Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32025R2050

Regolamento delegato (UE) 2025/2050 della Commissione, del 1o luglio 2025, che integra il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le condizioni tecniche e le procedure alle quali i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono condividere i dati con ricercatori abilitati

C/2025/4340

GU L, 2025/2050, 9.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2050/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2050/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2050

9.10.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2050 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2025

che integra il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le condizioni tecniche e le procedure alle quali i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono condividere i dati con ricercatori abilitati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 40 del regolamento (UE) 2022/2065 stabilisce norme relative all’accesso ai dati che i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono concedere. In particolare esso consente ai ricercatori che hanno completato la procedura prevista per dimostrare di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 8 del medesimo articolo («ricercatori abilitati») di ottenere tale accesso.

(2)

A norma dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065, l’accesso ai dati è concesso ai ricercatori abilitati al fine di permettere loro di studiare i rischi sistemici nell’Unione e valutare l’efficacia delle misure volte ad attenuare tali rischi. I risultati delle loro analisi possono costituire un contributo prezioso per l’applicazione del regolamento (UE) 2022/2065 e promuovere l’assunzione della responsabilità da parte dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Lo scopo del regolamento è quello di stabilire le condizioni tecniche e le procedure necessarie per consentire tale accesso in una maniera sicura ed efficiente che sia uniforme per tutti i coordinatori dei servizi digitali e in modo da garantire la parità di trattamento per i ricercatori e i fornitori di dati.

(3)

Al fine di garantire che il processo di accesso ai dati sia uniforme per tutti i coordinatori dei servizi digitali e di assicurarne la chiarezza e la trasparenza per tutti, è opportuno istituire un’infrastruttura digitale dedicata («portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali»). Il portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali dovrebbe consentire ai ricercatori, ai fornitori di dati e ai coordinatori dei servizi digitali di prendere parte al processo di accesso ai dati, di avere accesso alle informazioni pertinenti, come ad esempio quelle relative ai punti di contatto dedicati, e di diffonderle, nonché di comunicare tra loro. Il portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali non dovrebbe essere considerato come una delle modalità di accesso da usare per la fornitura di accesso ai dati a seguito di una richiesta motivata.

(4)

I fornitori di dati e i ricercatori che desiderano prendere parte al processo di accesso ai dati dovrebbero creare a tal fine un account sul portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali. Per garantire che i coordinatori dei servizi digitali possano accedere alle informazioni trasmesse tramite il portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali senza dover creare un account separato sul portale, quest’ultimo dovrebbe essere interoperabile con il sistema di condivisione delle informazioni AGORA istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/607 della Commissione (2).

(5)

Al fine di garantire la trasparenza del processo di accesso ai dati per tutte le parti coinvolte e monitorare l’efficacia e l’efficienza del processo stesso, nonché la conformità all’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 e al presente regolamento, il portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali dovrebbe generare notifiche automatiche relative alle varie fasi e agli aggiornamenti del processo.

(6)

Per fornire ai ricercatori informazioni coerenti sul processo di accesso ai dati, i coordinatori dei servizi digitali dovrebbero rendere disponibili e facilmente accessibili sulle loro interfacce online le informazioni relative al processo di accesso ai dati, compresi i link al portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali. Al fine di evitare di creare inutili oneri amministrativi, per aumentare l’efficienza e facilitare la comunicazione tra tutte le parti coinvolte nel processo di accesso ai dati, i coordinatori dei servizi digitali sono incoraggiati ad agevolare la gestione delle informazioni relative al processo di accesso ai dati anche da un punto di vista linguistico.

(7)

Per consentire ai ricercatori di identificare i dati pertinenti per le finalità di cui all’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di dati dovrebbero mettere a disposizione dei cataloghi di dati del regolamento sui servizi digitali per i propri servizi. Tali cataloghi dovrebbero essere facilmente reperibili e accessibili sulle interfacce online dei fornitori di dati e dovrebbero descrivere le risorse di dati disponibili, la relativa struttura e i metadati, il cui accesso può essere richiesto a norma dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065. Nel mettere a disposizione i cataloghi di dati del regolamento sui servizi digitali, i fornitori di dati dovrebbero tenere conto dei rischi per la riservatezza, la sicurezza dei dati o la protezione dei dati personali che potrebbero derivare dalla divulgazione di tali informazioni.

(8)

Al fine di contribuire allo sviluppo di progetti di ricerca pertinenti per le finalità di cui all’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065, i cataloghi di dati del regolamento sui servizi digitali dovrebbero includere in particolare i dati relativi ai rischi sistemici nell’Unione individuati dai fornitori di dati nelle loro valutazioni annuali dei rischi a norma dell’articolo 34 del medesimo regolamento, nonché i dati relativi a eventuali misure di attenuazione dei rischi di cui all’articolo 35. Per garantirne la pertinenza e la tempestività, tali cataloghi dovrebbero essere aggiornati periodicamente tenendo debitamente conto dei nuovi rischi sistemici individuati e della loro evoluzione. Ad esempio dovrebbero riflettere i rischi emergenti individuati a seguito di una valutazione dei rischi ad hoc a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2022/2065 o a seguito di una relazione di revisione a norma dell’articolo 37 del medesimo regolamento. Per ridurre al minimo gli oneri procedurali a carico dei fornitori di dati, se del caso, i cataloghi possono basarsi sulle risorse di documentazione dei dati esistenti utilizzate per altri scopi e destinatari, quali la pubblicità, la creazione di contenuti o lo sviluppo di applicazioni di terzi. I cataloghi di dati del regolamento sui servizi digitali non dovrebbero obbligatoriamente essere esaustivi e pertanto non dovrebbero vincolare né limitare i ricercatori richiedenti nell’elaborazione delle domande di accesso ai dati.

(9)

Al fine di agevolare la determinazione delle modalità di accesso da parte del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e ridurre l’onere complessivo del processo di accesso ai dati per tutti i soggetti coinvolti, i fornitori di dati dovrebbero pubblicare le modalità di accesso suggerite per i dati descritti nei cataloghi di dati del regolamento sui servizi digitali. Tali modalità di accesso suggerite dovrebbero essere proporzionate alla sensibilità dei dati e includere informazioni sulle possibili condizioni tecniche, organizzative e giuridiche che i fornitori di dati ritengono appropriate per consentire la fornitura dei dati. Le modalità di accesso suggerite dai fornitori di dati non dovrebbero vincolare i coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento, i quali dovrebbero restare competenti a determinare le modalità di accesso adeguate.

