona geografica pertinente in cui sono state effettuate le catture, registrati nelle dichiarazioni di sbarco nelle note di vendita e, se del caso, nelle dichiarazioni di assunzione in carico e nei documenti di trasporto sono sottoposti a controlli incrociati per individuare e accertare eventuali incongruenze nei dati. Ai fini di tale controllo incrociato, la zona geografica pertinente è la zona di cattura, dettagliata almeno al livello richiesto dalle norme in materia di rintracciabilità di cui all'articolo 58, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1224/2009. Quando gli Stati membri utilizzano note di vendita per la dichiarazione delle catture a norma dell'articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 la zona di cattura deve soddisfare i dettagli minimi necessari per monitorare l'utilizzo del contingente e lo sforzo di pesca;

(j)

i dati relativi alle catture per ciascuna specie registrati nei giornali di pesca, nelle dichiarazioni di sbarco e nelle dichiarazioni di trasbordo sono sottoposti a controlli incrociati per individuare potenziali incongruenze e violazioni dei margini di tolleranza consentiti di cui agli articoli 14 e 21 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e per effettuare le relative indagini; e

(k)

le dichiarazioni di trasbordo sono sottoposte a controlli incrociati con le autorizzazioni di pesca applicabili per garantire che i pescherecci siano autorizzati a svolgere attività di trasbordo.

3.   Qualora i quantitativi di prodotti della pesca provenienti da un'unica bordata di pesca siano comunicati in più dichiarazioni di sbarco o di trasbordo, o qualora i quantitativi di prodotti della pesca provenienti da un unico sbarco siano comunicati in più note di vendita, documenti di trasporto o dichiarazioni di assunzione in carico, le procedure di convalida di cui al paragrafo 1 ne tengono conto utilizzando qualsiasi numero identificativo unico della bordata di pesca a disposizione.

4.   Su richiesta di uno o più Stati membri, la Commissione può elaborare orientamenti tecnici per la convalida dei dati.

Articolo 53

Accesso ai dati da parte della Commissione e dell'EFCA

Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta, la Commissione e l'EFCA abbiano accesso:

a)

a tutte le norme operative, comprese le modalità con cui sono definite, la legislazione pertinente e il luogo in cui sono conservati i risultati della convalida; e

b)

a tutti i risultati della convalida e alle misure successive, con un contrassegno che indica se il dato è stato rettificato, e ove applicabile, con un collegamento alle procedure sanzionatorie.

CAPO II

Norme per lo scambio di dati tra gli Stati membri, la Commissione e l'EFCA

Articolo 54

Ambito di applicazione

Il presente capo stabilisce le modalità per lo scambio di dati tra Stati membri, e tra gli Stati membri e la Commissione o l'EFCA, di cui all'articolo 111 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Comprende inoltre norme per la trasmissione alla Commissione dei dati aggregati relativi alle catture e allo sforzo di pesca, di cui all'articolo 33, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 55

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«strato di trasporto»: la rete elettronica per gli scambi dei dati sulla pesca messa a disposizione dalla Commissione a tutti gli Stati membri e all'EFCA per lo scambio di dati in modo standardizzato;

b)

«rapporto»: le informazioni registrate in formato elettronico;

c)

«messaggio»: un rapporto nel formato di trasmissione;

d)

«richiesta»: un messaggio elettronico contenente una richiesta di una serie di rapporti;

e)

«documento di attuazione»: un documento che descrive le modalità di implementazione dei vari domini della norma UN/FLUX (Fisheries Language for Universal eXchange) per gli scambi elettronici di dati, comprese le procedure di trasmissione e convalida dei dati, come disposto dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri.

Articolo 56

Disposizioni generali

1.   Lo scambio di tutti i messaggi si basa sulla norma UN/FLUX fornita dal Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT). I formati dei rapporti da utilizzare per ciascun dominio dei dati si basano sulle norme UN/FLUX pertinenti di cui all'allegato XVII.

2.   Nello scambio di messaggi per ciascun dominio dei dati gli Stati membri e, se del caso, la Commissione e l'EFCA utilizzano i formati dei rapporti basati sulle norme UN/FLUX pertinenti di cui all'allegato XVII. Per tutti i messaggi essi utilizzano i file XSD (XML Schema Definition, definizione dello schema XML) applicabili, e gli elenchi di codici e i codici disponibili sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web della Commissione europea dedicato alla pesca.

3.   Gli Stati membri, la Commissione e l'EFCA utilizzano i documenti di attuazione più recenti disponibili sul sito web della Commissione europea dedicato alla pesca per lo scambio di messaggi.

4.   Gli Stati membri, la Commissione e l'EFCA provvedono affinché tutti i rapporti e i messaggi trasmessi abbiano un identificativo unico. La data e l'ora di tutti i rapporti sono trasmessi in tempo universale coordinato (UTC).

5.   Quando i rapporti contengono informazioni sui pescherecci dell'Unione, il numero CFR deve essere incluso in tutte le trasmissioni di dati tra lo Stato membro e la Commissione riguardanti il peschereccio, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218.

6.   Fatti salvi gli obblighi derivanti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri:

a)

provvedono affinché i dati ricevuti conformemente al presente capo siano registrati in un formato leggibile elettronicamente e conservati in modo sicuro per almeno tre anni, salvo diversamente disposto dalle norme della politica comune della pesca o qualora la conservazione sia ritenuta necessaria a fini di ispezione, verifica, audit o indagine, anche in relazione a denunce, infrazioni o procedimenti giudiziari o amministrativi.

b)

adottano tutte le misure necessarie a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente regolamento; e

c)

adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere tali dati da distruzione accidentale o illecita, perdita accidentale, deterioramento e diffusione o accesso non autorizzati.

7.   La Commissione garantisce che l'EFCA abbia accesso, se del caso, a tutti i dati trasmessi dagli Stati membri a norma del presente capo. La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri di scambiare dati per via elettronica con l'EFCA ove richiesto da altri atti giuridici dell'Unione.

Articolo 57

Autorità unica

1.   In ciascuno Stato membro l'autorità unica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 è responsabile della trasmissione, della ricezione, della gestione e del trattamento di tutti i dati del giornale di pesca, conformemente all'articolo 27 del presente regolamento, e, ove possibile, di tutti gli altri dati oggetto del presente capo.

2.   Gli Stati membri si scambiano i recapiti dell'autorità unica e li comunicano anche alla Commissione e all'EFCA.

3.   Eventuali modifiche dei dati e dei recapiti, di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, sono comunicate senza indugio alla Commissione, all'EFCA e agli altri Stati membri prima che diventino effettive.

Articolo 58

Trasmissione dei messaggi

1.   Tutte le trasmissioni che utilizzano lo strato di trasporto sono pienamente automatizzate e immediate.

2.   Prima della trasmissione di un messaggio, il mittente effettua un controllo automatico per verificare che il messaggio sia corretto sulla base della serie minima di norme di convalida descritte nei documenti di attuazione pertinenti.

3.   Il destinatario comunica al mittente l'avvenuta ricezione del messaggio inviando un messaggio di ricezione basato sulla norma UN/CEFACT P1000-1: Principi generali. Il messaggio di risposta è conforme alle specifiche descritte nei documenti di attuazione pertinenti e indica almeno se il messaggio è stato accettato o rifiutato. Se il destinatario rifiuta un messaggio, il mittente esamina i motivi del rifiuto e, se necessario, rettifica senza indugio i dati secondo le necessità. Il mittente invia quindi un nuovo messaggio con i dati rettificati, in linea con le procedure descritte nei documenti di attuazione. I messaggi di risposta non sono soggetti a ulteriori risposte.

4.   Qualora si verifichi un guasto tecnico a livello del mittente e quest'ultimo sia impossibilitato a inviare messaggi, ne informa tutti i destinatari e adotta immediatamente le azioni opportune per risolvere il problema. Tutti i messaggi che devono essere recapitati a un destinatario sono archiviati fino alla risoluzione del problema. Dopo la riparazione del guasto tecnico, il mittente invia quanto prima i messaggi rimasti in sospeso.

5.   Qualora si verifichi un guasto tecnico a livello del destinatario e quest'ultimo sia impossibilitato a ricevere messaggi, ne informa tutte le parti connesse allo strato di trasporto e adotta immediatamente le azioni opportune per risolvere il problema. Dopo la riparazione di tale guasto tecnico, il mittente, su richiesta, invia quanto prima tutti i messaggi rimasti in sospeso.

6.   In caso di guasto dello strato di trasporto che impedisca lo scambio di dati, la Commissione ne informa tutte le parti interessate. I mittenti conservano tutti i messaggi non consegnati fino alla risoluzione del problema. Una volta riparato il guasto, la Commissione ne informa tutte le parti connesse e i mittenti trasmettono quanto prima eventuali messaggi in sospeso.

7.   Gli Stati membri e la Commissione stabiliscono procedure di failover per garantire la prosecuzione delle operazioni.

Articolo 59

Rettifiche

Gli Stati membri trasmettono rettifiche dei rapporti conformemente all'articolo 58 e alle specifiche e alle procedure descritte nei documenti di attuazione pertinenti. I rapporti di rettifica devono essere chiaramente contrassegnati e identificabili, in modo da poter essere collegati alla rapporto originale che rettificano o sostituiscono.

Articolo 60

Scambio dei dati sulla posizione del peschereccio

1.   Gli Stati membri istituiscono e gestiscono sistemi che consentono lo scambio di dati a norma del presente articolo.

2.   Lo Stato membro di bandiera utilizza l'XSD del dominio «posizione del peschereccio» basato sulla norma UN/FLUX P1000-7 come formato per trasmettere i dati sulla posizione del peschereccio ad altri Stati membri, alla Commissione o all'EFCA.

3.   Non appena li ricevono, gli Stati membri di bandiera provvedono alla trasmissione automatica alla Commissione dei dati sulla posizione del peschereccio forniti a norma dell'articolo 21. Gli Stati membri costieri che esercitano il controllo congiunto in una determinata zona possono precisare una destinazione comune per la trasmissione dei dati da fornire ai sensi dell'articolo 21. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri interessati.

4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati sulla posizione dei pescherecci battenti la loro bandiera di cui all'articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Tale accesso è mantenuto per almeno tre anni dalla data di registrazione di ciascuna posizione, salvo diversamente disposto dalle norme della politica comune della pesca o qualora la conservazione sia ritenuta necessaria a fini di ispezione, verifica, audit o indagine, anche in relazione a denunce, infrazioni o procedimenti giudiziari o amministrativi.

Articolo 61

Scambio di dati relativi alle attività di pesca

1.   Gli Stati membri istituiscono e gestiscono sistemi che consentono lo scambio di dati a norma del presente articolo.

2.   Lo Stato membro di bandiera utilizza l'XSD del dominio «attività di pesca» basato sulla norma UN/FLUX P1000-3 come formato per trasmettere, ad altri Stati membri, alla Commissione o all'EFCA, i dati del giornale di pesca, delle notifiche preventive, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco di cui agli articoli 14, 17, 19 bis, 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1224/2009, conformemente all'allegato XV del presente regolamento.

3.   Non appena li ricevono, gli Stati membri di bandiera trasmettono senza indugio i dati del giornale di pesca, incluse eventuali rettifiche, dei pescherecci battenti la loro bandiera, per ogni bordata di pesca a cominciare dall'ultima partenza dal porto, allo Stato membro costiero nelle cui acque sono svolte le attività di pesca e alla Commissione.

4.   Non appena li ricevono, gli Stati membri di bandiera trasmettono senza indugio i dati della dichiarazione di sbarco o di trasbordo, incluse eventuali rettifiche, dei pescherecci battenti la loro bandiera allo Stato membro costiero nel cui porto si sono verificati gli sbarchi o i trasbordi pertinenti e alla Commissione.

5.   Non appena le ricevono, gli Stati membri di bandiera trasmettono senza indugio le notifiche preventive, incluse eventuali rettifiche, dei pescherecci battenti la loro bandiera allo Stato membro costiero nel cui porto tali pescherecci intendono entrare, e alla Commissione.

6.   Non appena li ricevono, gli Stati membri di bandiera trasmettono senza indugio, per ogni bordata di pesca a cominciare dall'ultima partenza dal porto, i dati del giornale di pesca, incluse eventuali rettifiche, dei pescherecci battenti la loro bandiera, i quali operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del loro Stato membro di bandiera o al di fuori delle acque dell'Unione e alla Commissione.

7.   Non appena li ricevono, gli Stati membri di bandiera trasmettono senza indugio i dati della dichiarazione di sbarco o di trasbordo, incluse eventuali rettifiche, dei pescherecci battenti la loro bandiera, se lo sbarco o il trasbordo avviene in un porto dello Stato membro di bandiera o di un paese terzo, alla Commissione.

8.   Non appena le ricevono, gli Stati membri di bandiera trasmettono senza indugio alla Commissione le notifiche preventive, incluse eventuali rettifiche, dei pescherecci battenti la loro bandiera che stanno entrando nei loro porti o nel porto di un paese terzo.

9.   Quando un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro entra nelle acque dell'Unione di un altro Stato membro costiero durante una bordata di pesca, lo Stato membro di bandiera concede allo Stato membro costiero l'accesso a tutti i dati relativi all'attività di pesca e li scambia, come indicato all'articolo 110 e all'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, per l'intera bordata di pesca, dalla partenza fino allo sbarco. Tale accesso è mantenuto per almeno tre anni dall'inizio della bordata di pesca, salvo diversamente disposto dalle norme della politica comune della pesca o qualora i dati siano necessari a fini di ispezione, verifica, audit e indagine, anche in relazione a denunce, infrazioni o procedimenti giudiziari o amministrativi.

10.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati relativi all'attività di pesca dei pescherecci battenti la loro bandiera, di cui all'articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 relativi all'intera bordata di pesca, dalla partenza fino al completamento dello sbarco. Tale accesso è mantenuto per almeno tre anni dall'inizio della bordata di pesca, salvo diversamente disposto dalle norme della politica comune della pesca o qualora i dati siano necessari a fini di ispezione, verifica, audit e indagine, anche in relazione a denunce, infrazioni o procedimenti giudiziari o amministrativi.

11.   Lo Stato membro di bandiera di un peschereccio ispezionato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1224/2009 trasmette allo Stato membro che ha eseguito l'ispezione, su richiesta di quest'ultimo, i dati elettronici relativi all'attività di pesca di cui all'articolo 110 e all'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 per la bordata di pesca del peschereccio in corso a decorrere dalla partenza e fino al momento della richiesta.

12.   Le richieste di cui al presente articolo specificano se la risposta debba riportare i dati originali con le rettifiche o soltanto i dati consolidati. La risposta alle richieste è generata automaticamente e trasmessa senza indugio dallo Stato membro interpellato.

13.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione dispongono di un accesso sicuro, in qualsiasi momento, alle informazioni del proprio giornale di pesca e ai dati della dichiarazione di trasbordo, della notifica preventiva e della dichiarazione di sbarco conservati nella banca dati dello Stato membro di bandiera.

Articolo 62

Scambio di dati relativi alle vendite

1.   Gli Stati membri istituiscono e gestiscono sistemi che garantiscono lo scambio di dati a norma del presente articolo.

2.   Lo Stato membro di bandiera utilizza l'XSD del dominio «vendite» basato sulla norma UN/FLUX P1000-5 come formato per trasmettere, ad altri Stati membri, alla Commissione o all'EFCA, i dati delle note di vendita e delle dichiarazioni di assunzione in carico di cui agli articoli 62 e 66 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.   Qualora una prima vendita o assunzione in carico avvenga nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di bandiera, lo Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo la prima vendita o l'assunzione in carico trasmette senza indugio allo Stato membro di bandiera e alla Commissione, non appena li riceve, i dati delle note di vendita e della dichiarazione di assunzione in carico di cui agli articoli 64 e 66 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le note di vendita sono trasmesse anche allo Stato membro nel cui territorio sono stati sbarcati i prodotti della pesca.

4.   Qualora la prima vendita avvenga nel territorio dello Stato membro di bandiera, quest'ultimo trasmette senza indugio, non appena li riceve, i dati delle note di vendita allo Stato membro nel cui territorio sono stati sbarcati i prodotti della pesca e alla Commissione.

5.   Qualora la prima vendita avvenga al di fuori dell'Unione, lo Stato membro di bandiera trasmette senza indugio, non appena li riceve, i dati delle note di vendita alla Commissione.

6.   Qualora un'assunzione in carico avvenga nel territorio dello Stato membro di bandiera o al di fuori dell'Unione, lo Stato membro di bandiera trasmette senza indugio, non appena li riceve, i dati della dichiarazione di assunzione in carico alla Commissione.

7.   Su richiesta, lo Stato membro nel cui territorio è avvenuta la prima vendita o l'assunzione in carico mette i dati delle note di vendita e della dichiarazione di assunzione in carico di cui ai paragrafi 3 e 4 a disposizione dello Stato membro di bandiera, dello Stato membro nel cui territorio sono stati sbarcati i prodotti della pesca e della Commissione. Tale accesso è mantenuto per almeno tre anni dalla prima vendita o dall'assunzione in carico, salvo diversamente disposto dalle norme della politica comune della pesca o qualora i dati siano necessari a fini di ispezione, verifica, audit e indagine, anche in relazione a denunce, infrazioni o procedimenti giudiziari o amministrativi.

8.   Lo Stato membro di bandiera mette a disposizione della Commissione i dati relativi alle note di vendita e alla dichiarazione di assunzione in carico di cui ai paragrafi 5 e 6. Tale accesso è mantenuto per almeno tre anni dalla prima vendita o dall'assunzione in carico, salvo diversamente disposto dalle norme della politica comune della pesca o qualora i dati siano necessari a fini di ispezione, verifica, audit e indagine, anche in relazione a denunce, infrazioni o procedimenti giudiziari o amministrativi.

9.   Le richieste di cui al presente articolo sono generate automaticamente e trasmesse senza indugio dallo Stato membro interpellato.

Articolo 63

Scambio di dati dei documenti di trasporto

1.   Gli Stati membri istituiscono e gestiscono sistemi che consentano:

(a)

la trasmissione di messaggi relativi ai documenti di trasporto;

(b)

la ricezione di messaggi relativi ai documenti di trasporto per i prodotti della pesca:

i)

provenienti da pescherecci battenti la loro bandiera o operanti nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione;

ii)

trasportati da o verso i loro territori;

iii)

che hanno transitato nei loro territori;

(c)

la risposta alle richieste della Commissione o dell'EFCA;

(d)

la risposta alle richieste di altri Stati membri.

