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Document 32025R2055
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2055 of 2 October 2025 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2024/1351 of the European Parliament and of the Council, as regards asylum and migration management and repealing Commission Regulation (EC) No 1560/2003
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2055 della Commissione, del 2 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dell'asilo e della migrazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2055 della Commissione, del 2 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dell'asilo e della migrazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione
C/2025/6585
GU L, 2025/2055, 12.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2055/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2055 |
12.11.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2055 DELLA COMMISSIONE
del 2 ottobre 2025
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dell'asilo e della migrazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 7, l'articolo 25, paragrafo 7, l'articolo 34, paragrafo 4, l'articolo 39, paragrafo 3, l'articolo 40, paragrafi 4 e 8, l'articolo 41, paragrafo 5, l'articolo 46, paragrafi 1 e 4, l'articolo 48, paragrafo 4, l'articolo 50, paragrafi 1 e 5, l'articolo 52, paragrafo 4, l'articolo 64, paragrafo 3, e l'articolo 67, paragrafo 14,
visto il regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 42, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre stabilire alcuni metodi uniformi ai fini dell'efficace applicazione del regolamento (UE) 2024/1351. Tali metodi devono essere chiaramente definiti in modo da facilitare la cooperazione e il rapido scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda la preparazione e la presentazione di informazioni o documenti riguardanti le richieste di presa in carico, le notifiche di ripresa in carico, la trasmissione di informazioni ai fini della ricollocazione, le richieste di informazioni e la consultazione e lo scambio di informazioni ai fini dei trasferimenti. I metodi uniformi dovrebbero riguardare tutte le fasi di dette procedure. |
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(2) |
Sono necessari adeguamenti tecnici per tenere conto dell'evoluzione delle norme applicabili e delle modalità pratiche di utilizzo dei canali di comunicazione elettronica sicuri istituiti dal regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione (3) (DubliNet) per agevolare l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1351. |
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(3) |
Per consentire una gestione operativa efficace di DubliNet, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) dovrebbe tenere conto della tecnologia all'avanguardia nell'elaborare e aggiornare i moduli uniformi da usare per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. |
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(4) |
Al fine di garantire un accesso veloce alla procedura di asilo e una buona cooperazione tra le autorità nazionali, è opportuno che il rapido scambio di tutte le informazioni necessarie sulle procedure di presa in carico avvenga entro termini brevi, per consentire di determinare velocemente lo Stato membro competente, assicurando contemporaneamente una valutazione adeguata della complessità e sensibilità di ciascun caso, in particolare quelli riguardanti minori e persone a carico, nonché delle possibili reazioni degli Stati membri interessati. |
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(5) |
Affinché l'unità familiare sia effettivamente preservata e i casi familiari siano trattati rapidamente, esaminandoli in via prioritaria, è opportuno che le richieste di presa in carico, le notifiche di ripresa in carico e le informazioni sulla ricollocazione e sul trasferimento riguardanti i familiari siano presentate nello stesso modulo uniforme. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'obbligo in capo agli Stati membri di valutare adeguatamente ogni caso individuale, tenendo conto specialmente dell'interesse superiore del minore o delle circostanze pertinenti relative alla situazione individuale del familiare interessato. |
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(6) |
Al fine di garantire un accesso veloce alla procedura di asilo, l'efficienza delle procedure stabilite dal regolamento (UE) 2024/1351 e una buona cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, è opportuno che lo scambio di informazioni sulle procedure di ripresa in carico avvenga entro termini brevi, assicurando nel contempo una valutazione adeguata di ciascun caso e delle possibili reazioni degli Stati membri interessati. I metodi uniformi dovrebbero permettere anche una transizione agevole tra la procedura relativa alle richieste di ripresa in carico a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la nuova procedura relativa alle notifiche di ripresa in carico istituita dal regolamento (UE) 2024/1351. |
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(7) |
Il regolamento (UE) 2024/1351 ha istituito la ricollocazione come tipo di misura di solidarietà. È pertanto opportuno stabilire metodi uniformi per la preparazione e la presentazione di informazioni e documenti ai fini della ricollocazione. |
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(8) |
Affinché le ricollocazioni siano attuate rapidamente, è opportuno che lo scambio delle informazioni e dei documenti pertinenti avvenga entro termini brevi, assicurando nel contempo la considerazione adeguata di ciascun caso. |
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(9) |
Per agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e sostenerli nell'adempimento dei loro obblighi entro i termini brevi di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2024/1351, è opportuno che gli Stati membri interessati si scambino informazioni adeguate e pertinenti, limitate a quanto necessario, sulla persona soggetta alla ricollocazione, in particolare sulla natura e la portata delle verifiche effettuate per escludere che la persona in questione comporti un rischio per la sicurezza interna. Data l'importanza di prevenire rischi per la sicurezza interna, è necessario garantire che le informazioni trasmesse siano aggiornate rapidamente qualora in una fase successiva emergano nuovi fatti e circostanze o informazioni che possano dare luogo a cambiamenti nella valutazione del rischio per la sicurezza interna. |
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(10) |
Per garantire il funzionamento dei contributi finanziari, considerando la quota equa obbligatoria a carico degli Stati membri calcolata a norma dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2024/1351, è necessario stabilire metodi per il calcolo dei contributi finanziari, compresi eventuali importi e riduzioni pertinenti che ne modificano il valore, e per lo scambio di informazioni necessarie per il calcolo e l'assegnazione di tali importi agli Stati membri beneficiari. |
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(11) |
Al fine di garantire un accesso veloce alla procedura di asilo, l'efficienza delle procedure stabilite dal regolamento (UE) 2024/1351 e una buona cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, è necessario che gli Stati membri si comunichino reciprocamente e comunichino all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo le località in cui possono essere effettuati i trasferimenti e le autorità alle quali le persone interessate devono presentarsi all'arrivo, comprese le località in cui devono essere effettuati i trasferimenti e le autorità competenti a ricevere i trasferimenti qualora lo Stato membro destinatario rimanga inattivo. Nello stabilire tali località, è opportuno tenere debitamente conto dei condizionamenti geografici e dei modi di trasporto disponibili negli Stati membri che provvedono al trasferimento. |
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(12) |
Per facilitare l'identificazione e l'ingresso delle persone da trasferire al loro arrivo nello Stato membro competente, in particolare in caso di trasferimenti volontari e di trasferimenti sorvegliati quando la persona da trasferire non sarà ricevuta al suo arrivo dalle autorità dello Stato membro destinatario al punto di sbarco, o quando la persona interessata non è in possesso di un documento di viaggio, è opportuno stabilire il modello del lasciapassare. |
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(13) |
Le informazioni e il tempo necessari affinché gli Stati membri destinatari preparino l'arrivo della persona da trasferire dipendono dal fatto che il trasferimento avvenga su base volontaria, sotto forma di partenza controllata o sotto scorta. Tenuto conto delle differenze fra i tre tipi di trasferimenti, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni tra gli Stati membri e la rapida attuazione delle decisioni di trasferimento, è necessario stabilire metodi uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni per ciascun tipo di trasferimento, in particolare per quanto riguarda i termini, anche nelle situazioni in cui uno Stato membro rimane inattivo. |
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(14) |
I termini per la presentazione del modulo uniforme per i trasferimenti dovrebbero concedere allo Stato membro destinatario il tempo sufficiente per accogliere le persone con esigenze particolari, i minori non accompagnati e le persone da trasferire sotto scorta che costituiscono una minaccia per la sicurezza interna. |
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(15) |
Se lo Stato membro destinatario non conferma il ricevimento del modulo uniforme per il trasferimento o, se del caso, la sua disponibilità a ricevere il trasferimento, o non propone località o orari alternativi per il trasferimento, il trasferimento dovrebbe essere effettuato verso gli aeroporti a cui devono essere destinati i trasferimenti qualora lo Stato membro destinatario rimanga inattivo. Lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe poter scegliere di usare tali aeroporti anche qualora le alternative proposte dallo Stato membro destinatario non siano oggettivamente adeguate. |
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(16) |
Il materiale informativo comune di cui al regolamento (UE) 2024/1351, elaborato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dovrebbe comprendere informazioni sull'applicazione del regolamento (UE) 2024/1358. |
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(17) |
Il presente regolamento deve rispecchiare adeguatamente l'interazione tra le procedure di cui al regolamento (UE) 2024/1351 e l'applicazione del regolamento (UE) 2024/1358. |
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(18) |
È opportuno che al trattamento eseguito in virtù del presente regolamento si applichi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
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(19) |
A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato, con lettera del 14 maggio 2024, l'intenzione di accettare il regolamento (UE) 2024/1351 e di esserne vincolata. Tale partecipazione è stata confermata con decisione (UE) 2024/2088 della Commissione (6). L'Irlanda partecipa quindi all'adozione del presente regolamento. |
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(20) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Poiché i capi I, II, III e V del presente regolamento costituiscono misure di attuazione ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, la Danimarca deve comunicare alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali misure. La notifica dovrà essere effettuata alla data della comunicazione delle misure di attuazione o entro i 30 giorni successivi. |
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(21) |
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, i capi I, II, III, V e VII del presente regolamento costituiscono nuove misure in un settore contemplato dall'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo formalizzata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia. |
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(22) |
Per quanto riguarda la Svizzera, i capi I, II, III, V e VII del presente regolamento costituiscono misure che modificano o completano le disposizioni dell'articolo 1 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera. |
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(23) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, i capi I, II, III, V e VII del presente regolamento costituiscono misure che modificano o si basano sulle disposizioni dell'articolo 1 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, cui rinvia l'articolo 3 del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera. |
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(24) |
Conformemente al regolamento (UE) 2024/1351, il regolamento (UE) n. 1560/2003 rimane in vigore a meno che e finché non sia modificato da atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2024/1351. Ai fini della certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1560/2003. |
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(25) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 2 settembre 2025. |
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(26) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla gestione dell'asilo e la migrazione istituito dall'articolo 77 del regolamento (UE) 2024/1351, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1351
Articolo 1
DubliNet
1. I canali di comunicazione elettronica sicuri di cui all'articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 sono denominati DubliNet.
2. L'infrastruttura di comunicazione centrale utilizza la rete esistente dei servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (TESTA).
3. Il mittente riceve automaticamente un avviso di ricevimento per via elettronica, rilasciato dal sistema, di tutte le trasmissioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Tale avviso di ricevimento attesta l'avvenuta trasmissione, la data e l'ora di ricezione della comunicazione.
4. I riferimenti nel regolamento (UE) 2024/1351 alla rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003 si intendono fatti a DubliNet.
Articolo 2
Punti nazionali d'accesso e punto d'accesso dell'Agenzia per l'asilo
1. Ogni Stato membro dispone di un unico, individuato punto nazionale d'accesso.
2. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo («Agenzia per l'asilo») dispone di un unico, individuato punto d'accesso.
3. I punti nazionali d'accesso e il punto d'accesso dell'Agenzia per l'asilo sono responsabili del trattamento dei dati in entrata e della trasmissione dei dati in uscita.
4. Ogni richiesta, risposta o corrispondenza scritta proveniente da un punto nazionale d'accesso o dal punto d'accesso dell'Agenzia per l'asilo è considerata autentica.
Articolo 3
Obbligo di usare DubliNet
1. Tutti i moduli uniformi, i dati biometrici rilevati in conformità del regolamento (UE) 2024/1358 e ogni altra corrispondenza scritta relativa all'applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 sono inviati tramite DubliNet.
2. In deroga al paragrafo 1, le comunicazioni fra il servizio competente dello Stato membro incaricato del trasferimento e i servizi competenti dello Stato membro richiesto circa gli aspetti pratici del trasferimento, l'orario e il luogo d'arrivo, specie se la persona da trasferire è sotto scorta, possono avvenire se necessario secondo altre modalità.
Articolo 4
Lingue
La lingua o le lingue di comunicazione sono scelte dagli Stati membri di comune accordo e su base bilaterale.
Articolo 5
Numero di riferimento
1. Ogni trasmissione inviata tramite DubliNet reca un numero di riferimento che consente di individuare senza ambiguità il caso cui si riferisce e lo Stato membro trasmittente. Tale numero deve permettere anche di determinare i tipi di trasmissione seguenti:
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a) |
richiesta di presa in carico (tipo 01); |
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b) |
notifica di ripresa in carico (tipo 02); |
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c) |
richiesta di informazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1351 (tipo 03); |
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d) |
richiesta di informazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1351 (tipo 04); |
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e) |
richiesta di informazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1351 (tipo 05); |
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f) |
richiesta di informazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2024/1351 (tipo 06); |
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g) |
richiesta di informazioni sul figlio, fratello o genitore di un richiedente in caso di dipendenza (tipo 07); |
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h) |
scambio di informazioni sul familiare, fratello o parente di un minore non accompagnato (tipo 08); |
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i) |
trasmissione di informazioni prima di un trasferimento (tipo 09); |
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j) |
trasmissione del certificato sanitario comune (tipo 10); |
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k) |
trasmissione del modulo uniforme per la ricollocazione (tipo 11); |
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l) |
trasmissione di informazioni sulle compensazioni di competenza di cui all'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1351 (tipo 12). |
2. Ogni tipo di trasmissione di cui al paragrafo 1 è seguito dalla lettera «P», che indica la priorità, quando il caso riguarda minori o quando la richiesta è presentata sulla base degli articoli da 25 a 28 e dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2024/1351.
3. Il numero di riferimento comincia con le lettere usate per identificare lo Stato membro che provvede al trasferimento in Eurodac. Tale identificazione è seguita dal numero che indica il tipo di trasmissione secondo la classificazione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, dall'indicazione della priorità a norma del paragrafo 2 e dal numero di riferimento nazionale del caso usato dallo Stato membro che provvede al trasferimento.
4. Per la trasmissione del modulo uniforme che figura nell'allegato VI, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, il numero di riferimento inizia con le lettere utilizzate per identificare lo Stato membro che provvede al trasferimento nell'Eurodac, seguite dal tipo di trasmissione di cui al paragrafo 1 (tipo 09), dalla lettera «G», dal numero di persone che si propone di trasferire e della data prevista del trasferimento sotto forma di giorno/mese/anno.
5. Tutte le trasmissioni inviate dall'Agenzia per l'asilo iniziano con l'indicazione «EUAA».
Articolo 6
Continuità di funzionamento
1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro punti nazionali d'accesso, e l'Agenzia per l'asilo provvede affinché il suo punto d'accesso, funzionino tecnicamente senza interruzione 24 ore su 24, sette giorni su sette.
2. Se un punto nazionale d'accesso o il punto d'accesso dell'Agenzia per l'asilo subisce un'interruzione nel funzionamento di durata superiore alle sette ore lavorative, lo Stato membro o l'Agenzia per l'asilo lo notifica alle autorità competenti designate in virtù dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 e alla Commissione, e garantisce al più presto la ripresa del normale funzionamento.
3. Se un punto nazionale d'accesso trasmette dei dati a un altro punto nazionale d'accesso il cui funzionamento è interrotto, il registro di trasmissione al livello dell'infrastruttura di comunicazione centrale fa fede della data e dell'ora di trasmissione. I termini fissati agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (UE) 2024/1351 per l'invio di una richiesta di presa in carico, di una notifica di ripresa in carico, della risposta a una richiesta o della conferma di una notifica di ripresa in carico non sono sospesi durante l'interruzione del funzionamento del punto nazionale d'accesso interessato.
CAPO II
RICHIESTE DI PRESA IN CARICO
Articolo 7
Preparazione e presentazione delle richieste di presa in carico
1. Le richieste di presa in carico sono effettuate utilizzando un modulo uniforme conforme al modello di cui all'allegato II.
Nei casi di cui all'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351, la richiesta di presa in carico è effettuata utilizzando un modulo uniforme conforme al modello di cui all'allegato XII.
La richiesta comprende una motivazione piena e dettagliata, basata su tutte le circostanze del caso, e include quanto segue:
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a) |
copia di tutti gli elementi di prova e le prove circostanziali da cui si desume che lo Stato membro richiesto è competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, corredati eventualmente di osservazioni su come siano stati assunti e sul valore probatorio ad essi attribuito dallo Stato richiedente con riferimento all'elenco degli elementi di prova e delle prove circostanziali di cui all'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351, che figurano nell'allegato I del presente regolamento; |
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b) |
se necessario, copia delle dichiarazioni rilasciate per iscritto dal richiedente o messe a verbale, e altra documentazione o altre informazioni pertinenti che giustifichino la richiesta, come una copia del modello di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351, fotografie e dati biometrici rilevati conformemente al regolamento (UE) 2024/1358. |
Per le richieste di presa in carico riguardanti i membri di una stessa famiglia effettuate simultaneamente è utilizzato lo stesso modulo uniforme.
2. Quando la richiesta è basata su un riscontro positivo trasmesso dall'Eurodac conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358 a seguito di un confronto tra i dati biometrici del richiedente e i dati biometrici rilevati in precedenza a norma dell'articolo 13 di detto regolamento e controllati, se del caso, a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, dello stesso regolamento, essa include il risultato del riscontro positivo e tutti i dati trasmessi insieme al riscontro positivo, ad eccezione dei dati biometrici.
3. Quando la richiesta è basata su un riscontro positivo trasmesso dal sistema di informazione visti (VIS) a norma dell'articolo 21 o dell'articolo 22 undecies del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) a seguito del confronto delle impronte digitali del richiedente protezione internazionale con impronte rilevate in precedenza e trasmesse al VIS a norma dell'articolo 9 di detto regolamento, e il risultato è stato controllato a norma dell'articolo 21 dello stesso regolamento, essa comprende i dati forniti dal VIS.
4. Quando la richiesta è basata sugli articoli da 25 a 28 o sull'articolo 34 del regolamento (UE) 2024/1351, non sono necessarie prove formali, quali i documenti giustificativi originali e i test del DNA, purché le prove circostanziali siano coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate per stabilire la competenza.
Articolo 8
Accettazione di una richiesta di presa in carico
L'accettazione di una richiesta di presa in carico è presentata mediante lo stesso modulo uniforme usato per la presentazione della richiesta. Quando lo Stato membro richiesto riconosce la competenza, la risposta include fra l'altro tale informazione, specificando la disposizione applicabile del regolamento (UE) 2024/1351, e comprende dettagli pratici e informazioni pertinenti relative al trasferimento.
Articolo 9
Rigetto di una richiesta di presa in carico
1. Lo Stato membro richiesto che ritenga che gli elementi presentati non permettano di stabilire la sua competenza rigetta la richiesta utilizzando l'apposita sezione dello stesso modulo uniforme usato per la presentazione della richiesta. Lo Stato membro richiesto motiva il rigetto conformemente all'articolo 40, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1351, suffragando i comprovati motivi con elementi di prova e prove circostanziali, se disponibili.
2. Ove lo Stato membro richiedente ritenga che il rigetto oppostogli sia basato su un errore di valutazione ovvero disponga di prove complementari da far valere, esso può sollecitare un riesame della richiesta. Questa facoltà è esercitata nelle tre settimane successive al ricevimento del rigetto. Lo Stato membro richiesto si adopera per rispondere entro due settimane. La scadenza del termine di due settimane pone fine alla procedura di riesame, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro richiesto abbia o meno risposto entro tale termine.
La mancata reazione da parte dello Stato membro notificato entro i termini di cui al primo comma non equivale alla conferma della richiesta.
Il primo comma non riapre i termini di cui all'articolo 40, paragrafi 1 e 7, del regolamento (UE) 2024/1351.