(10)

Per garantire che le domande di accesso ai dati siano trattate allo stesso modo, indipendentemente dal coordinatore dei servizi digitali cui è presentata la domanda di accesso o da cui proviene la richiesta motivata, è opportuno specificare il termine per la formulazione delle richieste motivate in modo da garantire uniformità per tutti i coordinatori dei servizi digitali. Se la formulazione della richiesta motivata richiede un periodo di tempo supplementare, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento dovrebbe informarne il ricercatore principale, motivando il ritardo. I motivi possono includere la necessità di ulteriori verifiche da parte del coordinatore dei servizi digitali dell’organismo di ricerca o del luogo di stabilimento, ad esempio nei casi in cui le domande di accesso ai dati implichino trasferimenti internazionali di dati o laddove il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento abbia individuato potenziali rischi per la sicurezza dell’Unione in caso di condivisione dei dati. Al fine di allineare anche le fasi del processo di accesso ai dati che precedono la formulazione delle richieste motivate, incluse la valutazione delle domande di accesso ai dati e la concessione dello status di ricercatore abilitato, i coordinatori dei servizi digitali sono incoraggiati a sviluppare un metodo di lavoro coerente e coordinato, compresi i criteri operativi comuni, nel quadro del comitato europeo per i servizi digitali.

(11)

Per razionalizzare le procedure per la formulazione di richieste motivate, tutti i coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento dovrebbero essere tenuti a verificare che determinati elementi comuni del processo di accesso ai dati siano stati debitamente contemplati nelle domande di accesso ai dati. A tal fine i coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento dovrebbero verificare che tutti i ricercatori richiedenti indicati nella domanda di accesso ai dati abbiano dimostrato di appartenere a un organismo di ricerca, ad esempio fornendo prove documentali attestanti contratti di lavoro o altre forme giuridiche associative con l’organismo di ricerca. I coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento dovrebbero inoltre verificare che i ricercatori richiedenti abbiano dimostrato la propria indipendenza da interessi commerciali, ad esempio a mezzo di una dichiarazione a tal fine.

(12)

Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento dovrebbe verificare che nella domanda di accesso ai dati sia stato comunicato il finanziamento del progetto di ricerca per il quale sono richiesti i dati. Le informazioni fornite dai ricercatori richiedenti dovrebbero includere dettagli sui contributi, quali l’ente finanziatore, l’importo, la natura e la durata del contributo, specificando se il finanziamento è già stato aggiudicato o se è ancora in fase di valutazione una domanda di finanziamento, nonché, ove applicabile, i riferimenti pertinenti a progetti finanziati dall’Unione. Ove disponibili, la domanda di accesso ai dati dovrebbe includere anche i risultati delle valutazioni condotte dall’ente o dagli enti finanziatori.

(13)

Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento dovrebbe verificare che la domanda di accesso ai dati descriva le modalità di selezione dei dati e il loro formato, con riferimento ai requisiti di necessità e proporzionalità rispetto alla finalità della ricerca prevista. Qualora i dati richiesti siano reperibili anche tramite altre fonti, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento dovrebbe valutare se la richiesta di tali dati contenuta nella domanda di accesso ai dati sia debitamente giustificata, tenuto conto delle informazioni fornite nella domanda stessa. Tra le possibili giustificazioni possono figurare elementi che dimostrino la scarsa qualità o l’inaffidabilità dei dati provenienti da altre fonti oppure l’inadeguatezza del formato in cui tali dati possono essere acquisiti da altre fonti per le finalità del progetto di ricerca, tali da ostacolare l’esecuzione del progetto di ricerca. I dati che possono essere richiesti per studiare i rischi sistemici nell’Unione o la loro attenuazione possono evolvere in futuro. Tra gli esempi attuali di tali dati si possono citare i dati relativi agli utenti dei servizi, quali le informazioni del profilo, le reti di relazioni, l’esposizione ai contenuti a livello individuale e la cronologia delle interazioni (engagement histories); i dati sull’interazione quali commenti o altro genere di interazioni; i dati relativi alle raccomandazioni di contenuti, compresi i dati utilizzati per la personalizzazione delle raccomandazioni; i dati relativi al targeting degli annunci pubblicitari e alla profilazione, compresi i dati sul costo per click e altre misure dei prezzi della pubblicità; i dati relativi ai test di nuove funzionalità prima della loro introduzione, compresi i risultati dei test A/B; i dati relativi alla moderazione e alla governance dei contenuti, quali i dati su sistemi e processi algoritmici o di altro tipo per la moderazione dei contenuti, compresi i registri delle modifiche (changelogs), gli archivi o i repertori che documentano i contenuti moderati, inclusi gli account, nonché i dati relativi ai prezzi, alle quantità e alle caratteristiche dei beni o servizi forniti o intermediati dal fornitore di dati.

(14)

Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento dovrebbe verificare se la domanda di accesso ai dati fornisce informazioni sufficienti a dimostrare che il ricercatore è in grado di soddisfare i requisiti specifici di riservatezza, sicurezza e protezione dei dati personali in relazione ai dati richiesti, individua i potenziali rischi derivanti dall’accesso a tali dati e dal loro trattamento ai fini della ricerca e documenta le eventuali modalità di accesso proposte, comprese le condizioni giuridiche, organizzative e tecniche che saranno messe in atto per ridurre al minimo i rischi individuati, ad esempio mediante una lettera d’impegno dell’organismo di ricerca che conferma l’accesso a mezzi che possono costituire garanzie pertinenti, o altri documenti giustificativi.