2.   Gli Stati membri utilizzano l'XSD del dominio «vendite» basato sulla norma UN/FLUX P1000-5 come formato per trasmettere ad altri Stati membri, alla Commissione o all'EFCA i dati dei documenti di trasporto di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 64

Scambio di dati relativi a ispezione e sorveglianza

1.   Gli Stati membri istituiscono e gestiscono sistemi che consentono lo scambio di dati a norma del presente articolo.

2.   Gli Stati membri di bandiera utilizzano l'XSD del dominio «ispezione e sorveglianza» basato sulla norma UN/FLUX P1000-8 come formato per trasmettere, ad altri Stati membri, alla Commissione o all'EFCA, i dati dei rapporti di ispezione e sorveglianza di cui agli articoli 71, 76, 78, 83, 110 e 111 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.   Qualora le ispezioni o la sorveglianza siano effettuate da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, lo Stato membro che effettua l'ispezione trasmette senza indugio, non appena li riceve, i dati del relativo rapporto di ispezione e sorveglianza allo Stato membro di bandiera, allo Stato membro costiero (se diverso dallo Stato membro che effettua l'ispezione) e alla Commissione.

4.   Qualora venga effettuata un'ispezione di pesca di un operatore che pesca senza peschereccio conformemente all'allegato VII, modulo 7, o un'ispezione di un'azienda di allevamento di tonno rosso conformemente all'allegato VII, modulo 8, lo Stato membro che effettua l'ispezione trasmette senza indugio, non appena li riceve, i dati del rapporto di ispezione alla Commissione.

5.   Qualora un'ispezione del mercato, effettuata conformemente all'allegato VII, modulo 4, avvenga in locali adibiti alla trasformazione di prodotti della pesca provenienti da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, lo Stato membro che effettua l'ispezione trasmette senza indugio, non appena li riceve, i dati del rapporto di ispezione allo Stato membro di bandiera, allo Stato membro costiero, allo Stato membro di sbarco (se diverso dallo Stato membro costiero) e alla Commissione.

6.   Qualora un'ispezione del trasporto, effettuata conformemente all'allegato VII, modulo 5, si svolga in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, lo Stato membro che effettua l'ispezione trasmette senza indugio, non appena li riceve, i dati del rapporto di ispezione allo Stato membro di bandiera, allo Stato membro di sbarco, allo Stato membro costiero, (se diverso dallo Stato membro che effettua l'ispezione), allo Stato membro o agli Stati membri di transito, allo Stato membro di destinazione dei prodotti della pesca e alla Commissione.

7.   Qualora un'ispezione o una sorveglianza sia effettuata dallo Stato membro di bandiera, quest'ultimo trasmette senza indugio, non appena li riceve, i dati del rapporto di ispezione e sorveglianza alla Commissione.

8.   I dati del rapporto di ispezione e sorveglianza sono messi a disposizione:

a)

dallo Stato membro di bandiera e dallo Stato membro o dagli Stati membri di ispezione, su richiesta, a qualsiasi Stato membro coinvolto nell'ispezione e nella sorveglianza;

b)

dallo Stato membro di bandiera, su richiesta, allo Stato membro che intende effettuare un'ispezione;

c)

dallo Stato membro che effettua l'ispezione e dallo Stato membro di bandiera, su richiesta, alla Commissione o all'EFCA; e

d)

se svolte nell'ambito di un piano di intervento congiunto, dall'EFCA, su richiesta, allo Stato membro interessato che vi partecipa.

L'accesso a tali dati è mantenuto per almeno tre anni a seguito dell'ispezione o della sorveglianza, salvo diversamente disposto dalle norme della politica comune della pesca o qualora i dati siano necessari a fini di ispezione, verifica, audit e indagine, anche in relazione a denunce, infrazioni o procedimenti giudiziari o amministrativi.

9.   Fatti salvi gli accordi internazionali vincolanti per l'Unione:

a)

qualora un'ispezione o sorveglianza di una nave di un paese terzo sia effettuata da uno Stato membro, quest'ultimo trasmette senza indugio, non appena li riceve, i dati del rapporto di ispezione e sorveglianza al paese terzo interessato, allo Stato membro o al paese terzo in cui l'ispezione o la sorveglianza ha avuto luogo (se diverso) e alla Commissione;

b)

su richiesta, i dati dei rapporti di ispezione e sorveglianza riguardanti navi di paesi terzi ispezionate o avvistate da uno Stato membro sono messi a disposizione dello Stato membro costiero (se diverso), di qualsiasi Stato membro che intenda effettuare un'ispezione, della Commissione o dell'EFCA per un periodo minimo di tre anni dall'ispezione o dall'avvistamento da parte di tale Stato membro;

c)

su richiesta, i dati dei rapporti di ispezione e sorveglianza riguardanti pescherecci di uno Stato membro di bandiera ispezionati o avvistati da un paese terzo sono messi a disposizione dello Stato membro costiero (se diverso), di qualsiasi Stato membro che intenda effettuare un'ispezione, della Commissione o dell'EFCA per un periodo minimo di tre anni dall'ispezione o dall'avvistamento da parte dello Stato membro di bandiera;

10.   La risposta alle richieste di cui al presente articolo è generata automaticamente e trasmessa senza indugio dallo Stato membro destinatario della richiesta.

Articolo 65

Trasmissione dei dati aggregati relativi alle catture e allo sforzo di pesca

1.   Lo Stato membro di bandiera utilizza l'XSD basato sulla norma UN/FLUX P1000-12 per trasmettere alla Commissione i dati aggregati relativi alle catture e allo sforzo di pesca di cui all'articolo 33, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   I quantitativi di cattura indicati si basano sui quantitativi sbarcati. Se le catture non sono ancora sbarcate, per le catture trasbordate e tenute a bordo dopo il trasbordo è comunicata una stima del quantitativo di catture, con l'indicazione «tenuto a bordo» o «trasbordato». Entro il 15o giorno del mese successivo allo sbarco deve essere inviata una rettifica indicante il peso esatto e il paese di sbarco.

3.   Quando la legislazione dell'Unione prevede che gli stock o le specie siano indicati in diversi rapporti sulle catture con differenti livelli di aggregazione, tali stock o specie sono indicati nel rapporto più dettagliato richiesto.

TITOLO VII

ATTUAZIONE

CAPO I

Assistenza reciproca

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 66

Ambito di applicazione

1.   Il presente capo stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri cooperano amministrativamente tra loro, con i paesi terzi, con la Commissione e con l'EFCA al fine di garantire l'effettiva applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 e del presente regolamento. Esso non preclude agli Stati membri la possibilità di istituire altre forme di cooperazione amministrativa.

2.   Il presente capo non impone agli Stati membri di prestarsi reciproca assistenza nel caso in cui ciò possa pregiudicarne l'ordinamento giuridico, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali. Prima di respingere una richiesta di assistenza, lo Stato membro interpellato consulta lo Stato membro richiedente per valutare la possibilità di fornire un'assistenza parziale, in base a determinate modalità e condizioni. Se una richiesta di assistenza non può essere accolta, lo Stato membro richiedente e la Commissione o l'EFCA ne sono tempestivamente informati, specificando i motivi del rifiuto.

3.   Il presente capo non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle norme di procedura penale e di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, comprese quelle relative al segreto istruttorio.

Articolo 67

Spese

Gli Stati membri si fanno carico delle spese sostenute per dare esecuzione a una richiesta di assistenza e rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all'applicazione del presente capo.

Articolo 68

Autorità unica degli Stati membri

L'autorità unica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 ha funzione di ufficio di coordinamento centrale responsabile dell'applicazione del presente capo.

Articolo 69

Comunicazione delle misure di follow-up

1.   Ove le autorità nazionali decidano, in risposta a una richiesta di assistenza o in seguito a uno scambio spontaneo di informazioni, di adottare misure di follow-up che possono essere attuate soltanto con l'autorizzazione di un'autorità amministrativa o giudiziaria, o su sua richiesta, esse comunicano allo Stato membro interessato, alla Commissione o all'EFCA qualsiasi informazione su tali misure che sia correlata all'infrazione delle norme della politica comune della pesca.

2.   La comunicazione di cui al paragrafo 1 deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità amministrativa o giudiziaria, se tale autorizzazione è prevista dalla legislazione nazionale.

Sezione 2

Richieste di assistenza

Articolo 70

Trasmissione delle richieste e risposte

1.   Le richieste sono trasmesse esclusivamente dall'autorità unica dello Stato membro richiedente, dalla Commissione o dall'EFCA all'autorità unica dello Stato membro interpellato. Tutte le risposte a una richiesta sono comunicate secondo le stesse modalità.

2.   Le richieste di reciproca assistenza e le relative risposte sono effettuate in forma scritta e, ove possibile, elettronica.

3.   Le lingue utilizzate per le richieste e per la trasmissione delle informazioni sono concordate dalle autorità uniche prima dell'inoltro delle richieste. In caso di mancato accordo, le richieste sono comunicate nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro richiedente e le risposte nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interpellato.

Articolo 71

Richieste di informazioni

1.   Su richiesta di uno Stato membro richiedente, della Commissione o dell'EFCA, uno Stato membro fornisce tutte le informazioni pertinenti necessarie per stabilire se sia stata commessa un'infrazione delle norme della politica comune della pesca o se vi sia il ragionevole sospetto che possa essere stata commessa. Tali informazioni sono trasmesse per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 68.

2.   Su richiesta dello Stato membro richiedente, della Commissione o dell'EFCA, lo Stato membro interpellato svolge le opportune indagini amministrative sulle operazioni che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione delle norme della politica comune della pesca, in particolare le infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Lo Stato membro interpellato comunica le conclusioni di tali indagini amministrative allo Stato membro richiedente e alla Commissione o all'EFCA.

3.   Su richiesta dello Stato membro richiedente, della Commissione o dell'EFCA, lo Stato membro interpellato può autorizzare un funzionario competente dello Stato membro richiedente ad accompagnare i funzionari dello Stato membro interpellato, della Commissione o dell'EFCA nel corso delle indagini amministrative di cui al paragrafo 2. I funzionari dello Stato membro richiedente non prendono parte agli atti che, secondo le disposizioni nazionali di procedura penale, sono riservati a funzionari specificamente designati dalla legge nazionale. È fatto loro inoltre divieto di partecipare a perquisizioni domiciliari o a interrogatori formali effettuati a norma del diritto penale. I funzionari dello Stato membro richiedente presenti nello Stato membro interpellato devono essere in grado di presentare in qualsiasi momento un'autorizzazione scritta attestante la loro identità e le loro funzioni ufficiali.

4.   Su richiesta dello Stato membro richiedente, lo Stato membro interpellato gli fornisce qualsiasi documento o copia autentica in suo possesso che si riferisca a infrazioni delle norme della politica comune della pesca.

5.   Le richieste di informazione e le relative risposte sono effettuate utilizzando il modulo standard di cui all'allegato VIII.

Articolo 72

Informazioni senza richiesta preventiva

Ciascuno Stato membro costiero trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione, in formato elettronico (un file strutturato con valori separati da virgola o un altro formato di file standardizzato per lo scambio di dati spaziali che consenta il trattamento automatizzato da parte dei sistemi di altri Stati membri e della Commissione), un elenco completo delle coordinate geografiche (latitudine e longitudine, espresse in gradi decimali, utilizzando il sistema geodetico mondiale 1984) che delimitano la sua zona economica esclusiva o altra zona di pesca soggetta ai suoi diritti di sovranità e alla sua giurisdizione. Esso comunica inoltre in tempo utile agli altri Stati membri e alla Commissione ogni eventuale modifica di queste coordinate prima che essa prenda effetto.

Articolo 73

Termine di risposta alle richieste di informazioni

1.   Lo Stato membro interpellato trasmette le informazioni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, nel più breve tempo possibile, e comunque entro quattro settimane dalla data di ricezione della richiesta. Termini diversi possono essere concordati tra lo Stato membro interpellato e quello richiedente, la Commissione o l'EFCA.

2.   Se non è in grado di rispondere alla richiesta entro il termine previsto, lo Stato membro interpellato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro richiedente, la Commissione o l'EFCA delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine, indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.

Articolo 74

Richieste di notifica amministrativa

1.   Su richiesta di uno Stato membro richiedente, lo Stato membro interpellato notifica alla persona fisica o giuridica indicata dallo Stato membro richiedente, conformemente alle norme nazionali in materia di notifica di strumenti e decisioni analoghi, qualsiasi atto e decisione inerenti al regolamento (CE) n. 1224/2009 e alla relativa legislazione di esecuzione, emanati dalle autorità amministrative dello Stato membro richiedente e destinati a essere notificati nel territorio dello Stato membro interpellato.

2.   Lo Stato membro interpellato trasmette la sua risposta allo Stato membro richiedente immediatamente dopo la notifica per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 68 del presente regolamento.

3.   Le richieste di notifica e le relative risposte sono effettuate utilizzando i moduli standard di cui agli allegati IX e X.

Sezione 3

Relazioni degli Stati membri con la Commissione e l'EFCA

Articolo 75

Comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione o l'EFCA

1.   Ciascuno Stato membro comunica tempestivamente alla Commissione e, ove possibile, all'EFCA tutte le informazioni che ritiene pertinenti in merito ai metodi, alle pratiche o alle tendenze emergenti utilizzati o che si sospetta siano utilizzati in caso di infrazione delle norme della politica comune della pesca, in particolare in caso di infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   La Commissione e, se del caso, l'EFCA comunicano senza indugio agli Stati membri qualsiasi informazione che li aiuti a migliorare l'attuazione e l'esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 o del presente regolamento.

Articolo 76

Coordinamento da parte della Commissione o dell'EFCA

1.   Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di operazioni che costituiscano, o sembrino costituire, infrazioni delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, e che siano di particolare rilevanza a livello dell'Unione, esso comunica tempestivamente alla Commissione o all'EFCA qualsiasi informazione rilevante necessaria a stabilire i fatti. La Commissione o l'EFCA trasmettono tali informazioni agli altri Stati membri interessati.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che costituiscono un'infrazione alle norme della politica comune della pesca, in particolare nel caso di infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, sono considerate rilevanti a livello dell'Unione, in particolare se:

a)

hanno o possono avere ramificazioni in due o più Stati membri; o

b)

lo Stato membro ritiene probabile che operazioni analoghe siano state effettuate anche in altri Stati membri.

3.   Qualora la Commissione o l'EFCA ritenga che le operazioni che costituiscono infrazione delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, siano state effettuate in uno o più Stati membri, essa ne informa gli Stati membri interessati che procedono quanto prima a opportune indagini. Gli Stati membri interessati comunicano senza indugio alla Commissione o all'EFCA le risultanze di tali indagini.

Sezione 4

Relazioni degli Stati membri con i paesi terzi

Articolo 77

Scambio di informazioni con i paesi terzi

1.   Qualora riceva informazioni da un paese terzo o da un'ORGP che siano rilevanti per l'efficace attuazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 e del presente regolamento, uno Stato membro comunica tali informazioni, per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 68 del presente regolamento agli altri Stati membri interessati, alla Commissione e, ove possibile, all'EFCA, nella misura in cui sia consentito dagli accordi bilaterali con tale paese terzo o dalle norme di tale ORGP.

2.   Le informazioni ricevute nell'ambito del presente capo possono essere comunicate a un paese terzo o a un'ORGP da uno Stato membro per il tramite dell'autorità unica ai sensi di un accordo bilaterale con tale paese terzo o in conformità delle norme di tale ORGP. Tale comunicazione è effettuata previa consultazione dello Stato membro da cui provengono le informazioni e in conformità della normativa dell'Unione e della legislazione nazionale concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

3.   La Commissione o l'EFCA può, nell'ambito di APPS o di accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra l'Unione e paesi terzi o nell'ambito di ORGP o analoghe convezioni di cui l'Unione sia parte contraente o parte non contraente cooperante, comunicare le informazioni rilevanti in merito alle infrazioni delle norme della politica comune della pesca ad altre parti di tali accordi, organizzazioni o convenzioni, previo consenso dello Stato membro da cui provengono le informazioni e in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

CAPO II

Obblighi di comunicazione

Articolo 78

Contenuto e formato delle relazioni degli Stati membri

1.   Gli Stati membri utilizzano le informazioni minime di cui all'allegato XVIII per la relazione annuale sul controllo e sulle ispezioni di cui all'articolo 93 ter del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Gli Stati membri utilizzano le informazioni minime di cui all'allegato XI per la relazione quinquennale di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 79

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011

1.   Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione è abrogato.

2.   In deroga al paragrafo 1:

(a)

l'articolo 10 e gli articoli da 71 a 77 continuano ad applicarsi fino al 10 gennaio 2027;

(b)

gli articoli 61, 62 e 63 continuano ad applicarsi fino al 10 gennaio 2028.

Articolo 80

Misure transitorie

Qualora le disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 inizino ad applicarsi ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri in una data successiva al 10 gennaio 2026, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 che si applicano a tali pescherecci continuano ad applicarsi a questi ultimi fino alla data in cui le disposizioni del presente regolamento iniziano ad applicarsi a detti pescherecci.

Articolo 81

Protezione e trattamento dei dati personali

Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali raccolti a norma del presente regolamento siano trattati solo in conformità dell'articolo 112 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 82

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 gennaio 2026.

Tuttavia:

a)

gli articoli 11, 49, 50, 51, 52, 53 e 63 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2027;

b)

l'articolo 20, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 10 gennaio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (GU L, 2023/2842, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2842/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(5)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).

(6)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

(7)  Regolamento (UE) 2017/1130 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione) (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1130/oj).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/218/oj).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2025/1766 della Commissione, del 27 agosto 2025, che integra il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio stabilendo norme relative al controllo della pesca, alla sorveglianza e all'ispezione delle attività di pesca nonché all'esecuzione e al rispetto delle norme (GU L 2025/1766 del 12.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1766/oj).

(10)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2403/oj).