Articolo 10
Persone a carico
1. Qualora il richiedente si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trovino il figlio, fratello o genitore dalla cui assistenza il richiedente dipende o che dipendono dall'assistenza del richiedente, il modulo uniforme di cui all'allegato VII è utilizzato per le consultazioni tra i due Stati membri e per le richieste di informazioni riguardanti:
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a) |
l'esistenza di legami familiari tra il richiedente e il figlio, fratello o genitore; |
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b) |
il vincolo di dipendenza tra il richiedente e il figlio, fratello o genitore; |
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c) |
la capacità dell'interessato di occuparsi della persona a carico; |
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d) |
se necessario, l'impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo. |
Il modulo uniforme è accompagnato da copie dei documenti giustificativi disponibili a sostegno della dipendenza, in particolare certificati medici, e le informazioni pertinenti fornite dagli interessati, nonché la conferma scritta da parte del richiedente o del figlio, fratello o genitore della loro capacità e volontà di occuparsi della persona a carico.
2. Lo Stato membro richiesto si adopera per rispondere entro due settimane dal ricevimento della richiesta di informazioni. Qualora risulti da prove convincenti che ulteriori indagini produrrebbero informazioni più esatte, lo Stato membro richiesto comunica allo Stato membro richiedente che sono necessarie due settimane aggiuntive.
3. La richiesta di informazioni ai sensi del paragrafo 1 è effettuata nel pieno rispetto dei termini fissati all'articolo 39, paragrafo 1, e all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351.
Il primo comma non pregiudica l'applicazione dell'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1351.
Articolo 11
Minori non accompagnati
1. Lo Stato membro in cui è stata registrata una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato, dopo aver svolto il colloquio personale ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1351, cerca e tiene conto di qualsiasi informazione fornita dal minore, in particolare nel modello di cui al paragrafo 1 di tale articolo, o proveniente da qualunque altra fonte attendibile che sia a conoscenza della situazione personale del minore o di un suo familiare, fratello o parente, o della rotta da essi seguita.
2. Qualora lo Stato membro che procede a determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda di un minore non accompagnato disponga di informazioni che rendono possibile iniziare l'identificazione e il reperimento di un suo familiare, fratello o parente, tale Stato membro consulta altri Stati membri, se opportuno, e scambia con loro informazioni utili per:
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a) |
identificare familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato presenti sul territorio degli Stati membri; |
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b) |
accertare l'esistenza di legami familiari comprovati; |
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c) |
valutare la capacità di un parente di occuparsi del minore non accompagnato, anche qualora familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più Stati membri. |
3. Qualora dallo scambio di informazioni di cui al paragrafo 2 risulti che più familiari, fratelli o parenti si trovano in un altro Stato membro o in altri Stati membri, lo Stato membro in cui si trova il minore non accompagnato collabora con lo Stato membro o gli Stati membri in questione per determinare quale sia la persona più appropriata a cui affidare il minore, e in particolare per appurare:
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a) |
la solidità dei legami familiari tra il minore e le diverse persone identificate sui territori degli Stati membri; |
|
b) |
la capacità e disponibilità degli interessati di occuparsi del minore; |
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c) |
l'interesse superiore del minore in ciascun caso. |
4. Il modulo uniforme di cui all'allegato VII è utilizzato per la consultazione e, se del caso, lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ai fini dell'identificazione di familiari, fratelli o parenti di un minore non accompagnato.
Lo Stato membro richiesto si adopera per rispondere entro due settimane dal ricevimento della richiesta. Qualora risulti da prove convincenti che ulteriori indagini produrrebbero informazioni più utili, lo Stato membro richiesto comunica allo Stato membro richiedente che sono necessarie due settimane aggiuntive.
5. La richiesta di informazioni ai sensi del paragrafo 2 è effettuata nel pieno rispetto dei termini fissati all'articolo 39, paragrafo 1, e all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351. Il primo comma non pregiudica l'applicazione dell'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1351.
CAPO III
NOTIFICHE DI RIPRESA IN CARICO
Articolo 12
Preparazione e presentazione della notifica di presa in carico
1. Le notifiche di ripresa in carico sono effettuate utilizzando un modulo uniforme conforme al modello di cui all'allegato III.
Per le notifiche di ripresa in carico riguardanti i membri di una stessa famiglia effettuate simultaneamente è utilizzato lo stesso modulo.
2. Una notifica di ripresa in carico basata su una situazione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1351 include il riscontro positivo trasmesso dall'Eurodac conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358 e i dati trasmessi insieme a tale riscontro positivo, ad eccezione dei dati biometrici, compresa l'indicazione dello Stato membro competente di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1358.
La notifica comprende inoltre, ove disponibili:
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a) |
tutti gli altri riscontri positivi trasmessi dall'Eurodac conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358 e i dati trasmessi insieme a tali riscontri positivi, ad eccezione dei dati biometrici; |
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b) |
copia o copie di elementi di prova e prove circostanziali indicanti un'eventuale cessazione delle competenze dello Stato membro notificato a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2024/1351. |
3. La notifica basata su una situazione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1351 include il riscontro positivo trasmesso dall'Eurodac conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358 da cui risulta che lo Stato membro notificato ha registrato nell'Eurodac i dati dell'interessato conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, o all'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1358 e i dati trasmessi insieme al riscontro positivo, ad eccezione dei dati biometrici.
La notifica riguardante una persona ammessa tra l'11 giugno 2024 e l'11 giugno 2026 comprende una copia degli elementi di prova e delle prove circostanziali da cui risulta che lo Stato membro notificato ha accettato di ammettere l'interessato a norma del regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) o ha concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento, con riferimento all'elenco degli elementi di prova e delle prove circostanziali di cui all'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351, che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
La notifica comprende anche, ove disponibili, le informazioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b), del presente articolo.
4. La notifica basata su una situazione di cui all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2024/1351 include il riscontro positivo trasmesso dall'Eurodac conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358 da cui risulta che lo Stato membro notificato è lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione e i dati trasmessi insieme al riscontro positivo, ad eccezione dei dati biometrici.
La notifica comprende anche, ove disponibili, le informazioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b), del presente articolo.
5. La notifica basata su una situazione di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1351 include il riscontro positivo trasmesso dall'Eurodac conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358 e i dati trasmessi insieme al riscontro positivo, ad eccezione dei dati biometrici, compresa l'indicazione dello Stato membro di ricollocazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1358. La notifica comprende anche, ove disponibili, le informazioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b), del presente articolo.
6. Quando lo stato dei polpastrelli non consente un rilevamento delle impronte digitali di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2024/1358 o quando non sono disponibili impronte digitali per effettuare il confronto, e il confronto delle immagini del volto non è ancora applicabile a norma dell'articolo 63, paragrafo 5, dello stesso regolamento, e quando la notifica riguarda un minore non accompagnato di età inferiore ai sei anni, la notifica comprende elementi di prova e prove circostanziali o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato di cui all'articolo 41, paragrafo 2, da cui risulti che lo Stato membro notificato è tenuto a riprendere in carico il richiedente o altre persone di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) o c), del regolamento (UE) 2024/1351.
Articolo 13
Preparazione e presentazione di una notifica di ripresa in carico in relazione a domande di protezione internazionale quando la competenza è stata determinata a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 e lo Stato membro competente non è ancora indicato nell'Eurodac
Se la competenza è stata determinata a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 e lo Stato membro competente non è ancora indicato nell'Eurodac, la notifica include il riscontro positivo trasmesso dall'Eurodac conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358, tutti i dati trasmessi insieme al riscontro positivo, ad eccezione dei dati biometrici, nonché una copia di tutti gli elementi di prova e delle prove circostanziali da cui risulta che lo Stato membro notificato è competente.
La notifica comprende anche, ove disponibili, le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b).
Articolo 14
Conferma della notifica di presa in carico
1. La conferma della notifica di ripresa in carico è trasmessa utilizzando lo stesso modulo uniforme di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
La conferma comprende i dettagli pratici e le informazioni pertinenti relative al trasferimento.
2. La conferma della notifica sulla base dell'articolo 13 del presente regolamento comprende la conferma del fatto che la competenza è indicata nell'Eurodac conformemente, a seconda dei casi, all'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, o all'articolo 38, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2024/1351.
Articolo 15
Mancata conferma della notifica di ripresa in carico a causa della cessazione delle competenze
1. La mancata conferma della notifica di ripresa in carico è effettuata mediante lo stesso modulo uniforme di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
2. Se la mancata conferma si basa sulla cessazione delle competenze a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351, essa include prove che dimostrino la cessazione e una conferma del fatto che il trasferimento della competenza è indicato nell'Eurodac conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
Le prove di cui al primo comma e la conferma dell'indicazione del trasferimento della competenza nell'Eurodac sono incluse nella nuova notifica di ripresa in carico che è inviata allo Stato membro a cui è trasferita la competenza.
3. Se la mancata conferma si basa sulla cessazione delle competenze a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, 4 o 5, del regolamento (UE) 2024/1351, essa include prove che dimostrino la cessazione.
Se lo Stato membro notificante ritiene che la mancata conferma sulla base dell'articolo 37, paragrafo 2, 4 o 5, del regolamento (UE) 2024/1351 si basi su un errore di valutazione da parte dello Stato membro notificato, oppure dispone di prove supplementari per dimostrare che la competenza non è cessata, può chiedere il riesame della notifica. Tale richiesta è presentata entro due settimane dalla mancata conferma della notifica di ripresa in carico. Lo Stato membro notificato si adopera per confermare la notifica o per ribadire la mancata conferma entro due settimane dal ricevimento della richiesta. La scadenza del termine di due settimane pone fine alla procedura di riesame, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro notificato abbia o meno confermato la notifica entro tale termine. La mancata reazione da parte dello Stato membro notificato entro i termini di cui al presente paragrafo non equivale alla conferma della notifica.
4. Se la notifica inviata a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, non è confermata e lo Stato membro notificante ritiene che la mancata conferma sia basata su un errore di valutazione da parte dello Stato membro notificato, o se lo Stato membro notificante dispone di prove supplementari per dimostrare che la competenza non è cessata, lo Stato membro notificante può chiedere un riesame della notifica. Tale richiesta è presentata entro due settimane dal ricevimento della mancata conferma della notifica di ripresa in carico. Lo Stato membro notificato si adopera per confermare la notifica o per ribadire la mancata conferma entro due settimane dal ricevimento della richiesta. La scadenza del termine di due settimane pone fine alla procedura di riesame, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro notificato abbia o meno confermato la notifica entro tale termine. La mancata reazione da parte dello Stato membro notificato entro i termini di cui al presente paragrafo non equivale alla conferma della notifica.
Articolo 16
Mancata conferma di una notifica di ripresa in carico dovuta all'indicazione errata dello Stato membro competente nell'Eurodac
1. La mancata conferma della notifica di ripresa in carico basata sull'indicazione errata dello Stato membro competente nell'Eurodac è effettuata mediante il modulo uniforme di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
La mancata conferma include la conferma, da parte dello Stato membro notificato, del fatto che lo Stato membro che ha inserito l'indicazione errata nell'Eurodac ne è stato informato conformemente all'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1358. Se disponibile, include anche la prova della rettifica dell'indicazione nell'Eurodac.
2. La nuova notifica di ripresa in carico trasmessa allo Stato membro competente contiene le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma.
CAPO IV
RICOLLOCAZIONE
Articolo 17
Trasmissione di informazioni ai fini della ricollocazione da parte dello Stato membro beneficiario
1. Lo Stato membro beneficiario e lo Stato membro di ricollocazione si trasmettono le informazioni ai fini della ricollocazione mediante un modulo uniforme conforme al modello di cui all'allegato IV.
Per la trasmissione simultanea di informazioni ai fini della ricollocazione riguardanti i membri della stessa famiglia è utilizzato lo stesso modulo.
2. Qualora lo Stato membro beneficiario abbia trasmesso allo Stato membro di ricollocazione informazioni inesatte o qualora, dopo la trasmissione delle informazioni allo Stato membro di ricollocazione, emergano nuove informazioni pertinenti per la procedura di ricollocazione, in particolare concernenti eventuali rischi per la sicurezza interna, lo Stato membro beneficiario trasmette allo Stato membro di ricollocazione le informazioni aggiornate utilizzando il modulo uniforme di cui al paragrafo 1.
3. Qualora le nuove informazioni trasmesse dallo Stato membro beneficiario a norma del paragrafo 2 siano di natura tale da richiedere l'interruzione immediata della procedura di ricollocazione a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351, lo Stato membro beneficiario comunica tale interruzione allo Stato membro di ricollocazione utilizzando il modulo uniforme di cui al paragrafo 1.
Articolo 18
Trasmissione di informazioni sulla possibilità di chiedere un colloquio personale per verificare che la persona non costituisca una minaccia per la sicurezza interna
1. Qualora scelga di verificare le informazioni trasmesse dallo Stato membro beneficiario tramite un colloquio personale con l'interessato a norma dell'articolo 67, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1351, lo Stato membro di ricollocazione ne informa non appena possibile lo Stato membro beneficiario utilizzando il modulo uniforme di cui all'articolo 17, paragrafo 1.
Lo Stato membro di ricollocazione può utilizzare il modulo uniforme di cui all'articolo 17, paragrafo 1, anche per chiedere informazioni sugli aspetti pratici relativi all'orario, alla località e ad altre modalità del colloquio personale.
Se tale richiesta è presentata dallo Stato membro di ricollocazione, lo Stato membro beneficiario fornisce le informazioni richieste utilizzando lo stesso modulo uniforme.
La risposta dello Stato membro beneficiario a tale richiesta è trasmessa non appena possibile e in ogni caso entro un termine che consenta allo Stato membro di ricollocazione di confermare o meno la ricollocazione entro i termini di cui all'articolo 67, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1351.
2. Qualora lo Stato membro di ricollocazione decida di svolgere un colloquio personale con tutte le persone per le quali è stato trasmesso il modulo uniforme a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, per verificare le informazioni trasmesse dallo Stato membro beneficiario tramite un colloquio personale con tutti gli interessati a norma dell'articolo 67, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1351, tale decisione è comunicata per iscritto allo Stato membro beneficiario tramite DubliNet.
Tale decisione è notificata anche al coordinatore UE della solidarietà e all'Agenzia per l'asilo.
Articolo 19
Trasmissione di informazioni relative alla proroga del termine per la risposta al modulo uniforme per la ricollocazione
1. Qualora non sia in grado di rispondere entro una settimana dal ricevimento del modulo uniforme per i motivi di cui all'articolo 67, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (UE) 2024/1351, lo Stato membro di ricollocazione comunica la propria decisione di differire la risposta sulle informazioni trasmesse ai fini della ricollocazione mediante il modulo uniforme di cui all'articolo 17, paragrafo 1.
2. Qualora debba essere verificato nello stesso momento un gran numero di casi a norma dell'articolo 67, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1351 e per tale motivo lo Stato membro di ricollocazione decida di differire la risposta di una settimana, ne informa per iscritto lo Stato membro beneficiario tramite DubliNet e indica il periodo esatto durante il quale si applica la decisione di differimento della risposta. La decisione è notificata al coordinatore UE della solidarietà e all'Agenzia per l'asilo.
Articolo 20
Conferma del modulo uniforme per la ricollocazione trasmesso
La conferma del modulo uniforme per la ricollocazione è trasmessa mediante lo stesso modulo uniforme di cui all'articolo 17, paragrafo 1.
La conferma comprende i dettagli pratici e le informazioni pertinenti relative al trasferimento.
Articolo 21
Mancata conferma del modulo uniforme per la ricollocazione trasmesso
Qualora non confermi la ricollocazione, lo Stato membro di ricollocazione indica nella parte II del modulo uniforme di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento i motivi di cui al regolamento (UE) 2024/1351 su cui esso si basa.
CAPO V
TRASFERIMENTI
Articolo 22
Preparazione e presentazione di un modulo uniforme per il trasferimento
1. Prima del trasferimento di un richiedente o di altra persona di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2024/1351, lo Stato membro che provvede al trasferimento presenta un modulo uniforme conforme al modello di cui all'allegato V del presente regolamento. Il modulo uniforme comprende, tra l'altro, le informazioni seguenti:
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a) |
il tipo di trasferimento (su base volontaria, sotto forma di partenza controllata o sotto scorta); |
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b) |
la località indicata conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, 2 o 3, nello Stato membro destinatario verso il quale è effettuato il trasferimento, se del caso; |
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c) |
il mezzo di trasporto previsto (aereo, treno, autobus, traghetto o altro); |
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d) |
la data e l'ora di arrivo; |
|
e) |
l'autorità alla quale l'interessato deve presentarsi e la data e l'ora entro le quali presentarsi. |
Quando più membri della stessa famiglia sono trasferiti simultaneamente, le informazioni su tutti i familiari sono incluse nello stesso modulo uniforme.
2. Lo Stato membro che provvede al trasferimento presenta il modulo uniforme non appena possibile dopo la notifica di una decisione di trasferimento adottata a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351.
3. Il lasciapassare di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 figura nell'allegato IX del presente regolamento.
4. Lo Stato membro che provvede al trasferimento garantisce che tutti i documenti del richiedente o di altra persona di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2024/1351 siano restituiti al legittimo proprietario prima della partenza, ovvero siano affidati ai membri della scorta perché li consegnino alle autorità competenti dello Stato membro competente o siano trasmessi per altre vie appropriate.
Articolo 23
Scambio di informazioni generali sulle modalità e gli aspetti pratici dei trasferimenti
1. Ai fini dei trasferimenti, gli Stati membri si comunicano reciprocamente e comunicano all'Agenzia per l'asilo tutti gli aeroporti con collegamenti aerei regolari diretti di linea tra Stati membri e tutti i porti marittimi con collegamenti regolari di linea per passeggeri tra Stati membri. Gli Stati membri possono indicare gli aeroporti presso i quali preferiscono ricevere i trasferimenti.
Gli Stati membri indicano almeno un aeroporto verso il quale devono essere effettuati i trasferimenti, nonché l'autorità competente a ricevere le persone da trasferire in tale aeroporto qualora lo Stato membro destinatario non confermi il ricevimento del modulo uniforme o, se del caso, la sua disponibilità a ricevere il trasferimento o non proponga località o orari alternativi per il trasferimento a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, o dell'articolo 26, paragrafo 3.
2. Gli Stati membri si comunicano reciprocamente e comunicano all'Agenzia per l'asilo le autorità alle quali devono presentarsi al loro arrivo le persone oggetto di trasferimenti volontari e di trasferimenti sotto forma di partenza controllata a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), e l'indirizzo di dette autorità.
3. Gli Stati membri si comunicano reciprocamente e comunicano all'Agenzia per l'asilo le autorità alla frontiera o all'interno del loro territorio a cui devono essere indirizzati i trasferimenti via terra sotto forma di partenza controllata a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e l'indirizzo di dette autorità.
4. Gli Stati membri comunicano all'Agenzia per l'asilo le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 entro il 12 aprile. Nel fornire tali informazioni, gli Stati membri indicano anche a quale delle località di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è possibile indirizzare i trasferimenti prima delle 09:00 e dopo le 16:00 nei giorni lavorativi.
L'Agenzia per l'asilo redige un elenco consolidato delle località di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e lo mette a disposizione degli Stati membri. Le informazioni sono aggiornate entro il 20 dicembre di ogni anno.
Gli Stati membri informano non appena possibile l'Agenzia per l'asilo di qualsiasi cambiamento delle località di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
5. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni sui trasferimenti, entro il 12 aprile e successivamente entro il 20 dicembre di ogni anno gli Stati membri si comunicano reciprocamente e comunicano all'Agenzia per l'asilo le date delle festività nazionali dell'anno successivo. Su tale base l'Agenzia per l'asilo redige un elenco consolidato.
Articolo 24
Scambio di informazioni sui trasferimenti volontari
1. In caso di trasferimento volontario, lo Stato membro che provvede al trasferimento conferma quanto segue nel modulo uniforme di cui all'articolo 22, paragrafo 1:
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a) |
la persona interessata non è un minore non accompagnato; |
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b) |
non sussiste alcun rischio di fuga durante il trasferimento; |
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c) |
la persona non costituisce una minaccia per la sicurezza interna; |
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d) |
la persona da trasferire non ha esigenze particolari da soddisfare adeguatamente ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1351. |
Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351, il modulo uniforme comprende il nome e l'indirizzo dell'autorità comunicata a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento alla quale la persona interessata deve presentarsi all'arrivo, nonché la data e l'ora in cui deve presentarsi.