(15)

Qualora siano richiesti dati personali, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento dovrebbe verificare che la domanda di accesso ai dati contenga informazioni circa la base giuridica per il trattamento dei dati personali, comprese le categorie particolari di dati personali, ove applicabile, e se tale base giuridica sia in linea con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) o f), e, ove applicabile, con l’articolo 9, paragrafo 2, lettera g) o j), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Inoltre il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento dovrebbe verificare che la domanda di accesso ai dati contenga sufficienti indicazioni del fatto che i ricercatori hanno effettuato una valutazione dei rischi per la protezione dei dati personali. Ciò potrebbe essere dimostrato ad esempio da una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 35 di tale regolamento. Al fine di garantire che l’accesso ai dati personali sia conforme al regolamento (UE) 2016/679, i coordinatori dei servizi digitali dovrebbero essere autorizzati a consultare le pertinenti autorità di controllo istituite a norma dell’articolo 51 del medesimo regolamento, che restano competenti a valutarne la conformità.

(16)

Per agevolare la formulazione della richiesta motivata e preservare l’integrità delle informazioni contenute nella domanda di accesso ai dati, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento dovrebbe verificare se la domanda di accesso ai dati includa una sintesi. Tale sintesi dovrebbe contenere una panoramica delle informazioni che faranno parte della richiesta motivata, pubblicata sul portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali, nei casi in cui la valutazione della domanda di accesso ai dati porti alla formulazione di una richiesta motivata.

(17)

Al fine di garantire che le modalità di accesso determinate dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento siano adeguate alla sensibilità dei dati specifici richiesti in una domanda di accesso ai dati, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento dovrebbe effettuare una valutazione caso per caso sulla base delle informazioni fornite nella domanda stessa. Le modalità di accesso stabilite nella richiesta motivata dovrebbero essere adeguate per soddisfare i requisiti in materia di sicurezza dei dati, riservatezza dei dati e protezione dei dati personali e nel contempo permettere di conseguire gli obiettivi di ricerca del progetto di ricerca. L’accesso ai dati può avvenire ad esempio mediante trasmissione dei dati ai ricercatori abilitati utilizzando un’interfaccia idonea e consentendo un’adeguata conservazione dei dati; trasmettendo i dati e conservandoli in un ambiente di trattamento sicuro, gestito dal fornitore di dati o da un fornitore terzo, a cui i ricercatori abilitati hanno accesso, senza che abbia luogo la trasmissione diretta dei dati ai ricercatori stessi, oppure attraverso altre modalità di accesso che devono essere istituite o facilitate dal fornitore di dati. Nel definire le modalità di accesso, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento dovrebbe inoltre elencare eventuali condizioni giuridiche, tecniche o organizzative a cui l’accesso deve essere subordinato. Nei casi in cui la fornitura dell’accesso comporti un trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, le modalità di accesso dovrebbero includere anche informazioni sulla necessità di istituire un meccanismo di trasferimento adeguato affinché il fornitore di dati adotti le misure necessarie per garantire la conformità a tale regolamento.

(18)

Per garantire che le modalità di accesso ai dati siano adeguate a far fronte a specifiche sensibilità in termini di protezione dei dati, sicurezza dei dati o riservatezza, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento dovrebbe poter richiedere che l’accesso ai dati sia fornito attraverso ambienti di trattamento sicuri, sulla base delle informazioni ricevute nella domanda di accesso ai dati. In tali casi il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento dovrebbe garantire che l’ambiente scelto operi in linea con la tecnologia più appropriata e consenta ai ricercatori abilitati di conseguire gli obiettivi della propria ricerca.

(19)

Al fine di garantire la coerenza delle informazioni trasmesse dai coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento ai fornitori di dati, è necessario specificare il contenuto delle richieste motivate.

(20)

Al fine di salvaguardare gli interessi dei fornitori di dati, ridurre la frequenza delle richieste di modifica nel tempo e agevolare la formulazione delle pertinenti domande di accesso ai dati da parte dei ricercatori, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento che ha emesso le relative richieste motivate dovrebbe rendere disponibile al pubblico una panoramica di ciascuna richiesta motivata, comprese eventuali modifiche e aggiornamenti, nel portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali.

(21)

Per garantire che il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento disponga delle informazioni pertinenti per valutare una richiesta di modifica e per facilitare un approccio uniforme nella valutazione delle richieste di modifica, il fornitore di dati dovrebbe essere tenuto a specificare i motivi della richiesta stessa, come previsto all’articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2065. Più specificamente, nel valutare una richiesta di modifica presentata sulla base del mancato accesso ai dati da parte di un fornitore di dati, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento dovrebbe essere in grado di verificare se la presunta impossibilità sia debitamente giustificata, ad esempio, dall’inesistenza dei dati richiesti o da restrizioni tecniche quali la cifratura, e dovrebbe disporre delle informazioni necessarie per valutare se la mancanza di accesso sia permanente o temporanea. A tale riguardo dovrebbe essere chiaro che le considerazioni commerciali non dovrebbero costituire un motivo per rifiutare automaticamente l’accesso ai dati richiesti, bensì una ragione per modificare i mezzi per fornire l’accesso ai dati, il che può comportare l’imposizione di requisiti supplementari in materia di sicurezza e riservatezza dei dati.

(22)

Al fine di garantire una risoluzione efficiente delle controversie e incoraggiare l’individuazione di una soluzione reciprocamente accettabile a seguito di una richiesta di modifica, i fornitori di dati dovrebbero poter chiedere ai coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento di prendere parte alla mediazione. La partecipazione dovrebbe essere volontaria durante l’intero processo di mediazione e non dovrebbe comportare alcun esito vincolante per il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, che rimane competente a decidere in merito alle richieste di modifica. Tutte le parti coinvolte nel processo di mediazione dovrebbero agire in buona fede e impegnarsi per raggiungere un accordo equo e reciprocamente accettabile.

(23)

Al fine di evitare che la mediazione prolunghi per un periodo indefinito il processo di accesso ai dati, la trasmissione della richiesta scritta di mediazione, la selezione del Mediatore e il processo di mediazione stesso dovrebbero avvenire entro termini definiti. I coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento dovrebbero fissare un termine per il processo di mediazione in relazione a una determinata richiesta motivata e il Mediatore dovrebbe avere l’autorità di porre fine al processo di mediazione in circostanze specifiche.

(24)

Al fine di mantenere la fiducia reciproca tra le parti coinvolte nella mediazione, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento dovrebbe garantire che il Mediatore proposto soddisfi i requisiti di imparzialità e indipendenza e possieda le competenze pertinenti relative all’oggetto della mediazione.