ALLEGATO I

Tabella 1

Codici di presentazione alfa 3

Codice di presentazione alfa 3

Presentazione

Descrizione

CBF

Filetto doppio di merluzzo bianco (eviscerato)

HEA (decapitato), senza asportazione della pelle, delle lische e della coda

CLA

Chele

Solo chele

DWT

Codice ICCAT

Senza branchie, eviscerato, asportazione parziale della testa, asportazione delle pinne

FIL

Filetti

HEA+GUT (eviscerato)+TLD (senza coda)+asportazione delle lische. Da ciascun pesce si ottengono due filetti non uniti fra loro

FIS

Filettato e filetti senza pelle

FIL+SKI (senza pelle). Da ciascun pesce si ottengono due filetti non uniti fra loro

FSB

Filettato, con pelle e lische

Filettato, pelle e lische presenti

FSP

Filettato, senza pelle, con lische sottili

Filettato, privo di pelle, con lische sottili

GHT

Eviscerato, decapitato e senza coda

GUH (eviscerato e decapitato)+TLD

GUG

Eviscerato e senza branchie

I visceri e le branchie sono stati asportati

GUH

Eviscerato e decapitato

I visceri e la testa sono stati asportati

GUL

Eviscerato, con il fegato

GUT senza la rimozione del fegato

GUS

Eviscerato, decapitato e senza pelle

GUH+SKI

GUT

Eviscerato

Asportazione completa dei visceri

HEA

Decapitato

Privo della testa

JAP

Taglio giapponese

Taglio trasversale con asportazione di tutte le parti dalla testa al ventre

JAT

Senza coda, taglio giapponese

Taglio giapponese con asportazione della coda

LAP

Lappen

Doppio filetto, HEA, con pelle, coda e pinne

LVR

Fegato

Unicamente fegato. In caso di presentazione collettiva utilizzare il codice LVR-C

OTH

Altro

Qualsiasi altra presentazione (1)

ROE

Uova

Unicamente uova. In caso di presentazione collettiva utilizzare il codice ROE-C

SAD

Salato a secco

Decapitato senza asportazione della pelle, delle lische e della coda e salato direttamente

SAL

Leggermente salato in salamoia

CBF+salato

SGH

Salato, eviscerato e decapitato

GUH+salato

SGT

Salato, eviscerato

GUT+salato

SKI

Senza pelle

Privo della pelle

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Coda

Unicamente code

TLD

Senza coda

Privo di coda

TNG

Lingua

Unicamente lingua In caso di presentazione collettiva utilizzare il codice TNG-C

TUB

Unicamente corpo

Unicamente corpo di totano, privo di visceri e testa

WHL

Intero

Non trasformato

WNG

Pinne

Unicamente pinne


Tabella 2

Stato di trasformazione

Codice

Stato

ALI

Vivo

BOI

Bollito

DRI

Secco

FRE

Fresco

FRO

Congelato

SAL

Salato


(1)  I comandanti dei pescherecci che indicano nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di trasbordo il codice di presentazione "OTH" (Altro) devono specificare esattamente a cosa si riferisce tale presentazione.


ALLEGATO II

INFORMAZIONI MINIME PER LE LICENZE DI PESCA

1.   Dati relativi alla nave da cattura(1)

Numero nel registro comune della flotta(2)

Nome della nave da cattura(3)

Stato di bandiera/Paese di immatricolazione

Porto di immatricolazione (nome e codice nazionale)

Lettere e numeri di immatricolazione esterni(4)

Segnale radio internazionale di chiamata [IRCS(5)]

2.   Titolare della licenza/proprietario della nave da cattura/agente della nave da cattura

Nome e indirizzo della persona fisica o giuridica

3.   Caratteristiche della capacità di pesca

Potenza del motore (kW)(6)

Stazza (GT)(7)

Lunghezza fuori tutto(7)

Attrezzo da pesca principale(8)

Attrezzi da pesca secondari(8)

ALTRE MISURE NAZIONALI APPLICABILI

(1)

Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell'iscrizione della nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione a norma delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218.

(2)

A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218.

(3)

Per le navi da cattura che hanno un nome.

(4)

A norma del presente regolamento.

(5)

A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 per le navi da cattura che devono disporre di un IRCS.

(6)

A norma del regolamento (UE) 2017/1130.

(7)

A norma del regolamento (UE) 2017/1130. Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell'iscrizione della nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione a norma delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218.

(8)

A norma della classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca (ISSCFCG).

ALLEGATO III

INFORMAZIONI MINIME PER LE AUTORIZZAZIONI DI PESCA

A.   Identificazione

1.

Numero nel registro comune della flotta(1)

2.

Nome della nave da cattura(2)

3.

Lettere e numero di immatricolazione esterni(3)

B.   Condizioni di pesca

1.

Data di emissione

2.

Periodo di validità

3.

Condizioni di autorizzazione, inclusi, se del caso, specie, zona e attrezzo da pesca:

 

Dal ../../..

al ../../..

Dal ../../..

al ../../..

Dal ../../..

al ../../..

Dal ../../..

al ../../..

Dal ../../..

al ../../..

Dal ../../..

al ../../..

Zone

 

 

 

 

 

 

Specie

 

 

 

 

 

 

Attrezzo da pesca

 

 

 

 

 

 

Altre condizioni

 

 

 

 

 

 

4.

Eventuali altre prescrizioni derivanti da una domanda di autorizzazione di pesca.

(1)

A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218.

(2)

Per le navi da cattura che hanno un nome.

(3)

A norma del presente regolamento.

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI MINIME PER LE AUTORIZZAZIONI DEI PESCHERECCI DELL'UNIONE DIVERSI DALLE NAVI DA CATTURA

A.   IDENTIFICAZIONE

1.   Dati relativi al peschereccio(1)

Numero nel registro comune della flotta(2)

Nome del peschereccio(3)

Stato di bandiera/Paese di immatricolazione

Porto di immatricolazione (nome e codice nazionale)

Lettere e numero di immatricolazione esterni(4)

Segnale radio internazionale di chiamata [IRCS(5)]

Nome e indirizzo della persona fisica o giuridica

2.   Caratteristiche del peschereccio

Potenza del motore (kW)(6)

Stazza (GT)(7)

Lunghezza fuori tutto(7)

ALTRE MISURE NAZIONALI APPLICABILI

B.   CONDIZIONI

1.

Data di emissione

2.

Periodo di validità

3.

Attività per la quale il peschereccio è autorizzato e zona geografica

4.

Eventuali altre prescrizioni derivanti da una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(1)

Se applicabili, queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell'iscrizione del peschereccio nel registro della flotta peschereccia dell'Unione a norma delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218.

(2)

A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218.

(3)

Per i pescherecci che hanno un nome.

(4)

A norma del presente regolamento.

(5)

A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 per i pescherecci che devono disporre di un IRCS.

(6)

A norma del regolamento (UE) 2017/1130.

(7)

A norma del regolamento (UE) 2017/1130. Se applicabili, queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell'iscrizione del peschereccio nel registro della flotta peschereccia dell'Unione a norma delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218.

ALLEGATO V

CARATTERISTICHE DELLE BOE SEGNALETICHE

Image 1

BOE SEGNALETICHE SITUATE ALL'ESTREMITÀ OCCIDENTALE

Image 2

BOE SEGNALETICHE SITUATE ALL'ESTREMITÀ ORIENTALE

Image 3

BOE SEGNALETICHE INTERMEDIE

Image 4


ALLEGATO VI

ELENCO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI DI SORVEGLIANZA RIGUARDANTI AVVISTAMENTI E RILEVAMENTI DI PESCHERECCI

Informazioni di carattere generale

1.

Riferimento del rapporto di sorveglianza

2.

Data e ora dell'avvistamento o rilevamento (UTC)

3.

Stato membro di origine e/o denominazione dell'autorità competente

4.

Tipo e identificazione dell'aeromobile di sorveglianza

5.

Posizione e localizzazione dell'aeromobile di sorveglianza al momento dell'avvistamento o rilevamento

Informazioni sul peschereccio

6.

Stato di bandiera

7.

Nome

8.

Porto di immatricolazione e numero di immatricolazione esterno

9.

Indicativo internazionale di chiamata radio

10.

Numero CFR o, se non applicabile, numero IMO o altro identificativo unico del peschereccio

11.

Descrizione

12.

Tipo

13.

Posizione e localizzazione iniziali al momento dell'avvistamento o rilevamento

14.

Prua e velocità iniziali al momento dell'avvistamento o rilevamento

15.

Attività

Altre informazioni

16.

Mezzo di avvistamento o rilevamento

17.

Contatto con il peschereccio

18.

Informazioni sulle comunicazioni con il peschereccio

19.

Numero dell'identificativo del servizio mobile marittimo (numero MMSI), se del caso

20.

Registrazioni dell'avvistamento o rilevamento, tra cui eventuali immagini, video e dati sulla posizione del peschereccio

21.

Infrazioni o osservazioni

22.

Osservazioni

23.

Allegati

24.

Funzionario responsabile del rapporto e firma

Istruzioni per la compilazione dei rapporti di sorveglianza

1.

Presentare informazioni il più complete possibile.

2.

Posizione in latitudine e longitudine e localizzazione dettagliata (divisione CIEM, sottozona geografica CGPM sottozona NAFO, NEAFC o Copace, zona, sottozona e divisione FAO e, a terra, porto).

3.

Stato di bandiera, nome del peschereccio, porto di immatricolazione, lettere e numeri di immatricolazione esterni, IRCS e numero IMO o, se non applicabili, altri identificativi unici del peschereccio; informazioni che possono essere viste o rilevate o osservate sul peschereccio medesimo, comunicate tramite contatto radio con lo stesso o ottenute previa verifica con fonti ufficiali (precisare la fonte di informazione in tutti i casi).

4.

Descrizione visiva del peschereccio: marcature distintive, se del caso. Indicare se il nome e il porto di immatricolazione del peschereccio sono visibili o no. Indicare il colore dello scafo e della sovrastruttura, il numero di alberi, la posizione del ponte e la lunghezza del fumaiolo ecc.

5.

Tipo di peschereccio e attrezzi avvistati: ad esempio, peschereccio con palangaro, peschereccio da traino, rimorchiatore, nave officina, nave da trasporto (classificazione statistica internazionale standardizzata della FAO per i pescherecci e gli attrezzi avvistati, comprese le caratteristiche tecniche, se pertinenti).

6.

Attività del peschereccio avvistato o rilevato, a seconda del caso: specificare, per ciascuna attività, se il peschereccio era impegnato in attività di pesca, in operazioni di cala o salpamento di attrezzi da pesca, in attività di trasbordo, trasferimento, traino, transito, ancoraggio o in qualsiasi altra attività (da specificare), indicando la data, l'ora, la posizione, la prua e la velocità del peschereccio per ciascuna attività.

7.

Mezzo di avvistamento o rilevamento, a seconda dei casi: informazioni sulle modalità dell'avvistamento o rilevamento, quali contatto visivo, VMS, compreso il dispositivo di controllo del peschereccio, radar, traffico radio o altri mezzi di sorveglianza (da specificare).

8.

Contatto con il peschereccio: indicare se vi è stato un contatto (SÌ/NO) e il relativo mezzo di comunicazione (radio o altro, da specificare).

9.

Informazioni sulle comunicazioni: riassumere le eventuali comunicazioni con il peschereccio, indicando il nome, la cittadinanza e la funzione dichiarata dalla persona (o persone) contattata a bordo del peschereccio avvistato/rilevato.

10.

Registrazione dell'avvistamento o rilevamento: indicare le modalità di registrazione dell'avvistamento o rilevamento (foto, video, audio, rapporto scritto).

11.

Osservazioni: indicare eventuali altre osservazioni.

12.

Allegati: se possibile fornire l'elenco delle prove allegate tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, foto, video, immagini satellitari e uno schizzo del peschereccio (disegnare il profilo del peschereccio, indicando eventuali strutture distintive, profilo, alberi e marcature utili ai fini dell'identificazione).

Istruzioni dettagliate per la compilazione dei rapporti sono disponibili sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web della Commissione europea dedicato alla pesca.

Norme per lo scambio elettronico di rapporti di sorveglianza

L'XSD per lo scambio elettronico di rapporti di sorveglianza è disponibile sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web della Commissione europea dedicato alla pesca. Sullo stesso sito web sono disponibili anche i documenti di attuazione da utilizzare per lo scambio.


ALLEGATO VII

RAPPORTI DI ISPEZIONE

INFORMAZIONI MINIME RICHIESTE PER LA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI DI ISPEZIONE

Istruzioni per la compilazione dei rapporti di ispezione

Presentare informazioni il più complete possibile. Le informazioni sono registrate se applicabili e disponibili. Istruzioni dettagliate per la compilazione dei rapporti sono disponibili sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web della Commissione europea dedicato alla pesca.

Norme per lo scambio elettronico di rapporti di ispezione

L'XSD per lo scambio elettronico di rapporti di ispezione è disponibile sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web della Commissione europea dedicato alla pesca. Sullo stesso sito web sono disponibili anche i documenti di attuazione da utilizzare per lo scambio.

(*)

Obbligatorio.

(**)

Obbligatorio, se presente/applicabile.

MODULO 1:   ISPEZIONE DI UN PESCHERECCIO IN MARE

1.

Riferimento del rapporto di ispezione(*)

2.

Data del rapporto(*)

Autorità di ispezione

3.

Nave di ispezione (bandiera, nome, indicativo internazionale di chiamata e, ove disponibili, lettere e numero di immatricolazione esterni)(*)

4.

Data dell'ispezione (inizio)(*)

5.

Ora dell'ispezione (inizio)(*)

6.

Data dell'ispezione (fine)(*)

7.

Ora dell'ispezione (fine)(*)

8.

Posizione della nave di ispezione (latitudine, longitudine)(*)

9.

Localizzazione della nave di ispezione (indicazione precisa della zona di pesca)(*)

Ispettore principale

10.

Nome o identificativo(*)

11.

Identificativo unico dell'ispettore (es. numero della carta di servizio)(*)

12.

Autorità di designazione (EFCA, Stato membro, altro)(*)

Altro ispettore (o ispettori)

13.

Nome o identificativo dell'altro ispettore (o ispettori)(**)

14.

Identificativo unico dell'altro ispettore (o ispettori)(es. numero della carta di servizio)(**)

15.

Autorità di designazione dell'altro ispettore (o ispettori)(EFCA, Stato membro, altro)(**)

Peschereccio ispezionato

16.

Stato di bandiera(*)

17.

Nome(**)

18.

Lettere e numeri di immatricolazione esterni(*)

19.

Tipo di peschereccio(*)

20.

Posizione e localizzazione del peschereccio se diverse da quelle della nave di ispezione (latitudine, longitudine, indicazione precisa della zona di pesca)(*)

21.

N. di identificazione del certificato di immatricolazione(*)

22.

Indicativo internazionale di chiamata(**)

23.

Numero IMO(**)

24.

Numero CFR(**)

25.

Informazioni sul proprietario (nome, nazionalità, email, telefono e indirizzo)(*)

26.

Informazioni sul noleggiatore (nome, nazionalità, email, telefono e indirizzo)(**)

27.

Informazioni sull'agente (nome, cittadinanza, email, telefono e indirizzo)(**)

28.

Informazioni sul comandante (nome, cittadinanza, telefono e indirizzo)(*)

29.

Chiamata via radio preimbarco(**)

30.

Giornale di pesca compilato prima dell'ispezione(**)

31.

Scaletta di imbarco(*)

Apparecchiature a bordo

32.

Informazioni sull'apparecchiatura di trasformazione(**)

33.

Rispetto delle restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici per il trattamento e lo scarico delle catture (articolo 54 ter del regolamento (CE) n. 1224/2009)(**)

34.

Rispetto delle restrizioni all'uso di apparecchiature di cernita automatica (articolo 54 quater del regolamento (CE) n. 1224/2009)(**)

35.

Sistema funzionante di monitoraggio elettronico a distanza(**)

36.

Sistema funzionante di monitoraggio continuo della potenza del motore(**)

37.

Apparecchiature per il recupero degli attrezzi perduti(**)

Ispezioni di documenti e autorizzazioni

38.

Controllo della potenza del motore(**)

39.

Documenti in cui è indicata la capacità dei serbatoi e disegni relativi alle possibilità di trattamento e scarico delle catture dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell'aringa e del sugarello nella zona della convenzione NEAFC(**)

40.

Dati della licenza di pesca(**)

41.

Dati dell'autorizzazione di pesca(**)

42.

Dispositivo di controllo del peschereccio operativo(*)

43.

Monitoraggio elettronico a distanza operativo(**)

44.

Riferimento del giornale di pesca(*)

45.

Identificativo dell'Unione della bordata di pesca(*)

46.

Riferimento della notifica preventiva(**)

47.

Scopo della notifica(**)

48.

Certificato della stiva(**)

49.

Piano di stivaggio(**)

50.

Tabelle di indicazione dello spazio libero per le cisterne d'acqua di mare refrigerata(**)

51.

Dati sull'autorizzazione dello Stato di bandiera per la pesatura a bordo(**)

52.

Certificato per sistemi di pesatura a bordo(**)

53.

Appartenenza a un'organizzazione di produttori(**)

54.

Informazioni sull'ultimo porto di scalo (porto, Stato e data)(**)

Ispezione delle catture

55.

Informazioni sulle catture a bordo (specie, quantitativi in peso di prodotto e, se del caso, numero di individui, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione e stato di trasformazione, zona di cattura)(**)

56.

Margine di tolleranza per specie(**)

57.

Registrazione separata per i pesci di taglia inferiore a quella minima(**)

58.

Stivaggio separato di stock demersali soggetti a piani pluriennali(**)

59.

Stivaggio separato di pesci di taglia inferiore a quella minima(**)

60.

Controllo della pesatura, conteggio di casse/contenitori, tabelle di indicazione dello spazio libero o campionamento(**)

61.

Informazioni sulla registrazione dei rigetti (specie, quantitativi)(**)

Ispezione degli attrezzi

62.

Informazioni sugli attrezzi (tipo)(**)

63.

Informazioni sugli agganci o sui dispositivi delle reti (tipo)(**)

64.

Informazioni sulle dimensioni di maglia(**)

65.

Informazioni sul filo ritorto (tipo, spessore, risultati della valutazione dello spessore del filo ritorto)(**)

66.

Marcatura dell'attrezzo(**)

Osservazioni e azioni di ispezione

67.

Infrazioni o osservazioni(**)

68.

Osservazioni degli ispettori(**)

69.

Osservazioni del comandante(**)

70.

Misure adottate(**)

71.

Firma degli ispettori(**)

72.

Firma della persona fisica responsabile(**)

MODULO 2:   ISPEZIONE DI UN PESCHERECCIO IN FASE DI TRASBORDO

1.

Riferimento del rapporto di ispezione(*)

2.

Data del rapporto di ispezione(*)

Autorità di ispezione

3.

Nave di ispezione (bandiera, nome, indicativo internazionale di chiamata e, ove disponibili, lettere e numero di immatricolazione esterni)(*)

4.

Data dell'ispezione (inizio)(*)

5.

Ora dell'ispezione (inizio)(*)

6.