2. Il modulo uniforme di cui all'articolo 22, paragrafo 1, è inviato allo Stato membro competente non più di 14 e non meno di sette giorni prima della data entro la quale la persona interessata deve presentarsi all'autorità indicata a norma del paragrafo 1, secondo comma.
3. La persona da trasferire è informata del nome e dell'indirizzo dell'autorità comunicata a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, alla quale deve presentarsi all'arrivo, nonché della data e dell'ora in cui deve presentarsi.
4. Se entro sette giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1 non perviene alcuna informazione sull'arrivo a destinazione dell'interessato o sul fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti, lo Stato membro che provvede al trasferimento ritiene che il trasferimento sia stato effettuato.
Articolo 25
Scambio di informazioni sui trasferimenti sotto forma di partenza controllata
1. In caso di trasferimento sotto forma di partenza controllata, il modulo uniforme di cui all'articolo 22, paragrafo 1, comprende le informazioni seguenti:
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a) |
se la persona da trasferire debba presentarsi all'autorità comunicata a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, nonché la data e l'ora indicate per presentarsi a tale autorità; |
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b) |
se la persona da trasferire debba essere ricevuta dalle autorità dello Stato membro destinatario nella località di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 3, nonché la data e l'ora di arrivo indicate dallo Stato membro che provvede al trasferimento. |
2. Lo Stato membro che provvede al trasferimento trasmette il modulo uniforme di cui all'articolo 22, paragrafo 1, non più di 14 giorni e non meno di sette giorni prima della data di arrivo indicata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Se lo Stato membro destinatario è tenuto ad adottare misure immediate per soddisfare adeguatamente le esigenze particolari della persona da trasferire a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1351, o se la persona interessata è un minore non accompagnato, il modulo uniforme è trasmesso almeno 21 giorni prima della data di arrivo indicata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
4. La persona da trasferire è informata del nome e dell'indirizzo dell'autorità comunicata a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, alla quale deve presentarsi all'arrivo, nonché della data e dell'ora in cui deve presentarsi.
5. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), entro cinque giorni dal ricevimento del modulo lo Stato membro destinatario conferma la sua disponibilità a ricevere il trasferimento oppure propone modalità diverse di trasferimento e/o una località e/o un orario diverso per il trasferimento, indicando i motivi per cui non è disponibile a ricevere il trasferimento come proposto dallo Stato membro che provvede al trasferimento.
Qualora le alternative proposte dallo Stato membro destinatario non rappresentino un'opzione praticabile per lo Stato membro che provvede al trasferimento, quest'ultimo può scegliere di effettuare il trasferimento verso la località comunicata conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma. Non sono necessarie ulteriori consultazioni per effettuare il trasferimento.
Qualora lo Stato membro beneficiario non confermi la sua disponibilità o non proponga modalità o accordi alternativi per il trasferimento entro cinque giorni dal ricevimento del modulo uniforme, lo Stato membro che provvede al trasferimento effettua il trasferimento verso la località comunicata a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma. Lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica che il trasferimento sarà effettuato in tale località e indica la data e l'ora di arrivo mediante lo stesso modulo uniforme inviato a norma dell'articolo 22, paragrafo 1. Non sono necessarie ulteriori consultazioni per effettuare il trasferimento.
6. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), se entro sette giorni dalla data indicata non pervengono informazioni sull'arrivo a destinazione dell'interessato o sul fatto che il medesimo non si è presentato entro i termini prescritti, lo Stato membro che provvede al trasferimento ritiene che il trasferimento sia stato eseguito.
Articolo 26
Scambio di informazioni sui trasferimenti sotto scorta
1. In caso di trasferimento sotto scorta, il modulo uniforme di cui all'articolo 22, paragrafo 1, comprende le informazioni seguenti:
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a) |
qualora siano trasferite simultaneamente almeno 10 persone, il numero delle persone da trasferire, la data e l'ora di arrivo nella località comunicata a norma dell'articolo 23, paragrafo 1 o 3, e il mezzo di trasporto previsto; |
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b) |
negli altri casi, la data e l'ora di arrivo nella località comunicata a norma dell'articolo 23, paragrafo 1 o 3, e il mezzo di trasporto previsto. |
2. In caso di trasferimento simultaneo di almeno 10 persone, non appena possibile, e al più tardi 21 giorni prima della data prevista per il trasferimento, lo Stato membro che provvede al trasferimento informa lo Stato membro destinatario dell'intenzione di effettuare il trasferimento, mediante il modulo uniforme di cui all'allegato VI.
Entro cinque giorni dal ricevimento del modulo lo Stato membro destinatario conferma la sua disponibilità a ricevere il trasferimento oppure propone modalità diverse di trasferimento e/o una località e/o un orario diverso per il trasferimento, indicando i motivi per cui non è disponibile a ricevere il trasferimento come proposto dallo Stato membro che provvede al trasferimento.
Se lo Stato membro destinatario conferma la disponibilità, non più di 14 e non meno di sette giorni prima del trasferimento lo Stato membro che provvede al trasferimento presenta il modulo uniforme di cui all'articolo 22, paragrafo 1, per ogni persona da trasferire insieme al modulo uniforme presentato conformemente al primo comma, in cui sono inserite le informazioni richieste.
3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), il modulo uniforme è inviato non oltre 14 giorni e non meno di sette giorni prima del trasferimento.
Il modulo uniforme è trasmesso con almeno 21 giorni di anticipo nelle situazioni seguenti:
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a) |
lo Stato membro destinatario è tenuto ad adottare misure immediate per rispondere adeguatamente alle esigenze particolari della persona da trasferire a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1351; |
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b) |
la persona da trasferire costituisce una minaccia per la sicurezza interna; |
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c) |
la persona interessata è un minore non accompagnato. |
Entro cinque giorni dal ricevimento del modulo lo Stato membro destinatario conferma la sua disponibilità a ricevere il trasferimento oppure propone modalità diverse di trasferimento e/o una località e/o un orario diverso per il trasferimento, indicando i motivi per cui non è disponibile a ricevere il trasferimento come proposto dallo Stato membro che provvede al trasferimento.
Qualora le alternative proposte dallo Stato membro destinatario non rappresentino un'opzione praticabile per lo Stato membro che provvede al trasferimento, quest'ultimo può scegliere di effettuare il trasferimento verso la località comunicata conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma. Non sono necessarie ulteriori consultazioni per effettuare il trasferimento.
Qualora lo Stato membro beneficiario non confermi la sua disponibilità o non proponga modalità o accordi alternativi per il trasferimento entro cinque giorni dal ricevimento del modulo uniforme, lo Stato membro che provvede al trasferimento effettua il trasferimento verso la località comunicata a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma. Lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica che il trasferimento sarà effettuato in tale località e indica la data e l'ora di arrivo mediante lo stesso modulo uniforme inviato a norma dell'articolo 22, paragrafo 1. Non sono necessarie ulteriori consultazioni per effettuare il trasferimento.
4. Qualora la persona da trasferire sia trattenuta a norma dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2024/1351, il modulo uniforme è presentato nel pieno rispetto dei termini di cui all'articolo 45 di tale regolamento.
Articolo 27
Trattenimento ai fini della ricollocazione
1. Le disposizioni sui trasferimenti di cui al presente capo si applicano anche ai trasferimenti di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale ai fini della ricollocazione a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 2024/1351.
2. In deroga alle disposizioni del presente capo sui termini per la presentazione del modulo uniforme di cui all'articolo 22, paragrafo 1, il modulo uniforme è presentato non appena possibile dopo la notifica della decisione di trasferimento di cui all'articolo 67, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2024/1351. Gli Stati membri rispettano, per quanto possibile, i termini per la presentazione del modulo di cui agli articoli 24, 25 e 26 del presente regolamento, in modo da permettere agli Stati membri che provvedono al trasferimento di rispettare il termine di quattro settimane per l'esecuzione del trasferimento di cui all'articolo 67, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351.
Articolo 28
Rinvio e ritardi di trasferimento
1. Lo Stato membro che provvede al trasferimento informa senza indugio lo Stato membro destinatario qualora siano promossi un ricorso o una revisione aventi effetto sospensivo in relazione alle decisioni di trasferimento.
2. Se la persona da trasferire è fuggita, si oppone fisicamente al trasferimento, si rende intenzionalmente inidonea al trasferimento, non soddisfa i requisiti medici per il trasferimento o è in carcere, lo Stato membro che provvede al trasferimento ne informa senza indugio lo Stato membro destinatario.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse entro il termine di sei mesi di cui all'articolo 46, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2024/1351 mediante lo stesso modulo uniforme presentato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.
Articolo 29
Scambio di dati sanitari prima di un trasferimento
Al solo scopo di somministrare assistenza medica o terapie di cui all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351, le informazioni sulla salute della persona da trasferire sono trasmesse mediante il certificato sanitario comune, nel modulo che figura nell'allegato VIII del presente regolamento.
CAPO VI
CONTRIBUTI FINANZIARI
Articolo 30
Calcolo annuale dei contributi finanziari dovuti dagli Stati membri contributori
1. I contributi finanziari dovuti dagli Stati membri contributori sono calcolati tenendo conto dell'importo dei contributi finanziari a carico di ciascuno Stato membro stabiliti nell'atto di esecuzione del Consiglio adottato a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351.
A tale importo si aggiungono eventuali importi di misure di solidarietà alternative, convertite in contributi finanziari a norma dell'articolo 57, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351, risultanti dalla differenza tra il valore finanziario degli impegni per misure di solidarietà alternative individuati nell'atto di esecuzione del Consiglio adottato a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 e il loro valore concreto stabilito congiuntamente dagli Stati membri contributori e beneficiari prima dell'attuazione di tali misure.
Da tale importo sono sottratti:
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a) |
le riduzioni stabilite dall'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 61, paragrafo 4, o all'articolo 62, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1351, che incidono sul valore dei contributi finanziari; |
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b) |
il valore finanziario delle compensazioni di competenza attuate dallo Stato membro a norma dell'articolo 63, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1351, tenendo conto della quota equa obbligatoria dello Stato membro calcolata a norma dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2024/1351. |
2. Per il calcolo degli importi di cui al paragrafo 1, secondo comma e terzo comma, lettera b), si tiene conto delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 60, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1351 utilizzando il modulo uniforme di cui all'allegato X.
3. Il calcolo dei contributi finanziari di cui al paragrafo 1 e il successivo trasferimento di tali contributi al bilancio dell'Unione da parte degli Stati membri contributori sono effettuati dopo la fine dell'anno civile per il quale è istituita una riserva annuale di solidarietà mediante l'atto di esecuzione del Consiglio adottato a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351.
Articolo 31
Informazioni per l'assegnazione dei contributi finanziari agli Stati membri beneficiari
Per assegnare agli Stati membri beneficiari i contributi finanziari calcolati conformemente all'articolo 30, si tiene debitamente conto delle informazioni seguenti:
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a) |
le informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 58, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 59, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1351; |
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b) |
l'intesa comune sulla distribuzione equilibrata dei contributi di solidarietà disponibili raggiunta dallo Stato membro beneficiario nel forum di livello tecnico sulla solidarietà a norma dell'articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1351; |
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c) |
le informazioni fornite a gennaio di ogni anno dagli Stati membri beneficiari a norma dell'articolo 60, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1351 utilizzando il modulo uniforme di cui all'allegato X. |
CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 32
Opuscolo informativo sul trattamento dei dati nell'ambito dell'Eurodac
Il materiale informativo comune relativo all'applicazione del regolamento (UE) 2024/1358 redatto dall'Agenzia per l'asilo a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351 figura nell'allegato XI sotto forma dell'opuscolo comune di cui all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1358.
Articolo 33
Abrogazione del regolamento (CE) n. 1560/2003
Il regolamento (CE) n. 1560/2003 è abrogato a decorrere dal 12 giugno 2026.
Articolo 34
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 12 giugno 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj.
(2) GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj.
(3) Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1560/oj).
(4) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/604/oj).
(5) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(6) Decisione (UE) 2024/2088 della Commissione, del 31 luglio 2024, che conferma la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 (GU L, 2024/2088, 2.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2088/oj).
(7) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(8) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/767/oj).
(9) Regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj).
ALLEGATO I
ELENCO DEGLI ELEMENTI DI PROVA E DELLE PROVE CIRCOSTANZIALI
I PROCEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE PER L'ESAME DI UNA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
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(1) |
Presenza legale di un familiare, un parente, un fratello o una sorella del richiedente che è un minore non accompagnato e valutazione della relazione (articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1351)
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(2) |
Familiari che soggiornano legalmente in uno Stato membro e valutazione della relazione (articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1351)
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(3) |
Familiare la cui domanda di protezione internazionale non è stata ancora oggetto di una prima decisione di merito in uno Stato membro e valutazione della relazione (articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1351)
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(4) |
Titoli di soggiorno in corso di validità (articolo 29, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2024/1351) o titoli di soggiorno scaduti, annullati, revocati o ritirati meno di tre anni prima della registrazione della domanda (articolo 29, paragrafo 4, del medesimo regolamento)
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(5) |
Visti in corso di validità (articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1351) e visti scaduti, annullati, revocati o ritirati meno di 18 mesi prima della registrazione della domanda (articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351)
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(6) |
Diplomi o altre qualifiche (articolo 30 del regolamento (UE) 2024/1351)
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(7) |
Ingresso con esenzione dal visto (articolo 31 del regolamento (UE) 2024/1351)
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(8) |
Ingresso (articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1351)
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II OBBLIGO DI RIPRESA IN CARICO DI UN RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE O DI ALTRO CITTADINO DI PAESE TERZO O APOLIDE
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(1) |
Procedura di determinazione dello Stato membro competente in corso (articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351)
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(2) |
Obbligo per lo Stato membro di ricollocazione di riprendere in carico il richiedente (articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1351)
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(3) |
Obbligo per lo Stato membro competente di riprendere in carico un richiedente o un cittadino di paese terzo (articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1351)
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(4) |
Obbligo per lo Stato membro competente di riprendere in carico una persona ammessa
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(5) |
Obbligo per lo Stato membro competente di riprendere in carico un richiedente o un cittadino di paese terzo nelle situazioni di cui all'articolo 13 del presente regolamento
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(6) |
Obbligo per lo Stato membro competente di riprendere in carico un richiedente o un cittadino di paese terzo di cui all'articolo 12, paragrafo 6, del presente regolamento
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ALLEGATO II
MODULO UNIFORME PER LA PRESENTAZIONE DI UNA RICHIESTA DI PRESA IN CARICO
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Parte I (da compilare a cura dello Stato membro richiedente [1] ) |
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* |
Tutti i campi sono obbligatori, salvo che non siano esplicitamente indicati come facoltativi. Il modulo non può essere salvato e inviato se non sono stati compilati tutti i campi obbligatori. |
Numero totale di persone contemplate nel presente modulo: … (da selezionare da un menù a tendina)
Collegamento con altri casi: SÌ/NO (se si seleziona SÌ, si attiveranno un campo in cui aggiungere il numero di riferimento della trasmissione del caso collegato e un campo di testo libero in cui inserire altre informazioni utili fino a un massimo di 1 000 caratteri)
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… |
CHIEDE A |
… |
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(nome dello Stato membro richiedente (nome dello Stato membro richiesto |
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generato automaticamente) selezionato da un menù a tendina) |
DI PRENDERE IN CARICO IL RICHIEDENTE SEGUENTE:
Data di registrazione della domanda nello Stato membro richiedente: … (da selezionare da un calendario)
Numero di fascicolo nello Stato membro richiedente: … (facoltativo: da digitare)
Numero di fascicolo nello Stato membro richiesto: … (facoltativo: da digitare a cura dello Stato membro richiesto )
Numero Eurodac dello Stato membro richiedente … (da digitare)
Numero Eurodac dello Stato membro richiesto … (da digitare)
Cognome: … (da digitare)
Nome: … (da digitare)
Cognome di nascita: … (facoltativo: se diverso da quello indicato in precedenza, da digitare)
Pseudonimi: … (facoltativo: se del caso da digitare)
Sesso: … (da selezionare da un menù a tendina)
Cittadinanza: … (da selezionare da un menù a tendina + apolidi + altro)
Altre cittadinanze: … (facoltativo: da selezionare da un menù a tendina + altro)
Data di nascita: … (da selezionare da un calendario)
Luogo di nascita (paese, regione, città): … (da digitare)
Stato civile: … (da selezionare da un menù a tendina; se dal menù a tendina si seleziona CONIUGATO o PARTNER NON LEGATO DA VINCOLI DI MATRIMONIO CON CUI SI HA UNA RELAZIONE STABILE, si attiveranno campi aggiuntivi in cui indicare il luogo di residenza del coniuge o del partner del richiedente, se noto)
Documento di identità o di viaggio: SÌ/NO
Se si seleziona SÌ, si attiverà un nuovo campo in cui inserire il numero e il tipo di documento. Se la persona è in possesso di più di un documento d'identità o di viaggio, le informazioni devono essere fornite per tutti i documenti.