(25)

Al fine di agevolare un processo decisionale informato ed efficace relativo al processo di accesso ai dati, i coordinatori dei servizi digitali dovrebbero avere la possibilità di chiedere pareri di esperti su elementi specifici del processo, quali la determinazione delle modalità di accesso, ivi incluse le interfacce appropriate, la formulazione della richiesta motivata e le eventuali richieste di modifica da parte del fornitore di dati. Gli esperti consultati dovrebbero possedere una comprovata competenza nella materia oggetto del parere e dovrebbero essere indipendenti. In particolare non dovrebbero avere alcun conflitto di interessi derivante, ad esempio, da legami con i ricercatori richiedenti o con il fornitore di dati.

(26)

Al fine di aumentare la trasparenza e consentire ai coordinatori dei servizi digitali di basarsi sulle conoscenze acquisite nel tempo, ogni richiesta di consultazione di esperti e i relativi sviluppi dovrebbero essere registrati in AGORA.

(27)

Per agevolare l’efficace vigilanza del rispetto delle condizioni definite nella richiesta motivata, il fornitore di dati dovrebbe notificare entro tre giorni lavorativi al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento la data in cui è stato fornito l’accesso ai ricercatori abilitati e la data della sua cessazione.

(28)

Al fine di consentire ai ricercatori abilitati di utilizzare i dati richiesti ai fini della ricerca e di fornire informazioni contestuali pertinenti, i fornitori di dati dovrebbero fornire ai ricercatori abilitati i metadati e la documentazione pertinenti che descrivono i dati resi disponibili, quali codici (codebooks), registri delle modifiche (changelogs) e documentazione architetturale.

(29)

Per agevolare una ricerca significativa da parte dei ricercatori abilitati, anche rendendo possibile la combinazione dei dati richiesti con quelli reperibili tramite altre fonti, i fornitori di dati non dovrebbero imporre restrizioni agli strumenti analitici utilizzati dai ricercatori abilitati, comprese le librerie software pertinenti, né imporre obblighi di archiviazione, conservazione, aggiornamento e cancellazione, a meno che non siano esplicitamente indicati nelle modalità di accesso stabilite nella richiesta motivata.

(30)

Qualora i dati forniti ai ricercatori abilitati comprendano dati personali ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/679, il fornitore di dati dovrebbe rispettare le norme previste da tale regolamento. In particolare, l’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 sancisce un obbligo legale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 per qualsiasi trattamento di dati personali necessario affinché il fornitore di dati possa fornire l’accesso ai dati specificati nella richiesta motivata. Qualora debbano essere trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, il presente regolamento soddisfa il requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679.

(31)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 4 dicembre 2024.

(32)

Previa consultazione del comitato europeo per i servizi digitali in conformità dell’articolo 40, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2022/2065 e a seguito dell’approvazione da parte dello stesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni tecniche per fornire ai ricercatori abilitati l’accesso ai dati in possesso dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, a norma dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065. Il presente regolamento stabilisce in particolare:

a)

le condizioni tecniche per lo sviluppo e il funzionamento di un portale di accesso ai dati;

b)

le procedure e le condizioni tecniche per la gestione del processo di accesso ai dati da parte dei coordinatori dei servizi digitali e dei fornitori di dati;

c)

i requisiti per la formulazione delle richieste motivate e per la valutazione delle richieste di modifica;

d)

le condizioni tecniche per la fornitura di accesso ai dati da parte dei fornitori di dati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/679 e all’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1725. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1)

«domanda di accesso ai dati»: le informazioni e la documentazione pertinente presentate dai ricercatori richiedenti al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell’organismo di ricerca al quale appartiene il ricercatore principale per ottenere lo status di «ricercatore abilitato» di cui all’articolo 40, paragrafo 8, primo comma, del regolamento (UE) 2022/2065, per uno specifico progetto di ricerca che comporta l’accesso ai dati di un fornitore di dati;

2)

«processo di accesso ai dati»: le fasi e le procedure che possono condurre alla fornitura dell’accesso ai dati di cui all’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065;

3)

«ricercatore richiedente»: qualsiasi persona fisica che chiede l’accesso ai dati di cui all’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065, a titolo individuale, in un gruppo o in quanto appartenente a un ente;

4)

«ricercatore principale»: il ricercatore richiedente che presenta la domanda di accesso ai dati a titolo individuale o per conto di un ente o di un gruppo di ricercatori richiedenti;

5)

«fornitore di dati»: un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi designato come tale a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065, al quale potrebbe essere indirizzata una richiesta motivata;

6)

«richiesta motivata»: una richiesta motivata di accesso ai dati a norma dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065;

7)

«richiesta di modifica»: una richiesta di modifica a norma dell’articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2065 presentata dal fornitore di dati al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento a seguito del ricevimento di una richiesta motivata;

8)

«ambiente di trattamento sicuro»: l’ambiente di trattamento sicuro di cui all’articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

CAPO II

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DI CONTATTO

Articolo 3

Portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali

1.   La Commissione istituisce e ospita un portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali.

2.   Il portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali svolge le funzioni seguenti:

a)

sostenere e razionalizzare la gestione del processo di accesso ai dati per i ricercatori, i fornitori di dati e i coordinatori dei servizi digitali;

b)

fungere da punto centrale digitale per le informazioni sul processo di accesso ai dati e agevolare gli scambi di informazioni a norma del presente regolamento tra i ricercatori richiedenti, i ricercatori abilitati, i fornitori di dati e i coordinatori dei servizi digitali.

3.   Il portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali è interoperabile con il sistema di condivisione delle informazioni AGORA istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/607. I coordinatori dei servizi digitali hanno accesso all’interno di AGORA alle informazioni trasmesse attraverso il portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali.

4.   I fornitori di dati dispongono di un account sul portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali.

5.   Per prendere parte al processo di accesso ai dati, i ricercatori richiedenti dispongono di un account sul portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali.

Articolo 4

Ruoli e responsabilità per il trattamento dei dati personali nel portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali

1.   I coordinatori dei servizi digitali sono titolari del trattamento distinti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da essi effettuato al fine di gestire il processo di accesso ai dati e per la pubblicazione delle informazioni pertinenti.