Data dell'ispezione (fine)(*)

7.

Ora dell'ispezione (fine)(*)

8.

Posizione della nave di ispezione (latitudine, longitudine)(*)

9.

Localizzazione della nave di ispezione (indicazione precisa della zona di pesca)(*)

10.

Ubicazione del porto(**)

11.

Porto designato(*)

Ispettore principale

12.

Nome o identificativo(*)

13.

Identificativo unico dell'ispettore (es. numero della carta di servizio)(*)

14.

Autorità di designazione (EFCA, Stato membro, altro)(*)

Altro ispettore (o ispettori)

15.

Nome o identificativo dell'altro ispettore (o ispettori)(**)

16.

Identificativo unico dell'altro ispettore (o ispettori)(es. numero della carta di servizio)(**)

17.

Autorità di designazione dell'altro ispettore (o ispettori)(EFCA, Stato membro, altro)(**)

Ispezione del peschereccio cedente

18.

Stato di bandiera(*)

19.

Nome(**)

20.

Lettere e numeri di immatricolazione esterni(*)

21.

Tipo di peschereccio(*)

22.

Posizione e localizzazione del peschereccio se diverse da quelle della nave di ispezione (latitudine, longitudine, indicazione precisa della zona di pesca)(**)

23.

N. di identificazione del certificato di immatricolazione(*)

24.

Indicativo internazionale di chiamata(**)

25.

Numero IMO(**)

26.

Numero CFR(**)

27.

Informazioni sul proprietario (nome, nazionalità, email, telefono e indirizzo)(*)

28.

Informazioni sul noleggiatore (nome, nazionalità, email, telefono e indirizzo)(**)

29.

Informazioni sull'agente (nome, cittadinanza, email, telefono e indirizzo)(**)

30.

Informazioni sul comandante (nome, cittadinanza, telefono e indirizzo)(*)

31.

Controllo del dispositivo di controllo del peschereccio preimbarco(**)

32.

Giornale di pesca compilato prima del trasbordo(**)

Ispezioni di documenti e autorizzazioni del peschereccio cedente

33.

Dati della licenza di pesca(**)

34.

Dati dell'autorizzazione di pesca(*)

35.

Dati dell'autorizzazione di trasbordo(*)

36.

Dispositivo di controllo del peschereccio operativo(*)

37.

Riferimento del giornale di pesca(*)

38.

Riferimento della notifica preventiva(**)

39.

Identificativo dell'Unione della bordata di pesca, compreso quello relativo alle catture a bordo(**)

40.

Scopo della notifica preventiva (compreso regime INN)(**)

41.

Informazioni sull'ultimo porto di scalo (porto, Stato e data)(*)

Ispezione delle catture del peschereccio cedente

42.

Informazioni sulle catture a bordo (prima del trasbordo) (specie, quantitativi in peso di prodotto e, se del caso, numero di individui, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione e stato di trasformazione, zona di cattura)(**)

43.

Margine di tolleranza per specie(**)

44.

Informazioni sul trasbordo delle catture (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura)(**)

45.

Coefficienti di conversione e di stivaggio utilizzati(**)

Ispezione del peschereccio ricevente

46.

Stato di bandiera(*)

47.

Nome(**)

48.

Lettere e numeri di immatricolazione esterni(*)

49.

Tipo di peschereccio(*)

50.

Posizione e localizzazione del peschereccio se diverse da quelle della nave di ispezione (latitudine, longitudine, indicazione precisa della zona di pesca)(*)

51.

N. di identificazione del certificato di immatricolazione(*)

52.

Indicativo internazionale di chiamata(**)

53.

Numero IMO(**)

54.

Numero CFR(**)

55.

Informazioni sul proprietario (nome, nazionalità, email, telefono e indirizzo)(*)

56.

Informazioni sul noleggiatore (nome, nazionalità, email, telefono e indirizzo)(**)

57.

Informazioni sull'agente (nome, cittadinanza, email, telefono e indirizzo)(**)

58.

Informazioni sul comandante (nome, cittadinanza, telefono e indirizzo)(*)

59.

Controllo del dispositivo di controllo del peschereccio preimbarco(**)

60.

Giornale di pesca compilato prima del trasbordo(**)

Ispezioni di documenti e autorizzazioni del peschereccio ricevente

61.

Dati della licenza di pesca(**)

62.

Dispositivo di controllo del peschereccio operativo(*)

63.

Riferimento del giornale di pesca(*)

64.

Identificativo dell'Unione della bordata di pesca, compreso quello relativo alle catture a bordo(**)

65.

Riferimento della notifica preventiva(**)

66.

Scopo della notifica preventiva(**)

67.

Informazioni sull'ultimo porto di scalo (porto, Stato e data)(*)

Ispezione delle catture del peschereccio ricevente

68.

Informazioni sulle catture a bordo (prima del trasbordo) (specie, quantitativi in peso di prodotto e, se del caso, numero di individui, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione e stato di trasformazione, zona di cattura)(**)

69.

Informazioni sulle catture ricevute (specie, quantitativi in peso di prodotto e, se del caso, numero di individui, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione e stato di trasformazione, zona di cattura)(**)

Osservazioni e azioni di ispezione

70.

Infrazioni o osservazioni(**)

71.

Osservazioni degli ispettori(**)

72.

Osservazioni del comandante (o comandanti)(**)

73.

Misure adottate(**)

74.

Firma degli ispettori(**)

75.

Firma del comandante (o comandanti)(**)

MODULO 3:   ISPEZIONE DI UN PESCHERECCIO IN PORTO O ALLO SBARCO E PRIMA DELLA PRIMA VENDITA

1.

Riferimento del rapporto di ispezione(*)

2.

Data del rapporto di ispezione(*)

Autorità di ispezione

3.

Data dell'ispezione (inizio)(*)

4.

Ora dell'ispezione (inizio)(*)

5.

Data dell'ispezione (fine)(*)

6.

Ora dell'ispezione (fine)(*)

7.

Ubicazione del porto/luogo di sbarco(**)

8.

Porto/luogo di sbarco designato(*)

Ispettore principale

9.

Nome o identificativo(*)

10.

Identificativo unico dell'ispettore (es. numero della carta di servizio)(*)

11.

Autorità di designazione (EFCA, Stato membro, altro)(*)

Altro ispettore (o ispettori)

12.

Nome o identificativo dell'altro ispettore (o ispettori)(**)

13.

Identificativo unico dell'altro ispettore (o ispettori)(es. numero della carta di servizio)(**)

14.

Autorità di designazione dell'altro ispettore (o ispettori)(EFCA, Stato membro, altro)(**)

Peschereccio ispezionato

15.

Stato di bandiera(*)

16.

Nome(**)

17.

Lettere e numeri di immatricolazione esterni(*)

18.

Tipo di peschereccio(*)

19.

N. di identificazione del certificato di immatricolazione(*)

20.

Indicativo internazionale di chiamata(**)

21.

Numero IMO(**)

22.

Numero CFR(**)

23.

Informazioni sul proprietario (nome, nazionalità, email, telefono e indirizzo)(*)

24.

Informazioni sul titolare economico (nome, nazionalità, email, telefono e indirizzo)(**)

25.

Informazioni sul noleggiatore (nome, nazionalità, email, telefono e indirizzo)(**)

26.

Informazioni sull'agente (nome, cittadinanza, email, telefono e indirizzo)(**)

27.

Informazioni sul comandante (nome, cittadinanza, telefono e indirizzo)(*)

28.

Controllo del dispositivo di controllo del peschereccio prima dell'arrivo per lo sbarco(*)

29.

Giornale di pesca compilato prima dell'arrivo(**)

Ispezioni di documenti e autorizzazioni

30.

Dati della licenza di pesca(**)

31.

Dati dell'autorizzazione di pesca(**)

32.

Autorizzazione di accesso al porto e di sbarco(*)

33.

Riferimento del giornale di pesca(*)

34.

Identificativo dell'Unione della bordata di pesca(**)

35.

Riferimento della notifica preventiva(**)

36.

Scopo della notifica preventiva (compreso regime INN)(**)

37.

Certificato della stiva(**)

38.

Piano di stivaggio(**)

39.

Tabelle di indicazione dello spazio libero per le cisterne d'acqua di mare refrigerata e disegni relativi alle possibilità di trattamento e scarico delle catture dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell'aringa, del melù e del sugarello nella zona della convenzione NEAFC(**)

40.

Dati sull'autorizzazione dello Stato di bandiera per la pesatura a bordo(**)

41.

Certificato per sistemi di pesatura a bordo(**)

42.

Appartenenza a un'organizzazione di produttori(**)

43.

Informazioni sull'ultimo porto di scalo (porto, Stato e data)(*)

Ispezione delle catture

44.

Informazioni sulle catture a bordo (specie, quantitativi in peso di prodotto e, se del caso, numero di individui, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione e stato di trasformazione, zona di cattura)(**)

45.

Margine di tolleranza per specie(**)

46.

Registrazione separata per i pesci di taglia inferiore a quella minima(**)

47.

Informazioni sulle catture scaricate (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura)(**)

48.

Taglie minime di riferimento per la conservazione verificate(**)

49.

Etichettatura(**)

50.

Controllo della pesatura, conteggio di casse/contenitori, o controllo a campione allo scarico(**)

51.

Dati sull'operatore autorizzato alla pesatura di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento sul controllo(**)

52.

Controllo della stiva dopo lo scarico(**)

53.

Pesatura delle catture allo sbarco(**)

Trasbordo di catture ricevute da altri pescherecci

54.

Informazioni sul peschereccio (o pescherecci) cedente (nome, numero di immatricolazione esterno, indicativo internazionale di chiamata, numero IMO, numero CFR, bandiera)(**)

55.

Informazioni sulla dichiarazione di trasbordo(**)

56.

Identificativo dell'Unione della bordata di pesca(**)

57.

Informazioni sul trasbordo delle catture (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura)(**)

58.

Altra documentazione relativa alla cattura (certificati di cattura)(**)

Ispezione degli attrezzi (tenuti a bordo)

59.

Informazioni sugli attrezzi (tipo)(**)

60.

Informazioni sugli agganci o sui dispositivi delle reti (tipo)(**)

61.

Informazioni sulle dimensioni di maglia(**)

62.

Informazioni sul filo ritorto (tipo, spessore, risultati della valutazione dello spessore del filo ritorto)(**)

63.

Marcatura dell'attrezzo(**)

Osservazioni e azioni di ispezione

64.

Infrazioni o osservazioni(**)

65.

Situazione di un peschereccio in zone ORGP in cui sono state intraprese attività di pesca o attività correlate (anche in un'eventuale lista di pescherecci INN)(*)

66.

Osservazioni degli ispettori(**)

67.

Osservazioni del comandante(**)

68.

Misure adottate(**)

69.

Firma degli ispettori(**)

70.

Firma della persona fisica responsabile(**)

MODULO 4:   COMMERCIALIZZAZIONE E ISPEZIONE DEI LOCALI

1.

Riferimento del rapporto di ispezione(*)

2.

Data del rapporto di ispezione(*)

Autorità di ispezione

3.

Data dell'ispezione (inizio)(*)

4.

Ora dell'ispezione (inizio)(*)

5.

Data dell'ispezione (fine)(*)

6.

Ora dell'ispezione (fine)(*)

7.

Ubicazione del mercato o dei locali ispezionati(**)

Ispettore principale

8.

Nome o identificativo(*)

9.

Identificativo unico dell'ispettore (es. numero della carta di servizio)(*)

10.

Autorità di designazione (EFCA, Stato membro, altro)(*)

Altro ispettore (o ispettori)

11.

Nome o identificativo dell'altro ispettore (o ispettori)(**)

12.

Identificativo unico dell'altro ispettore (o ispettori)(es. numero della carta di servizio)(**)

13.

Autorità di designazione dell'altro ispettore (o ispettori)(EFCA, Stato membro, altro)(**)

Ispezione del mercato o dei locali

14.

Nome del mercato o dei locali(*)

15.

Indirizzo del mercato o dei locali(*)

16.

Informazioni sul proprietario (nome e, se del caso, nazionalità e indirizzo)(*)

17.

Informazioni sul rappresentante del proprietario (nome e, se del caso, nazionalità e indirizzo)(*)

Ispezione delle partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura

18.

Informazioni sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura ispezionati (numero o numeri di identificazione della o delle partite, specie, composizione delle partite multispecie, quantitativi in peso di prodotto/numero di individui, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, stato di trasformazione, zona di cattura/raccolta, unità/identificazione del peschereccio da cui provengono le catture/il prodotto dell'acquacoltura)(*)

19.

Informazioni su acquirenti registrati, aste registrate o altri organismi o soggetti responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura (nome, nazionalità e indirizzo)(**)

20.

Uso di prodotti della pesca di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione(**)

21.

Marcatura delle partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura(**)

22.

Norme comuni di commercializzazione(**)

23.

Categorie di calibro(**)

24.

Categorie di freschezza(**)

25.

Prodotti della pesca soggetti al meccanismo per l'ammasso ispezionati(**)

26.

Prodotti della pesca o dell'acquacoltura pesati prima della vendita(**)

27.

Taratura dei sistemi di pesatura e applicazione dei sigilli(**)

Ispezione dei documenti e delle informazioni sui sistemi e sulle procedure relativi alla rintracciabilità

28.

Informazioni sulla composizione della nuova o delle nuove partite, in particolare in relazione a ciascuna delle partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura ivi contenute e ai quantitativi dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura provenienti da ciascuna delle partite che la o le compongono(**)

29.

Sistemi e procedure in atto per identificare i fornitori delle partite ricevute e i destinatari delle partite consegnate(**)

30.

Le partite ricevute o fornite sono corredate delle informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009(**)

31.

Sono in atto sistemi e procedure per registrare le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e per metterle a disposizione del destinatario e, su richiesta, delle autorità competenti in formato digitale(**)

Ispezione dei documenti relativi ai prodotti della pesca ispezionati

32.

Informazioni sulle dichiarazioni di sbarco(**)

33.

Identificativo dell'Unione della bordata di pesca(**)

34.

Informazioni sulle dichiarazioni di assunzione in carico(**)

35.

Informazioni sui documenti di trasporto(**)

36.

Informazioni sulle fatture e note di vendita del fornitore(**)

37.

Informazioni sui certificati di cattura INN(**)

38.

Informazioni sull'importatore (nome, nazionalità e indirizzo)(**)

Osservazioni e azioni di ispezione

39.

Infrazioni o osservazioni(**)

40.

Osservazioni degli ispettori(**)

41.

Osservazioni dell'operatore(**)

42.

Misure adottate(**)

43.

Firma degli ispettori(**)

44.

Firma dell'operatore(**)

MODULO 5:   ISPEZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO

1.

Riferimento del rapporto di ispezione(*)

2.

Data del rapporto di ispezione(*)

Autorità di ispezione

3.

Data dell'ispezione (inizio)(*)

4.

Ora dell'ispezione (inizio)(*)

5.

Data dell'ispezione (fine)(*)

6.

Ora dell'ispezione (fine)(*)

7.

Luogo dell'ispezione (indirizzo)(*)

Ispettore principale

8.

Nome o identificativo(*)

9.

Identificativo unico dell'ispettore (es. numero della carta di servizio)(*)

10.

Autorità di designazione (EFCA, Stato membro, altro)(*)

Altro ispettore (o ispettori)

11.

Nome o identificativo dell'altro ispettore (o ispettori)(**)

12.

Identificativo unico dell'altro ispettore (o ispettori)(es. numero della carta di servizio)(**)

13.

Autorità di designazione dell'altro ispettore (o ispettori)(EFCA, Stato membro, altro)(**)

Veicolo sottoposto a ispezione

14.

Tipo di veicolo(*)

15.

Nazionalità del veicolo(*)

16.

Identificazione della motrice (numero di targa)(*)

17.

Identificazione del rimorchio (numero di targa)(*)

18.

Informazioni sul proprietario (nome, nazionalità e indirizzo)(*)

19.

Informazioni sul conducente (nome, cittadinanza e indirizzo)(*)

20.

Ispezione dei documenti relativi ai prodotti della pesca(*)

Prodotti della pesca pesati prima del trasporto

21.

Prodotti della pesca pesati prima del trasporto (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura, identificazione del peschereccio (o pescherecci) da cui provengono le catture)(*)

22.

Destinazione del veicolo(*)

23.

Informazioni sui documenti di trasporto(*)

24.

Identificativo dell'Unione della bordata di pesca, compreso quello relativo alle catture(*)

25.

Trasmissione del documento di trasporto allo Stato membro di bandiera(**)

26.

Altro documento relativo alle catture allegato al documento di trasporto (certificato di cattura)(**)

27.

Documento di trasporto ricevuto dallo Stato membro di sbarco o commercializzazione primo dell'arrivo(*)

28.

Informazioni sulle dichiarazioni di sbarco(**)

29.

Informazioni sulle dichiarazioni di assunzione in carico(**)

30.

Verifica incrociata dell'assunzione in carico con la dichiarazione di sbarco(**)

31.

Informazioni sulle note di vendita o sulle fatture(**)

32.

Marcatura per la rintracciabilità(**)

33.

Pesatura a campione di casse/contenitori(**)

34.

Taratura dei sistemi di pesatura e applicazione dei sigilli(**)

35.

Disponibilità e contenuto dei registri di pesatura(**)

36.

Veicolo o container sigillato(**)

37.

Informazioni sul sigillo riportate sul documento di trasporto(**)

38.

Autorità di ispezione che ha apposto i sigilli(**)

39.

Condizione dei sigilli(**)

Prodotti della pesca trasportati prima della pesatura

40.

Prodotti della pesca trasportati prima della pesatura (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura, identificazione del peschereccio (o pescherecci) da cui provengono le catture)(**)

41.

Destinazione del veicolo(*)

42.

Informazioni sui documenti di trasporto(*)

43.

Identificativo (o identificativi) dell'Unione della bordata di pesca(*)

44.

Trasmissione del documento di trasporto allo Stato membro di bandiera(*)

45.

Documento di trasporto ricevuto dallo Stato membro di sbarco o commercializzazione primo dell'arrivo(*)

46.

Informazioni sulle dichiarazioni di sbarco(**)

47.

Pesatura dei prodotti della pesca osservata dalle autorità competenti dello Stato membro all'arrivo a destinazione(**)

48.

Informazioni su acquirenti registrati, aste registrate o altri organismi o soggetti responsabili della prima commercializzazione dei prodotti della pesca (nome, nazionalità e indirizzo)(*)

49.