… (tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento, da digitare)
BASE DELLA RICHIESTA DI PRESA IN CARICO OGGETTO DELL'ATTUALE TRASMISSIONE:
(selezionare una sola opzione)
Articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1351: minore non accompagnato
(se selezionato, si attiveranno i campi seguenti; è possibile selezionare più di un'opzione):
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• |
Il modello di cui all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2024/1351 è allegato: SÌ/NO |
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• |
Il modulo uniforme per l'identificazione dei familiari di cui all'articolo 23, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1351 e dell'articolo 11, paragrafo 4, del presente regolamento è allegato SI/NO |
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• |
Altre informazioni utili – se selezionato, si attiverà un campo di testo libero – massimo 1 000 caratteri |
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• |
Elementi di prova e prove circostanziali allegati:
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Articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1351: familiari che soggiornano legalmente in uno Stato membro
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• |
Il modello di cui all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2024/1351 è allegato: SÌ/NO |
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• |
Altre informazioni utili – se selezionato, si attiverà un campo di testo libero – massimo 1 000 caratteri |
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• |
Elementi di prova e prove circostanziali allegati:
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Articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1351: familiari richiedenti protezione internazionale
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• |
Il modello di cui all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2024/1351 è allegato: SÌ/NO |
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• |
Altre informazioni utili – se selezionato, si attiverà un campo di testo libero – massimo 1 000 caratteri |
|
• |
Elementi di prova e prove circostanziali allegati:
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Articolo 28 del regolamento (UE) 2024/1351: procedura familiare
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• |
Altre informazioni utili – se selezionato, si attiverà un campo di testo libero – massimo 1 000 caratteri |
Articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351: documento di soggiorno valido
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• |
Prova: SÌ/NO Se si seleziona SÌ, si attiverà il campo seguente:
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• |
Prove circostanziali: SÌ/NO |
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• |
Altre informazioni utili – se selezionato, si attiverà un campo di testo libero – massimo 1 000 caratteri |
Articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351: visto valido
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• |
Prova: SÌ/NO Se si seleziona SÌ, si attiverà il campo seguente:
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• |
Prove circostanziali: SÌ/NO |
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• |
Altre informazioni utili – se selezionato, si attiverà un campo di testo libero – massimo 1 000 caratteri |
Articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351: titolo di soggiorno scaduto, annullato, revocato o ritirato
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• |
Prova: SÌ/NO Se si seleziona SÌ, si attiverà il campo seguente:
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• |
Prove circostanziali: SÌ/NO |
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• |
Altre informazioni utili – se selezionato, si attiverà un campo di testo libero – massimo 1 000 caratteri |
Articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351: visto scaduto annullato, revocato o ritirato
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• |
Prova: SÌ/NO Se si seleziona SÌ, si attiverà il campo seguente:
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• |
Prove circostanziali: SÌ/NO |
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• |
Altre informazioni utili – se selezionato, si attiverà un campo di testo libero – massimo 1 000 caratteri |
Articolo 30 del regolamento (UE) 2024/1351: diplomi o altre qualifiche
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• |
Prova: SÌ/NO Se si seleziona SÌ, si attiverà il campo seguente:
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• |
Prove circostanziali: SÌ/NO |
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• |
Altre informazioni utili – se selezionato, si attiverà un campo di testo libero – massimo 1 000 caratteri |
Articolo 31 del regolamento (UE) 2024/1351: ingresso con esenzione dal visto
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• |
Prova: SÌ/NO |
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• |
Prove circostanziali: SÌ/NO |
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• |
Altre informazioni utili – se selezionato, si attiverà un campo di testo libero – massimo 1 000 caratteri |
Articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1351: domanda fatta nella zona di transito internazionale di un aeroporto
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• |
Prova: SÌ/NO |
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• |
Prove circostanziali: SÌ/NO |
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• |
Altre informazioni utili – se selezionato, si attiverà un campo di testo libero – massimo 1 000 caratteri |
Articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351: ingresso
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• |
Prova: SÌ/NO |
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• |
Prove circostanziali: SÌ/NO |
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• |
Altre informazioni utili – se selezionato, si attiverà un campo di testo libero – massimo 1 000 caratteri |
Articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351: sbarco a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso
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• |
Prova: SÌ/NO |
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• |
Prove circostanziali: SÌ/NO |
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• |
Altre informazioni utili – se selezionato, si attiverà un campo di testo libero – massimo 1 000 caratteri |
Articolo 34 del regolamento (UE) 2024/1351: persone a carico
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• |
Il modello di cui all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2024/1351 è allegato: SÌ/NO |
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• |
Altre informazioni utili – se selezionato, si attiverà un campo di testo libero – massimo 1 000 caratteri |
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• |
Elementi di prova e prove circostanziali allegati:
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Articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351: clausole discrezionali
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Informazioni utili – se selezionato, si attiverà un campo di testo libero – massimo 1 000 caratteri |
LO STATO MEMBRO CHIEDE UNA RISPOSTA URGENTE NEL CASO IN CUI LA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE SIA STATA REGISTRATA DOPO CHE È STATA EMESSA UNA DECISIONE DI RIFIUTO D'INGRESSO O UNA DECISIONE DI RIMPATRIO A NORMA DELL'ARTICOLO 39, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1351: SÌ/NO
(se si seleziona SÌ, si attiveranno i campi seguenti):
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• |
Motivi che giustificano una risposta urgente – se selezionato, si attiverà un campo di testo libero – massimo 1 000 caratteri |
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• |
Termine entro il quale deve pervenire la risposta – da selezionare da un calendario (minimo una settimana) |
LA DOMANDA È ESAMINATA OBBLIGATORIAMENTE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI ASILO ALLA FRONTIERA A NORMA DELL'ARTICOLO 45 DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1348: SÌ/NO
(se si seleziona SÌ, si attiveranno i campi seguenti):
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Motivo dell'applicazione obbligatoria della procedura di asilo alla frontiera:
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(una volta selezionato uno dei due motivi, si attiverà un nuovo campo di testo libero (massimo 500 caratteri) in cui fornire ulteriori informazioni sulle circostanze esatte che giustificano l'applicazione obbligatoria della procedura di asilo alla frontiera)
Data di registrazione della domanda: …
(da selezionare da un calendario):
IL RICHIEDENTE È TRATTENUTO CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 44, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1351:
SÌ/NO
Se si seleziona SÌ, si attiverà il campo seguente:
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• |
Data del trattenimento – da selezionare da un calendario |
IL RICHIEDENTE HA UNO O PIÙ FAMILIARI CHE SONO ANCH'ESSI OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA DI PRESA IN CARICO: SÌ/NO
(se si seleziona SÌ, si attiveranno i campi seguenti; oltre a compilare i campi che seguono, lo Stato membro richiedente deve inserire per tutti i familiari le informazioni personali pertinenti e tutte le altre informazioni richieste nella parte I; se si seleziona SÌ, occorre compilare tutti i campi che diventano disponibili per ciascun familiare incluso nel presente modulo)
FAMILIARE 1:
Relazione di parentela (da selezionare da un menù)
FACOLTATIVO: prova del legame di parentela (se del caso) (da allegare – dimensione massima del file)
AGGIUNGERE ALTRI FAMILIARI
* la dimensione complessiva dei file non dovrebbe superare la dimensione massima che potrebbe essere scambiata tramite DubliNet
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Parte II (da compilare a cura dello Stato membro richiesto) |
Se si seleziona ACCETTA, si attiveranno i campi seguenti: ACCETTAZIONE SULLA BASE DELLA DISPOSIZIONE SEGUENTE DEL regolamento (UE) 2024/1351:
La persona è stata informata dei suoi obblighi a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 e delle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 e all'articolo 21 della direttiva (UE) 2024/1346: SÌ/NO INFORMAZIONI SULLE POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO: Informazioni generali sulle possibilità di procedere al trasferimento. Testo libero da compilare. Lunghezza massima 1 500 caratteri. DATA DI ACCETTAZIONE: … generata automaticamente |
Se si seleziona RIGETTA, si attiverà un campo fino a un massimo di 3 000 caratteri in cui fornire motivi comprovati, sulla base di tutte le circostanze del caso, conformemente all'articolo 40, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1351, in relazione ai criteri pertinenti su cui era basata la richiesta di presa in carico, nonché elementi di prova e prove circostanziali, se disponibili, a sostegno dei motivi comprovati. Il rigetto non può fondarsi sul semplice fatto che alla richiesta di presa in carico non sia stata allegata alcuna prova formale. Per i rigetti di richieste inviate sulla base degli articoli 25, 26, 27 e 34 del regolamento (UE) 2024/1351, nel testo libero dovrebbero essere fornite informazioni dettagliate sui motivi esatti per cui non sono state accettate le prove circostanziali fornite, trattando singolarmente tutte le prove circostanziali. Nei casi in cui il rigetto della richiesta basata sugli articoli 25, 26, 27 e 34 del regolamento (UE) 2024/1351 è motivato dall'impossibilità di identificare il familiare del richiedente oggetto della richiesta di presa in carico, devono essere fornite informazioni dettagliate sulle azioni svolte ai fini della ricerca e dell'identificazione del familiare interessato. DATA DEL RIGETTO: … generata automaticamente |
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Parte III (da compilare a cura di entrambi gli Stati membri) Questa parte può essere attivata solo dallo Stato membro richiedente. |
Attivare – SÌ
se si seleziona SÌ, si attiveranno i campi seguenti:
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RICHIESTA DI RIESAME: (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 2 000 caratteri in cui fornire nuove informazioni pertinenti per il caso) |
ACCETTA A SEGUITO DEL RIESAME: (se selezionato, si attiveranno anche qui tutti i campi descritti nella parte II alla voce ACCETTA) RIGETTA A SEGUITO DEL RIESAME (se selezionato, lo Stato membro richiesto deve fornire informazioni dettagliate a supporto del rigetto per quanto riguarda le nuove informazioni presentate dallo Stato membro richiesto; si applicano in questa sede, mutatis mutandis, le regole e le istruzioni descritte nella parte II alla voce RIGETTA) |
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INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA PARTE DELLO STATO MEMBRO RICHIEDENTE:
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INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA PARTE DELLO STATO MEMBRO RICHIESTO:
Informazioni generali sulle possibilità di procedere al trasferimento. Testo libero da compilare. Lunghezza massima 1 500 caratteri. |
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Parte IV (da compilare a cura degli Stati membri richiesti) Questa parte è facoltativa. Può essere attivata solo dallo Stato membro richiesto. |
Attivare – SÌ
se si seleziona SÌ, si attiveranno i campi seguenti:
Il trasferimento non è più necessario in quanto la persona è identificata nel territorio dello Stato membro richiesto: SÌ
Data della segnalazione della persona alle autorità dello Stato membro richiesto: … (data da selezionare da un calendario)
Informazioni supplementari: SÌ/NO
(Se si seleziona SÌ, si attiverà un campo di testo libero fino a 1 000 caratteri che consente di inserire eventuali altre informazioni utili)
SOLO SE il modulo uniforme riguarda una famiglia:
Tutti i familiari oggetto della presente trasmissione sono identificati nel territorio dello Stato membro richiesto: SÌ/NO
(Se si seleziona NO, si attiverà un campo di testo libero fino a 2 000 caratteri che consente di inserire le informazioni disponibili)
Altre informazioni utili: SÌ/NO
(Se si seleziona SÌ, si attiverà un campo di testo libero fino a 2 000 caratteri che consente di inserire le informazioni disponibili)
ALLEGATO III
MODULO UNIFORME PER LA PRESENTAZIONE DELLE NOTIFICHE DI RIPRESA IN CARICO E DELLE RELATIVE RISPOSTE
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Parte I (da compilare a cura dello Stato membro notificante) |
Numero totale di persone contemplate nel presente modulo: … (da selezionare da un menù a tendina)
Collegamento con altri casi: SÌ/NO (se si seleziona SÌ, si attiveranno un campo in cui aggiungere il numero di riferimento della trasmissione del caso collegato e un campo di testo libero in cui inserire altre informazioni utili fino a un massimo di 1 000 caratteri)
Una o più persone contemplate nel presente modulo uniforme sono state segnalate nell'Eurodac conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2024/1358: SÌ/NO (se si seleziona SÌ, si attiverà un menù a tendina per selezionare lo Stato membro o gli Stati membri che hanno introdotto la segnalazione o le segnalazioni; è possibile selezionare più opzioni)
… NOTIFICA … PER …/…
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il nome dello Stato membro è inserito automaticamente |
il nome dello Stato membro notificato deve essere selezionato da un menù a tendina |
nome della persona, numero Eurodac e numero di riferimento nazionale dello Stato membro notificante |
Data del riscontro positivo dell'Eurodac: … (da selezionare da un calendario)
Data di notifica: … (generata automaticamente)
La presente notifica può essere confermata o non confermata entro il … (data generata da un calendario)
La persona è un minore non accompagnato: SÌ/NO
(se si seleziona SÌ, si attiveranno i campi seguenti):
La persona è un minore di età inferiore a sei anni: SÌ/NO
(Se si seleziona SÌ, si disattiveranno tutte le caselle relative ai dati Eurodac e si apriranno i campi seguenti):
Nome:
Data di nascita:
Cittadinanza:
Altre informazioni personali:
Persona la cui condizione non consente il rilevamento delle impronte digitali: SÌ/NO
(se si seleziona SÌ, si disattiveranno tutte le caselle relative ai dati Eurodac e si apriranno caselle di testo libero)
La persona ha uno o più familiari che sono anch'essi oggetto della presente notifica di ripresa in carico: SÌ/NO
(se si seleziona SÌ, si attiveranno i campi seguenti; oltre a compilare campi che seguono, lo Stato membro notificante deve inserire per tutti i familiari le informazioni personali pertinenti e tutte le altre informazioni richieste nella parte I del presente modulo uniforme come per il soggetto principale della notifica; se si seleziona SÌ, tutti i campi disponibili per il soggetto principale diventeranno disponibili e devono essere compilati per ogni familiare incluso nel presente modulo)
FAMILIARE 1:
relazione di parentela (da selezionare da un menù)
FACOLTATIVO: prova del legame di parentela (se del caso) (da allegare – dimensione massima del file)
AGGIUNGERE ALTRI FAMILIARI
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* |
la dimensione complessiva dei file non dovrebbe superare la dimensione massima che potrebbe essere scambiata tramite DubliNet |
La presente notifica riguarda un caso di ripresa in carico di cui agli articoli seguenti:
(può essere selezionata una sola opzione; selezionando un'opzione si apre una sottosezione, a seconda della scelta, da compilare – cfr. di seguito il campo che dovrebbe attivarsi a seconda della scelta della rispettiva opzione; la selezione di una delle opzioni seguenti disattiva le altre)
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• |
Articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1351 |
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• |
Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1351 |
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• |
Articolo 38, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2024/1351 |
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• |
Articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1351 |
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• |
Articolo 12, paragrafo 6, del presente regolamento |
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• |
Articolo 13 del presente regolamento |
Se si seleziona l'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), si attiveranno i campi seguenti da compilare:
Stato membro indicato come Stato membro competente nell'Eurodac: …
Numero Eurodac dello Stato membro notificato: …
La persona è trattenuta: SÌ/NO
Se si seleziona l'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), si attiveranno i campi seguenti da compilare:
Registrazione nell'Eurodac da parte dello Stato membro notificato:
…
OPPURE
Elementi di prova e prove circostanziali attestanti che lo Stato membro notificato ha accettato di ammettere l'interessato a norma del regolamento (UE) 2024/1350 o ha concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento: SÌ/NO (per continuare con questo tipo di notifica, occorre selezionare SÌ, in tal caso si attiverà un campo di testo libero in cui descrivere brevemente la situazione – dimensione massima: 1 500 caratteri; questa opzione può essere utilizzata solo nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento )
La persona è trattenuta: SÌ/NO
Se si seleziona l'articolo 38, paragrafo 4, si attiveranno i campi seguenti da compilare:
Riscontro positivo trasmesso dall'Eurodac: …
La persona è trattenuta: SÌ/NO
Se si seleziona l'articolo 38, paragrafo 5, si attiveranno i campi seguenti da compilare:
Riscontro positivo trasmesso dall'Eurodac e indicazione dello Stato membro di ricollocazione: …
La persona è trattenuta: SÌ/NO
Se si seleziona l'articolo 13 del presente regolamento, si attiveranno i campi seguenti da compilare:
Riscontro positivo dell'Eurodac: …
Prove circostanziali allegate: SÌ/NO
Altri riscontri positivi trasmessi dall'Eurodac in conformità dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358:
…
Elementi di prova e prove circostanziali attestanti la cessazione delle competenze a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2024/1351: …
La persona è trattenuta: SÌ/NO
Se si seleziona l'articolo 12, paragrafo 6, del presente regolamento, si attiveranno i campi seguenti da compilare:
Elementi di prova e prove circostanziali o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato di cui all'articolo 41, paragrafo 2, da cui risulti che lo Stato membro notificato è tenuto a riprendere in carico il richiedente a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c), dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, o dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1351: SÌ/NO
(per continuare con questo tipo di notifica, occorre selezionare SÌ: in tal caso si attiverà un campo di testo libero in cui descrivere brevemente la situazione – dimensione massima: 1 500 caratteri)
La persona è trattenuta: SÌ/NO
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Parte II (da compilare a cura dello Stato membro notificato e, se necessario, dello Stato membro notificante) |
Se si seleziona CONFERMA, si attiveranno i campi seguenti: |
Se si seleziona «mancata conferma», si attiveranno i campi seguenti, uno solo dei quali può essere selezionato: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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La persona è stata informata dei suoi obblighi a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 e delle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 e all'articolo 21 della direttiva (UE) 2024/1346: SÌ/NO Se la conferma è attivata automaticamente, la risposta predefinita da attivare nell'ambito di questa domanda è SÌ sulla base della presunzione che gli Stati membri rispettano i propri obblighi giuridici ai sensi del diritto dell'Unione, salvo prova contraria. La risposta predefinita sarà generata automaticamente anche nel caso in cui lo Stato membro notificato selezioni solo CONFERMA senza compilare una o più delle domande successive. Informazioni sulle possibilità di effettuare il trasferimento: Informazioni generali sulle possibilità di procedere al trasferimento. Testo libero da compilare. Lunghezza massima 1 500 caratteri. DATA DI CONFERMA: … generata automaticamente |
(questo campo non può essere selezionato se non è allegata alcuna prova) Per lo Stato membro notificante:
(selezionando questa opzione la notifica sarà completata)
(questo campo non può essere selezionato se non è allegata alcuna prova) Per lo Stato membro notificante:
(questo campo non può essere selezionato se non è allegata alcuna prova) Per lo Stato membro notificante:
DATA DELLA MANCATA CONFERMA: … generata automaticamente |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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Parte III (da compilare a cura di entrambi gli Stati membri se necessario) Questa parte può essere attivata solo dallo Stato membro notificante. |
Attivare – SÌ
se si seleziona SÌ, si attiveranno i campi seguenti:
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INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA PARTE DELLO STATO MEMBRO NOTIFICANTE:
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INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA PARTE DELLO STATO MEMBRO NOTIFICATO:
Informazioni generali sulle possibilità di procedere al trasferimento. Testo libero da compilare. Lunghezza massima 1 500 caratteri. Questo campo si attiva se lo Stato membro notificante clicca sul pulsante «Richiesta di aggiornamento delle date di trasferimento». In caso contrario, questa parte rimane inattiva. |
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Parte IV (da compilare a cura degli Stati membri richiesti) Questa parte è facoltativa. Può essere attivata solo dallo Stato membro richiesto. |
Attivare – SÌ
se si seleziona SÌ, si attiveranno i campi seguenti:
Il trasferimento non è più necessario in quanto la persona è identificata nel territorio dello Stato membro notificato: SÌ
Data della segnalazione della persona alle autorità dello Stato membro richiesto: … (data da selezionare da un calendario)
Informazioni supplementari: SÌ/NO
(Se si seleziona SÌ, si attiverà un campo di testo libero fino a 1 000 caratteri che consente di inserire eventuali altre informazioni utili)
SOLO SE il modulo uniforme riguarda una famiglia:
Tutti i familiari oggetto della presente trasmissione sono identificati nel territorio dello Stato membro notificato: SÌ/NO
(Se si seleziona NO, si attiverà un campo di testo libero fino a 2 000 caratteri che consente di inserire le informazioni disponibili)
Altre informazioni utili: SÌ/NO
(Se si seleziona SÌ, si attiverà un campo di testo libero fino a 2 000 caratteri che consente di inserire le informazioni disponibili)
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ALLEGATO IV
MODULO UNIFORME PER LA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI SULLA RICOLLOCAZIONE
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PARTE I (DA COMPILARE A CURA DELLO STATO MEMBRO BENEFICIARIO) |
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Tutti i campi sono obbligatori, salvo che non siano esplicitamente indicati come facoltativi. Il modulo non può essere salvato e inviato se non sono stati compilati tutti i campi obbligatori. |
Numero totale di persone contemplate nel presente modulo: … (da selezionare da un menù a tendina)
Collegamento con altri casi: SÌ/NO (se si seleziona SÌ, si attiveranno un campo in cui aggiungere il numero di riferimento della trasmissione del caso collegato e un campo di testo libero in cui inserire altre informazioni utili fino a un massimo di 1 000 caratteri)
Interrompere la presente procedura di ricollocazione: SÌ (campo facoltativo , da utilizzare conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351)
… (nome dello Stato membro beneficiario selezionato da un menù a tendina) individuato nella decisione della Commissione… (indicare il numero della decisione della Commissione) come soggetto a pressioni migratorie TRASMETTE UN MODULO DI RICOLLOCAZIONE a …. (nome dello Stato membro contributore selezionato da un menù a tendina) che contribuisce con la ricollocazione alla riserva annuale di solidarietà istituita dall'atto di esecuzione del Consiglio … (indicare il numero dell'atto di esecuzione del Consiglio)
Data della trasmissione: …. (generata automaticamente con possibilità di modifica manuale se necessario)
Numero di riferimento della trasmissione … (generato automaticamente con possibilità di modifica manuale se necessario)
Numero di fascicolo nello Stato membro beneficiario: … (facoltativo: da digitare)
Numero di fascicolo nello Stato membro contributore: (facoltativo: da digitare a cura dello Stato membro contributore )
Numero di riferimento Eurodac dello Stato membro beneficiario … (da digitare)
INFORMAZIONI SUI CONTROLLI DI SICUREZZA EFFETTUATI:
(nome dello Stato membro beneficiario selezionato da un menù a tendina)
. … dichiara che NON sussistono fondati motivi per ritenere che la persona oggetto della trasmissione costituisca una minaccia per la sicurezza interna. Ciò è stato verificato mediante (selezionare almeno una delle opzioni che seguono):
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• |
controllo di sicurezza di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1356 – se selezionato, si attiveranno i campi seguenti (tutti i campi sono obbligatori):
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Se selezionato, lo Stato membro beneficiario allega al presente modulo uniforme, se del caso, il modulo consuntivo di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1356.