2.   La Commissione è un responsabile del trattamento dei dati personali trattati all’interno del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali.

3.   Le responsabilità della Commissione in qualità di responsabile del trattamento per le attività di trattamento dei dati svolte nel portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali sono stabilite nell’allegato.

Articolo 5

Trattamento dei dati personali nel portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali

1.   Qualora i dati personali siano registrati e scambiati attraverso il portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali, il trattamento avviene solo nella misura in cui ciò sia proporzionato e necessario ai fini del processo di accesso ai dati e della pubblicazione delle informazioni pertinenti.

2.   È possibile trattare dati personali all’interno del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali unicamente in relazione alle categorie di interessati seguenti:

a)

persone fisiche che dispongono di un account sul portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;

b)

persone fisiche i cui dati personali sono contenuti nel portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali o in qualsiasi altro scambio effettuato ai sensi del presente regolamento riguardante il processo di accesso ai dati.

3.   All’interno del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali è possibile trattare unicamente le categorie di dati personali seguenti:

a)

i dati di identità, quali nome, identificativo utente;

b)

le informazioni di contatto quali indirizzo, posta elettronica, recapiti;

c)

i dati personali contenuti nella documentazione attestante l’appartenenza a un organismo di ricerca e qualsiasi altra informazione personale ritenuta necessaria ai fini della partecipazione al processo di accesso ai dati.

4.   Il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 1 è effettuato utilizzando infrastrutture informatiche situate nello Spazio economico europeo.

Articolo 6

Punti di contatto e informazioni pubbliche sul processo di accesso ai dati

1.   Ciascun coordinatore dei servizi digitali e ciascun fornitore di dati istituisce un punto di contatto dedicato, il cui compito consiste nel fornire informazioni e assistenza sul processo di accesso ai dati.

2.   I coordinatori dei servizi digitali e i fornitori di dati comunicano quanto prima alla Commissione i rispettivi punti di contatto. La Commissione pubblica le informazioni relative ai punti di contatto di cui al paragrafo 1 nell’interfaccia pubblica del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali.

3.   Ciascun coordinatore dei servizi digitali rende disponibili e facilmente reperibili sulla propria interfaccia online le informazioni relative al punto di contatto istituito a norma del paragrafo 1 insieme a un link al portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali.

4.   I fornitori di dati rendono disponibili e facilmente reperibili sulle proprie interfacce online le informazioni seguenti:

a)

le informazioni relative al punto di contatto da essi istituito a norma del paragrafo 1;

b)

un link al portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;

c)

un catalogo dei dati del regolamento sui servizi digitali, che descrive le risorse di dati accessibili per le finalità di cui all’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065, nonché la loro struttura e i relativi metadati;

d)

le modalità di accesso suggerite per i dati contenuti nel catalogo di cui alla lettera c), adeguate al grado di sensibilità delle diverse risorse di dati.

5.   Le informazioni di cui al paragrafo 4, lettere c) e d), sono aggiornate periodicamente, in particolare per rispecchiare i dati relativi alle valutazioni del rischio effettuate a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2022/2065 e alle revisioni effettuate a norma dell’articolo 37 del medesimo regolamento.

CAPO III

REQUISITI PER LA FORMULAZIONE E IL TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE MOTIVATE

Articolo 7

Formulazione di una richiesta motivata

1.   Entro 80 giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda di accesso ai dati, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, tenendo debitamente conto dei prerequisiti di cui all’articolo 8 e, se del caso, di qualsiasi altra valutazione pertinente a tali fini, decide se sia possibile formulare una richiesta motivata e intraprende una delle azioni seguenti:

a)

formulare una richiesta motivata, trasmetterla al fornitore di dati e notificarne l’invio al ricercatore principale;

b)

informare il ricercatore principale dei motivi per cui non è stato possibile formulare la richiesta motivata.

2.   Qualora, in casi debitamente giustificati, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento necessiti di più tempo per formulare una richiesta motivata, ne informa il ricercatore principale quanto prima e indica i motivi del ritardo nonché una nuova data per intraprendere le azioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Prerequisiti per la formulazione di una richiesta motivata

Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento decide se sia possibile formulare una richiesta motivata tenendo conto degli elementi seguenti:

a)

per ciascun ricercatore richiedente:

i)

una conferma dell’appartenenza a un organismo di ricerca di cui all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

ii)

una dichiarazione di indipendenza dagli interessi commerciali pertinenti per il progetto specifico per il quale sono richiesti i dati;

iii)

l’impegno a rendere i risultati delle proprie ricerche pubblicamente disponibili a titolo gratuito;

b)

informazioni sui finanziamenti a sostegno del progetto di ricerca per il quale sono richiesti i dati;

c)

una descrizione dei dati richiesti, compresi il formato, l’ambito di applicazione e, ove possibile, gli attributi specifici, i metadati pertinenti e la documentazione dei dati, tenendo conto anche delle informazioni messe a disposizione a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento;

d)

informazioni sulla necessità e sulla proporzionalità dell’accesso ai dati e informazioni sui tempi della ricerca per la quale sono richiesti i dati;

e)

informazioni sui rischi individuati in termini di riservatezza, sicurezza dei dati e protezione dei dati personali relativi ai dati a cui si avrebbe accesso, una descrizione delle misure tecniche, giuridiche e organizzative che saranno messe in atto, incluse, ove possibile, le modalità di accesso suggerite per attenuare tali rischi durante il trattamento dei dati richiesti;

f)

una descrizione delle attività di ricerca da svolgere con i dati richiesti;

g)

una sintesi della domanda di accesso ai dati contenente gli elementi seguenti:

i)

il tema della ricerca;

ii)

il fornitore di dati al quale sono richiesti i dati;

iii)

una descrizione dei dati richiesti di cui alla lettera c).

Articolo 9

Modalità di accesso

1.   Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento determina le modalità, comprese le misure tecniche, giuridiche e organizzative, che il fornitore di dati deve utilizzare per fornire l’accesso ai dati ai ricercatori abilitati.

2.   I coordinatori dei servizi digitali sono autorizzati a consultare le pertinenti autorità di controllo istituite a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679.