Veicolo o container sigillato(**)

50.

Informazioni sul sigillo riportate sul documento di trasporto(**)

51.

Autorità di ispezione che ha apposto i sigilli(**)

52.

Condizione dei sigilli(**)

Osservazioni e azioni di ispezione

53.

Infrazioni o osservazioni(**)

54.

Osservazioni degli ispettori(**)

55.

Osservazioni del trasportatore(**)

56.

Misure adottate(**)

57.

Firma degli ispettori(**)

58.

Firma del trasportatore(**)

MODULO 6:   ISPEZIONE IN MARE DI ATTREZZI DA PESCA E DI ALTRI ATTREZZI (escluse le ispezioni del modulo 1)

1.

Riferimento del rapporto di ispezione(*)

2.

Data del rapporto(*)

Autorità di ispezione

3.

Nave di ispezione (bandiera, nome, indicativo internazionale di chiamata e, ove disponibili, lettere e numero di immatricolazione esterni)(*)

4.

Data dell'ispezione (inizio)(*)

5.

Ora dell'ispezione (inizio)(*)

6.

Data dell'ispezione (fine)(*)

7.

Ora dell'ispezione (fine)(*)

8.

Posizione della nave di ispezione (latitudine, longitudine, data/ora della posizione)(*)

9.

Localizzazione della nave di ispezione (indicazione precisa della zona di pesca)(*)

Ispettore principale

10.

Nome o identificativo(*)

11.

Identificativo unico dell'ispettore (es. numero della carta di servizio)(*)

12.

Autorità di designazione (EFCA, Stato membro, altro)(*)

Altro ispettore (o ispettori)

13.

Nome o identificativo dell'altro ispettore (o ispettori)(**)

14.

Identificativo unico dell'altro ispettore (o ispettori)(es. numero della carta di servizio)(**)

15.

Autorità di designazione dell'altro ispettore (o ispettori)(EFCA, Stato membro, altro)(**)

Ispezione degli attrezzi

16.

Informazioni sugli attrezzi (tipo e caratteristiche)(*)

17.

Informazioni sugli agganci o sui dispositivi delle reti (tipo)(**)

18.

Informazioni sulle dimensioni di maglia(**)

19.

Posizione del primo attrezzo ispezionato (latitudine, longitudine)(*)

20.

Posizione di ulteriori attrezzi sottoposti a ispezione se situati a una distanza considerevole dal primo attrezzo ispezionato (latitudine, longitudine)(**)

21.

Data e ora della posizione(*)

22.

Informazioni sul filo ritorto (tipo, spessore, risultati della valutazione dello spessore del filo ritorto)(**)

23.

Marcatura dell'attrezzo(*)

24.

Marcatura del dispositivo di concentrazione del pesce(**)

25.

Misuratori(**)

Proprietario dell'attrezzo (se le circostanze dell'ispezione indicano che potrebbe essersi verificata un'infrazione)

26.

Nome della persona giuridica(**)

27.

Nome della persona fisica(**)

28.

Nazionalità(**)

29.

Indirizzo(**)

Ispezione delle catture

30.

Catture ispezionate(**)

Informazioni relative al peschereccio (se indicate sull'attrezzo o altrimenti disponibili)

31.

Stato di bandiera(**)

32.

Nome(**)

33.

Numero di immatricolazione esterno(**)

34.

Indicativo internazionale di chiamata(**)

35.

Numero IMO(**)

36.

Numero CFR(**)

37.

Informazioni sul comandante (nome, cittadinanza, telefono e indirizzo)(**)

Osservazioni e azioni di ispezione

38.

Infrazioni o osservazioni(**)

39.

Osservazioni degli ispettori(**)

40.

Osservazioni dell'operatore(**)

41.

Misure adottate(**)

42.

Firma degli ispettori(**)

MODULO 7:   ISPEZIONE DI UN OPERATORE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI PESCA SENZA PESCHERECCIO

1.

Riferimento del rapporto di ispezione(*)

2.

Data del rapporto(*)

Autorità di ispezione

3.

Nave di ispezione (bandiera, nome, indicativo internazionale di chiamata e, ove disponibili, lettere e numero di immatricolazione esterni)(**)

4.

Ora dell'ispezione (inizio)(*)

5.

Data dell'ispezione (fine)(*)

6.

Ora dell'ispezione (fine)(*)

7.

Posizione dell'ispezione (latitudine, longitudine, data/ora della posizione)(*)

8.

Luogo dell'ispezione (indicazione precisa della zona di pesca)(*)

Ispettore principale

9.

Nome o identificativo(*)

10.

Identificativo unico dell'ispettore (es. numero della carta di servizio)(*)

11.

Autorità di designazione (EFCA, Stato membro, altro)(*)

Altro ispettore (o ispettori)

12.

Nome o identificativo dell'altro ispettore (o ispettori)(**)

13.

Identificativo unico dell'altro ispettore (o ispettori)(es. numero della carta di servizio)(**)

14.

Autorità di designazione dell'altro ispettore (o ispettori)(EFCA, Stato membro, altro)(**)

Attività di pesca ispezionata

15.

Attività di pesca ispezionata (tipo)(*)

16.

Luogo dell'ispezione (descrizione)(*)

17.

Coordinate geografiche (latitudine, longitudine)(*)

18.

Nome del porto/luogo di sbarco(**)

Pescatore ispezionato

19.

Nome della persona giuridica(**)

20.

Nome della persona fisica(**)

21.

Identificazione(**)

22.

Nazionalità(*)

23.

Indirizzo(**)

24.

Veicolo del pescatore (identificazione e tipo)(**)

25.

Ulteriori informazioni sul veicolo del pescatore(**)

Ispezioni di documenti e autorizzazioni

26.

N. di identificazione del certificato di immatricolazione(**)

27.

Dati della licenza di pesca(**)

28.

Dati dell'autorizzazione di pesca(**)

29.

Giornale di pesca(**)

Ispezione delle catture

30.

Verifica delle taglie minime di riferimento per la conservazione(**)

31.

Verifica della registrazione separata per i pesci di taglia inferiore a quella minima(**)

32.

Etichettatura a fini di controllo della rintracciabilità(**)

33.

Catture tenute a bordo (specie, peso, numero di pesci, presentazione dei pesci, stato di trasformazione, pesci di taglia inferiore a quella minima, zona di cattura)(**)

34.

Informazioni sulla registrazione dei rigetti (specie, quantitativi, peso)(**)

Ispezione degli attrezzi

35.

Informazioni sugli attrezzi (tipo e caratteristiche)(**)

36.

Informazioni sugli agganci o sui dispositivi degli attrezzi (tipo e caratteristiche)(**)

37.

Informazioni sulle dimensioni di maglia(**)

38.

Informazioni sul filo ritorto (tipo, spessore, risultati della valutazione dello spessore del filo ritorto)(**)

39.

Informazioni sulla marcatura dell'attrezzo(**)

Osservazioni e azioni di ispezione

40.

Infrazioni o osservazioni(**)

41.

Osservazioni degli ispettori(**)

42.

Osservazioni del pescatore (o pescatori)(**)

43.

Misure adottate(**)

44.

Firma degli ispettori(**)

45.

Firma del pescatore (o pescatori)(**)

MODULO 8:   ISPEZIONE DI ALLEVAMENTI DI TONNO ROSSO

1.

Riferimento del rapporto di ispezione(*)

2.

Data del rapporto(*)

Autorità di ispezione

3.

Nave di ispezione (bandiera, nome, indicativo internazionale di chiamata e, ove disponibili, lettere e numero di immatricolazione esterni)(**)

4.

Ora dell'ispezione (inizio)(*)

5.

Data dell'ispezione (fine)(*)

6.

Ora dell'ispezione (fine)(*)

7.

Data e ora di arrivo all'allevamento(**)

8.

Data e ora di partenza dall'allevamento(**)

9.

Posizione della nave di ispezione (latitudine, longitudine, data/ora della posizione)(**)

10.

Localizzazione della nave di ispezione (indicazione precisa della zona di pesca)(**)

Ispettore principale

11.

Nome o identificativo(*)

12.

Identificativo unico dell'ispettore (es. numero della carta di servizio)(*)

13.

Autorità di designazione (EFCA, Stato membro, altro)(*)

Altro ispettore (o ispettori)(**)

14.

Nome o identificativo dell'altro ispettore (o ispettori)(**)

15.

Identificativo unico dell'altro ispettore (o ispettori)(es. numero della carta di servizio)(**)

16.

Autorità di designazione dell'altro ispettore (o ispettori)(EFCA, Stato membro, altro)(**)

Allevamento ispezionato

17.

Nome dell'allevamento(*)

18.

Numero di registro dell'allevamento(*)

19.

Posizione e localizzazione dell'allevamento (latitudine, longitudine, descrizione dell'ubicazione)(*)

20.

Attività dell'allevamento ispezionate (tipo)(*)

21.

Informazioni sul proprietario dell'allevamento (nome, nazionalità e indirizzo)(*)

22.

Informazioni sull'operatore dell'allevamento (nome, cittadinanza e indirizzo)(*)

23.

Informazioni sul rappresentante dell'allevamento (nome, nazionalità e indirizzo)(**)

24.

Navi che partecipano all'attività (nome, bandiera, numero di immatricolazione esterno, IRCS, numero IMO e numero di registrazione ICCAT)(**)

25.

Gabbie utilizzate nell'attività(**)

26.

Identificativo della gabbia (identificativo della gabbia utilizzata per l'attività)(**)

27.

Ispezione dei prodotti (specie, peso, quantitativi in peso vivo equivalente, anche per pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione dei pesci)(**)

28.

Informazioni in caso di trasferimenti di controllo casuali (notifica, richiesta)(**)

29.

Norme minime per la videoregistrazione verificate(**)

30.

Informazioni sull'attività monitorata da fotocamere stereoscopiche o altre fotocamere di controllo (numero di individui e peso, se del caso)(**)

Ispezioni di documenti e autorizzazioni

31.

Informazioni dell'Ufficio europeo per la conservazione e lo sviluppo verificate(*)

32.

Informazioni sulle autorizzazioni dell'attività verificate(*)

33.

Informazioni sulla dichiarazione di trasferimento della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico(**)

34.

Informazioni sull'osservatore regionale verificate(**)

35.

Identificativo dell'osservatore regionale della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico(**)

36.

Documentazione relativa alla pesatura a bordo verificata(**)

Osservazioni e azioni di ispezione

37.

Infrazioni o osservazioni(**)

38.

Osservazioni degli ispettori(**)

39.

Osservazioni dell'operatore/rappresentante(**)

40.

Misure adottate(**)

41.

Firma degli ispettori(**)

42.

Firma dell'operatore/rappresentante(**)

MODULO 9:   ISPEZIONE DELLA PESCA RICREATIVA IN MARE

1.

Riferimento del rapporto di ispezione(*)

2.

Data del rapporto(*)

Autorità di ispezione

3.

Nave di ispezione (bandiera, nome, indicativo internazionale di chiamata e, ove disponibili, lettere e numero di immatricolazione esterni)(**)

4.

Data dell'ispezione (inizio)(*)

5.

Ora dell'ispezione (inizio)(*)

6.

Data dell'ispezione (fine)(*)

7.

Ora dell'ispezione (fine)(*)

8.

Posizione della nave di ispezione (latitudine, longitudine, data/ora della posizione)(**)

9.

Localizzazione della nave di ispezione (indicazione precisa della zona di pesca)(**)

Ispettore principale

10.

Nome o identificativo(*)

11.

Identificativo unico dell'ispettore (es. numero della carta di servizio)(*)

12.

Autorità di designazione (EFCA, Stato membro, altro)(*)

Altro ispettore (o ispettori)

13.

Nome o identificativo dell'altro ispettore (o ispettori)(**)

14.

Identificativo unico dell'altro ispettore (o ispettori)(es. numero della carta di servizio)(**)

15.

Autorità di designazione dell'altro ispettore (o ispettori)(EFCA, Stato membro, altro)(**)

Informazioni sulla nave ispezionata

16.

Posizione e localizzazione della nave se diverse da quelle della nave di ispezione (latitudine, longitudine, indicazione precisa della zona di pesca, data/ora della posizione)(**)

17.

Bandiera della nave(**)

18.

Nome della nave(**)

Ulteriori informazioni sulla nave (se le circostanze dell'ispezione indicano che potrebbe essersi verificata un'infrazione)

19.

Lunghezza fuori tutto della nave(**)

20.

N. di identificazione del certificato di immatricolazione(**)

21.

Informazioni sul proprietario (nome, società, nazionalità e indirizzo)(**)

22.

Nave di proprietà privata o di proprietà di un soggetto commerciale nel settore del turismo o delle competizioni sportive o peschereccio(**)

Informazioni sul pescatore (o pescatori)(se le circostanze dell'ispezione indicano che potrebbe essersi verificata un'infrazione)

23.

Informazioni sul comandante della nave (nome, cittadinanza, identificativo, registrazione o tipo/numero di licenza)(**)

24.

Informazioni sul pescatore dedito alla pesca ricreativa (o pescatori)(nome, cittadinanza, identificativo, tipo/numero di registrazione e di licenza)(**)

Ispezioni di documenti e autorizzazioni

25.

Informazioni sul permesso della nave (validità al momento dell'ispezione (S/N), autorità di rilascio, descrizione)(**)

26.

Registrazione o licenza della persona(**)

Ispezione delle catture

27.

Informazioni sulle catture (codice della specie, quantitativi in peso vivo equivalente, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, numero di individui, zona di cattura, descrizione del luogo di cattura)(**)

Ispezione degli attrezzi

28.

Informazioni sugli attrezzi (tipo, caratteristiche)(*)

29.

Numero di attrezzi ispezionati(*)

30.

Informazioni sulle dimensioni di maglia(**)

31.

Marcatura dell'attrezzo(**)

Osservazioni e azioni di ispezione

32.

Infrazioni o osservazioni(**)

33.

Osservazioni degli ispettori(**)

34.

Osservazioni del comandante/del pescatore (o pescatori) a bordo(**)

35.

Misure adottate(**)

36.

Firma degli ispettori(**)

37.

Firma del comandante/del pescatore (o pescatori) a bordo(**)

ALLEGATO VIII

MODULO STANDARD PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 71, PARAGRAFO 5, DEL PRESENTE REGOLAMENTO

I.   Richiesta di informazioni

Autorità richiedente:

 

Stato membro

 

nome

 

indirizzo

 

coordinate del funzionario responsabile

 

Autorità interpellata:

 

Stato membro

 

nome

 

indirizzo

 

coordinate del funzionario responsabile

 

Data di trasmissione della richiesta

Fornire tutte le informazioni disponibili

Numero di riferimento dell'autorità richiedente

Fornire tutte le informazioni disponibili

N. di allegati della richiesta

Fornire tutte le informazioni disponibili

Informazioni riguardanti la persona fisica o giuridica e/o il peschereccio oggetto della richiesta

Fornire tutte le informazioni disponibili atte a consentire l'identificazione del peschereccio, del comandante, del titolare della licenza e/o autorizzazione di pesca, del proprietario ecc.

Informazioni richieste su

 

possibile non conformità con le norme della PCP o possibili infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009

Presentare quesiti circostanziati accompagnati dalle necessarie informazioni e giustificazioni a sostegno della richiesta

possibili infrazioni al regolamento (CE) n. 1224/2009 o al presente regolamento

Presentare quesiti circostanziati accompagnati dalle necessarie informazioni e giustificazioni a sostegno della richiesta

Richiesta di trasmissione di documenti o copie certificate conformi in possesso dell'autorità interpellata ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 4, del presente regolamento

Presentare quesiti circostanziati accompagnati dalle necessarie informazioni e giustificazioni a sostegno della richiesta

Eventuali altri quesiti o informazioni generali

 

II.   Risposta

Autorità richiedente:

 

Stato membro

 

nome

 

indirizzo

 

coordinate del funzionario responsabile

 

Autorità interpellata:

 

Stato membro

 

nome

 

indirizzo

 

coordinate del funzionario responsabile

 

Data di trasmissione della richiesta

Fornire tutte le informazioni disponibili

Numero di riferimento dell'autorità richiedente

Fornire tutte le informazioni disponibili

Data di trasmissione della risposta

Fornire tutte le informazioni disponibili

Numero di riferimento dell'autorità interpellata

Fornire tutte le informazioni disponibili

N. di allegati della richiesta

Fornire tutte le informazioni disponibili

Informazioni richieste su

 

possibile non conformità con le norme della PCP o possibili infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009

Presentare quesiti circostanziati accompagnati dalle necessarie informazioni e giustificazioni a sostegno della richiesta

possibili infrazioni al regolamento (CE) n. 1224/2009 o al presente regolamento

Presentare quesiti circostanziati accompagnati dalle necessarie informazioni e giustificazioni a sostegno della richiesta

richiesta di indagini amministrative

Presentare quesiti circostanziati accompagnati dalle necessarie informazioni e giustificazioni a sostegno della richiesta

Richiesta di trasmissione di documenti o copie certificate conformi in possesso dell'autorità interpellata ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 4, del presente regolamento

Presentare quesiti circostanziati accompagnati dalle necessarie informazioni e giustificazioni a sostegno della richiesta

Eventuali altri quesiti o informazioni generali

 


ALLEGATO IX

MODULO STANDARD PER LA RICHIESTA DI NOTIFICA AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 74, PARAGRAFO 3, DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Image 5


ALLEGATO X

MODULO STANDARD PER LA RISPOSTA ALLA NOTIFICA AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 74, PARAGRAFO 3, DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Image 6


ALLEGATO XI

ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA INCLUDERE NELLA RELAZIONE QUINQUENNALE SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2009

1.   PRINCIPI GENERALI

SINTESI

Articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009

2.   CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE

RISORSE

SINTESI

2.1   Articolo 6 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Licenze di pesca

Numero di licenze di pesca valide rilasciate

Numero di licenze di pesca sospese temporaneamente

Numero di licenze di pesca revocate a titolo definitivo

2.2   Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Autorizzazioni di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca valide rilasciate

Numero di autorizzazioni di pesca sospese

Numero di autorizzazioni di pesca revocate a titolo definitivo

2.3   Articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009

Autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione diversi dalle navi da cattura

Numero di autorizzazioni di pesca valide rilasciate per i pescherecci dell'Unione diversi dalle navi da cattura

Numero di autorizzazioni di pesca sospese per i pescherecci dell'Unione diversi dalle navi da cattura

Numero di autorizzazioni di pesca revocate a titolo definitivo per i pescherecci dell'Unione diversi dalle navi da cattura