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• |
altro controllo di sicurezza – se selezionato, si attiveranno i campi seguenti in cui inserire informazioni relative all'ultimo controllo di sicurezza effettuato (tutti i campi sono obbligatori):
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La persona è stata informata dei suoi obblighi a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 e delle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 e all'articolo 21 della direttiva (UE) 2024/1346: SÌ/NO
INFORMAZIONI GENERALI:
L'interessato oggetto della presente trasmissione è:
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o |
Beneficiario di protezione internazionale |
|
o |
Richiedente protezione internazionale |
Se si seleziona Beneficiario di protezione internazionale, si attiveranno i campi seguenti:
La persona ha acconsentito alla ricollocazione – SÌ (casella da spuntare)
Alla persona è stata concessa protezione internazionale in data … (data da digitare)
Tipo di status – selezionare
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— |
status di rifugiato |
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— |
protezione sussidiaria |
La decisione di concedere la protezione internazionale è allegata al presente modulo: SÌ/NO
Il documento d'identità dell'interessato è allegato al presente modulo: SÌ/NO
Il consenso firmato dell'interessato è allegato al presente modulo: SÌ/NO
Se si seleziona Richiedente protezione internazionale, si attiveranno i campi seguenti:
La procedura di determinazione dello Stato membro competente è stata completata: SÌ/NO
Se si seleziona SÌ, apparirà automaticamente una riga indicante che lo Stato membro beneficiario è lo Stato membro competente e che la competenza è stabilita in base a criteri diversi da quelli di cui agli articoli da 25 a 28 e all'articolo 34 del regolamento (UE) 2024/1351, ad eccezione dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1351.
L'interessato oggetto della presente trasmissione e, se del caso, i suoi familiari sono stati informati degli obblighi dei richiedenti e delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi: SÌ/NO
L'interessato e/o uno o più dei suoi familiari oggetto della presente trasmissione sono persone vulnerabili: SÌ/NO
Se si seleziona SÌ, si attiverà un campo per selezionare una o più delle opzioni seguenti. Nel caso in cui siano selezionate più opzioni dell'elenco seguente, si attiverà un nuovo campo accanto a ciascuna voce selezionata al fine di indicare per chi è pertinente la vulnerabilità specifica:
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• |
Minore |
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• |
Minore non accompagnato |
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• |
Persona con disabilità |
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• |
Persona anziana |
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• |
Donna in gravidanza |
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• |
Persona lesbica, gay, bisessuale, transgender e intersessuale |
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• |
Genitore singolo con figli minori |
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• |
Vittima della tratta di esseri umani |
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• |
Persona affetta da gravi malattie |
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• |
Persona affetta da disturbi mentali, tra cui il disturbo da stress post-traumatico |
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• |
Persona che ha subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale |
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• |
Altro — se selezionato, si aprirà una casella di testo libero fino a 500 caratteri. |
Accanto a ogni voce selezionata si aprirà una casella supplementare per precisare le esigenze specifiche e la situazione esatta della persona e/o dei tipi di sostegno necessari per ciascuna vulnerabilità selezionata.
La persona oggetto della presente trasmissione ha fornito informazioni sull'esistenza di legami significativi con lo Stato membro contributore selezionato: SÌ/NO
Se si seleziona SÌ, si attiverà un campo per selezionare una delle opzioni seguenti:
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• |
Considerazioni culturali – se selezionato, si aprirà un campo in cui inserire testo libero fino a 500 caratteri e fornire ulteriori informazioni |
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• |
Legami di parentela estesi – se selezionato, si aprirà un campo in cui inserire testo libero fino a 500 caratteri e fornire ulteriori informazioni (compresi nome, cognome, data di nascita, indirizzo attuale, se disponibile) |
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• |
Altro – se selezionato, si aprirà un campo in cui inserire testo libero fino a 500 caratteri e fornire ulteriori informazioni |
Altre informazioni che potrebbero essere utili per valutare se l'interessato costituisca una minaccia per la sicurezza interna: SÌ/NO
Se si seleziona SÌ, si attiverà un campo di testo libero fino a 1 000 caratteri che consente di descrivere, tra l'altro, i controlli di sicurezza effettuati dallo Stato membro beneficiario che sono pertinenti ai fini della valutazione del possibile rischio per la sicurezza rappresentato dalla persona.
La persona oggetto della presente trasmissione ha familiari richiedenti o beneficiari nello Stato membro beneficiario: SÌ/NO
Se si seleziona SÌ, si attiveranno i campi seguenti; oltre a compilare i campi che seguono, lo Stato membro beneficiario deve inserire per tutti i familiari le informazioni personali pertinenti, le informazioni sui controlli di sicurezza effettuati e tutte le altre informazioni richieste nella parte I del presente modulo uniforme come per il soggetto principale della trasmissione relativa alla ricollocazione; a tal fine, se si seleziona SÌ, tutti i campi disponibili per il soggetto principale diventeranno disponibili e devono essere compilati anche per ogni familiare incluso nel presente modulo
Numero di familiari: …
Legame di parentela con la persona oggetto della presente trasmissione: … (da selezionare da un menù a tendina)
Prova del legame di parentela: SÌ/NO (da allegare — dimensione massima del file)
Indirizzo/ubicazione attuale all'interno dello Stato membro beneficiario: … (da digitare)
INFORMAZIONI PERSONALI:
Se si seleziona RICHIEDENTE come opzione nella domanda relativa allo status della persona oggetto della presente trasmissione, sotto le informazioni personali si attiveranno i campi seguenti:
Numero di riferimento Eurodac: … (identico al numero Eurodac di cui sopra)
Cognome: …(da digitare)
Nome: … (da digitare)
Cognome di nascita: …. (facoltativo: se diverso da quello indicato in precedenza, da digitare)
Pseudonimi: … (facoltativo: se del caso da digitare)
Sesso: … (da selezionare da un menù a tendina)
Cittadinanza: … (da selezionare da un menù a tendina + apolidi + altro)
Altre cittadinanze: … (facoltativo: da selezionare da un menù a tendina + altro)
Data di nascita: … (da selezionare da un calendario)
Luogo di nascita (paese, regione, città): … (da digitare)
Stato civile: … (da selezionare da un menù a tendina; se dal menù a tendina si seleziona CONIUGATO o PARTNER NON LEGATO DA VINCOLI DI MATRIMONIO CON CUI SI HA UNA RELAZIONE STABILE, si attiveranno campi aggiuntivi in cui indicare il luogo di residenza del coniuge o del partner del richiedente, se noto)
Nome e cognome dei genitori, se disponibili: … (facoltativo: da digitare)
Documento di identità o di viaggio: SÌ/NO
Se si seleziona SÌ, attiverà un nuovo campo in cui inserire il numero e il tipo di documento e approfondire le spiegazioni fornite in merito alla mancanza del documento. Se la persona è in possesso di più di un documento d'identità o di viaggio, le informazioni devono essere fornite per tutti i documenti.
… (tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento, da digitare)
Data e luogo di registrazione della domanda di protezione internazionale: … (data da selezionare da un calendario)
Indirizzo/ubicazione attuale all'interno dello Stato membro beneficiario; … (da digitare)
Paese di residenza prima dell'arrivo: … (da selezionare da un menù a tendina + altro)
Fotografia: … (da allegare al modulo; nel modulo questo campo dovrebbe essere solo spuntato)
Dati relativi alle impronte digitali: … (da allegare al modulo, norma NIST; nel modulo questo campo dovrebbe essere solo spuntato)
Lingua: … (da selezionare da un menù a tendina + altro) (possibilità di selezionare più di una lingua)
Se si seleziona BENEFICIARIO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE come opzione nella domanda precedente, sotto le informazioni personali si attiveranno i campi seguenti:
Numero di riferimento Eurodac: … (da digitare)
Cognome: … (da digitare)
Nome: … (da digitare)
Cognome di nascita: … (facoltativo, se diverso da quello indicato in precedenza, da digitare)
Pseudonimi: … (facoltativo, da digitare)
Sesso: … (da selezionare)
Cittadinanza: … (da selezionare da un menù a tendina + apolidi + altro)
Altre cittadinanze: … (FACOLTATIVO, da selezionare da un menù a tendina + apolidi + altro)
Data di nascita: … (da selezionare da un calendario)
Luogo di nascita (paese, regione, città): … (da digitare)
Stato civile: … (da selezionare da un menù a tendina; se nel menù a tendina si seleziona CONIUGATO o PARTNER NON LEGATO DA VINCOLI DI MATRIMONIO CON CUI SI HA UNA RELAZIONE STABILE, si attiveranno campi aggiuntivi in cui indicare il luogo di residenza del coniuge o del partner del richiedente, se noto)
Nome e cognome dei genitori, se disponibili: … (facoltativo: da digitare)
Documento di identità o di viaggio: SÌ/NO
Se si seleziona SÌ, si attiverà un nuovo campo in cui inserire il numero e il tipo di documento. Se la persona è in possesso di più di un documento d'identità o di viaggio, le informazioni devono essere fornite per tutti i documenti.
… tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento, da digitare)
Indirizzo/ubicazione attuale all'interno dello Stato membro beneficiario: … (da digitare)
Paese di residenza precedente all'arrivo: … (da digitare)
Fotografia: (da allegare al modulo e una casella da spuntare nel modulo)
Impronte digitali: (da allegare al modulo, norma NIST; casella da spuntare nel modulo)
Lingua: … (da selezionare da un menù a tendina)
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PARTE II (DA COMPILARE A CURA DELLO STATO MEMBRO DI RICOLLOCAZIONE) |
• RICHIESTA DI COLLOQUIO PERSONALE CON LA PERSONA (selezionando questa opzione si attiverà la parte III del presente modulo)
Se selezionato, si attiveranno i campi seguenti:
Tipo di colloquio personale:
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— |
Colloquio a distanza |
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— |
Colloquio in presenza |
• RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE PER LA CONFERMA DELLA RICOLLOCAZIONE
Se selezionato, si aprirà un campo per calcolare automaticamente il nuovo termine per eventuali obiezioni.
Se selezionato, si attiveranno le opzioni seguenti:
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— |
L'esame delle informazioni nell'ambito della presente trasmissione è particolarmente complesso - se selezionato, si aprirà un campo in cui inserire testo libero fino a 500 caratteri e fornire ulteriori informazioni. |
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— |
Deve essere controllato contemporaneamente un gran numero di casi - se selezionato, si aprirà un campo in cui inserire testo libero fino a 500 caratteri e fornire ulteriori informazioni. |
• CONFERMA DELLA RICOLLOCAZIONE
Se si seleziona CONFERMA, si attiveranno i campi seguenti:
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— |
Informazioni sulle possibilità di effettuare il trasferimento: Informazioni generali sulle possibilità di procedere al trasferimento. Testo libero da compilare. Lunghezza massima 1 500 caratteri. |
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— |
DATA DI CONFERMA: … generata automaticamente |
• MANCATA CONFERMA DELLA RICOLLOCAZIONE PER MOTIVI DI SICUREZZA a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351
Se selezionato, si attiverà automaticamente il campo seguente:
Lo Stato membro di ricollocazione ha trasmesso allo Stato membro beneficiario informazioni sulla natura e sugli elementi alla base della minaccia rappresentata dalla persona nell'ambito della presente trasmissione in data … (data da selezionare da un calendario). Ulteriori dettagli sulla modalità di trasmissione, se possibile: …
Altre informazioni utili (se selezionato, si aprirà un campo in cui inserire testo libero)
Data di mancata conferma: …
generata automaticamente
• MANCATA CONFERMA DELLA RICOLLOCAZIONE PER ALTRI MOTIVI a norma del regolamento (UE) 2024/1351
Se selezionato, si attiverà automaticamente il campo seguente. È possibile selezionarne una sola opzione:
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— |
Modulo trasmesso per una persona che non rientra nell'ambito di applicazione della procedura di ricollocazione di cui al regolamento (UE) 2024/1351 (se selezionato, si attiveranno le opzioni seguenti):
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— |
Modulo trasmesso a uno Stato membro evidentemente errato (se selezionato, si attiveranno le opzioni seguenti):
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|
— |
La Commissione ha individuato carenze sistematiche nello Stato membro beneficiario che comportano gravi conseguenze negative per il funzionamento del regolamento (UE) 2024/1351 e lo Stato membro contributore sceglie di non attuare il proprio impegno nei confronti di tale Stato membro beneficiario. |
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PARTE III (DA COMPILARE A CURA DELLO STATO MEMBRO BENEFICIARIO) |
Questa parte è facoltativa. Può essere attivata solo dallo Stato membro di ricollocazione richiedendo un colloquio personale. Se attivata, lo Stato membro beneficiario fornisce le informazioni necessarie.
La persona oggetto della presente trasmissione è debitamente informata della natura e dello scopo del colloquio personale richiesto: SÌ/NO
SE È RICHIESTO UN COLLOQUIO A DISTANZA:
Data del colloquio: … (da selezionare da un calendario)
Orario del colloquio: … (da selezionare da un calendario)
Dettagli per la connessione a distanza: …
SE È RICHIESTO UN COLLOQUIO IN PRESENZA:
Data del colloquio: … (da selezionare da un calendario) Orario del colloquio: … (da selezionare da un calendario)
Data del colloquio: …
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PARTE IV (DA COMPILARE A CURA DELLO STATO MEMBRO BENEFICIARIO) |
Questa parte è facoltativa. Può essere attivata solo dallo Stato membro beneficiario a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento.
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• |
Trasmissione di informazioni aggiornate SÌ |
Se selezionato, si attiveranno i campi seguenti:
Le informazioni aggiornate riguardano la parte seguente o le parti seguenti delle informazioni di cui alla parte I del presente modulo uniforme (è possibile scegliere più opzioni):
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— |
Informazioni generali |
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— |
Informazioni personali |
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— |
Informazioni sui controlli di sicurezza effettuati |
Si attiverà un campo di testo libero fino a 2 000 caratteri in ciascuno dei campi selezionati in precedenza per chiarire la natura esatta e la tipologia delle nuove informazioni.
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PARTE V (DA COMPILARE A CURA DELLO STATO MEMBRO DI RICOLLOCAZIONE) |
Questa parte è facoltativa. Può essere attivata solo dallo Stato membro contributore.
Attivare – SÌ
se si seleziona SÌ, si attiveranno i campi seguenti:
Il trasferimento non è più necessario in quanto la persona è identificata nel territorio dello Stato membro di ricollocazione: SÌ
Data della segnalazione della persona alle autorità dello Stato membro contributore: … (data da selezionare da un calendario)
Informazioni supplementari: SÌ/NO
(Se si seleziona SÌ, si attiverà un campo di testo libero fino a 1 000 caratteri che consente di inserire eventuali altre informazioni utili)
SOLO SE il modulo uniforme riguarda una famiglia:
Tutti i familiari oggetto della presente trasmissione sono identificati nel territorio dello Stato membro di ricollocazione: SÌ/NO
(Se si seleziona NO, si attiverà un campo di testo libero fino a 2 000 caratteri che consente di inserire le informazioni disponibili)
Altre informazioni utili: SÌ/NO
(Se si seleziona SÌ, si attiverà un campo di testo libero fino a 2 000 caratteri che consente di inserire le informazioni disponibili)
ALLEGATO V
MODULO UNIFORME PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI PER I TRASFERIMENTI
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* |
Tutti i campi sono obbligatori, salvo che non siano esplicitamente indicati come facoltativi. Il modulo non può essere salvato e inviato se non sono stati compilati tutti i campi obbligatori. |
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Parte I Informazioni generali sul trasferimento: *Da compilare a cura dello Stato membro che provvede al trasferimento |
Numero totale di persone contemplate nel presente modulo: ................................................ (da selezionare da un menù a tendina)
Collegamento con altri casi: SÌ/NO (se si seleziona SÌ, si attiveranno un campo in cui aggiungere il numero di riferimento della trasmissione del caso collegato e un campo di testo libero in cui inserire altre informazioni utili fino a un massimo di 1 000 caratteri)
STATO MEMBRO CHE PROVVEDE AL TRASFERIMENTO (generato automaticamente): …
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLO STATO MEMBRO CHE PROVVEDE AL TRASFERIMENTO (da digitare): …
NUMERO EURODAC NELLO STATO MEMBRO CHE PROVVEDE AL TRASFERIMENTO (da digitare): …
STATO MEMBRO DESTINATARIO (da selezionare da un menù): …
NUMERO DI RIFERIMENTO NELLO STATO MEMBRO DESTINATARIO (da digitare) (facoltativo): …
NUMERO EURODAC NELLO STATO MEMBRO DESTINATARIO (da digitare): …
IL TRASFERIMENTO È ORGANIZZATO IN BASE A QUANTO SEGUE:
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• |
Procedura di presa in carico (se selezionato, si attiveranno i campi seguenti)
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• |
Procedura di ripresa in carico (se selezionato, si attiveranno i campi seguenti)
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• |
Procedura di ricollocazione (se selezionato, si attiveranno i campi seguenti)
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L'interessato è trattenuto in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351: SÌ/NO
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Parte II Informazioni dettagliate sulle modalità del trasferimento * da compilare a cura dello Stato membro che provvede al trasferimento, ad eccezione del campo in cui è esplicitamente indicato che spetta allo Stato membro destinatario inserire le informazioni necessarie |
TIPO DI TRASFERIMENTO:
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Trasferimento volontario (se selezionato, si attiveranno i campi seguenti)
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Trasferimento sotto forma di partenza controllata (se selezionato, si attiveranno i campi seguenti)
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• |
Trasferimento sotto scorta (se selezionato, si attiveranno i campi seguenti)
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Parte III Informazioni personali sulla persona oggetto del trasferimento *Da compilare a cura dello Stato membro che provvede al trasferimento |
LA PERSONA DA TRASFERIRE SARÀ IN POSSESSO DI (selezionare un'opzione):
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Lasciapassare (specificare il numero e il tipo): … |
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• |
Altro documento di viaggio o di identità (specificare il numero, il tipo e qualsiasi altra informazione utile): … |
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• |
I documenti di identità e/o altri documenti di viaggio sono stati restituiti all'interessato: SÌ/NO/La persona non era in possesso di tali documenti Se si seleziona NO, si attiverà un campo di testo libero fino a 1 000 caratteri per indicare quando e come saranno inviati tali documenti o per indicare se i documenti saranno consegnati dalla scorta o dalle scorte, se del caso. |
ASSISTENZA NECESSARIA ALL'ARRIVO: SÌ/NO
Se si seleziona SÌ, si attiveranno i campi seguenti (è possibile selezionare più opzioni):
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• |
Sedia a rotelle – se selezionato, si attiveranno i campi seguenti:
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Servizi di salute mentale |
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• |
Assistenza medica – se selezionato, si attiveranno i campi seguenti:
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Ossigeno – se selezionato, si attiveranno i campi seguenti:
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Altro (testo libero fino a 1 000 caratteri per descrivere esattamente l'assistenza necessaria e inserire qualsiasi altra informazione utile) |
INFORMAZIONI NECESSARIE I PER TUTELARE I DIRITTI E LE ESIGENZE SPECIFICHE IMMEDIATE (a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351): SÌ/NO
Se si seleziona SÌ, si attiverà un campo di testo libero fino a 1 000 caratteri per descrivere esattamente l'assistenza necessaria e inserire qualsiasi altra informazione utile.
ALTRE INFORMAZIONI UTILI PER LA PERSONA OGGETTO DEL TRASFERIMENTO: SÌ/NO
Se si seleziona SÌ, si attiverà un campo di testo libero fino a 1 000 caratteri per descrivere esattamente l'assistenza necessaria e inserire qualsiasi altra informazione utile.