3.   Nel determinare le modalità di accesso, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento tiene conto delle informazioni fornite nella domanda di accesso ai dati, in particolare delle informazioni di cui all’articolo 8, lettera e), considerando anche i diritti e gli interessi dei fornitori di dati e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione delle informazioni riservate e dei segreti commerciali, nonché il mantenimento della sicurezza del loro servizio e delle informazioni rese disponibili dai fornitori di dati a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera d).

4.   In aggiunta agli elementi di cui al paragrafo 3, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, nel determinare le modalità di accesso, tiene conto degli elementi seguenti:

a)

se l’accesso comporta il trattamento di dati personali:

i)

la valutazione dei rischi relativi al trattamento dei dati personali di cui all’articolo 8, lettera e), comprese, se del caso, le valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679;

ii)

le misure tecniche e organizzative previste presentate a norma dell’articolo 8, lettera e);

b)

le pertinenti misure di sicurezza della rete, la cifratura, i meccanismi di controllo dell’accesso, le politiche di backup, i meccanismi di integrità dei dati, i piani di risposta agli incidenti;

c)

ove applicabile, le informazioni sul periodo di conservazione previsto e sui pertinenti piani di distruzione dei dati;

d)

eventuali misure organizzative quali i processi di riesame interno, le restrizioni dei diritti di accesso e la condivisione delle informazioni;

e)

eventuali clausole contrattuali proposte, quali accordi di non divulgazione, accordi sui dati e qualsiasi altro tipo di dichiarazione scritta, che stabiliscano le possibili condizioni di accesso e di trattamento tra il ricercatore principale e il fornitore di dati;

f)

l’esistenza di una formazione sulla sicurezza dei dati e sulla protezione dei dati personali ricevuta dai ricercatori richiedenti;

g)

la necessità o meno di ambienti di trattamento sicuri per il trattamento dei dati.

5.   Qualora ritenga necessario l’utilizzo di un ambiente di trattamento sicuro per fornire l’accesso ai dati richiesti, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento richiede una documentazione che attesti che l’operatore di tale ambiente:

a)

specifica le condizioni di accesso all’ambiente di trattamento sicuro al fine di ridurre al minimo il rischio di lettura, copia, modifica o rimozione non autorizzata dei dati ospitati nell’ambiente di trattamento sicuro;

b)

garantisce che i ricercatori abilitati abbiano accesso solo ai dati contemplati dalla richiesta motivata, esclusivamente attraverso identità di utente individuali e uniche e con modalità di accesso riservate;

c)

conserva registrazioni identificabili dell’accesso all’ambiente di trattamento sicuro per il periodo necessario a verificare e controllare tutte le operazioni di trattamento in tale ambiente;

d)

garantisce che la potenza di calcolo a disposizione dei ricercatori abilitati sia adeguata e sufficiente ai fini del progetto di ricerca;

e)

monitora l’efficacia delle misure di cui alle lettere da a) a d).

Articolo 10

Contenuto di una richiesta motivata

1.   Una richiesta motivata contiene almeno gli elementi seguenti:

a)

la data entro cui il fornitore di dati concede l’accesso ai dati richiesti e la data in cui tale accesso deve terminare;

b)

le modalità di accesso stabilite a norma dell’articolo 9;

c)

la sintesi della domanda di accesso ai dati di cui all’articolo 8, lettera g).

2.   Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può includere nella richiesta motivata i nomi e i recapiti di tutti i ricercatori abilitati menzionati nella domanda di accesso ai dati, qualora ciò sia necessario per consentire l’accesso ai dati richiesti, conformemente alle modalità di accesso specificate nella richiesta motivata.

3.   Se la fornitura dell’accesso comporta il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, la richiesta motivata include informazioni sulla necessità di istituire o fare riferimento a un meccanismo di trasferimento adeguato per garantire il rispetto del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 11

Pubblicazione di una panoramica della richiesta motivata nel portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali

1.   A seguito della formulazione di una richiesta motivata, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento pubblica una panoramica della richiesta motivata nell’interfaccia pubblica del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali. Tale panoramica contiene tutte le informazioni seguenti:

a)

la sintesi della domanda di accesso ai dati di cui all’articolo 8, lettera g);

b)

le modalità di accesso stabilite a norma dell’articolo 9.

2.   La panoramica di cui al paragrafo 1 è aggiornata per riflettere eventuali variazioni derivanti dalla modifica di uno o più elementi a seguito dell’esame di una richiesta di modifica o dell’esito di una mediazione a norma dell’articolo 13.

Articolo 12

Procedure per l’esame delle richieste di modifica

1.   Al ricevimento di una richiesta di modifica a norma dell’articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2065, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento informa il ricercatore principale interessato.

2.   Nel decidere in merito a una richiesta di modifica presentata a norma dell’articolo 40, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2065, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento tiene conto dei seguenti aspetti:

a)

se i motivi della presunta mancanza di accesso ai dati sono debitamente comprovati;

b)

se tale mancanza di accesso ai dati sia permanente o temporanea.

3.   Nel decidere in merito a una richiesta di modifica presentata a norma dell’articolo 40, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2065, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento tiene conto di tutti i seguenti aspetti:

a)

se le presunte vulnerabilità e la loro rilevanza sono debitamente comprovate;

b)

la probabilità e la gravità del danno risultante da tali presunte vulnerabilità significative;

c)

la misura in cui le modalità di accesso stabilite nella richiesta motivata attenuano efficacemente il rischio che si verifichi tale danno.

4.   In qualsiasi momento durante la valutazione di una richiesta di modifica, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può richiedere al fornitore di dati o al ricercatore principale eventuali informazioni supplementari che ritenga necessarie per completare la sua valutazione.

5.   Tale richiesta di informazioni supplementari è formulata quanto prima per concedere al fornitore di dati o al ricercatore principale un tempo sufficiente per rispondere e, in ogni caso, non incide sul termine di cui all’articolo 40, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/2065. Qualora il fornitore di dati o il ricercatore principale non fornisca affatto le informazioni richieste o non le fornisca entro il termine specificato dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento oppure fornisca informazioni parziali, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento prende la sua decisione entro il termine di cui all’articolo 40, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2065, sulla base delle informazioni rese disponibili entro un ragionevole lasso di tempo.