2.4   Articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Sistemi di controllo dei pescherecci (vms)

Numero di pescherecci di lunghezza fuori tutto < 12 metri con dispositivo di controllo del peschereccio operativo installato

Numero di pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri con dispositivo di controllo del peschereccio operativo installato

2.5   Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Sistema di identificazione automatica (ais)

Numero di pescherecci di lunghezza fuori tutto > 15 metri dotati di AIS

Numero di pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 15 metri dotati di AIS

Numero di comunicazioni dello spegnimento dell'AIS e relativi motivi

Numero di CCP con abilitazione AIS

2.6   Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Sistemi di rilevamento delle navi (vds)

Numero di CCP con abilitazione VDS

2.7   Articolo 13 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Monitoraggio elettronico a distanza (rem)

Numero di navi da cattura che rientrano nei sistemi REM obbligatori

Numero di navi da cattura che rientrano nei sistemi REM volontari

3.   CONTROLLO DELLA PESCA

SINTESI

CONTROLLO DELL'USO DELLE POSSIBILITÀ DI PESCA

3.1   Articoli 14, 15 e 15 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009

Compilazione e trasmissione elettronica del giornale di pesca e della dichiarazione di sbarco

Numero di pescherecci di lunghezza fuori tutto < 12 metri provvisti di giornale di pesca elettronico operativo

Numero di pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri provvisti di giornale di pesca elettronico operativo

3.2   Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Notifica preventiva

Numero di messaggi di notifica preventiva ricevuti dal CCP

3.3   Articolo 19 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Autorizzazione di ingresso in porto

Numero di accessi in porto negati

3.4   Articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009

Notifica preventiva di sbarco in porti di paesi terzi

Numero di messaggi di notifica preventiva ricevuti dal CCP

3.5   Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Operazioni di trasbordo in porti o luoghi di sbarco

Numero di trasbordi approvati per Stato membro

3.6   Articolo 26 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Monitoraggio dello sforzo di pesca

Numero di pescherecci esclusi dai regimi dello sforzo di pesca, per zona

3.7   Articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca

Applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Dati relativi alle notifiche di chiusura della pesca effettuate annualmente

3.8   Articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Chiusura delle attività di pesca

Applicazione dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009

4.   CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLA FLOTTA

4.1   Articolo 38 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Capacità di pesca

Rispetto dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009

Numero di navi selezionate per essere sottoposte a verifica della coerenza dei dati a norma dell'articolo 41

Numero di navi sottoposte a verifica della coerenza dei dati a norma dell'articolo 41

Numero di navi selezionate per la verifica materiale della potenza del motore a norma dell'articolo 41

Numero di navi sottoposte a verifica materiale della potenza del motore conformemente all'articolo 41

4.2   Articolo 39 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009

Monitoraggio continuo della potenza del motore

Numero di navi da cattura provviste di un sistema di monitoraggio continuo della potenza del motore obbligatorio

Numero di navi da cattura provviste di un sistema di monitoraggio continuo della potenza del motore su base volontaria

4.3   Articolo 41 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009

Verifica della stazza

Numero di navi da cattura sottoposte a verifica della stazza

4.4   Articolo 42 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Trasbordi in porto

Numero di trasbordi di catture pelagiche approvati

5.   CONTROLLO DELLE MISURE TECNICHE

SINTESI

5.1   Articolo 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Recupero degli attrezzi perduti

Numero di attrezzi perduti notificati

Numero di attrezzi perduti recuperati

6.   CONTROLLO DELLE ZONE DI RESTRIZIONE DELLA PESCA

SINTESI

6.1   Articolo 50 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Controllo delle zone di restrizione della pesca

Numero di navi da cattura autorizzate a esercitare attività di pesca nella zona di restrizione della pesca soggetta a sovranità o giurisdizione

Numero di navi da cattura in entrata/transito/uscita nella zona di restrizione della pesca soggetta a sovranità o giurisdizione

7.   CONTROLLO DELLA PESCA RICREATIVA

SINTESI

7.1   Articolo 55 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Informazioni relative allo stato di applicazione

8.   CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

SINTESI

8.1   Articolo 56 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Principi applicabili al controllo della commercializzazione

Informazioni relative allo stato di applicazione

8.2   Articolo 57 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Norme comuni di commercializzazione

Informazioni relative allo stato di applicazione

8.3   Articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Rintracciabilità

Informazioni relative allo stato di applicazione

8.4   Articolo 59 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Prima vendita

Numero di acquirenti registrati, centri d'asta registrati o altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato di prodotti della pesca

8.5   Articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Pesatura

Numero di piani di campionamento per pesatura allo sbarco

Numero di pescherecci autorizzati a effettuare la pesatura in mare

Numero di piani di controllo per la pesatura dopo il trasporto

Numero di programmi comuni di controllo con altri Stati membri in caso di trasporto effettuato prima della pesatura

8.6   Articoli 62 e 65 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Compilazione e presentazione di note di vendita

Numero di note di vendita elettroniche presentate

Numero di esenzioni concesse dagli obblighi riguardanti le note di vendita

8.7   Articolo 68 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Compilazione e presentazione di documenti di trasporto

Stato di applicazione

9.   SORVEGLIANZA

SINTESI

9.1   Articolo 71 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Avvistamenti e rilevamento in mare

Numero di rapporti creati

Numero di rapporti ricevuti

9.2   Articolo 73 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Osservatori di controllo

Numero di programmi di osservazione di controllo eseguiti

Numero di rapporti di osservatori di controllo ricevuti

10.   ISPEZIONE ED ESECUZIONE

SINTESI

10.1   Articoli 74 e 76 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Svolgimento delle ispezioni

Numero di ispettori della pesca a tempo pieno/a tempo parziale

Numero di ispezioni per tipo e per ispettori a tempo pieno/a tempo parziale

Numero di ispezioni nella zona di restrizione della pesca

Numero di notifiche ad altre autorità competenti per presunte attività di pesca condotte con il ricorso al lavoro forzato

10.2   Attività di ispezione: in mare

Numero di ispezioni in mare su tutti i pescherecci di ogni Stato membro

Numero di ispezioni in mare su pescherecci di paesi terzi (indicare il paese terzo)

10.3   Follow-up delle ispezioni e infrazioni constatate

Numero di rapporti di sorveglianza inseriti nella banca dati di sorveglianza e controllo della pesca

Numero di rapporti di ispezione inseriti nella banca dati di sorveglianza e controllo della pesca

Numero di procedimenti trasferiti a un altro Stato membro

10.4   Articolo 79 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Ispettori dell'unione

Numero di piani di intervento congiunto nella giurisdizione dello Stato membro

Numero di infrazioni constatate nel corso di piani di intervento congiunto

Numero di ispezioni effettuate da ispettori dell'Unione

10.5   Articoli 80, 81, 82 e 83 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Ispezioni di pescherecci al di fuori delle acque dello Stato membro di ispezione

Numero di ispezioni

10.6   Articoli 85 e 86 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Procedimenti attinenti a infrazioni constatate nel corso di ispezioni

Stato di applicazione

Numero di procedimenti trasferiti allo Stato di bandiera

11.   ESECUZIONE DELLE NORME

SINTESI

11.1   Articoli 89, 89 bis, 90, 91, 91 bis, 91 ter e 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Misure volte a garantire il rispetto delle norme

Stato di applicazione

Numero di notifiche agli altri Stati membri

11.2   Articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Registro nazionale delle infrazioni

Stato di applicazione

12.   PROGRAMMI DI CONTROLLO

12.1   Articolo 94 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Programmi comuni di controllo

Numero di programmi di controllo, ispezione e sorveglianza attuati

12.2   Articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Programmi specifici di controllo e ispezione

Numero di programmi specifici di controllo e ispezione attuati

13.   DATI E INFORMAZIONI

13.1   Articoli da 109 a 116 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Analisi e audit dei dati

Sintesi dello stato di applicazione

14.   ATTUAZIONE

14.1   Articoli 117 e 118 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Cooperazione reciproca e amministrativa


ALLEGATO XII

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN VIGORE NELL'UNIONE EUROPEA PER IL PESCE FRESCO

Specie:

Alalunga

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,11


Specie:

Berici

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,00

TAL

3,00


Specie:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00


Specie:

Argentina

Argentina silus

ARU

WHL

1,00


Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,10

GUH

1,29


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17


Specie:

Rombo liscio

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00

GUT

1,09


Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,24

HEA

1,40


Specie:

Marlin azzurro

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

HEA

1,38

FIL

2,60

FIS

2,60


Specie:

Limanda

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,39


Specie:

Spinarolo

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUT

1,35

GUS

2,52


Specie:

Passera pianuzza

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00

GUT

1,08

GUS

1,39


Specie:

Musdea bianca

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46


Specie:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00


Specie:

Aringa

Clupea harengus

HER

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,19


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40


Specie:

Musdea americana

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00


Specie:

Limanda

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06

FIL

2,50


Specie:

Pesce del ghiaccio unicorno

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00


Specie:

Molva

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,32

FIL

2,64


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,09


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00


Specie:

Nototenia gibbosa

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00


Specie:

Busbana norvegese

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00


Specie:

Nototenia marmorizzata

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00


Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00


Specie:

Grancevole artiche

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00


Specie:

Mazzancolle

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,05

GUH

1,39

FIL

2,40


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17


Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19


Specie:

Granatiere berglax

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00


Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92

GHT

3,20


Specie:

Cicerelli

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00


Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11


Specie:

Squalo nasolungo ispido

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00


Specie:

Squalo testa di freccia

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00


Specie:

Pesce del ghiaccio della Georgia del Sud

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00


Specie:

Sogliola

Solea solea

SOL

WHL

1,00

GUT

1,04


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00


Specie:

Totano atlantico

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00


Specie:

Totano

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00


Specie:

Razze

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,31


Specie:

Moro oceanico

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00


Specie:

Rombo chiodato

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09


Specie:

Brosme

Brosme brosme

USK

WHL

1,00

GUT

1,14


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18


Specie:

Marlin bianco

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00


Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00

GUT

1,06


Specie:

Limanda a coda gialla

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00


ALLEGATO XIII

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN VIGORE NELL'UNIONE EUROPEA PER IL PESCE FRESCO SALATO

Specie:

Molva

Molva molva

LIN

WHL

2,80


ALLEGATO XIV

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN VIGORE NELL'UNIONE EUROPEA PER IL PESCE SURGELATO

Specie:

Alalunga

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,23


Specie:

Berici

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00

FIS

5,60


Specie:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00


Specie:

Argentina

Argentina silus

ARU

WHL

1,00


Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,29

HEA

1,25


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,40


Specie:

Rombo liscio

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00


Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,48


Specie:

Marlin azzurro

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

FIL

2,60

FIS

2,60

FSP

2,95

CBF

1,63


Specie:

Limanda

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00


Specie:

Spinarolo

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUS

2,52


Specie:

Passera pianuzza

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00


Specie:

Musdea bianca

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,40


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08

GUH

1,39


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46

FIL

2,60

FIS

2,60

FSB

2,70

FSP

3,00


Specie:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00


Specie:

Aringa

Clupea harengus

HER

WHL

1,00


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,34

GUH

1,67


Specie:

Musdea americana

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00


Specie:

Limanda

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06


Specie:

Pesce del ghiaccio unicorno

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00


Specie:

Molva

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,33

FIL

2,80

FSP

2,30


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,11


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00


Specie:

Nototenia gibbosa

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00


Specie:

Busbana norvegese

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00


Specie:

Nototenia marmorizzata

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00


Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00


Specie:

Grancevole artiche

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00


Specie:

Mazzancolle

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,44

FIS

2,78

FSB

2,12

FSP

2,43


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17


Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,78

FIS

3,37

FSP

3,00

JAT

1,90


Specie:

Granatiere berglax

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00


Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92


Specie:

Cicerelli

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00


Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11


Specie:

Squalo nasolungo ispido

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00


Specie:

Squalo testa di freccia

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00


Specie:

Pesce del ghiaccio della Georgia del Sud

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00


Specie:

Sogliola

Solea solea

SOL

WHL

1,00


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00


Specie:

Totano atlantico

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00


Specie:

Totano

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00


Specie:

Razze

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,31

HEA

1,33

GHT

1,33


Specie:

Moro oceanico

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00


Specie:

Rombo chiodato

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09


Specie:

Brosme

Brosme brosme

USK

WHL

1,00


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15

FIS

2,65

SUR

2,97


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18


Specie:

Marlin bianco

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00


Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00


Specie:

Limanda a coda gialla

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00


ALLEGATO XV

ISTRUZIONI RELATIVE AL GIORNALE DI PESCA, ALLA DICHIARAZIONE DI SBARCO E ALLA DICHIARAZIONE DI TRASBORDO

Le seguenti informazioni minime sulle attività di pesca del peschereccio sono quelle che devono essere registrate nel giornale di pesca e/o nell'altra documentazione sulle catture, a seconda dei casi, conformemente agli articoli 14, 17, 19 bis, 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e al titolo VI, capo II, del presente regolamento. Ciò non pregiudica eventuali prescrizioni supplementari stabilite dalle norme della PCP o dalle autorità nazionali di uno Stato membro o di un paese terzo, compresa la possibilità che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, se del caso, integrino i dati disponibili prima della trasmissione.

Dato

Obbligatorio (M, mandatory), facoltativo (O, optional) e obbligatorio se applicabile (CIF, compulsory if applicabile)

Descrizione e/o orari delle informazioni da registrare

Identificativo unico

M

Un identificativo univoco del rapporto sull'attività.

Identificazione del peschereccio

 

Qualora la pesca venga effettuata in coppia, devono essere registrate le stesse informazioni per il secondo peschereccio.

(1)

Numero CFR

CIF

CFR, quando previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/218.

(2)

Numero di immatricolazione interno

CIF

Per qualsiasi altra nave deve essere invece indicato un numero di immatricolazione nazionale unico.

(3)

UVI

CIF

Il numero IMO, se il peschereccio dispone di tale identificativo.

(4)

IRCS

CIF

Indicativo internazionale di chiamata radio, se il peschereccio dispone di tale identificativo.

(5)

Nome della nave

CIF

Il nome della nave, se disponibile.

(6)

Identificazione esterna

M

Lettere e numero (o numeri) del porto, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

(7)

Numero ORGP

CIF

Per i pescherecci che esercitano attività di pesca regolamentate nelle acque gestite dalla CGPM, dall'ICCAT e da altre ORGP pertinenti è indicato il numero di registrazione di tali ORGP.

(8)

Nome e indirizzo del comandante

M

Nome e indirizzo completo del comandante (nome della via, numero civico, città, codice postale, Stato membro o paese terzo).

Informazioni sulla bordata

 

 

(9)

Data, ora e porto o luogo di sbarco di partenza e di arrivo

M

La partenza è registrata nel giornale di pesca prima che la nave da cattura lasci il porto o un luogo di sbarco.

L'arrivo è registrato nel giornale di pesca prima che la nave da cattura entri in porto o nel luogo di sbarco.

La data e l'ora (espressa almeno in ore e minuti) devono essere registrate in UTC.

Il porto o il luogo di sbarco sono registrati utilizzando i codici pubblicati sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web della Commissione europea dedicato alla pesca.

(10)

Identificativo unico della bordata di pesca

M

L'identificativo dell'UE della bordata di pesca. Qualora necessario, sarà fornito anche un identificativo specifico di un paese terzo o di un'ORGP relativo alla bordata.

Informazioni relative agli attrezzi da pesca

 

Le informazioni sugli attrezzi sono fornite alla partenza, all'arrivo in porto e per qualsiasi attività in cui sono utilizzati attrezzi da pesca.

Se il comandante della nave trasmette le catture e i rigetti a ogni operazione di pesca (retata per retata), le informazioni sull'attrezzo da pesca sono trasmesse per ciascuna operazione (retata). Se il comandante della nave trasmette in modo aggregato le catture che riguardano molteplici operazioni di pesca (retate), le informazioni sull'attrezzo da pesca sono trasmesse per il periodo aggregato.

(11)

Tipo di attrezzo

M

Il tipo di attrezzo deve essere indicato utilizzando i codici dell'elenco di codici GEAR_TYPE di cui al registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web della Commissione europea.

(12)

Dimensione delle maglie

CIF in caso di utilizzo di attrezzi a maglie

Sono indicate in millimetri (maglia tesa).

(13)

Tipo di maglia

CIF in caso di utilizzo di attrezzi a maglie

Tipo di maglia utilizzata (es. quadrata, a losanghe)

Sono utilizzati i codici dei tipi di maglia disponibili sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web della Commissione europea dedicato alla pesca.

(14)

Dimensioni dell'attrezzo

M

Le dimensioni e le specifiche tecniche dell'attrezzo, quali misura e numero, sono indicate sulla base delle specifiche di cui all'allegato XVI, colonna 2, del presente regolamento.

Quando sono utilizzati, sono comunicati anche gli accessori degli attrezzi, i FAD, i dispositivi acustici di dissuasione (ADD), quali definiti all'articolo 6, punto 44, del regolamento (UE) 2019/1241, o altri dispositivi, compresi i dispositivi che consentono di ricorrere a deroghe, ad esempio, all'obbligo di sbarco.

Sono utilizzati i codici degli attrezzi disponibili sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web della Commissione europea dedicato alla pesca.

(15)

Numero di operazioni di pesca

M

Il numero delle operazioni di pesca.

Se il comandante della nave trasmette le catture e i rigetti a ogni operazione di pesca (retata per retata), il numero di operazioni di pesca è 1. Se il comandante della nave trasmette in modo aggregato le catture che riguardano molteplici operazioni di pesca (retate), il numero delle operazioni di pesca è il numero delle singole operazioni (retate) effettuate durante il periodo aggregato.

(16)

Profondità

CIF, se la profondità di pesca è regolamentata nella zona in cui ha luogo l'operazione

La profondità di pesca è registrata come profondità media espressa in metri.

(17)

Informazioni sugli attrezzi perduti in mare

CIF, per attrezzi da pesca perduti in mare

La data e l'ora stimata (espressa almeno in ore e minuti) devono essere registrate in UTC.

La posizione geografica è registrata utilizzando le coordinate di latitudine e longitudine del sistema geodetico mondiale 1984 con un'accuratezza di 4 decimali e un errore di posizione inferiore a 50 metri.

Sono inoltre registrate le informazioni seguenti:

il tipo di attrezzo perduto e le sue dimensioni approssimative;

le misure messe in atto per recuperare l'attrezzo perduto.