IL RICHIEDENTE HA UNO O PIÙ FAMILIARI CHE SONO ANCH'ESSI OGGETTO DEL PRESENTE TRASFERIMENTO: SÌ/NO
Se si seleziona SÌ, si attiveranno i campi seguenti:
FAMILIARE 1:
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Cognome e nome (da digitare): … |
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Numero Eurodac nello Stato membro che provvede al trasferimento (da digitare): … |
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Numero di riferimento nello Stato membro che provvede al trasferimento: … |
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Numero di riferimento nello Stato membro destinatario (se noto, facoltativo): … |
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Relazione di parentela (da selezionare da un menù): … |
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Altre informazioni personali (testo libero fino a 500 caratteri): … |
AGGIUNGERE ALTRI FAMILIARI
* la dimensione complessiva dei file non dovrebbe superare la dimensione massima che potrebbe essere scambiata tramite DubliNet
FAMILIARE/I DI ETÀ INFERIORE A SEI ANNI: SÌ/NO
(Se si seleziona SÌ, si disattiveranno tutte le caselle relative ai dati Eurodac):
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Parte IV Informazioni in caso di mancata risposta da parte dello Stato membro destinatario in merito alla trasmissione di cui alla parte II del presente modulo Da compilare a cura dello Stato membro che provvede al trasferimento solo quando si applica l'articolo 25, paragrafo 5, terzo comma, o l'articolo 26, paragrafo 3, quinto comma |
DATA IN CUI LO STATO MEMBRO CHE PROVVEDE AL TRASFERIMENTO EFFETTUERÀ IL TRASFERIMENTO
(da selezionare da un calendario): …
LUOGO VERSO CUI SARÀ EFFETTUATO IL TRASFERIMENTO
(da selezionare dal menù a tendina sulla base delle informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma): …
NUMERO DEL VOLO (da digitare): …
ORARIO DI ARRIVO (da selezionare da un orologio):
…
INFORMAZIONI SULL'ITINERARIO (da digitare): …
ALLEGATO VI
MODULO UNIFORME PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE E LO SCAMBIO GENERALE DI INFORMAZIONI PER IL TRASFERIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 26, PARAGRAFO 1, LETTERA a)
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Parte I Richiesta di trasferimento a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a)
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Numero totale di persone da trasferire simultaneamente: … (da selezionare da un menù a tendina)
Le persone da trasferire hanno esigenze specifiche: SÌ/NO
Se si seleziona SÌ, si attiverà un campo di testo libero fino a 3 000 caratteri in cui indicare il numero di persone con esigenze specifiche e descrivere e la natura e il carattere di tali esigenze specifiche.
Data prevista per il trasferimento: … (data da selezionare da un calendario)
Modalità di trasporto prevista: … (da digitare – indicare se il trasporto avviene per via aerea, marittima o terrestre e, se già noto, il luogo di arrivo comunicato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1 o 3, verso cui è previsto il trasferimento)
Numero di riferimento della richiesta: (da creare a cura dello Stato membro che provvede al trasferimento per inserire ulteriori riferimenti al trasferimento; dovrebbe trattarsi di una combinazione della lettera G e del numero di persone da trasferire simultaneamente, nonché della data prevista per il trasferimento, ad esempio: G-25/01062025) …
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Parte II Risposta alla richiesta di trasferimento a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a)
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Se selezionato, si attiverà il campo seguente: Luogo preferito: … Data o date preferite di arrivo, se diverse da quella suggerita dallo Stato membro che provvede al trasferimento: … |
Se selezionato, si attiverà il campo seguente: Numero di persone da includere nel trasferimento: … (il numero di persone non può essere inferiore a 10 in quanto si tratta del numero minimo per questo tipo di trasferimento a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a)) |
Se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a un massimo di 3 000 caratteri in cui indicare il tipo alternativo di trasferimento, comprese tutte le modalità pratiche necessarie, quali il luogo e la data del trasferimento o dei trasferimenti. |
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Parte III
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Numero totale di persone da trasferire simultaneamente: … (da selezionare da un menù a tendina)
Data del trasferimento (da selezionare da un calendario): …
Modalità di trasporto (selezionare una delle opzioni seguenti): …
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• |
Aeroplano (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero, con una dimensione massima di 500 caratteri, per indicare il numero del volo e altre informazioni utili sull'itinerario, compreso se si utilizza un volo charter) |
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• |
Treno (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero, con una dimensione massima di 500 caratteri, per indicare le informazioni utili sull'itinerario) |
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• |
Autobus (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero, con una dimensione massima di 500 caratteri, per indicare le informazioni pertinenti sull'itinerario, compreso se si utilizza un autobus a noleggio) |
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• |
Nave/Traghetto (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero, con una dimensione massima di 500 caratteri, per indicare le informazioni utili sull'itinerario) |
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• |
Altro (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero, con una dimensione massima di 500 caratteri, per indicare le informazioni utili sull'itinerario) |
Luogo di arrivo (da digitare): …
Orario stimato di arrivo a destinazione (da selezionare da un calendario e da un orologio) …
Informazioni sulla scorta (facoltativo) (da digitare – nome, cognome, servizio, recapiti): …
Persone oggetto del trasferimento (aggiungere righe):
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Numero di riferimento della trasmissione dei moduli uniformi per i trasferimenti individuali di cui all'allegato V |
data di nascita |
cittadinanza |
genere |
requisiti di viaggio |
altre informazioni utili |
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ALLEGATO VII
MODULO UNIFORME PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
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Parte I da compilare a cura dello Stato membro richiedente |
Il presente scambio è richiesto da … a …
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(nome dello Stato membro richiedente (nome dello Stato membro richiesto |
generato automaticamente) selezionato da un menù a tendina) |
Il presente scambio di informazioni riguarda:
(selezionare solo una delle opzioni seguenti)
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• |
Articolo 23, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1351 |
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• |
Articolo 34 del regolamento (UE) 2024/1351 |
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• |
Articolo 51 del regolamento (UE) 2024/1351 |
Se si seleziona l'articolo 23, paragrafo 7, si attiveranno i campi seguenti:
A. DATI RELATIVI AL MINORE NON ACCOMPAGNATO:
Numero di fascicolo nello Stato membro richiedente: … (da digitare)
Numero Eurodac nello Stato membro richiedente (solo se la persona ha più di sei anni): … (da digitare)
Numero Eurodac nello Stato membro richiesto (solo se la persona ha più di sei anni): … (da digitare)
Cognome: … (da digitare)
Nome: … (da digitare)
Cognome alla nascita: … (facoltativo, se diverso da quello indicato in precedenza, da digitare)
Pseudonimi: … (facoltativo, da digitare)
Sesso: … (da selezionare da un menù a tendina)
Cittadinanza(e): … (generato automaticamente, compresi apolidi + cittadinanza ignota)
Data di nascita: … (facoltativo, da selezionare da un calendario)
Accertamento dell'età effettuato: SÌ/NO
(se si seleziona SÌ, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri in cui descrivere il metodo utilizzato ai fini dell'accertamento e il relativo esito)
Luogo di nascita (città, regione, paese): … (facoltativo, da digitare)
Stato civile: … (da selezionare da un menù a tendina)
B. DATI RELATIVI ALLA PERSONA DA IDENTIFICARE NEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO RICHIESTO
La presente richiesta di informazioni si basa su:
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• |
Dichiarazioni del richiedente |
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• |
Altro (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri in cui descrivere la fonte delle informazioni) |
Relazione con il minore non accompagnato:
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• |
Genitore |
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• |
Adulto responsabile |
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• |
Fratello/sorella |
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• |
Zio/zia |
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• |
Nonno/nonna |
|
• |
Altra relazione di parentela (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri in cui descrivere la relazione) |
Informazioni personali utili per l'identificazione della persona:
Cognome: … (da digitare)
Nome: … (da digitare)
Sesso: … (da selezionare da un menù a tendina)
Cittadinanza(e): … (generato automaticamente, compresi apolidi + cittadinanza ignota)
Data di nascita: … (facoltativo, da selezionare da un calendario)
Estremi (se noti):
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• |
Numero di telefono … |
|
• |
Indirizzo … |
|
• |
Altre informazioni … |
Cittadinanza(e): … (generato automaticamente, compresi apolidi + cittadinanza ignota)
Data di nascita: … (facoltativo, da selezionare da un calendario)
C. PROVE E ALTRO MATERIALE CHE POTREBBERO AGEVOLARE L'IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA DA PARTE DELLO STATO MEMBRO RICHIESTO
Le prove e il materiale pertinenti sono allegati alla presente richiesta di informazioni SÌ/NO
Se si seleziona SÌ, si attiveranno i campi seguenti:
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• |
fotografia della persona |
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• |
altre prove fotografiche |
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• |
(copia di) documenti ufficiali indicanti dove si trova la persona |
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• |
altro (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri in cui descrivere la relazione) |
Se si seleziona l'articolo 34, si attiveranno i campi seguenti:
A. DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE:
Numero di fascicolo nello Stato membro richiedente: … (da digitare)
Numero Eurodac nello Stato membro richiedente: … (da digitare)
Cognome: … (da digitare)
Nome: … (da digitare)
Cognome alla nascita: … (facoltativo, se diverso da quello indicato in precedenza, da digitare)
Pseudonimi: … (facoltativo, da digitare)
Sesso: … (da selezionare da un menù a tendina)
Cittadinanza(e): … (generato automaticamente, compresi apolidi + cittadinanza ignota)
Data di nascita: … (facoltativo, da selezionare da un calendario)
Luogo di nascita (città, regione, paese): … (facoltativo, da digitare)
Stato civile: … (da selezionare da un menù a tendina)
Relazione di dipendenza dichiarata:
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• |
Il richiedente dichiara di essere a carico della persona |
|
• |
La persona è a carico del richiedente |
Tipo di dipendenza:
(nel selezionare una delle opzioni seguenti, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri in cui descrivere l'esatta situazione)
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• |
Gravidanza |
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• |
Maternità recente |
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• |
Malattia mentale o fisica grave |
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• |
Grave disabilità |
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• |
Grave trauma psicologico |
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• |
Età avanzata |
B. DATI RELATIVI ALLA PERSONA DA IDENTIFICARE NEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO RICHIESTO
La presente richiesta di informazioni si basa su:
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• |
Dichiarazioni del richiedente |
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• |
Altro (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri in cui descrivere la fonte delle informazioni) |
Legame di parentela:
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• |
Genitore |
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• |
Fratello/sorella |
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• |
Figlio/a |
Informazioni personali utili per l'identificazione della persona:
Cognome: … (da digitare)
Nome: … (da digitare)
Sesso: … (da selezionare da un menù a tendina)
Cittadinanza(e): … (generato automaticamente, compresi apolidi + cittadinanza ignota)
Data di nascita: … (facoltativo, da selezionare da un calendario)
Estremi (se noti):
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• |
Numero di telefono … |
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• |
Indirizzo … |
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• |
Altre informazioni … |
Cittadinanza(e): … (generato automaticamente, compresi apolidi + cittadinanza ignota)
Data e luogo di nascita: … (facoltativo, da selezionare da un calendario)
Status relativo al soggiorno della persona: … (da digitare)
C. PROVE E ALTRO MATERIALE CHE POTREBBERO AGEVOLARE L'IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA
Le prove e il materiale pertinenti sono allegati alla presente richiesta di informazioni: SÌ/NO
Se si seleziona SÌ, si attiveranno i campi seguenti:
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• |
Fotografia della persona |
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• |
Altre prove fotografiche |
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• |
(Copia di) documenti ufficiali indicanti dove si trova la persona |
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• |
Informazioni sul soggiorno regolare della persona sul territorio dello Stato membro richiesto |
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• |
Altro (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri in cui descrivere la relazione) |
Se si seleziona l'articolo 51, si attiveranno i campi seguenti:
DATI RELATIVI ALL'INTERESSATO
Numero di fascicolo nello Stato membro richiedente: … (da digitare)
Numero Eurodac nello Stato membro richiedente (solo se la persona ha più di sei anni): … (da digitare)
Cognome: … (da digitare)
Nome: … (da digitare)
Cognome alla nascita: … (facoltativo, se diverso da quello indicato in precedenza, da digitare)
Pseudonimi: … (facoltativo, da digitare)
Sesso: … (da selezionare da un menù a tendina)
Cittadinanza(e): … (generato automaticamente, compresi apolidi + cittadinanza ignota)
Data e luogo di nascita: … (facoltativo, da selezionare da un calendario)
Status della persona nello Stato membro richiedente:
|
• |
Richiedente |
|
• |
Altro (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri in cui fornire ulteriori precisazioni) |
INFORMAZIONI RELATIVE AL TIPO E ALLA NATURA DELLA RICHIESTA
Le informazioni richieste sono necessarie per i seguenti fini:
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• |
determinazione dello Stato membro competente |
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• |
esame della domanda di protezione internazionale |
|
• |
attuazione di un altro obbligo a norma del regolamento (UE) 2024/1351 (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri in cui fornire ulteriori precisazioni) |
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• |
esecuzione di una decisione di rimpatrio |
Le informazioni richieste sono le seguenti:
(è possibile selezionare più di una delle opzioni sopra elencate)
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• |
dati personali dell'interessato, vale a dire nome completo e, se del caso, nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, cittadinanza attuale e precedente, data e luogo di nascita; (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri in cui fornire ulteriori precisazioni) |
|
• |
dati personali dei familiari, dei parenti o di o persone legate da altri vincoli di parentela con l'interessato, vale a dire nome completo e, se del caso, nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, cittadinanza attuale e precedente, data e luogo di nascita; (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 1500 caratteri in cui fornire ulteriori precisazioni) |
|
• |
estremi dei documenti d'identità e di viaggio, incluse le informazioni relative a numero di documento, periodo di validità, data di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio; (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri in cui fornire ulteriori precisazioni) |
|
• |
informazioni necessarie per stabilire l'identità dell'interessato, compresi i dati biometrici del richiedente rilevati dallo Stato membro interessato, in particolare ai fini dell'articolo 67, paragrafo 8, del presente regolamento, in conformità del regolamento (UE) 2024/1358; (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri in cui fornire ulteriori precisazioni) |
|
• |
informazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio; (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri in cui fornire ulteriori precisazioni) |
|
• |
informazioni sui titoli di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro; (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri in cui fornire ulteriori precisazioni) |
|
• |
informazioni sul luogo nel quale la domanda è stata registrata; (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri in cui fornire ulteriori precisazioni) |
|
• |
informazioni sulla data di registrazione di un'eventuale domanda di protezione internazionale precedente, la data di registrazione della domanda attuale, lo stato di avanzamento della procedura e l'eventuale decisione adottata; (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri in cui fornire ulteriori precisazioni) |
|
• |
ragioni che il richiedente invoca a sostegno della sua domanda e ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti (selezionabile solo se la richiesta è finalizzata all'esame di una domanda di protezione internazionale; se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri in cui fornire ulteriori precisazioni) |
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Parte II da compilare a cura dello Stato membro richiesto |
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* |
A seconda della base su cui si fonda la richiesta, la rispettiva sezione di questa parte si attiverà per essere compilata dallo Stato membro richiesto |
Per le richieste basate sull'articolo 23, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1351
La persona è stata identificata:
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• |
SÌ (se selezionato, si attiveranno i campi seguenti) |
Cognome: … (solo se diverso da quello indicato dallo Stato membro richiedente; da digitare)
Nome …(solo se diverso da quello indicato dallo Stato membro richiedente; da digitare)
Estremi:
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— |
numero di telefono … |
|
— |
indirizzo … |
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— |
altre informazioni … |
Relazione con il richiedente confermata:
|
— |
SÌ |
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• |
NO (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri in cui descrivere la situazione) |
Capacità della persona di occuparsi del minore: SÌ/NO
Una volta selezionato (valido per entrambe le opzioni), si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri per motivare la risposta
ALTRE INFORMAZIONI UTILI: SÌ/NO
Una volta selezionato (valido per entrambe le opzioni), si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri per motivare la risposta
|
— |
SÌ (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri per descrivere la situazione) |
Per le richieste di informazioni in relazione all'articolo 34 del regolamento (UE) 2024/1351
La persona è stata identificata:
|
• |
SÌ (se selezionato, si attiveranno i campi seguenti) |
Cognome: … (solo se diverso da quello indicato dallo Stato membro richiedente; da digitare)
Nome … (solo se diverso da quello indicato dallo Stato membro richiedente; da digitare)
Estremi:
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— |
numero di telefono … |
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— |
indirizzo … |
|
— |
altre informazioni … |
Relazione con il richiedente confermata:
|
— |
SÌ |
|
• |
NO (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri in cui descrivere la situazione) |
Se del caso, capacità della persona di occuparsi del richiedente:
|
— |
SÌ (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri per motivare la risposta) NO (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri per motivare la risposta) |
Indicazioni relative alla residenza legale:
|
• |
Residenza legale a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2024/1351 (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri per descrivere la situazione) |
|
• |
Procedura in corso per ottenere la residenza legale (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri per descrivere la situazione) |
|
• |
Altro (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri per descrivere la situazione) |
Per le richieste in relazione all'articolo 51 del regolamento (UE) 2024/1351
|
* |
A seconda dell'esatta portata e natura della richiesta presentata dallo Stato membro richiedente nella parte I del presente modulo uniforme, i campi pertinenti (uno o più) di cui sopra si attiveranno per consentire allo Stato membro richiesto di fornire informazioni. |
• Dati personali dell'interessato
(se lo Stato membro richiedente seleziona questa categoria nella parte I, per lo Stato membro richiesto si attiverà il campo seguente)
Cognome: … (da digitare)
Nome: … (da digitare)
Cognome alla nascita:… (facoltativo, se diverso da quello indicato in precedenza, da digitare)
Pseudonimi: … (facoltativo, da digitare)
Sesso: … (da selezionare da un menù a tendina)
Cittadinanza(e) attuale(i): … (generato automaticamente, compresi apolidi + cittadinanza ignota)
Cittadinanza(e) precedente(i): … (generato automaticamente, compresi apolidi + cittadinanza ignota)
Data di nascita: … (facoltativo, da selezionare da un calendario)
Accertamento dell'età effettuato: SÌ/NO
Luogo di nascita (città, regione, paese): … (facoltativo, da digitare)
Stato civile: … (da selezionare da un menù a tendina)
• Dati personali del familiare dell'interessato
(se lo Stato membro richiedente seleziona questa categoria nella parte I, per lo Stato membro richiesto si attiverà il campo seguente)