Articolo 13

Mediazione

1.   Se non concorda con la decisione del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento in merito alla richiesta di modifica, il fornitore di dati può, entro un termine di cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento a norma dell’articolo 40, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/2065, richiedere per iscritto a quest’ultimo di prendere parte alla mediazione.

2.   Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento non è obbligato a prendere parte al processo di mediazione.

3.   La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 comprende una descrizione concisa degli elementi specifici della decisione, come comunicata dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento a norma dell’articolo 40, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/2065, a cui il fornitore di dati si oppone.

4.   Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e il fornitore di dati concordano sulla nomina di un Mediatore e avviano la mediazione entro 20 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di mediazione ai sensi del paragrafo 3.

5.   Prima di accettare la nomina di un Mediatore, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento verifica che il Mediatore sia imparziale, indipendente e possieda le competenze pertinenti relative al contenuto descritto nella richiesta scritta di cui al paragrafo 1.

6.   Il fornitore di dati sostiene tutti i costi della mediazione.

7.   Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento informa senza indebito ritardo il ricercatore principale della richiesta di mediazione di cui al paragrafo 1 e può decidere di invitarlo a prendere parte alla mediazione in qualità di parte. Qualora la domanda di accesso ai dati sia stata presentata al coordinatore dei servizi digitali dell’organismo di ricerca, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può invitare quest’ultimo a prendere parte al processo di mediazione. Le parti invitate dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento a prendere parte alla mediazione non sono obbligate a parteciparvi.

8.   La partecipazione alla mediazione non pregiudica il diritto delle parti di avviare un procedimento giudiziario in qualsiasi momento prima, durante o dopo la mediazione.

9.   Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento fissa un termine per la mediazione, che non supera i 40 giorni lavorativi a decorrere dal giorno dell’avvio della mediazione a norma del paragrafo 4.

10.   Il Mediatore può porre fine anticipatamente alla mediazione in uno dei casi seguenti:

a)

una delle parti richiede esplicitamente di porre fine alla mediazione;

b)

risulta evidente che il comportamento delle parti durante la mediazione, compreso il fatto di non agire in buona fede, rende improbabile il raggiungimento di un accordo.

11.   Qualora la mediazione si concluda con un accordo tra le parti, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento tiene conto di tale accordo e, se del caso, modifica la richiesta motivata e ne informa il ricercatore principale.

12.   Qualora le parti non raggiungano un accordo, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento notifica al fornitore di dati che la decisione del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento in merito alla richiesta di modifica, comunicata da ultimo a norma dell’articolo 40, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/2065, è considerata valida e costituisce la base pertinente per fasi ulteriori del processo e ne informa il ricercatore principale.

13.   Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento registra in AGORA un resoconto di sintesi della mediazione, redatto dal Mediatore e firmato da tutte le parti. Il resoconto comprende le informazioni seguenti:

a)

la data della richiesta scritta di mediazione da parte del fornitore di dati;

b)

le identità e i recapiti delle parti;

c)

le date di inizio e fine della mediazione;

d)

l’esito della mediazione, incluso l’eventuale accordo raggiunto o il motivo della cessazione della mediazione.

Articolo 14

Consultazione di esperti indipendenti

1.   Prima di formulare una richiesta motivata o di prendere una decisione in merito a una richiesta di modifica, il coordinatore dei servizi digitali può decidere di consultare esperti.

2.   Gli esperti sono indipendenti, imparziali, possiedono competenze pertinenti e abilità comprovate e dispongono delle capacità e delle risorse necessarie per svolgere il compito individuato, senza incorrere in indebiti ritardi.

3.   Per attestare la propria imparzialità, gli esperti firmano una dichiarazione in cui confermano che:

a)

non hanno legami finanziari o personali con il fornitore di dati o i ricercatori richiedenti;

b)

non hanno alcun interesse nell’esito del processo di accesso ai dati;

c)

sono esenti da conflitti di interesse.

4.   Il coordinatore dei servizi digitali codifica senza indebito ritardo in AGORA qualsiasi consultazione effettuata a norma del paragrafo 1, unitamente al parere dell’esperto ricevuto in risposta alla consultazione.

CAPO IV

CONDIZIONI PER FORNIRE I DATI RICHIESTI AI RICERCATORI ABILITATI

Articolo 15

Condivisione e documentazione dei dati

1.   I fornitori di dati notificano entro tre giorni lavorativi al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento:

a)

che l’accesso ai dati richiesti è stato fornito ai ricercatori abilitati, conformemente alla richiesta motivata;

b)

che l’accesso per i ricercatori abilitati è terminato.

2.   I fornitori di dati forniscono ai ricercatori abilitati tutte le informazioni supplementari necessarie per accedere ai dati richiesti e comprenderli, come codici (codebooks), registri delle modifiche (changelogs) e documentazione architetturale. Nei casi in cui la fornitura di tali informazioni possa comportare una vulnerabilità significativa dei servizi del fornitore di dati, quest’ultimo notifica tale rischio al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e, ove possibile, propone informazioni alternative.

3.   Nel fornire l’accesso ai dati, i fornitori di dati non impongono ai ricercatori abilitati obblighi di gestione dei dati, quali obblighi di archiviazione, conservazione, aggiornamento e cancellazione, né limitazioni all’uso di strumenti analitici standard, che possono ostacolare lo svolgimento della ricerca pertinente, salvo che tali obblighi o limitazioni non siano esplicitamente indicati nella richiesta motivata.

4.   In caso di trattamento di dati personali, i fornitori di dati non impongono ai ricercatori abilitati condizioni relative al trattamento dei dati personali condivisi diverse da quelle specificate nella richiesta motivata.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/607 della Commissione, del 15 febbraio 2024, relativo alle modalità pratiche e operative per il funzionamento del sistema di condivisione delle informazioni di cui al regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui servizi digitali) (GU L, 2024/607, 16.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/607/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(5)  Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (regolamento sulla governance dei dati) (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/868/oj).

(6)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj).


ALLEGATO

Responsabilità della Commissione in qualità di responsabile del trattamento per le attività di trattamento dei dati svolte nel contesto del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali

1.   