Informazioni sull'attività

 

I comandanti di tutte le navi da cattura che partecipano a un'operazione di pesca in coppia tengono un giornale di pesca che indichi i quantitativi catturati e tenuti a bordo, in modo da evitare la doppia registrazione delle catture.

(18)

Data e ora dell'attività

M

La data e l'ora dell'attività sono registrate nel giornale di pesca dopo il completamento dell'attività. La data e l'ora (espressa almeno in ore e minuti) devono essere registrate in UTC.

Se il comandante della nave trasmette le catture e i rigetti a ogni operazione di pesca (retata per retata), sono registrate la data e l'ora di fine di ciascuna operazione di pesca.

La fine dell'operazione è il momento in cui l'attrezzo è recuperato del tutto ed è a bordo.

Quando si comunicano i trasbordi, sono registrate la data e l'ora di fine dell'attività.

Quando si comunicano gli sbarchi, sono registrate la data e l'ora di inizio (se l'attività richiede più di 24 ore) e di fine dell'attività.

(19)

Tempo di pesca

O

La durata totale di tutte le attività connesse alle operazioni di pesca (ricerca del pesce, cala, traino e recupero di attrezzi mobili nonché posa, immersione, ritiro o riposizionamento di attrezzi fissi e prelievo delle eventuali catture dall'attrezzo medesimo, dalla rete in cui sono contenute o da una gabbia di trasporto verso le gabbie per l'allevamento e l'ingrasso) è indicata in minuti e equivale al numero di ore trascorse in mare, meno il tempo trascorso per raggiungere una zona di pesca, spostarsi da una zona all'altra e tornare da una zona di pesca e i periodi in cui la nave naviga alla cappa, è inattiva o in attesa di riparazione.

(20)

Posizione dell'attività

CIF, per pescherecci di lunghezza fuori tutto ≥ 12 m

La posizione geografica di ogni attività utilizzando le coordinate di latitudine e longitudine del sistema geodetico mondiale 1984 con un'accuratezza di 4 decimali e un errore di posizione inferiore a 50 metri.

(21)

Zona geografica di cattura

M

La zona geografica o le zone geografiche di cattura pertinenti sono comunicate per ogni attività di pesca in cui sono comunicate le catture.

Per le catture comunicate nei rapporti di trasbordo e di sbarco, la zona geografica è comunicata secondo le stesse modalità previste per le operazioni di pesca.

Per zona geografica pertinente si intende la zona in cui è stata effettuata la maggior parte delle catture durante un'operazione di pesca ed è comunicata al livello più dettagliato disponibile. Se il comandante non è in grado di determinare dove è stata effettuata la maggior parte delle catture nel corso di un'operazione, la zona geografica pertinente è la zona in cui ha avuto luogo la maggior parte dell'operazione di pesca (tempo).

Le zone geografiche pertinenti da comunicare sono elencate di seguito.

Zona FAO al livello più dettagliato:

nelle acque dell'Atlantico nord-occidentale compresa la NAFO (zona FAO 21), fino alla sottodivisione e all'unità CIEM se disponibili (es. 21.5.Z.e.u, 21.5.Z.c, 21.3.M);

nelle acque dell'Atlantico nord-orientale compresa la NEAFC (zona FAO 27), fino alla sottodivisione e all'unità CIEM se disponibili (es. 27.4.c, 27.3.a.n, 27.5.b.1.a, 27.3.d.28.1);

nelle acque del Mediterraneo e del Mar Nero (zona FAO 37), fino alla divisione CIEM (es. 37.1.2);

nelle acque dell'Atlantico centro-orientale compreso il Copace (zona FAO 34), fino alla sottodivisione FAO (es. 34.3.5, 34.1.1.3);

nelle acque dell'Antartico e dell'Oceano Indiano meridionale e nel Pacifico sud-orientale (zone FAO 58 e 87), fino alla sottodivisione FAO (es. 58.4.4.b, 87.3.1.2);

nelle acque dell'Atlantico sud-occidentale, dell'Atlantico sud-orientale e dell'Oceano Indiano orientale (zone FAO 41, 47, 57), fino alla divisione CIEM (es. 41.3.2, 47.1.6, 47.C.1, 58.5.1);

per le altre zone FAO, fino alla sottozona FAO se disponibile (es. 48.4, 51.2, 18, 31, 61, 67, 71, 77, 81).

Riquadro statistico (se esistente (1)):

nelle acque dell'Atlantico nord-orientale (zona FAO 27): riquadro statistico CIEM (es. 37F1, 19D9);

nelle acque del Mediterraneo e del Mar Nero (zona FAO 37): riquadro statistico CGPM (es. M27B9).

Zona CGPM (se esistente (2)):

nelle acque del Mediterraneo e del Mar Nero (zona FAO 37), fino alla sottozona CGPM (es. 7, 11.1).

Zona di pesca di paesi terzi o alto mare (al di fuori della sovranità o giurisdizione di uno Stato).

La zona dell'ORGP pertinente, quando sono svolte attività di pesca soggette alle norme di un'organizzazione regionale di gestione della pesca.

Sono utilizzati i codici delle zone disponibili sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web della Commissione europea dedicato alla pesca.

(22)

Catture effettuate e conservate a bordo

M

Per le catture effettuate e conservate a bordo sono comunicate almeno le informazioni seguenti:

il codice FAO alfa 3 di ogni specie. Il codice MZZ è usato per comunicare che non sono state effettuate catture;

le stime del peso vivo equivalente in chilogrammi e/o, se del caso, del numero di individui (3);

la classe di dimensioni: dimensioni legali (LSC) o inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione (BMS).

I quantitativi comprendono quelli messi da parte per il consumo da parte dei membri dell'equipaggio.

Qualora le catture siano conservate in ceste, casse, bidoni, cartoni, sacchi, sacchetti o altri contenitori, occorre registrare anche il peso netto dell'unità utilizzata in chilogrammi di peso vivo e il numero preciso delle unità utilizzate.

Qualora le catture siano state pesate con sistemi approvati dalle autorità competenti degli Stati membri, il risultato della pesatura, espresso in chilogrammi di peso vivo per ciascuna specie, è registrato come quantitativo stimato. È indicato se le catture sono state pesate a bordo ai fini dell'articolo 60, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Sono utilizzati i codici delle specie disponibili sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

(23)

Stime dei rigetti

M

Riguardo ai rigetti delle catture effettuate sono comunicate almeno le informazioni seguenti:

il codice FAO alfa 3 di ogni specie. Il codice MZZ è usato per comunicare che non sono state effettuate catture;

le stime del peso vivo equivalente in chilogrammi e/o, se del caso, del numero di individui (3).

I rigetti di quantitativi di ciascuna specie, che beneficino o meno di esenzioni all'obbligo di sbarco (4), sono registrati separatamente utilizzando il codice DISCARDED. Sono compresi i rigetti di specie catturate come esche vive e registrate nel giornale di pesca.

I rigetti di quantitativi di ciascuna specie cui si applicano specificamente le esenzioni de minimis sono registrati separatamente utilizzando il codice DEMINIMIS.

Anche il motivo dei rigetti è registrato, utilizzando i codici della pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) della Commissione.

(24)

Catture, catture accessorie accidentali e rilascio di altri animali o organismi marini

CIF, nella zona CGPM

Sono inoltre registrate separatamente le informazioni seguenti:

catture giornaliere di corallo rosso (compresa zona e profondità);

catture accessorie accidentali e rilascio di uccelli marini;

catture accessorie accidentali e rilascio di foche,

catture accessorie accidentali e rilascio di tartarughe marine,

catture accessorie accidentali e rilascio di cetacei.

È utilizzato il codice FAO alfa 3 di ogni specie.

Il peso deve essere registrato in chilogrammi di peso vivo equivalente.

Il comandante provvede affinché i pesi registrati separatamente siano comunicati in modo da evitare la doppia registrazione.

Le catture accessorie accidentali di animali marini sono registrate utilizzando il codice BY_CATCH.

Se del caso, gli animali marini rilasciati in mare sono registrati utilizzando il codice generale RELEASED.

Sono utilizzati i codici delle specie disponibili sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

(25)

Catture accidentali di specie sensibili

CIF, per catture accidentali di specie sensibili

I rigetti di specie sensibili sono comunicati includendo almeno le informazioni seguenti:

il codice FAO alfa 3 di ogni specie;

i quantitativi in chilogrammi di peso netto e/o, se del caso, il numero di individui (3).

I rigetti sono comunicati separatamente per le catture ferite, morte e rilasciate vive.

Anche il motivo dei rigetti è registrato, utilizzando i codici della pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) della Commissione.

Sono utilizzati i codici delle specie disponibili sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

(26)

Catture trasbordate e a bordo dopo il trasbordo

CIF, in caso di trasbordo

Riguardo ai prodotti della pesca trasbordati e a bordo dopo il trasbordo sono comunicate almeno le informazioni seguenti:

il codice FAO alfa 3 di ogni specie;

il peso stimato del prodotto in chilogrammi;

le stime del peso vivo equivalente in chilogrammi e/o, se del caso, del numero di individui (3);

il coefficiente di conversione utilizzato per calcolare l'equivalente peso vivo per i prodotti della pesca a norma dell'articolo 28 del presente regolamento;

la presentazione del pesce secondo i codici di cui all'allegato I, tabella 1;

lo stato di trasformazione secondo i codici di cui all'allegato I, tabella 2;

la classe di dimensioni: dimensioni legali (LSC) o inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione (BMS);

la zona geografica in cui sono state effettuate le catture.

Qualora i prodotti della pesca siano stati trasbordati e siano stati pesati utilizzando sistemi approvati dalle autorità competenti degli Stati membri, a bordo della nave da cattura, del peschereccio cedente o di quello ricevente, il risultato della pesatura dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso vivo è registrato come quantitativo stimato.

Negli altri casi è indicato il peso stimato del prodotto (in chilogrammi).

Qualora le catture o i prodotti della pesca siano conservati in ceste, casse, bidoni, cartoni, sacchi, sacchetti o altri contenitori, occorre registrare anche il peso netto dell'unità utilizzata in chilogrammi di peso di prodotto e il numero preciso delle unità utilizzate.

Qualora le catture siano trasbordate da pescherecci diversi dalle navi da cattura, è registrato anche l'identificativo unico della bordata di pesca relativa alle catture.

Sono utilizzati i codici delle specie disponibili sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

(27)

Catture sbarcate

CIF, in caso di sbarco

Per i prodotti della pesca sbarcati sono comunicate almeno le informazioni seguenti:

il codice FAO alfa 3 di ogni specie;

il peso del prodotto in chilogrammi per i prodotti della pesca;

il peso vivo equivalente in chilogrammi e/o, se del caso, il numero di individui (3);

il coefficiente di conversione utilizzato per calcolare l'equivalente peso vivo per i prodotti della pesca a norma dell'articolo 28 del presente regolamento;

la presentazione del pesce secondo i codici di cui all'allegato I, tabella 1, per i prodotti della pesca;

lo stato di trasformazione secondo i codici di cui all'allegato I, tabella 2, per i prodotti della pesca;

la classe di dimensioni: dimensioni legali (LSC) o inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione (BMS);

l'identificativo unico della bordata di pesca relativa alle catture;

la zona geografica in cui sono state effettuate le catture.

Fatti salvi gli esiti di un'ispezione, quando i prodotti della pesca sono stati pesati utilizzando sistemi approvati dalle autorità competenti degli Stati membri, a bordo della nave da cattura, del peschereccio cedente o di quello ricevente, il peso effettivo dei quantitativi sbarcati è espresso in chilogrammi di peso del prodotto e del relativo peso vivo equivalente.

Qualora i prodotti della pesca siano conservati in ceste, casse, bidoni, cartoni, sacchi, sacchetti o altri contenitori, occorre registrare anche il peso netto dell'unità utilizzata in chilogrammi di peso di prodotto e il numero preciso delle unità utilizzate.

Sono utilizzati i codici delle specie disponibili sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

(28)

Catture e prodotti della pesca tenuti a bordo alla partenza

CIF

Se le catture di una bordata precedente sono tenute a bordo alla partenza da un porto o un luogo di sbarco, per le catture e i prodotti della pesca sono comunicate almeno le informazioni seguenti:

il codice FAO alfa 3 di ogni specie;

le stime del peso del prodotto in chilogrammi per i prodotti della pesca;

le stime del peso vivo equivalente in chilogrammi e/o, se del caso, del numero di individui (3);

il coefficiente di conversione utilizzato per calcolare l'equivalente peso vivo per i prodotti della pesca a norma dell'articolo 28 del presente regolamento;

la presentazione del pesce secondo i codici di cui all'allegato I, tabella 1, per i prodotti della pesca;

lo stato di trasformazione secondo i codici di cui all'allegato I, tabella 2, per i prodotti della pesca;

la classe di dimensioni: dimensioni legali (LSC) o inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione (BMS);

l'identificativo unico della bordata di pesca relativa alle catture;

la zona geografica in cui sono state effettuate le catture.

Qualora i prodotti della pesca siano conservati in ceste, casse, bidoni, cartoni, sacchi, sacchetti o altri contenitori, occorre registrare anche il peso netto dell'unità utilizzata in chilogrammi di peso di prodotto e il numero preciso delle unità utilizzate.

Qualora le catture siano state pesate con sistemi approvati dalle autorità competenti degli Stati membri, il risultato della pesatura, espresso in chilogrammi di peso vivo per ciascuna specie, è registrato come quantitativo stimato.

Sono utilizzati i codici delle specie disponibili sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

(29)

Catture comunicate nelle notifiche preventive

M

Riguardo alle catture a bordo da trasbordare o sbarcare sono comunicate almeno le informazioni seguenti:

il codice FAO alfa 3 di ogni specie. Il codice MZZ è usato per comunicare che non sono state effettuate catture;

le stime del peso del prodotto in chilogrammi per i prodotti della pesca;

le stime del peso vivo equivalente in chilogrammi;

il coefficiente di conversione utilizzato per calcolare l'equivalente peso vivo per i prodotti della pesca a norma dell'articolo 28 del presente regolamento;

la presentazione del pesce secondo i codici di cui all'allegato I, tabella 1, per i prodotti della pesca;

lo stato di trasformazione secondo i codici di cui all'allegato I, tabella 2, per i prodotti della pesca;

la classe di dimensioni: dimensioni legali (LSC) o inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione (BMS);

l'identificativo unico della bordata di pesca relativa alle catture;

la zona geografica in cui sono state effettuate le catture.

Qualora le catture o i prodotti della pesca siano conservati in ceste, casse, bidoni, cartoni, sacchi, sacchetti o altri contenitori, occorre registrare anche il peso netto dell'unità utilizzata in chilogrammi di peso vivo e il numero preciso delle unità utilizzate.

Qualora le catture debbano essere trasbordate o sbarcate da pescherecci diversi dalle navi da cattura, è registrato anche l'identificativo unico della bordata di pesca relativa alle catture.

In caso di trasbordo, il peschereccio cedente e quello ricevente comunicano tale notifica.

(30)

Data e ora di inizio e di termine della pesatura

CIF, in caso di sbarco

La data e l'ora di inizio (quando la pesatura richiede più di 24 ore) e di fine della pesatura sono registrate nel giornale di pesca.

La data e l'ora (espressa almeno in ore e minuti) devono essere registrate in UTC.

(31)

Nome o identificativo dell'operatore (responsabile della pesatura)

CIF, in caso di sbarco

Nome o identificativo dell'operatore di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Informazioni registrate nel giornale di pesca sulle notifiche di entrata nella zona/uscita dalla zona

CIF

Obbligo di comunicazione in caso di entrata in acque di paesi terzi o zone di ORGP o di uscita dalle stesse acque o zone.

(32)

Data e ora di entrata/uscita

M

È registrata l'ora di attraversamento della linea di demarcazione per ogni entrata o uscita dalle acque soggette alla giurisdizione di un paese terzo o da una zona gestita da un'ORGP.

La data e l'ora (espressa almeno in ore e minuti) devono essere registrate in UTC.

Sono registrate e comunicate anche la data e l'ora di trasmissione di tali informazioni dalla nave allo Stato di bandiera.

(33)

Zona

M

Il codice della zona soggetta alla giurisdizione di un paese terzo o gestita da un'ORGP.

Sono utilizzati i codici disponibili nel registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web della Commissione europea.

(34)

Catture a bordo

M

Per le catture a bordo sono comunicate almeno le informazioni seguenti:

il codice FAO alfa 3 di ogni specie, il codice MZZ è usato per comunicare che non sono state effettuate catture;

il peso vivo equivalente (stimato) in chilogrammi;

la classe di dimensioni: dimensioni legali (LSC) o inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione (BMS);

la zona geografica in cui sono state effettuate le catture.

(35)

Posizione di entrata/uscita

M

La posizione geografica di entrata nella zona o di uscita dalla stessa utilizzando le coordinate di latitudine e longitudine del sistema geodetico mondiale 1984 con un'accuratezza di 4 decimali e un errore di posizione inferiore a 50 metri.

È registrata e comunicata anche la posizione al momento della trasmissione di tali informazioni dalla nave allo Stato di bandiera.

(36)

Specie bersaglio

CIF

Se richiesto dalla parte che gestisce le attività di pesca nella zona per la quale è trasmessa la notifica.

Il codice FAO alfa 3 di ogni specie.

(37)

Attività prevista

CIF

Se richiesto dalla parte che gestisce le attività di pesca nella zona per la quale è trasmessa la notifica.

È comunicata l'attività prevista durante la permanenza nella zona al momento dell'entrata nella stessa.

Sono utilizzati i codici disponibili nel registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web della Commissione europea.

Informazioni registrate nel giornale di pesca sullo sforzo di pesca

 

 

(38)

Data e ora di entrata/uscita

M

Sono registrate la data e l'ora di attraversamento della linea di demarcazione per ogni entrata in una zona di sforzo di pesca o uscita dalla stessa.

La data e l'ora (espressa almeno in ore e minuti) devono essere registrate in UTC.

Quando sono svolte attività transzonali (5), la data e l'ora della prima entrata e dell'ultima uscita sono registrate per ogni giorno.

(39)

Zona di sforzo di pesca

M

Il codice della zona di sforzo di pesca.

Sono utilizzati i codici disponibili nel registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web della Commissione europea.

(40)

Catture a bordo

M

Per le catture a bordo sono comunicate almeno le informazioni seguenti:

il codice FAO alfa 3 di ogni specie. Il codice MZZ è usato per comunicare che non sono state effettuate catture;

il peso vivo equivalente (stimato) in chilogrammi;

la classe di dimensioni: dimensioni legali (LSC) o inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione (BMS);

la zona geografica in cui sono state effettuate le catture.