Cognome: … (da digitare)
Nome: … (da digitare)
Cognome alla nascita: … (facoltativo, se diverso da quello indicato in precedenza, da digitare)
Pseudonimi: … (facoltativo, da digitare)
Sesso: … (da selezionare da un menù a tendina)
Cittadinanza(e): … (generato automaticamente, compresi apolidi + cittadinanza ignota)
Data di nascita: … (facoltativo, da selezionare da un calendario)
Accertamento dell'età effettuato: SÌ/NO
Luogo di nascita (città, regione, paese): … (facoltativo, da digitare)
Stato civile: … (da selezionare da un menù a tendina)
AGGIUNGERE UN ALTRO FAMILIARE (se attivato, i campi sopra elencati saranno replicati anche per l'altro documento o gli altri documenti)
• Informazioni sui documenti d'identità e di viaggio
(se lo Stato membro richiedente seleziona questa categoria nella parte I, per lo Stato membro richiesto si attiverà il campo seguente)
L'interessato ha presentato documenti d'identità o di viaggio allo Stato membro richiesto? SÌ/NO
(se si seleziona SÌ, si attiveranno i campi seguenti)
Tipo di documento: … (da selezionare da un menù a tendina, tra cui carta d'identità, passaporto, visto, titolo di soggiorno, certificato di nascita, altro)
Documento n.: … (da digitare)
Validità: … (da digitare)
Data di rilascio: … (da digitare)
Luogo di rilascio: … (da digitare)
Autorità di rilascio: … (da digitare)
Alla presente risposta è allegata una copia del documento o dei documenti: SÌ/NO
AGGIUNGERE ULTERIORI DOCUMENTI (se attivato, i campi sopra elencati saranno replicati anche per l'altro documento o gli altri documenti)
• Informazioni necessarie per stabilire l'identità dell'interessato
(se lo Stato membro richiedente seleziona questa categoria nella parte I, per lo Stato membro richiesto si attiverà il campo seguente)
|
• |
Dati biometrici rilevati dallo Stato membro richiesto interessato a norma del regolamento (UE) 2024/1358: SÌ/NO (se si seleziona SÌ, si attiverà il campo seguente) |
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• |
Altre informazioni richieste dallo Stato membro richiedente nella parte I (se selezionato, si attiverà un campo di testo libero fino a 500 caratteri per fornire ulteriori precisazioni) |
• Informazioni sui luoghi di soggiorno e/o gli itinerari di viaggio
(se lo Stato membro richiedente seleziona questa categoria nella parte I, per lo Stato membro richiesto si attiverà il campo seguente)
Lo Stato membro richiesto dispone di informazioni sull'itinerario di viaggio e sul luogo di residenza del richiedente? SÌ/NO
(se si seleziona SÌ, si attiverà il campo seguente)
Itinerario di viaggio dal paese di origine allo Stato membro richiesto, compresa la durata della permanenza in ciascun luogo: … (da digitare)
• Informazioni sui titoli di soggiorno o visti
(se lo Stato membro richiedente seleziona questa categoria nella parte I, per lo Stato membro richiesto si attiverà il campo seguente)
Lo Stato membro richiesto ha rilasciato al richiedente i documenti seguenti: … (da selezionare da un menù a tendina: permesso di soggiorno, visto, nessuno)
(se si seleziona permesso di soggiorno o visto, si attiverà il campo seguente)
Documento n.: … (da digitare)
Validità: … (da digitare)
Data di rilascio: … (da digitare)
Luogo di rilascio: … (da digitare)
Autorità di rilascio: … (da digitare)
Motivo del rilascio del documento: … (da selezionare da un menù a tendina)
Una copia del documento deve essere inviata allo Stato membro richiedente
AGGIUNGERE ULTERIORI DOCUMENTI (se attivato, i campi sopra elencati saranno replicati anche per l'altro documento o gli altri documenti)
• Precedente domanda di protezione internazionale e procedimenti
(se lo Stato membro richiedente seleziona una o più categorie pertinenti per le informazioni relative alle domande precedenti nella parte I, per lo Stato membro richiesto si attiverà il campo seguente)
Il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale nello Stato membro richiesto: SÌ/NO
(se si seleziona SÌ, si attiverà il campo seguente)
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• |
Data della domanda: … (da digitare) |
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• |
Luogo della domanda: … (da digitare) |
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• |
Motivi della domanda indicati dal richiedente: … (da digitare) |
Lo Stato membro richiesto ha emesso una decisione sulla domanda: SÌ/NO
(se si seleziona SÌ, si attiveranno i campi seguenti)
La protezione internazionale (da selezionare da un menù a tendina) … è stata concessa in data: … (da selezionare da un calendario)
La domanda di protezione internazionale è stata respinta in data … (da digitare)
Il richiedente ha impugnato la decisione in data … (da digitare) … sulla base di quanto segue … (da digitare)
Il procedimento giudiziario è tuttora in corso: SÌ/NO
La decisione seguente è stata adottata in data … (da digitare)
La decisione è divenuta definitiva in data … (da digitare)
Il richiedente ha diritto di presentare ricorso entro il … (da digitare)
La decisione si basa sui motivi seguenti: … (da digitare)
(se si seleziona NO, si attiveranno i campi seguenti)
Il procedimento è in corso: SÌ/NO
La domanda è stata esplicitamente ritirata: SÌ/NO … (se si seleziona SÌ, occorre inserire informazioni supplementari)
La domanda è stata implicitamente ritirata: SÌ/NO … (se si seleziona SÌ, occorre inserire informazioni supplementari)
Informazioni relative alle ragioni che il richiedente invoca a sostegno della sua domanda e alle ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti: SÌ/NO
(se si seleziona SÌ, si attiverà un campo di testo libero fino a 1 500 caratteri in cui fornire ulteriori precisazioni)
Lo Stato membro richiesto ha emesso e/o attuato una decisione di rimpatrio: SÌ/NO
(se si seleziona SÌ, si attiverà il campo seguente)
La decisione di rimpatrio è stata emessa in data …. (da digitare)
La decisione di rimpatrio è stata attuata in data … (da digitare)
Paese di destinazione: … (da digitare)
Altre informazioni utili: SÌ/NO
(se si seleziona SÌ, si attiverà un campo di testo libero fino a 1 500 caratteri in cui fornire ulteriori precisazioni)
ALLEGATO VIII
MODULO UNIFORME PER LO SCAMBIO DI DATI SANITARI PRIMA DI UN TRASFERIMENTO A NORMA DELL'ARTICOLO 50, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1351
(Certificato sanitario comune)
Data di rilascio: … (generata automaticamente)
Stato membro che provvede al trasferimento: … (generato automaticamente)
Numero di riferimento nello Stato membro che provvede al trasferimento: … (generato automaticamente)
Stato membro competente: … (da selezionare da un menù a tendina)
Numero di riferimento nello Stato membro competente: … (da digitare)
Numero Eurodac nello Stato membro competente: … (da digitare)
Dati per l'identificazione della persona trasferita
Cognome: … (generato automaticamente)
Nome: … (generato automaticamente)
Data e luogo di nascita: … (generati automaticamente)
Cittadinanza(e): … (generata automaticamente)
Sesso: … (da selezionare da un menù a tendina)
Informazioni relative al trasferimento
Tipo di trasferimento: … (da selezionare da un menù a tendina: volontario, controllato, sotto scorta)
Mezzo di trasferimento: … (da selezionare da un menù a tendina: automobile, treno, aeroplano, altro mezzo da specificare)
I. Informazioni fornite dallo Stato membro che provvede al trasferimento
Condizione attuale della persona: … (da selezionare da un menù a tendina (è possibile selezionare più di un'opzione): persona disabile, persona anziana, donna in stato di gravidanza, minore, vittima di tortura o di altre forme di violenza fisica, vittima di stupro o altra forma di violenza sessuale, vittima di violenza psicologica, sofferente di disturbi psichici, sofferente di altri disturbi tali da richiedere assistenza medica)
La valutazione è stata basata su: … (da selezionare da un menù a tendina: autovalutazione personale, eseguita da personale medico)
Diagnosi medica (se del caso): … (da digitare)
Se del caso, specificare la terapia: … (da digitare)
Se del caso, specificare i medicinali utilizzati: … (da digitare)
Durata della terapia (se nota): dal … al … (da digitare)
La terapia deve continuare dopo l'arrivo nello Stato membro competente fino al … (dattiloscritto)
Tipo di controllo medico necessario in futuro (se noto e se considerato necessario): … (dattiloscritto)
II. Informazioni pertinenti nel corso del trasferimento
La persona è accompagnata/assistita durante il trasferimento: … (da selezionare da un menù a tendina: da un medico, assistente medico, personale di sicurezza, non è accompagnata)
Se la persona è accompagnata, fornire dettagli sul personale che la accompagna: … (dattiloscritto)
Intervento/assistenza medica richiesti durante il trasferimento: SÌ/NO
(Se si seleziona SÌ, si attiveranno i campi seguenti):
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Sedia a rotelle – se selezionato, si attiveranno i campi seguenti:
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Servizi di salute mentale |
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Assistenza medica – se selezionato, si attiveranno i campi seguenti:
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Ossigeno – se selezionato, si attiveranno i campi seguenti:
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Altro (testo libero fino a 1 000 caratteri per descrivere esattamente l'assistenza necessaria e inserire qualsiasi altra informazione utile) |
La persona assume medicinali che potrebbero influenzarne/alterarne lo stato durante il trasferimento: SÌ/NO
(Se si seleziona SÌ, si apriranno i campi di testo seguenti)
Quali medicinali: … (da digitare)
Esigenze specifiche nel corso del trasferimento: … (da digitare)
III. Elementi di cui tenere conto all'arrivo
Assistenza medica o assistenza per esigenze specifiche necessaria all'arrivo: SÌ/NO
Se si seleziona SÌ, si attiveranno i campi seguenti (è possibile selezionare più opzioni):
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Sedia a rotelle – se selezionato, si attiveranno i campi seguenti:
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Servizi di salute mentale |
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Assistenza medica – se selezionato, si attiveranno i campi seguenti:
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Ossigeno – se selezionato, si attiveranno i campi seguenti:
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Altro (testo libero fino a 1 000 caratteri per descrivere esattamente l'assistenza necessaria e inserire qualsiasi altra informazione utile) |
IV: Consenso esplicito della persona trasferita o del suo rappresentante alla trasmissione dei dati sanitari
Da selezionare:
Sì, espresso dall'interessato
Sì, espresso dal rappresentante dell'interessato
La persona è nell'incapacità fisica di esprimere il suo consenso; specificare quali interessi vitali potrebbero essere messi a repentaglio: … (da digitare)
La persona è nell'incapacità giuridica di esprimere il suo consenso; specificare quali interessi vitali potrebbero essere messi a repentaglio: … (da digitare)
La trasmissione dei dati è necessaria per proteggere la salute pubblica o la pubblica sicurezza; specificare il motivo: … (da digitare) Altre osservazioni: … (da digitare)
ALLEGATO IX
LASCIAPASSARE PER IL TRASFERIMENTO DEL RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE O DI ALTRA PERSONA A NORMA DELL'ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, LETTERE b) E c), DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1351
N. di riferimento nello Stato membro che provvede al trasferimento: … (dattiloscritto)
N. di riferimento nello Stato membro destinatario: … (dattiloscritto)
N. Eurodac nello Stato membro che provvede al trasferimento: … (dattiloscritto)
Emesso a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 che instaura un quadro comune per la gestione dell'asilo e della migrazione nell'Unione e per il funzionamento del sistema europeo comune di asilo, che istituisce un meccanismo di solidarietà e stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.
Valido solo per il trasferimento da … (Stato membro che provvede al trasferimento, generato automaticamente) a … (Stato membro competente, da selezionare da un menù a tendina) - il richiedente dovrà presentarsi a … (luogo in cui presentarsi dopo l'arrivo nello Stato membro destinatario, da digitare) entro il … (termine entro il quale il richiedente deve presentarsi all'arrivo nello Stato membro competente, da digitare).
Rilasciato a: … (autorità competente, da digitare)
Data di rilascio: … (generata automaticamente)
Cognome: … (da digitare)
Nome(i): … (da digitare)
Luogo e data di nascita: … (da digitare)
Cittadinanza(e): … (da digitare)
Pseudonimo: … (da digitare)
La persona da trasferire è accompagnata da minori? SÌ/NO
(se si seleziona SÌ, si attiveranno i campi seguenti)
Cognome: … (da digitare)
Nome(i): … (da digitare)
Luogo e data di nascita: … (da digitare)
Cittadinanza(e): … (da digitare)
Pseudonimo: … (da digitare)
Relazione di parentela: … (da digitare)
Aggiungere più minori
TIMBRO
Il portatore del presente lasciapassare è stato identificato dalle autorità in base a … (documento di viaggio/d'identità o altro documento presentato alle autorità o dichiarazione del richiedente, da digitare).
Il presente documento è rilasciato unicamente in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 e non costituisce in nessun caso un documento assimilabile a un documento di viaggio che autorizzi l'attraversamento della frontiera esterna né a un documento che comprovi l'identità dell'interessato.
ALLEGATO X
MODELLO CON CUI GLI STATI MEMBRI COMUNICANO LE INFORMAZIONI NECESSARIE AI FINI DEL CALCOLO DEI CONTRIBUTI FINANZIARI
A. Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri contributori
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Misura attuata |
Numero |
Valore (EUR) |
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Compensazioni di competenza (articolo 63, paragrafi 3 e 4, del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione) |
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Misure di solidarietà alternative per lo Stato membro X (*1) |
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Misure di solidarietà alternative per lo Stato membro Y (*1) |
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Misure di solidarietà alternative per lo Stato membro Z (*1) |
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B. Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri beneficiari
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Misura attuata |
Valore (EUR) |
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Contributi finanziari (*3) |
Totale: |
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AMIF: |
BMVI: |
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Misure di solidarietà alternative dello Stato membro X (*2) |
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Misure di solidarietà alternative dello Stato membro Y (*2) |
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Misure di solidarietà alternative dello Stato membro Z (*2) |
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(*1) Attuate in tutto o in parte. Valore concordato tra gli Stati membri contributori e beneficiari a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351. Replicare le righe il numero di volte necessario.
(*2) Attuate in tutto o in parte. Valore concordato tra gli Stati membri contributori e beneficiari a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351. Replicare le righe il numero di volte necessario.
(*3) (* *) Conferma dell'importo nell'ambito della rispettiva quota dei contributi finanziari sulla base della distribuzione discussa nel forum di livello tecnico con il coordinamento del coordinatore UE della solidarietà, a norma dell'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351.
ALLEGATO XI
OPUSCOLO INFORMATIVO SUL TRATTAMENTO DEI DATI NELL'AMBITO DELL'EURODAC
Modello «Cosa occorre sapere sull'Eurodac» per i richiedenti
— Modello di informazioni generali sull'Eurodac per adulti (pubblico generale)
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Argomento |
Versione del testo semplificata |
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Copertina |
Titolo: Cosa occorre sapere sull'Eurodac |
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Obiettivi |
Perché ricevo questo opuscolo? Riceve questo opuscolo perché le autorità devono rilevare i suoi dati biometrici. Per dati biometrici si intendono le impronte digitali e la fotografia. Tali dati, unitamente alle informazioni sulla sua identità e ad altre informazioni pertinenti, saranno trasmessi alla banca dati Eurodac. Questo opuscolo spiega quali sono i suoi diritti durante questo processo e ciò che ci si aspetta da parte sua. Cos'è l'Eurodac? L'Eurodac è una banca dati europea che conserva e confronta informazioni su determinate categorie di persone che entrano nei paesi UE+. Tali categorie sono descritte in dettaglio in questo opuscolo. Questa banca dati è utilizzata da 31 paesi UE+ che possono trattare i suoi dati e recuperare informazioni sul suo conto. I paesi UE+ sono elencati alla fine dell'opuscolo. Se si reca in un altro paese UE+ senza autorizzazione e i suoi dati vengono nuovamente rilevati, tutti i suoi dati conservati nell'Eurodac saranno visualizzati dalle autorità di tale paese. In alcuni casi i dati saranno aggiornati con nuove informazioni. Qual è lo scopo dell'Eurodac? L'Eurodac persegue cinque obiettivi principali:
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Categorie di interessati |
Quali dati sono conservati nell'Eurodac? L'Eurodac contiene dati relativi a persone che non sono cittadini di un paese UE+ e che:
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Categorie di autorità che possono accedere ai dati dell'Eurodac |
Chi può visualizzare i miei dati? Le autorità nazionali competenti in materia di asilo del paese UE+ acquisiranno i suoi dati biometrici e li trasmetteranno, insieme ad altri dati pertinenti, all'Eurodac e riceveranno il risultato del confronto. L'Agenzia dell'UE per la cooperazione nell'attività di contrasto e la polizia nazionale possono chiedere l'accesso all'Eurodac al fine di prevenire, accertare o indagare reati gravi e terrorismo. Possono cercare i suoi dati nell'Eurodac. IMPORTANTE! Le autorità del suo paese di origine non potranno accedere a queste informazioni. |
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Obblighi/Conseguenze dell'inosservanza |
Cosa succede se rifiuto di fornire le impronte digitali? La legge le impone di fornire i suoi dati biometrici. Vi sono motivi importanti per cui le sue impronte digitali sono necessarie. Se ha presentato domanda di asilo, si tratta di una fase necessaria della procedura. I dati relativi alle impronte digitali possono anche aiutare a rintracciare familiari presenti nei paesi UE+. Se i polpastrelli sono danneggiati, le impronte digitali saranno nuovamente rilevate in futuro. Se danneggia i suoi polpastrelli di proposito, vi saranno conseguenze negative. Ad esempio, se ha presentato una domanda di asilo, la procedura può essere interrotta. Se la procedura è interrotta nel suo caso, ciò significa che lei non è più considerato un richiedente (richiedente asilo). Perderà tutti i diritti connessi a tale status, ora e in futuro. Le autorità dei paesi UE+ possono ricorrere alla coercizione come ultima risorsa per ottenere i suoi dati biometrici. Possono anche trattenerla, come misura di ultima istanza, per accertare o verificare la sua identità. Maggiori informazioni sulle conseguenze negative del rifiuto di fornire le impronte digitali sono disponibili nella sezione alla fine dell'opuscolo intitolata «Altre informazioni utili». |
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Diritti dell'interessato |
Quali sono i miei diritti per quanto riguarda i miei dati Eurodac? Ogni paese UE+ dispone di un'autorità che vigila sull'uso dei dati. Lei ha il diritto di contattare il titolare del trattamento e il responsabile della protezione dei dati e di chiedere l'accesso ai suoi dati conservati nell'Eurodac. È possibile chiedere la rettifica delle informazioni se si ritiene che esse:
I recapiti del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati figurano nella sezione finale dell'opuscolo intitolata «Altre informazioni utili». Se desidera presentare un reclamo formale in merito al trattamento dei suoi dati personali, può contattare l'autorità nazionale di controllo. Alla fine dell'opuscolo troverà i recapiti dell'autorità nazionale di controllo nella sezione intitolata «Altre informazioni utili». |
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Paesi UE+ |
I paesi UE+ sono:
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Altre informazioni utili – sezione personalizzabile nei singoli Stati membri con informazioni nazionali specifiche
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Argomento |
Testo |
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Informazioni specifiche dello Stato membro sulle misure amministrative volte a garantire il rispetto dell'obbligo di fornire dati biometrici |
Se rifiuta di fornire i dati relativi alle impronte digitali alle autorità di questo paese, vi saranno conseguenze specifiche. <Inserire informazioni specifiche dello Stato membro> |
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Informazioni specifiche dello Stato membro sui recapiti dell'ufficio del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati |
Qui di seguito troverà informazioni su come contattare l'ufficio del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati in questo paese. Il titolare del trattamento può informarla su quali dei suoi dati personali sono stati conservati nell'Eurodac. Se i dati personali conservati non sono accurati, è possibile chiederne la rettifica. Se ritiene che i suoi dati personali siano stati trattati illecitamente, può chiedere che tali informazioni siano cancellate utilizzando i dati di contatto indicati di seguito. <Inserire informazioni specifiche dello Stato membro> |
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Informazioni specifiche dello Stato membro sui diritti dell'interessato |
In questo paese gode dei seguenti diritti specifici per quanto riguarda l'uso dei dati personali. <Inserire informazioni specifiche dello Stato membro> |
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Informazioni specifiche dello Stato membro sui recapiti delle autorità nazionali di controllo |
Può utilizzare le informazioni riportate di seguito per contattare l'autorità nazionale di controllo di questo paese. Se ritiene che i suoi dati personali siano stati trattati illecitamente, può presentare un reclamo formale all'autorità nazionale di controllo. <Inserire informazioni specifiche dello Stato membro> |
Modello «Perché i miei dati personali sono trasmessi all'Eurodac?» per le pertinenti categorie di cittadini di paesi terzi
– Modello di informazioni specifiche per le pertinenti categorie di cittadini di paesi terzi adulti (pubblico generale) –
1.1. Richiedenti protezione internazionale
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Argomento |