La Commissione istituisce e garantisce un’infrastruttura informatica sicura e affidabile per conto dei coordinatori dei servizi digitali e il portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali, che sostiene e razionalizza la gestione del processo di accesso ai dati per i ricercatori, gli organismi di ricerca, i fornitori di dati e i coordinatori dei servizi digitali.

2.   

Per adempiere i propri obblighi in qualità di responsabile del trattamento per quanto riguarda i coordinatori dei servizi digitali, la Commissione può ricorrere a terzi in qualità di sotto-responsabili del trattamento. In tal caso i titolari del trattamento autorizzano la Commissione a ricorrere a sotto-responsabili del trattamento o a sostituirli, quando se ne presenta la necessità. La Commissione informa i titolari del trattamento di tale ricorso a sotto-responsabili del trattamento o della loro sostituzione, dando in tal modo ai titolari del trattamento la possibilità di opporsi a tali modifiche. La Commissione si assicura che a detti sotto-responsabili si applichino gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al presente regolamento.

3.   

Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione avviene solo nella misura necessaria per:

a)

il controllo dell’autenticazione e dell’accesso per quanto riguarda tutti gli utenti del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;

b)

l’implementazione dell’autorizzazione delle richieste da parte degli utenti del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali per creare, aggiornare e cancellare qualsiasi informazione contenuta nella domanda all’interno del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;

c)

la ricezione dei dati personali di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento caricati dagli utenti del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;

d)

la conservazione dei dati personali nel portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;

e)

la cancellazione dei dati personali alla data di scadenza o dietro istruzione del titolare del trattamento;

f)

la cancellazione di tutti i dati personali rimanenti dopo che è terminata la prestazione del servizio fornito dal portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati personali.

4.   

La Commissione adotta tutte le misure di sicurezza fisiche, logiche e organizzative all’avanguardia per garantire il funzionamento del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali. A tal fine la Commissione:

a)

designa un ente responsabile della gestione della sicurezza del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali, ne comunica i dati di contatto ai titolari del trattamento e ne garantisce la disponibilità a reagire alle minacce alla sicurezza;

b)

si assume la responsabilità della sicurezza del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali, anche effettuando periodicamente prove, valutazioni e analisi delle misure di sicurezza.

5.   

La Commissione adotta tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare di compromettere il regolare funzionamento operativo del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali. Dette misure comprendono:

a)

le procedure di valutazione del rischio finalizzate a individuare e stimare potenziali minacce al portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;

b)

una procedura di audit e revisione finalizzata a:

i)

verificare la corrispondenza tra le misure di sicurezza applicate e la politica di sicurezza applicabile;

ii)

controllare periodicamente l’integrità dei parametri di sicurezza del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali e delle relative autorizzazioni concesse;

iii)

rilevare violazioni della sicurezza e intrusioni nel portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;

iv)

apportare modifiche per ridurre le lacune di sicurezza esistenti nel portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;

v)

definire le condizioni alle quali autorizzare, anche su richiesta dei titolari del trattamento, revisioni indipendenti, comprese ispezioni, e revisioni delle misure di sicurezza e contribuire all’esecuzione di tali revisioni e ispezioni, fatto salvo il rispetto del protocollo (n. 7) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sui privilegi e sulle immunità dell’Unione;

c)

la modifica della procedura di controllo finalizzata a documentare, a misurare l’impatto di una modifica prima della sua realizzazione e a tenere informati i titolari del trattamento in merito a eventuali modifiche in grado di avere effetti sulla comunicazione con il portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali e/o sulla sicurezza di quest’ultimo;

d)

l’elaborazione di una procedura per la manutenzione e la riparazione finalizzata a specificare le norme e le condizioni da rispettare in caso di manutenzione e/o riparazione del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;

e)

l’elaborazione di una procedura per gli incidenti di sicurezza finalizzata a definire il sistema di segnalazione e successione, informare senza indugio i titolari del trattamento interessati, informare senza indugio i titolari del trattamento affinché possano notificare le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati in merito a qualsiasi violazione dei dati personali e definire un processo disciplinare per affrontare le violazioni della sicurezza nel portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali.

6.   

La Commissione adotta misure di sicurezza fisiche e/o logiche all’avanguardia per le strutture che ospitano il portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali e per i controlli dei dati e del relativo accesso in sicurezza. A tal fine la Commissione:

a)

garantisce il rispetto della sicurezza fisica per stabilire specifici perimetri di sicurezza e consentire la rilevazione di violazioni nel portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;

b)

controlla l’accesso alle strutture del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;

c)

provvede affinché non possano essere aggiunte, sostituite o rimosse attrezzature senza la preventiva autorizzazione degli organismi responsabili designati;

d)

controlla l’accesso da e verso il portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;

e)

garantisce che gli utenti del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali che accedono al portale siano autenticati;

f)

riesamina i diritti di autorizzazione relativi all’accesso al portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali in caso di violazione della sicurezza riguardante il portale;

g)

salvaguarda l’integrità delle informazioni trasmesse tramite il portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;

h)

applica misure tecniche e organizzative di sicurezza per impedire l’accesso non autorizzato ai dati personali nel portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;

i)

attua, ove necessario, misure per bloccare l’accesso non autorizzato al portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali (ossia il blocco di una località/di un indirizzo IP).

7.   

La Commissione:

a)

adotta misure per proteggere il suo dominio, compresa l’interruzione delle connessioni, in caso di scostamento sostanziale rispetto ai principi e ai concetti in materia di qualità e di sicurezza;

b)

prevede un piano di gestione dei rischi in relazione al suo settore di competenza;

c)

monitora in tempo reale l’efficienza di tutte le componenti dei servizi del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali, produce statistiche periodiche e conserva i relativi registri;

d)

fornisce supporto per il portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali in inglese agli utenti del portale;

e)

assiste i titolari del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del regolamento (UE) 2016/679;

f)

sostiene i titolari del trattamento fornendo informazioni sul portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali ai fini dell’attuazione degli obblighi di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679;

g)

garantisce che i dati trattati all’interno del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali siano incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi;

h)

adotta tutte le misure pertinenti per impedire l’accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi tramite il portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;

i)

adotta misure per agevolare la comunicazione tra i titolari del trattamento;

j)

tiene un registro delle attività di trattamento svolte per conto dei titolari del trattamento in conformità dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2050/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top