(41)

Posizione di entrata/uscita

M

La posizione geografica di ogni attività utilizzando le coordinate di latitudine e longitudine del sistema geodetico mondiale 1984 con un'accuratezza di 4 decimali e un errore di posizione inferiore a 50 metri.

Quando sono svolte attività transzonali(27), la posizione della prima entrata e quella dell'ultima uscita sono registrate per ogni giorno.

(42)

Specie e gruppi di specie

CIF, se si ha intenzione di effettuare operazioni di pesca

La specie o il gruppo di specie, come definito nel regime di sforzo pertinente. Sono utilizzati i codici disponibili nel registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web della Commissione europea.

(43)

Attività prevista

M

È comunicata l'attività prevista durante la permanenza nella zona.

Sono utilizzati i codici disponibili nel registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web della Commissione europea.

(44)

Posizione di ogni calata/salpamento

CIF, se il peschereccio utilizza attrezzi fissi

La posizione geografica di ogni calata, riposizionamento o salpamento utilizzando le coordinate di latitudine e longitudine del sistema geodetico mondiale 1984 con un'accuratezza di 4 decimali e un errore di posizione inferiore a 50 metri.


(1)  I riquadri statistici CIEM forniscono una griglia che copre la zona compresa tra 36° N e 85° 30' N e 44° W e 68° 30' E. Le righe della latitudine, con intervalli di 30', sono numerate (due cifre) da 01 a 99. Le colonne della longitudine, con intervalli di 1°, sono codificate sulla base di un sistema alfanumerico, cominciando da A0, utilizzando una lettera differente per ciascun blocco di 10°, fino a M8, con l'esclusione di I.

(2)  Il numero di un riquadro nella griglia statistica CGPM è un codice di 5 cifre: i) la latitudine è indicata da un codice a 3 caratteri (una lettera e due numeri), con un'estensione massima da M00 (30° N) fino a M34 (47° 30' N); ii) la longitudine è indicata da un codice composto da una lettera e un numero. Le lettere vanno da A a J e sono associate a un numero compreso tra 0 e 9. L'estensione massima è compresa tra A0 (6° W) e J5 (42° E).

(3)  Nel Mar Baltico (solo per il salmone) e nella zona CGPM (solo per i tonnidi, il pesce spada e gli squali altamente migratori) e, se applicabile, in altre zone, è registrato il numero di pesci catturato per giorno.

(4)  Esenzioni all'obbligo di sbarco: come indicato all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, quale modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, in particolare:

specie per le quali la pesca è vietata e che sono indicate come tali in un atto legislativo dell'Unione adottato nell'ambito della politica comune della pesca,

specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema,

catture che rientrano nelle esenzioni de minimis,

pesci che presentano danni causati da predatori.

(5)  Attività transzonale: la nave rimane all'interno di una zona che non supera le 5 miglia nautiche da entrambi i lati della linea di demarcazione tra due zone di sforzo.


ALLEGATO XVI

CODICI DEGLI ATTREZZI E DELLE OPERAZIONI DI PESCA

Tipo di attrezzo

Colonna 1

Codice

Colonna 2

Prescrizioni minime per dimensioni/numero (metri)

(obbligatorie salvo indicazione contraria)

Reti da traino

Reti a strascico a divergenti

OTB

Modello di rete da traino (facoltativo) e perimetro di apertura

Reti a strascico per scampi

TBN

Reti a strascico per gamberi

TBS

Reti a strascico a coppia

PTB

Sfogliare

TBB

Lunghezza dell'asta di ciascuna asta e numero di aste trainate dal peschereccio

Reti a strascico gemelle a divergenti

OTT

Modello di rete da traino (facoltativo); perimetro di apertura di ciascuna rete da traino; numero di reti da traino trainate dal peschereccio contemporaneamente

Reti a strascico multiple a divergenti

OTP

Reti a strascico (non specificate altrove)

TB

Reti da traino pelagiche a divergenti

OTM

Modello di rete da traino (facoltativo); perimetro di apertura

Reti da traino pelagiche a coppia

PTM

Sciabiche

Sciabiche danesi

SDN

Lunghezza totale e altezza massima delle sciabiche

Sciabiche scozzesi (non ancorate)

SSC

Sciabiche a coppia

SPR

Sciabiche (non specificate altrove)

SX

Sciabiche da natante

SV

Sciabica da spiaggia

BS

 

Reti da circuizione

Ciancioli

PS

Lunghezza e altezza (massima) delle reti

Ciancioli azionati da un natante

PS1

Ciancioli azionati da due natanti

PS2

Reti da circuizione senza chiusura (lampare)

LA

Reti da circuizione (non specificate altrove)

SUX

Reti da raccolta

Reti da raccolta portatili

LNP

Perimetro massimo di ciascuna rete e numero di reti utilizzate (se > 1)

Reti da raccolta manovrate da natanti

LNB

Reti da raccolta fisse manovrate da terra

LNS

Reti da raccolta (non specificate altrove)

LN

Reti da lancio

Giacchi

FCN

Perimetro massimo di ogni rete/dispositivo e numero di reti/dispositivi utilizzati (se > 1)

Cesti a caduta/reti lanterna

FCO

Reti da lancio (non specificate altrove)

FG

Draghe

Draghe tirate da natanti

DRB

Larghezza di ciascuna draga e numero di draghe utilizzate (se > 1)

Draghe a mano

DRH

Draghe automatiche

DRM

Draghe (non specificate altrove)

DRX

Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti

Reti da imbrocco (non specificate altrove)

GN

Lunghezza (1) e altezza totali delle reti

Reti da posta fisse a imbrocco (ancorate)

GNS

Reti da posta (derivanti)

GND

Reti da posta (circuitanti)

GNC

Reti da posta a pali

GNF

Reti incastellate

GTN

Tramagli

GTR

Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (non specificate altrove)

GEN

Trappole

Nasse

FPO

Numero di nasse (es. nasse per crostacei) utilizzate (1)

Cogolli

FYK

Lunghezza e altezza totali delle braccia e dei pali di ciascun cogollo; numero di cogolli utilizzati

Reti fisse a corrente

FSN

Lunghezza e altezza del telaio

Barriere, reti fisse, lavorieri, ecc.

FWR

Lunghezza e altezza totali

Trappole di superficie

FAR

Lunghezza e altezza sottacqua; lunghezza e altezza in superficie

Trappole (reti trappola non coperte)

FPN

Lunghezza e altezza totali delle braccia e dei pali

Trappole (non specificate altrove)

FIX

Dimensioni e descrizione di ciascun attrezzo; numero di attrezzi utilizzati

Ami e palangari

Lenze a mano

LHP

Numero totale di palangari (1); numero totale di ami (1); dimensioni degli ami

Lenze a canna meccanizzate

LHM

Lenze verticali

LVT

Lenze trainate

LTL

Ami e palangari (non specificati altrove)

LX

Palangari fissi

LLS

Lunghezza totale dei palangari (1); numero totale di ami (1); dimensioni degli ami

Palangari derivanti

LLD

Palangari (non specificati altrove)

LL

Attrezzi diversi

Arponi

HAR

Dimensioni e descrizione di ciascun attrezzo; numero di attrezzi utilizzati

Attrezzi manuali (rastrelli per alghe, apriostriche, pinze, rastrelli da mare, fiocine)

MHI

Pompe

MPM

Retini a strascico

MPN

Retini

MSP

Reti drive-in

MDR

Immersione

MDV

Macchine per la raccolta (non specificate altrove)

HMX

Attrezzi (non specificati altrove)

MIS

 

 


(1)  Se il comandante del peschereccio trasmette in modo aggregato le catture che riguardano molteplici operazioni di pesca (retate), le informazioni sulle dimensioni dell'attrezzo registrate sono raggruppate, vale a dire corrispondono alla somma del totale utilizzato in ciascuna retata.


ALLEGATO XVII

NORME PER GLI SCAMBI DI DATI ELETTRONICI

Il formato per lo scambio di dati elettronici si basa sulla norma UN/CEFACT P1000. Gli scambi di dati relativi ad attività simili sono raggruppati in domini e specificati nei documenti sulle specifiche relative ai requisiti dell'attività (Business Requirements Specifications, BRS).

Sono disponibili le norme seguenti:

P1000 – 1; "Principi generali"

P1000 – 2; dominio "Nave"

P1000 – 3; dominio "Attività di pesca"

P1000 – 5; dominio "Vendite"

P1000 – 7; dominio "Posizione della nave"

P1000 — 8; dominio "Ispezione e sorveglianza"

P1000 – 9; dominio "Licenze, autorizzazioni e permessi di pesca"

P1000 – 10; dominio "Gestione dei dati di riferimento"

P1000 – 12; dominio "Rapporto sui dati aggregati di cattura"

I documenti sulle specifiche relative ai requisiti dell'attività e le traduzioni informatizzate (XML Schema Definition, XSD) sono disponibili sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato della Commissione europea alla pesca. Sullo stesso sito web sono disponibili anche i documenti di attuazione da utilizzare per lo scambio di dati.


ALLEGATO XVIII

ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA INCLUDERE NELLA RELAZIONE ANNUALE SUL CONTROLLO E SULLE ISPEZIONI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 93 TER DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2009

(1)   

Risorse esistenti disponibili per i controlli e le ispezioni

(a)

Numero di navi di ispezione per l'ispezione delle attività di pesca

i.

Numero di navi di ispezione dedicate

ii.

Numero di navi di ispezione non dedicate

iii.

Percentuale del tempo dedicato al controllo della pesca

(b)

Numero di aeromobili ufficiali per i controlli e la sorveglianza delle attività di pesca

i.

Numero di aeromobili di ispezione dedicati

ii.

Numero di aeromobili di ispezione non dedicati

iii.

Percentuale di ore di operatività dedicate al controllo e alla sorveglianza della pesca

(c)

Numero di sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) ufficiali per i controlli e la sorveglianza delle attività di pesca

(d)

Numero di altri mezzi di controllo e di ispezione per il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca (specificare il tipo di altri mezzi di controllo e ispezione)

(e)

Numero di persone autorizzate a svolgere ispezioni (equivalenti a tempo pieno)

(f)

La dotazione di bilancio per i mezzi esistenti disponibili per il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca per le seguenti categorie:

i.

risorse umane:

ii.

attrezzatura (per uno qualsiasi dei punti da (a) a (d));

iii.

corsi di formazione.

(2)   

Controlli e ispezioni svolti

(a)

Numero di controlli e ispezioni svolti in mare

(b)

Numero di controlli e ispezioni svolti relativi ai trasbordi

(c)

Numero di controlli e ispezioni svolti in porto/luogo di sbarco

(d)

Numero di controlli e ispezioni svolti relativi ai mercati

(e)

Numero di controlli e ispezioni svolti relativi ai veicoli adibiti al trasporto

(f)

Numero di controlli e ispezioni svolti relativi alle navi d'appoggio

(g)

Numero di controlli e ispezioni svolti relativi agli attrezzi da pesca in mare

(h)

Numero di controlli e ispezioni svolti relativi a un operatore che effettua attività di pesca senza peschereccio

(i)

Numero di controlli e ispezioni svolti relativi agli allevamenti di tonno rosso

(j)

Numero di controlli e ispezioni svolti relativi alle attività di pesca ricreativa in mare

(k)

Numero di controlli e ispezioni svolti non contemplati dalle lettere da (a) a (j) (specificare)

(3)   

Infrazioni constatate e confermate, comprese le infrazioni gravi (specificare: a) il tipo di ciascuna infrazione e b) la base giuridica; c) specificare se l'infrazione riguardava una persona fisica o giuridica e d) le azioni di follow-up, se del caso (i. sanzione amministrativa o penale; ii. il tipo di sanzione accessoria; iii. il riferimento a una misura di esecuzione immediata); e) il numero di punti, se del caso (i. per comandante; ii. per titolare di licenza); f) in sospeso/chiuse/prescritte)

(a)

Numero di infrazioni constatate

(b)

Numero di infrazioni gravi constatate

(c)

Numero di infrazioni confermate

(d)

Numero di infrazioni gravi confermate


ALLEGATO XIX

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI UNA NOTA DI VENDITA

Conformemente agli articoli 62 e 64 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e al titolo III, capo IV, del presente regolamento, sono registrate nella nota di vendita le informazioni minime di seguito. Ciò non pregiudica eventuali prescrizioni supplementari stabilite dalle norme della PCP o dalle autorità nazionali di uno Stato membro o di un paese terzo, compresa la possibilità che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, se del caso, integrino i dati disponibili prima della trasmissione.

Dato

Obbligatorio (M, mandatory), facoltativo (O, optional) e obbligatorio se applicabile (CIF, compulsory if applicabile)

Descrizione delle informazioni da registrare

Identificazione delle vendite

 

 

(1)

Identificativo unico

M

Un identificativo unico della nota di vendita.

(2)

Paese

M

Il paese in cui hanno luogo le vendite è indicato con il relativo codice ISO alfa 3.

(3)

Ubicazione

M

Il porto o il luogo di sbarco in cui avviene la vendita.

È registrato utilizzando i codici pubblicati sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web della Commissione europea dedicato alla pesca.

(4)

Prezzo

M

Il prezzo totale dell'operazione nel documento, al netto delle tasse, espresso come valore monetario con un massimo di 2 decimali, e la valuta utilizzata.

(5)

Mittente

M

Il numero di partita IVA del mittente, il suo numero di identificazione fiscale o altro identificativo unico.

(6)

Nome dell'acquirente

M

Nome e indirizzo completo (nome della via, numero civico, città, codice postale, Stato membro o paese terzo) del primo acquirente (persona fisica o giuridica).

(7)

Identificazione dell'acquirente

M

Il numero di partita IVA dell'acquirente, il suo numero di identificazione fiscale o altro identificativo unico.

(8)

Nome del fornitore

M

Nome e indirizzo completo (nome della via, numero civico, città, codice postale, Stato membro o paese terzo) dell'operatore o del comandante della nave da cattura e, se diverso, le stesse informazioni del venditore.

(9)

Identificazione del fornitore

M

Il numero di partita IVA del fornitore, il suo numero di identificazione fiscale o altro identificativo unico.

(10)

Nome dell'operatore

M

Nome e indirizzo completo (nome della via, numero civico, città, codice postale, Stato membro o paese terzo) o identificativo dell'operatore responsabile della pesatura a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(11)

Data

M

La data in cui ha luogo la vendita. È registrata in UTC.

(12)

Ora

O

L'ora (espressa almeno in ore e minuti) a cui ha luogo la vendita. È registrata in UTC.

(13)

Lotto di vendita

O

Il riferimento al prodotto della pesca pertinente.

(14)

Riferimento alla fattura

O

Un numero di riferimento alla fattura o al contratto di vendita, quale definito dallo Stato membro in cui ha luogo l'operazione.

(15)

Riferimento alla dichiarazione di assunzione in carico

CIF

Il riferimento alla dichiarazione di assunzione in carico pertinente.

(16)

Identificazione del prodotto

M

Per tutti i prodotti soggetti a norme comuni di commercializzazione sono comunicate almeno le informazioni seguenti:

il codice FAO alfa 3 di ogni specie;

il peso del prodotto in chilogrammi, suddiviso per tipo di presentazione del prodotto e stato di trasformazione e, se del caso, il numero di individui (1);

uso/destinazione del pesce. È registrato utilizzando i codici pubblicati sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web della Commissione europea dedicato alla pesca. Per le specie BMS la destinazione non può essere il consumo umano diretto;

la presentazione del pesce secondo i codici di cui all'allegato I, tabella 1, per i prodotti della pesca;

lo stato di trasformazione secondo i codici di cui all'allegato I, tabella 2, per i prodotti della pesca;

la classe di dimensioni: dimensioni legali (LSC) o inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione (BMS).

Per i prodotti della pesca di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o, se del caso, il numero di individui.

Qualora i prodotti della pesca siano conservati in ceste, casse, bidoni, cartoni, sacchi, sacchetti o altri contenitori, occorre registrare anche il peso netto dell'unità utilizzata in chilogrammi di peso di prodotto e il numero preciso delle unità utilizzate.

Mezzi di trasporto marittimi

 

 

(17)

Numero CFR o numero di registrazione interno

CIF

L'identificativo CFR del peschereccio dell'Unione, ove richiesto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/218. Per qualsiasi altra nave deve essere invece indicato un numero di immatricolazione nazionale interno unico.

(18)

Nome del peschereccio

CIF

Il nome del peschereccio, se disponibile.

(19)

Identificazione esterna

M

Lettere e numero (o numeri) del porto, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

(20)

Paese del peschereccio

M

Stato di bandiera del peschereccio.

(21)

Referente

O

Nome e indirizzo completo (nome della via, numero civico, città, codice postale, Stato membro o paese terzo) del comandante della nave.

Attività di pesca

 

 

(22)

Identificativo unico della bordata di pesca

M

L'identificativo dell'UE della bordata di pesca relativa ai prodotti ittici interessati. Qualora necessario, sarà fornito anche un identificativo (o gli identificativi) specifico di un paese terzo o di un'ORGP relativo alla bordata.

(23)

Zona geografica di cattura

M

Luogo in cui è effettuata la maggior parte delle catture durante un'operazione di pesca come descritto all'allegato XV, punto (21), del presente regolamento.

La zona di cattura è dettagliata almeno al livello richiesto dalle norme in materia di rintracciabilità di cui all'articolo 58, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1224/2009. Quando sono utilizzate note di vendita per la dichiarazione delle catture a norma dell'articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la zona di cattura deve soddisfare i dettagli minimi necessari perché si possano monitorare l'utilizzo del contingente e lo sforzo di pesca.

Sono utilizzati i codici delle zone disponibili sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web della Commissione europea dedicato alla pesca.

Sbarco

 

 

(24)

Ubicazione

M

Il porto o il luogo di sbarco sono registrati utilizzando i codici pubblicati sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web della Commissione europea dedicato alla pesca.

(25)

Data dello sbarco

M

Se l'attività ha richiesto più di 24 ore si registrano la data dell'inizio e della fine dell'attività. È registrata in UTC.

(26)

Ora dello sbarco

O

L'ora (espressa almeno in ore e minuti) dell'inizio e della fine dell'attività è registrata se l'attività ha richiesto più di 24 ore. È registrata in UTC.


(1)  Nel Mar Baltico (solo per il salmone) e nella zona CGPM (solo per i tonnidi, il pesce spada e gli squali altamente migratori) e, se applicabile, in altre zone, viene registrato il numero di pesci catturato per giorno.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2196/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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