Testo |
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Copertina |
Perché i miei dati personali sono trasmessi alla banca dati Eurodac? |
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Obiettivi |
Perché ricevo questo opuscolo? Lei ha presentato domanda di protezione internazionale, altrimenti detta domanda di asilo, in questo paese. Questo opuscolo fornisce informazioni sui dati che saranno conservati dalle autorità e sul periodo di conservazione. Perché devo fornire le mie impronte digitali e la mia fotografia? Le autorità di questo paese acquisiranno le sue impronte digitali e una sua fotografia. Tali dati, unitamente alle informazioni sulla sua identità e ad altre informazioni pertinenti, saranno trasmessi alla banca dati Eurodac. Eurodac collega alcune categorie di persone, che non sono cittadini di un paese UE+, alla loro serie unica di impronte digitali e alla loro fotografia. La banca dati è utilizzata da 31 paesi UE+ che possono trattare i suoi dati per recuperare informazioni sul suo conto. I paesi UE+ sono elencati alla fine dell'opuscolo. Che cos'è il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione? I paesi UE+ hanno concordato un atto legislativo comune denominato regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che aiuta a decidere quale paese debba esaminare una domanda di protezione internazionale. Questo atto legislativo consente inoltre ai paesi UE+ di aiutarsi a vicenda nel caso in cui un paese riceva un numero eccessivo di domande contemporaneamente. Lei può avere la certezza che uno dei paesi UE+ esaminerà la sua domanda di protezione internazionale, ma non può scegliere quale sarà il paese UE+ competente. Il paese che esaminerà la sua domanda sarà deciso in base alle norme del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Se si trasferisce in un altro paese UE+ senza autorizzazione e le sue impronte digitali vengono nuovamente rilevate, tutti i suoi dati conservati nell'Eurodac saranno visualizzati dalle autorità di tale paese. |
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Categorie di informazioni da conservare |
Quali informazioni sono conservate nell'Eurodac? Sono sempre conservate le informazioni seguenti:
Se necessario, nell'Eurodac saranno conservate anche le informazioni seguenti:
Lei ha il diritto di accedere alle informazioni inesatte conservate nell'Eurodac e di chiedere di cancellarle se sono state trattate illecitamente. A tal fine può contattare il titolare del trattamento. I recapiti del titolare del trattamento sono reperibili nell'opuscolo intitolato «Cosa occorre sapere sull'Eurodac». |
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Periodo di conservazione dei dati |
Per quanto tempo i miei dati personali saranno conservati nell'Eurodac? Le informazioni saranno conservate per 10 anni e in seguito cancellate automaticamente. Se acquisisce la cittadinanza in un paese UE+ prima della scadenza di questo periodo, i suoi dati saranno cancellati. L'eventuale cancellazione dei dati non inciderà sul suo status nel paese in cui ha ottenuto la cittadinanza. |
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Conservazione dei dati relativi alla sicurezza interna |
Nell'Eurodac sono conservate altre informazioni? L'esito del controllo di sicurezza sarà conservato se le autorità hanno riscontrato che lei potrebbe:
In questi casi lei potrebbe essere considerato/a una potenziale minaccia per la sicurezza interna. Queste informazioni saranno conservate nell'Eurodac insieme al motivo o ai motivi applicabili di cui sopra. Se i paesi UE+ non riterranno più che lei costituisca una minaccia per la sicurezza interna, queste informazioni saranno cancellate. Lei ha il diritto di accedere alle informazioni inesatte conservate nell'Eurodac e di chiedere di cancellarle se sono state trattate illecitamente. A tal fine può contattare il titolare del trattamento. I recapiti del titolare del trattamento sono reperibili nell'opuscolo intitolato «Cosa occorre sapere sull'Eurodac». |
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Paesi UE+ |
I paesi UE+ sono:
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1.2. Cittadini di paesi terzi fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna
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Argomento |
Testo |
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Copertina |
Perché sono necessarie le mie impronte digitali e la mia fotografia? |
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Introduzione/ Obiettivi della legislazione pertinente |
Perché ricevo questo opuscolo? Ha attraversato la frontiera esterna di un paese UE+ senza autorizzazione. Questo opuscolo fornisce informazioni sui dati che saranno conservati dalle autorità e sul periodo di conservazione. Perché devo fornire le mie impronte digitali e la mia fotografia? Le autorità di questo paese acquisiranno le sue impronte digitali e una sua fotografia. Tali dati, unitamente alle informazioni sulla sua identità e ad altre informazioni pertinenti, saranno trasmessi alla banca dati Eurodac. Eurodac collega alcune categorie di persone, che non sono cittadini di un paese UE+, alla loro serie unica di impronte digitali e alla loro fotografia. La banca dati è utilizzata da 31 paesi UE+ che possono trattare i suoi dati per recuperare informazioni sul suo conto. I paesi UE+ sono elencati alla fine dell'opuscolo. |
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Categorie di informazioni da conservare |
Quali informazioni sono conservate nell'Eurodac? Sono sempre conservate le informazioni seguenti:
Ove necessario, nell'Eurodac possono essere conservate anche le informazioni seguenti:
Lei ha il diritto di accedere alle informazioni inesatte conservate nell'Eurodac e di chiedere di cancellarle se sono state trattate illecitamente. A tal fine può contattare il titolare del trattamento. I recapiti del titolare del trattamento sono reperibili nell'opuscolo intitolato «Cosa occorre sapere sull'Eurodac». |
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Periodo di conservazione dei dati |
Per quanto tempo i miei dati personali saranno conservati nell'Eurodac? Le informazioni saranno conservate per cinque anni e in seguito cancellate automaticamente. Se acquisisce la cittadinanza in un paese UE+ prima della scadenza di questo periodo, i suoi dati saranno cancellati. L'eventuale cancellazione dei dati non inciderà sul suo status nel paese in cui ha ottenuto la cittadinanza. |
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Dati relativi alla sicurezza interna |
Nell'Eurodac sono conservate altre informazioni? L'esito del controllo di sicurezza sarà conservato se le autorità hanno riscontrato che lei potrebbe:
In questi casi lei potrebbe essere considerato/a una potenziale minaccia per la sicurezza interna. Queste informazioni saranno conservate nell'Eurodac insieme al motivo o ai motivi applicabili di cui sopra. Se i paesi UE+ non riterranno più che lei costituisca una minaccia per la sicurezza interna, queste informazioni saranno cancellate. Lei ha il diritto di accedere alle informazioni inesatte conservate nell'Eurodac e di modificarle. A tal fine può contattare il titolare del trattamento. I recapiti del titolare del trattamento sono reperibili nell'opuscolo intitolato «Cosa occorre sapere sull'Eurodac». |
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Paesi UE+ |
I paesi UE+ sono:
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1.3. Informazioni specifiche per i cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso
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Argomento |
Versione del testo semplificata |
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Copertina |
Perché sono necessarie le mie impronte digitali e la mia fotografia? |
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Introduzione/Obiettivo della legislazione pertinente |
Perché ricevo questo opuscolo? È stato/a sbarcato/a in un paese UE+ dopo essere stato/a salvato/a in mare. Questo opuscolo fornisce informazioni sui dati che saranno conservati dalle autorità e sul periodo di conservazione. Perché devo fornire le mie impronte digitali e la mia fotografia? Le autorità di questo paese acquisiranno le sue impronte digitali e una sua fotografia. Tali dati, unitamente alle informazioni sulla sua identità e ad altre informazioni pertinenti, saranno trasmessi alla banca dati Eurodac. Eurodac collega alcune categorie di persone, che non sono cittadini di un paese UE+, alla loro serie unica di impronte digitali e alla loro fotografia. La banca dati è utilizzata da 31 paesi UE+ che possono trattare i suoi dati per recuperare informazioni sul suo conto. I paesi UE+ sono elencati alla fine dell'opuscolo. |
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Categorie di informazioni da conservare |
Quali informazioni sono conservate nell'Eurodac? Sono sempre conservate le informazioni seguenti:
Ove necessario, nell'Eurodac possono essere conservate anche le informazioni seguenti:
Lei ha il diritto di accedere alle informazioni conservate nell'Eurodac e di modificarle. A tal fine può contattare il titolare del trattamento. I recapiti del titolare del trattamento sono reperibili nell'opuscolo intitolato «Cosa occorre sapere sull'Eurodac». |
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Periodo di conservazione dei dati |
Per quanto tempo i miei dati personali saranno conservati nell'Eurodac? Le informazioni saranno conservate per cinque anni e in seguito cancellate automaticamente. Se acquisisce la cittadinanza in un paese UE+ prima della scadenza di questo periodo, i suoi dati saranno cancellati. L'eventuale cancellazione dei dati non inciderà sul suo status nel paese in cui ha ottenuto la cittadinanza. |
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Dati relativi alla sicurezza interna |
Nell'Eurodac sono conservate altre informazioni? L'esito del controllo di sicurezza sarà conservato se le autorità hanno riscontrato che lei potrebbe:
In questi casi lei potrebbe essere considerato/a una potenziale minaccia per la sicurezza interna. Queste informazioni saranno conservate nell'Eurodac insieme al motivo o ai motivi applicabili di cui sopra. Se i paesi UE+ non riterranno più che lei costituisca una minaccia per la sicurezza interna, queste informazioni saranno cancellate. Lei ha il diritto di accedere alle informazioni inesatte conservate nell'Eurodac e di modificarle. A tal fine può contattare il titolare del trattamento. I recapiti del titolare del trattamento sono reperibili nell'opuscolo intitolato «Cosa occorre sapere sull'Eurodac». |
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Paesi UE+ |
I paesi UE+ sono:
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1.4. Informazioni specifiche per i cittadini di paesi terzi o gli apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro
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Argomento |
Versione del testo semplificata |
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Copertina |
Perché sono necessarie le mie impronte digitali e la mia fotografia? |
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Obiettivi |
Perché ricevo questo opuscolo? Lei soggiorna in questo paese senza autorizzazione. Questo opuscolo fornisce informazioni sui dati che saranno conservati dalle autorità e sul periodo di conservazione. Perché devo fornire le mie impronte digitali e la mia fotografia? Le autorità di questo paese acquisiranno le sue impronte digitali e una sua fotografia. Tali dati, unitamente alle informazioni sulla sua identità e ad altre informazioni pertinenti, saranno trasmessi alla banca dati Eurodac. Eurodac collega alcune categorie di persone, che non sono cittadini di un paese UE+, alla loro serie unica di impronte digitali e alla loro fotografia. La banca dati è utilizzata da 31 paesi UE+ che possono trattare i suoi dati per recuperare informazioni sul suo conto. I paesi UE+ sono elencati alla fine dell'opuscolo. |
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Categorie di informazioni da conservare |
Quali informazioni sono conservate nell'Eurodac? Sono sempre conservate le informazioni seguenti:
Ove necessario, nell'Eurodac possono essere conservate anche le informazioni seguenti:
Lei ha il diritto di accedere alle informazioni conservate nell'Eurodac e di modificarle. A tal fine può contattare il titolare del trattamento. I recapiti del titolare del trattamento sono reperibili nell'opuscolo intitolato «Cosa occorre sapere sull'Eurodac». |
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Periodo di conservazione dei dati |
Per quanto tempo i miei dati personali saranno conservati nell'Eurodac? Le informazioni saranno conservate per cinque anni e in seguito cancellate automaticamente. Se acquisisce la cittadinanza in un paese UE+ prima della scadenza di questo periodo, i suoi dati saranno cancellati. L'eventuale cancellazione dei dati non inciderà sul suo status nel paese in cui ha ottenuto la cittadinanza. |
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Dati relativi alla sicurezza interna |
Nell'Eurodac sono conservate altre informazioni? L'esito del controllo di sicurezza sarà conservato se le autorità hanno riscontrato che lei potrebbe:
In questi casi lei potrebbe essere considerato/a una potenziale minaccia per la sicurezza interna. Queste informazioni saranno conservate nell'Eurodac insieme al motivo o ai motivi applicabili di cui sopra. Se i paesi UE+ non riterranno più che lei costituisca una minaccia per la sicurezza interna, queste informazioni saranno cancellate. Lei ha il diritto di accedere alle informazioni inesatte conservate nell'Eurodac e di modificarle. A tal fine può contattare il titolare del trattamento. I recapiti del titolare del trattamento sono reperibili nell'opuscolo intitolato «Cosa occorre sapere sull'Eurodac». |
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Paesi UE+ |
I paesi UE+ sono:
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Informazioni specifiche per le persone registrate ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione nell'ambito del quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria
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Argomento |
Versione del testo semplificata |
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Copertina |
Perché sono necessarie le mie impronte digitali e la mia fotografia? |
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Obiettivi |
Perché ricevo questo opuscolo? Il suo caso è preso in considerazione per il reinsediamento o l'ammissione umanitaria in uno Stato membro dell'Unione europea (UE). Questo opuscolo fornisce informazioni sui dati che saranno conservati dalle autorità e sul periodo di conservazione. Cosa sono il reinsediamento e l'ammissione umanitaria? Il suo caso è preso in considerazione per il reinsediamento o l'ammissione umanitaria in uno Stato membro dell'UE. Ciò significa che il suo caso è stato valutato dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) o da un'altra istituzione competente. Uno degli Stati membri dell'UE deciderà se accettare di ammetterla a vivere sul proprio territorio e concederle lo status di protezione internazionale o di protezione umanitaria. Perché devo fornire le mie impronte digitali e la mia fotografia? Le autorità di questo paese acquisiranno le sue impronte digitali e una sua fotografia. Tali dati, unitamente alle informazioni sulla sua identità e ad altre informazioni pertinenti, saranno trasmessi alla banca dati Eurodac. Eurodac collega alcune categorie di persone, che non sono cittadini di un paese UE+, alla loro serie unica di impronte digitali e alla loro fotografia. La banca dati è utilizzata da 31 paesi UE+ che possono trattare i suoi dati per recuperare informazioni sul suo conto. I paesi UE+ sono elencati alla fine dell'opuscolo. Provvederanno a verificare:
Lo Stato membro dell'UE che registra le sue informazioni verificherà inizialmente solo se nei suoi confronti si applica uno qualsiasi dei suddetti elementi. In questa fase le informazioni non saranno conservate nell'Eurodac. |
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Categorie di informazioni da conservare |
Quali informazioni saranno conservate nell'Eurodac dopo la decisione? Sono sempre conservate le informazioni seguenti:
Lei ha il diritto di accedere alle informazioni inesatte conservate nell'Eurodac e di modificarle. A tal fine può contattare il titolare del trattamento. I recapiti del titolare del trattamento sono reperibili nell'opuscolo intitolato «Cosa occorre sapere sull'Eurodac». |
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Periodo di conservazione dei dati |
Per quanto tempo i miei dati personali saranno conservati nell'Eurodac? Dipende dalla decisione, ma potrebbero essere conservati per:
Se acquisisce la cittadinanza prima della scadenza di questo periodo, i suoi dati saranno cancellati. L'eventuale cancellazione dei dati non inciderà sul suo status nel paese in cui ha ottenuto la cittadinanza. |
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Paesi UE+ |
I paesi UE+ sono:
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Informazioni specifiche per le persone reinsediate nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento o di ammissione umanitaria
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Argomento |
Disposizione legislativa applicabile |
Versione del testo semplificata |
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Copertina |
N/P |
Perché sono necessarie le mie impronte digitali e la mia fotografia? |
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Obiettivi |
Articolo 42, paragrafo 1, lettera b) |
Perché ricevo questo opuscolo? Lei è stato/a ammesso/a in un paese UE+ nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento o di ammissione umanitaria. Questo opuscolo fornisce informazioni sui dati che saranno conservati dalle autorità e sul periodo di conservazione. Perché devo fornire la mia fotografia e le mie impronte digitali? Le autorità di questo paese acquisiranno le sue impronte digitali e una sua fotografia. Tali dati, unitamente alle informazioni sulla sua identità e ad altre informazioni pertinenti, saranno trasmessi alla banca dati Eurodac. Eurodac collega alcune categorie di persone, che non sono cittadini di un paese UE+, alla loro serie unica di impronte digitali e alla loro fotografia. La banca dati è utilizzata da 31 paesi UE+ che possono trattare i suoi dati per recuperare informazioni sul suo conto. I paesi UE+ sono elencati alla fine dell'opuscolo. |
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Categorie di informazioni da conservare |
Articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e g) Articolo 21 |
Quali informazioni sono conservate nell'Eurodac? Sono sempre conservate le informazioni seguenti:
Ove necessario, nell'Eurodac possono essere conservate anche le informazioni seguenti:
Lei ha il diritto di accedere alle informazioni conservate nell'Eurodac e di modificarle. A tal fine può contattare il titolare del trattamento. I recapiti del titolare del trattamento sono reperibili nell'opuscolo intitolato «Cosa occorre sapere sull'Eurodac». |
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Periodo di conservazione dei dati |
Articolo 42, paragrafo 1, lettera f), articolo 29 Articolo 30 |
Per quanto tempo i miei dati personali saranno conservati nell'Eurodac? Le informazioni saranno conservate per cinque anni e in seguito cancellate automaticamente. Se acquisisce la cittadinanza in un paese UE+ prima della scadenza di questo periodo, i suoi dati saranno cancellati. L'eventuale cancellazione dei dati non inciderà sul suo status nel paese in cui ha ottenuto la cittadinanza. |
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Paesi UE+ |
N/P |
I paesi UE+ sono:
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1.5. Informazioni specifiche per i beneficiari di protezione temporanea
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Argomento |
Disposizione legislativa applicabile |
Versione del testo semplificata |
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Copertina |
N/P |
Perché sono necessarie le mie impronte digitali e la mia fotografia? |
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Obiettivi |
Articolo 42, lettera b) |
Perché ricevo questo opuscolo? Lei è stato/a registrato/a come beneficiario/a di protezione temporanea da uno Stato membro dell'Unione europea (UE). Questo opuscolo fornisce informazioni sui dati che saranno conservati dalle autorità e sul periodo di conservazione. Perché devo fornire le mie impronte digitali e la mia fotografia? Lei ha lasciato il suo paese e ora è beneficiario/a di protezione temporanea in questo paese. Questo tipo di status di protezione è temporaneo. Gli Stati membri dell'UE decideranno periodicamente se tale protezione debba proseguire o meno. Le autorità di questo paese acquisiranno le sue impronte digitali e una sua fotografia. Tali dati, unitamente alle informazioni sulla sua identità e ad altre informazioni pertinenti, saranno trasmessi alla banca dati Eurodac. Eurodac collega alcune categorie di persone, che non sono cittadini di un paese UE+, alla loro serie unica di impronte digitali e alla loro fotografia. La banca dati è utilizzata da 31 paesi UE+ che possono trattare i suoi dati per recuperare informazioni sul suo conto. I paesi UE+ sono elencati alla fine dell'opuscolo. |
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Categorie di informazioni da conservare |
Articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e g) Articolo 26 |
Quali informazioni sono conservate nell'Eurodac? Nell'Eurodac sono sempre conservate le informazioni seguenti:
Lei ha il diritto di accedere alle informazioni conservate nell'Eurodac e di modificarle. A tal fine può contattare il titolare del trattamento. I recapiti del titolare del trattamento sono reperibili nell'opuscolo intitolato «Cosa occorre sapere sull'Eurodac». |
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Dati relativi a potenziali motivi di esclusione |
Articolo 26, paragrafo 2, lettera o) |
Nell'Eurodac sono conservate altre informazioni? Se uno Stato membro dell'UE deve rilevare le sue impronte digitali o ritiene che lei non abbia diritto alla protezione temporanea a causa del suo comportamento, tale Stato deve registrare queste informazioni nell'Eurodac. Ciò potrebbe verificarsi se vi sono informazioni che fanno supporre che lei:
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Periodo di conservazione dei dati |
Articolo 42, paragrafo 1, lettera f), articolo 29 |
Per quanto tempo i miei dati personali saranno conservati nell'Eurodac? Le informazioni saranno conservate per l'intero periodo di validità dello status di protezione temporanea. Quando lo status di protezione cessa, i dati saranno cancellati. |
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Paesi UE+ |
N/P |
I paesi UE+ sono:
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ALLEGATO XII
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2055/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)