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Document 32025R2193
Commission Delegated Regulation (EU) 2025/2193 of 8 August 2025 amending Regulation (EU) 2019/1241 of the European Parliament and of the Council as regards the prolongation of technical measures for certain demersal and pelagic fisheries in the Celtic Sea, the Irish Sea and the West of Scotland
Regolamento delegato (UE) 2025/2193 della Commissione, dell’8 agosto 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia
Regolamento delegato (UE) 2025/2193 della Commissione, dell’8 agosto 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia
C/2025/5534
GU L, 2025/2193, 29.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2193/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2193 |
29.10.2025 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2193 DELLA COMMISSIONE
dell’8 agosto 2025
che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce disposizioni specifiche riguardanti le misure tecniche adottate a livello regionale per le acque dell’Unione situate nelle acque nordoccidentali. |
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(2) |
Detto regolamento è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/2324 della Commissione (2) per quanto riguarda misure correttive miranti a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico e ulteriori misure di selettività miranti a ridurre le catture accessorie di gadidi nel Mare d’Irlanda. Le misure in questione, che intendono contribuire al conseguimento degli obiettivi delle misure di conservazione, dei piani pluriennali e del piano in materia di rigetti nelle acque nordoccidentali, sono state successivamente aggiornate e prorogate a tre riprese, rispettivamente, tramite i regolamenti delegati (UE) 2022/2588 (3), (UE) 2024/492 (4) e (UE) 2025/283 (5) della Commissione. |
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(3) |
Dette misure, introdotte nel regolamento (UE) 2019/1241 mediante il regolamento delegato (UE) 2025/283, scadranno il 31 dicembre 2025. |
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(4) |
Con raccomandazione comune presentata il 2 giugno 2025, il gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali (Belgio, Spagna, Francia, Irlanda e Paesi Bassi) ha chiesto di prorogare le misure fino al 31 dicembre 2026. |
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(5) |
Poiché continuano a essere necessarie, per gli stock il cui livello di biomassa è inferiore al Blim, le misure correttive di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/472 per assicurare che lo stock o l’unità funzionale in questione possa ritornare rapidamente a livelli superiori a quelli in grado di produrre l’MSY, alla luce dello stato preoccupante degli stock ittici nel Mar Celtico e nel Mare d’Irlanda e delle discussioni in corso tra l’Unione e il Regno Unito sulle misure tecniche relative agli stock ittici catturati nell’ambito di attività di pesca multispecifica nel Mar Celtico, le misure correttive dovrebbero essere prorogate fino al 31 dicembre 2026, al fine di continuare a ottimizzare i modelli di sfruttamento, aumentare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture indesiderate. |
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(6) |
Il gruppo di esperti sulla pesca e l’acquacoltura è stato consultato l’8 luglio 2025. |
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(7) |
Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, Poiché le misure da prorogare scadono il 31 dicembre 2025, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2026 al fine di garantire la continuità giuridica. |
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(8) |
Le misure introdotte dal presente regolamento applicabili alle acque dell’Unione mirano al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (6), e tengono conto dei principi di cui all’articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. |
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(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2021/2324 della Commissione, del 23 agosto 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (GU L 465 del 29.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2324/oj).
(3) Regolamento delegato (UE) 2022/2588 della Commissione, del 20 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (GU L 338 del 30.12.2022, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2588/oj).
(4) Regolamento delegato (UE) 2024/492 della Commissione, del 30 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (GU L, 2024/492, 13.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/492/oj).
(5) Regolamento delegato (UE) 2025/283 della Commissione, del 28 novembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (GU L, 2025/283, 10.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/283/oj).
(6) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.
ALLEGATO
L’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 è così modificato:
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1) |
nella parte B, il punto 1.6 è sostituito dal seguente:
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2) |
nella parte C, il punto 10.2 è sostituito dal seguente:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2193/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)